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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 27/10/2025, n. 191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 191 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
In nome del popolo italiano
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
In funzione di Giudice del Lavoro, composta dai magistrati
IA IS PA PRESIDENTE RELATRICE
DA IN CONSIGLIERA
GI MU CONSIGLIERE in esito all'udienza del 9 luglio 2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di lavoro iscritta al n. 14/2023 del Ruolo generale, promossa da
, nato a [...] il [...], ivi residente, per elezione domiciliato a Cagliari presso lo studio Parte_1 dell'Avv. Luigi Marcialis che lo rappresenta e difende per delega in calce al ricorso in riassunzione, unitamente e/o disgiuntamente all'Avv. Grazietta Farina
RICORRENTE IN RIASSUNZIONE - APPELLATO contro
con sede in nella persona del Controparte_1 CP_1
Presidente nonché legale rappresentante pro tempore, dott. rappresentata e difesa Controparte_2 dall'Avv. Giuseppe Macciotta, elettivamente domiciliata ai fini della presente procedura presso lo studio dello stesso in Cagliari, nonché, ai fini di qualsivoglia notificazione e/o comunicazione, presso il domicilio digitale,
l'indirizzo di posta elettronica certificata giusta procura speciale Email_1 alle liti apposta a tergo della memoria difensiva e di costituzione nel giudizio di riassunzione
RESISTENTE IN RIASSUNZIONE - APPELLANTE
Conclusioni:
Per il ricorrente in riassunzione: “Voglia la Corte, in via principale A) rigettare l'appello della Controparte_1
e per l'effetto, a conferma della sentenza di primo grado, dichiarare ingiustificato il licenziamento intimato dalla
[...]
a , condannandola a reintegrare il ricorrente nel posto Controparte_3 Parte_1 di lavoro e a pagargli un'indennità pari alle retribuzioni maturate dal licenziamento alla riammissione in servizio, calcolate in base alle previsioni del CCNL Cooperative di trasformazione di prodotti agricoli per i dipendenti di secondo livello, maggiorate della rivalutazione monetaria secondo Istat e degli interessi legali dalle singole scadenze al saldo, nonché a versare in suo favore i corrispondenti contributi previdenziali;
B) con vittoria di spese e di onorari di tutti i gradi del giudizio.
Invia subordinata istruttoria, senza alcuna inversione dell'onere della prova, ammettere la prova per testi sui seguenti capi: 1) vero che il signor era stato trasferito dalla sede di OL, prima del settembre 2010; 2) vero che il Parte_2
, prima del settembre 2010, era stato trasferito nella sede di quale responsabile spedizioni;
3) vero che la sede Pt_2 CP_1 di OL, nel settembre del 2010, era sprovvista di responsabile di filiale”.
1 Per il resistente in riassunzione: “Voglia la Corte, ogni contraria istanza disattesa, in parziale riforma della sentenza di primo grado n. 128/2017 (R.G. n. 20/2011), emessa dal Tribunale di UO, Sezione Lavoro, nella persona della dott.ssa
LA AZ in data 13 luglio 2017, depositata in cancelleria in data 24 agosto 2017, non notificata - conformarsi ai principi di diritto enunciati dalla Suprema Corte di Cassazione per il tramite dell'ordinanza n. 30950/2022, pubblicata in data 20 ottobre 2022, e dunque: - accertare la legittimità formale e sostanziale del licenziamento per giustificato motivo oggettivo irrogato al Signor assolvendo la società convenuta da ogni avversa domanda, in ogni caso con vittoria di Parte_1 competenze del presente giudizio nonché delle spese sostenute per tutti i gradi del giudizio, ivi comprese quelle relative al giudizio di legittimità per la cui liquidazione la Corte di Cassazione ha rinviato all'intestata Corte di merito. In via istruttoria: si formula istanza perché il collegio voglia ordinare ex art. 210 c.p.c. al e/o all'Agenzia per le Entrate Pt_1 territorialmente competente l'esibizione della documentazione (CUD e UNICO o qualsiasi altra documentazione sia ritenuta necessaria) idonea a comprovare la percezione di altri redditi con riferimento al periodo oggetto della presente controversia”.
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con ricorso del 1° febbraio 2011, aveva convenuto dinanzi al Tribunale di UO, in funzione di Parte_1 giudice del lavoro, la società per dedurre di Controparte_4 essere stato assunto dalla stessa nel 1997 con contratto di formazione lavoro biennale, convertito a tempo indeterminato alla scadenza, e di essere stato addetto alla filiale di UO, con inquadramento come impiegato prima di quarto e poi di terzo livello, fino alla data del 13 settembre 2010, quando era stato licenziato per giustificato motivo oggettivo.
Con lettera del 13 settembre 2010 gli era stato, infatti, intimato il licenziamento in quanto in azienda era stata avviata una riorganizzazione delle attività gestite dalla società tramite le filiali, e con l'adozione di un sistema informativo (On-log e On-road), in ragione del quale era stata determinata la centralizzazione della gestione commerciale, con la conseguenza che la funzione svolta precedentemente dalle filiali periferiche poteva essere svolta direttamente da quella di mediante ordine in automatico dal terminale del distributore via GPRS CP_1 direttamente al terminalino dell'operatore e che la residuale attività amministrativa, inerente il ricevimento delle cd. consegne dirette ai clienti, andava perciò direttamente al magazzino, senza più necessità di intermediazione, con conseguente soppressione delle sue mansioni a causa della centralizzazione della gestione amministrativa presso la sede di che aveva adottato un apposito sistema informatico. CP_1
In realtà, aveva proseguito , le sue mansioni, che erano sostanzialmente quelle di responsabile della filiale Pt_1 di UO, non erano state affatto soppresse, ma semplicemente trasferite alla sede centrale di presso la CP_1 quale avrebbe quindi dovuto essere trasferito anche lui, che era stato l'unico dipendente della filiale ad essere licenziato, nonostante il suo ruolo direttivo e dato che il suo posto era stato preso dal collega Persona_1 meno anziano di lui nel servizio e proveniente dalla filiale di Tortolì, che era stata chiusa, senza tralasciare che, oltre a dover essere destinato alla nuova sede operativa, doveva e poteva essere adibito ad altra mansione, purché equivalente, all'interno dell'intera azienda. C Ed in particolare, aveva aggiunto , posto che al momento del suo licenziamento la filiale di OL della Pt_1 era priva della figura di responsabile, rimasta vacante a seguito del trasferimento del responsabile presso la sede centrale di lui poteva anche essere tranquillamente impiegato in questa sede. CP_1
2 aveva pertanto domandato dichiararsi ingiustificato il licenziamento intimatogli il 13 settembre 2010 Pt_1 perché non supportato da giustificato motivo oggettivo e la conseguente condanna della società convenuta a reintegrarlo in servizio ed al pagamento del risarcimento del danno patito, pari alle retribuzioni e ai contributi dovuti dal giorno del licenziamento al giorno della reintegra in azienda.
Posto poi che, fin dalla sua adibizione alla filiale di UO, aveva sempre svolto il ruolo di responsabile con funzioni direttive e di coordinamento della filiale, aveva proseguito , inspiegabile era il suo inquadramento Pt_1 come impiegato prima di quarto e poi di terzo livello fino alla data del licenziamento, in luogo di quello di impiegato di primo livello che gli sarebbe spettato in ragione delle previsioni del contratto collettivo applicato al rapporto e delle mansioni in concreto svolte, livello peraltro riconosciuto ad che in precedenza Persona_1 C occupava il ruolo di responsabile nella filiale di Tortolì della .
aveva, perciò, concluso rivendicando anche il diritto di percepire le relative differenze retributive, pari Pt_1 complessivamente a 63.013,27 € lordi per il periodo dal gennaio 2000 ad agosto 2010, come da conteggio depositato unitamente al ricorso, comprensive di differenze retributive ordinarie, scatti di anzianità, ferie e permessi non goduti, oltre che sul t.f.r. e sul preavviso.
*
Costituitasi, la aveva contestato lo svolgimento Controparte_4 da parte di di mansioni riconducibili al primo livello del CCNL applicato al rapporto, rilevando che egli si Pt_1 era sempre occupato del controllo delle vendite e degli incassi da parte dei distributori di zona, nonché degli eventuali crediti insoluti nei confronti di clienti, svolgendo attività impiegatizie rientranti nel terzo livello riconosciutogli, eccependo altresì la prescrizione quinquennale delle differenze retributive rivendicate.
Quanto al licenziamento, aveva proseguito la società, per motivi di mercato si era trovata nella necessità di accorpare presso la propria sede centrale una serie di funzioni amministrative e commerciali che prima erano svolte dalle varie filiali, con la conseguenza che la filiale di UO, come già prima le filiali di SA e di AN
IO GI, era divenuta un mero punto di smistamento delle merci, che richiedeva la presenza di un solo dipendente, mentre la filiale di Tortolì era stata addirittura soppressa ed il suo addetto, era stato Persona_1 trasferito a UO e mantenuto a servizio, a preferenza del ricorrente, data la sua lunga esperienza nel settore commerciale, di cui si era sempre occupato solo marginalmente. Pt_1
La società aveva poi dedotto l'impossibilità di ricollocare in altre posizioni di lavoro, non disponibili per i Pt_1 dipendenti di terzo livello, rilevando che la filiale di Tortolì era stata a suo tempo soppressa, che nella filiale di
UO vi era stato un accentramento delle funzioni amministrative ed a seguito dell'intervenuta informatizzazione vi era anche stata una sostanziale dismissione delle funzioni amministrative, transitate presso la sede centrale di con conseguente inutilizzabilità della figura professionale di , mentre a SA CP_1 Pt_1 Contr l'impiegata amministrativa presente, la signora , era stata trasferita presso l di in Parte_3 CP_1 quanto nella filiale di provenienza il processo riorganizzativo era stato avviato prima che nella filiale di UO.
Avuto, invece, riguardo alla filiale della sede di OL, la società aveva evidenziato che l'avversa censura era del tutto irrilevante, dal momento che “mai ebbe a svolgere le funzioni commerciali né men che meno di responsabile”. Pt_1
Ed inoltre, aveva concluso la società, proprio al fine di evitare il licenziamento, a era stato proposto un Pt_1 demansionamento, ovvero di svolgere mansioni di operaio, ma egli aveva rifiutato.
3 Da ciò la piena legittimità dell'intimato licenziamento per giustificato motivo oggettivo.
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La causa, che il Tribunale di UO aveva istruito con produzioni documentali, interrogatorio formale, prova testimoniale e consulenza tecnica d'ufficio, era stata decisa con sentenza n. 128 depositata il 24 agosto 2017, con la quale il Tribunale aveva accolto il ricorso, condannando parte resistente alla rifusione delle spese del giudizio nonché al pagamento delle spese di consulenza tecnica d'ufficio, così statuendo: “dichiara ingiustificato il licenziamento intimato dalla a con lettera del 13 Controparte_3 Parte_1 settembre 2010; condanna parte resistente a reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro, e la condanna a pagargli un'indennità pari alle retribuzioni maturate dal licenziamento alla riammissione in servizio, calcolate in base alle previsioni del ccnl cooperative di trasformazione di prodotti agricoli per i dipendenti di secondo livello, e maggiorate della rivalutazione monetaria secondo Istat e degli interessi legali dalle singole scadenze al saldo, nonché a versare in suo favore i corrispondenti contributi previdenziali;
condanna inoltre la in persona del legale Controparte_3 rappresentante, a pagare a euro 23.474,92 per i titoli di cui motivazione, oltre alla rivalutazione monetaria Parte_1 secondo Istat e agli interessi legali dalle singole scadenze al saldo”.
Più precisamente il Tribunale aveva accolto la doglianza di riguardo al suo inferiore inquadramento Pt_1 contrattuale rispetto alle mansioni in concreto svolte, ritenendo dimostrato in causa che egli avesse svolto, di fatto, la funzione di responsabile della filiale di UO dato che di ciò aveva dato prova, in primo luogo Pt_1 documentale, producendo varie comunicazioni inviategli dalla società, nella quale era espressamente indicato come responsabile della filiale – le prime due, firmate dal direttore, addirittura risalenti al 1998 ed al 1999, quando era ancora in contratto di formazione lavoro - e numerose altre in cui veniva invitato a compiere varie attività di coordinamento dei distributori della zona di sua competenza, di controllo del buon andamento della filiale, di analisi della situazione degli affari, oltre che di gestione amministrativa dei camion, di trattamento dei dati e di promozione commerciale.
, aveva proseguito il primo giudice, aveva anche prodotto alcune comunicazioni che aveva inviato alla Pt_1 direzione o ai clienti, sottoscritte in qualità di responsabile della filiale di UO, senza che ciò avesse mai dato luogo a rilievi da parte della società, che non aveva neppure contestato la conformità all'originale di tali documenti e d'altronde il ruolo di di supervisione di tutte le attività della filiale aveva riscontro nella Pt_1 contestazione disciplinare che gli era stata mossa il 13 febbraio 2010, con la quale era stato accusato di non effettuare alle giuste scadenze gli inventari periodici del “magazzino viaggianti” ed all'osservazione di di Pt_1 non essere lui il magazziniere la direzione aveva ribattuto che, tuttavia, egli aveva il compito di controllare che il magazziniere eseguisse regolarmente le verifiche inventariali.
In secondo luogo, dal punto di vista della prova orale, il Tribunale aveva ritenuto dirimenti le testimonianze rese in giudizio da ed testi di parte ricorrente e collaboratori della filiale fin dal 2000, che Tes_1 Tes_2 avevano confermato che coordinava il personale di UO, organizzando il lavoro, curando la formazione, Pt_1 assegnando le ferie, evidenziando che invece i testi di parte resistente, ed in particolare il direttore amministrativo della cooperativa, avevano più cautamente precisato che egli era il referente amministrativo di Testimone_3
UO, affiancato da ultimo a che era il referente commerciale (il teste direttore delle vendite, Per_1 Tes_4 si era anche lui espresso in termini analoghi, sebbene ancora più sfumati).
4 E se poteva ritenersi possibile che le mansioni di sviluppo commerciale fossero state affidate a dopo la Per_1 chiusura della sede di Tortolì, come aveva dedotto la società convenuta, aveva proseguito il primo giudice, ciò non toglieva che tali mansioni fossero state in precedenza svolte dal ricorrente, circostanza questa dimostrata dalle missive con le quali egli veniva coinvolto nella presentazione dei nuovi prodotti caseari, con le quali gli venivano comunicati i listini del latte e dei latticini e da quelle con cui lui stesso formulava offerte speciali nei confronti di determinati clienti, tanto da non consentire di mettere in discussione il suo ruolo di responsabile dell'intera attività della filiale ed il suo conseguente diritto al giusto inquadramento, “già consolidato prima del Per_ subentro di nella funzione di commerciale”, desumibile anche dal fatto che dal 1999 gli era stato attribuito un superminimo mensile di 400.000 £, poi portato a 770.000 £, per compensare forfettariamente lo straordinario, come attestato dalle comunicazioni aziendali in atti del 29 gennaio 1999 e del 30 maggio 2001.
E poiché l'insieme delle incombenze descritte portava a ritenere inadeguato l'inquadramento nel terzo livello riconosciutogli, oltretutto smentito dai documenti citati, aveva concluso il Tribunale, si poteva chiaramente affermare che non era un mero di impiegato, per quanto di concetto, e che pur mancando la piena prova Pt_1 che la sua prestazione di lavoro fosse riconducibile al primo livello, proprio di dipendenti più qualificati, decisamente più appropriato, rispetto al livello riconosciutogli, fosse il secondo livello, che comprendeva “i lavoratori con funzioni di concetto, sia tecnici che amministrativi, con compiti di controllo e coordinamento che comportano iniziativa ed autonomia per il buon andamento di determinate attività aziendali, con limitata discrezionalità di poteri”.
Sulla scorta di tali premesse il primo giudice, che aveva disposto consulenza tecnica d'ufficio per quantificare le differenze retributive tra il secondo livello spettante ed il terzo riconosciuto, maturate dopo il 26 ottobre 2005, ossia nei limiti della prescrizione eccepita, aveva ritenuto dovuto a l'importo complessivo di 23.474,92 €, Pt_1 comprensivo di differenze sul tfr e sull'indennità sostitutiva del preavviso, escludendo che dall'importo dovuto dovesse essere detratto il superminimo mensile percepito da nel corso del rapporto per 397 euro mensili, Pt_1 non assorbito dalla maggiore retribuzione spettante in virtù delle superiori mansioni svolte in quanto attribuito per un titolo diverso, ovvero per compensare forfettariamente il superamento del normale orario di lavoro, come attestato dalla comunicazione aziendale in atti datata 30 maggio 2001.
Alla luce di tali conclusioni in merito alle effettive mansioni svolte, il primo giudice aveva ritenuto poi ingiustificato il licenziamento intimato a affermando quanto segue: “se deve ritenersi provato l'assunto della Pt_1 C
circa l'accorpamento delle funzioni amministrative e commerciali presso la sede centrale di e la conseguente CP_1 trasformazione progressiva delle filiali di UO, SA e AN IO GI, in meri transit point, gestibili da un solo addetto (innovazioni che lo stesso ricorrente non ha contestato seriamente, neppure rispondendo all'interrogatorio formale),
e se quindi le mansioni già svolte dal ricorrente presso la filiale di UO non erano più necessarie, la convenuta ha però violato l'obbligo di riutilizzare i lavoratori in un altro posto disponibile. A fronte della allegazione di - contenuta in Pt_1 ricorso - circa la vacanza del posto di responsabile della filiale di OL, la convenuta non ha contestato la circostanza, ed in particolare non ha addotto che anche quella sede fosse coinvolta nella riorganizzazione e che quindi non necessitasse più di un responsabile;
nella memoria di costituzione si ribadisce varie volte che UO, SA e AN IO GI erano stati trasformati in transit point, ma nulla si dice di OL - forse non coinvolta per il maggior bacino di clientela, o perché la sua C trasformazione era prevista per un momento successivo - e nulla hanno precisato riferito in proposito i testi. La si è limitata a negare che potesse essere mantenuto in servizio come responsabile di quella filiale perché non aveva mai Pt_1
5 svolto quel tipo di mansioni, circostanza come si è visto smentita anche documentalmente, essendo emerso che, al contrario, egli ha esercitato quella funzione per almeno dieci anni. Sicché è rimasto inspiegato perché non potesse essere trasferito a coordinare l'unità di OL”.
Da ciò la conseguenza, ritenuta dal primo giudice, dell'illegittimità del recesso datoriale e il conseguente diritto di ad essere reintegrato nel posto di lavoro, ai sensi dell'art. 18 dello Statuto dei Lavoratori, nel testo Pt_1 previgente, dato che era pacifico che la società occupasse più di sessanta dipendenti all'epoca del licenziamento, nonché all'indennità risarcitoria quantificata con riferimento a tutte le retribuzioni maturate dal giorno del licenziamento fino alla riammissione in servizio, da calcolarsi però sulla base delle previsioni del CCNL applicato al rapporto per i dipendenti di secondo livello, come di fatto era risultato essere . Pt_1
*
Contro tale decisione aveva proposto appello la società Controparte_3 CP_3 che aveva censurato la sentenza del Tribunale di UO sotto molteplici profili e cioè nella parte in cui pronunziandosi:
1) sulle mansioni effettivamente svolte da il primo giudice aveva ritenuto che avesse svolto Parte_1 Pt_1 mansioni di secondo livello e non di terzo attribuitogli contrattualmente, ritenendo la documentazione prodotta idonea a provare lo svolgimento di mansioni superiori, e così pure la prova testimoniale, del tutto insufficienti invece a consentire l'accoglimento della domanda dell'appellato, da un lato perché la documentazione - se rettamente esaminata - avrebbe evidenziato l'inidoneità dimostrare lo svolgimento da parte di di attività Pt_1 lavorativa riconducibile al secondo livello, mentre era evidente l'inattendibilità dei testi e e l'errore Tes_1 Tes_2 commesso dal primo giudice nell'attribuire valore residuale e affatto determinante alle dichiarazioni rese dai testi Tes portati dalla società, rispettivamente direttore amministrativo e direttore vendite per tutta l'Italia Tes_3 della cooperativa, tanto più che i testi di parte ricorrente non erano neppure dipendenti della cooperativa, non potendosi neppure raffrontare la figura dell'appellato, impiegato amministrativo, che mai aveva svolto mansioni di responsabile commerciale, con quella di responsabile commerciale (primo motivo di appello nel capitolo Per_1
IV alle pagg. 13/32 del ricorso).
