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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 15/01/2025, n. 357 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 357 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 37686/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO TREDICESIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 37686/2023 Ex art .127 bis cpc tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
CONVENUTO/I
***
Oggi 15 gennaio 2025 ad ore 11,00 innanzi alla dott.ssa Sabrina Bocconcello, sono comparsi: Per
[...] 'avv. MANCUSO RAFFAELLA e Per Parte_1 Controparte_1 CP_1 l'avv. FERRIERI DAVIDE Il Giudice
-in conformità all'art. 196 duodecies disp att cpc per le udienze da remoto prende atto della dichiarazione d'identità dei procuratori delle parti. I procuratori delle parti dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza. Su invito del Giudice, i difensori si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza e a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del Giudice in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza
Il Giudice avverte che:
- la registrazione dell'udienza è vietata,
- in caso di malfunzionamenti, di scollegamenti involontari il Giudice tenterà il ripristino del collegamento tramite i recapiti inviati via e-mail o depositati in consolle e, ove non possibile, il giudice dovrà rinviare l'udienza, facendo dare comunicazione alle parti del verbale d'udienza contenente il disposto rinvio;
I procuratori delle parti si riportano agli atti Il Giudice
Dato atto, si riserva in camera di consiglio;
le parti concordano di essere esentate dalla presenza al momento della lettura.
Su invito del Giudice i difensori dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente
In esito alla camera di consiglio, il Giudice ad ore 18,21 dà lettura della sentenza mediante deposito.
Il Giudice
Dott.ssa Sabrina Bocconcello
pagina 1 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Sabrina Bocconcello ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 37686/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MANCUSO RAFFAELLA e Parte_1 C.F._1
dell'avv. GIORDANO ANGELO ( VIA FONTANA 20122 ; , elettivamente C.F._2 CP_1
domiciliato in VIA FONTANA N. 18 20122 presso il difensore avv. MANCUSO RAFFAELLA CP_1
ATTORE/I
contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
FERRIERI DAVIDE , elettivamente domiciliato in PIAZZA GIULIO CESARE, 14 20145 presso il CP_1
difensore avv. FERRIERI DAVIDE
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza.
pagina 2 di 10 SVOLGIMENTO IN FATTO DEL PROCESSO
omissis ex art. 132 c.p.c. e 118 disp att cpc
Si premette che la presente sentenza verrà redatta con motivazione stesa in forma concisa e sintetica in conformità anche con i criteri espressi e di cui alla pronunzia della Suprema Corte di Cassazione alle SS.UU. n.
642 del 16/01/2015. La presente si limiterà pertanto ad una succinta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, specificando che tale esposizione potrà fondarsi su precedenti conformi.
Per quanto riguarda domande, eccezioni e richieste conclusive delle parti, si rinvia agli atti processuali delle medesime ed ai verbali delle udienze, atteso il contenuto dell'art. 132 n° 4 c.p.c. e 118 disp att cpc, che esclude una lunga e particolareggiata esposizione di tutte le vicende processuali anteriori alla decisione.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il presente procedimento trae origine dalle domande svolte da che con atto di citazione, Parte_1
regolarmente notificato, hanno convenuto in giudizio il ,ove è Controparte_2
condomina, per sentir accogliere le seguenti conclusioni: “I) NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE: -accertare e
dichiarare la ricorrenza dell'istituto del condominio parziale in relazione all'unità immobiliare di proprietà della
Dott.ssa di Via 22 Marzo n. 39 in , posta al piano terreno e piano primo e identificato al Parte_1 CP_1
catasto dei fabbricati del Comune di , foglio n. 394, mappale 309 (graffato CP_1
con mappale 487 sub 3 e con mappale 488, categoria D/8) e per l'effetto limitare il concorso alle spese
condominiali alle cose destinate al godimento della stessa come indicate in premessa, con la condanna del
convenuto al rimborso delle spese pagate in eccesso dall'acquisto della proprietà al momento della CP_1
liquidazione effettiva, oltre interessi legali e rivalutazione. - accertata e dichiarata l'autonomia strutturale
dell'immobile in Via 22 Marzo n. 39 in , al piano terreno e identificato al catasto dei fabbricati del Comune CP_1
di , foglio n. 394, mappale 309 (graffato con mappale 487 sub 3 e con mappale 488, categoria D/8) di CP_1
proprietà della Dott.ssa disporre ai sensi dell'art. 61 disp. att. cod. civ. la separazione Parte_1
condominiale di detta unità dal complesso condominiale. - previa modifica della tabella millesimale di
elaborazione dei criteri di calcolo adeguati al rapporto di partecipazione condominiale, disporre la misura della
pagina 3 di 10 partecipazione alle spese condominiali della proprietà dell'attrice, in relazione ai servizi goduti e ai beni comuni
asserviti alla proprietà esclusiva. II) IN OGNI CASO: accertato e dichiarato il grave inadempimento contrattuale
dell'amministrazione condominiale, condannare nella persona della sig.ra al Controparte_3 CP_4
risarcimento di tutti i danni sofferti dalla Dott.ssa come sopra dedotti, nella misura che verrà Parte_1
accertata in corso di causa…”
Con comparsa depositata il 2.1.2024 si costituiva in giudizio il condominio, chiedendo il rigetto delle domande formulate dall'attrice.
In esito al deposito del decreto 171 bis cpc le parti depositavano le rispettive memorie ex art 171 ter cpc nei termini.
