Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 19 aprile 2001 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 4 ottobre 2024 |
Commentari • 17
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- 2. Legge sull'ordinamento penitenziarioAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 31 dicembre 2022
- 3. Occultamento, custodia o alterazione di mezzi di trasportoAvvocato Rosario Bello · https://www.diritto.it/ · 28 ottobre 2022
Indice Inquadramento generale della fattispecie delittuosa Occultamento, custodia o alterazione di mezzi di trasporto (art. 337 bis c.p.) 1. Inquadramento generale della fattispecie delittuosa La fattispecie delittuosa di occultamento, custodia o alterazione di mezzi di trasporto – art. 337 bis c.p. – è disciplinata dal libro secondo del codice penale – dei delitti in particolare – titolo II – dei delitti contro la pubblica amministrazione – capo II – dei delitti dei privati contro la pubblica amministrazione. Si tratta di un delitto procedibile d'ufficio – art. 50 c.p.p. – e di competenza del tribunale monocratico – art. 33 ter c.p.p. – . L'arresto è facoltativo in flagranza – art. 381 …
Leggi di più… - 4. Il regime fiscale e sanzionatorio del tabacco e degli altri prodotti da fumoAccesso limitatoFrancesco Pittaluga · https://www.altalex.com/ · 26 giugno 2021
- 5. Reati contro la pubblica amministrazioneAvv. Daniele Mistretta · https://www.studiolegalederosamistretta.it/articoli-blog/ · 16 aprile 2021
Ogni Avvocato penalista dello Studio di Roma si occupa di reati contro la P. A. quali ad esempio il peculato, l'indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, la concussione, la corruzione, l'abuso d'ufficio, rifiuto o omissione di atti d'ufficio, resistenza a pubblico ufficiale, oltraggio, traffico di influenze illecite, violazione dei sigilli, turbata libertà degli incanti. In particolare, lo Studio offre i seguenti servizi legali: 1) Assistenza e difesa in tutte le fasi del procedimento penale; 2) Assistenza nel caso di arresto o custodia cautelare in carcere o di perquisizioni; 3) Svolgimento di investigazioni difensive per la ricerca di elementi a discarico dei propri …
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Giurisprudenza • 76
- 1. Trib. Salerno, sentenza 06/06/2025, n. 2400Provvedimento: Anno 2025 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI SALERNO – PRIMA SEZIONE CIVILE – Il Tribunale Ordinario di Salerno – prima sezione civile – in persona del Giudice Onorario in funzione di Giudice unico, Avv. Ornella Mannino, al termine della discussione orale disposta ai sensi dell'art. 429 cod. proc. civ., ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta in primo grado al n. 9295/2019 R.G. TRA , rappresentata e difesa, giusta procura allegata al ricorso introduttivo, dagli Avv.ti Parte_1 Francesco Falcione e Raffaele Ciardiello ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Napoli alla Salita Arenella, n. 25 – ricorrente …Leggi di più...
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- 2. Corte d'Appello Trento, sez. distaccata di Bolzano, sentenza 01/07/2025, n. 88Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte d'Appello di Trento Sezione Distaccata di Bolzano Sezione civile riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori Magistrati: dott.ssa Isabella Martin Presidente dott. Federico Paciolla Consigliere dott.ssa Monica Callegari Consigliere estensore Oggetto: Spedizione- ha pronunciato seguente Trasporto (nazionale, internazionale, SENTENZA terrestre, aereo, marittimo..) nella causa civile di II grado iscritta sub n. 107/2023 R.G. promossa da , c.f. , rappresentato Parte_1 C.F._1 e difeso dall'avv. RICCIARDI VINCENZO giusta delega in atti - appellante - contro c.f. Controparte_1 , rappresentata e difesa dall'avv. …Leggi di più...
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- 4. Corte d'Appello Napoli, sentenza 18/12/2024, n. 4475Provvedimento: CORTE DI APPELLO DI NAPOLI SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA UDIENZA DEL 26 NOVEMBRE 2024 PROC. N. 1580/24 R.G.L. SENTENZA CONSEGUENTE A SCIOGLIMENTO DI RISERVATA ASSUNTA EX ART. 1, COMMA 60, DELLA L. N. 92/12 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte composta dai Magistrati: dr. Piero Francesco De Pietro -Presidente dr. Antonietta Savino -Consigliere dr. Daniele Colucci -Consigliere rel. a scioglimento della riserva assunta, ai sensi dell'art. 1, comma 60, della l. n. 92/1, all'udienza del 26 novembre 2024 , tenuta ex art. 127 ter c.p.c.; sul reclamo avverso la sent. n. 3467 del 2024 pubbl. il 13 maggio 2024, del Tribunale di …Leggi di più...
