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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 19/06/2025, n. 2400 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2400 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2562 /2019
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BARI Sezione specializzata in materia di Imprese
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe Rana Presidente dott.ssa Raffaella Simone Giudice dott.ssa Assunta Napoliello Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2562 /2019 promossa da:
, rappresentata e difesa dall'avv. DURANTE Parte_1
ATTORE contro
IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE P.T., e CP_1 CP_2 sentati e difesi dall'avv.to GIANNELLI GIANVITO
[...] CONVENUTI
FATTO E DIRITTO FATTO E DIRITTO Con atto di citazione notificato in data 8.2.2019 la Parte_2
, in persona del curatore Avv.
[...] Parte_3 Controparte_1 e , chied , in via solidale ovvero di CP_3 Controparte_2 al ente cagionati al fallito in conseguenza di condotte qualificabili come atti di concorrenza sleale, abuso di posizione dominante e, in via subordinata, illecito aquiliano ex art. 2043 c.c., quantificati in euro 300.000,00 o nella diversa somma da accertarsi in corso di causa. Parte attrice esponeva che, in data 22 novembre 2013, la società detentrice del marchio CP_4
“Despar”, aveva stipulato con l'imprenditore allora in bonis titolare della omonima Parte_1 impresa individuale, un contratto di somministrazione (a ce) avente ad oggetto l'inserimento del somministrato nella rete distributiva Despar e la concessione in uso del relativo marchio per la commercializzazione, in nome e per conto proprio, dei prodotti a marchio Despar nel punto vendita dell'imprenditore somministrato, sito in Gravina di Puglia (BA), Via Galileo Galilei n. 14. In forza di detto contratto, la somministrante si obbligava a fornire in via continuativa le merci presenti nei propri listini e a erogare servizi di assistenza e collaborazione, nonché a concedere al somministrato l'uso delle insegne, dei segni distintivi e del materiale pubblicitario ufficiale Despar, da impiegare secondo le direttive aziendali. Elemento centrale dell'intesa contrattuale era rappresentato dalla clausola di esclusiva territoriale, espressamente prevista all'art. 5 del contratto e così formulata: “Per tutta la durata del presente contratto, la somministrante si impegna a non stipulare altri contratti analoghi al presente nella zona circoscritta da un raggio di 300 metri dall'attuale ubicazione del punto vendita.” Tale clausola, qualificabile come obbligazione negativa di non fare, era volta a garantire all'imprenditore Pt_1 un'area protetta dalla concorrenza interna alla medesima rete commerciale, al fine di
[...] preservare l'equilibrio economico dell'iniziativa imprenditoriale. Nonostante tale vincolo, la Curatela allegava che in data 12.02.2014 la società in persona del proprio “Direttore Controparte_1 Commerciale” sig. , aveva so alogo contratto di somministrazione Controparte_2 (all. 2 fasc. attrice consentendo a quest'ultima l'apertura di un punto CP_3 vendita a marchio Despar ubicato metri da quello del , così violando la clausola Pt_1 di esclusiva contrattualmente pattuita. Tale condotta, a dire della parte attrice, avrebbe determinato una situazione di illecita concorrenza che avrebbe inciso negativamente sull'attività commerciale del , sino a determinarne la Pt_1 chiusura ed il successivo fallimento. Parte attrice sottolineava, inoltre, come la e la fossero entrambe CP_4 Controparte_1 riconducibili alla medesima sfera decisionale, i nti ca e o indirettamente, al , il quale rivestiva un ruolo apicale e operativo in entrambe le realtà coinvolte: Controparte_2 in esimo aveva rivestito la qualità di Direttore Commerciale di CP_1 CP_4 al momento della sottoscri l contratto con la , nonché quella Parte_2 del Consiglio di Amministrazione della successivo contratto con la Controparte_1 A parere della Curatela osizione soggettiva comprovava la piena CP_3 a , da parte del , della violazione dell'esclusiva e di conseguenza che Controparte_2 gli stati soggettivi rilevanti ai f ilità civile erano da imputare alla medesima persona fisica, la quale, con piena coscienza della violazione della norma pattizia, aveva autorizzato l'apertura di un punto vendita concorrente in favore della collocato a meno di 150 metri da quello CP_3 del , determinando un grave pregiudizio commerciale di quest'ultimo. Pt_1 Su upposti, la Curatela individuava i seguenti profili di responsabilità:
• in via principale, in capo alla e alla ex art. 2598, n. 3 c.c., per aver Controparte_1 CP_3 posto in essere atti di co ale a a danneggiare la posizione commerciale del , mediante l'utilizzo non conforme ai principi di correttezza Pt_1 professionale del o marchio nella medesima zona protetta da esclusiva;
• in via autonoma e cumulativa, in capo alla per abuso di posizione dominante, Controparte_1 ai sensi dell'art. 3 L. 287/1990, per aver gole della concorrenza attraverso condotte volte a eliminare un operatore economico attivo nel medesimo segmento territoriale e commerciale;
• in via subordinata, in capo alla e al sig. , ex art. 2043 c.c., Controparte_1 Controparte_2 per aver agito in violazione dell ali di co nale e buona fede, contribuendo consapevolmente, nella loro rispettiva qualità di persone giuridiche e fisiche, alla frustrazione delle legittime aspettative imprenditoriali del . Pt_1
A sostegno della propria domanda, la Curatela allegava una consulenza tecnica di parte redatta dal Dott. (all. 5), da cui emergeva una stima dei danni patrimoniali subiti pari ad euro Persona_1 300.0 perdita di redditività dell'impresa, alla cessazione dell'attività e alla perdita del valore di avviamento. Sulla base delle circostanze di fatto e delle ragioni giuridiche esposte, la Curatela del fallimento concludeva formulando le seguenti richieste:
1. Accertare e dichiarare la responsabilità della e della in persona Controparte_1 CP_3 dei rispettivi legali rappresentanti pro tempor sto in oncorrenza sleale ai sensi dell'art. 2598, n. 3 c.c., in danno della IMPRESA individuale;
Parte_1
2. Per l'effetto, condannare le suddette società, in solido tra loro, al risarcimento dei danni patiti dalla Curatela del fallimento, quantificati in euro 300.000,00, ovvero nella diversa somma che sarà accertata in corso di causa, oltre interessi legali e rivalutazione fino all'effettivo soddisfo;
3. Accertare e dichiarare la responsabilità della per abuso di posizione dominante Controparte_1 ai sensi dell'art. 3 della legge n. 287/1990, terminato, attraverso la condotta contestata, un'ingiustificata alterazione delle regole concorrenziali nel mercato di riferimento;
4. Per l'effetto, condannare la medesima al risarcimento dei danni di cui sopra;
Controparte_1
5. In via subordinata, accertare e dichiarare la responsabilità extracontrattuale della CP_1 e del sig. , in solido tra loro, ex art. 2043 c.c., per avere, con
[...] Controparte_2 a o colpo dizio all'attività economica della;
Parte_4
6. Per l'effetto, condannare entrambi al risarcimento del danno così come sopra quantificato, ovvero nella somma che sarà ritenuta di giustizia;