Alla prima udienza del 29.3.2024 il Giudice esperiva il tentativo di conciliazione che dava esito negativo e si riservata sulle rispettive istanza;
con ordinanza del 17.5.2024 il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 15.11.2024 le parti precisavano le conclusioni come segue:
-l'attrice concludeva riportandosi agli atti e, in particolare, alle conclusioni formulate con foglio depositato telematicamente, che qui si trascrivono integralmente: “ I) NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE: -accertare e
dichiarare la ricorrenza dell'istituto del condominio parziale in relazione all'unità immobiliare di proprietà della
Dott.ssa di Via 22 Marzo n. 39 in , posta al piano terreno e piano primo e identificato al Parte_1 CP_1
catasto dei fabbricati del Comune di , foglio n. 394, mappale 309 (graffato con mappale 487 sub 3 e con CP_1
mappale 488, categoria D/8) e per l'effetto limitare il concorso alle spese condominiali alle cose destinate al
godimento della stessa come indicate in premessa, con la condanna del convenuto al rimborso CP_1
delle spese pagate in eccesso dall'acquisto della proprietà al momento della liquidazione effettiva, oltre interessi
legali e rivalutazione. - accertata e dichiarata l'autonomia strutturale dell'immobile in Via 22 Marzo n. 39 in
, al piano terreno e identificato al catasto dei fabbricati del Comune di , foglio n. 394, mappale 309 CP_1 CP_1
(graffato con mappale 487 sub 3 e con mappale 488, categoria D/8) di proprietà della Dott.ssa Parte_1
disporre ai sensi dell'art. 61 disp. att. cod. civ. la separazione condominiale di detta unità dal complesso
condominiale. - previa modifica della tabella millesimale di elaborazione dei criteri di calcolo adeguati al rapporto
di partecipazione condominiale, disporre la misura della partecipazione alle spese condominiali della proprietà
pagina 4 di 10 dell'attrice, in relazione ai servizi goduti e ai beni comuni asserviti alla proprietà esclusiva. II) IN OGNI CASO:
accertato e dichiarato il grave inadempimento contrattuale dell'amministrazione condominiale, condannare
nella persona della sig.ra al risarcimento di tutti i danni sofferti dalla Dott.ssa Controparte_3 CP_4
come sopra dedotti, nella misura che verrà accertata in corso di causa. Parte_1
III) IN VIA ISTRUTTORIA:
- Ordinare ai sensi dell'art.210 c.p.c. a la produzione in giudizio, previo deposito dei seguenti Controparte_3
documenti aggiornati: a) Fatture e ricevute delle attività professionali per presunti sfratti, pignoramenti e
recupero crediti relative alle spese addebitate alla Dott.ssa dal 2017 al momento della consegna.b) Parte_1
elenco aggiornato dei condomini morosi. c) l'elenco delle cantine abusivamente occupata da terzi soggetti che
non pagano le spese condominiali. d) Elenco autorizzazioni di sosta per carico e scarico merci all'interno del
cortile condominiale. e) Elenco censimento terrazze, ballatoi, bagni e anditi condominiali comuni, occupati
illegittimamente dai condomini.
- si chiedere ammettersi prova per testi ed interrogatorio formale sulle circostanze dedotte in narrativa da
intendersi precedute dal “vero che”, con riserva di ulteriori richieste istruttorie nei termini ex art. 171 ter c.p.c. e
con i testi ivi indicati. ammettersi prova per testi sulle seguenti circostanze: 1) Vero che l'unità immobiliare in
in , identificata al catasto dei fabbricati del Comune di , al foglio n. 394, Controparte_1 CP_1 CP_1
mappale 309 (graffato con mappale 487 sub 3 e con mappale 488, categoria D/8 è stata acquistata dalla
Dott.ssa con rogito del 24.07.2017. 2) Vero che il predetto immobile, collocato infondo rispetto Parte_1
all'ingresso di , si distingue per il tetto a falde metalliche, e costituisce corpo di fabbrica Controparte_1
autonomo e separato rispetto agli altri corpi di fabbrica che compongono il condominio di . Controparte_1
Parte convenuta, invece, precisava le conclusioni come da note conclusive che qui si trascrivono: “Voglia l'Ill.mo
Tribunale di Milano adito, in persona dell'Illustre Giudicante designato, contrariis reiectis: Nel merito: rigettare
integralmente le domande ed istanze di controparte perché infondate nei fatti ed inammissibili in diritto. In ogni
caso con rifusione di spese, diritti e onorari di giudizio..
Il giudice quindi, fatte precisare le conclusioni, rinviava la causa per la discussione orale.
L'udienza del 12.12.2024 veniva rinviata per malfunzionamento del collegamento di parte attrice .
In esito alla discussione all'udienza del 15.1.2025 la causa veniva decisa con la presente sentenza .
pagina 5 di 10 Preliminarmente deve essere dichiarata improcedibile la domanda di parte attrice di accertamento dell'inadempimento contrattuale dell'amministrazione condominiale con condanna dello dei Controparte_3
danni lamentati dalla attrice atteso che il contraddittorio, con l'atto introduttivo, è stato instaurato solo nei confronti del convenuto e non anche dello che quindi non è parte nel presente CP_1 Controparte_3
giudizio.
Nel merito della controversia parte attrice quale prima domanda chiede che, attesa l'autonomia dell'edificio di sua proprietà rispetto al convenuto, venga dichiarata la sussistenza del condominio parziale con CP_1
limitazione delle spese alle cose destinate al godimento dell'immobile di sua proprietà e chiede poi che venga dichiarato lo scioglimento del condominio sul presupposto che il suo è un edificio separato ed autonomo.
