Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 26/03/2025, n. 2328 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2328 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
Il Giudice Unico di Napoli in funzione di giudice del lavoro dr. Luigi Ruoppolo ha pronunciato all'esito dell'udienza del 26.3.2025, la seguente SENTENZA Nella causa civile in primo grado iscritta al n. 5912 del Ruolo Generale lavoro e previdenza dell'anno 2024 avente ad oggetto retribuzione per lavoro straordinario festivo infrasettimanale lavoratori turnisti TRA
nata il [...] a [...] – CE - , C.F.- Parte_1
, elettivamente domiciliata in Napoli alla via Fiorentini n. C.F._1
61, presso lo studio degli Avv.ti Ugo Odierna e Alfonso Leperino, che lo rappresentano e lo difendono, giusta procura alle liti in atti RICORRENTE E
, in persona del Direttore Controparte_1 generale Dr. , rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Lembo CP_2 ed, in virtù di procura in atti, tutti elettivamente domiciliati in Napoli, alla Via Comunale del Principe, n. 13/A, presso il Servizio Legale della CP_1
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
IL RICORSO INTRODUTTIVO Parte ricorrente in epigrafe indicato deduce di essere dipendente dell'
[...]
, con profilo di “ Coll .Prof. Sanit. , Controparte_1 CP_3 inquadrato nella categoria D1”, e che la sua prestazione si svolge su cinque giorni ovvero: mattina dalla 08:00 alle 14:00, pomeriggio dalle 14:00 alle 20:00, notte dalle 20:00 alle 08:00 del giorno seguente e riposo, al fine di assicurare la continuità H24 del servizio a cui è addetto;
deduce, altresì, di dover percepire l'indennità di turno di cui , l'art. 29 del CCNL 2016 – 2018 applicabile ratione temporis alla fattispecie di causa, al comma 6, eccependo, altresì, che a (da aprile 2018 a ottobre 2022), l'amministrazione sanitaria convenuta non ha erogato in favore della ricorrente detto compenso contrattualmente previsto, né ha concesso giorni di riposo compensativo ritenendolo incumulabile con la indennità di turno festivo prevista dall'art. 86, comma 13, CCNL 2016 – 2018, che ha sostituito l'art. 44, comma 12, del
- LA COSTITUZIONE DELL' Controparte_1
Si è costituita l' convenuta, resistendo al ricorso, eccependo Controparte_1
l'infondatezza dell'avversa pretesa per non essere stato specificato se la prestazione di lavoro resa nei giorni festivi infrasettimanali avesse comportato un effettivo superamento dell'orario di lavoro normale rispetto all'articolazione dei turni di lavoro, comportanti il lavoro nelle giornate festive, per il quale era stata erogata la maggiorazione di cui all'art. 44 del CCNL di comparto volta a compensare lo specifico disagio per il lavoro di turno festivo nell'ambito dell'ordinario orario di lavoro, ritenendo, pertanto il ricorrente decaduto dal suo diritto . Deduce, altresì, che il lavoratore istante ha goduto di tutti i riposi compensativi riconosciuti dalle norme contrattuali in esame, sicché non ha alcun diritto all'alternativa maggiorazione per lavoro straordinario. Chiede pertanto il rigetto del ricorso.
- LO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E LA DECISIONE Costituitosi il contraddittorio, la causa è stata rinviata , con pedissequo termine per note all'odierna udienza per la discussione e al termine della stessa viene decisa con la presente sentenza.