Vinte le spese di lite. Si costituivano ritualmente in giudizio la e , i quali contestavano la Controparte_1 Controparte_2 fondatezza delle domande proposte dalla La sebbene ritualmente CP_3 evocata in giudizio, rimaneva contumace. In via preliminare, i convenuti sollevavano eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Bari, sezione specializzata imprese, deducendo la sussistenza di una connessione oggettiva con altra causa già pendente innanzi al Tribunale di Trani, iscritta al n. R.G. 5671/2016. Tale giudizio, originariamente instaurato dal in proprio, e successivamente riassunto dalla Curatela Parte_1 fallimentare odierna attrice, omosso nei confronti della società CP_4 somministrante nel contratto su cui si fonda anche la presente controversia, per senti la responsabilità contrattuale ex artt. 1218 e 1568 c.c. a seguito della violazione della clausola di esclusiva. I convenuti evidenziavano come, pur variando i soggetti convenuti nei due procedimenti, entrambi i giudizi risultassero fondati sulla medesima vicenda negoziale, ossia sul contratto di somministrazione stipulato tra la e la , ed entrambi fossero volti ad accertare la violazione CP_4 Parte_2 della clausola vi c é a ottenere il risarcimento del medesimo danno, quantificato in euro 300.000,00. Secondo i convenuti, sussistendo identità di causa petendi e di petitum tra le due azioni, provenendo entrambe dalla medesima vicenda contrattuale, doveva trovare applicazione l'art. 40 c.p.c., con conseguente necessità di trattazione unitaria dei giudizi dinanzi al giudice preventivamente adito, ossia il Tribunale di Trani. Nel merito, contestavano la fondatezza delle domande attoree, sollevando plurime eccezioni di fatto e di diritto: in primo luogo, escludevano qualsiasi illiceità della condotta ad essi attribuita, sia sotto il profilo della concorrenza sleale di cui all'art. 2598, n. 3 c.c., sia con riferimento alla disciplina dell'abuso di posizione dominante (art. 3 l. n. 287/1990), sia infine in relazione alla responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c. I convenuti sostenevano che l'intero impianto argomentativo della parte attrice si fondava su una non corretta ricostruzione dei rapporti contrattuali intercorsi tra soggetti distinti, giuridicamente autonomi e privi di legami reciproci. In particolare, osservavano come i due contratti di somministrazione rilevanti nella presente controversia – quello tra e , da un lato, e quello tra e CP_4 Parte_1 Controparte_1
dall'altro – ti ti differenti, i quali aveva di CP_3 ni autonome e circoscritte nei rispettivi ambiti negoziali. La clausola di esclusiva territoriale, prevista nell'art. 5 del contratto , vincolava esclusivamente la società CP_5 somministrante che si impegnava a non stipulare contratti analoghi entro un raggio di CP_4 300 metri dal del . Al contrario, nel contratto stipulato tra e Pt_1 Controparte_1 era a impe non concedere analoghe forniture entro 0 CP_3 CP_1 to senza alcun riferimento o collegamento con il punto vendita del CP_3
. Pt_1
o i convenuti, pertanto, l'obbligo di esclusiva invocato dalla Curatela era relativo e non opponibile a terzi, in forza del principio sancito dall'art. 1372, comma 2, c.c., secondo cui il contratto non produce effetti nei confronti dei terzi. Né, a loro dire, poteva configurarsi un'ipotesi di concorrenza sleale atipica, in difetto dell'indispensabile elemento soggettivo costituito dalla conoscenza del patto di esclusiva e dall'intento di eluderlo. I convenuti osservavano, in particolare, che la violazione di una clausola di esclusiva da parte di un soggetto terzo, estraneo al relativo rapporto contrattuale, non integra di per sé una condotta illecita, se non nei casi in cui sia dimostrato un comportamento collusivo con la parte contrattualmente obbligata ovvero una condotta contraria ai canoni di correttezza professionale. Veniva quindi negata qualsiasi responsabilità, sia in capo alla la quale non aveva stipulato alcun contratto con l' impresa , né assunto alcun Controparte_1 Pt_1 oi confronti, sia in capo al , che aveva unicamente quale Controparte_2 rappresentante legale delle società coinvolt I convenuti escludevano, altresì, che la clausola di cui all'art. 5 del contratto potesse essere qualificata come patto di esclusiva ai sensi dell'art. 1568 c.c., osservando – anche in considerazione del mancato richiamo della norma da parte attrice – che la mera assegnazione territoriale non implica necessariamente un vincolo di esclusiva contrattuale. A sostegno, richiamavano un principio espresso dalla giurisprudenza in tema di concessione di vendita, secondo cui l'attribuzione di una zona al concessionario non comporta ex se l'esistenza di un diritto di esclusiva, trattandosi di elemento eventuale e non essenziale del contratto (Trib. Milano, 15 gennaio 2018, n. 348). Cosicché – osservavano i convenuti – l'attore parlava impropriamente di “garantita zona di esclusiva del Pt_1
” o di “violazione dell'esclusiva garantita al da , in ass
[...] Parte_1 CP_4 a e propria esclusiva contrattualmente qualif . I convenuti contestavano, altresì, l'asserita responsabilità della per abuso di posizione Controparte_1 dominante ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. a), della legge n. rvando come nel caso di specie non fosse riscontrabile alcuna applicazione di condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti, né alcuna disparità di trattamento tra i contratti di somministrazione oggetto di causa. Da ciò derivava, a loro avviso, l'insussistenza dei presupposti per configurare un abuso ai sensi della norma richiamata dalla parte attrice. In ogni caso, i convenuti evidenziavano la totale carenza di prova in ordine al nesso causale tra la condotta denunciata – ovvero la stipula del contratto – e il danno lamentato dalla Controparte_6 Curatela. Sostenevano, infatti, che l'attrice non aves dimostrazione concreta del fatto che la crisi e la cessazione dell'attività della fossero effettivamente ricollegabili Parte_2 all'apertura del nuovo punto vendita da parte d go prossimo a quello dell'impresa CP_3 fallita. Rilevavano, in proposito, che – contrariame anto sostenuto dalla Curatela – non era sufficiente affermare che la presenza del nuovo punto vendita Despar, gestito da CP_3 avesse causato il dissesto della , senza offrire alcun serio element Parte_2 sostegno. Né, a loro dire, pot are tale lacuna la perizia di parte depositata dall'attrice, la quale muoveva proprio dall'indimostrato presupposto dell'esistenza di un nesso causale tra la stipula del contratto e la cessazione dell'attività commerciale del . Controparte_7 Pt_1 Con specifico riferimento nica di parte allegata da parte attrice, dedu che l'analisi dei corrispettivi realizzati dalla impresa dal 2009 al 2014 evidenziava un trend Pt_1 negativo già in atto prima della stipula del contrat . Più precisamente, il volume Controparte_7 delle vendite risultava in calo costante: -9% nel 201 -17% nel 2013, e -10% nel 2014. Tali dati – proseguivano i convenuti – smentivano l'assunto attoreo secondo cui l'apertura del punto vendita avrebbe cagionato la crisi dell'impresa , la quale aveva invece CP_3 Pt_1 manifestato diff onomiche ben prima dei fatti oggetto di ca La Causa, istruita con la produzione di documenti, l'assunzione dell'interrogatorio formale deferito ai convenuti, e con lo svolgimento di ctu contabile, all'udienza del 14.11.2024 veniva riservata per la decisione con la concessione dei termini ex art. 190 cpc. Sull'eccezione di incompetenza per connessione oggettiva con il giudizio pendente presso il Tribunale di Trani, R.G. 5671/2016 Va preliminarmente scrutinata, in quanto pregiudiziale, l'eccezione di incompetenza per connessione sollevata dalle parti convenute, le quali hanno dedotto che la presente controversia avrebbe dovuto essere trattata unitamente al giudizio promosso da dinanzi al Tribunale di Trani nei Parte_1 confronti di in quanto entrambi i pro rebbero fondati sulla medesima CP_4 vicenda neg sul contratto di somministrazione stipulato tra la e la CP_4 Pt_2 , ed entrambi volti ad accertare la violazione della clausola di esclusiva ivi contenuta, nonché Pt_1 a ottenere il risarcimento del medesimo danno, quantificato in euro 300.000,00. L'eccezione non merita accoglimento. Ai sensi dell'art. 40 c.p.c., la riunione di cause connesse innanzi al giudice preventivamente adito è subordinata al presupposto che tra le stesse sussista un vincolo di connessione oggettiva tale da rendere opportuna una trattazione unitaria per evitare decisioni logicamente o giuridicamente incompatibili. Tuttavia, nella fattispecie in esame, non ricorrono i requisiti richiesti dalla norma, difettando sia l'identità di parti che l'indispensabile omogeneità tra le domande proposte nei due giudizi. È appena il caso di richiamare la giurisprudenza di legittimità secondo cui per dare luogo allo spostamento di competenza per connessione ex art. 40 c.p.c non è sufficiente una qualsiasi relazione di interdipendenza fra due cause pendenti davanti a giudici diversi, ma è necessario che tra esse ricorra uno dei rapporti previsti dagli artt. 31 e segg. c.p.c. (Cass. 5 giugno 1984 n. 3397, Cass. 28 giugno 1976 n 2433). Nel presente procedimento, la Curatela del agisce nei confronti di soggetti terzi Parte_1 ( e ) che non ntratto di somministrazione stipulato Controparte_1 Controparte_2 i quali si deduce un diverso titolo di responsabilità, meramente CP_4 occ violazione della clausola di esclusiva mediante l'autorizzazione e l'attuazione dell'apertura del punto vendita nelle immediate vicinanze di quello gestito da . Il CP_3 Pt_1 giudizio pendente innanzi al Tr di Trani, invece, (come emerge dalla lettura di citazione prodotto in giudizio, all.5 fasc. convenuti) riguarda la responsabilità contrattuale della parte del contratto di somministrazione, per l'asserita violazione dell'obbligo di CP_4