2) sul giustificato motivo oggettivo posto a fondamento del provvedimento di recesso datoriale per cui è causa.
Sussistenza effettiva della dedotta riorganizzazione aziendale. Soppressione delle mansioni di impiegato amministrativo svolte dal presso la filiale di UO, dato che, una volta acclarata l'erroneità del Pt_1 convincimento del giudice in ordine allo svolgimento da parte di di mansioni di responsabile della filiale Pt_1 di UO, evidente era l'illogicità dell'ulteriore parte della statuizione, anche con riferimento alla ravvisata illegittimità del provvedimento di recesso datoriale intimato all'appellato, ed in particolare quella in cui il primo giudice, esaminando la tematica dell'obbligo di repechage, aveva fatto riferimento non all'inquadramento di all'atto della comunicazione del recesso, e cioè al terzo livello, ma a quello diverso, accertato dal giudice Pt_1 nella sentenza gravata, ampliando erroneamente l'obbligo di repechage al punto da imporre al datore di lavoro di effettuare la valutazione circa la sussistenza di posizioni equivalenti in funzione di una ipotetica domanda giudiziale di riconoscimento di mansioni superiori.
In ogni caso l'obbligo di repechage, secondo la società, era stato adempiuto sia se riferito alle mansioni di impiegato di terzo livello, a fronte della riorganizzazione attuata dalla società, che aveva accorpato le attività
6 amministrative e commerciali, centralizzandole nella sede di di fatto sopprimendo la posizione CP_1 professionale ricoperta da nella filiale di UO, trasformata in un transit point nella quale la figura di Pt_1 impiegato amministrativo non serviva più, tanto più che prima di era già stata trasferita ad Pt_1 CP_1
l'impiegata , impiegata amministrativa nella filiale di SA, e che non vi erano quindi più posti Parte_3 disponibili, sia se riferito alle mansioni di responsabile di filiale dato che le filiali ancora esistenti erano state trasformate in transit point, dove non vi era più necessità di impiegati amministrativi, ma ancor meno di figure di responsabile di filiale.
Quanto alla filiale di OL, erroneamente il primo giudice, secondo l'appellante, aveva sottolineato che la società non aveva contestato la allegata vacanza del posto di responsabile di tale filiale e che non aveva addotto neppure che fosse coinvolta nella riorganizzazione e non necessitasse più di un responsabile, nulla dicendo di OL, non avendo considerato che la cooperativa non si era difesa in merito a tale filiale solo perché tale filiale non era stata coinvolta nella riorganizzazione aziendale e perché l'obbligo di repechage non poteva avere un'ampiezza tale da espandersi fino al punto di imporre al datore di lavoro di esplicitare e prendere posizione su fatti e circostanze non riguardanti la dedotta riorganizzazione aziendale.
OL, infatti, aveva proseguito la società, aveva mantenuto la propria struttura organizzativa immutata, ed aveva già come responsabile , assunto il 28 maggio 1996 a tal fine, deponendo in tal senso il contratto Parte_2 di assunzione con lui stipulato prodotto con il ricorso in appello come documento 5, con la conseguenza che non poteva essere certo trasferito ad espletare mansioni di responsabile in una filiale che risultava già Pt_1 dotata di un proprio responsabile e non aveva mutato la propria struttura organizzativa, tanto più che la società, prima di licenziarlo, gli aveva proposto un demansionamento ovvero lo svolgimento di attività di operaio, da lui non accettata, come dal medesimo ammesso all'udienza del 4 ottobre 2012 (secondo motivo di appello alle pagg.
32/39 del ricorso).
3) in ogni caso: sulla detrazione dell'aliunde perceptum
La società aveva in merito dedotto che, posto il costante orientamento della Suprema Corte, secondo cui l'aliunde perceptum non costituisce eccezione in senso stretto, bensì in senso lato, con la conseguenza che i fatti su cui esso
è fondato possono essere rilevati d'ufficio dal giudice d'appello (in presenza di specifico motivo di doglianza), era suo intendimento eccepire, nel giudizio di appello, l'eccezione relativa all'aliunde perceptum, testualmente affermando “invero, la cooperativa odierna appellante è venuta a conoscenza che il attualmente svolge attività presso Pt_1
l'azienda denominata “TA”, come emerge da uno stralcio di articolo da questi rilasciato alla testata editoriale l'Unione
SA S.p.A.”, attività lavorativa che aveva certamente determinato la percezione di un reddito o di un compenso, da detrarsi dagli importi al cui pagamento il primo giudice aveva condannato la cooperativa ed aveva, quindi, formulato in merito istanza di esibizione, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., chiedendo al collegio di ordinare al Pt_1
l'esibizione della documentazione (CUD o UNICO), idonea a comprovare la percezione da parte sua di altri redditi con riferimento al periodo oggetto di controversia.
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La Corte d'Appello di Cagliari, sezione distaccata di SA, con sentenza n. 141/2018, pubblicata il 18 febbraio
2019, in parziale riforma della sentenza di primo grado, confermata per il resto, aveva accolto l'appello proposto
7 dalla società e rigettato perciò “la domanda di di impugnazione del licenziamento per giustificato motivo oggettivo Pt_1 intimato il 13.9.2010”, disponendo l'integrale compensazione delle spese del giudizio tra le parti.
Più precisamente la Corte d'Appello, dopo avere premesso che non era stata impugnata da “la parte della Pt_1 sentenza di primo grado che ha ritenuto sussistente il fatto oggettivo della riorganizzazione aziendale che ha comportato la soppressione della figura di impiegato amministrativo anche a UO, dove prestava la propria attività lavorativa l'appellato, con conseguente intimazione di licenziamento del medesimo nel 2010”, aveva ritenuto provata la corretta osservanza C dell'obbligo di repechage da parte della e, perciò, legittimamente intimato il recesso, e quindi assorbita la questione dell'aliunde perceptum, mentre aveva rigettato il motivo riferito al superiore inquadramento riconosciuto a dal primo giudice, ritenendo corretta la sentenza sul punto. Pt_1
In particolare, in merito all'avvenuto assolvimento da parte del datore di lavoro dell'onere di provare l'impossibilità di reimpiegare il lavoratore da licenziare in mansioni o analoghe o equivalenti a quelle ultime assegnate ovvero in mansioni anche inferiori laddove accettate dal dipendente, la Corte di merito aveva precisato che la verifica nel caso di avrebbe dovuto essere condotta riguardo “alle mansioni attuali del lavoratore, senza Pt_1 possibilità di gravare il datore di lavoro dell'onere di una diversa organizzazione della propria azienda per consentire la permanenza del vincolo contrattuale con il suddetto lavoratore”, dato che l'invocato svolgimento di mansioni di livello superiore aveva “logicamente rappresentato un fatto successivo al verificarsi delle condizioni legittimanti il licenziamento, non esaminabili in sede di obbligo di repechage da parte del datore di lavoro, atteso che anche l'offerta di riposizionamento al lavoratore licenziando deve precedere la dichiarazione di recesso datoriale”.
La sentenza era, quindi, errata, aveva concluso la corte di merito, nella parte in cui si era onerato il datore di lavoro di provare “l'impossibilità di reimpiego del lavoratore rispetto alla diversa mansione riconosciuta solo in giudizio rispetto a quella assunta o equivalente a quest'ultima” e si era dichiarato illegittimo il recesso.
In ogni caso, aveva proseguito la Corte, dalla documentazione prodotta era emerso che il centro distributivo di
OL era affidato a , mentre nel processo di riorganizzazione aziendale non era indicata tale Parte_2 sede, evidentemente non coinvolta, con la conseguenza che l'appellato non avrebbe comunque potuto aspirare a ricoprire un ruolo non vacante, né avrebbe potuto pretendere di sostituire in detto ruolo, e tantomeno, Pt_2 aveva aggiunto, avrebbe potuto “assumere il ruolo di responsabile commerciale, non ricompreso nel proprio livello professionale: invero lo stesso primo giudice ha implicitamente ritenuto che le mansioni di un terzo livello sono diverse da quelle di un secondo livello, e dunque, non rientrano nel concetto di equivalenza delle mansioni”.
Era quindi evidente, aveva affermato la corte, che la mansione svolta da al momento dell'intimazione del Pt_1 licenziamento (settembre 2010) non consentiva la sua rassegnazione ad alcuno dei centri distributivi rimasti all'esito della riorganizzazione aziendale, “ciascuno occupato da un dipendente di livello superiore a quello di , Pt_1 con la conseguenza che l'unico modo per evitare il recesso datoriale per sarebbe stato quello di accettare Pt_1
l'assegnazione a mansioni inferiori, come pacificamente propostogli.
Da ciò la legittimità del licenziamento ritenuta dalla Corte ed il rigetto della domanda risarcitoria, restando assorbito il motivo attinente all'aliunde perceptum.
La Corte aveva invece ritenuto corretta la statuizione del primo giudice nella parte in cui aveva riconosciuto il diritto di ad un superiore inquadramento e condannato la società al pagamento delle relative differenze Pt_1 retributive, ritenendo dirimenti in tal senso i dati ricavabili dalla documentazione allegata agli atti, idonea a
8 dimostrare “non solo lo svolgimento di attività esecutiva, ma quell'attività di controllo, di coordinamento, di iniziativa e di parziale autonomia che connotano il secondo livello secondo le declaratorie del CCNL in atti”.
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aveva presentato ricorso per cassazione, articolato in cinque motivi, deciso dalla Suprema Corte, Parte_1 con ordinanza del 4 maggio 2022, n. 30950, con la quale aveva accolto il primo, il secondo ed il quarto motivo di ricorso, dichiarando invece assorbiti il terzo ed il quinto, cassando la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte d'appello di Cagliari, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Con il primo motivo di ricorso aveva sostenuto la contraddittorietà della motivazione della sentenza, tale Pt_1 da risultare apparente, nella parte in cui il giudice d'appello aveva da un canto riconosciuto lo svolgimento in concreto di mansioni superiori e poi, nel verificare la prova del repechage, aveva esaminato il livello di inquadramento attribuitogli al momento di licenziamento e non le mansioni in concreto svolte che, come accertato, erano invece riconducibili al livello superiore, mentre con il secondo motivo di ricorso, aveva dedotto la violazione degli artt. 3 della legge 604 del 1966 e 2103 cod. civ., avendo la corte di merito trascurato di considerare che il lavoratore avrebbe dovuto essere adibito a mansioni corrispondenti a quelle di fatto svolte e pertanto non si sarebbe dovuto tenere conto, nel valutare la legittimità del licenziamento, dell'inquadramento formale assegnatogli.
Con il terzo motivo di ricorso aveva lamentato che la Corte di merito avesse omesso di esaminare un fatto Pt_1 decisivo per il giudizio in discussione, ovvero la circostanza che, sin dal primo grado, egli avesse allegato che la filiale di OL, al tempo del recesso, era priva di responsabile, trasferito altrove, circostanza questa non specificamente contestata dalla società, né si era tenuto conto del fatto che la stessa società avesse dato atto del fatto che il processo di riorganizzazione aveva interessato tutta la struttura della cooperativa.
Con il quarto motivo di ricorso, aveva ribadito che, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di Pt_1 secondo grado, nel giudizio di appello egli aveva contestato l'effettività della riorganizzazione aziendale e della soppressione del suo posto di lavoro, sottolineando che l'onere di offrire la dimostrazione grava sulla datrice di lavoro che non vi aveva adempiuto, mentre con il quinto motivo di ricorso aveva lamentato l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, evidenziando che il rifiuto di un demansionamento, che peraltro non vi era mai stato nel suo caso, non avrebbe potuto essere rilevante nel ritenere legittimo il recesso ove si fosse considerato che comunque si sarebbe dovuto prima verificare che non vi fossero in azienda posizioni sovrapponibili per mansioni equivalenti.
Nell'accogliere il primo, il secondo ed il quarto motivo di ricorso la Suprema Corte aveva ritenuto, in primo luogo, che la corte territoriale avesse erroneamente affermato che il lavoratore, vittorioso nel giudizio di primo grado, dove aveva visto dichiarato illegittimo il licenziamento a lui intimato, avrebbe dovuto impugnare in con appello incidentale la sentenza nella parte in cui era stata accertata l'effettività della soppressione della figura di impiegato amministrativo a UO, essendo al contrario sufficiente per la parte totalmente vittoriosa, come era in Pt_1 primo grado, assolvere l'onere ex art. 346 c.p.c., relativamente alle eccezioni disattese o rimaste assorbite, di riproporre in appello le relative questioni nel replicare alle censure mosse alla sentenza di primo grado, come questi aveva fatto nella memoria difensiva depositata nel secondo grado del giudizio.
9 La sentenza inoltre, aveva proseguito la Suprema Corte, si esponeva alle censure enunciate nel primo e nel secondo motivo perché, dopo avere prima riconosciuto al lavoratore di aver svolto mansioni riconducibili ad un determinato, e superiore, profilo professionale, di tale circostanza non aveva poi tenuto conto quando aveva proceduto a verificare in concreto l'esistenza di possibilità di ricollocamento in azienda del lavoratore licenziato che aveva posto “in relazione all'avvenuta soppressione di una posizione lavorativa di cui, pur formalmente assegnato, non svolgeva di fatto i compiti”.
Nel “verificare la legittimità del licenziamento per soppressione del posto di lavoro ed in relazione all'accertata impossibilità di ricollocare altrimenti il lavoratore”, aveva evidenziato la Suprema Corte, il giudice d'appello “avrebbe dovuto verificare, sulla base delle allegazioni e delle prove offerte, che non vi erano in azienda posizioni lavorative che corrispondessero alle mansioni di fatto assegnate al lavoratore e da lui svolte” precisando che “ai fini del licenziamento individuale per giustificato motivo soggettivo, l'art. 3 della l. n. 604 del 1966 richiede sia la soppressione del settore lavorativo
o dal reparto o del posto cui era addetto il dipendente, senza che sia necessaria la soppressione di tutte le mansioni in precedenza attribuite allo stesso;
sia la riferibilità della soppressione a progetti o scelte datoriali - insindacabili dal giudice quanto ai profili di congruità e opportunità purché effettivi e non simulati - diretti ad incidere sulla struttura e sull'organizzazione dell'impresa, ovvero sui processi produttivi, compresi quelli finalizzati ad una migliore efficienza ovvero ad un incremento di redditività; ma anche l'impossibilità di reimpiego del lavoratore in mansioni diverse, elemento che, inespresso a livello normativo, trova giustificazione sia nella tutela costituzionale del lavoro che nel carattere necessariamente effettivo e non pretestuoso della scelta datoriale, che non può essere condizionata da finalità espulsive legate alla persona del lavoratore”, aggiungendo infine che “l'onere probatorio in ordine alla sussistenza di questi presupposti è a carico del datore di lavoro, che può assolverlo anche mediante ricorso a presunzioni, restando escluso che sul lavoratore incomba un onere di allegazione dei posti assegnabili (cfr. Cass. n. 24882 del 2017 e n. 32387 del 2019)”.
Da ciò la cassazione con rinvio della sentenza impugnata in relazione ai tre motivi accolti, assorbiti il terzo (filiale di OL) ed il quinto (verifica di posizioni disponibili per mansioni equivalenti).
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La controversia è stata riassunta da con ricorso depositato il 18 gennaio 2023 con il quale, dopo Parte_1 avere sinteticamente riassunto la vicenda fino al pronunciamento della Suprema Corte, ha sottolineato come in tale situazione - nella quale la declaratoria dell'illegittimità dell'inquadramento di nel terzo livello era
Pt_1 ormai passata in giudicato, spettandogli quindi l'inquadramento nel secondo livello, dato che il capo della sentenza di primo grado in merito non era stato impugnato dalla cooperativa datrice di lavoro - l'applicazione in sede di rinvio dei principi affermati dalla Suprema Corte non poteva che condurre alla conferma integrale della sentenza di primo grado, essendo pacifico che, come affermato dal Tribunale di UO alla pagina 5 della sentenza, la società non avesse mai contestato l'allegazione di secondo cui il posto di responsabile della
Pt_1 sede di OL, non coinvolta nella riorganizzazione, era vacante, anche se l'accoglimento dell'eccezione del ricorrente, ha precisato , “di mancata contestazione delle sue allegazioni in ordine alla organizzazione della filiale
Pt_1 di OL è solo la ragione più liquida e, logicamente, preliminare rispetto alle altre ragioni che, comunque, confortano in pieno anche nel merito il buon diritto di all'annullamento del licenziamento” osservando che, ove invece si fosse
Pt_1 ritenuto diversamente, sarebbero rimaste da esaminare anche le ragioni esposte dal lavoratore nel terzo e nel
10 quinto motivo di ricorso per cassazione, dichiarati assorbiti dalla Suprema Corte, per la decisiva rilevanza degli altri motivi accolti in sede di legittimità.
Ribadite quindi le ragioni fatte valere nei precedenti gradi del giudizio, ed in particolare quelle sottese ai motivi di ricorso per cassazione, riproponendo altresì in via subordinata istruttoria la prova testimoniale dedotta in appello, peraltro senza alcuna inversione dell'onere probatorio ed ancorché la questione dovesse ritenersi superata sia dalla mancata contestazione in primo grado delle circostanze capitolate, come ampiamente esposto negli atti del giudizio, sia dalla mancata idonea prova che, come ricordato dalla Suprema Corte con l'ordinanza di rinvio, era integralmente a carico del datore di lavoro, aveva concluso domandando la conferma della Pt_1 sentenza di primo grado.
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Va premesso che non è più controvertibile l'accertamento del diritto di ad essere inquadrato nel Parte_1 secondo livello del CCNL cooperative di trasformazione di prodotti agricoli applicato al rapporto, in luogo del quarto e del terzo da ultimo riconosciutigli dalla società, in quanto l'accertamento contenuto in tal senso nella sentenza pronunciata dal Tribunale di UO ha trovato conferma nella sentenza della Corte d'appello di Cagliari, sezione distaccata di SA, con un capo non più impugnato dalla cooperativa resistente.
Di conseguenza, come affermato dalla Suprema Corte, la legittimità del licenziamento per soppressione del posto di lavoro nel caso di specie, al pari del corretto assolvimento dell'obbligo di repechage, deve essere qui ormai verificato, sulla base delle allegazioni e delle prove offerte, in merito al fatto che in azienda non vi fossero posizioni lavorative vacanti corrispondenti alle mansioni di fatto assegnate al lavoratore e dal medesimo in concreto svolte, e non a quelle solo formalmente attribuite.
E', quindi, alle mansioni di responsabile della filiale di UO ormai definitivamente accertate in capo a , Pt_1 ricondotte in sentenza al secondo livello del CCNL applicato al rapporto, che deve a tal fine guardarsi, per valutare la legittimità del recesso intimatogli per giustificato motivo oggettivo anche avuto riguardo al corretto assolvimento dell'obbligo di repechage.