Il ricorso è meritevole di accoglimento nei limiti dettati dalla seguente motivazione. Parte ricorrente agisce, invero, per ottenere il pagamento della retribuzione maggiorata per il lavoro asseritamente prestato nei giorni festivi infrasettimanali in cui ha lavorato come turnista, sul presupposto che la maggiorazione a titolo di indennità di turno o giornaliera, prevista dall'art. 44 del CCNL 1.9.1995, effettivamente percepita, è volta unicamente a compensare la gravosità del lavoro prestato in turni, gravosità che si accentua quando la prestazione ricade anche in giorno festivo e non preclude pertanto il diritto al riposo compensativo o, in alternativa, alla maggiorazione per il lavoro prestato nei giorni festivi cadenti durante la settimana, lo straordinario festivo, previsto dall'integrazione operata dall'art. 9 del CCNL 20.9.2001, successivamente art.29 comma 6 del CCNL 21 maggio 2018 , ritenendo la previsione cumulabile e non incompatibile con l'indennità di cui all'art. 44. Circa l'interpretazione delle suddette norme contrattuali collettive e l'applicazione dell'art 9 del CCNL del 20.9.2001, successivamente art.29 comma 6 del CCNL 21 maggio 2018 , deve essere richiamato, ancora una volta, l'orientamento giurisprudenziale con cui la Suprema Corte di Cassazione ha espresso il principio secondo cui "l'indennità prevista dal CCNL
1 settembre 1995, art. 44, commi 3 e 12, per il personale del comparto sanità è volta a compensare la maggiore gravosità del lavoro prestato secondo il sistema dei turni, gravosità che si accresce nei casi in cui il turno ricada in giorno festivo, ed è cumulabile con il diritto, riconosciuto al lavoratore dal CCNL 20 settembre 2001, art. 9, di godere del riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività infrasettimanale o, in alternativa, di ricevere il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo" (Cass. n. 1505 del 2021, Cass. n. 6716 del 2021, Cass. n. 33126 del 2021 e da ultimo Cass. 20743\2023). Ritiene il tribunale utile ripercorrere l'iter della motivazione della Corte di legittimità al fine di meglio enucleare il principio regolatore della fattispecie e quindi al fine della decisione del caso concreto. La Corte ha ricostruito il quadro normativo – legge n. 260\1949; l. 520\1992 per i dipendenti delle istituzioni sanitarie – e contrattuale, relativo alla disciplina del trattamento economico spettante ai dipendenti, pubblici e privati, per il lavoro prestato nelle festività infrasettimanali, e ha escluso il carattere omnicomprensivo dell'indennità prevista dal citato art. 44 CCNL di settore, in virtù di una interpretazione ermeneutica, fondata sulle disposizioni di cui agli artt. 1362 e 1363 c.c., rilevando la mancanza di alcun elemento testuale nella specifica clausola contrattuale oggetto di interpretazione e rilevando che le parti collettive, ove abbiano ritenuto le indennità non cumulabili con altri emolumenti, lo hanno espressamente previsto (comma 7 e comma 17). La Corte ha, inoltre, evidenziato che sul piano logico non sussiste alcuna incompatibilità fra i due istituti, in quanto, contrariamente a quanto invocato nella comparsa di costituzione risposta della resistente, la clausola contrattuale di cui si invoca l'applicazione – art. 9 – è collocata fra le disposizioni dettate, in via generale e per tutti i dipendenti, per disciplinare l'orario di lavoro ed il regime dei riposi, mentre l'art. 44 si riferisce al solo trattamento economico e riguarda “particolari condizioni di lavoro” che per la loro maggiore gravosità ( lavoro in turni, nelle terapie intensive, nei servizi di malattie infettive) sono state ritenute meritevoli di un compenso giornaliero, non orario, aggiuntivo. Ciò posto ritiene lo scrivente che una corretta esegesi dell'art 9, svolta anche alla luce dell'insegnamento della Suprema Corte di legittimità, induce a ritenere che si tratta di una disposizione che attiene al regime dell'orario di lavoro e dei riposi, in quanto tale applicabile a tutte le categorie dei lavoratori, e che i benefici in essa previsti rispondono alla ratio ( del resto già sottostante alle disposizioni di legge richiamate espressamente in precedenza) secondo cui la durata della prestazione esigibile da parte del datore di lavoro si riduce per tutti i dipendenti nelle settimane in cui ricadano giorni festivi, garantendo, in caso di superamento dell'orario di lavoro settimanale esigibile per effetto di tale riduzione, il diritto a uno specifico riposo compensativo ovvero e in alternativa il diritto al pagamento del compenso commisurato al trattamento straordinario festivo.