consegue che le due controversie, pur attinenti a un comune substrato fattuale, si fondano su titoli di responsabilità distinti (contrattuale vs. extracontrattuale) e coinvolgono soggetti diversi, con la conseguenza che non può ravvisarsi alcun vincolo di connessione necessaria tale da imporre lo spostamento del presente giudizio dinanzi al Tribunale preventivamente adito. Non sussiste nemmeno una situazione di litispendenza. Dal punto di vista processuale, l'eccezione di litispendenza (art. 39 c.p.c.) – spesso sollevata per sostenere un difetto di competenza del giudice adito in un secondo giudizio – richiede la triplice identità di soggetti, di petitum e di causa petendi nei due processi paralleli. Nel caso in esame, i due giudizi vedono parte convenuta soggetti differenti (pur essendo il danneggiato-attore lo stesso) e si fondano su causae petendi diverse – uno fatto illecito extracontrattuale, l'altro inadempimento di obbligazioni contrattuali. Manca dunque la coincidenza sia delle parti convenute sia del titolo dell'azione, il che esclude in radice la litispendenza e, con essa, qualsiasi difetto di competenza collegato a tale eccezione. Come affermato dalla giurisprudenza anche di merito, se una domanda risarcitoria è proposta in più giudizi ma le parti non coincidono, non si configura alcun bis in idem processuale (non vi è “la stessa causa” su cui due giudici si stiano pronunciando) e l'eccezione dev'essere rigettata per difetto dei presupposti. Inoltre, la diversità di causa petendi (responsabilità contrattuale vs. extracontrattuale) evidenzia che i due giudizi vertono su fondamenti giuridici distinti, il che ulteriormente impedisce di considerarli come duplicità di un'unica azione. In tali casi, non ricorrendo una stessa causa pendente altrove, il giudice adito non è tenuto a declinare la propria competenza. Semmai, può porsi solo un tema di connessione facoltativa o opportunità di riunione dei giudizi qualora pendano dinanzi al medesimo ufficio (art. 274 c.p.c.). Quanto poi alla prospettata “duplicazione” della domanda risarcitoria, si osserva che, pur essendo identico l'importo richiesto nei due giudizi, la diversa identità soggettiva dei convenuti impedisce di ritenere inammissibile la domanda proposta successivamente, oggetto del presente giudizio;
ciò senza pregiudicare eventuali future valutazioni in merito alla compensatio lucri cum damno o al divieto di cumulo di risarcimenti per il medesimo danno. Va poi escluso che la scelta del danneggiato di procedere separatamente contro più responsabili configuri un abusivo frazionamento della pretesa risarcitoria. La Corte di cassazione (Sez. Unite) ha infatti distinto l'ipotesi del frazionamento oggettivo di un unico credito in più liti (generalmente illecito perché contrario ai doveri di lealtà processuale), dall'esercizio di diritti diversi in procedimenti separati. Le Sezioni Unite n. 4090 e 4091/2017, ad esempio, hanno ritenuto legittimo che un lavoratore azionasse in due cause diverse il diritto di credito avente fonte legale (ricalcolo TFR) e quello avente fonte contrattuale (premio di fedeltà), pur derivando entrambi dal medesimo rapporto di lavoro. Analogamente, nel caso di specie, l'attore fa valere due situazioni giuridiche risarcitorie autonome: una nascente dal rapporto contrattuale con il primo convenuto, l'altra basata su responsabilità aquiliana del secondo convenuto. Si tratta di titoli diversi, con fatti costitutivi differenti, ancorché concorrenti nella produzione dello stesso evento lesivo. Non siamo dunque di fronte ad un indebito “frazionamento” del medesimo credito in violazione del principio di unicità dell'azione risarcitoria, bensì all'esercizio di distinte azioni rese necessarie dalla pluralità dei soggetti obbligati e dalla diversità dei titoli di responsabilità. La giurisprudenza civile conferma che in tali ipotesi la pretesa risarcitoria non può dirsi duplicata, atteso che ogni azione mira ad accertare la responsabilità peculiare di ciascun convenuto per il fatto ad esso imputabile. In definitiva, il danneggiato ha diritto di esperire azioni distinte nei confronti di ciascun corresponsabile, restando ovviamente inteso che l'ammontare complessivo ottenibile non potrà superare l'integrale ristoro del danno effettivamente subito. Tale modus operandi non viola alcun divieto processuale: al contrario, esso è coerente sia con il principio sostanziale della responsabilità solidale ex art. 2055 c.c. (che consente di escutere anche separatamente ciascun condebitore solidale per l'intero), sia con i criteri giurisprudenziali in materia di abuso del processo (i quali censurano il frazionamento solo quando si scindono artificiosamente pretese identiche, cosa che qui non ricorre). Alla luce di quanto dedotto, l'eccezione di incompetenza deve essere rigettata, non sussistendo né una fattispecie di litispendenza (art. 39 c.p.c.), né una connessione oggettiva o soggettiva rilevante ai fini del mutamento della competenza (art. 40 c.p.c.). Deve in ogni caso confermarsi la competenza del Tribunale di Bari – Sezione specializzata in materia di impresa, trattandosi di una controversia in cui si deduce l'esercizio di concorrenza sleale interferente, rientrante tra le ipotesi tipizzate dall'art. 3, comma 2, lett. a), del D.lgs. n. 168/2003, come modificato dall'art. 2 del D.lgs. n. 131/2014. La connessione tra le parti, in quanto imprenditori operanti all'interno della medesima rete commerciale, rende evidente la sussistenza della materia attribuita alla cognizione della sezione specializzata. Secondo l'orientamento prevalente della giurisprudenza di legittimità, “in base all'art. 134, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 30 del 2005 (cd. "codice della proprietà industriale"), rientrano nella competenza delle sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 168 del 2003, le domande di repressione di atti di concorrenza sleale o di risarcimento dei danni che si fondano su comportamenti che interferiscono con un diritto di esclusiva (concorrenza sleale cd. "interferente"), avendo riguardo alla prospettazione dei fatti da parte dell'attore ed indipendentemente dalla loro fondatezza. Di converso, esulano dalla competenza delle sezioni specializzate le domande fondate su atti di concorrenza sleale cd. "pura", in cui la lesione dei diritti di esclusiva non sia elemento costitutivo dell'illecito concorrenziale” (cfr. Cass. Civ., Sez. VI, 26 giugno 2019, n. 17161); Nel merito La domanda attorea, proposta dalla , è fondata su un'ipotesi Parte_2 di concorrenza sleale interferente, d a di esclusiva contenuta nel contratto di somministrazione stipulato tra la e la , e sull'asserito CP_4 Parte_4 coinvolgimento consapevole della e d ne di un nuovo Controparte_1 Controparte_2 punto vendita “Despar” in prossim stito e della società Pt_1 CP_3
– secondo l'assunto attoreo – riconducibile alla stessa sf isionale della Controparte_1 Secondo la prospettazione attorea, i convenuti, pur non essendo parte tratto di somministrazione, avrebbero agevolato e deliberatamente autorizzato l'apertura di un punto vendita in violazione del patto di esclusiva contrattualmente pattuito, rendendosi responsabili, in concorso con altri soggetti, della crisi commerciale e della conseguente cessazione dell'attività della Pt_2
.