E' risultato accertato dalla documentazione in atti e comunque è pacifico tra le parti che:
- l'attrice è proprietaria di un immobile sito all'interno del complesso di edifici di , Controparte_1 CP_1
oggi denominato . Controparte_1 CP_1
- con sentenza della Corte d'Appello di Milano n.2276\93 resa tra il oggi convenuto e i danti causa CP_1
dell'attrice è risultato accertato che l'edificio interno del quale è oggi proprietaria l'attrice costituisce un corpo a sé stante rispetto agli altri due edifici presenti anch'essi all'interno del complesso di edifici di Controparte_1
[..
. CP_1
- con sentenza del Tribunale di Milano n.2395\90 resa tra il condominio oggi convenuto e i danti causa dell'attrice, non impugnata sul punto, è risultato accertato che il regolamento del condominio di corso 22 Marzo
numero 39 non è opponibile a parte attrice CP_1
- con sentenza della Corte d'Appello di Milano n.2276\93 resa tra il condominio oggi convenuto e i danti causa dell'attrice è risultato accertato che alla fattispecie in esame è applicabile il disposto dell'articolo 1123 comma due CC ai sensi del quale se si tratta di cose destinate a servire i condomini in misura diversa le spese sono ripartite in proporzione dell'uso che ciascuno può farne punto.
- l'edificio di parte attrice condivide con il convenuto per lo meno il servizio di portineria i servizi di CP_1
illuminazione e pulizia del cortile ed il servizio idrico (note conclusive di parte attrice pag 5 CP_5
paragrafo 4)
-parte attrice non è mai stata convocata alle assemblee del convenuto . CP_1
pagina 6 di 10 Ciò posto, come confermato dai rogiti allegati in atti e, peraltro, già accertato dalla sentenza del Tribunale di
Milano n.2395\90 e della Corte d'Appello di Milano n.2276\93 resa tra il oggi convenuto e i danti CP_1
causa dell'attrice, in atti, viene in rilievo la esistenza dell'edificio separato rispetto al convenuto, CP_1
(poiché è pacifico il passaggio in giudicato della predetta sentenza di corre d'appello), pertanto la domanda di accertamento formulata da parte attrice di sussistenza di “condominio parziale” è inammissibile perché già
coperta dal giudicato, configurandosi semmai – in punto di diritto e tenuto conto di quanto emerso in punto di fatto- la fattispecie del Supercondominio.
Come è noto infatti, la giurisprudenza è concorde nell'affermare che per la formazione dell'ente “ ” CP_1
non è necessario un formale atto di costituzione, essendo sufficiente la presenza di un edificio in cui vi sia una separazione della proprietà delle distinte unità immobiliari che lo compongono e la presenza di talune parti comuni, in rapporto alla loro specifica funzione di servire all'utilizzazione ed al godimento delle parti di proprietà
esclusiva (Cass. civ., S.U., 30.1.2006, n. 2046), con la conseguenza che “Qualora l'assemblea ritenga opportuno deliberare un atto di costituzione del , la relativa delibera avrà un effetto meramente CP_1
dichiarativo di una situazione di fatto già esistente e che non può né deve essere accettata o rifiutata” (Cass. civ.
27.1.2012 n. 1224). E' ormai pacifico in giurisprudenza poi che tali principi si applicano anche al c.d.
"supercondominio' così che, tale figura viene in essere proprio come il condominio negli edifici "ipso iure et facto", senza bisogno di apposite manifestazioni di volontà (né dell'originario costruttore, né dei proprietari delle unità immobiliari di ciascun condominio) o tanto meno di approvazioni assembleari, essendo sufficiente che i singoli edifici, costituiti in altrettanti condomini, abbiano in comune alcuni impianti e servizi, rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 1117 e.e., legati da un vincolo di accessorietà ad ognuno degli edifici medesimi (Cass.
Civ., Sez. II, n. 1344 del 19.1.2018; Cass. civ. Sez. II, 14/11/2012, n. 19939), come nella fattispecie in esame.
Inoltre la Corte di Cassazione ha anche sostenuto, pacificamente, che il servizio in comune, in quanto consiste nella prestazione di una attività, può formare oggetto non di proprietà comune, ma di godimento in comune perché tra il diritto di condominio sulle cose e sugli impianti, per mezzo dei quali il servizio si attua, e la titolarità
dello stesso servizio non esiste un legame necessario. Con la conseguenza che in tali casi “il diritto a partecipare alla comunione del servizio non deriva dalla comunione di proprietà, ma dall'assetto conferito per titolo all'esercizio del servizio (per esempio, la servitù)” (Cass. civ. Sez. II, 08-08-1996, n. 7286).
pagina 7 di 10 Ciò posto, in tema di Supercondominio la giurisprudenza più recente della Corte di Cassazione e alcune pronunce di merito hanno conseguentemente sostenuto che, ai fini della configurabilità di un supercondominio,
non è indispensabile l'esistenza di beni comuni a più edifici, compresi in una più ampia organizzazione condominiale, ma è sufficiente la presenza di servizi comuni agli stessi, quali, nei casi esaminati dalla Corte, i servizi di illuminazione, di rimozione dei rifiuti e di portineria (Cass. civ. Sez. II Sent., 19/09/2014, n. 19799;
Cass. civ. Sez. II, 19/09/2014, n. 19800; Tribunale di Brescia, sent. n. 3806/2014).