Non può, invece, ritenersi coperto da giudicato l'accertamento, contenuto nella sentenza di primo grado, in merito alla sussistenza della riorganizzazione aziendale e alla soppressione della figura di impiegato amministrativo a
UO, avendo ben chiarito la Suprema Corte che la parte totalmente vittoriosa nel giudizio di primo grado, come in questo caso, non è tenuta proporre appello in via incidentale avverso la sentenza impugnata Parte_1 dalla controparte relativamente alle eccezioni disattese o rimaste assorbite, perché carente di interesse, essendo sufficiente che le relative questioni siano riproposte, ai sensi dell'art. 346 c.p.c., in appello, cosa verificatasi nel caso di specie se si considera che, costituendosi nel giudizio di secondo grado, aveva riproposto Parte_1 tutte le eccezioni in tal senso formulate, ribadendo la non effettività della riorganizzazione aziendale addotta a sostegno del licenziamento (pagg. 20-23 della memoria di costituzione), oltre che il mancato assolvimento dell'obbligo di repechage (pagg. 23-28 della memoria di costituzione).
Il tema resta, quindi, ancora controverso tra le parti e così resta controverso, per le medesime ragioni, il tema dell'aliunde perceptum sollevato dalla difesa della società per la prima volta nel giudizio di appello, correttamente non riproposto nel giudizio di cassazione, nel quale la società si era difesa solo sui motivi di ricorso formulati da
11 , dati i limiti del giudizio di legittimità, ma qui correttamente ribadito nelle difese attinenti al merito, dato Pt_1 che la società era risultata vittoriosa nel giudizio di appello rispetto alla tematica del licenziamento.
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Ciò premesso, ritiene il collegio che la causa possa essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, la cd. “ragione più liquida”, e cioè quella del mancato assolvimento dell'obbligo di repechage nel caso di specie, anche se logicamente subordinata, senza necessità di esaminare previamente le altre questioni, che restano assorbite, ovvero quelle riferite all'effettività della riorganizzazione aziendale, mediante accorpamento delle funzioni amministrative e commerciali presso la sede centrale di con conseguente trasformazione CP_1 progressiva delle altre filiali di UO, SA e AN IO GI in meri transit point, gestibili da un solo addetto, e quindi all'effettiva soppressione delle mansioni più qualificate di responsabile di filiale di fatto svolte da presso la filiale di UO, nella quale, proprio per effetto della adottata riorganizzazione, non erano più Pt_1 necessarie, pur riproposte da . Pt_1
Se è, infatti, vero che il giudice è tenuto ad esaminare prima le questioni di rito e poi quelle di merito, risolvendo prima le questioni pregiudiziali proposte dalle parti o rilevabili d'ufficio, ai sensi dell'art. 276 del codice di procedura civile, è anche vero che tale previsione normativa non stabilisce un ordine di esame e decisione nel merito, con la conseguenza che il giudice, che deve necessariamente seguire un criterio di decisione che gli impone di decidere prima le questioni di rito, in quanto esse pregiudicano astrattamente la possibilità di decidere nel merito, è viceversa libero di decidere nel merito individuando la questione posta alla base della decisione, imponendosi peraltro, con riferimento all'operatività del principio della ragione più liquida nell'ambito dei giudizi di appello, la necessità di non contravvenire alla natura pur sempre devolutiva del sindacato ivi destinato a svolgersi, restando fermo che il thema decidendi nel giudizio di secondo grado è delimitato dai motivi di impugnazione, con la conseguenza che il riesame non deve esorbitare dai motivi di appello, salvo violare il principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato (cfr. Cass. Sez. Un. n. 11799/2017, n. 30745/2019 e n.
30507/2023).
E nel caso di specie al giudice d'appello era stato proprio chiesto di pronunciarsi anche sul corretto assolvimento dell'obbligo di repechage (così la società alle pagg. 34/39 del ricorso in appello).
Ebbene, il collegio ritiene che nel caso di specie, anche qualora si dovesse ritenere provato l'assunto della in merito all'accorpamento delle attività amministrative e commerciali presso la sede centrale di CP_1
e alla conseguente trasformazione progressiva delle filiali di UO, SA e AN IO GI in CP_1 transit point gestibili da un solo addetto, in quanto tutte innovazioni non seriamente contestate dalla avversa difesa, tali da rendere non più necessarie le mansioni svolte dal ricorrente presso la filiale di UO, dove non era più esistente la figura del responsabile di filiale, non sarebbe possibile ignorare che la società abbia violato l'obbligo di riutilizzare il lavoratore in un altro posto disponibile, come peraltro già correttamente affermato dal
Tribunale di UO nel lontano luglio 2017, se riferito alle mansioni di responsabile della filiale di UO, che sono quelle concretamente svolte da , come incontrovertibilmente accertato in causa. Pt_1
La prova di un corretto assolvimento dell'obbligo di repechage, ovvero dell'impossibilità dell'impiego del lavoratore in mansioni diverse, come affermato dalla Suprema Corte nell'ordinanza da cui è scaturito il presente
12 giudizio, è infatti a carico del datore di lavoro, che può assolverlo anche mediante ricorso a presunzioni, restando però “escluso che sul lavoratore incomba un onere di allegazione dei posti assegnabili”.
E nel caso di specie, benché avesse allegato già nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado che la Pt_1 filiale della sede di OL, al momento del licenziamento, risultava priva di responsabile, poiché quest'ultimo era stato trasferito nella sede centrale di rilevando che egli poteva ben essere impiegato in tale sede (punto CP_1
12 del ricorso a pag. 4), la società non aveva mosso a tale affermazione alcuna contestazione, neanche adducendo che anche quella sede fosse o meno coinvolta nella riorganizzazione o che non necessitasse di un responsabile in quanto tale figura vi era già, contestando che fosse stata trasferita ad come specificamente affermato da CP_1
, proprio nulla dicendo sulla filiale di OL, a differenza delle altre filiali, quelle di UO, SA e AN Pt_1
IO GI, delle quali aveva più volte ribadito la riorganizzazione con la trasformazione in transit point, con un solo addetto, e neppure i testi sentiti avevano potuto aggiungere alcun particolare utile in merito.
E ciò in quanto la società era partita dal presupposto, smentito poi in causa con accertamento sul punto ormai definitivo, che non avesse mai svolto mansioni di responsabile della filiale di UO e non potesse perciò Pt_1 essere mantenuto in servizio come tale, circostanza questa smentita non solo dai documenti prodotti, che dimostravano chiaramente come egli avesse esercitato fatto, per almeno dieci anni nella filiale di UO, mansioni di responsabile, ma anche dai testi sentiti, lasciando perciò inspiegato per quale motivo egli non potesse essere trasferito a coordinare l'unità di OL, della quale nulla aveva ritenuto a suo tempo di dire la società.
Nel dedurre infatti sulla complessiva riorganizzazione aziendale operata, difendendosi sul giustificato motivo oggettivo, la società aveva allegato l'esigenza di un accorpamento già decorrere dal 2009 delle attività amministrative e commerciali fino ad allora demandate alle varie filiali periferiche dislocate sul territorio e, secondariamente, l'introduzione di un sistema di informatizzazione, che aveva implicato radicali cambiamenti presso la filiale di UO, oltre alla soppressione della filiale di Tortolì, e nelle filiali di SA e AN IO
GI (pagg. 4/12 della memoria di costituzione nel giudizio di primo grado) e, dopo avere contestato che avesse mai svolto gli adempimenti amministrativi della filiale, o mansioni di responsabile, deducendo che Pt_1 il suo ruolo era stato quello di impiegato di III livello (pag. 6 della citata memoria), aveva aggiunto che “per lo stesso ordine di ragioni” - in assenza cioè da parte sua di compiti diretti e indiretti nello svolgimento degli adempimenti amministrativi della filiale, attesa invece la competenza di nel settore commerciale, Persona_1 di cui era sostanzialmente privo - doveva “ritenersi del tutto irrilevante l'avversa censura in forza della quale Pt_1
“al momento del licenziamento del la filiale della sede di OL della 3A risultava priva della figura di Pt_1 responsabile poiché quest'ultimo era stato trasferito presso la sede centrale di e, quindi, il poteva CP_1 Pt_1 essere impiegato in tale sede”, affermando altresì “ed invero, come meglio si dirà in prosieguo, il mai avrebbe a Pt_1 svolgere le funzioni commerciali, né men che meno di responsabile”, non potendo quindi essere reimpiegato in tale sede,
“circostanza questa non veritiera e priva di pregio”.
E, aveva proseguito la società, “ad ulteriore dimostrazione della circostanza che mai il ebbe a svolgere le anzidette Pt_1 mansioni, devesi ulteriormente rilevare che era intendimento della disporre di un'unica risorsa dedicata alle CP_1 attività di vendita, dotata della necessaria e consaputa esperienza lavorativa in tale ambito, prerogative di cui mai era stato in possesso il (così nella memoria di costituzione alle pagg. 8/9). Pt_1
13 Né mai nella memoria di costituzione viene fatto riferimento ad un coinvolgimento nella riorganizzazione adottata della sede di OL o alla presenza in tale filiale di una figura di responsabile, a dimostrazione della circostanza che evidentemente quella sede non era stata coinvolta nel processo di accorpamento e che nella stessa non vi fosse un responsabile di filiale, perché trasferito presso la sede di entrambe affermazioni CP_1 specificamente fatte da nelle sue difese e non affatto contestate dalla società, che nulla aveva detto in Pt_1 merito, lasciando comunque perciò inspiegato perché , responsabile della filiale di UO, non potesse Pt_1 essere trasferito a coordinare l'unità di OL dove il posto di responsabile era vacante.
E neanche le lunghe deduzioni di prova formulate della società, distribuite in ben trentotto capi di prova, contenevano riferimento alla sede di OL, ma ciò si spiega se si considera che la società era concentrata sulla strenua negazione dello svolgimento di mansioni di responsabile di filiale da parte di , riconducibili ad un Pt_1 livello superiore, che sono quelle sulle quali si è concentrata la deduzione anche istruttoria e alle quali è stato riferito l'assolvimento dell'obbligo di repechage, in ragione della circostanza che quale impiegato amministrativo egli non avesse più spazio nella filiale di UO, dove le funzioni di tipo amministrativo da lui svolte come impiegato di terzo livello non erano più presenti e in ragione dell'impossibilità, a seguito della soppressione della sua posizione lavorativa a UO, di reimpiegarlo presso la sede di dove in precedenza era stata già CP_1 trasferita da SA, sempre a seguito del processo riorganizzativo, avviato a SA prima che nella filiale di
UO, proprio come impiegata amministrativa, la signora . Parte_3
Si è in presenza di fatti non contestati dalla società nella prima difesa utile, e quindi nel giudizio di primo grado,
a fronte della compiuta allegazione in merito formulata da già con il ricorso introduttivo del giudizio Pt_1 davanti al Tribunale di UO, nel quale aveva specificamente dedotto come la filiale di OL, evidentemente non interessata dalla riorganizzazione, avesse un posto di responsabile vacante in ragione del trasferimento del suo originario responsabile ad come aveva già a suo tempo rilevato il giudice del Tribunale di UO CP_1 nella propria pronuncia, che contrariamente a quanto ritenuto dalla società, a fronte della tutela spettante al lavoratore, nell'ottica di una tutela costituzionale del lavoro e nella dovuta dimostrazione del carattere necessariamente effettivo e non pretestuoso della scelta datoriale sottolineata nell'ordinanza di rinvio dalla
Suprema Corte, avrebbe richiesto fin dal principio una decisa presa di posizione della società.
E va ricordato che nel processo del lavoro l'onere di tempestiva e specifica contestazione, imposto a tutte le parti, comporta la necessità di considerare come ammessi, e quindi necessariamente influenti sulla decisione ai sensi dell'art. 115, primo comma, cod. civ., i fatti trascurati dalla parte onerata, la quale imposti, il proprio sistema difensivo con riferimento a fatti diversi e così non si giovi della giuridica rilevanza della circostanza non espressamente opposta (cfr. Cass. n. 5610/2005 e n. 14115/2006).
E la mancata contestazione non è certo in questo caso recuperabile nei successivi gradi del giudizio, con una diversa prospettazione, perché tardiva, come ha fatto la società, che proprio nel giudizio di appello per la prima volta ha dedotto come l'obbligo di repechage fosse stato comunque adempiuto anche se fosse stato riferito alle mansioni di responsabile di filiale, rilevando che nel giudizio di primo grado la cooperativa non si era difesa con riferimento alla filiale di OL “per un motivo molto semplice, oltre che intuitivo”, e cioè perché l'obbligo di repechage non poteva espandersi fino al punto di imporre al datore di lavoro di esplicitare e di prendere posizione su fatti e circostanze non riguardanti la dedotta riorganizzazione aziendale, trascurando in realtà che l'impossibilità di
14 reimpiego del lavoratore in mansioni diverse costituisce un elemento che, pur inespresso a livello normativo, si giustifica sia nella tutela costituzionale del lavoro che nel carattere effettivo e non pretestuoso della scelta datoriale, come ha ricordato la società la Suprema Corte con l'ordinanza di rinvio.
Sarebbe stato, quindi, onere della società, a fronte della specifica allegazione di in merito rilevare nella Pt_1 prima difesa utile, e cioè al momento della costituzione nel giudizio di primo grado, non solo che la filiale di OL non era stata coinvolta nella riorganizzazione aziendale e che aveva mantenuto, perché non coinvolta nel processo di ristrutturazione, la propria struttura organizzativa ed il personale ivi impiegato, ma anche che il posto di responsabile all'interno di tale filiale non era vacante, documentando tempestivamente che la posizione era ricoperta al momento del recesso dal signor . Parte_2
Ed invece nulla di tutto ciò è stato fatto dalla società nel giudizio di primo grado, dove si è concentrata nella negazione dello svolgimento di mansioni superiori da parte di , e sulla conseguente impossibilità di un Pt_1 repechage in mansioni di responsabile di filiale o comunque di secondo livello, salvo allegare fatti nuovi in merito alla filiale di OL e produrre solo nel giudizio di appello, e quindi tardivamente, una comunicazione di assunzione presso la filiale di OL di del 28 maggio 1996 (doc. 5 allegato al ricorso in appello), risalente Pt_2 ad epoca di molto precedente anche all'instaurazione del giudizio di primo grado (2011), che comunque non sarebbe idonea a dimostrare, anche qualora ritenuta tempestiva, un corretto assolvimento dell'obbligo di repechage nei confronti di , dato che al più dimostrerebbe che nel maggio 1996 era stato assunto Pt_1 Parte_2
presso la filiale di OL, con contratto a termine e mansioni di responsabile di filiale, inizialmente
[...] inquadrato come impiegato di terzo livello, con previsione di passaggio al secondo livello “al termine del contratto di formazione lavoro che sarà instaurato non appena in possesso della relativa autorizzazione”, ma non certamente che nel
2009, al momento del licenziamento, che è ciò che qui rileva, egli fosse ancora presso questa filiale e rivestisse il ruolo di responsabile all'interno della stessa, circostanza questa contestata con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado dallo stesso , che aveva allegato come egli fosse stato trasferito da OL ad e come Pt_1 CP_1 la sua posizione fosse vacante, senza incorrere in proposito in contestazione alcuna da parte della difesa resistente, dovendosi escludere che fosse intuitivo che la filiale di OL fosse stata esclusa dalla riorganizzazione aziendale
(si legge nella memoria di costituzione che “detto processo di ristrutturazione ebbe a riguardare, non solo la filiale di
UO, nella quale prestava attività lavorativa l'odierno ricorrente, bensì l'intera struttura della Cooperativa, in tutte le sue articolazioni e filiali, nell'ottica di un generale ripensamento delle modalità operative e di funzionamento della stessa”), senza trascurare che proprio tale circostanza avrebbe comunque reso necessario procedere valutare la necessità, nell'ambito di tale filiale, di un responsabile a seguito della vacanza del posto ricoperto da , dedotta da Pt_2
e rimasta non contestata dalla società. Pt_1
Una volta dedotto, e inequivocabilmente accertato, che aveva sempre rivestito il ruolo di responsabile della Pt_1 filiale di UO e che era stato illegittimamente inquadrato nell'azienda come impiegato di terzo livello, era evidente che al medesimo dovesse essere fin dal principio offerta la possibilità di repechage nel ruolo di fatto rivestito ed in mansioni compatibili con il corretto inquadramento a lui spettante.
E la deduzione, specifica, in merito alla filiale di OL avrebbe dovuto portare la società a riferire in merito alla organizzazione della sede di OL e a difendersi sul punto fin dal momento della prima costituzione in giudizio, onorando gli oneri probatori sulla stessa gravanti come ricordato dalla Suprema Corte nell'ordinanza di rinvio
15 ed invece la società nel corso del giudizio di primo grado non solo non aveva contestato quanto affermato da sulla sede di OL, né aveva ritenuto di produrre tempestivamente idonea documentazione al riguardo, Pt_1 ma non aveva neppure dedotto prova orale al fine di dimostrare la presenza di ancora nel 2009 nella sede Pt_2 di OL, salvo poi difendersi in merito nel giudizio di appello, tardivamente, assumendo una posizione specifica sulla sede di OL attraverso l'introduzione di elementi nuovi, non rilevati nel primo grado e di produzioni documentali, peraltro, come già sopra detto, neppure dirimenti perché riferite all'anno 1996, e non all'anno 2009, che è quello rilevante al fine di dimostrare che presso la sede di OL non vi fosse un'alternativa licenziamento del . Pt_1
Il contratto sottoscritto da nel lontano 1996 non è, infatti, certamente idoneo a provare la Parte_2 posizione dal medesimo rivestita al momento del licenziamento di , intervenuto oltre dieci anni dopo, tanto Pt_1 più a fronte della deduzione che il posto di fosse all'epoca vacante, formulata da già al momento Pt_2 Pt_1 dell'instaurazione del giudizio di primo grado, rimasta non contestata dalla società.
In conclusione, il datore di lavoro era tenuto a dimostrare l'assenza di posti liberi compatibili con la professionalità di , ma in ragione delle circostanze sopra evidenziate, posto che non ha contestato quanto dedotto da Pt_1 Pt_1 in merito alla filiale di OL e alla vacanza nella stessa del posto di responsabile, né ha documentato il ruolo rivestito in quella specifica sede, al momento del licenziamento, da , non ha provato il corretto Parte_2 assolvimento da parte sua dell'obbligo di repechage, seppure da intendersi limitato alla dimostrazione datoriale dell'inesistenza di posizioni vacanti compatibili con le mansioni del lavoratore nell'organizzazione aziendale, nel caso di quelle di responsabile di filiale inquadrato nel secondo livello, senza obbligo di estendere la ricerca Pt_1 ad altre funzioni non strettamente correlate e senza spingersi a dover creare posizioni nuove o adibire il lavoratore a mansioni diverse dalla professionalità di riferimento, come da tempo statuito dalla Suprema Corte, da ultimo anche con l'ordinanza n. 1364 del 2025.
Né può essere condivisa l'affermazione della difesa della società secondo cui, non potendo spiegare efficacia nel giudizio di rinvio il mutamento della giurisprudenza di legittimità sulla decisione del giudice del rinvio, che è quindi tenuto ad attenersi alle prescrizioni scaturenti dalla sentenza della Corte di Cassazione per effetto della quale gli è stato devoluto il giudizio rescindente, dato che all'epoca del licenziamento era pacificamente onere del lavoratore indicare e provare le posizioni equivalenti in cui poteva essere utilmente adibito, il collegio dovrebbe ritenere non assolto da parte di l'onere della prova delle posizioni equivalenti cui poteva essere utilmente Pt_1 adibito.