[...] onsabilità extracontrattuale dedotta, ai sensi degli artt. 2043 e 2598 n. 3 c.c., richiede, come noto:
• l'esistenza di un comportamento contrario ai doveri di correttezza professionale;
• la potenzialità di tale condotta di danneggiare l'altrui attività; • l'esistenza del danno ingiusto e del nesso di causalità tra condotta e danno
In primo luogo, con riferimento alla valutazione dell'illiceità delle condotte, occorre rilevare che, in linea con quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità, l'esclusiva territoriale non può mai presumersi: essa rappresenta un elemento eventuale del contratto di distribuzione o somministrazione e deve risultare da espressa pattuizione tra le parti (Cass. civ. Sez. III, 21 luglio 1994, n. 6819; Trib. Milano, 15 gennaio 2018, n. 348). La sola attribuzione di una determinata zona a un operatore non implica, di per sé, un obbligo di esclusiva a carico del fornitore, né un divieto per quest'ultimo di stipulare accordi con altri soggetti per la medesima area. Tuttavia, nel caso di specie, l'esclusiva risulta espressamente convenuta e ciò consente di riconoscerne la piena efficacia vincolante nei rapporti tra le parti contrattuali. Diverso e più complesso è il profilo relativo all'opponibilità del patto di esclusiva a soggetti terzi, non contraenti, come la e . La giurisprudenza maggioritaria ritiene, infatti, Controparte_1 Controparte_2 che il patto di escl ir bile ai terzi, i quali non ne sono vincolati, salvo che non attuino condotte concretamente scorrette o fraudolente, idonee a integrare gli estremi della concorrenza sleale (Cass. civ. Sez. I, 30 maggio 2017, n. 13550). In tal senso, è necessario accertare se la violazione dell'esclusiva si sia accompagnata a comportamenti elusivi, dolosi o tali da configurare uno sviamento di clientela contrario ai principi di correttezza professionale. Nella specie, la parte attrice ha dedotto la sussistenza di un'identità soggettiva sostanziale tra la e la affermando che entrambe sarebbero riconducibili al medesimo centro Controparte_1 CP_4 ell el , e che quest'ultimo avrebbe scientemente Controparte_2 autorizzato l'apertura del punto v lazione dell'obbligo di esclusiva. A sostegno di CP_3 quanto affermato, la Curatela ha inv natura sistematica e pianificata della condotta, sostenendo che non si tratti di una mera negligenza contrattuale, ma di un vero e proprio aggiramento fraudolento della clausola di esclusiva. Va richiamata, a tale proposito, Cass. civ. Sez. I, 4 settembre 2013, n. 20228 (relativa al caso di un accordo di distribuzione esclusiva poi violato dal produttore), la quale ha riconosciuto la rilevanza extracontrattuale della violazione di un accordo di esclusiva solo allorché tale violazione si sia accompagnata a condotte connotate da slealtà e intenzionalità di danno, come lo “storno” sistematico di risorse o la sottrazione fraudolenta della clientela. Al contrario, nel presente giudizio, pur a fronte della sovrapposizione tra i ruoli ricoperti dal , non sono emersi elementi sufficienti a ritenere che la condotta dei convenuti sia andata CP_1 oltr a violazione dell'obbligo contrattuale da parte della traducendosi in un atto CP_4 di concorrenza sleale ai sensi dell'art. 2598 c.c. In definitiva, za sleale per violazione dell'esclusiva è configurabile solo ove sussista un comportamento attivo, consapevole e scorretto del terzo, volto a trarre vantaggio indebito dalla posizione contrattuale altrui laddove, l'unica circostanza dedotta ovvero che i soggetti coinvolti appartengano a una medesima rete commerciale (come nel caso della GDO), non è sufficiente a fondare, di per sé, una responsabilità extracontrattuale, in assenza di specifici e provati elementi sintomatici di dolo, frode o di sviamento sistematico della clientela. D'altro canto, manca la prova del nesso causale tra la stipula del contratto con la e la crisi, CP_8 poi sfociata in insolvenza: a tal ultimo proposito, nella propria relazione, il ctu nom a escluso che i dati contabili disponibili consentissero di dimostrare un nesso eziologico diretto tra l'apertura dell'esercizio e la cessazione dell'attività della . In particolare, il CTU CP_3 Parte_2 evidenziava c
– i corrispettivi del punto vendita nel 2014 risultavano inferiori rispetto al 2013 (“la riduzione dei ricavi conseguita nell'anno 2014 rispetto all'anno 2013 è del 9,69%”; “la perdita di profitto subita dall'attore nel 2014 rispetto al 2013 è di 96.298 €”);
– tuttavia, i corrispettivi realizzati dall'impresa erano già in costante e significativa contrazione Pt_1 sin dal 2010;
– il calo percentuale più marcato (-24%) era stato registrato nel 2012, quindi in epoca antecedente sia alla stipula del contratto con la (novembre 2013), sia all'apertura del punto vendita CP_4 (2014); CP_3 14 si era verificata una flessione ulteriore di circa il 10% rispetto al 2013, ma tale riduzione risultava in linea con il trend negativo già manifestatosi negli anni precedenti. Il CTU ha altresì stimato un danno conseguente alla chiusura dell'attività, assimilabile al valore dell'azienda al 31.12.2015, pari a € 114.259, precisando che tale quantificazione è avvenuta senza tener conto della situazione patrimoniale, del grado di insolvenza e della veridicità dei dati dichiarati. Quanto alla possibile sottrazione di clientela, il consulente rilevava che non emergevano elementi oggettivi o documentali in grado di supportare tale ipotesi;
l'andamento del fatturato, considerato nel suo complesso, risultava sintomatico di una progressiva perdita di competitività dell'impresa, non riconducibile a un singolo evento o soggetto concorrente. In conclusione, il CTU escludeva che la crisi aziendale e la conseguente chiusura dell'attività potessero essere imputate causalmente alla condotta dei convenuti, attribuendo la flessione dei risultati economici dell'impresa a fattori strutturali e gestionali interni alla stessa, indipendenti dall'apertura del punto vendita CP_3 In definitiva, non vi è prova che l'apertura del punto vendita abb to la cessazione CP_3 dell'attività commerciale della impresa , riconducendo l iendale a fattori strutturali e Pt_1 gestionali preesistenti. Tali conclusioni, cui il Collegio ritiene di aderire in quanto coerenti con gli atti e la documentazione acquisita, escludono che il comportamento dei convenuti possa dirsi efficiente nella produzione del lamentato evento dannoso, ovvero la cessazione dell'attività imprenditoriale del . Nonostante Pt_1 la ravvisata prossimità tra le due attività commerciali e la presenza di lega ettivi tra gli amministratori delle società coinvolte, manca la prova di un nesso causale diretto tra la condotta dei convenuti e il danno dedotto, come richiesto dai principi che regolano la responsabilità aquiliana. In giurisprudenza, è infatti costante l'orientamento secondo cui “il danno cagionato dal compimento di atti di concorrenza sleale non è in re ipsa, ma deve essere oggetto di specifica e autonoma prova da parte dell'attore” (Cass. civ., 25 settembre 2012, n. 16294, che richiama Cass. n. 7306/09 e Cass. n. 19430/03). Parimenti, le allegazioni contenute nella consulenza di parte depositata dalla Curatela non superano i requisiti di attendibilità tecnica e documentale richiesti per fondare una pretesa risarcitoria in sede giudiziale, anche alla luce delle puntuali contestazioni svolte dalle difese convenute. In definitiva, la mancanza di prova sull'incidenza causale di tale condotta sull'evento dannoso e sulla perdita economica dedotta impone di rigettare la domanda risarcitoria proposta. Va infine scrutinata la domanda attorea nella parte in cui si denuncia un preteso abuso di posizione dominante da parte della convenuta in violazione dell'art. 3 della Legge 10 ottobre Controparte_1 1990, n. 287. La domanda non merita accoglimento. Secondo l'elaborazione giurisprudenziale e dottrinale in tema di disciplina antitrust nazionale, l'abuso di posizione dominante, ai sensi dell'art. 3 L. 287/1990, presuppone:
- l'accertamento dell'esistenza di un mercato rilevante, sotto il profilo sia geografico che merceologico;
- l'accertamento di una posizione dominante in capo al soggetto convenuto all'interno di tale mercato;
- l'allegazione e la prova di condotte abusive idonee ad alterare il confronto concorrenziale e/o ad escludere dal mercato concorrenti effettivi o potenziali Nel caso di specie, parte attrice si è limitata a prospettare la condotta come anticompetitiva sul piano astratto, facendo leva sull'esistenza di un contratto di somministrazione con patto di esclusiva violato attraverso la fornitura dei medesimi prodotti a un concorrente ubicato nella medesima zona. Tuttavia:
- non è stata fornita prova sufficiente della posizione dominante detenuta da né in Controparte_1 termini di quota di mercato, né sotto il profilo della capacità di condizio terale dell'offerta;
- la condotta contestata (stipula di contratto con altro soggetto) rientra, in assenza di vincoli di legge o clausole di esclusiva opponibili a terzi, nell'ambito di scelte distributive legittime, le quali, pur potendo astrattamente costituire inadempimento contrattuale o concorrenza sleale se accompagnate da mezzi scorretti, non integrano di per sé un abuso anticoncorrenziale rilevante ai sensi della normativa antitrust. Alla luce di quanto precede, anche la domanda risarcitoria proposta ex art. 3 L. 287/1990 deve essere rigettata per difetto dei presupposti oggettivi e soggettivi della condotta abusiva. Alla soccombenza seguono le spese di lite, come liquidate in dispositivo, secondo lo scaglione di riferimento. Vanno poste definitivamente a carico della curatela soccombente anche le spese di ctu come già liquidate con separato decreto
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari – Sezione specializzata in materia di impresa, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla , in persona del curatore, nei Parte_2 confronti della , così provvede: Controparte_1 CP_9 Controparte_2
1. RIGET;
2. CONDANNA parte attrice alla rifusione delle spese di lite in favore dei convenuti Controparte_1 e , in solido, che si liquidano in complessivi € 22457,00 oltre i Controparte_2 ri erali al 15%.
3. Spese di ctu, come liquidate con separato decreto, poste definitivamente a carico della curatela soccombente. Così deciso in Bari, nella camera di consiglio il giorno 16/06/2025 Il Giudice rel. est. Il Presidente Assunta Napoliello Giuseppe Rana
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del MOT dott. Felice Forte.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BARI Sezione specializzata in materia di Imprese
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe Rana Presidente dott.ssa Raffaella Simone Giudice dott.ssa Assunta Napoliello Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2562 /2019 promossa da:
, rappresentata e difesa dall'avv. DURANTE Parte_1
ATTORE contro
IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE P.T., e CP_1 CP_2 sentati e difesi dall'avv.to GIANNELLI GIANVITO
[...] CONVENUTI
FATTO E DIRITTO FATTO E DIRITTO Con atto di citazione notificato in data 8.2.2019 la Parte_2
, in persona del curatore Avv.
[...] Parte_3 Controparte_1 e , chied , in via solidale ovvero di CP_3 Controparte_2 al ente cagionati al fallito in conseguenza di condotte qualificabili come atti di concorrenza sleale, abuso di posizione dominante e, in via subordinata, illecito aquiliano ex art. 2043 c.c., quantificati in euro 300.000,00 o nella diversa somma da accertarsi in corso di causa. Parte attrice esponeva che, in data 22 novembre 2013, la società detentrice del marchio CP_4
“Despar”, aveva stipulato con l'imprenditore allora in bonis titolare della omonima Parte_1 impresa individuale, un contratto di somministrazione (a ce) avente ad oggetto l'inserimento del somministrato nella rete distributiva Despar e la concessione in uso del relativo marchio per la commercializzazione, in nome e per conto proprio, dei prodotti a marchio Despar nel punto vendita dell'imprenditore somministrato, sito in Gravina di Puglia (BA), Via Galileo Galilei n. 14. In forza di detto contratto, la somministrante si obbligava a fornire in via continuativa le merci presenti nei propri listini e a erogare servizi di assistenza e collaborazione, nonché a concedere al somministrato l'uso delle insegne, dei segni distintivi e del materiale pubblicitario ufficiale Despar, da impiegare secondo le direttive aziendali. Elemento centrale dell'intesa contrattuale era rappresentato dalla clausola di esclusiva territoriale, espressamente prevista all'art. 5 del contratto e così formulata: “Per tutta la durata del presente contratto, la somministrante si impegna a non stipulare altri contratti analoghi al presente nella zona circoscritta da un raggio di 300 metri dall'attuale ubicazione del punto vendita.” Tale clausola, qualificabile come obbligazione negativa di non fare, era volta a garantire all'imprenditore Pt_1 un'area protetta dalla concorrenza interna alla medesima rete commerciale, al fine di
[...] preservare l'equilibrio economico dell'iniziativa imprenditoriale. Nonostante tale vincolo, la Curatela allegava che in data 12.02.2014 la società in persona del proprio “Direttore Controparte_1 Commerciale” sig. , aveva so alogo contratto di somministrazione Controparte_2 (all. 2 fasc. attrice consentendo a quest'ultima l'apertura di un punto CP_3 vendita a marchio Despar ubicato metri da quello del , così violando la clausola Pt_1 di esclusiva contrattualmente pattuita. Tale condotta, a dire della parte attrice, avrebbe determinato una situazione di illecita concorrenza che avrebbe inciso negativamente sull'attività commerciale del , sino a determinarne la Pt_1 chiusura ed il successivo fallimento. Parte attrice sottolineava, inoltre, come la e la fossero entrambe CP_4 Controparte_1 riconducibili alla medesima sfera decisionale, i nti ca e o indirettamente, al , il quale rivestiva un ruolo apicale e operativo in entrambe le realtà coinvolte: Controparte_2 in esimo aveva rivestito la qualità di Direttore Commerciale di CP_1 CP_4 al momento della sottoscri l contratto con la , nonché quella Parte_2 del Consiglio di Amministrazione della successivo contratto con la Controparte_1 A parere della Curatela osizione soggettiva comprovava la piena CP_3 a , da parte del , della violazione dell'esclusiva e di conseguenza che Controparte_2 gli stati soggettivi rilevanti ai f ilità civile erano da imputare alla medesima persona fisica, la quale, con piena coscienza della violazione della norma pattizia, aveva autorizzato l'apertura di un punto vendita concorrente in favore della collocato a meno di 150 metri da quello CP_3 del , determinando un grave pregiudizio commerciale di quest'ultimo. Pt_1 Su upposti, la Curatela individuava i seguenti profili di responsabilità:
• in via principale, in capo alla e alla ex art. 2598, n. 3 c.c., per aver Controparte_1 CP_3 posto in essere atti di co ale a a danneggiare la posizione commerciale del , mediante l'utilizzo non conforme ai principi di correttezza Pt_1 professionale del o marchio nella medesima zona protetta da esclusiva;
• in via autonoma e cumulativa, in capo alla per abuso di posizione dominante, Controparte_1 ai sensi dell'art. 3 L. 287/1990, per aver gole della concorrenza attraverso condotte volte a eliminare un operatore economico attivo nel medesimo segmento territoriale e commerciale;
• in via subordinata, in capo alla e al sig. , ex art. 2043 c.c., Controparte_1 Controparte_2 per aver agito in violazione dell ali di co nale e buona fede, contribuendo consapevolmente, nella loro rispettiva qualità di persone giuridiche e fisiche, alla frustrazione delle legittime aspettative imprenditoriali del . Pt_1
A sostegno della propria domanda, la Curatela allegava una consulenza tecnica di parte redatta dal Dott. (all. 5), da cui emergeva una stima dei danni patrimoniali subiti pari ad euro Persona_1 300.0 perdita di redditività dell'impresa, alla cessazione dell'attività e alla perdita del valore di avviamento. Sulla base delle circostanze di fatto e delle ragioni giuridiche esposte, la Curatela del fallimento concludeva formulando le seguenti richieste:
1. Accertare e dichiarare la responsabilità della e della in persona Controparte_1 CP_3 dei rispettivi legali rappresentanti pro tempor sto in oncorrenza sleale ai sensi dell'art. 2598, n. 3 c.c., in danno della IMPRESA individuale;
Parte_1
2. Per l'effetto, condannare le suddette società, in solido tra loro, al risarcimento dei danni patiti dalla Curatela del fallimento, quantificati in euro 300.000,00, ovvero nella diversa somma che sarà accertata in corso di causa, oltre interessi legali e rivalutazione fino all'effettivo soddisfo;
3. Accertare e dichiarare la responsabilità della per abuso di posizione dominante Controparte_1 ai sensi dell'art. 3 della legge n. 287/1990, terminato, attraverso la condotta contestata, un'ingiustificata alterazione delle regole concorrenziali nel mercato di riferimento;
4. Per l'effetto, condannare la medesima al risarcimento dei danni di cui sopra;
Controparte_1
5. In via subordinata, accertare e dichiarare la responsabilità extracontrattuale della CP_1 e del sig. , in solido tra loro, ex art. 2043 c.c., per avere, con
[...] Controparte_2 a o colpo dizio all'attività economica della;
Parte_4
6. Per l'effetto, condannare entrambi al risarcimento del danno così come sopra quantificato, ovvero nella somma che sarà ritenuta di giustizia;
Vinte le spese di lite. Si costituivano ritualmente in giudizio la e , i quali contestavano la Controparte_1 Controparte_2 fondatezza delle domande proposte dalla La sebbene ritualmente CP_3 evocata in giudizio, rimaneva contumace. In via preliminare, i convenuti sollevavano eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Bari, sezione specializzata imprese, deducendo la sussistenza di una connessione oggettiva con altra causa già pendente innanzi al Tribunale di Trani, iscritta al n. R.G. 5671/2016. Tale giudizio, originariamente instaurato dal in proprio, e successivamente riassunto dalla Curatela Parte_1 fallimentare odierna attrice, omosso nei confronti della società CP_4 somministrante nel contratto su cui si fonda anche la presente controversia, per senti la responsabilità contrattuale ex artt. 1218 e 1568 c.c. a seguito della violazione della clausola di esclusiva. I convenuti evidenziavano come, pur variando i soggetti convenuti nei due procedimenti, entrambi i giudizi risultassero fondati sulla medesima vicenda negoziale, ossia sul contratto di somministrazione stipulato tra la e la , ed entrambi fossero volti ad accertare la violazione CP_4 Parte_2 della clausola vi c é a ottenere il risarcimento del medesimo danno, quantificato in euro 300.000,00. Secondo i convenuti, sussistendo identità di causa petendi e di petitum tra le due azioni, provenendo entrambe dalla medesima vicenda contrattuale, doveva trovare applicazione l'art. 40 c.p.c., con conseguente necessità di trattazione unitaria dei giudizi dinanzi al giudice preventivamente adito, ossia il Tribunale di Trani. Nel merito, contestavano la fondatezza delle domande attoree, sollevando plurime eccezioni di fatto e di diritto: in primo luogo, escludevano qualsiasi illiceità della condotta ad essi attribuita, sia sotto il profilo della concorrenza sleale di cui all'art. 2598, n. 3 c.c., sia con riferimento alla disciplina dell'abuso di posizione dominante (art. 3 l. n. 287/1990), sia infine in relazione alla responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c. I convenuti sostenevano che l'intero impianto argomentativo della parte attrice si fondava su una non corretta ricostruzione dei rapporti contrattuali intercorsi tra soggetti distinti, giuridicamente autonomi e privi di legami reciproci. In particolare, osservavano come i due contratti di somministrazione rilevanti nella presente controversia – quello tra e , da un lato, e quello tra e CP_4 Parte_1 Controparte_1
dall'altro – ti ti differenti, i quali aveva di CP_3 ni autonome e circoscritte nei rispettivi ambiti negoziali. La clausola di esclusiva territoriale, prevista nell'art. 5 del contratto , vincolava esclusivamente la società CP_5 somministrante che si impegnava a non stipulare contratti analoghi entro un raggio di CP_4 300 metri dal del . Al contrario, nel contratto stipulato tra e Pt_1 Controparte_1 era a impe non concedere analoghe forniture entro 0 CP_3 CP_1 to senza alcun riferimento o collegamento con il punto vendita del CP_3
. Pt_1
o i convenuti, pertanto, l'obbligo di esclusiva invocato dalla Curatela era relativo e non opponibile a terzi, in forza del principio sancito dall'art. 1372, comma 2, c.c., secondo cui il contratto non produce effetti nei confronti dei terzi. Né, a loro dire, poteva configurarsi un'ipotesi di concorrenza sleale atipica, in difetto dell'indispensabile elemento soggettivo costituito dalla conoscenza del patto di esclusiva e dall'intento di eluderlo. I convenuti osservavano, in particolare, che la violazione di una clausola di esclusiva da parte di un soggetto terzo, estraneo al relativo rapporto contrattuale, non integra di per sé una condotta illecita, se non nei casi in cui sia dimostrato un comportamento collusivo con la parte contrattualmente obbligata ovvero una condotta contraria ai canoni di correttezza professionale. Veniva quindi negata qualsiasi responsabilità, sia in capo alla la quale non aveva stipulato alcun contratto con l' impresa , né assunto alcun Controparte_1 Pt_1 oi confronti, sia in capo al , che aveva unicamente quale Controparte_2 rappresentante legale delle società coinvolt I convenuti escludevano, altresì, che la clausola di cui all'art. 5 del contratto potesse essere qualificata come patto di esclusiva ai sensi dell'art. 1568 c.c., osservando – anche in considerazione del mancato richiamo della norma da parte attrice – che la mera assegnazione territoriale non implica necessariamente un vincolo di esclusiva contrattuale. A sostegno, richiamavano un principio espresso dalla giurisprudenza in tema di concessione di vendita, secondo cui l'attribuzione di una zona al concessionario non comporta ex se l'esistenza di un diritto di esclusiva, trattandosi di elemento eventuale e non essenziale del contratto (Trib. Milano, 15 gennaio 2018, n. 348). Cosicché – osservavano i convenuti – l'attore parlava impropriamente di “garantita zona di esclusiva del Pt_1