Fermo quanto sopra in fatto ed in diritto, si ravvisa quindi nel caso in esame la esistenza di un Supercondominio
per i servizi comuni prima specificati, in quanto si tratta di servizi resi ai singoli condomini appartenenti a tutti i condominii dei comparti insistenti sull'area oggetto di causa -ovvero il complesso di Controparte_1 CP_1
con conseguente rapporto di accessorietà di essi con i fabbricati . Con la conseguenza che, essendo venuto in esistenza un Supercondominio "ipso iure et facto", come già previsto dalla pacifica giurisprudenza della Corte di
Cassazione ed oggi ai sensi dell'art.1117 bis c.c., si debbono applicare nel caso in esame le norme che disciplinano il Condominio degli edifici (Cass. civ., Sez. II, 18/04/2005, n. 8066; Cass. civ., Sez. II, 09/06/2010, n.
13883) e la ripartizione delle spese per i servizi comuni deve avvenire in ragione di una tabella millesimale supercondominiale e, all'esito, poi di quella interna ai singoli condominii (Cass.civ. Sez. II, 14/11/2012, n.
19939); nonché la specifica disciplina del Supercondominio, per cui i servizi comuni inerenti il complesso immobiliare oggetto di giudizio, dovranno fare capo ad una amministrazione del Supercondominio e le spese per essi necessarie dovranno essere deliberate nelle forme di legge da una sua assemblea e attribuite a carico dei singoli condomini dello stesso, ragguagliandole pro quota (Cass. civ. Sez. II, 14/11/2012, n°. 19939).
Sul punto ben può farsi riferimento alla ripartizione delle spese come prospettata Corte d'Appello di Milano con sentenza n.2276\93 resa tra il oggi convenuto e i danti causa dell'attrice che ha affermato che alla CP_1
fattispecie in esame è applicabile il disposto dell'articolo 1123 comma 2 CC, ai sensi del quale se si tratta di cose destinate a servire i condomini in misura diversa le spese sono ripartite in proporzione dell'uso che ciascuno può farne punto, atteso che tale disposizione ben può essere applicata anche per il supercondominio de quo ex art 1117 bis c.c.
Accertata quindi la sussistenza del Supercondominio e venendo alla domanda di scioglimento del CP_1
svolta da parte attrice, che questo Tribunale ritiene di poter da valutare (Cass SU 10840\2003 e ex multis cass pagina 8 di 10 5743\2008, 3041\2007 13602\2019), attesa anche la estensibilità dell'ambito dell'applicabilità della disciplina del condominio al supercondominio ex l'art. 1117 bis cc, la stessa deve essere rigettata per carenza di legittimazione passiva dell'odierno amministratore di sia perché non nominato dal Supercondominio CP_1
sia perché, quand'anche fosse ritenuto amministratore del supercondominio, non ha la rappresentanza nelle cause di scioglimento del condominio.
Da tempo la giurisprudenza di legittimità ha affermato che “la rappresentanza attribuita all'amministratore del condominio dall'art. 1131, secondo comma, c.c., rispetto a qualunque azione concernente le parti comuni dell'edificio, non si estende all'azione di scioglimento del condominio prevista dagli artt. 61 e 62 disp. att. c.c.”,
giacché detto scioglimento “determina la perdita del diritto di proprietà su talune cose, servizi ed impianti da parte di alcuni dei partecipanti al condominio originario, la cui quota si accresce a quella degli altri con conseguente modificazione proporzionale del diritto di godimento sulle cose comuni e del correlativo obbligo di partecipazione alle spese. A differenza di quanto accade nella divisione, la quale determina, come effetto tipico,
il trasferimento del diritto in senso proprio e la sostituzione della proprietà solitaria alla comproprietà, lo scioglimento produce soltanto il frazionamento della contitolarità, in quanto alla perdita di alcuni non segue l'acquisto in capo agli altri partecipanti, essendo costoro già titolari del diritto sulle stesse parti comuni”.
Trattandosi di giudizio che ha ad oggetto la modificazione di un diritto reale - qual è appunto il diritto di proprietà
delle cose comuni di cui ciascun condomino è titolare pro quota – è necessaria la partecipazione di tutti i soggetti che, per le rispettive quote, ne sono titolari e quindi di tutti, e soltanto, i condomini del . Per CP_1
contro, “l'amministratore del , in quanto non è titolare del diritto, è privo di legittimazione passiva, nè CP_1
può trarre il potere di rappresentanza dal mandato conferitogli dall'assemblea per resistere al giudizio concernente lo scioglimento del , non potendo l'assemblea disporre a maggioranza del diritto in CP_1
questione se non nel caso in cui ritenga di approvare la richiesta di scioglimento ai sensi dell'art. 61, disp. att.
c.c., comma 2” (Cass. civ. sez. II, 23/01/2008, n.1460), caso che non ricorre nella fattispecie. Non sussiste,
pertanto, la legittimazione passiva dell'amministratore . (Tribunale Milano 238\22). CP_5
Consegue il rigetto della domanda di scioglimento con assorbimento di ogni altra domanda sul punto.
Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza e si liquidano come da dispositivo tenuto conto della particolarità della materia trattata.
pagina 9 di 10 Sentenza esecutiva ex lege .
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa:
- dichiara improcedibile la domanda svolta da parte attrice nei confronti dello come in Controparte_3
motivazione
- rigetta tutte le domande dell'attore, come in motivazione;
- Condanna l'attrice a corrispondere al convenuto , le spese e competenze di lite, liquidate CP_1
€.10.000,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% dei compensi ed a cpa e Iva di legge.
- Sentenza esecutiva per legge.