E ciò per un duplice ordine di ragioni, da un lato perché aveva adempiuto con la necessaria specificità Pt_1 all'onere assertorio all'epoca su di lui ritenuto gravante, indicando specificamente l'esistenza presso la filiale di
OL di un posto di responsabile di filiale, come quello da lui ricoperto per tanti anni, vacante al momento del recesso, deducendo quindi l'esistenza di un posto vacante del tutto compatibile con le mansioni del lavoratore, senza che la società avesse ritenuto di dover contestare la circostanza, se non tardivamente nel giudizio di appello, con documentazione comunque inconferente come già sopra evidenziato, e dall'altro perché è stata proprio la
Suprema Corte ad indicare, nell'ordinanza di rinvio, tra le prescrizioni che questo collegio è tenuto a seguire, che l'onere probatorio anche in ordine alla sussistenza di un'impossibilità di reimpiego del lavoratore in mansioni anche diverse, era del datore di lavoro, “restando escluso che sul lavoratore incomba un onere di allegazione dei posti
16 assegnabili”, richiamando a supporto i propri precedenti n. 24882 del 2017 e n. 32387 del 2019, fissando quindi in tal senso il principio di diritto che il collegio è tenuto a seguire, onere probatorio non assolto in questo caso dalla società datrice di lavoro, che non ha proprio contestato, come avrebbe dovuto, nel giudizio di primo grado che nella filiale di OL vi fosse un posto di responsabile di filiale vacante, del tutto analogo a quello ricoperto da
, in cui il medesimo poteva essere utilmente ricollocato, proprio perché la filiale di OL non era Parte_1 stata attinta dalla riorganizzazione e la posizione di responsabile di filiale non era stato nella medesima soppresso, come invece avvenuto nelle filiali di UO, di SA e di AN IO GI, tanto più evidente alla luce del fatto che è stata la stessa società, con il ricorso in appello, ad allegare che la filiale di OL aveva mantenuto immutata la propria struttura organizzativa, ed il personale ivi impiegato, aggiungendo che “è fatto notorio che ogni filiale abbia un responsabile” (cfr. pag. 38 del ricorso in appello, punto 2), confermando quindi che la figura del responsabile di filiale, nella filiale di OL, era esistente ancora nel 2009 e necessaria.
Né conferente può ritenersi nel senso che vorrebbe la società il precedente di merito dalla medesima richiamato nel giudizio riassunto (pagg. 24/26 della memoria di costituzione), non solo perché attiene ad una fattispecie concreta ben diversa dato che, in quel caso, il giudice aveva escluso che la parte ricorrente avesse adempiuto all'onere assertorio sulla stessa gravante con la necessaria specificità, rilevando che si era limitata “ad elencare le mansioni pregresse alle quali era stata nel tempo adibita” e ad elencare “mere aree di astratta collocazione”, senza provvedere “alla specifica indicazione di vere e proprie posizioni di lavoro”, mentre in questo caso ha da subito Pt_1 specificamente descritto le proprie mansioni ed indicato una precisa posizione di lavoro vacante che avrebbe potuto ricoprire, quella di OL, onorando gli oneri assertori all'epoca ritenuti a suo carico, ma anche perché in ogni caso la giurisprudenza di legittimità ha già da tempo escluso, anche con specifico riferimento all'obbligo di repechage, che il mutamento di orientamento della giurisprudenza di legittimità, che non aveva più ritenuto necessaria l'allegazione dei posti disponibili da parte del lavoratore, potesse concretare un'ipotesi di “overruling” ed infatti in questo senso si è posta l'ordinanza di rinvio da cui ha origine il presente giudizio (in tema di repechage si veda Cass. Sez. Lav. n. 552/2021, ma più in generale si veda anche Cass. n. 11882/2025).
Sulla scorta di tali considerazioni deve, perciò, ritenersi che il recesso datoriale sia stato illegittimamente intimato nel caso di , perché non supportato da giustificato motivo oggettivo, ai sensi dell'art. 3 della legge Parte_1
604 del 1966, che richiede anche l'impossibilità di reimpiego del lavoratore in mansioni diverse, elemento che, pur inespresso a livello normativo, trova giustificazione sia nella tutela costituzionale del lavoro che nel carattere necessariamente effettivo e non pretestuoso della scelta datoriale, senza che sia necessario esaminare le ulteriori questioni poste in merito alla fondatezza del recesso, che restano assorbite.
Posto che è pacifico che nel caso di specie trovi applicazione l'art. 18 dello Statuto dei Lavoratori, nel testo vigente all'epoca del licenziamento, cioè prima della riforma adottata con legge n. 92 del 2012, non essendo neppure controversa tra le parti la sussistenza del necessario requisito dimensionale, essendo anzi pacifico che all'epoca del licenziamento la società occupasse più di sessanta dipendenti, dall'affermata illegittimità del recesso datoriale discende il diritto di alla reintegrazione nel posto di lavoro, nonché la condanna della società 3A al Parte_1 risarcimento del danno in favore del lavoratore, con il pagamento di un'indennità commisurata alle retribuzioni
(globali di fatto) maturate dal giorno del licenziamento fino alla sua effettiva reintegrazione in servizio, che vanno quantificate in base alle previsioni del CCN per le cooperative di trasformazione di prodotti agricoli per i
17 dipendenti di secondo livello, cui vanno aggiunti rivalutazione monetaria e interessi legali, ed al versamento in suo favore dei contributi assistenziali e previdenziali sempre dal momento del licenziamento a quello dell'effettiva reintegrazione.
*
La società aveva peraltro posto, per la prima volta con il ricorso in appello, la tematica dell'aliunde perceptum, non sollevata nel giudizio di primo grado, instaurato con ricorso del 1° febbraio 2011 e definito con sentenza del 24 agosto 2017, allegando la sopravvenuta conoscenza della circostanza che “il attualmente svolge attività presso Pt_1
l'azienda denominata TA, come emerge da uno stralcio di un articolo da questi rilasciato alla testata editoriale
L'Unione SA S.p.A.”, formulando perciò espressa istanza di esibizione, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., della documentazione idonea a comprovare la percezione di altri redditi (nello specifico CUD e UNICO o altra equipollente) con riferimento al periodo oggetto di controversia.
La difesa del lavoratore aveva eccepito la tardività dell'eccezione, mai sollevata in alcuna fase del giudizio di primo grado ed introdotta perciò tardivamente e con irrituale richiesta altresì al giudice di supplire alle proprie carenze istruttorie d'ufficio.
Si tratta di eccezione che la società ha ribadito anche nel giudizio di riassunzione, richiamando il documento 6 allegato al ricorso in appello ed allegando, “ad ulteriore comprova del pacifico svolgimento di attività di impresa da parte di ”, una copia della visura della ditta TA di , che dimostrava che egli era ancora titolare Pt_1 Parte_1 della ditta, con la conseguenza che poteva ben affermarsi che dal 1° aprile 2012, quando era stata costituita l'attività d'impresa, egli aveva svolto e svolgeva ancora attività fonte di reddito presso l'azienda di cui era titolare, da detrarre dal dovuto, reiterando l'ordine di esibizione già richiesto in ragione del fatto che trattandosi di ditta individuale non aveva bilanci e ciò non consentiva di conoscere l'ammontare dei compensi percepiti.
Va premesso in proposito che la giurisprudenza della Suprema Corte è ormai consolidata nel senso che “in tema di impugnativa di licenziamento in grado d'appello, l'eccezione cosiddetta dell'aliunde perceptum - cioè la deduzione della rioccupazione del lavoratore licenziato, con percepimento di altro reddito, al fine di limitare il danno da risarcire a seguito di licenziamento illegittimo - non costituisce eccezione in senso stretto ma ha carattere di eccezione in senso lato con la conseguenza che i fatti suscettibili di formare oggetto di tale eccezione sono rilevabili d'ufficio dal giudice d'appello”, a differenza delle eccezioni in senso stretto che nel processo di lavoro, quando non accolte nella sentenza di primo grado ed a suo tempo sollevate dalla parte nondimeno risultata vittoriosa, devono essere riproposte nella memoria di costituzione in appello, ai sensi dell'art. 346 c.p.c. (Cass. Sez. Un. n. 1099/1998 e Cass. n. 5610/2005), ma anche nel senso che “in tema di determinazione dei danni conseguenti al licenziamento, il datore di lavoro che eccepisca nel giudizio d'appello l'aliunde perceptum, in relazione ai redditi del lavoratore maturati dopo la proposizione della domanda, che sia stato impossibile dedurre nel corso del giudizio di primo grado, ha l'onere della allegazione e della relativa prova, non operando in tal caso la preclusione di cui all'art. 437 c.p.c.” (cfr. Cass. n. 11487/2000).
La Suprema Corte ha però anche precisato che, benché si tratti non di eccezione in senso proprio, come tale riservata alla parte, ma di mera difesa, è tuttavia necessaria la tempestiva allegazione dei fatti sui quali l'eccezione si fonda, nel senso che è consentita l'allegazione di fatti nuovi, verificatisi nel corso del giudizio, dopo la proposizione della domanda giudiziale, secondo il supremo collegio da farsi valere, in coerenza con il sistema delineato dagli artt. 414, 416 e 420 c.p.c., nel termine del primo atto difensivo utile (come nel caso di un'attività
18 redditizia intrapresa nelle more del giudizio) o di fatti che la parte si è trovata nella comprovata impossibilità di dedurre nel giudizio di primo grado, e come tali ammissibili anche in appello (cfr. Cass. n. 11786/2002), specificando ulteriormente che il primo atto difensivo utile, costituendo a favore della parte il nuovo termine, proiezione dell'iniziale termine previsto dall'art. 416 cod. proc. civ., si pone non solo per la prospettazione dei fatti nuovi, bensì per la produzione dei documenti che li provino.
In tal modo, hanno affermato i giudici di legittimità, il primo atto difensivo successivo è il termine per dedurre fatti nuovi e per esibire la relativa documentazione a prova dei fatti stessi, evidenziando che l'onere della formulazione dell'eccezione presuppone tuttavia che la parte abbia pur formale conoscenza dei fatti che dell'eccezione costituiscono il fondamento e che in ordine all'eccepibilità dei fatti sopravvenuti è da distinguere fra venire del fatto ad esistenza e conoscenza del fatto stesso da parte di colui che ha l'onere di eccepirlo, dovendosi riferire a questa conoscenza il limite temporale per l'allegazione che deve essere poi effettuata con il primo atto successivo utile, considerando che per l'art. 2697 del codice civile questa conoscenza, essendo fondamento del diritto alla tardiva allegazione del fatto sopravvenuto, deve essere provata da colui che questo diritto fa valere e che perciò, in ipotesi quale quella di specie, il datore di lavoro ha l'onere di provare la mancanza di conoscenza del fatto al momento del suo accadimento, che la conoscenza è intervenuta in un momento successivo, ed il tempo il cui il fatto è poi allegato, quale primo atto difensivo utile (cfr. anche Cass. n. 1890/2001).
Se è vero, quindi, che può tenersi conto anche d'ufficio delle somme costituenti aliunde perceptum da parte del lavoratore, in quanto fatti che valgono a ridurre il risarcimento del danno, è anche vero che tale principio non incide sul divieto di nuove prove in appello e sull'onere di allegazione ai sensi dell'art. 416 c.p.c., essendo invece necessario che quei fatti risultino ritualmente acquisiti al processo per essere stati tempestivamente allegati e dimostrati dalla parte che intenda avvalersene, salvo che la conoscenza di essi non sia stata raggiunta solo in un momento successivo, così solamente essendo ammissibile la loro prova in sede di gravame, prova della C sopravvenuta conoscenza che la società , a parere del collegio, non ha offerto nel caso di specie tanto da rendere inammissibile la relativa prova, in questo caso prettamente documentale, in sede di gravame (Cass. n. 17606/2007,
n. 24349/2010, n. 18093/2013, n. 26828/2013, n. 16380/2021).
La società, infatti, non ha affatto allegato e dimostrato, come avrebbe dovuto, quale sia stato il momento di acquisizione della notizia, precisando cioè in quali specifiche circostanze l'abbia acquisita, tanto da giustificarne la deduzione soltanto nel giudizio di appello, spiegando perché non aveva potuto allegarla prima di proporre appello, ma si è limitata ad affermare laconicamente a pag. 40 del ricorso in appello “la cooperativa odierna appellante
è venuta a conoscenza che il attualmente svolge attività presso l'azienda denominata TA, come emerge da uno Pt_1 stralcio di articolo da questi rilasciato all'attestato editoriale l'Unione SA spa”, per poi aggiungere, nella memoria di costituzione depositata nel giudizio di riassunzione, ad ulteriore comprova del pacifico svolgimento di attività di impresa da parte di , di voler allegare copia della visura della ditta a lui facente capo e di cui era ancora Pt_1 oggi titolare fin dal 1° aprile 2012.
E se si considera la data dell'intervista rilasciata alla testata L'unione SA spa da , appare evidente Parte_1 che la stessa risale al 10 aprile 2016, data nella quale era ancora in corso il giudizio di primo grado (dal 10 aprile
2016 si sono svolte ben cinque udienze), successivamente definito dal Tribunale di UO con sentenza n. 128 depositata il 24 agosto 2017 e che, quindi, in ragione di principi sopra evidenziati, la società avrebbe dovuto
19 quantomeno spiegare in quali esatte circostanze, successive alla definizione del giudizio di primo grado, era venuta a conoscenza dell'intervista rilasciata circa un anno prima della proposizione del ricorso in appello risalente al 3 ottobre 2017, al fine di consentire al collegio di valutarne la tempestività e l'ammissibilità, tanto più che l'attività era stata iniziata fin dal mese di aprile 2012, come rilevabile dalla visura ordinaria Parte_1 dell'impresa prodotta solo nel giudizio di riassunzione, che dà certezza che la società, con l'ordinaria diligenza, fin dall'instaurazione del giudizio di primo grado, che si ricorda è risalente al mese di febbraio 2011 ed è stato definito nel mese di agosto 2017, ben avrebbe potuto acquisire conoscenza dei fatti ed eccepirli già nel giudizio di primo grado, mentre si è determinata a farlo soltanto al momento della proposizione del giudizio di appello, nel mese di ottobre 2017, ma senza spiegare le modalità di una tardiva conoscenza di circostanze verificatesi, seppure sopravvenute rispetto al momento di instaurazione del giudizio, già nel corso del giudizio di primo grado.
L'eccezione non può quindi essere accolta per difetto di prova da parte della società della solo asserita sopravvenuta conoscenza dello svolgimento da parte di di altra attività lavorativa per lui fonte di reddito Pt_1 nel periodo oggetto di controversia, essendo onere del datore di lavoro provare il momento esatto in cui aveva avuto acquisizione della notizia, in questo caso dell'intervista rilasciata da ad una delle maggiori e più Pt_1 diffuse testate sarde, risalente al mese di aprile 2016, che costituisce fatto pregresso, risalente ad epoca in cui era ancora in corso il giudizio di primo grado, spiegando nel dettaglio come e quando ne era venuto a conoscenza
(cfr. Cass. 26828/2013, in particolare all'inizio di pag. 3) e ciò non ha fatto la società nel caso di specie, in cui resta ignoto, perché mai precisato, e quindi non provato, il momento di acquisizione della notizia, diffusa già da aprile
2016 da uno dei più letti quotidiani sardi e la conseguente tempestività della relativa deduzione e produzione nel giudizio di appello, al fine di non incorrere nelle preclusioni processuali.
Le preclusioni processuali restano, infatti, anche in proposito ferme per i fatti pregressi, che si siano cioè già verificati, come quello di specie, salvo che si provi che di tali fatti pregressi si è avuta conoscenza solo in un secondo momento rispetto alla prima udienza utile, ed il tempo in cui il fatto è poi allegato (primo atto difensivo utile), a differenza dei fatti nuovi verificatisi dopo la proposizione della domanda giudiziale, ovvero dopo la definizione di ciascuna fase processuale, che era impossibile dedurre nel giudizio di primo grado e proponibili, perciò, con adeguata deduzione e prova, anche in appello.
*
Conclusivamente, pertanto, ferme le statuizioni del Tribunale di UO in giudicato, che attengono alle superiori mansioni svolte da , la domanda proposta da va accolta, dichiarando illegittimo il recesso Pt_1 Parte_1 datoriale al medesimo intimato in data 13 settembre 2010 e conseguentemente condannando la società
a reintegrarlo nel posto di lavoro, ai sensi Controparte_4 dell'art. 18 della l. n. 300/1970, nel testo vigente prima della riforma del 2012 ed a corrispondergli l'indennità risarcitoria nel medesimo articolo prevista, da quantificarsi in misura pari alle retribuzioni globali di fatto maturate dal giorno del licenziamento fino alla riammissione in servizio, riferendosi alle previsioni per i dipendenti di secondo livello del CCNL per le cooperative di trasformazione di prodotti agricoli applicato al rapporto, cui vanno aggiunti rivalutazione e interessi come per legge, nonché a versare in suo favore, per il medesimo periodo, i corrispondenti contributi previdenziali ed assistenziali all'ente competente.
20 Le spese dei diversi gradi del giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza e devono perciò essere poste a carico della società resistente, che è tenuta alla loro rifusione in favore di . Parte_1
Le stesse vanno liquidate, ai sensi del D.M. 55 del 2014, con le successive modifiche, tenendo conto dei parametri previsti per le controversie di valore indeterminabile basso per tutti i gradi del giudizio, quanto al giudizio di primo grado con fase istruttoria, quanto al giudizio di secondo grado che si è svolto davanti alla sezione distaccata di SA di questa Corte senza fase istruttoria e così pure per il giudizio di rinvio e di legittimità, con applicazione per ciascun grado e fase dei valori medi previsti dalla tabella per le controversie di lavoro per il primo grado del giudizio, dalla tabella per i giudizi davanti alla Corte d'appello per il giudizio di appello e per quello di rinvio e dalla tabella per i giudizi davanti alla Corte di Cassazione per il giudizio di legittimità, dai quali non vi è motivo di discostarsi sia in ragione della circostanza che, a distanza di molti anni dalla sentenza del Tribunale di UO,
e dopo diverse faticose fasi processuali, si è rimasti al medesimo punto, sia della mancata accettazione da parte della società delle proposte conciliative formulate nel corso del giudizio non solo dal collegio, ma anche dal lavoratore che, pur non tenuto, per quanto sopra detto in merito all'eccezione di aliunde perceptum, ha offerto la propria disponibilità a riconoscere a titolo conciliativo l'importo non trascurabile di 86.000,00 euro, da scorporare perciò dall'indennità risarcitoria dovuta.
A tutte le spese vanno poi aggiunti il 15% per spese forfettarie e gli accessori di legge.
P.Q.M.
la Corte D'Appello, definitivamente pronunciando: in accoglimento delle domande proposte da , ferme le statuizioni relative alle superiori mansioni di Parte_1 cui alla sentenza n. 128/2017 del Tribunale di UO, in funzione di giudice del lavoro, ormai in giudicato, annulla il licenziamento intimato a da con Parte_1 Controparte_1 lettera del 13 settembre 2010 perché ingiustificato ed illegittimo;
condanna la società alla reintegrazione di Controparte_1 Pt_1
nel posto di lavoro, nonché al pagamento di un'indennità risarcitoria pari alle retribuzioni globali di fatto
[...] maturate dal licenziamento alla riammissione in servizio, calcolate in base alle previsioni del CCNL cooperative di trasformazione di prodotti agricoli per i dipendenti di secondo livello, maggiorate della rivalutazione monetaria e degli interessi legali dalle singole scadenze al saldo, nonché a versare in suo favore i corrispondenti contributi previdenziali e assistenziali;
condanna, infine, la al rimborso, in CP_1 Controparte_1 favore di , delle spese relative a tutti i gradi del giudizio, che liquida, per il primo grado, in Parte_1 complessivi €. 9.257,00, per il secondo grado in complessivi €. 6.946,00, per il giudizio di legittimità in complessivi
€. 5.513,00 e per la presente fase in complessivi €. 6.946,00, oltre, in ogni caso, spese generali nella misura del 15%
e accessori previsti per legge.