Ritiene lo scrivente che il collegamento della disposizione collettiva in esame con la disciplina dell'orario di lavoro, ordinario e straordinario, nonché con quella dei riposi settimanali complessivamente dovuti si evince, del resto, dal riferimento contenuto in essa ove si specifica che si tratta di “integrazione” della norma di cui all'art. 20 del 1995, concernente l'istituto dei riposi settimanali, e della norma di cui all'art. 34 1999, concernente l'istituto del lavoro straordinario. Appare evidente che il riferimento alla integrazione della disciplina giustifica l'interpretazione secondo cui la disposizione dell'art. 9 non è una norma che regola il lavoro straordinario in senso tecnico, né una norma sui riposi settimanali complessivamente spettanti nell'anno, ma una disposizione su una fattispecie tipizzata in presenza dei presupposti predetti e cioè che a fronte della riduzione di orario di lavoro per la coincidenza del giorno festivo infrasettimanale, il lavoratore abbia lavorato in tale giorno superando l'orario esigibile settimanale. Una simile interpretazione, ovvero quella sposata dall'odierno Tribunale deve ritenersi conforme all'orientamento di legittimità sopra richiamato ove si consideri il chiaro riferimento “ai limiti massimi dell'orario settimanale” contenuto nella decisione 1505\2021, nell'ambito della complessiva ricostruzione e interpretazione del quadro normativo e contrattuale). Deve, pertanto, ritenersi che la tutela di cui all'art. 9 citato ha come presupposto il superamento dell'orario ridotto esigibile per effetto della cadenza del giorno festivo infrasettimanale e comporta il riconoscimento, per tale evenienza, di ulteriori riposi, oltre ai 52 settimanali in ciascun anno di lavoro di cui all'art. 20 citato. Osserva il tribunale che la situazione in esame può verificarsi tanto per i lavoratori non turnisti che per quelli turnisti, pur risultando di più immediata evidenza e, si direbbe, di inevitabile accadimento per i primi. Considerato, invero e in maniera esemplificativa, un monte orario settimanale ordinario pari a 36 ore, nel caso di articolazione oraria per i non turnisti in sei giorni per sei ore al giorno, lo stesso dovrà essere ridotto nella misura pari a sei ore (e sarà pertanto pari a 30 ore) in coincidenza con il giorno festivo infrasettimanale, sicché le ore lavorate nella giornata festiva infrasettimanale comporteranno all'evidenza il superamento di siffatto monte orario ridotto e l'applicazione dell'istituto di tutela in esame. Laddove vi siano due festivi infrasettimanali nella stessa settimana di riferimento lo stesso monte ore dovrà essere ridotto nella misura pari ad altre sei ore ( e sarà pertanto il monte ore pari a 24 ore) sicchè, anche in questa circostanza, le ore lavorate nella giornata festiva infrasettimanale comporteranno all'evidenza il superamento di siffatto monte orario ridotto e l'applicazione dell'istituto di tutela in esame Per i lavoratori turnisti, sempre a fini esemplificativi, considerato il medesimo monte orario settimanale ordinario di 36 ore e la riduzione oraria dovuta per la cadenza del giorno festivo infrasettimanale, con riduzione a 30 e/o a 24 ore dell'orario settimanale esigibile, il superamento di siffatto monte orario ridotto dipenderà, in concreto, dalla specifica articolazione del turno per ciascuna settimana di interesse. L'articolazione del turno presso l'azienda sanitaria resistente prevede, infatti, la seguente cadenza: 1° giorno turno di mattina (8-14); 2° giorno turno di pomeriggio (14-20), 3° giorno turno di notte (20-24); 4° giorno turno di note completato (00-8) e smonto;
5° giorno riposo e così via. Ne consegue la variabilità dell'impegno orario settimanale programmato ed esigibile dal lavoratore turnista, che si andrà a uguagliare a quello del lavoratore non turnista solo nell'arco temporale più ampio del mese di lavoro o ancora di più. Per effetto di ciò la verifica del superamento del monte orario settimanale ridotto per la coincidenza del giorno festivo infrasettimanale dovrà essere riferita a ciascuna delle settimane interessate, potendo anche verificarsi l'ipotesi che in talune settimane l'articolazione dei turni e dei riposi goduti non abbia determinato il superamento dell'orario esigibile ancorché ridotto. Tanto precisato
ECCEZIONE DI DECADENZA
Deve preliminarmente ritenersi, a questo punto, infondata l'eccezione di decadenza sollevata da parte resistente, tenuto conto che, pur volendosi ritenere che la formulazione letterale della norma di contrattazione collettiva in esame faccia riferimento a una fattispecie decadenziale, oggetto di essa è unicamente la facoltà del lavoratore di optare per il riposo compensativo in luogo della indennità maggiorata. Deve, invero, ritenersi che il termine di trenta giorni per esercitare la scelta da parte del creditore è funzionale alla definizione dell'organizzazione aziendale che non deve rimanere esposta sine die a rivendicazioni di giorni di riposo compensativo, non compatibili con l'esigenza di regolare programmazione del servizio. Deve, inoltre, ritenersi che la previsione di un compenso retributivo implica l'inapplicabilità di una decadenza al diritto, che deve ritenersi irrinunciabile. In ordine ai presupposti per l'applicazione della norma, in cumulo con quella che prevede le indennità di turno, va ritenuto che nel caso in esame dalle allegazioni delle parti e dalle risultanze istruttorie acquisite – cartellini marcatempo e buste paga- risulta quanto segue. La prestazione di lavoro resa dal ricorrente nelle giornate festive infrasettimanali indicate in ricorso risulta effettivamente documentata; nelle settimane di riferimento, in cui sono state rese tali prestazioni, risulta superato il monte orario esigibile ridotto rispetto a quello settimanale ordinario per effetto della giornata festiva infrasettimanale