Così deciso in Milano, 15 gennaio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Sabrina Bocconcello
pagina 10 di 10
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO TREDICESIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 37686/2023 Ex art .127 bis cpc tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
CONVENUTO/I
***
Oggi 15 gennaio 2025 ad ore 11,00 innanzi alla dott.ssa Sabrina Bocconcello, sono comparsi: Per
[...] 'avv. MANCUSO RAFFAELLA e Per Parte_1 Controparte_1 CP_1 l'avv. FERRIERI DAVIDE Il Giudice
-in conformità all'art. 196 duodecies disp att cpc per le udienze da remoto prende atto della dichiarazione d'identità dei procuratori delle parti. I procuratori delle parti dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza. Su invito del Giudice, i difensori si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza e a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del Giudice in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza
Il Giudice avverte che:
- la registrazione dell'udienza è vietata,
- in caso di malfunzionamenti, di scollegamenti involontari il Giudice tenterà il ripristino del collegamento tramite i recapiti inviati via e-mail o depositati in consolle e, ove non possibile, il giudice dovrà rinviare l'udienza, facendo dare comunicazione alle parti del verbale d'udienza contenente il disposto rinvio;
I procuratori delle parti si riportano agli atti Il Giudice
Dato atto, si riserva in camera di consiglio;
le parti concordano di essere esentate dalla presenza al momento della lettura.
Su invito del Giudice i difensori dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente
In esito alla camera di consiglio, il Giudice ad ore 18,21 dà lettura della sentenza mediante deposito.
Il Giudice
Dott.ssa Sabrina Bocconcello
pagina 1 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Sabrina Bocconcello ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 37686/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MANCUSO RAFFAELLA e Parte_1 C.F._1
dell'avv. GIORDANO ANGELO ( VIA FONTANA 20122 ; , elettivamente C.F._2 CP_1
domiciliato in VIA FONTANA N. 18 20122 presso il difensore avv. MANCUSO RAFFAELLA CP_1
ATTORE/I
contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
FERRIERI DAVIDE , elettivamente domiciliato in PIAZZA GIULIO CESARE, 14 20145 presso il CP_1
difensore avv. FERRIERI DAVIDE
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza.
pagina 2 di 10 SVOLGIMENTO IN FATTO DEL PROCESSO
omissis ex art. 132 c.p.c. e 118 disp att cpc
Si premette che la presente sentenza verrà redatta con motivazione stesa in forma concisa e sintetica in conformità anche con i criteri espressi e di cui alla pronunzia della Suprema Corte di Cassazione alle SS.UU. n.
642 del 16/01/2015. La presente si limiterà pertanto ad una succinta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, specificando che tale esposizione potrà fondarsi su precedenti conformi.
Per quanto riguarda domande, eccezioni e richieste conclusive delle parti, si rinvia agli atti processuali delle medesime ed ai verbali delle udienze, atteso il contenuto dell'art. 132 n° 4 c.p.c. e 118 disp att cpc, che esclude una lunga e particolareggiata esposizione di tutte le vicende processuali anteriori alla decisione.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il presente procedimento trae origine dalle domande svolte da che con atto di citazione, Parte_1
regolarmente notificato, hanno convenuto in giudizio il ,ove è Controparte_2
condomina, per sentir accogliere le seguenti conclusioni: “I) NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE: -accertare e
dichiarare la ricorrenza dell'istituto del condominio parziale in relazione all'unità immobiliare di proprietà della
Dott.ssa di Via 22 Marzo n. 39 in , posta al piano terreno e piano primo e identificato al Parte_1 CP_1
catasto dei fabbricati del Comune di , foglio n. 394, mappale 309 (graffato CP_1
con mappale 487 sub 3 e con mappale 488, categoria D/8) e per l'effetto limitare il concorso alle spese
condominiali alle cose destinate al godimento della stessa come indicate in premessa, con la condanna del
convenuto al rimborso delle spese pagate in eccesso dall'acquisto della proprietà al momento della CP_1
liquidazione effettiva, oltre interessi legali e rivalutazione. - accertata e dichiarata l'autonomia strutturale
dell'immobile in Via 22 Marzo n. 39 in , al piano terreno e identificato al catasto dei fabbricati del Comune CP_1
di , foglio n. 394, mappale 309 (graffato con mappale 487 sub 3 e con mappale 488, categoria D/8) di CP_1
proprietà della Dott.ssa disporre ai sensi dell'art. 61 disp. att. cod. civ. la separazione Parte_1
condominiale di detta unità dal complesso condominiale. - previa modifica della tabella millesimale di
elaborazione dei criteri di calcolo adeguati al rapporto di partecipazione condominiale, disporre la misura della
pagina 3 di 10 partecipazione alle spese condominiali della proprietà dell'attrice, in relazione ai servizi goduti e ai beni comuni
asserviti alla proprietà esclusiva. II) IN OGNI CASO: accertato e dichiarato il grave inadempimento contrattuale
dell'amministrazione condominiale, condannare nella persona della sig.ra al Controparte_3 CP_4
risarcimento di tutti i danni sofferti dalla Dott.ssa come sopra dedotti, nella misura che verrà Parte_1
accertata in corso di causa…”
Con comparsa depositata il 2.1.2024 si costituiva in giudizio il condominio, chiedendo il rigetto delle domande formulate dall'attrice.
In esito al deposito del decreto 171 bis cpc le parti depositavano le rispettive memorie ex art 171 ter cpc nei termini.