Cagliari, 27 ottobre 2025
La Presidente relatrice dott.ssa IA IS PA
21
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
In funzione di Giudice del Lavoro, composta dai magistrati
IA IS PA PRESIDENTE RELATRICE
DA IN CONSIGLIERA
GI MU CONSIGLIERE in esito all'udienza del 9 luglio 2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di lavoro iscritta al n. 14/2023 del Ruolo generale, promossa da
, nato a [...] il [...], ivi residente, per elezione domiciliato a Cagliari presso lo studio Parte_1 dell'Avv. Luigi Marcialis che lo rappresenta e difende per delega in calce al ricorso in riassunzione, unitamente e/o disgiuntamente all'Avv. Grazietta Farina
RICORRENTE IN RIASSUNZIONE - APPELLATO contro
con sede in nella persona del Controparte_1 CP_1
Presidente nonché legale rappresentante pro tempore, dott. rappresentata e difesa Controparte_2 dall'Avv. Giuseppe Macciotta, elettivamente domiciliata ai fini della presente procedura presso lo studio dello stesso in Cagliari, nonché, ai fini di qualsivoglia notificazione e/o comunicazione, presso il domicilio digitale,
l'indirizzo di posta elettronica certificata giusta procura speciale Email_1 alle liti apposta a tergo della memoria difensiva e di costituzione nel giudizio di riassunzione
RESISTENTE IN RIASSUNZIONE - APPELLANTE
Conclusioni:
Per il ricorrente in riassunzione: “Voglia la Corte, in via principale A) rigettare l'appello della Controparte_1
e per l'effetto, a conferma della sentenza di primo grado, dichiarare ingiustificato il licenziamento intimato dalla
[...]
a , condannandola a reintegrare il ricorrente nel posto Controparte_3 Parte_1 di lavoro e a pagargli un'indennità pari alle retribuzioni maturate dal licenziamento alla riammissione in servizio, calcolate in base alle previsioni del CCNL Cooperative di trasformazione di prodotti agricoli per i dipendenti di secondo livello, maggiorate della rivalutazione monetaria secondo Istat e degli interessi legali dalle singole scadenze al saldo, nonché a versare in suo favore i corrispondenti contributi previdenziali;
B) con vittoria di spese e di onorari di tutti i gradi del giudizio.
Invia subordinata istruttoria, senza alcuna inversione dell'onere della prova, ammettere la prova per testi sui seguenti capi: 1) vero che il signor era stato trasferito dalla sede di OL, prima del settembre 2010; 2) vero che il Parte_2
, prima del settembre 2010, era stato trasferito nella sede di quale responsabile spedizioni;
3) vero che la sede Pt_2 CP_1 di OL, nel settembre del 2010, era sprovvista di responsabile di filiale”.
1 Per il resistente in riassunzione: “Voglia la Corte, ogni contraria istanza disattesa, in parziale riforma della sentenza di primo grado n. 128/2017 (R.G. n. 20/2011), emessa dal Tribunale di UO, Sezione Lavoro, nella persona della dott.ssa
LA AZ in data 13 luglio 2017, depositata in cancelleria in data 24 agosto 2017, non notificata - conformarsi ai principi di diritto enunciati dalla Suprema Corte di Cassazione per il tramite dell'ordinanza n. 30950/2022, pubblicata in data 20 ottobre 2022, e dunque: - accertare la legittimità formale e sostanziale del licenziamento per giustificato motivo oggettivo irrogato al Signor assolvendo la società convenuta da ogni avversa domanda, in ogni caso con vittoria di Parte_1 competenze del presente giudizio nonché delle spese sostenute per tutti i gradi del giudizio, ivi comprese quelle relative al giudizio di legittimità per la cui liquidazione la Corte di Cassazione ha rinviato all'intestata Corte di merito. In via istruttoria: si formula istanza perché il collegio voglia ordinare ex art. 210 c.p.c. al e/o all'Agenzia per le Entrate Pt_1 territorialmente competente l'esibizione della documentazione (CUD e UNICO o qualsiasi altra documentazione sia ritenuta necessaria) idonea a comprovare la percezione di altri redditi con riferimento al periodo oggetto della presente controversia”.
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con ricorso del 1° febbraio 2011, aveva convenuto dinanzi al Tribunale di UO, in funzione di Parte_1 giudice del lavoro, la società per dedurre di Controparte_4 essere stato assunto dalla stessa nel 1997 con contratto di formazione lavoro biennale, convertito a tempo indeterminato alla scadenza, e di essere stato addetto alla filiale di UO, con inquadramento come impiegato prima di quarto e poi di terzo livello, fino alla data del 13 settembre 2010, quando era stato licenziato per giustificato motivo oggettivo.
Con lettera del 13 settembre 2010 gli era stato, infatti, intimato il licenziamento in quanto in azienda era stata avviata una riorganizzazione delle attività gestite dalla società tramite le filiali, e con l'adozione di un sistema informativo (On-log e On-road), in ragione del quale era stata determinata la centralizzazione della gestione commerciale, con la conseguenza che la funzione svolta precedentemente dalle filiali periferiche poteva essere svolta direttamente da quella di mediante ordine in automatico dal terminale del distributore via GPRS CP_1 direttamente al terminalino dell'operatore e che la residuale attività amministrativa, inerente il ricevimento delle cd. consegne dirette ai clienti, andava perciò direttamente al magazzino, senza più necessità di intermediazione, con conseguente soppressione delle sue mansioni a causa della centralizzazione della gestione amministrativa presso la sede di che aveva adottato un apposito sistema informatico. CP_1
In realtà, aveva proseguito , le sue mansioni, che erano sostanzialmente quelle di responsabile della filiale Pt_1 di UO, non erano state affatto soppresse, ma semplicemente trasferite alla sede centrale di presso la CP_1 quale avrebbe quindi dovuto essere trasferito anche lui, che era stato l'unico dipendente della filiale ad essere licenziato, nonostante il suo ruolo direttivo e dato che il suo posto era stato preso dal collega Persona_1 meno anziano di lui nel servizio e proveniente dalla filiale di Tortolì, che era stata chiusa, senza tralasciare che, oltre a dover essere destinato alla nuova sede operativa, doveva e poteva essere adibito ad altra mansione, purché equivalente, all'interno dell'intera azienda. C Ed in particolare, aveva aggiunto , posto che al momento del suo licenziamento la filiale di OL della Pt_1 era priva della figura di responsabile, rimasta vacante a seguito del trasferimento del responsabile presso la sede centrale di lui poteva anche essere tranquillamente impiegato in questa sede. CP_1
2 aveva pertanto domandato dichiararsi ingiustificato il licenziamento intimatogli il 13 settembre 2010 Pt_1 perché non supportato da giustificato motivo oggettivo e la conseguente condanna della società convenuta a reintegrarlo in servizio ed al pagamento del risarcimento del danno patito, pari alle retribuzioni e ai contributi dovuti dal giorno del licenziamento al giorno della reintegra in azienda.
Posto poi che, fin dalla sua adibizione alla filiale di UO, aveva sempre svolto il ruolo di responsabile con funzioni direttive e di coordinamento della filiale, aveva proseguito , inspiegabile era il suo inquadramento Pt_1 come impiegato prima di quarto e poi di terzo livello fino alla data del licenziamento, in luogo di quello di impiegato di primo livello che gli sarebbe spettato in ragione delle previsioni del contratto collettivo applicato al rapporto e delle mansioni in concreto svolte, livello peraltro riconosciuto ad che in precedenza Persona_1 C occupava il ruolo di responsabile nella filiale di Tortolì della .
aveva, perciò, concluso rivendicando anche il diritto di percepire le relative differenze retributive, pari Pt_1 complessivamente a 63.013,27 € lordi per il periodo dal gennaio 2000 ad agosto 2010, come da conteggio depositato unitamente al ricorso, comprensive di differenze retributive ordinarie, scatti di anzianità, ferie e permessi non goduti, oltre che sul t.f.r. e sul preavviso.
*
Costituitasi, la aveva contestato lo svolgimento Controparte_4 da parte di di mansioni riconducibili al primo livello del CCNL applicato al rapporto, rilevando che egli si Pt_1 era sempre occupato del controllo delle vendite e degli incassi da parte dei distributori di zona, nonché degli eventuali crediti insoluti nei confronti di clienti, svolgendo attività impiegatizie rientranti nel terzo livello riconosciutogli, eccependo altresì la prescrizione quinquennale delle differenze retributive rivendicate.
Quanto al licenziamento, aveva proseguito la società, per motivi di mercato si era trovata nella necessità di accorpare presso la propria sede centrale una serie di funzioni amministrative e commerciali che prima erano svolte dalle varie filiali, con la conseguenza che la filiale di UO, come già prima le filiali di SA e di AN
IO GI, era divenuta un mero punto di smistamento delle merci, che richiedeva la presenza di un solo dipendente, mentre la filiale di Tortolì era stata addirittura soppressa ed il suo addetto, era stato Persona_1 trasferito a UO e mantenuto a servizio, a preferenza del ricorrente, data la sua lunga esperienza nel settore commerciale, di cui si era sempre occupato solo marginalmente. Pt_1
La società aveva poi dedotto l'impossibilità di ricollocare in altre posizioni di lavoro, non disponibili per i Pt_1 dipendenti di terzo livello, rilevando che la filiale di Tortolì era stata a suo tempo soppressa, che nella filiale di
UO vi era stato un accentramento delle funzioni amministrative ed a seguito dell'intervenuta informatizzazione vi era anche stata una sostanziale dismissione delle funzioni amministrative, transitate presso la sede centrale di con conseguente inutilizzabilità della figura professionale di , mentre a SA CP_1 Pt_1 Contr l'impiegata amministrativa presente, la signora , era stata trasferita presso l di in Parte_3 CP_1 quanto nella filiale di provenienza il processo riorganizzativo era stato avviato prima che nella filiale di UO.
Avuto, invece, riguardo alla filiale della sede di OL, la società aveva evidenziato che l'avversa censura era del tutto irrilevante, dal momento che “mai ebbe a svolgere le funzioni commerciali né men che meno di responsabile”. Pt_1
Ed inoltre, aveva concluso la società, proprio al fine di evitare il licenziamento, a era stato proposto un Pt_1 demansionamento, ovvero di svolgere mansioni di operaio, ma egli aveva rifiutato.
3 Da ciò la piena legittimità dell'intimato licenziamento per giustificato motivo oggettivo.
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La causa, che il Tribunale di UO aveva istruito con produzioni documentali, interrogatorio formale, prova testimoniale e consulenza tecnica d'ufficio, era stata decisa con sentenza n. 128 depositata il 24 agosto 2017, con la quale il Tribunale aveva accolto il ricorso, condannando parte resistente alla rifusione delle spese del giudizio nonché al pagamento delle spese di consulenza tecnica d'ufficio, così statuendo: “dichiara ingiustificato il licenziamento intimato dalla a con lettera del 13 Controparte_3 Parte_1 settembre 2010; condanna parte resistente a reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro, e la condanna a pagargli un'indennità pari alle retribuzioni maturate dal licenziamento alla riammissione in servizio, calcolate in base alle previsioni del ccnl cooperative di trasformazione di prodotti agricoli per i dipendenti di secondo livello, e maggiorate della rivalutazione monetaria secondo Istat e degli interessi legali dalle singole scadenze al saldo, nonché a versare in suo favore i corrispondenti contributi previdenziali;
condanna inoltre la in persona del legale Controparte_3 rappresentante, a pagare a euro 23.474,92 per i titoli di cui motivazione, oltre alla rivalutazione monetaria Parte_1 secondo Istat e agli interessi legali dalle singole scadenze al saldo”.
Più precisamente il Tribunale aveva accolto la doglianza di riguardo al suo inferiore inquadramento Pt_1 contrattuale rispetto alle mansioni in concreto svolte, ritenendo dimostrato in causa che egli avesse svolto, di fatto, la funzione di responsabile della filiale di UO dato che di ciò aveva dato prova, in primo luogo Pt_1 documentale, producendo varie comunicazioni inviategli dalla società, nella quale era espressamente indicato come responsabile della filiale – le prime due, firmate dal direttore, addirittura risalenti al 1998 ed al 1999, quando era ancora in contratto di formazione lavoro - e numerose altre in cui veniva invitato a compiere varie attività di coordinamento dei distributori della zona di sua competenza, di controllo del buon andamento della filiale, di analisi della situazione degli affari, oltre che di gestione amministrativa dei camion, di trattamento dei dati e di promozione commerciale.
, aveva proseguito il primo giudice, aveva anche prodotto alcune comunicazioni che aveva inviato alla Pt_1 direzione o ai clienti, sottoscritte in qualità di responsabile della filiale di UO, senza che ciò avesse mai dato luogo a rilievi da parte della società, che non aveva neppure contestato la conformità all'originale di tali documenti e d'altronde il ruolo di di supervisione di tutte le attività della filiale aveva riscontro nella Pt_1 contestazione disciplinare che gli era stata mossa il 13 febbraio 2010, con la quale era stato accusato di non effettuare alle giuste scadenze gli inventari periodici del “magazzino viaggianti” ed all'osservazione di di Pt_1 non essere lui il magazziniere la direzione aveva ribattuto che, tuttavia, egli aveva il compito di controllare che il magazziniere eseguisse regolarmente le verifiche inventariali.
In secondo luogo, dal punto di vista della prova orale, il Tribunale aveva ritenuto dirimenti le testimonianze rese in giudizio da ed testi di parte ricorrente e collaboratori della filiale fin dal 2000, che Tes_1 Tes_2 avevano confermato che coordinava il personale di UO, organizzando il lavoro, curando la formazione, Pt_1 assegnando le ferie, evidenziando che invece i testi di parte resistente, ed in particolare il direttore amministrativo della cooperativa, avevano più cautamente precisato che egli era il referente amministrativo di Testimone_3
UO, affiancato da ultimo a che era il referente commerciale (il teste direttore delle vendite, Per_1 Tes_4 si era anche lui espresso in termini analoghi, sebbene ancora più sfumati).
4 E se poteva ritenersi possibile che le mansioni di sviluppo commerciale fossero state affidate a dopo la Per_1 chiusura della sede di Tortolì, come aveva dedotto la società convenuta, aveva proseguito il primo giudice, ciò non toglieva che tali mansioni fossero state in precedenza svolte dal ricorrente, circostanza questa dimostrata dalle missive con le quali egli veniva coinvolto nella presentazione dei nuovi prodotti caseari, con le quali gli venivano comunicati i listini del latte e dei latticini e da quelle con cui lui stesso formulava offerte speciali nei confronti di determinati clienti, tanto da non consentire di mettere in discussione il suo ruolo di responsabile dell'intera attività della filiale ed il suo conseguente diritto al giusto inquadramento, “già consolidato prima del Per_ subentro di nella funzione di commerciale”, desumibile anche dal fatto che dal 1999 gli era stato attribuito un superminimo mensile di 400.000 £, poi portato a 770.000 £, per compensare forfettariamente lo straordinario, come attestato dalle comunicazioni aziendali in atti del 29 gennaio 1999 e del 30 maggio 2001.
E poiché l'insieme delle incombenze descritte portava a ritenere inadeguato l'inquadramento nel terzo livello riconosciutogli, oltretutto smentito dai documenti citati, aveva concluso il Tribunale, si poteva chiaramente affermare che non era un mero di impiegato, per quanto di concetto, e che pur mancando la piena prova Pt_1 che la sua prestazione di lavoro fosse riconducibile al primo livello, proprio di dipendenti più qualificati, decisamente più appropriato, rispetto al livello riconosciutogli, fosse il secondo livello, che comprendeva “i lavoratori con funzioni di concetto, sia tecnici che amministrativi, con compiti di controllo e coordinamento che comportano iniziativa ed autonomia per il buon andamento di determinate attività aziendali, con limitata discrezionalità di poteri”.
Sulla scorta di tali premesse il primo giudice, che aveva disposto consulenza tecnica d'ufficio per quantificare le differenze retributive tra il secondo livello spettante ed il terzo riconosciuto, maturate dopo il 26 ottobre 2005, ossia nei limiti della prescrizione eccepita, aveva ritenuto dovuto a l'importo complessivo di 23.474,92 €, Pt_1 comprensivo di differenze sul tfr e sull'indennità sostitutiva del preavviso, escludendo che dall'importo dovuto dovesse essere detratto il superminimo mensile percepito da nel corso del rapporto per 397 euro mensili, Pt_1 non assorbito dalla maggiore retribuzione spettante in virtù delle superiori mansioni svolte in quanto attribuito per un titolo diverso, ovvero per compensare forfettariamente il superamento del normale orario di lavoro, come attestato dalla comunicazione aziendale in atti datata 30 maggio 2001.
Alla luce di tali conclusioni in merito alle effettive mansioni svolte, il primo giudice aveva ritenuto poi ingiustificato il licenziamento intimato a affermando quanto segue: “se deve ritenersi provato l'assunto della Pt_1 C
circa l'accorpamento delle funzioni amministrative e commerciali presso la sede centrale di e la conseguente CP_1 trasformazione progressiva delle filiali di UO, SA e AN IO GI, in meri transit point, gestibili da un solo addetto (innovazioni che lo stesso ricorrente non ha contestato seriamente, neppure rispondendo all'interrogatorio formale),
e se quindi le mansioni già svolte dal ricorrente presso la filiale di UO non erano più necessarie, la convenuta ha però violato l'obbligo di riutilizzare i lavoratori in un altro posto disponibile. A fronte della allegazione di - contenuta in Pt_1 ricorso - circa la vacanza del posto di responsabile della filiale di OL, la convenuta non ha contestato la circostanza, ed in particolare non ha addotto che anche quella sede fosse coinvolta nella riorganizzazione e che quindi non necessitasse più di un responsabile;
nella memoria di costituzione si ribadisce varie volte che UO, SA e AN IO GI erano stati trasformati in transit point, ma nulla si dice di OL - forse non coinvolta per il maggior bacino di clientela, o perché la sua C trasformazione era prevista per un momento successivo - e nulla hanno precisato riferito in proposito i testi. La si è limitata a negare che potesse essere mantenuto in servizio come responsabile di quella filiale perché non aveva mai Pt_1
5 svolto quel tipo di mansioni, circostanza come si è visto smentita anche documentalmente, essendo emerso che, al contrario, egli ha esercitato quella funzione per almeno dieci anni. Sicché è rimasto inspiegato perché non potesse essere trasferito a coordinare l'unità di OL”.
Da ciò la conseguenza, ritenuta dal primo giudice, dell'illegittimità del recesso datoriale e il conseguente diritto di ad essere reintegrato nel posto di lavoro, ai sensi dell'art. 18 dello Statuto dei Lavoratori, nel testo Pt_1 previgente, dato che era pacifico che la società occupasse più di sessanta dipendenti all'epoca del licenziamento, nonché all'indennità risarcitoria quantificata con riferimento a tutte le retribuzioni maturate dal giorno del licenziamento fino alla riammissione in servizio, da calcolarsi però sulla base delle previsioni del CCNL applicato al rapporto per i dipendenti di secondo livello, come di fatto era risultato essere . Pt_1
*
Contro tale decisione aveva proposto appello la società Controparte_3 CP_3 che aveva censurato la sentenza del Tribunale di UO sotto molteplici profili e cioè nella parte in cui pronunziandosi:
1) sulle mansioni effettivamente svolte da il primo giudice aveva ritenuto che avesse svolto Parte_1 Pt_1 mansioni di secondo livello e non di terzo attribuitogli contrattualmente, ritenendo la documentazione prodotta idonea a provare lo svolgimento di mansioni superiori, e così pure la prova testimoniale, del tutto insufficienti invece a consentire l'accoglimento della domanda dell'appellato, da un lato perché la documentazione - se rettamente esaminata - avrebbe evidenziato l'inidoneità dimostrare lo svolgimento da parte di di attività Pt_1 lavorativa riconducibile al secondo livello, mentre era evidente l'inattendibilità dei testi e e l'errore Tes_1 Tes_2 commesso dal primo giudice nell'attribuire valore residuale e affatto determinante alle dichiarazioni rese dai testi Tes portati dalla società, rispettivamente direttore amministrativo e direttore vendite per tutta l'Italia Tes_3 della cooperativa, tanto più che i testi di parte ricorrente non erano neppure dipendenti della cooperativa, non potendosi neppure raffrontare la figura dell'appellato, impiegato amministrativo, che mai aveva svolto mansioni di responsabile commerciale, con quella di responsabile commerciale (primo motivo di appello nel capitolo Per_1
IV alle pagg. 13/32 del ricorso).