” o di “violazione dell'esclusiva garantita al da , in ass
[...] Parte_1 CP_4 a e propria esclusiva contrattualmente qualif . I convenuti contestavano, altresì, l'asserita responsabilità della per abuso di posizione Controparte_1 dominante ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. a), della legge n. rvando come nel caso di specie non fosse riscontrabile alcuna applicazione di condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti, né alcuna disparità di trattamento tra i contratti di somministrazione oggetto di causa. Da ciò derivava, a loro avviso, l'insussistenza dei presupposti per configurare un abuso ai sensi della norma richiamata dalla parte attrice. In ogni caso, i convenuti evidenziavano la totale carenza di prova in ordine al nesso causale tra la condotta denunciata – ovvero la stipula del contratto – e il danno lamentato dalla Controparte_6 Curatela. Sostenevano, infatti, che l'attrice non aves dimostrazione concreta del fatto che la crisi e la cessazione dell'attività della fossero effettivamente ricollegabili Parte_2 all'apertura del nuovo punto vendita da parte d go prossimo a quello dell'impresa CP_3 fallita. Rilevavano, in proposito, che – contrariame anto sostenuto dalla Curatela – non era sufficiente affermare che la presenza del nuovo punto vendita Despar, gestito da CP_3 avesse causato il dissesto della , senza offrire alcun serio element Parte_2 sostegno. Né, a loro dire, pot are tale lacuna la perizia di parte depositata dall'attrice, la quale muoveva proprio dall'indimostrato presupposto dell'esistenza di un nesso causale tra la stipula del contratto e la cessazione dell'attività commerciale del . Controparte_7 Pt_1 Con specifico riferimento nica di parte allegata da parte attrice, dedu che l'analisi dei corrispettivi realizzati dalla impresa dal 2009 al 2014 evidenziava un trend Pt_1 negativo già in atto prima della stipula del contrat . Più precisamente, il volume Controparte_7 delle vendite risultava in calo costante: -9% nel 201 -17% nel 2013, e -10% nel 2014. Tali dati – proseguivano i convenuti – smentivano l'assunto attoreo secondo cui l'apertura del punto vendita avrebbe cagionato la crisi dell'impresa , la quale aveva invece CP_3 Pt_1 manifestato diff onomiche ben prima dei fatti oggetto di ca La Causa, istruita con la produzione di documenti, l'assunzione dell'interrogatorio formale deferito ai convenuti, e con lo svolgimento di ctu contabile, all'udienza del 14.11.2024 veniva riservata per la decisione con la concessione dei termini ex art. 190 cpc. Sull'eccezione di incompetenza per connessione oggettiva con il giudizio pendente presso il Tribunale di Trani, R.G. 5671/2016 Va preliminarmente scrutinata, in quanto pregiudiziale, l'eccezione di incompetenza per connessione sollevata dalle parti convenute, le quali hanno dedotto che la presente controversia avrebbe dovuto essere trattata unitamente al giudizio promosso da dinanzi al Tribunale di Trani nei Parte_1 confronti di in quanto entrambi i pro rebbero fondati sulla medesima CP_4 vicenda neg sul contratto di somministrazione stipulato tra la e la CP_4 Pt_2 , ed entrambi volti ad accertare la violazione della clausola di esclusiva ivi contenuta, nonché Pt_1 a ottenere il risarcimento del medesimo danno, quantificato in euro 300.000,00. L'eccezione non merita accoglimento. Ai sensi dell'art. 40 c.p.c., la riunione di cause connesse innanzi al giudice preventivamente adito è subordinata al presupposto che tra le stesse sussista un vincolo di connessione oggettiva tale da rendere opportuna una trattazione unitaria per evitare decisioni logicamente o giuridicamente incompatibili. Tuttavia, nella fattispecie in esame, non ricorrono i requisiti richiesti dalla norma, difettando sia l'identità di parti che l'indispensabile omogeneità tra le domande proposte nei due giudizi. È appena il caso di richiamare la giurisprudenza di legittimità secondo cui per dare luogo allo spostamento di competenza per connessione ex art. 40 c.p.c non è sufficiente una qualsiasi relazione di interdipendenza fra due cause pendenti davanti a giudici diversi, ma è necessario che tra esse ricorra uno dei rapporti previsti dagli artt. 31 e segg. c.p.c. (Cass. 5 giugno 1984 n. 3397, Cass. 28 giugno 1976 n 2433). Nel presente procedimento, la Curatela del agisce nei confronti di soggetti terzi Parte_1 ( e ) che non ntratto di somministrazione stipulato Controparte_1 Controparte_2 i quali si deduce un diverso titolo di responsabilità, meramente CP_4 occ violazione della clausola di esclusiva mediante l'autorizzazione e l'attuazione dell'apertura del punto vendita nelle immediate vicinanze di quello gestito da . Il CP_3 Pt_1 giudizio pendente innanzi al Tr di Trani, invece, (come emerge dalla lettura di citazione prodotto in giudizio, all.5 fasc. convenuti) riguarda la responsabilità contrattuale della parte del contratto di somministrazione, per l'asserita violazione dell'obbligo di CP_4
consegue che le due controversie, pur attinenti a un comune substrato fattuale, si fondano su titoli di responsabilità distinti (contrattuale vs. extracontrattuale) e coinvolgono soggetti diversi, con la conseguenza che non può ravvisarsi alcun vincolo di connessione necessaria tale da imporre lo spostamento del presente giudizio dinanzi al Tribunale preventivamente adito. Non sussiste nemmeno una situazione di litispendenza. Dal punto di vista processuale, l'eccezione di litispendenza (art. 39 c.p.c.) – spesso sollevata per sostenere un difetto di competenza del giudice adito in un secondo giudizio – richiede la triplice identità di soggetti, di petitum e di causa petendi nei due processi paralleli. Nel caso in esame, i due giudizi vedono parte convenuta soggetti differenti (pur essendo il danneggiato-attore lo stesso) e si fondano su causae petendi diverse – uno fatto illecito extracontrattuale, l'altro inadempimento di obbligazioni contrattuali. Manca dunque la coincidenza sia delle parti convenute sia del titolo dell'azione, il che esclude in radice la litispendenza e, con essa, qualsiasi difetto di competenza collegato a tale eccezione. Come affermato dalla giurisprudenza anche di merito, se una domanda risarcitoria è proposta in più giudizi ma le parti non coincidono, non si configura alcun bis in idem processuale (non vi è “la stessa causa” su cui due giudici si stiano pronunciando) e l'eccezione dev'essere rigettata per difetto dei presupposti. Inoltre, la diversità di causa petendi (responsabilità contrattuale vs. extracontrattuale) evidenzia che i due giudizi vertono su fondamenti giuridici distinti, il che ulteriormente impedisce di considerarli come duplicità di un'unica azione. In tali casi, non ricorrendo una stessa causa pendente altrove, il giudice adito non è tenuto a declinare la propria competenza. Semmai, può porsi solo un tema di connessione facoltativa o opportunità di riunione dei giudizi qualora pendano dinanzi al medesimo ufficio (art. 274 c.p.c.). Quanto poi alla prospettata “duplicazione” della domanda risarcitoria, si osserva che, pur essendo identico l'importo richiesto nei due giudizi, la diversa identità soggettiva dei convenuti impedisce di ritenere inammissibile la domanda proposta successivamente, oggetto del presente giudizio;
