Articolo 1 della Legge 3 luglio 1942, n. 971
Articolo 2
Versione
23 settembre 1942
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Versione
13 agosto 1993
Art. 1. ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 26 LUGLIO 1975, N. 354 COME MODIFICATA DAL D.L. 14 GIUGNO 1993, N. 187, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 12 AGOSTO 1993, N. 296))
Entrata in vigore il 13 agosto 1993
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