Del pari priva di fondamento appare la deduzione circa l'avvenuto pagamento del compenso richiesto in questa sede per il lavoro prestato nelle giornate festive infrasettimanali del 01.05.2019, 26.12.2019, 01.01.2020, 25.12.2020,26.12.2020, 18.04.2022, 2.06.2022 e 15.08.2022 per pagamento totale, tenuto conto che dall'esame dei cartellini marcatempo e delle buste paga in atti risulta evidente che il titolo del pagamento del compenso per lavoro straordinario riferito ai giorni predetti si riferisce all'avvenuto superamento del monte orario ordinario di 36 ore settimanali- come riscontrabile dalla documentazione predetta - a prescindere dall'istituto in esame, non risultando alcun elemento di convincimento circa il fatto della remunerazione al diverso titolo per cui è causa. Aggiungasi che deve, del resto, osservarsi che l'allegazione di parte resistente appare in contrasto con la deduzione della stessa parte circa l'effettivo godimento dei riposi compensativi previsti dalle disposizioni in esame, risultando contraddittorio sostenere di aver concesso sia il riposo compensativo che l'indennità sostitutiva. Ne consegue che l'allegazione appare sfornita di adeguata prova Tuttavia, deve essere accolta l'eccezione sollevata da parte resistente per quanto riguarda la giornata del 26.12.2021, per la quale non può essere richiesta né tantomeno concessa la indennità festiva infrasettimanale in quanto la suddetta giornata coincide con la giornata della domenica.
In tal senso e con tali limiti deve ritenersi raggiunta la prova del diritto di parte ricorrente all'applicazione della norma della contrattazione collettiva invocata, dovendosi ritenere generica e comunque non provata ogni altra allegazione dell resistente in ordine alla avvenuta fruizione integrale dei riposi compensativi previsti dalla norma di cui all'art. 9, in virtù della concreta articolazione dei turni di lavoro, considerato che le modalità di turnazione, che possiamo definire ordinaria, contemplano un riposo al quinto giorno per effetto del lavoro su turno e non quale riposo compensativo secondo la disposizione contrattuale collettiva in esame.
Va, pertanto, riconosciuto il diritto del ricorrente alla maggiorazione di cui al citato articolo per il lavoro prestato nelle giornate festive infrasettimanali specificate in ricorso a partire dal 2.04.2018, quale tutela alternativa al godimento del riposo compensativo, pacificamente non avvenuto per quanto sopra. . La quantificazione del dovuto può essere fatta, sulla base dei conteggi di parte ricorrente, che appaiono pienamente congrui rispetto alle previsioni di cui al CCNL circa il computo delle maggiorazioni della retribuzione oraria, in relazione alle singole ipotesi di straordinario festivo, diurno e notturno, pure analiticamente specificato. Dal numero delle ore indicato in tali conteggi, deve essere detratto il numero di ore richiesto per la giornata del 26 dicembre 2021
– 6 ore -, in quanto non dovuto per quanto sopra. Il numero di ore da riconoscere è pertanto di 178 ore e non di 184 ore, come richiesto da parte ricorrente, ( 184 ore - 6 ore). Riconosciuto il diritto di cui sopra, parte resistente va condannata al pagamento, in favore di parte ricorrente, della somma di euro 3294,78 (178 x
18,51) oltre alla maggiorazione per interessi legali, o in alternativa per la rivalutazione monetaria, dalla maturazione dei crediti al saldo. Le spese di lite, in ragione del contrasto giurisprudenziale in materia, si compensano per un terzo e seguono per il resto la soccombenza, con liquidazione in dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto dichiara il diritto di parte ricorrente alla maggiorazione per lavoro festivo di cui sopra e condanna parte resistente al pagamento, in favore della parte ricorrente, della somma di euro 3294,78 , per il periodo dal 2.4.2018 al 15.08.2022, oltre alla maggiorazione per interessi legali, o in alternativa per la rivalutazione monetaria, dalla maturazione dei crediti al saldo;
Rigetta per il resto la pretesa;
compensa per un terzo le spese di lite e condanna parte resistente alla rifusione, in favore di parte ricorrente, dei restanti due terzi che si liquidano, per tale parte, in euro 1.000,00, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, Iva e CPA come per legge, nonché oltre a euro 49,00, per esborsi da contributo unificato, con distrazione ex art. 93 c.p.c.. Napoli, 26/03/2025 Il Giudice del lavoro
Dott. Luigi Ruoppolo