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Versioni del testo
- Art. 1. (Modifiche al testo unico delle disposizioni
legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni) 1. Al testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 , e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 291 sono inseriti i seguenti:
"Art. 291-bis. - (Contrabbando di tabacchi lavorati esteri). - 1.
Chiunque introduce, vende, trasporta, acquista o detiene nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato estero di contrabbando superiore a dieci chilogrammi convenzionali e' punito con la multa di lire diecimila per ogni grammo convenzionale di prodotto, come definito dall' articolo 9 della legge 7 marzo 1985, n.76 , e con la reclusione da due a cinque anni.
2. I fatti previsti dal comma 1, quando hanno ad oggetto un quantitativo di tabacco lavorato estero fino a dieci chilogrammi convenzionali, sono puniti con la multa di lire diecimila per ogni grammo convenzionale di prodotto e comunque in misura non inferiore a lire 1 milione.
Art. 291-ter. - (Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri). - 1. Se i fatti previsti dall'articolo 291-bis sono commessi adoperando mezzi di trasporto appartenenti a persone estranee al reato, la pena e' aumentata.
2. Nelle ipotesi previste dall'articolo 291-bis, si applica la multa di lire cinquantamila per ogni grammo convenzionale di prodotto e la reclusione da tre a sette anni, quando:
a) nel commettere il reato o nei comportamenti diretti ad assicurare il prezzo, il prodotto, il profitto o l'impunita' del reato, il colpevole faccia uso delle armi o si accerti averle possedute nell'esecuzione del reato;
b) nel commettere il reato o immediatamente dopo l'autore e' sorpreso insieme a due o piu' persone in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia;
c) il fatto e' connesso con altro reato contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione;
d) nel commettere il reato l'autore ha utilizzato mezzi di trasporto, che, rispetto alle caratteristiche omologate, presentano alterazioni o modifiche idonee ad ostacolare l'intervento degli organi di polizia ovvero a provocare pericolo per la pubblica incolumita';
e) nel commettere il reato l'autore ha utilizzato societa' di persone o di capitali ovvero si e' avvalso di disponibilita' finanziarie in qualsiasi modo costituite in Stati che non hanno ratificato la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a Strasburgo l'8 novembre 1990, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 9 agosto 1993, n. 328 , e che comunque non hanno stipulato e ratificato convenzioni di assistenza giudiziaria con l'Italia aventi ad oggetto il delitto di contrabbando.
3. La circostanza attenuante prevista dall' articolo 62-bis del codice penale , se concorre con le circostanze aggravanti di cui alle lettere a) e d) del comma 2 del presente articolo, non puo' essere ritenuta equivalente o prevalente rispetto a esse e la diminuzione di pena si opera sulla quantita' di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.
Art. 291-quater. - (Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri). 1. Quando tre o piu' persone si associano allo scopo di commettere piu' delitti tra quelli previsti dall'articolo 291-bis, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per cio' solo, con la reclusione da tre a otto anni.
2. Chi partecipa all'associazione e' punito con la reclusione da un anno a sei anni.
3. La pena e' aumentata se il numero degli associati e' di dieci o piu'.
4. Se l'associazione e' armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dalle lettere d) od e) del comma 2 dell'articolo 291-ter, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo, e da quattro a dieci anni nei casi previsti dal comma 2. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilita', per il conseguimento delle finalita' dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.
5. Le pene previste dagli articoli 291-bis, 291-ter e dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla meta' nei confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attivita' delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'autorita' di polizia o l'autorita' giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per la individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti"; b) l'articolo 301-bis e' sostituito dal seguente:
"Art. 301-bis. - (Destinazione di beni sequestrati o confiscati a seguito di operazioni anticontrabbando). - 1. I beni mobili iscritti in pubblici registri, le navi, le imbarcazioni, i natanti e gli aeromobili sequestrati nel corso di operazioni di polizia giudiziaria anticontrabbando, sono affidati dall'autorita' giudiziaria in custodia giudiziale agli organi di polizia che ne facciano richiesta per l'impiego in attivita' di polizia, ovvero possono essere affidati ad altri organi dello Stato o ad altri enti pubblici non economici, per finalita' di giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale.
