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Sentenza 29 giugno 2025
Sentenza 29 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 29/06/2025, n. 1225 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1225 |
| Data del deposito : | 29 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 684/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE I CIVILE
La Corte di Appello di Firenze nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Isabella Mariani Presidente relatore dott. Daniela Lococo Giudice dott. Alessandra Guerrieri Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 684/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
PICCHI MARCO, elettivamente domiciliato in VIALE OMBRONE 44 58100 GROSSETO presso il difensore avv. PICCHI MARCO
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RUFFINI Controparte_1 P.IVA_2 ente VIA SISTINA 48 00187 ROMA presso il difensore avv. RUFFINI ANDREA
APPELLATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni. Per parte appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte adìta, contrariis reiectis, in riforma della sentenza impugnata:
- dichiarare nullo, inefficace e comunque revocare il decreto ingiuntivo opposto;
- in accoglimento delle spiegate domande riconvenzionali: a) condannare la in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a corrispondere alla CP_1
, a titolo di penale per ritardata ultimazione dei lavori, la somma di € Parte_1 123.500,00, ovvero la diversa somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi dal dì del dovuto al saldo;
b) condannare altresì la in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a rifondere CP_1 alla , a titolo di risarcimento del danno, le spese dalla stessa sostenute nel Parte_1 corso della esecuzione dei lavori per l'esecuzione di opere e servizi contrattualmente a carico della ovvero resisi necessari per far fronte alle deficienze organizzative dell'impresa appaltatrice, CP_1
pagina 1 di 11 pari ad € 100.000,00, salva miglior determinazione in corso di causa, oltre interessi dal dì del dovuto al saldo. Con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio”. In via istruttoria, si rinnova l'istanza di ammissione di prova per testi sui seguenti capitoli: …….. Si rinnova altresì la richiesta di disporsi CTU volta: a) ad accertare se le opere di cui al contratto di appalto siano state eseguite in conformità alle previsioni contrattuale ed a regola d'arte, evidenziando l'eventuale sussistenza di vizi e/o difetti delle opere stesse e quantificando i costi necessari per provvedere alla relativa eliminazione;
b) ad accertare se l'impresa appaltatrice abbia o meno provveduto alla integrale esecuzione delle opere e servizi contrattualmente previsti, eventualmente quantificando il valore delle opere e/o servizi non eseguiti od eseguiti direttamente dalla committente;
c) a determinare il ritardo nella consegna delle opere rispetto ai termini contrattualmente stabiliti ed a quantificare, per l'effetto, le penali maturate a carico dell'impresa appaltatrice. – per parte appellata: Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione rigettare l'appello proposto dalla in quanto infondato in fatto e in Parte_1 Parte_1 diritto. Con ogni consequenziale pronuncia in ordine a spese e competenze di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale di Grosseto ha pronunciato sentenza N. 64/2022, con la quale ha rigettato l'opposizione e per l'effetto confermato il decreto ingiuntivo 888/2018 del Tribunale di
Grosseto, ha rigettato la domanda riconvenzionale di parte attrice, rigettato la reconventio reconventionis di parte convenuta e compensato integralmente le spese di giudizio.
Ha così motivato:
Parte
(di seguito aveva proposto opposizione avverso il Parte_2 decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Grosseto a favore della per un credito CP_1 di €152.235 nascenti dal mancato saldo dei lavori appaltati con contratto 29/11/2016 e comprovati dal certificato di pagamento numero 4 , relativo al quarto SAL ed alla fattura
22 a. Parte attrice oltre a chiedere la revoca del decreto ingiuntivo proponeva domanda riconvenzionale di condanna per l'importo di € 223.500: a sostegno delle sue ragioni denunciava gravi ritardi accumulati dall'appaltatrice nella realizzazione delle opere, alcune peraltro affette da vizi e altre neppure eseguite. Evidenziava come in corso di rapporto si fosse fatta carico di attività e servizi spettanti all'impresa e che altre opere fossero state compiute successivamente all'abbandono unilaterale del cantiere da parte della vvenuto il 7 giugno 2018. La domanda riconvenzionale, quindi, era data dai CP_1 costi necessari per ultimare le opere ed eliminare i difetti di quelle eseguite per complessivi 100.000 € nonché al risarcimento del danno da ritardo per 123.500 €. La pagina 2 di 11 ostituendosi impugnava l'avversa pretesa. In particolare rilevava che i ritardi erano CP_1 dovuti all'inerzia della committente nell'ottenere le autorizzazioni propedeutiche all'esecuzione dei lavori e alla necessità di eseguire opere extra contratto neppure saldate. Negava di aver abbandonato il cantiere assumendo di averlo liberato dopo l'ultimazione delle opere. Formulava a propria volta domanda riconvenzionale per ottenere il risarcimento della somma pari a 901.996,60 € causati dagli eventi imprevisti ostativi all'organico sviluppo delle prestazioni ed eccependo altresì la sussistenza di ulteriori pregiudizi legati ai ritardi nei pagamenti da parte della committenza e all'omesso collaudo.
In diritto il Tribunale riteneva l'opposizione infondata e meritevole di reiezione.
Era documentato che nel mese di novembre 2016 le parti avevano sottoscritto un contratto d'appalto avente ad oggetto il restauro e risanamento conservativo del Faro di punta Fenaio all'isola del Giglio al compenso di euro 783.000 oltre Iva da pagarsi mediante un acconto di 130.000 € a inizio lavori, successivo versamento di quote prezzo Cont a previo certificato vidimato dalla direzione lavori e saldo finale del 10% a rilascio del certificato di regolare esecuzione delle opere da parte del direttore dei lavori. A termini di contratto i lavori avrebbero dovuto iniziare il 5/12/2016 e concludersi l'8/6/2017 pena l'applicazione di una penale di euro 500 per ogni giorno di ritardo. Con scrittura privata
7/9/2017 il termine era stato prorogato al 7/10/2017; il 5/2/2018 la D. L. emise un certificato di pagamento , relativo al quarto Sal autorizzando la committenza pagare alla ditta la complessiva somma di euro 152.235; seguiva l'emissione della fattura 22 a del
14/6/2018. Il 18/7/2018 veniva inviato un sollecito di pagamento e di poi ingiunzione.
L'attrice si era difesa denunciando gravi ritardi nella realizzazione delle opere alcune peraltro affette da vizi altre neppure eseguite come evincibile dalla certificazione redatta dalla D. L. e 14/12/2018. Ha rilevato come già in corso di rapporto si fosse fatta carico di alcune attività o servizi spettanti invece alla e che altre opere rimediali fossero CP_1 state compiute successivamente all'abbandono unilaterale del cantiere da parte dell'impresa il 7 giugno 2018.