2) sul giustificato motivo oggettivo posto a fondamento del provvedimento di recesso datoriale per cui è causa.
Sussistenza effettiva della dedotta riorganizzazione aziendale. Soppressione delle mansioni di impiegato amministrativo svolte dal presso la filiale di UO, dato che, una volta acclarata l'erroneità del Pt_1 convincimento del giudice in ordine allo svolgimento da parte di di mansioni di responsabile della filiale Pt_1 di UO, evidente era l'illogicità dell'ulteriore parte della statuizione, anche con riferimento alla ravvisata illegittimità del provvedimento di recesso datoriale intimato all'appellato, ed in particolare quella in cui il primo giudice, esaminando la tematica dell'obbligo di repechage, aveva fatto riferimento non all'inquadramento di all'atto della comunicazione del recesso, e cioè al terzo livello, ma a quello diverso, accertato dal giudice Pt_1 nella sentenza gravata, ampliando erroneamente l'obbligo di repechage al punto da imporre al datore di lavoro di effettuare la valutazione circa la sussistenza di posizioni equivalenti in funzione di una ipotetica domanda giudiziale di riconoscimento di mansioni superiori.
In ogni caso l'obbligo di repechage, secondo la società, era stato adempiuto sia se riferito alle mansioni di impiegato di terzo livello, a fronte della riorganizzazione attuata dalla società, che aveva accorpato le attività
6 amministrative e commerciali, centralizzandole nella sede di di fatto sopprimendo la posizione CP_1 professionale ricoperta da nella filiale di UO, trasformata in un transit point nella quale la figura di Pt_1 impiegato amministrativo non serviva più, tanto più che prima di era già stata trasferita ad Pt_1 CP_1
l'impiegata , impiegata amministrativa nella filiale di SA, e che non vi erano quindi più posti Parte_3 disponibili, sia se riferito alle mansioni di responsabile di filiale dato che le filiali ancora esistenti erano state trasformate in transit point, dove non vi era più necessità di impiegati amministrativi, ma ancor meno di figure di responsabile di filiale.
Quanto alla filiale di OL, erroneamente il primo giudice, secondo l'appellante, aveva sottolineato che la società non aveva contestato la allegata vacanza del posto di responsabile di tale filiale e che non aveva addotto neppure che fosse coinvolta nella riorganizzazione e non necessitasse più di un responsabile, nulla dicendo di OL, non avendo considerato che la cooperativa non si era difesa in merito a tale filiale solo perché tale filiale non era stata coinvolta nella riorganizzazione aziendale e perché l'obbligo di repechage non poteva avere un'ampiezza tale da espandersi fino al punto di imporre al datore di lavoro di esplicitare e prendere posizione su fatti e circostanze non riguardanti la dedotta riorganizzazione aziendale.
OL, infatti, aveva proseguito la società, aveva mantenuto la propria struttura organizzativa immutata, ed aveva già come responsabile , assunto il 28 maggio 1996 a tal fine, deponendo in tal senso il contratto Parte_2 di assunzione con lui stipulato prodotto con il ricorso in appello come documento 5, con la conseguenza che non poteva essere certo trasferito ad espletare mansioni di responsabile in una filiale che risultava già Pt_1 dotata di un proprio responsabile e non aveva mutato la propria struttura organizzativa, tanto più che la società, prima di licenziarlo, gli aveva proposto un demansionamento ovvero lo svolgimento di attività di operaio, da lui non accettata, come dal medesimo ammesso all'udienza del 4 ottobre 2012 (secondo motivo di appello alle pagg.
32/39 del ricorso).
3) in ogni caso: sulla detrazione dell'aliunde perceptum
La società aveva in merito dedotto che, posto il costante orientamento della Suprema Corte, secondo cui l'aliunde perceptum non costituisce eccezione in senso stretto, bensì in senso lato, con la conseguenza che i fatti su cui esso
è fondato possono essere rilevati d'ufficio dal giudice d'appello (in presenza di specifico motivo di doglianza), era suo intendimento eccepire, nel giudizio di appello, l'eccezione relativa all'aliunde perceptum, testualmente affermando “invero, la cooperativa odierna appellante è venuta a conoscenza che il attualmente svolge attività presso Pt_1
l'azienda denominata “TA”, come emerge da uno stralcio di articolo da questi rilasciato alla testata editoriale l'Unione
SA S.p.A.”, attività lavorativa che aveva certamente determinato la percezione di un reddito o di un compenso, da detrarsi dagli importi al cui pagamento il primo giudice aveva condannato la cooperativa ed aveva, quindi, formulato in merito istanza di esibizione, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., chiedendo al collegio di ordinare al Pt_1
l'esibizione della documentazione (CUD o UNICO), idonea a comprovare la percezione da parte sua di altri redditi con riferimento al periodo oggetto di controversia.
*
La Corte d'Appello di Cagliari, sezione distaccata di SA, con sentenza n. 141/2018, pubblicata il 18 febbraio
2019, in parziale riforma della sentenza di primo grado, confermata per il resto, aveva accolto l'appello proposto
7 dalla società e rigettato perciò “la domanda di di impugnazione del licenziamento per giustificato motivo oggettivo Pt_1 intimato il 13.9.2010”, disponendo l'integrale compensazione delle spese del giudizio tra le parti.
Più precisamente la Corte d'Appello, dopo avere premesso che non era stata impugnata da “la parte della Pt_1 sentenza di primo grado che ha ritenuto sussistente il fatto oggettivo della riorganizzazione aziendale che ha comportato la soppressione della figura di impiegato amministrativo anche a UO, dove prestava la propria attività lavorativa l'appellato, con conseguente intimazione di licenziamento del medesimo nel 2010”, aveva ritenuto provata la corretta osservanza C dell'obbligo di repechage da parte della e, perciò, legittimamente intimato il recesso, e quindi assorbita la questione dell'aliunde perceptum, mentre aveva rigettato il motivo riferito al superiore inquadramento riconosciuto a dal primo giudice, ritenendo corretta la sentenza sul punto. Pt_1
In particolare, in merito all'avvenuto assolvimento da parte del datore di lavoro dell'onere di provare l'impossibilità di reimpiegare il lavoratore da licenziare in mansioni o analoghe o equivalenti a quelle ultime assegnate ovvero in mansioni anche inferiori laddove accettate dal dipendente, la Corte di merito aveva precisato che la verifica nel caso di avrebbe dovuto essere condotta riguardo “alle mansioni attuali del lavoratore, senza Pt_1 possibilità di gravare il datore di lavoro dell'onere di una diversa organizzazione della propria azienda per consentire la permanenza del vincolo contrattuale con il suddetto lavoratore”, dato che l'invocato svolgimento di mansioni di livello superiore aveva “logicamente rappresentato un fatto successivo al verificarsi delle condizioni legittimanti il licenziamento, non esaminabili in sede di obbligo di repechage da parte del datore di lavoro, atteso che anche l'offerta di riposizionamento al lavoratore licenziando deve precedere la dichiarazione di recesso datoriale”.
La sentenza era, quindi, errata, aveva concluso la corte di merito, nella parte in cui si era onerato il datore di lavoro di provare “l'impossibilità di reimpiego del lavoratore rispetto alla diversa mansione riconosciuta solo in giudizio rispetto a quella assunta o equivalente a quest'ultima” e si era dichiarato illegittimo il recesso.
In ogni caso, aveva proseguito la Corte, dalla documentazione prodotta era emerso che il centro distributivo di
OL era affidato a , mentre nel processo di riorganizzazione aziendale non era indicata tale Parte_2 sede, evidentemente non coinvolta, con la conseguenza che l'appellato non avrebbe comunque potuto aspirare a ricoprire un ruolo non vacante, né avrebbe potuto pretendere di sostituire in detto ruolo, e tantomeno, Pt_2 aveva aggiunto, avrebbe potuto “assumere il ruolo di responsabile commerciale, non ricompreso nel proprio livello professionale: invero lo stesso primo giudice ha implicitamente ritenuto che le mansioni di un terzo livello sono diverse da quelle di un secondo livello, e dunque, non rientrano nel concetto di equivalenza delle mansioni”.
Era quindi evidente, aveva affermato la corte, che la mansione svolta da al momento dell'intimazione del Pt_1 licenziamento (settembre 2010) non consentiva la sua rassegnazione ad alcuno dei centri distributivi rimasti all'esito della riorganizzazione aziendale, “ciascuno occupato da un dipendente di livello superiore a quello di , Pt_1 con la conseguenza che l'unico modo per evitare il recesso datoriale per sarebbe stato quello di accettare Pt_1
l'assegnazione a mansioni inferiori, come pacificamente propostogli.
Da ciò la legittimità del licenziamento ritenuta dalla Corte ed il rigetto della domanda risarcitoria, restando assorbito il motivo attinente all'aliunde perceptum.
La Corte aveva invece ritenuto corretta la statuizione del primo giudice nella parte in cui aveva riconosciuto il diritto di ad un superiore inquadramento e condannato la società al pagamento delle relative differenze Pt_1 retributive, ritenendo dirimenti in tal senso i dati ricavabili dalla documentazione allegata agli atti, idonea a
8 dimostrare “non solo lo svolgimento di attività esecutiva, ma quell'attività di controllo, di coordinamento, di iniziativa e di parziale autonomia che connotano il secondo livello secondo le declaratorie del CCNL in atti”.
*
aveva presentato ricorso per cassazione, articolato in cinque motivi, deciso dalla Suprema Corte, Parte_1 con ordinanza del 4 maggio 2022, n. 30950, con la quale aveva accolto il primo, il secondo ed il quarto motivo di ricorso, dichiarando invece assorbiti il terzo ed il quinto, cassando la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte d'appello di Cagliari, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Con il primo motivo di ricorso aveva sostenuto la contraddittorietà della motivazione della sentenza, tale Pt_1 da risultare apparente, nella parte in cui il giudice d'appello aveva da un canto riconosciuto lo svolgimento in concreto di mansioni superiori e poi, nel verificare la prova del repechage, aveva esaminato il livello di inquadramento attribuitogli al momento di licenziamento e non le mansioni in concreto svolte che, come accertato, erano invece riconducibili al livello superiore, mentre con il secondo motivo di ricorso, aveva dedotto la violazione degli artt. 3 della legge 604 del 1966 e 2103 cod. civ., avendo la corte di merito trascurato di considerare che il lavoratore avrebbe dovuto essere adibito a mansioni corrispondenti a quelle di fatto svolte e pertanto non si sarebbe dovuto tenere conto, nel valutare la legittimità del licenziamento, dell'inquadramento formale assegnatogli.
Con il terzo motivo di ricorso aveva lamentato che la Corte di merito avesse omesso di esaminare un fatto Pt_1 decisivo per il giudizio in discussione, ovvero la circostanza che, sin dal primo grado, egli avesse allegato che la filiale di OL, al tempo del recesso, era priva di responsabile, trasferito altrove, circostanza questa non specificamente contestata dalla società, né si era tenuto conto del fatto che la stessa società avesse dato atto del fatto che il processo di riorganizzazione aveva interessato tutta la struttura della cooperativa.
Con il quarto motivo di ricorso, aveva ribadito che, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di Pt_1 secondo grado, nel giudizio di appello egli aveva contestato l'effettività della riorganizzazione aziendale e della soppressione del suo posto di lavoro, sottolineando che l'onere di offrire la dimostrazione grava sulla datrice di lavoro che non vi aveva adempiuto, mentre con il quinto motivo di ricorso aveva lamentato l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, evidenziando che il rifiuto di un demansionamento, che peraltro non vi era mai stato nel suo caso, non avrebbe potuto essere rilevante nel ritenere legittimo il recesso ove si fosse considerato che comunque si sarebbe dovuto prima verificare che non vi fossero in azienda posizioni sovrapponibili per mansioni equivalenti.
Nell'accogliere il primo, il secondo ed il quarto motivo di ricorso la Suprema Corte aveva ritenuto, in primo luogo, che la corte territoriale avesse erroneamente affermato che il lavoratore, vittorioso nel giudizio di primo grado, dove aveva visto dichiarato illegittimo il licenziamento a lui intimato, avrebbe dovuto impugnare in con appello incidentale la sentenza nella parte in cui era stata accertata l'effettività della soppressione della figura di impiegato amministrativo a UO, essendo al contrario sufficiente per la parte totalmente vittoriosa, come era in Pt_1 primo grado, assolvere l'onere ex art. 346 c.p.c., relativamente alle eccezioni disattese o rimaste assorbite, di riproporre in appello le relative questioni nel replicare alle censure mosse alla sentenza di primo grado, come questi aveva fatto nella memoria difensiva depositata nel secondo grado del giudizio.
9 La sentenza inoltre, aveva proseguito la Suprema Corte, si esponeva alle censure enunciate nel primo e nel secondo motivo perché, dopo avere prima riconosciuto al lavoratore di aver svolto mansioni riconducibili ad un determinato, e superiore, profilo professionale, di tale circostanza non aveva poi tenuto conto quando aveva proceduto a verificare in concreto l'esistenza di possibilità di ricollocamento in azienda del lavoratore licenziato che aveva posto “in relazione all'avvenuta soppressione di una posizione lavorativa di cui, pur formalmente assegnato, non svolgeva di fatto i compiti”.
Nel “verificare la legittimità del licenziamento per soppressione del posto di lavoro ed in relazione all'accertata impossibilità di ricollocare altrimenti il lavoratore”, aveva evidenziato la Suprema Corte, il giudice d'appello “avrebbe dovuto verificare, sulla base delle allegazioni e delle prove offerte, che non vi erano in azienda posizioni lavorative che corrispondessero alle mansioni di fatto assegnate al lavoratore e da lui svolte” precisando che “ai fini del licenziamento individuale per giustificato motivo soggettivo, l'art. 3 della l. n. 604 del 1966 richiede sia la soppressione del settore lavorativo
o dal reparto o del posto cui era addetto il dipendente, senza che sia necessaria la soppressione di tutte le mansioni in precedenza attribuite allo stesso;
sia la riferibilità della soppressione a progetti o scelte datoriali - insindacabili dal giudice quanto ai profili di congruità e opportunità purché effettivi e non simulati - diretti ad incidere sulla struttura e sull'organizzazione dell'impresa, ovvero sui processi produttivi, compresi quelli finalizzati ad una migliore efficienza ovvero ad un incremento di redditività; ma anche l'impossibilità di reimpiego del lavoratore in mansioni diverse, elemento che, inespresso a livello normativo, trova giustificazione sia nella tutela costituzionale del lavoro che nel carattere necessariamente effettivo e non pretestuoso della scelta datoriale, che non può essere condizionata da finalità espulsive legate alla persona del lavoratore”, aggiungendo infine che “l'onere probatorio in ordine alla sussistenza di questi presupposti è a carico del datore di lavoro, che può assolverlo anche mediante ricorso a presunzioni, restando escluso che sul lavoratore incomba un onere di allegazione dei posti assegnabili (cfr. Cass. n. 24882 del 2017 e n. 32387 del 2019)”.
Da ciò la cassazione con rinvio della sentenza impugnata in relazione ai tre motivi accolti, assorbiti il terzo (filiale di OL) ed il quinto (verifica di posizioni disponibili per mansioni equivalenti).
*
La controversia è stata riassunta da con ricorso depositato il 18 gennaio 2023 con il quale, dopo Parte_1 avere sinteticamente riassunto la vicenda fino al pronunciamento della Suprema Corte, ha sottolineato come in tale situazione - nella quale la declaratoria dell'illegittimità dell'inquadramento di nel terzo livello era
Pt_1 ormai passata in giudicato, spettandogli quindi l'inquadramento nel secondo livello, dato che il capo della sentenza di primo grado in merito non era stato impugnato dalla cooperativa datrice di lavoro - l'applicazione in sede di rinvio dei principi affermati dalla Suprema Corte non poteva che condurre alla conferma integrale della sentenza di primo grado, essendo pacifico che, come affermato dal Tribunale di UO alla pagina 5 della sentenza, la società non avesse mai contestato l'allegazione di secondo cui il posto di responsabile della
Pt_1 sede di OL, non coinvolta nella riorganizzazione, era vacante, anche se l'accoglimento dell'eccezione del ricorrente, ha precisato , “di mancata contestazione delle sue allegazioni in ordine alla organizzazione della filiale
Pt_1 di OL è solo la ragione più liquida e, logicamente, preliminare rispetto alle altre ragioni che, comunque, confortano in pieno anche nel merito il buon diritto di all'annullamento del licenziamento” osservando che, ove invece si fosse
Pt_1 ritenuto diversamente, sarebbero rimaste da esaminare anche le ragioni esposte dal lavoratore nel terzo e nel
10 quinto motivo di ricorso per cassazione, dichiarati assorbiti dalla Suprema Corte, per la decisiva rilevanza degli altri motivi accolti in sede di legittimità.
Ribadite quindi le ragioni fatte valere nei precedenti gradi del giudizio, ed in particolare quelle sottese ai motivi di ricorso per cassazione, riproponendo altresì in via subordinata istruttoria la prova testimoniale dedotta in appello, peraltro senza alcuna inversione dell'onere probatorio ed ancorché la questione dovesse ritenersi superata sia dalla mancata contestazione in primo grado delle circostanze capitolate, come ampiamente esposto negli atti del giudizio, sia dalla mancata idonea prova che, come ricordato dalla Suprema Corte con l'ordinanza di rinvio, era integralmente a carico del datore di lavoro, aveva concluso domandando la conferma della Pt_1 sentenza di primo grado.
*
Va premesso che non è più controvertibile l'accertamento del diritto di ad essere inquadrato nel Parte_1 secondo livello del CCNL cooperative di trasformazione di prodotti agricoli applicato al rapporto, in luogo del quarto e del terzo da ultimo riconosciutigli dalla società, in quanto l'accertamento contenuto in tal senso nella sentenza pronunciata dal Tribunale di UO ha trovato conferma nella sentenza della Corte d'appello di Cagliari, sezione distaccata di SA, con un capo non più impugnato dalla cooperativa resistente.
Di conseguenza, come affermato dalla Suprema Corte, la legittimità del licenziamento per soppressione del posto di lavoro nel caso di specie, al pari del corretto assolvimento dell'obbligo di repechage, deve essere qui ormai verificato, sulla base delle allegazioni e delle prove offerte, in merito al fatto che in azienda non vi fossero posizioni lavorative vacanti corrispondenti alle mansioni di fatto assegnate al lavoratore e dal medesimo in concreto svolte, e non a quelle solo formalmente attribuite.
E', quindi, alle mansioni di responsabile della filiale di UO ormai definitivamente accertate in capo a , Pt_1 ricondotte in sentenza al secondo livello del CCNL applicato al rapporto, che deve a tal fine guardarsi, per valutare la legittimità del recesso intimatogli per giustificato motivo oggettivo anche avuto riguardo al corretto assolvimento dell'obbligo di repechage.