2. Gli oneri relativi alla gestione dei beni e all'assicurazione obbligatoria dei veicoli, dei natanti e degli aeromobili sono a carico dell'ufficio o comando usuario.
3. Nel caso in cui non vi sia alcuna istanza di affidamento in custodia giudiziale ai sensi del comma 1, i beni sequestrati sono ceduti ai fini della loro rottamazione mediante distruzione, sulla base di apposite convenzioni. In caso di rottamazione, la cancellazione dei veicoli dai pubblici registri e' eseguita in esenzione da qualsiasi tributo o diritto, su richiesta dell'Amministrazione finanziaria. L'ispettorato compartimentale dei Monopoli di Stato e il ricevitore capo della dogana, competenti per territorio, possono stipulare convenzioni per la rottamazione, in deroga alle norme sulla contabilita' generale dello Stato, direttamente con una o piu' ditte del settore.
4. L'ispettorato compartimentale dei Monopoli di Stato o il ricevitore capo della dogana, prima di procedere all'affidamento in custodia giudiziale o alla rottamazione dei beni mobili di cui ai commi 1 e 3, devono chiedere preventiva autorizzazione all'organo dell'autorita' giudiziaria competente per il procedimento, che provvede entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.
5. Nel caso di dissequestro dei beni di cui al comma 1, per i quali si sia proceduto alla rottamazione, all'avente diritto e' corrisposta una indennita' sulla base delle quotazioni di mercato espresse in pubblicazioni specializzate, tenuto conto dello stato del bene al momento del sequestro.
6. I beni mobili di cui al comma 1, acquisiti dallo Stato a seguito di provvedimento definitivo di confisca, sono assegnati, a richiesta, agli organi o enti che ne hanno avuto l'uso. Qualora tali enti od organi non presentino richiesta di assegnazione i beni sono distrutti ai sensi del comma 3.
7. Sono abrogati i commi 5 , 6 e 7 dell'articolo 4 del decreto legislativo 9 novembre 1990, n. 375 .
8. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, emanato ai sensi dell' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , sono dettate le disposizioni di attuazione del presente articolo".
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all' art. 1:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 , reca: "Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale".
- Si riporta il testo dell' art. 9 della legge 7 marzo 1985, n. 76 (Sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati):
"Art. 9. - Con decreti del Ministro delle finanze sono fissate le tabelle di ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati per chilogrammo convenzionale. Per chilogrammo convenzionale si intendono duecento sigari o quattrocento sigaretti ovvero mille sigarette.
Per le sigarette le tabelle di cui al comma precedente sono stabilite con riferimento alle sigarette della classe di prezzo piu' richiesta in base ai dati rilevati al 1 gennaio di ogni anno.
In sede di prima applicazione, per le sigarette, le tabelle di cui al primo comma sono stabilite con riferimento alle sigarette della classe di prezzo piu' richiesta in base ai dati rilevati alla data di entrata in vigore della presente legge.
Nella determinazione delle tabelle di cui ai commi precedenti tutti gli importi sono arrotondati ad una lira.
Il decreto del Ministro delle finanze e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana".
- Si riporta il testo dell' art. 62-bis del codice penale :
"Art. 62-bis (Circostanze attenuanti generiche). - Il giudice, indipendentemente dalle circostanze prevedute nell'art. 62, puo' prendere in considerazione altre circostanze diverse, qualora le ritenga tali da giustificare una diminuzione della pena. Esse sono considerate in ogni caso, ai fini dell'applicazione di questo capo, come una sola circostanza, la quale puo' anche concorrere con una o piu' delle circostanze indicate nel predetto art. 62 [c.p. 114, 133]".
- Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materia di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.
Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. - Articolo 2Art. 2. ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 SETTEMBRE 2024, N. 141))
- Articolo 3Art. 3. ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 SETTEMBRE 2024, N. 141))