La fattura 22a era stata emessa nel giugno 2018 sulla base di un certificato di pagamento approvato dal direttore dei lavori nel precedente febbraio. Pt_3
Il certificato di pagamento è un documento con il quale direttore dei lavori attesta e certifica che si può pagare all'impresa l'importo corrispondente alla rata di acconto pagina 3 di 11 desunto dallo Stato avanzamento lavori. Non risultava che il committente avesse mai sollevato obiezioni prima della notifica del decreto ingiuntivo avvenuta a metà novembre
2018 neppure a seguito del sollecito di pagamento inviato a luglio. Si poteva dunque ritenere che le opere erano state seppure implicitamente accettate e quindi da ritenersi esente da vizi attesa poi la contestuale possibilità di verificarne la consistenza a fronte del pacifico mutamento dei luoghi e soprattutto dopo la cessazione dell'attività della Parte La eccepiva fatti che si basavano su un documento predisposto CP_1 unilateralmente nel dicembre 2018, a distanza di sei mesi dall' abbandono del cantiere da parte e inerenti un insieme di lavori che sarebbero stati appaltati nella loro globalità CP_1 senza specifica attinenza a quello oggetto del certificato approvato dal direttore dei lavori. Dal canto proprio la on aveva chiesto il pagamento di opere successive o CP_1 lavori extra contratto;
neppure era chiara la vicenda sottesa allo sloggio del cantiere il
7/6/2018 posto che diverse erano le tesi, poiché la parte attrice si giustificava sulla base della ultimazione delle opere mentre la committenza parlava di un vero e proprio abbandono ingiustificato. Vi era quindi da chiedersi come mai la committenza non avesse richiamato l'impresa all'adempimento finanche accollandosi in corso d'opera attività e servizi pur pagando parte del prezzo dell'appalto ed anche la ragione per la quale l'impresa non aveva preteso la certificazione di fine lavori bensì solo il pagamento del quarto Sal e ciò portava al rigetto della domanda riconvenzionale della La CTU era CP_1 impraticabile per il mutamento dei luoghi. Quanto alla penale da ritardo non vi era contestazione che l'appaltatrice avesse effettuato opere extra appalto così da vanificare i termini di consegna. E ciò era altresì plausibile data la assenza di solleciti o comunicazione rivolta all'impresa anzi avendo addirittura il direttore dei lavori autorizzato pagamento febbraio 2018 senza alcuna trattenuta. La domanda riconvenzionale della doveva essere disattesa e l'unico credito ritenuto meritevole di tutela era quello CP_1 avanzato in sede monitoria. Le spese andavano compensate.
Impugna sulla base dei seguenti motivi: Pt_1
1-erroneità della sentenza in punto di rigetto dell'eccezione di inadempimento ex articolo
1460 CC sollevata dalla committente e della domanda di risarcimento danni ex Art 1453
CC dalla stessa proposta. Il tribunale aveva omesso di considerare che dopo il quarto Sal si era determinato un fatto nuovo avente una notevole incidenza sul piano degli equilibri contrattuali vale a dire l'abbandono del cantiere da parte dell'impresa appaltatrice senza che i lavori fossero stati ultimati. Tale circostanza era documentata dal certificato finale pagina 4 di 11 d'esecuzione dei lavori redatto con esito negativo dal medesimo Dl e ciò proprio a seguito di riscontro oltre che di opere non eseguite a regola d'arte di una lunga serie di opere previste dal contratto di appalto ma non eseguite. Se l'articolo 11 del contratto di appalto prevedeva la liquidazione di acconti versati avanzamento lavori previo rilascio del certificato di regolare esecuzione da parte del Dl, dall'altro lato subordinava il pagamento del saldo all'emissione da parte dello stesso Dl del certificato di regolare esecuzione dei lavori. Seguiva che il credito della uand'anche in ipotesi contabilmente sussistente CP_1 nel momento in cui era stato emesso il quarto Sal risultava venuto meno in conseguenza della successiva condotta inadempiente dell'impresa appaltatrice dovendosi valutare la Parte situazione nella sua globalità. La aveva dedotto e contestato con l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, l'abbandono del cantiere il 7/6/2018 ed era stato prodotto il certificato finale di esecuzione lavori redatto dal Direttore dei Lavori dalla quale emergeva oltre alla presenza di opere non eseguite a regola d'arte e una lunga serie di opere previste dal contratto di appalto non eseguite per un valore complessivo di
145.000 €. Parte aveva solo affermato che le opere erano stati ultimate e che CP_1 quindi non ci sarebbe stato abbandono di cantiere e doveva ritenersi ammesso il fatto che l'impresa appaltatrice non avesse provveduto alla consegna dell'opera secondo le modalità previste dalla legge. Pertanto la fattispecie andava scrutinata sulla base delle norme in materia di inadempimento contrattuale. L'appaltatore doveva provare di aver eseguito correttamente la propria prestazione e era quindi la he doveva provare a CP_1 fronte della eccezione di inadempimento, l'esatto adempimento del contratto di appalto e cioè la completa e corretta esecuzione delle opere, prova che non era stata offerta. Parte Pertanto era legittimo il rifiuto della ai sensi dell'articolo 1460 CC, di provvedere al richiesto pagamento. L'inadempimento non era di scarsa importanza poiché il valore delle opere non eseguite era pari a 145.000 €. A tutto voler concedere il credito dell'appaltatrice ammontava a circa 40.000 €.
Meritava accoglimento la domanda riconvenzionale per le spese sostenute nel corso dell'esecuzione lavori per l'esecuzione di opere servizi a carico della pari a euro CP_1
100.000.
In ogni caso quanto meno doveva essere consentita la prova di dimostrare la difformità dell'opera rispetto a quella contrattualmente convenuta. Poiché non era pacifico che la impresa non aveva consegnato l'opera e poiché era esclusa la prova legale del Sal doveva Parte essere consentito alla provare con prova testimoniale l'abbandono del cantiere senza pagina 5 di 11 che i lavori fossero ultimati e la verifica tramite CTU della regolare esecuzione degli stessi e la quantificazione delle opere non eseguite e il ritardo imputabile all'impresa rispetto dei termini contrattualmente previsti. Non era condivisibile quanto ritenuto dal giudice in ordine alla CTU.