Non può, invece, ritenersi coperto da giudicato l'accertamento, contenuto nella sentenza di primo grado, in merito alla sussistenza della riorganizzazione aziendale e alla soppressione della figura di impiegato amministrativo a
UO, avendo ben chiarito la Suprema Corte che la parte totalmente vittoriosa nel giudizio di primo grado, come in questo caso, non è tenuta proporre appello in via incidentale avverso la sentenza impugnata Parte_1 dalla controparte relativamente alle eccezioni disattese o rimaste assorbite, perché carente di interesse, essendo sufficiente che le relative questioni siano riproposte, ai sensi dell'art. 346 c.p.c., in appello, cosa verificatasi nel caso di specie se si considera che, costituendosi nel giudizio di secondo grado, aveva riproposto Parte_1 tutte le eccezioni in tal senso formulate, ribadendo la non effettività della riorganizzazione aziendale addotta a sostegno del licenziamento (pagg. 20-23 della memoria di costituzione), oltre che il mancato assolvimento dell'obbligo di repechage (pagg. 23-28 della memoria di costituzione).
Il tema resta, quindi, ancora controverso tra le parti e così resta controverso, per le medesime ragioni, il tema dell'aliunde perceptum sollevato dalla difesa della società per la prima volta nel giudizio di appello, correttamente non riproposto nel giudizio di cassazione, nel quale la società si era difesa solo sui motivi di ricorso formulati da
11 , dati i limiti del giudizio di legittimità, ma qui correttamente ribadito nelle difese attinenti al merito, dato Pt_1 che la società era risultata vittoriosa nel giudizio di appello rispetto alla tematica del licenziamento.
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Ciò premesso, ritiene il collegio che la causa possa essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, la cd. “ragione più liquida”, e cioè quella del mancato assolvimento dell'obbligo di repechage nel caso di specie, anche se logicamente subordinata, senza necessità di esaminare previamente le altre questioni, che restano assorbite, ovvero quelle riferite all'effettività della riorganizzazione aziendale, mediante accorpamento delle funzioni amministrative e commerciali presso la sede centrale di con conseguente trasformazione CP_1 progressiva delle altre filiali di UO, SA e AN IO GI in meri transit point, gestibili da un solo addetto, e quindi all'effettiva soppressione delle mansioni più qualificate di responsabile di filiale di fatto svolte da presso la filiale di UO, nella quale, proprio per effetto della adottata riorganizzazione, non erano più Pt_1 necessarie, pur riproposte da . Pt_1
Se è, infatti, vero che il giudice è tenuto ad esaminare prima le questioni di rito e poi quelle di merito, risolvendo prima le questioni pregiudiziali proposte dalle parti o rilevabili d'ufficio, ai sensi dell'art. 276 del codice di procedura civile, è anche vero che tale previsione normativa non stabilisce un ordine di esame e decisione nel merito, con la conseguenza che il giudice, che deve necessariamente seguire un criterio di decisione che gli impone di decidere prima le questioni di rito, in quanto esse pregiudicano astrattamente la possibilità di decidere nel merito, è viceversa libero di decidere nel merito individuando la questione posta alla base della decisione, imponendosi peraltro, con riferimento all'operatività del principio della ragione più liquida nell'ambito dei giudizi di appello, la necessità di non contravvenire alla natura pur sempre devolutiva del sindacato ivi destinato a svolgersi, restando fermo che il thema decidendi nel giudizio di secondo grado è delimitato dai motivi di impugnazione, con la conseguenza che il riesame non deve esorbitare dai motivi di appello, salvo violare il principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato (cfr. Cass. Sez. Un. n. 11799/2017, n. 30745/2019 e n.
30507/2023).
E nel caso di specie al giudice d'appello era stato proprio chiesto di pronunciarsi anche sul corretto assolvimento dell'obbligo di repechage (così la società alle pagg. 34/39 del ricorso in appello).
Ebbene, il collegio ritiene che nel caso di specie, anche qualora si dovesse ritenere provato l'assunto della in merito all'accorpamento delle attività amministrative e commerciali presso la sede centrale di CP_1
e alla conseguente trasformazione progressiva delle filiali di UO, SA e AN IO GI in CP_1 transit point gestibili da un solo addetto, in quanto tutte innovazioni non seriamente contestate dalla avversa difesa, tali da rendere non più necessarie le mansioni svolte dal ricorrente presso la filiale di UO, dove non era più esistente la figura del responsabile di filiale, non sarebbe possibile ignorare che la società abbia violato l'obbligo di riutilizzare il lavoratore in un altro posto disponibile, come peraltro già correttamente affermato dal
Tribunale di UO nel lontano luglio 2017, se riferito alle mansioni di responsabile della filiale di UO, che sono quelle concretamente svolte da , come incontrovertibilmente accertato in causa. Pt_1
La prova di un corretto assolvimento dell'obbligo di repechage, ovvero dell'impossibilità dell'impiego del lavoratore in mansioni diverse, come affermato dalla Suprema Corte nell'ordinanza da cui è scaturito il presente
12 giudizio, è infatti a carico del datore di lavoro, che può assolverlo anche mediante ricorso a presunzioni, restando però “escluso che sul lavoratore incomba un onere di allegazione dei posti assegnabili”.
E nel caso di specie, benché avesse allegato già nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado che la Pt_1 filiale della sede di OL, al momento del licenziamento, risultava priva di responsabile, poiché quest'ultimo era stato trasferito nella sede centrale di rilevando che egli poteva ben essere impiegato in tale sede (punto CP_1
12 del ricorso a pag. 4), la società non aveva mosso a tale affermazione alcuna contestazione, neanche adducendo che anche quella sede fosse o meno coinvolta nella riorganizzazione o che non necessitasse di un responsabile in quanto tale figura vi era già, contestando che fosse stata trasferita ad come specificamente affermato da CP_1
, proprio nulla dicendo sulla filiale di OL, a differenza delle altre filiali, quelle di UO, SA e AN Pt_1
IO GI, delle quali aveva più volte ribadito la riorganizzazione con la trasformazione in transit point, con un solo addetto, e neppure i testi sentiti avevano potuto aggiungere alcun particolare utile in merito.
E ciò in quanto la società era partita dal presupposto, smentito poi in causa con accertamento sul punto ormai definitivo, che non avesse mai svolto mansioni di responsabile della filiale di UO e non potesse perciò Pt_1 essere mantenuto in servizio come tale, circostanza questa smentita non solo dai documenti prodotti, che dimostravano chiaramente come egli avesse esercitato fatto, per almeno dieci anni nella filiale di UO, mansioni di responsabile, ma anche dai testi sentiti, lasciando perciò inspiegato per quale motivo egli non potesse essere trasferito a coordinare l'unità di OL, della quale nulla aveva ritenuto a suo tempo di dire la società.
Nel dedurre infatti sulla complessiva riorganizzazione aziendale operata, difendendosi sul giustificato motivo oggettivo, la società aveva allegato l'esigenza di un accorpamento già decorrere dal 2009 delle attività amministrative e commerciali fino ad allora demandate alle varie filiali periferiche dislocate sul territorio e, secondariamente, l'introduzione di un sistema di informatizzazione, che aveva implicato radicali cambiamenti presso la filiale di UO, oltre alla soppressione della filiale di Tortolì, e nelle filiali di SA e AN IO
GI (pagg. 4/12 della memoria di costituzione nel giudizio di primo grado) e, dopo avere contestato che avesse mai svolto gli adempimenti amministrativi della filiale, o mansioni di responsabile, deducendo che Pt_1 il suo ruolo era stato quello di impiegato di III livello (pag. 6 della citata memoria), aveva aggiunto che “per lo stesso ordine di ragioni” - in assenza cioè da parte sua di compiti diretti e indiretti nello svolgimento degli adempimenti amministrativi della filiale, attesa invece la competenza di nel settore commerciale, Persona_1 di cui era sostanzialmente privo - doveva “ritenersi del tutto irrilevante l'avversa censura in forza della quale Pt_1
“al momento del licenziamento del la filiale della sede di OL della 3A risultava priva della figura di Pt_1 responsabile poiché quest'ultimo era stato trasferito presso la sede centrale di e, quindi, il poteva CP_1 Pt_1 essere impiegato in tale sede”, affermando altresì “ed invero, come meglio si dirà in prosieguo, il mai avrebbe a Pt_1 svolgere le funzioni commerciali, né men che meno di responsabile”, non potendo quindi essere reimpiegato in tale sede,
“circostanza questa non veritiera e priva di pregio”.
E, aveva proseguito la società, “ad ulteriore dimostrazione della circostanza che mai il ebbe a svolgere le anzidette Pt_1 mansioni, devesi ulteriormente rilevare che era intendimento della disporre di un'unica risorsa dedicata alle CP_1 attività di vendita, dotata della necessaria e consaputa esperienza lavorativa in tale ambito, prerogative di cui mai era stato in possesso il (così nella memoria di costituzione alle pagg. 8/9). Pt_1
13 Né mai nella memoria di costituzione viene fatto riferimento ad un coinvolgimento nella riorganizzazione adottata della sede di OL o alla presenza in tale filiale di una figura di responsabile, a dimostrazione della circostanza che evidentemente quella sede non era stata coinvolta nel processo di accorpamento e che nella stessa non vi fosse un responsabile di filiale, perché trasferito presso la sede di entrambe affermazioni CP_1 specificamente fatte da nelle sue difese e non affatto contestate dalla società, che nulla aveva detto in Pt_1 merito, lasciando comunque perciò inspiegato perché , responsabile della filiale di UO, non potesse Pt_1 essere trasferito a coordinare l'unità di OL dove il posto di responsabile era vacante.
E neanche le lunghe deduzioni di prova formulate della società, distribuite in ben trentotto capi di prova, contenevano riferimento alla sede di OL, ma ciò si spiega se si considera che la società era concentrata sulla strenua negazione dello svolgimento di mansioni di responsabile di filiale da parte di , riconducibili ad un Pt_1 livello superiore, che sono quelle sulle quali si è concentrata la deduzione anche istruttoria e alle quali è stato riferito l'assolvimento dell'obbligo di repechage, in ragione della circostanza che quale impiegato amministrativo egli non avesse più spazio nella filiale di UO, dove le funzioni di tipo amministrativo da lui svolte come impiegato di terzo livello non erano più presenti e in ragione dell'impossibilità, a seguito della soppressione della sua posizione lavorativa a UO, di reimpiegarlo presso la sede di dove in precedenza era stata già CP_1 trasferita da SA, sempre a seguito del processo riorganizzativo, avviato a SA prima che nella filiale di
UO, proprio come impiegata amministrativa, la signora . Parte_3
Si è in presenza di fatti non contestati dalla società nella prima difesa utile, e quindi nel giudizio di primo grado,
a fronte della compiuta allegazione in merito formulata da già con il ricorso introduttivo del giudizio Pt_1 davanti al Tribunale di UO, nel quale aveva specificamente dedotto come la filiale di OL, evidentemente non interessata dalla riorganizzazione, avesse un posto di responsabile vacante in ragione del trasferimento del suo originario responsabile ad come aveva già a suo tempo rilevato il giudice del Tribunale di UO CP_1 nella propria pronuncia, che contrariamente a quanto ritenuto dalla società, a fronte della tutela spettante al lavoratore, nell'ottica di una tutela costituzionale del lavoro e nella dovuta dimostrazione del carattere necessariamente effettivo e non pretestuoso della scelta datoriale sottolineata nell'ordinanza di rinvio dalla
Suprema Corte, avrebbe richiesto fin dal principio una decisa presa di posizione della società.
E va ricordato che nel processo del lavoro l'onere di tempestiva e specifica contestazione, imposto a tutte le parti, comporta la necessità di considerare come ammessi, e quindi necessariamente influenti sulla decisione ai sensi dell'art. 115, primo comma, cod. civ., i fatti trascurati dalla parte onerata, la quale imposti, il proprio sistema difensivo con riferimento a fatti diversi e così non si giovi della giuridica rilevanza della circostanza non espressamente opposta (cfr. Cass. n. 5610/2005 e n. 14115/2006).
E la mancata contestazione non è certo in questo caso recuperabile nei successivi gradi del giudizio, con una diversa prospettazione, perché tardiva, come ha fatto la società, che proprio nel giudizio di appello per la prima volta ha dedotto come l'obbligo di repechage fosse stato comunque adempiuto anche se fosse stato riferito alle mansioni di responsabile di filiale, rilevando che nel giudizio di primo grado la cooperativa non si era difesa con riferimento alla filiale di OL “per un motivo molto semplice, oltre che intuitivo”, e cioè perché l'obbligo di repechage non poteva espandersi fino al punto di imporre al datore di lavoro di esplicitare e di prendere posizione su fatti e circostanze non riguardanti la dedotta riorganizzazione aziendale, trascurando in realtà che l'impossibilità di
14 reimpiego del lavoratore in mansioni diverse costituisce un elemento che, pur inespresso a livello normativo, si giustifica sia nella tutela costituzionale del lavoro che nel carattere effettivo e non pretestuoso della scelta datoriale, come ha ricordato la società la Suprema Corte con l'ordinanza di rinvio.
Sarebbe stato, quindi, onere della società, a fronte della specifica allegazione di in merito rilevare nella Pt_1 prima difesa utile, e cioè al momento della costituzione nel giudizio di primo grado, non solo che la filiale di OL non era stata coinvolta nella riorganizzazione aziendale e che aveva mantenuto, perché non coinvolta nel processo di ristrutturazione, la propria struttura organizzativa ed il personale ivi impiegato, ma anche che il posto di responsabile all'interno di tale filiale non era vacante, documentando tempestivamente che la posizione era ricoperta al momento del recesso dal signor . Parte_2
Ed invece nulla di tutto ciò è stato fatto dalla società nel giudizio di primo grado, dove si è concentrata nella negazione dello svolgimento di mansioni superiori da parte di , e sulla conseguente impossibilità di un Pt_1 repechage in mansioni di responsabile di filiale o comunque di secondo livello, salvo allegare fatti nuovi in merito alla filiale di OL e produrre solo nel giudizio di appello, e quindi tardivamente, una comunicazione di assunzione presso la filiale di OL di del 28 maggio 1996 (doc. 5 allegato al ricorso in appello), risalente Pt_2 ad epoca di molto precedente anche all'instaurazione del giudizio di primo grado (2011), che comunque non sarebbe idonea a dimostrare, anche qualora ritenuta tempestiva, un corretto assolvimento dell'obbligo di repechage nei confronti di , dato che al più dimostrerebbe che nel maggio 1996 era stato assunto Pt_1 Parte_2
presso la filiale di OL, con contratto a termine e mansioni di responsabile di filiale, inizialmente
[...] inquadrato come impiegato di terzo livello, con previsione di passaggio al secondo livello “al termine del contratto di formazione lavoro che sarà instaurato non appena in possesso della relativa autorizzazione”, ma non certamente che nel
2009, al momento del licenziamento, che è ciò che qui rileva, egli fosse ancora presso questa filiale e rivestisse il ruolo di responsabile all'interno della stessa, circostanza questa contestata con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado dallo stesso , che aveva allegato come egli fosse stato trasferito da OL ad e come Pt_1 CP_1 la sua posizione fosse vacante, senza incorrere in proposito in contestazione alcuna da parte della difesa resistente, dovendosi escludere che fosse intuitivo che la filiale di OL fosse stata esclusa dalla riorganizzazione aziendale
(si legge nella memoria di costituzione che “detto processo di ristrutturazione ebbe a riguardare, non solo la filiale di
UO, nella quale prestava attività lavorativa l'odierno ricorrente, bensì l'intera struttura della Cooperativa, in tutte le sue articolazioni e filiali, nell'ottica di un generale ripensamento delle modalità operative e di funzionamento della stessa”), senza trascurare che proprio tale circostanza avrebbe comunque reso necessario procedere valutare la necessità, nell'ambito di tale filiale, di un responsabile a seguito della vacanza del posto ricoperto da , dedotta da Pt_2
e rimasta non contestata dalla società. Pt_1
Una volta dedotto, e inequivocabilmente accertato, che aveva sempre rivestito il ruolo di responsabile della Pt_1 filiale di UO e che era stato illegittimamente inquadrato nell'azienda come impiegato di terzo livello, era evidente che al medesimo dovesse essere fin dal principio offerta la possibilità di repechage nel ruolo di fatto rivestito ed in mansioni compatibili con il corretto inquadramento a lui spettante.
E la deduzione, specifica, in merito alla filiale di OL avrebbe dovuto portare la società a riferire in merito alla organizzazione della sede di OL e a difendersi sul punto fin dal momento della prima costituzione in giudizio, onorando gli oneri probatori sulla stessa gravanti come ricordato dalla Suprema Corte nell'ordinanza di rinvio
15 ed invece la società nel corso del giudizio di primo grado non solo non aveva contestato quanto affermato da sulla sede di OL, né aveva ritenuto di produrre tempestivamente idonea documentazione al riguardo, Pt_1 ma non aveva neppure dedotto prova orale al fine di dimostrare la presenza di ancora nel 2009 nella sede Pt_2 di OL, salvo poi difendersi in merito nel giudizio di appello, tardivamente, assumendo una posizione specifica sulla sede di OL attraverso l'introduzione di elementi nuovi, non rilevati nel primo grado e di produzioni documentali, peraltro, come già sopra detto, neppure dirimenti perché riferite all'anno 1996, e non all'anno 2009, che è quello rilevante al fine di dimostrare che presso la sede di OL non vi fosse un'alternativa licenziamento del . Pt_1
Il contratto sottoscritto da nel lontano 1996 non è, infatti, certamente idoneo a provare la Parte_2 posizione dal medesimo rivestita al momento del licenziamento di , intervenuto oltre dieci anni dopo, tanto Pt_1 più a fronte della deduzione che il posto di fosse all'epoca vacante, formulata da già al momento Pt_2 Pt_1 dell'instaurazione del giudizio di primo grado, rimasta non contestata dalla società.
In conclusione, il datore di lavoro era tenuto a dimostrare l'assenza di posti liberi compatibili con la professionalità di , ma in ragione delle circostanze sopra evidenziate, posto che non ha contestato quanto dedotto da Pt_1 Pt_1 in merito alla filiale di OL e alla vacanza nella stessa del posto di responsabile, né ha documentato il ruolo rivestito in quella specifica sede, al momento del licenziamento, da , non ha provato il corretto Parte_2 assolvimento da parte sua dell'obbligo di repechage, seppure da intendersi limitato alla dimostrazione datoriale dell'inesistenza di posizioni vacanti compatibili con le mansioni del lavoratore nell'organizzazione aziendale, nel caso di quelle di responsabile di filiale inquadrato nel secondo livello, senza obbligo di estendere la ricerca Pt_1 ad altre funzioni non strettamente correlate e senza spingersi a dover creare posizioni nuove o adibire il lavoratore a mansioni diverse dalla professionalità di riferimento, come da tempo statuito dalla Suprema Corte, da ultimo anche con l'ordinanza n. 1364 del 2025.
Né può essere condivisa l'affermazione della difesa della società secondo cui, non potendo spiegare efficacia nel giudizio di rinvio il mutamento della giurisprudenza di legittimità sulla decisione del giudice del rinvio, che è quindi tenuto ad attenersi alle prescrizioni scaturenti dalla sentenza della Corte di Cassazione per effetto della quale gli è stato devoluto il giudizio rescindente, dato che all'epoca del licenziamento era pacificamente onere del lavoratore indicare e provare le posizioni equivalenti in cui poteva essere utilmente adibito, il collegio dovrebbe ritenere non assolto da parte di l'onere della prova delle posizioni equivalenti cui poteva essere utilmente Pt_1 adibito.