Alla prima udienza del 29.3.2024 il Giudice esperiva il tentativo di conciliazione che dava esito negativo e si riservata sulle rispettive istanza;
con ordinanza del 17.5.2024 il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 15.11.2024 le parti precisavano le conclusioni come segue:
-l'attrice concludeva riportandosi agli atti e, in particolare, alle conclusioni formulate con foglio depositato telematicamente, che qui si trascrivono integralmente: “ I) NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE: -accertare e
dichiarare la ricorrenza dell'istituto del condominio parziale in relazione all'unità immobiliare di proprietà della
Dott.ssa di Via 22 Marzo n. 39 in , posta al piano terreno e piano primo e identificato al Parte_1 CP_1
catasto dei fabbricati del Comune di , foglio n. 394, mappale 309 (graffato con mappale 487 sub 3 e con CP_1
mappale 488, categoria D/8) e per l'effetto limitare il concorso alle spese condominiali alle cose destinate al
godimento della stessa come indicate in premessa, con la condanna del convenuto al rimborso CP_1
delle spese pagate in eccesso dall'acquisto della proprietà al momento della liquidazione effettiva, oltre interessi
legali e rivalutazione. - accertata e dichiarata l'autonomia strutturale dell'immobile in Via 22 Marzo n. 39 in
, al piano terreno e identificato al catasto dei fabbricati del Comune di , foglio n. 394, mappale 309 CP_1 CP_1
(graffato con mappale 487 sub 3 e con mappale 488, categoria D/8) di proprietà della Dott.ssa Parte_1
disporre ai sensi dell'art. 61 disp. att. cod. civ. la separazione condominiale di detta unità dal complesso
condominiale. - previa modifica della tabella millesimale di elaborazione dei criteri di calcolo adeguati al rapporto
di partecipazione condominiale, disporre la misura della partecipazione alle spese condominiali della proprietà
pagina 4 di 10 dell'attrice, in relazione ai servizi goduti e ai beni comuni asserviti alla proprietà esclusiva. II) IN OGNI CASO:
accertato e dichiarato il grave inadempimento contrattuale dell'amministrazione condominiale, condannare
nella persona della sig.ra al risarcimento di tutti i danni sofferti dalla Dott.ssa Controparte_3 CP_4
come sopra dedotti, nella misura che verrà accertata in corso di causa. Parte_1
III) IN VIA ISTRUTTORIA:
- Ordinare ai sensi dell'art.210 c.p.c. a la produzione in giudizio, previo deposito dei seguenti Controparte_3
documenti aggiornati: a) Fatture e ricevute delle attività professionali per presunti sfratti, pignoramenti e
recupero crediti relative alle spese addebitate alla Dott.ssa dal 2017 al momento della consegna.b) Parte_1
elenco aggiornato dei condomini morosi. c) l'elenco delle cantine abusivamente occupata da terzi soggetti che
non pagano le spese condominiali. d) Elenco autorizzazioni di sosta per carico e scarico merci all'interno del
cortile condominiale. e) Elenco censimento terrazze, ballatoi, bagni e anditi condominiali comuni, occupati
illegittimamente dai condomini.
- si chiedere ammettersi prova per testi ed interrogatorio formale sulle circostanze dedotte in narrativa da
intendersi precedute dal “vero che”, con riserva di ulteriori richieste istruttorie nei termini ex art. 171 ter c.p.c. e
con i testi ivi indicati. ammettersi prova per testi sulle seguenti circostanze: 1) Vero che l'unità immobiliare in
in , identificata al catasto dei fabbricati del Comune di , al foglio n. 394, Controparte_1 CP_1 CP_1
mappale 309 (graffato con mappale 487 sub 3 e con mappale 488, categoria D/8 è stata acquistata dalla
Dott.ssa con rogito del 24.07.2017. 2) Vero che il predetto immobile, collocato infondo rispetto Parte_1
all'ingresso di , si distingue per il tetto a falde metalliche, e costituisce corpo di fabbrica Controparte_1
autonomo e separato rispetto agli altri corpi di fabbrica che compongono il condominio di . Controparte_1
Parte convenuta, invece, precisava le conclusioni come da note conclusive che qui si trascrivono: “Voglia l'Ill.mo
Tribunale di Milano adito, in persona dell'Illustre Giudicante designato, contrariis reiectis: Nel merito: rigettare
integralmente le domande ed istanze di controparte perché infondate nei fatti ed inammissibili in diritto. In ogni
caso con rifusione di spese, diritti e onorari di giudizio..
Il giudice quindi, fatte precisare le conclusioni, rinviava la causa per la discussione orale.
L'udienza del 12.12.2024 veniva rinviata per malfunzionamento del collegamento di parte attrice .
In esito alla discussione all'udienza del 15.1.2025 la causa veniva decisa con la presente sentenza .
pagina 5 di 10 Preliminarmente deve essere dichiarata improcedibile la domanda di parte attrice di accertamento dell'inadempimento contrattuale dell'amministrazione condominiale con condanna dello dei Controparte_3
danni lamentati dalla attrice atteso che il contraddittorio, con l'atto introduttivo, è stato instaurato solo nei confronti del convenuto e non anche dello che quindi non è parte nel presente CP_1 Controparte_3
giudizio.
Nel merito della controversia parte attrice quale prima domanda chiede che, attesa l'autonomia dell'edificio di sua proprietà rispetto al convenuto, venga dichiarata la sussistenza del condominio parziale con CP_1
limitazione delle spese alle cose destinate al godimento dell'immobile di sua proprietà e chiede poi che venga dichiarato lo scioglimento del condominio sul presupposto che il suo è un edificio separato ed autonomo.