Due-erroneità della sentenza in punto di rigetto della domanda di pagamento della penale per vita l'esecuzione delle opere. Il termine non veniva rispettato, neppure il secondo termine del 7/10/2017 posto che i lavori si trascinavano fino al 7/6/2018 quando la abbandonava unilateralmente il cantiere lasciando opere da completare e CP_1
Parte costringendo a provvedere a propria cura e spese alla relativa ultimazione. Il direttore dei lavori stimava il ritardo in 149 giorni e in relazione alle operazioni di sistemazione esterna, in 98 giorni. Quindi il ritardo era pari a 247 giorni con una penale dovuta dalla n euro 123.500. Le difese della società appellata a tenore delle quali il CP_1
Parte ritardo era imputabile alla che avrebbe tardato nell'ottenimento delle necessarie autorizzazioni era rimasto privo di riscontro e tutti i fatti erano antecedenti alla sottoscrizione del verbale 7/9/2017: tale nuova termine era stato determinato proprio per far fronte alle contestazioni antecedenti. Concludeva come in atti
Si costituiva la quale, in ordine alle censure svolte da parte appellante rilevava CP_1 quanto segue:
Parte uno-sulla eccezione di inadempimento ex articolo 1460 sollevata da e sulla domanda di risarcimento danni ex Art 1453 CC dalla stessa proposta. Rilevava che a tenore di contratto doveva esservi un acconto iniziale per 130.000 € e successivi acconti per ogni avanzamento lavori non inferiore al 20% previo certificato redatto dall'appaltatore e vidimato dalla direzione lavori. Gli acconti successivi quindi non erano né fissi né temporalmente predeterminati. Erano stati corrisposti i primi tre acconti poi nel mese di febbraio 2018 la Dl aveva emesso il quarto Sal dando atto delle nuove opere eseguite a tale data e quantificando il relativo valore della somma pari a €152.203, certificando quindi che a termini di contratto si poteva pagare detta somma. Il pagamento costituiva uno dei successivi acconti previste dall'articolo 11 e non il saldo finale tra l'altro mai corrisposto. Pertanto la legittimità del decreto ingiuntivo andava verificata sulla base dello stato di fatto all'emissione del quarto SAL;
ovvero a febbraio 2018 e a tale data non si rinvenivano ordini di servizio della Dl in cui si contestasse la corretta esecuzione degli interventi o si denunciasse la mancata realizzazione di alcune opere nè vi erano contestazione al riguardo neppure a fronte della emissione della fattura 22a nonché del pagina 6 di 11 sollecito di pagamento. Pertanto lo stato del cantiere era quello risultante dal quarto Sal
e dal conseguente certificato di pagamento che attestava il valore delle nuove opere Parte eseguite. A fronte di ciò la aveva eccepito un presunto inadempimento tale da giustificare la eccezione di cui all'articolo 1465 CC. La eccezione non era giuridicamente qualificabile come eccezione di inadempimento trattandosi di eccezione di compensazione. In ogni caso non era possibile eccepire a giustificazione del proprio inadempimento l'altrui condotta inadempiente quando quest'ultima era cronologicamente successiva, ovvero ciò che la parte intendeva operare. Infatti, le inadempienze della CP_1 sarebbero state successive all'emissione del quarto Sal. Né alcun vizio dell'opera poteva essere imputato poiché era stata rimessa nel possesso delle opere senza alcuna CP_1 contestazione o riserva e ciò implicava accettazione tacita degli interventi. Sarebbe stato onere di controparte dimostrare la sussistenza di vizio o un inadempimento ma ciò non era stato provato, certamente non dal documento della direzione dei lavori datato successivamente alla ingiunzione di pagamento dopo oltre sei mesi dalla cessazione Parte dell'attività da parte della periodo durante il quale la stessa evidenziava di CP_1 essere intervenuto sul cantiere insieme ad altre ditte. Peraltro, tali difetti poteva essere ad altri imputabili né vi erano stati sopralluoghi di verifica né vi era documentazione fotografica ed era pertanto documento del tutto irrilevante. Anche il calcolo effettuato era erroneo. La richiesta di risarcimento danni per spese asseritamente sostenute era non comprensibile in assenza di qualsiasi contestazione.
Due-quanto alla penale essa era infondata poiché il ritardo non era dipeso dalla CP_1
Parte avendo la più volte chiesto modifiche e/o nuove interventi riconosciuto la stessa controparte e comunque perché erano emerse numerose criticità che avevano determinato una dilazione dei tempi per la conclusione dell'appalto. Provvedeva ad elencarli. Erano tutti successivi alla scrittura privata 7 settembre 2017: infatti non si rinveniva alcun sollecito per l'ultimazione degli interventi ed anzi il certificato di pagamento numero 4 del 5 febbraio 2018 era stato emesso senza alcun calcolo di penale.
Non solo ma la disposizione contrattuale prevedeva che i ritardi che consentivano l'applicazione della penale erano quelli che determinavano danni al committente ma tale danno non era stato assolutamente provato.
In corso di causa è stata rigettata la istanza di sospensiva e altresì la richiesta di prove.
Le parti hanno concluso alla udienza del 19 novembre 2024 con concessione dei termini di cui all'articolo 190 c.p.c.. pagina 7 di 11 L'appello deve essere rigettato.
Trattasi della richiesta di condanna da parte della el pagamento della fattura 22A, CP_1 emessa a fronte della approvazione da parte della D.L. del IV SAL, della opposizione a Parte d.i. da parte della e delle correlate domande riconvenzionali .
Parte appellata non ha proposto appello incidentale sulla reiezione delle proprie domande riconvenzionali sulle quali quindi si è formato giudicato.
Come correttamente evidenziato dal Giudice di I grado, occorre in primo luogo considerare che il pagamento del IV SAL conformemente ai termini del contratto veniva autorizzato dalla Direzione dei Lavori nel febbraio 2018 e le contestazioni sono tutte di molto successive a emissione di fattura e solleciti cosicché può ritenersi che le opere di cui si richiede il pagamento non siano state tempestivamente contestate e quindi siano state accettate senza riserve così come da giurisprudenza della S.C. : Cass. civ., Sez. II,
23/05/2024, n. 14399 In tema di contratto di appalto, l'appaltatore che chieda il pagamento del proprio compenso ha l'onere di dimostrare la congruità della somma pretesa, con riferimento alla natura, all'entità e alla consistenza delle opere realizzate, non costituendo idonee prove dell'ammontare del credito le fatture emesse dal medesimo appaltatore, poiché si tratta di documenti fiscali provenienti dalla parte stessa, né la contabilità redatta dal direttore dei lavori o dallo stesso appaltatore, a meno che non risulti che essa sia stata portata a conoscenza del committente e che questi
l'abbia accettata senza riserve.
Peraltro, il Giudice di I grado ha anche motivato sulla irrilevanza delle contestazioni operate con la relazione finale del Direttore dei Lavori del dicembre 2018 assumendo che in dette contestazioni il riferimento alle opere di cui si chiedeva il pagamento era del tutto generico e non specificamente evincibile. Tale statuizione non è stata oggetto di specifica contestazione in sede di appello e pertanto la censura è inammissibile. Deve quindi ritenersi quanto al credito portato dal decreto ingiuntivo che sulla effettuazione delle opere sia stata raggiunta la prova.
La parte appellante invoca il principio inadimpleti non est adiplendum di cui all'art. 1460
c.c. .