E ciò per un duplice ordine di ragioni, da un lato perché aveva adempiuto con la necessaria specificità Pt_1 all'onere assertorio all'epoca su di lui ritenuto gravante, indicando specificamente l'esistenza presso la filiale di
OL di un posto di responsabile di filiale, come quello da lui ricoperto per tanti anni, vacante al momento del recesso, deducendo quindi l'esistenza di un posto vacante del tutto compatibile con le mansioni del lavoratore, senza che la società avesse ritenuto di dover contestare la circostanza, se non tardivamente nel giudizio di appello, con documentazione comunque inconferente come già sopra evidenziato, e dall'altro perché è stata proprio la
Suprema Corte ad indicare, nell'ordinanza di rinvio, tra le prescrizioni che questo collegio è tenuto a seguire, che l'onere probatorio anche in ordine alla sussistenza di un'impossibilità di reimpiego del lavoratore in mansioni anche diverse, era del datore di lavoro, “restando escluso che sul lavoratore incomba un onere di allegazione dei posti
16 assegnabili”, richiamando a supporto i propri precedenti n. 24882 del 2017 e n. 32387 del 2019, fissando quindi in tal senso il principio di diritto che il collegio è tenuto a seguire, onere probatorio non assolto in questo caso dalla società datrice di lavoro, che non ha proprio contestato, come avrebbe dovuto, nel giudizio di primo grado che nella filiale di OL vi fosse un posto di responsabile di filiale vacante, del tutto analogo a quello ricoperto da
, in cui il medesimo poteva essere utilmente ricollocato, proprio perché la filiale di OL non era Parte_1 stata attinta dalla riorganizzazione e la posizione di responsabile di filiale non era stato nella medesima soppresso, come invece avvenuto nelle filiali di UO, di SA e di AN IO GI, tanto più evidente alla luce del fatto che è stata la stessa società, con il ricorso in appello, ad allegare che la filiale di OL aveva mantenuto immutata la propria struttura organizzativa, ed il personale ivi impiegato, aggiungendo che “è fatto notorio che ogni filiale abbia un responsabile” (cfr. pag. 38 del ricorso in appello, punto 2), confermando quindi che la figura del responsabile di filiale, nella filiale di OL, era esistente ancora nel 2009 e necessaria.
Né conferente può ritenersi nel senso che vorrebbe la società il precedente di merito dalla medesima richiamato nel giudizio riassunto (pagg. 24/26 della memoria di costituzione), non solo perché attiene ad una fattispecie concreta ben diversa dato che, in quel caso, il giudice aveva escluso che la parte ricorrente avesse adempiuto all'onere assertorio sulla stessa gravante con la necessaria specificità, rilevando che si era limitata “ad elencare le mansioni pregresse alle quali era stata nel tempo adibita” e ad elencare “mere aree di astratta collocazione”, senza provvedere “alla specifica indicazione di vere e proprie posizioni di lavoro”, mentre in questo caso ha da subito Pt_1 specificamente descritto le proprie mansioni ed indicato una precisa posizione di lavoro vacante che avrebbe potuto ricoprire, quella di OL, onorando gli oneri assertori all'epoca ritenuti a suo carico, ma anche perché in ogni caso la giurisprudenza di legittimità ha già da tempo escluso, anche con specifico riferimento all'obbligo di repechage, che il mutamento di orientamento della giurisprudenza di legittimità, che non aveva più ritenuto necessaria l'allegazione dei posti disponibili da parte del lavoratore, potesse concretare un'ipotesi di “overruling” ed infatti in questo senso si è posta l'ordinanza di rinvio da cui ha origine il presente giudizio (in tema di repechage si veda Cass. Sez. Lav. n. 552/2021, ma più in generale si veda anche Cass. n. 11882/2025).
Sulla scorta di tali considerazioni deve, perciò, ritenersi che il recesso datoriale sia stato illegittimamente intimato nel caso di , perché non supportato da giustificato motivo oggettivo, ai sensi dell'art. 3 della legge Parte_1
604 del 1966, che richiede anche l'impossibilità di reimpiego del lavoratore in mansioni diverse, elemento che, pur inespresso a livello normativo, trova giustificazione sia nella tutela costituzionale del lavoro che nel carattere necessariamente effettivo e non pretestuoso della scelta datoriale, senza che sia necessario esaminare le ulteriori questioni poste in merito alla fondatezza del recesso, che restano assorbite.
Posto che è pacifico che nel caso di specie trovi applicazione l'art. 18 dello Statuto dei Lavoratori, nel testo vigente all'epoca del licenziamento, cioè prima della riforma adottata con legge n. 92 del 2012, non essendo neppure controversa tra le parti la sussistenza del necessario requisito dimensionale, essendo anzi pacifico che all'epoca del licenziamento la società occupasse più di sessanta dipendenti, dall'affermata illegittimità del recesso datoriale discende il diritto di alla reintegrazione nel posto di lavoro, nonché la condanna della società 3A al Parte_1 risarcimento del danno in favore del lavoratore, con il pagamento di un'indennità commisurata alle retribuzioni
(globali di fatto) maturate dal giorno del licenziamento fino alla sua effettiva reintegrazione in servizio, che vanno quantificate in base alle previsioni del CCN per le cooperative di trasformazione di prodotti agricoli per i
17 dipendenti di secondo livello, cui vanno aggiunti rivalutazione monetaria e interessi legali, ed al versamento in suo favore dei contributi assistenziali e previdenziali sempre dal momento del licenziamento a quello dell'effettiva reintegrazione.
*
La società aveva peraltro posto, per la prima volta con il ricorso in appello, la tematica dell'aliunde perceptum, non sollevata nel giudizio di primo grado, instaurato con ricorso del 1° febbraio 2011 e definito con sentenza del 24 agosto 2017, allegando la sopravvenuta conoscenza della circostanza che “il attualmente svolge attività presso Pt_1
l'azienda denominata TA, come emerge da uno stralcio di un articolo da questi rilasciato alla testata editoriale
L'Unione SA S.p.A.”, formulando perciò espressa istanza di esibizione, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., della documentazione idonea a comprovare la percezione di altri redditi (nello specifico CUD e UNICO o altra equipollente) con riferimento al periodo oggetto di controversia.
La difesa del lavoratore aveva eccepito la tardività dell'eccezione, mai sollevata in alcuna fase del giudizio di primo grado ed introdotta perciò tardivamente e con irrituale richiesta altresì al giudice di supplire alle proprie carenze istruttorie d'ufficio.
Si tratta di eccezione che la società ha ribadito anche nel giudizio di riassunzione, richiamando il documento 6 allegato al ricorso in appello ed allegando, “ad ulteriore comprova del pacifico svolgimento di attività di impresa da parte di ”, una copia della visura della ditta TA di , che dimostrava che egli era ancora titolare Pt_1 Parte_1 della ditta, con la conseguenza che poteva ben affermarsi che dal 1° aprile 2012, quando era stata costituita l'attività d'impresa, egli aveva svolto e svolgeva ancora attività fonte di reddito presso l'azienda di cui era titolare, da detrarre dal dovuto, reiterando l'ordine di esibizione già richiesto in ragione del fatto che trattandosi di ditta individuale non aveva bilanci e ciò non consentiva di conoscere l'ammontare dei compensi percepiti.
Va premesso in proposito che la giurisprudenza della Suprema Corte è ormai consolidata nel senso che “in tema di impugnativa di licenziamento in grado d'appello, l'eccezione cosiddetta dell'aliunde perceptum - cioè la deduzione della rioccupazione del lavoratore licenziato, con percepimento di altro reddito, al fine di limitare il danno da risarcire a seguito di licenziamento illegittimo - non costituisce eccezione in senso stretto ma ha carattere di eccezione in senso lato con la conseguenza che i fatti suscettibili di formare oggetto di tale eccezione sono rilevabili d'ufficio dal giudice d'appello”, a differenza delle eccezioni in senso stretto che nel processo di lavoro, quando non accolte nella sentenza di primo grado ed a suo tempo sollevate dalla parte nondimeno risultata vittoriosa, devono essere riproposte nella memoria di costituzione in appello, ai sensi dell'art. 346 c.p.c. (Cass. Sez. Un. n. 1099/1998 e Cass. n. 5610/2005), ma anche nel senso che “in tema di determinazione dei danni conseguenti al licenziamento, il datore di lavoro che eccepisca nel giudizio d'appello l'aliunde perceptum, in relazione ai redditi del lavoratore maturati dopo la proposizione della domanda, che sia stato impossibile dedurre nel corso del giudizio di primo grado, ha l'onere della allegazione e della relativa prova, non operando in tal caso la preclusione di cui all'art. 437 c.p.c.” (cfr. Cass. n. 11487/2000).
La Suprema Corte ha però anche precisato che, benché si tratti non di eccezione in senso proprio, come tale riservata alla parte, ma di mera difesa, è tuttavia necessaria la tempestiva allegazione dei fatti sui quali l'eccezione si fonda, nel senso che è consentita l'allegazione di fatti nuovi, verificatisi nel corso del giudizio, dopo la proposizione della domanda giudiziale, secondo il supremo collegio da farsi valere, in coerenza con il sistema delineato dagli artt. 414, 416 e 420 c.p.c., nel termine del primo atto difensivo utile (come nel caso di un'attività
18 redditizia intrapresa nelle more del giudizio) o di fatti che la parte si è trovata nella comprovata impossibilità di dedurre nel giudizio di primo grado, e come tali ammissibili anche in appello (cfr. Cass. n. 11786/2002), specificando ulteriormente che il primo atto difensivo utile, costituendo a favore della parte il nuovo termine, proiezione dell'iniziale termine previsto dall'art. 416 cod. proc. civ., si pone non solo per la prospettazione dei fatti nuovi, bensì per la produzione dei documenti che li provino.
In tal modo, hanno affermato i giudici di legittimità, il primo atto difensivo successivo è il termine per dedurre fatti nuovi e per esibire la relativa documentazione a prova dei fatti stessi, evidenziando che l'onere della formulazione dell'eccezione presuppone tuttavia che la parte abbia pur formale conoscenza dei fatti che dell'eccezione costituiscono il fondamento e che in ordine all'eccepibilità dei fatti sopravvenuti è da distinguere fra venire del fatto ad esistenza e conoscenza del fatto stesso da parte di colui che ha l'onere di eccepirlo, dovendosi riferire a questa conoscenza il limite temporale per l'allegazione che deve essere poi effettuata con il primo atto successivo utile, considerando che per l'art. 2697 del codice civile questa conoscenza, essendo fondamento del diritto alla tardiva allegazione del fatto sopravvenuto, deve essere provata da colui che questo diritto fa valere e che perciò, in ipotesi quale quella di specie, il datore di lavoro ha l'onere di provare la mancanza di conoscenza del fatto al momento del suo accadimento, che la conoscenza è intervenuta in un momento successivo, ed il tempo il cui il fatto è poi allegato, quale primo atto difensivo utile (cfr. anche Cass. n. 1890/2001).
Se è vero, quindi, che può tenersi conto anche d'ufficio delle somme costituenti aliunde perceptum da parte del lavoratore, in quanto fatti che valgono a ridurre il risarcimento del danno, è anche vero che tale principio non incide sul divieto di nuove prove in appello e sull'onere di allegazione ai sensi dell'art. 416 c.p.c., essendo invece necessario che quei fatti risultino ritualmente acquisiti al processo per essere stati tempestivamente allegati e dimostrati dalla parte che intenda avvalersene, salvo che la conoscenza di essi non sia stata raggiunta solo in un momento successivo, così solamente essendo ammissibile la loro prova in sede di gravame, prova della C sopravvenuta conoscenza che la società , a parere del collegio, non ha offerto nel caso di specie tanto da rendere inammissibile la relativa prova, in questo caso prettamente documentale, in sede di gravame (Cass. n. 17606/2007,
n. 24349/2010, n. 18093/2013, n. 26828/2013, n. 16380/2021).
La società, infatti, non ha affatto allegato e dimostrato, come avrebbe dovuto, quale sia stato il momento di acquisizione della notizia, precisando cioè in quali specifiche circostanze l'abbia acquisita, tanto da giustificarne la deduzione soltanto nel giudizio di appello, spiegando perché non aveva potuto allegarla prima di proporre appello, ma si è limitata ad affermare laconicamente a pag. 40 del ricorso in appello “la cooperativa odierna appellante
è venuta a conoscenza che il attualmente svolge attività presso l'azienda denominata TA, come emerge da uno Pt_1 stralcio di articolo da questi rilasciato all'attestato editoriale l'Unione SA spa”, per poi aggiungere, nella memoria di costituzione depositata nel giudizio di riassunzione, ad ulteriore comprova del pacifico svolgimento di attività di impresa da parte di , di voler allegare copia della visura della ditta a lui facente capo e di cui era ancora Pt_1 oggi titolare fin dal 1° aprile 2012.
E se si considera la data dell'intervista rilasciata alla testata L'unione SA spa da , appare evidente Parte_1 che la stessa risale al 10 aprile 2016, data nella quale era ancora in corso il giudizio di primo grado (dal 10 aprile
2016 si sono svolte ben cinque udienze), successivamente definito dal Tribunale di UO con sentenza n. 128 depositata il 24 agosto 2017 e che, quindi, in ragione di principi sopra evidenziati, la società avrebbe dovuto
19 quantomeno spiegare in quali esatte circostanze, successive alla definizione del giudizio di primo grado, era venuta a conoscenza dell'intervista rilasciata circa un anno prima della proposizione del ricorso in appello risalente al 3 ottobre 2017, al fine di consentire al collegio di valutarne la tempestività e l'ammissibilità, tanto più che l'attività era stata iniziata fin dal mese di aprile 2012, come rilevabile dalla visura ordinaria Parte_1 dell'impresa prodotta solo nel giudizio di riassunzione, che dà certezza che la società, con l'ordinaria diligenza, fin dall'instaurazione del giudizio di primo grado, che si ricorda è risalente al mese di febbraio 2011 ed è stato definito nel mese di agosto 2017, ben avrebbe potuto acquisire conoscenza dei fatti ed eccepirli già nel giudizio di primo grado, mentre si è determinata a farlo soltanto al momento della proposizione del giudizio di appello, nel mese di ottobre 2017, ma senza spiegare le modalità di una tardiva conoscenza di circostanze verificatesi, seppure sopravvenute rispetto al momento di instaurazione del giudizio, già nel corso del giudizio di primo grado.
L'eccezione non può quindi essere accolta per difetto di prova da parte della società della solo asserita sopravvenuta conoscenza dello svolgimento da parte di di altra attività lavorativa per lui fonte di reddito Pt_1 nel periodo oggetto di controversia, essendo onere del datore di lavoro provare il momento esatto in cui aveva avuto acquisizione della notizia, in questo caso dell'intervista rilasciata da ad una delle maggiori e più Pt_1 diffuse testate sarde, risalente al mese di aprile 2016, che costituisce fatto pregresso, risalente ad epoca in cui era ancora in corso il giudizio di primo grado, spiegando nel dettaglio come e quando ne era venuto a conoscenza
(cfr. Cass. 26828/2013, in particolare all'inizio di pag. 3) e ciò non ha fatto la società nel caso di specie, in cui resta ignoto, perché mai precisato, e quindi non provato, il momento di acquisizione della notizia, diffusa già da aprile
2016 da uno dei più letti quotidiani sardi e la conseguente tempestività della relativa deduzione e produzione nel giudizio di appello, al fine di non incorrere nelle preclusioni processuali.
Le preclusioni processuali restano, infatti, anche in proposito ferme per i fatti pregressi, che si siano cioè già verificati, come quello di specie, salvo che si provi che di tali fatti pregressi si è avuta conoscenza solo in un secondo momento rispetto alla prima udienza utile, ed il tempo in cui il fatto è poi allegato (primo atto difensivo utile), a differenza dei fatti nuovi verificatisi dopo la proposizione della domanda giudiziale, ovvero dopo la definizione di ciascuna fase processuale, che era impossibile dedurre nel giudizio di primo grado e proponibili, perciò, con adeguata deduzione e prova, anche in appello.
*
Conclusivamente, pertanto, ferme le statuizioni del Tribunale di UO in giudicato, che attengono alle superiori mansioni svolte da , la domanda proposta da va accolta, dichiarando illegittimo il recesso Pt_1 Parte_1 datoriale al medesimo intimato in data 13 settembre 2010 e conseguentemente condannando la società
a reintegrarlo nel posto di lavoro, ai sensi Controparte_4 dell'art. 18 della l. n. 300/1970, nel testo vigente prima della riforma del 2012 ed a corrispondergli l'indennità risarcitoria nel medesimo articolo prevista, da quantificarsi in misura pari alle retribuzioni globali di fatto maturate dal giorno del licenziamento fino alla riammissione in servizio, riferendosi alle previsioni per i dipendenti di secondo livello del CCNL per le cooperative di trasformazione di prodotti agricoli applicato al rapporto, cui vanno aggiunti rivalutazione e interessi come per legge, nonché a versare in suo favore, per il medesimo periodo, i corrispondenti contributi previdenziali ed assistenziali all'ente competente.
20 Le spese dei diversi gradi del giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza e devono perciò essere poste a carico della società resistente, che è tenuta alla loro rifusione in favore di . Parte_1
Le stesse vanno liquidate, ai sensi del D.M. 55 del 2014, con le successive modifiche, tenendo conto dei parametri previsti per le controversie di valore indeterminabile basso per tutti i gradi del giudizio, quanto al giudizio di primo grado con fase istruttoria, quanto al giudizio di secondo grado che si è svolto davanti alla sezione distaccata di SA di questa Corte senza fase istruttoria e così pure per il giudizio di rinvio e di legittimità, con applicazione per ciascun grado e fase dei valori medi previsti dalla tabella per le controversie di lavoro per il primo grado del giudizio, dalla tabella per i giudizi davanti alla Corte d'appello per il giudizio di appello e per quello di rinvio e dalla tabella per i giudizi davanti alla Corte di Cassazione per il giudizio di legittimità, dai quali non vi è motivo di discostarsi sia in ragione della circostanza che, a distanza di molti anni dalla sentenza del Tribunale di UO,
e dopo diverse faticose fasi processuali, si è rimasti al medesimo punto, sia della mancata accettazione da parte della società delle proposte conciliative formulate nel corso del giudizio non solo dal collegio, ma anche dal lavoratore che, pur non tenuto, per quanto sopra detto in merito all'eccezione di aliunde perceptum, ha offerto la propria disponibilità a riconoscere a titolo conciliativo l'importo non trascurabile di 86.000,00 euro, da scorporare perciò dall'indennità risarcitoria dovuta.
A tutte le spese vanno poi aggiunti il 15% per spese forfettarie e gli accessori di legge.
P.Q.M.
la Corte D'Appello, definitivamente pronunciando: in accoglimento delle domande proposte da , ferme le statuizioni relative alle superiori mansioni di Parte_1 cui alla sentenza n. 128/2017 del Tribunale di UO, in funzione di giudice del lavoro, ormai in giudicato, annulla il licenziamento intimato a da con Parte_1 Controparte_1 lettera del 13 settembre 2010 perché ingiustificato ed illegittimo;
condanna la società alla reintegrazione di Controparte_1 Pt_1
nel posto di lavoro, nonché al pagamento di un'indennità risarcitoria pari alle retribuzioni globali di fatto
[...] maturate dal licenziamento alla riammissione in servizio, calcolate in base alle previsioni del CCNL cooperative di trasformazione di prodotti agricoli per i dipendenti di secondo livello, maggiorate della rivalutazione monetaria e degli interessi legali dalle singole scadenze al saldo, nonché a versare in suo favore i corrispondenti contributi previdenziali e assistenziali;
condanna, infine, la al rimborso, in CP_1 Controparte_1 favore di , delle spese relative a tutti i gradi del giudizio, che liquida, per il primo grado, in Parte_1 complessivi €. 9.257,00, per il secondo grado in complessivi €. 6.946,00, per il giudizio di legittimità in complessivi
€. 5.513,00 e per la presente fase in complessivi €. 6.946,00, oltre, in ogni caso, spese generali nella misura del 15%
e accessori previsti per legge.
Cagliari, 27 ottobre 2025
La Presidente relatrice dott.ssa IA IS PA
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