E' risultato accertato dalla documentazione in atti e comunque è pacifico tra le parti che:
- l'attrice è proprietaria di un immobile sito all'interno del complesso di edifici di , Controparte_1 CP_1
oggi denominato . Controparte_1 CP_1
- con sentenza della Corte d'Appello di Milano n.2276\93 resa tra il oggi convenuto e i danti causa CP_1
dell'attrice è risultato accertato che l'edificio interno del quale è oggi proprietaria l'attrice costituisce un corpo a sé stante rispetto agli altri due edifici presenti anch'essi all'interno del complesso di edifici di Controparte_1
[..
. CP_1
- con sentenza del Tribunale di Milano n.2395\90 resa tra il condominio oggi convenuto e i danti causa dell'attrice, non impugnata sul punto, è risultato accertato che il regolamento del condominio di corso 22 Marzo
numero 39 non è opponibile a parte attrice CP_1
- con sentenza della Corte d'Appello di Milano n.2276\93 resa tra il condominio oggi convenuto e i danti causa dell'attrice è risultato accertato che alla fattispecie in esame è applicabile il disposto dell'articolo 1123 comma due CC ai sensi del quale se si tratta di cose destinate a servire i condomini in misura diversa le spese sono ripartite in proporzione dell'uso che ciascuno può farne punto.
- l'edificio di parte attrice condivide con il convenuto per lo meno il servizio di portineria i servizi di CP_1
illuminazione e pulizia del cortile ed il servizio idrico (note conclusive di parte attrice pag 5 CP_5
paragrafo 4)
-parte attrice non è mai stata convocata alle assemblee del convenuto . CP_1
pagina 6 di 10 Ciò posto, come confermato dai rogiti allegati in atti e, peraltro, già accertato dalla sentenza del Tribunale di
Milano n.2395\90 e della Corte d'Appello di Milano n.2276\93 resa tra il oggi convenuto e i danti CP_1
causa dell'attrice, in atti, viene in rilievo la esistenza dell'edificio separato rispetto al convenuto, CP_1
(poiché è pacifico il passaggio in giudicato della predetta sentenza di corre d'appello), pertanto la domanda di accertamento formulata da parte attrice di sussistenza di “condominio parziale” è inammissibile perché già
coperta dal giudicato, configurandosi semmai – in punto di diritto e tenuto conto di quanto emerso in punto di fatto- la fattispecie del Supercondominio.
Come è noto infatti, la giurisprudenza è concorde nell'affermare che per la formazione dell'ente “ ” CP_1
non è necessario un formale atto di costituzione, essendo sufficiente la presenza di un edificio in cui vi sia una separazione della proprietà delle distinte unità immobiliari che lo compongono e la presenza di talune parti comuni, in rapporto alla loro specifica funzione di servire all'utilizzazione ed al godimento delle parti di proprietà
esclusiva (Cass. civ., S.U., 30.1.2006, n. 2046), con la conseguenza che “Qualora l'assemblea ritenga opportuno deliberare un atto di costituzione del , la relativa delibera avrà un effetto meramente CP_1
dichiarativo di una situazione di fatto già esistente e che non può né deve essere accettata o rifiutata” (Cass. civ.
27.1.2012 n. 1224). E' ormai pacifico in giurisprudenza poi che tali principi si applicano anche al c.d.
"supercondominio' così che, tale figura viene in essere proprio come il condominio negli edifici "ipso iure et facto", senza bisogno di apposite manifestazioni di volontà (né dell'originario costruttore, né dei proprietari delle unità immobiliari di ciascun condominio) o tanto meno di approvazioni assembleari, essendo sufficiente che i singoli edifici, costituiti in altrettanti condomini, abbiano in comune alcuni impianti e servizi, rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 1117 e.e., legati da un vincolo di accessorietà ad ognuno degli edifici medesimi (Cass.
Civ., Sez. II, n. 1344 del 19.1.2018; Cass. civ. Sez. II, 14/11/2012, n. 19939), come nella fattispecie in esame.
Inoltre la Corte di Cassazione ha anche sostenuto, pacificamente, che il servizio in comune, in quanto consiste nella prestazione di una attività, può formare oggetto non di proprietà comune, ma di godimento in comune perché tra il diritto di condominio sulle cose e sugli impianti, per mezzo dei quali il servizio si attua, e la titolarità
dello stesso servizio non esiste un legame necessario. Con la conseguenza che in tali casi “il diritto a partecipare alla comunione del servizio non deriva dalla comunione di proprietà, ma dall'assetto conferito per titolo all'esercizio del servizio (per esempio, la servitù)” (Cass. civ. Sez. II, 08-08-1996, n. 7286).
pagina 7 di 10 Ciò posto, in tema di Supercondominio la giurisprudenza più recente della Corte di Cassazione e alcune pronunce di merito hanno conseguentemente sostenuto che, ai fini della configurabilità di un supercondominio,
non è indispensabile l'esistenza di beni comuni a più edifici, compresi in una più ampia organizzazione condominiale, ma è sufficiente la presenza di servizi comuni agli stessi, quali, nei casi esaminati dalla Corte, i servizi di illuminazione, di rimozione dei rifiuti e di portineria (Cass. civ. Sez. II Sent., 19/09/2014, n. 19799;
Cass. civ. Sez. II, 19/09/2014, n. 19800; Tribunale di Brescia, sent. n. 3806/2014).