Assume che successivamente alla emissione del IV AL , il cantiere era stato abbandonato (la cessazione della permanenza in cantiere a prescindere dalla motivazione data incontestatamente tra le parti al giugno 2018) senza finire le opere e che pertanto pagina 8 di 11 da un lato essa non doveva pagare e dall'altro aveva dei crediti da opporre in compensazione. Oblitera tuttavia parte appellante che la eccezione di inadempimento è predicabile nel caso di corrispettività delle prestazioni e che nel caso di specie la controprestazione in denaro si riferiva alla esecuzione già effettuata di opere che appunto come sopra detto non sono contestate. Cfr Cass. civ., Sez. II, 08/09/1994, n. 7701
L'"exceptio inadimpleti contractus", prevista dall'art. 1460 c.c. è opponibile non già per il semplice fatto che essa si riferisca ad un contratto dal quale derivino obbligazioni per entrambe le parti, ma solo in quanto sussista un rapporto di corrispettività tra la prestazione non adempiuta e quella di cui si pretende che sia stato rifiutato
l'adempimento. La valutazione della sussistenza di questo elemento, indispensabile per
l'applicabilità dell'eccezione, risolvendosi in un apprezzamento di fatto demandato al giudice del merito è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato.
D'altra parte, anche laddove si volesse ritenere in ipotesi la risoluzione del contratto per inadempimento della parte appellata, che aveva abbandonato il cantiere senza terminare le opere, la debenza, comunque, delle somme in relazione alle opere eseguite e di cui il committente si è giovato appare supportata anche dalla giurisprudenza della S.C. in tema di risoluzione del contratto di appalto anche eventualmente imputabile all'appaltatore:
Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 30/10/2018, n. 27640 In tema di appalto, gli effetti recuperatori della risoluzione in ordine alle prestazioni già eseguite operano retroattivamente, in base alla regola generale prevista dall'art. 1458 c.c., verificandosi, per ciascuno dei contraenti ed indipendentemente dall'imputabilità dell'inadempienza, una totale "restitutio in integrum". Ne consegue che, nel caso di risoluzione del contratto per colpa dell'appaltatore, quest'ultimo ha diritto, in detrazione alle ragioni di danno spettanti al committente, al riconoscimento del compenso per le opere effettuate e delle quali, comunque, il committente stesso si sia giovato. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che non aveva condannato il committente a versare quanto dovuto per le prestazioni eseguite prima della risoluzione sul presupposto che, trattandosi del pagamento di un compenso e non del richiesto corrispettivo, difettasse autonoma domanda dell'appaltatore).
Ciò rende quindi irrilevante la valutazione della esatta qualificazione del rilascio del cantiere se per abbandono o per fine lavori e quindi la apposizione della responsabilità a carico della appaltatrice e ciò, quindi, rende irrilevante la prova per testi sul punto.
pagina 9 di 11 Occorre quindi esaminare le ulteriori considerazioni svolte dalla parte appellante che si sostanziano in una serie di voci domandate a compensazione del credito. In particolare, la parte appellante assume un suo credito per lavori effettuati in corso di appalto a lei non spettanti e per le difformità delle opere eseguite che chiede di scrutinare a mezzo prove e ctu.
Parte Quanto ai 100.000 € richiesti per opere effettuate dalla stessa è assente in atti non Parte solo la prova che i lavori evidenziati siano stati effettivamente effettuati da parte , prova che si vorrebbe articolare tramite testi, ma soprattutto che tali opere siano ricomprese nel prezzo già corrisposto a he quindi se ne sarebbe illegittimamente CP_1 appropriata. Ipotesi che si ritiene comunque da escludere atteso che la contabilità era redatta sul controllo del D.L. che ne autorizzava il pagamento e ciò appare elemnto indiziante quale prova contraria.
Quanto agli asseriti difetti delle opere la prova sarebbe data dalla conferma testimoniale, del tecnico DL di avere riscontrato vizi e difetti, ma tale prova è inammissibile contenendo giudizi tecnici non demandabili al teste. Manca in atti qualsiasi contestazione delle opere, poiché, come già detto, le prime contestazioni sono state effettuate a distanza di mesi e dopo la richiesta di pagamento;
manca qualsiasi tipo di documentazione e la ctu non è e non era ammissibile, atteso che per stessa ammissione della parte appellante i luoghi erano stati mutati né essa si era avvalsa degli strumenti di istruzione preventiva di legge. Essa avrebbe avuto natura esplorativa e comunque sarebbe stata impossibile nella esecuzione per il radicale mutamento dei luoghi.
Ma ancor prima, parte appellante nelle sue conclusioni non insiste sulla condanna alla voce di danno riconducibile a vizi e difetti cosicché deve ritenersi che sul punto la domanda sia abbandonata.
Quanto al secondo motivo di appello, mancato riconoscimento della penale da ritardo, il motivo è inammissibile.
Il Giudice di I grado ha motivato in ordine alla pacifica perché non contestata, effettuazione da parte della i lavori extra appalto. In forza del principio enunciato CP_1 dalla S.C. ( ex multis Cass. civ., Sez. II, Sentenza, 06/10/2011, n. 20484 Quando, nel corso dell'esecuzione del contratto d'appalto, il committente abbia richiesto all'appaltatore notevoli ed importanti variazioni del progetto, il termine di consegna e la penale per il ritardo, pattuiti nel contratto, vengono meno per effetto del mutamento
pagina 10 di 11 dell'originario piano dei lavori;
perché la penale conservi efficacia, occorre che le parti di comune accordo fissino un nuovo termine. In mancanza, incombe al committente, che persegua il risarcimento del danno da ritardata consegna dell'opera, l'onere di fornire la prova della colpa dell'appaltatore. ) la pacifica effettuazione di opere non previste determina la irrilevanza dell'originario termine. Nel caso di specie la parte appellante rileva essere stato pattuito un ulteriore termine e data dallo stesso il calcolo della penale.
Tuttavia la motivazione del primo Giudice non distingue il momento della effettuazione di tali ulteriori opere che quindi ben potevano essere state effettuate tra il primo e il secondo termine, così giustificando la reiezione della domanda di risarcimento danni per il ritardo. Su tale punto parte appellante committente su cui pure grava l'onere probatorio, non spende parola di specificazione, con sanzione di inammissibilità della censura.
L'appello deve essere respinto con condanna alle spese che seguono la soccombenza ( valore indeterminabile, complessità media ai valori medi, detratta fase istruttoria ) .
P.Q.M.
Respinge l'appello avanzato da contro la sentenza del Tribunale di Parte_1
Grosseto 64/2022 che conferma.
Condanna al pagamento delle spese di lite del grado sostenute Parte_1 da che liquida in € 8470 per compensi oltre rimborso forfetario IVA e CAP. CP_1
Raddoppio del C.U.
la Presidente rel.
dott. Isabella Mariani
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE I CIVILE
La Corte di Appello di Firenze nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Isabella Mariani Presidente relatore dott. Daniela Lococo Giudice dott. Alessandra Guerrieri Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 684/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
PICCHI MARCO, elettivamente domiciliato in VIALE OMBRONE 44 58100 GROSSETO presso il difensore avv. PICCHI MARCO
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RUFFINI Controparte_1 P.IVA_2 ente VIA SISTINA 48 00187 ROMA presso il difensore avv. RUFFINI ANDREA
APPELLATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni. Per parte appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte adìta, contrariis reiectis, in riforma della sentenza impugnata:
- dichiarare nullo, inefficace e comunque revocare il decreto ingiuntivo opposto;
- in accoglimento delle spiegate domande riconvenzionali: a) condannare la in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a corrispondere alla CP_1
, a titolo di penale per ritardata ultimazione dei lavori, la somma di € Parte_1 123.500,00, ovvero la diversa somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi dal dì del dovuto al saldo;
b) condannare altresì la in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a rifondere CP_1 alla , a titolo di risarcimento del danno, le spese dalla stessa sostenute nel Parte_1 corso della esecuzione dei lavori per l'esecuzione di opere e servizi contrattualmente a carico della ovvero resisi necessari per far fronte alle deficienze organizzative dell'impresa appaltatrice, CP_1
pagina 1 di 11 pari ad € 100.000,00, salva miglior determinazione in corso di causa, oltre interessi dal dì del dovuto al saldo. Con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio”. In via istruttoria, si rinnova l'istanza di ammissione di prova per testi sui seguenti capitoli: …….. Si rinnova altresì la richiesta di disporsi CTU volta: a) ad accertare se le opere di cui al contratto di appalto siano state eseguite in conformità alle previsioni contrattuale ed a regola d'arte, evidenziando l'eventuale sussistenza di vizi e/o difetti delle opere stesse e quantificando i costi necessari per provvedere alla relativa eliminazione;
b) ad accertare se l'impresa appaltatrice abbia o meno provveduto alla integrale esecuzione delle opere e servizi contrattualmente previsti, eventualmente quantificando il valore delle opere e/o servizi non eseguiti od eseguiti direttamente dalla committente;
c) a determinare il ritardo nella consegna delle opere rispetto ai termini contrattualmente stabiliti ed a quantificare, per l'effetto, le penali maturate a carico dell'impresa appaltatrice. – per parte appellata: Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione rigettare l'appello proposto dalla in quanto infondato in fatto e in Parte_1 Parte_1 diritto. Con ogni consequenziale pronuncia in ordine a spese e competenze di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale di Grosseto ha pronunciato sentenza N. 64/2022, con la quale ha rigettato l'opposizione e per l'effetto confermato il decreto ingiuntivo 888/2018 del Tribunale di
Grosseto, ha rigettato la domanda riconvenzionale di parte attrice, rigettato la reconventio reconventionis di parte convenuta e compensato integralmente le spese di giudizio.
Ha così motivato:
Parte
(di seguito aveva proposto opposizione avverso il Parte_2 decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Grosseto a favore della per un credito CP_1 di €152.235 nascenti dal mancato saldo dei lavori appaltati con contratto 29/11/2016 e comprovati dal certificato di pagamento numero 4 , relativo al quarto SAL ed alla fattura
22 a. Parte attrice oltre a chiedere la revoca del decreto ingiuntivo proponeva domanda riconvenzionale di condanna per l'importo di € 223.500: a sostegno delle sue ragioni denunciava gravi ritardi accumulati dall'appaltatrice nella realizzazione delle opere, alcune peraltro affette da vizi e altre neppure eseguite. Evidenziava come in corso di rapporto si fosse fatta carico di attività e servizi spettanti all'impresa e che altre opere fossero state compiute successivamente all'abbandono unilaterale del cantiere da parte della vvenuto il 7 giugno 2018. La domanda riconvenzionale, quindi, era data dai CP_1 costi necessari per ultimare le opere ed eliminare i difetti di quelle eseguite per complessivi 100.000 € nonché al risarcimento del danno da ritardo per 123.500 €. La pagina 2 di 11 ostituendosi impugnava l'avversa pretesa. In particolare rilevava che i ritardi erano CP_1 dovuti all'inerzia della committente nell'ottenere le autorizzazioni propedeutiche all'esecuzione dei lavori e alla necessità di eseguire opere extra contratto neppure saldate. Negava di aver abbandonato il cantiere assumendo di averlo liberato dopo l'ultimazione delle opere. Formulava a propria volta domanda riconvenzionale per ottenere il risarcimento della somma pari a 901.996,60 € causati dagli eventi imprevisti ostativi all'organico sviluppo delle prestazioni ed eccependo altresì la sussistenza di ulteriori pregiudizi legati ai ritardi nei pagamenti da parte della committenza e all'omesso collaudo.
In diritto il Tribunale riteneva l'opposizione infondata e meritevole di reiezione.
Era documentato che nel mese di novembre 2016 le parti avevano sottoscritto un contratto d'appalto avente ad oggetto il restauro e risanamento conservativo del Faro di punta Fenaio all'isola del Giglio al compenso di euro 783.000 oltre Iva da pagarsi mediante un acconto di 130.000 € a inizio lavori, successivo versamento di quote prezzo Cont a previo certificato vidimato dalla direzione lavori e saldo finale del 10% a rilascio del certificato di regolare esecuzione delle opere da parte del direttore dei lavori. A termini di contratto i lavori avrebbero dovuto iniziare il 5/12/2016 e concludersi l'8/6/2017 pena l'applicazione di una penale di euro 500 per ogni giorno di ritardo. Con scrittura privata
7/9/2017 il termine era stato prorogato al 7/10/2017; il 5/2/2018 la D. L. emise un certificato di pagamento , relativo al quarto Sal autorizzando la committenza pagare alla ditta la complessiva somma di euro 152.235; seguiva l'emissione della fattura 22 a del
14/6/2018. Il 18/7/2018 veniva inviato un sollecito di pagamento e di poi ingiunzione.
L'attrice si era difesa denunciando gravi ritardi nella realizzazione delle opere alcune peraltro affette da vizi altre neppure eseguite come evincibile dalla certificazione redatta dalla D. L. e 14/12/2018. Ha rilevato come già in corso di rapporto si fosse fatta carico di alcune attività o servizi spettanti invece alla e che altre opere rimediali fossero CP_1 state compiute successivamente all'abbandono unilaterale del cantiere da parte dell'impresa il 7 giugno 2018.