Fermo quanto sopra in fatto ed in diritto, si ravvisa quindi nel caso in esame la esistenza di un Supercondominio
per i servizi comuni prima specificati, in quanto si tratta di servizi resi ai singoli condomini appartenenti a tutti i condominii dei comparti insistenti sull'area oggetto di causa -ovvero il complesso di Controparte_1 CP_1
con conseguente rapporto di accessorietà di essi con i fabbricati . Con la conseguenza che, essendo venuto in esistenza un Supercondominio "ipso iure et facto", come già previsto dalla pacifica giurisprudenza della Corte di
Cassazione ed oggi ai sensi dell'art.1117 bis c.c., si debbono applicare nel caso in esame le norme che disciplinano il Condominio degli edifici (Cass. civ., Sez. II, 18/04/2005, n. 8066; Cass. civ., Sez. II, 09/06/2010, n.
13883) e la ripartizione delle spese per i servizi comuni deve avvenire in ragione di una tabella millesimale supercondominiale e, all'esito, poi di quella interna ai singoli condominii (Cass.civ. Sez. II, 14/11/2012, n.
19939); nonché la specifica disciplina del Supercondominio, per cui i servizi comuni inerenti il complesso immobiliare oggetto di giudizio, dovranno fare capo ad una amministrazione del Supercondominio e le spese per essi necessarie dovranno essere deliberate nelle forme di legge da una sua assemblea e attribuite a carico dei singoli condomini dello stesso, ragguagliandole pro quota (Cass. civ. Sez. II, 14/11/2012, n°. 19939).
Sul punto ben può farsi riferimento alla ripartizione delle spese come prospettata Corte d'Appello di Milano con sentenza n.2276\93 resa tra il oggi convenuto e i danti causa dell'attrice che ha affermato che alla CP_1
fattispecie in esame è applicabile il disposto dell'articolo 1123 comma 2 CC, ai sensi del quale se si tratta di cose destinate a servire i condomini in misura diversa le spese sono ripartite in proporzione dell'uso che ciascuno può farne punto, atteso che tale disposizione ben può essere applicata anche per il supercondominio de quo ex art 1117 bis c.c.
Accertata quindi la sussistenza del Supercondominio e venendo alla domanda di scioglimento del CP_1
svolta da parte attrice, che questo Tribunale ritiene di poter da valutare (Cass SU 10840\2003 e ex multis cass pagina 8 di 10 5743\2008, 3041\2007 13602\2019), attesa anche la estensibilità dell'ambito dell'applicabilità della disciplina del condominio al supercondominio ex l'art. 1117 bis cc, la stessa deve essere rigettata per carenza di legittimazione passiva dell'odierno amministratore di sia perché non nominato dal Supercondominio CP_1
sia perché, quand'anche fosse ritenuto amministratore del supercondominio, non ha la rappresentanza nelle cause di scioglimento del condominio.
Da tempo la giurisprudenza di legittimità ha affermato che “la rappresentanza attribuita all'amministratore del condominio dall'art. 1131, secondo comma, c.c., rispetto a qualunque azione concernente le parti comuni dell'edificio, non si estende all'azione di scioglimento del condominio prevista dagli artt. 61 e 62 disp. att. c.c.”,
giacché detto scioglimento “determina la perdita del diritto di proprietà su talune cose, servizi ed impianti da parte di alcuni dei partecipanti al condominio originario, la cui quota si accresce a quella degli altri con conseguente modificazione proporzionale del diritto di godimento sulle cose comuni e del correlativo obbligo di partecipazione alle spese. A differenza di quanto accade nella divisione, la quale determina, come effetto tipico,
il trasferimento del diritto in senso proprio e la sostituzione della proprietà solitaria alla comproprietà, lo scioglimento produce soltanto il frazionamento della contitolarità, in quanto alla perdita di alcuni non segue l'acquisto in capo agli altri partecipanti, essendo costoro già titolari del diritto sulle stesse parti comuni”.
Trattandosi di giudizio che ha ad oggetto la modificazione di un diritto reale - qual è appunto il diritto di proprietà
delle cose comuni di cui ciascun condomino è titolare pro quota – è necessaria la partecipazione di tutti i soggetti che, per le rispettive quote, ne sono titolari e quindi di tutti, e soltanto, i condomini del . Per CP_1
contro, “l'amministratore del , in quanto non è titolare del diritto, è privo di legittimazione passiva, nè CP_1
può trarre il potere di rappresentanza dal mandato conferitogli dall'assemblea per resistere al giudizio concernente lo scioglimento del , non potendo l'assemblea disporre a maggioranza del diritto in CP_1
questione se non nel caso in cui ritenga di approvare la richiesta di scioglimento ai sensi dell'art. 61, disp. att.
c.c., comma 2” (Cass. civ. sez. II, 23/01/2008, n.1460), caso che non ricorre nella fattispecie. Non sussiste,
pertanto, la legittimazione passiva dell'amministratore . (Tribunale Milano 238\22). CP_5
Consegue il rigetto della domanda di scioglimento con assorbimento di ogni altra domanda sul punto.
Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza e si liquidano come da dispositivo tenuto conto della particolarità della materia trattata.
pagina 9 di 10 Sentenza esecutiva ex lege .
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa:
- dichiara improcedibile la domanda svolta da parte attrice nei confronti dello come in Controparte_3
motivazione
- rigetta tutte le domande dell'attore, come in motivazione;
- Condanna l'attrice a corrispondere al convenuto , le spese e competenze di lite, liquidate CP_1
€.10.000,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% dei compensi ed a cpa e Iva di legge.
- Sentenza esecutiva per legge.
Così deciso in Milano, 15 gennaio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Sabrina Bocconcello
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