La fattura 22a era stata emessa nel giugno 2018 sulla base di un certificato di pagamento approvato dal direttore dei lavori nel precedente febbraio. Pt_3
Il certificato di pagamento è un documento con il quale direttore dei lavori attesta e certifica che si può pagare all'impresa l'importo corrispondente alla rata di acconto pagina 3 di 11 desunto dallo Stato avanzamento lavori. Non risultava che il committente avesse mai sollevato obiezioni prima della notifica del decreto ingiuntivo avvenuta a metà novembre
2018 neppure a seguito del sollecito di pagamento inviato a luglio. Si poteva dunque ritenere che le opere erano state seppure implicitamente accettate e quindi da ritenersi esente da vizi attesa poi la contestuale possibilità di verificarne la consistenza a fronte del pacifico mutamento dei luoghi e soprattutto dopo la cessazione dell'attività della Parte La eccepiva fatti che si basavano su un documento predisposto CP_1 unilateralmente nel dicembre 2018, a distanza di sei mesi dall' abbandono del cantiere da parte e inerenti un insieme di lavori che sarebbero stati appaltati nella loro globalità CP_1 senza specifica attinenza a quello oggetto del certificato approvato dal direttore dei lavori. Dal canto proprio la on aveva chiesto il pagamento di opere successive o CP_1 lavori extra contratto;
neppure era chiara la vicenda sottesa allo sloggio del cantiere il
7/6/2018 posto che diverse erano le tesi, poiché la parte attrice si giustificava sulla base della ultimazione delle opere mentre la committenza parlava di un vero e proprio abbandono ingiustificato. Vi era quindi da chiedersi come mai la committenza non avesse richiamato l'impresa all'adempimento finanche accollandosi in corso d'opera attività e servizi pur pagando parte del prezzo dell'appalto ed anche la ragione per la quale l'impresa non aveva preteso la certificazione di fine lavori bensì solo il pagamento del quarto Sal e ciò portava al rigetto della domanda riconvenzionale della La CTU era CP_1 impraticabile per il mutamento dei luoghi. Quanto alla penale da ritardo non vi era contestazione che l'appaltatrice avesse effettuato opere extra appalto così da vanificare i termini di consegna. E ciò era altresì plausibile data la assenza di solleciti o comunicazione rivolta all'impresa anzi avendo addirittura il direttore dei lavori autorizzato pagamento febbraio 2018 senza alcuna trattenuta. La domanda riconvenzionale della doveva essere disattesa e l'unico credito ritenuto meritevole di tutela era quello CP_1 avanzato in sede monitoria. Le spese andavano compensate.
Impugna sulla base dei seguenti motivi: Pt_1
1-erroneità della sentenza in punto di rigetto dell'eccezione di inadempimento ex articolo
1460 CC sollevata dalla committente e della domanda di risarcimento danni ex Art 1453
CC dalla stessa proposta. Il tribunale aveva omesso di considerare che dopo il quarto Sal si era determinato un fatto nuovo avente una notevole incidenza sul piano degli equilibri contrattuali vale a dire l'abbandono del cantiere da parte dell'impresa appaltatrice senza che i lavori fossero stati ultimati. Tale circostanza era documentata dal certificato finale pagina 4 di 11 d'esecuzione dei lavori redatto con esito negativo dal medesimo Dl e ciò proprio a seguito di riscontro oltre che di opere non eseguite a regola d'arte di una lunga serie di opere previste dal contratto di appalto ma non eseguite. Se l'articolo 11 del contratto di appalto prevedeva la liquidazione di acconti versati avanzamento lavori previo rilascio del certificato di regolare esecuzione da parte del Dl, dall'altro lato subordinava il pagamento del saldo all'emissione da parte dello stesso Dl del certificato di regolare esecuzione dei lavori. Seguiva che il credito della uand'anche in ipotesi contabilmente sussistente CP_1 nel momento in cui era stato emesso il quarto Sal risultava venuto meno in conseguenza della successiva condotta inadempiente dell'impresa appaltatrice dovendosi valutare la Parte situazione nella sua globalità. La aveva dedotto e contestato con l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, l'abbandono del cantiere il 7/6/2018 ed era stato prodotto il certificato finale di esecuzione lavori redatto dal Direttore dei Lavori dalla quale emergeva oltre alla presenza di opere non eseguite a regola d'arte e una lunga serie di opere previste dal contratto di appalto non eseguite per un valore complessivo di
145.000 €. Parte aveva solo affermato che le opere erano stati ultimate e che CP_1 quindi non ci sarebbe stato abbandono di cantiere e doveva ritenersi ammesso il fatto che l'impresa appaltatrice non avesse provveduto alla consegna dell'opera secondo le modalità previste dalla legge. Pertanto la fattispecie andava scrutinata sulla base delle norme in materia di inadempimento contrattuale. L'appaltatore doveva provare di aver eseguito correttamente la propria prestazione e era quindi la he doveva provare a CP_1 fronte della eccezione di inadempimento, l'esatto adempimento del contratto di appalto e cioè la completa e corretta esecuzione delle opere, prova che non era stata offerta. Parte Pertanto era legittimo il rifiuto della ai sensi dell'articolo 1460 CC, di provvedere al richiesto pagamento. L'inadempimento non era di scarsa importanza poiché il valore delle opere non eseguite era pari a 145.000 €. A tutto voler concedere il credito dell'appaltatrice ammontava a circa 40.000 €.
Meritava accoglimento la domanda riconvenzionale per le spese sostenute nel corso dell'esecuzione lavori per l'esecuzione di opere servizi a carico della pari a euro CP_1
100.000.
In ogni caso quanto meno doveva essere consentita la prova di dimostrare la difformità dell'opera rispetto a quella contrattualmente convenuta. Poiché non era pacifico che la impresa non aveva consegnato l'opera e poiché era esclusa la prova legale del Sal doveva Parte essere consentito alla provare con prova testimoniale l'abbandono del cantiere senza pagina 5 di 11 che i lavori fossero ultimati e la verifica tramite CTU della regolare esecuzione degli stessi e la quantificazione delle opere non eseguite e il ritardo imputabile all'impresa rispetto dei termini contrattualmente previsti. Non era condivisibile quanto ritenuto dal giudice in ordine alla CTU.
Due-erroneità della sentenza in punto di rigetto della domanda di pagamento della penale per vita l'esecuzione delle opere. Il termine non veniva rispettato, neppure il secondo termine del 7/10/2017 posto che i lavori si trascinavano fino al 7/6/2018 quando la abbandonava unilateralmente il cantiere lasciando opere da completare e CP_1
Parte costringendo a provvedere a propria cura e spese alla relativa ultimazione. Il direttore dei lavori stimava il ritardo in 149 giorni e in relazione alle operazioni di sistemazione esterna, in 98 giorni. Quindi il ritardo era pari a 247 giorni con una penale dovuta dalla n euro 123.500. Le difese della società appellata a tenore delle quali il CP_1
Parte ritardo era imputabile alla che avrebbe tardato nell'ottenimento delle necessarie autorizzazioni era rimasto privo di riscontro e tutti i fatti erano antecedenti alla sottoscrizione del verbale 7/9/2017: tale nuova termine era stato determinato proprio per far fronte alle contestazioni antecedenti. Concludeva come in atti
Si costituiva la quale, in ordine alle censure svolte da parte appellante rilevava CP_1 quanto segue:
Parte uno-sulla eccezione di inadempimento ex articolo 1460 sollevata da e sulla domanda di risarcimento danni ex Art 1453 CC dalla stessa proposta. Rilevava che a tenore di contratto doveva esservi un acconto iniziale per 130.000 € e successivi acconti per ogni avanzamento lavori non inferiore al 20% previo certificato redatto dall'appaltatore e vidimato dalla direzione lavori. Gli acconti successivi quindi non erano né fissi né temporalmente predeterminati. Erano stati corrisposti i primi tre acconti poi nel mese di febbraio 2018 la Dl aveva emesso il quarto Sal dando atto delle nuove opere eseguite a tale data e quantificando il relativo valore della somma pari a €152.203, certificando quindi che a termini di contratto si poteva pagare detta somma. Il pagamento costituiva uno dei successivi acconti previste dall'articolo 11 e non il saldo finale tra l'altro mai corrisposto. Pertanto la legittimità del decreto ingiuntivo andava verificata sulla base dello stato di fatto all'emissione del quarto SAL;
ovvero a febbraio 2018 e a tale data non si rinvenivano ordini di servizio della Dl in cui si contestasse la corretta esecuzione degli interventi o si denunciasse la mancata realizzazione di alcune opere nè vi erano contestazione al riguardo neppure a fronte della emissione della fattura 22a nonché del pagina 6 di 11 sollecito di pagamento. Pertanto lo stato del cantiere era quello risultante dal quarto Sal
e dal conseguente certificato di pagamento che attestava il valore delle nuove opere Parte eseguite. A fronte di ciò la aveva eccepito un presunto inadempimento tale da giustificare la eccezione di cui all'articolo 1465 CC. La eccezione non era giuridicamente qualificabile come eccezione di inadempimento trattandosi di eccezione di compensazione. In ogni caso non era possibile eccepire a giustificazione del proprio inadempimento l'altrui condotta inadempiente quando quest'ultima era cronologicamente successiva, ovvero ciò che la parte intendeva operare. Infatti, le inadempienze della CP_1 sarebbero state successive all'emissione del quarto Sal. Né alcun vizio dell'opera poteva essere imputato poiché era stata rimessa nel possesso delle opere senza alcuna CP_1 contestazione o riserva e ciò implicava accettazione tacita degli interventi. Sarebbe stato onere di controparte dimostrare la sussistenza di vizio o un inadempimento ma ciò non era stato provato, certamente non dal documento della direzione dei lavori datato successivamente alla ingiunzione di pagamento dopo oltre sei mesi dalla cessazione Parte dell'attività da parte della periodo durante il quale la stessa evidenziava di CP_1 essere intervenuto sul cantiere insieme ad altre ditte. Peraltro, tali difetti poteva essere ad altri imputabili né vi erano stati sopralluoghi di verifica né vi era documentazione fotografica ed era pertanto documento del tutto irrilevante. Anche il calcolo effettuato era erroneo. La richiesta di risarcimento danni per spese asseritamente sostenute era non comprensibile in assenza di qualsiasi contestazione.
Due-quanto alla penale essa era infondata poiché il ritardo non era dipeso dalla CP_1
Parte avendo la più volte chiesto modifiche e/o nuove interventi riconosciuto la stessa controparte e comunque perché erano emerse numerose criticità che avevano determinato una dilazione dei tempi per la conclusione dell'appalto. Provvedeva ad elencarli. Erano tutti successivi alla scrittura privata 7 settembre 2017: infatti non si rinveniva alcun sollecito per l'ultimazione degli interventi ed anzi il certificato di pagamento numero 4 del 5 febbraio 2018 era stato emesso senza alcun calcolo di penale.
Non solo ma la disposizione contrattuale prevedeva che i ritardi che consentivano l'applicazione della penale erano quelli che determinavano danni al committente ma tale danno non era stato assolutamente provato.
In corso di causa è stata rigettata la istanza di sospensiva e altresì la richiesta di prove.
Le parti hanno concluso alla udienza del 19 novembre 2024 con concessione dei termini di cui all'articolo 190 c.p.c.. pagina 7 di 11 L'appello deve essere rigettato.
Trattasi della richiesta di condanna da parte della el pagamento della fattura 22A, CP_1 emessa a fronte della approvazione da parte della D.L. del IV SAL, della opposizione a Parte d.i. da parte della e delle correlate domande riconvenzionali .
Parte appellata non ha proposto appello incidentale sulla reiezione delle proprie domande riconvenzionali sulle quali quindi si è formato giudicato.
Come correttamente evidenziato dal Giudice di I grado, occorre in primo luogo considerare che il pagamento del IV SAL conformemente ai termini del contratto veniva autorizzato dalla Direzione dei Lavori nel febbraio 2018 e le contestazioni sono tutte di molto successive a emissione di fattura e solleciti cosicché può ritenersi che le opere di cui si richiede il pagamento non siano state tempestivamente contestate e quindi siano state accettate senza riserve così come da giurisprudenza della S.C. : Cass. civ., Sez. II,
23/05/2024, n. 14399 In tema di contratto di appalto, l'appaltatore che chieda il pagamento del proprio compenso ha l'onere di dimostrare la congruità della somma pretesa, con riferimento alla natura, all'entità e alla consistenza delle opere realizzate, non costituendo idonee prove dell'ammontare del credito le fatture emesse dal medesimo appaltatore, poiché si tratta di documenti fiscali provenienti dalla parte stessa, né la contabilità redatta dal direttore dei lavori o dallo stesso appaltatore, a meno che non risulti che essa sia stata portata a conoscenza del committente e che questi
l'abbia accettata senza riserve.
Peraltro, il Giudice di I grado ha anche motivato sulla irrilevanza delle contestazioni operate con la relazione finale del Direttore dei Lavori del dicembre 2018 assumendo che in dette contestazioni il riferimento alle opere di cui si chiedeva il pagamento era del tutto generico e non specificamente evincibile. Tale statuizione non è stata oggetto di specifica contestazione in sede di appello e pertanto la censura è inammissibile. Deve quindi ritenersi quanto al credito portato dal decreto ingiuntivo che sulla effettuazione delle opere sia stata raggiunta la prova.
La parte appellante invoca il principio inadimpleti non est adiplendum di cui all'art. 1460
c.c. .
Assume che successivamente alla emissione del IV AL , il cantiere era stato abbandonato (la cessazione della permanenza in cantiere a prescindere dalla motivazione data incontestatamente tra le parti al giugno 2018) senza finire le opere e che pertanto pagina 8 di 11 da un lato essa non doveva pagare e dall'altro aveva dei crediti da opporre in compensazione. Oblitera tuttavia parte appellante che la eccezione di inadempimento è predicabile nel caso di corrispettività delle prestazioni e che nel caso di specie la controprestazione in denaro si riferiva alla esecuzione già effettuata di opere che appunto come sopra detto non sono contestate. Cfr Cass. civ., Sez. II, 08/09/1994, n. 7701
L'"exceptio inadimpleti contractus", prevista dall'art. 1460 c.c. è opponibile non già per il semplice fatto che essa si riferisca ad un contratto dal quale derivino obbligazioni per entrambe le parti, ma solo in quanto sussista un rapporto di corrispettività tra la prestazione non adempiuta e quella di cui si pretende che sia stato rifiutato
l'adempimento. La valutazione della sussistenza di questo elemento, indispensabile per
l'applicabilità dell'eccezione, risolvendosi in un apprezzamento di fatto demandato al giudice del merito è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato.
D'altra parte, anche laddove si volesse ritenere in ipotesi la risoluzione del contratto per inadempimento della parte appellata, che aveva abbandonato il cantiere senza terminare le opere, la debenza, comunque, delle somme in relazione alle opere eseguite e di cui il committente si è giovato appare supportata anche dalla giurisprudenza della S.C. in tema di risoluzione del contratto di appalto anche eventualmente imputabile all'appaltatore:
Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 30/10/2018, n. 27640 In tema di appalto, gli effetti recuperatori della risoluzione in ordine alle prestazioni già eseguite operano retroattivamente, in base alla regola generale prevista dall'art. 1458 c.c., verificandosi, per ciascuno dei contraenti ed indipendentemente dall'imputabilità dell'inadempienza, una totale "restitutio in integrum". Ne consegue che, nel caso di risoluzione del contratto per colpa dell'appaltatore, quest'ultimo ha diritto, in detrazione alle ragioni di danno spettanti al committente, al riconoscimento del compenso per le opere effettuate e delle quali, comunque, il committente stesso si sia giovato. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che non aveva condannato il committente a versare quanto dovuto per le prestazioni eseguite prima della risoluzione sul presupposto che, trattandosi del pagamento di un compenso e non del richiesto corrispettivo, difettasse autonoma domanda dell'appaltatore).
Ciò rende quindi irrilevante la valutazione della esatta qualificazione del rilascio del cantiere se per abbandono o per fine lavori e quindi la apposizione della responsabilità a carico della appaltatrice e ciò, quindi, rende irrilevante la prova per testi sul punto.
pagina 9 di 11 Occorre quindi esaminare le ulteriori considerazioni svolte dalla parte appellante che si sostanziano in una serie di voci domandate a compensazione del credito. In particolare, la parte appellante assume un suo credito per lavori effettuati in corso di appalto a lei non spettanti e per le difformità delle opere eseguite che chiede di scrutinare a mezzo prove e ctu.
Parte Quanto ai 100.000 € richiesti per opere effettuate dalla stessa è assente in atti non Parte solo la prova che i lavori evidenziati siano stati effettivamente effettuati da parte , prova che si vorrebbe articolare tramite testi, ma soprattutto che tali opere siano ricomprese nel prezzo già corrisposto a he quindi se ne sarebbe illegittimamente CP_1 appropriata. Ipotesi che si ritiene comunque da escludere atteso che la contabilità era redatta sul controllo del D.L. che ne autorizzava il pagamento e ciò appare elemnto indiziante quale prova contraria.
Quanto agli asseriti difetti delle opere la prova sarebbe data dalla conferma testimoniale, del tecnico DL di avere riscontrato vizi e difetti, ma tale prova è inammissibile contenendo giudizi tecnici non demandabili al teste. Manca in atti qualsiasi contestazione delle opere, poiché, come già detto, le prime contestazioni sono state effettuate a distanza di mesi e dopo la richiesta di pagamento;
manca qualsiasi tipo di documentazione e la ctu non è e non era ammissibile, atteso che per stessa ammissione della parte appellante i luoghi erano stati mutati né essa si era avvalsa degli strumenti di istruzione preventiva di legge. Essa avrebbe avuto natura esplorativa e comunque sarebbe stata impossibile nella esecuzione per il radicale mutamento dei luoghi.
Ma ancor prima, parte appellante nelle sue conclusioni non insiste sulla condanna alla voce di danno riconducibile a vizi e difetti cosicché deve ritenersi che sul punto la domanda sia abbandonata.
Quanto al secondo motivo di appello, mancato riconoscimento della penale da ritardo, il motivo è inammissibile.
Il Giudice di I grado ha motivato in ordine alla pacifica perché non contestata, effettuazione da parte della i lavori extra appalto. In forza del principio enunciato CP_1 dalla S.C. ( ex multis Cass. civ., Sez. II, Sentenza, 06/10/2011, n. 20484 Quando, nel corso dell'esecuzione del contratto d'appalto, il committente abbia richiesto all'appaltatore notevoli ed importanti variazioni del progetto, il termine di consegna e la penale per il ritardo, pattuiti nel contratto, vengono meno per effetto del mutamento
pagina 10 di 11 dell'originario piano dei lavori;
perché la penale conservi efficacia, occorre che le parti di comune accordo fissino un nuovo termine. In mancanza, incombe al committente, che persegua il risarcimento del danno da ritardata consegna dell'opera, l'onere di fornire la prova della colpa dell'appaltatore. ) la pacifica effettuazione di opere non previste determina la irrilevanza dell'originario termine. Nel caso di specie la parte appellante rileva essere stato pattuito un ulteriore termine e data dallo stesso il calcolo della penale.
Tuttavia la motivazione del primo Giudice non distingue il momento della effettuazione di tali ulteriori opere che quindi ben potevano essere state effettuate tra il primo e il secondo termine, così giustificando la reiezione della domanda di risarcimento danni per il ritardo. Su tale punto parte appellante committente su cui pure grava l'onere probatorio, non spende parola di specificazione, con sanzione di inammissibilità della censura.
L'appello deve essere respinto con condanna alle spese che seguono la soccombenza ( valore indeterminabile, complessità media ai valori medi, detratta fase istruttoria ) .
P.Q.M.
Respinge l'appello avanzato da contro la sentenza del Tribunale di Parte_1
Grosseto 64/2022 che conferma.
Condanna al pagamento delle spese di lite del grado sostenute Parte_1 da che liquida in € 8470 per compensi oltre rimborso forfetario IVA e CAP. CP_1
Raddoppio del C.U.
la Presidente rel.
dott. Isabella Mariani
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