ciò senza pregiudicare eventuali future valutazioni in merito alla compensatio lucri cum damno o al divieto di cumulo di risarcimenti per il medesimo danno. Va poi escluso che la scelta del danneggiato di procedere separatamente contro più responsabili configuri un abusivo frazionamento della pretesa risarcitoria. La Corte di cassazione (Sez. Unite) ha infatti distinto l'ipotesi del frazionamento oggettivo di un unico credito in più liti (generalmente illecito perché contrario ai doveri di lealtà processuale), dall'esercizio di diritti diversi in procedimenti separati. Le Sezioni Unite n. 4090 e 4091/2017, ad esempio, hanno ritenuto legittimo che un lavoratore azionasse in due cause diverse il diritto di credito avente fonte legale (ricalcolo TFR) e quello avente fonte contrattuale (premio di fedeltà), pur derivando entrambi dal medesimo rapporto di lavoro. Analogamente, nel caso di specie, l'attore fa valere due situazioni giuridiche risarcitorie autonome: una nascente dal rapporto contrattuale con il primo convenuto, l'altra basata su responsabilità aquiliana del secondo convenuto. Si tratta di titoli diversi, con fatti costitutivi differenti, ancorché concorrenti nella produzione dello stesso evento lesivo. Non siamo dunque di fronte ad un indebito “frazionamento” del medesimo credito in violazione del principio di unicità dell'azione risarcitoria, bensì all'esercizio di distinte azioni rese necessarie dalla pluralità dei soggetti obbligati e dalla diversità dei titoli di responsabilità. La giurisprudenza civile conferma che in tali ipotesi la pretesa risarcitoria non può dirsi duplicata, atteso che ogni azione mira ad accertare la responsabilità peculiare di ciascun convenuto per il fatto ad esso imputabile. In definitiva, il danneggiato ha diritto di esperire azioni distinte nei confronti di ciascun corresponsabile, restando ovviamente inteso che l'ammontare complessivo ottenibile non potrà superare l'integrale ristoro del danno effettivamente subito. Tale modus operandi non viola alcun divieto processuale: al contrario, esso è coerente sia con il principio sostanziale della responsabilità solidale ex art. 2055 c.c. (che consente di escutere anche separatamente ciascun condebitore solidale per l'intero), sia con i criteri giurisprudenziali in materia di abuso del processo (i quali censurano il frazionamento solo quando si scindono artificiosamente pretese identiche, cosa che qui non ricorre). Alla luce di quanto dedotto, l'eccezione di incompetenza deve essere rigettata, non sussistendo né una fattispecie di litispendenza (art. 39 c.p.c.), né una connessione oggettiva o soggettiva rilevante ai fini del mutamento della competenza (art. 40 c.p.c.). Deve in ogni caso confermarsi la competenza del Tribunale di Bari – Sezione specializzata in materia di impresa, trattandosi di una controversia in cui si deduce l'esercizio di concorrenza sleale interferente, rientrante tra le ipotesi tipizzate dall'art. 3, comma 2, lett. a), del D.lgs. n. 168/2003, come modificato dall'art. 2 del D.lgs. n. 131/2014. La connessione tra le parti, in quanto imprenditori operanti all'interno della medesima rete commerciale, rende evidente la sussistenza della materia attribuita alla cognizione della sezione specializzata. Secondo l'orientamento prevalente della giurisprudenza di legittimità, “in base all'art. 134, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 30 del 2005 (cd. "codice della proprietà industriale"), rientrano nella competenza delle sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 168 del 2003, le domande di repressione di atti di concorrenza sleale o di risarcimento dei danni che si fondano su comportamenti che interferiscono con un diritto di esclusiva (concorrenza sleale cd. "interferente"), avendo riguardo alla prospettazione dei fatti da parte dell'attore ed indipendentemente dalla loro fondatezza. Di converso, esulano dalla competenza delle sezioni specializzate le domande fondate su atti di concorrenza sleale cd. "pura", in cui la lesione dei diritti di esclusiva non sia elemento costitutivo dell'illecito concorrenziale” (cfr. Cass. Civ., Sez. VI, 26 giugno 2019, n. 17161); Nel merito La domanda attorea, proposta dalla , è fondata su un'ipotesi Parte_2 di concorrenza sleale interferente, d a di esclusiva contenuta nel contratto di somministrazione stipulato tra la e la , e sull'asserito CP_4 Parte_4 coinvolgimento consapevole della e d ne di un nuovo Controparte_1 Controparte_2 punto vendita “Despar” in prossim stito e della società Pt_1 CP_3
– secondo l'assunto attoreo – riconducibile alla stessa sf isionale della Controparte_1 Secondo la prospettazione attorea, i convenuti, pur non essendo parte tratto di somministrazione, avrebbero agevolato e deliberatamente autorizzato l'apertura di un punto vendita in violazione del patto di esclusiva contrattualmente pattuito, rendendosi responsabili, in concorso con altri soggetti, della crisi commerciale e della conseguente cessazione dell'attività della Pt_2
.
[...] onsabilità extracontrattuale dedotta, ai sensi degli artt. 2043 e 2598 n. 3 c.c., richiede, come noto:
• l'esistenza di un comportamento contrario ai doveri di correttezza professionale;
• la potenzialità di tale condotta di danneggiare l'altrui attività; • l'esistenza del danno ingiusto e del nesso di causalità tra condotta e danno
In primo luogo, con riferimento alla valutazione dell'illiceità delle condotte, occorre rilevare che, in linea con quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità, l'esclusiva territoriale non può mai presumersi: essa rappresenta un elemento eventuale del contratto di distribuzione o somministrazione e deve risultare da espressa pattuizione tra le parti (Cass. civ. Sez. III, 21 luglio 1994, n. 6819; Trib. Milano, 15 gennaio 2018, n. 348). La sola attribuzione di una determinata zona a un operatore non implica, di per sé, un obbligo di esclusiva a carico del fornitore, né un divieto per quest'ultimo di stipulare accordi con altri soggetti per la medesima area. Tuttavia, nel caso di specie, l'esclusiva risulta espressamente convenuta e ciò consente di riconoscerne la piena efficacia vincolante nei rapporti tra le parti contrattuali. Diverso e più complesso è il profilo relativo all'opponibilità del patto di esclusiva a soggetti terzi, non contraenti, come la e . La giurisprudenza maggioritaria ritiene, infatti, Controparte_1 Controparte_2 che il patto di escl ir bile ai terzi, i quali non ne sono vincolati, salvo che non attuino condotte concretamente scorrette o fraudolente, idonee a integrare gli estremi della concorrenza sleale (Cass. civ. Sez. I, 30 maggio 2017, n. 13550). In tal senso, è necessario accertare se la violazione dell'esclusiva si sia accompagnata a comportamenti elusivi, dolosi o tali da configurare uno sviamento di clientela contrario ai principi di correttezza professionale. Nella specie, la parte attrice ha dedotto la sussistenza di un'identità soggettiva sostanziale tra la e la affermando che entrambe sarebbero riconducibili al medesimo centro Controparte_1 CP_4 ell el , e che quest'ultimo avrebbe scientemente Controparte_2 autorizzato l'apertura del punto v lazione dell'obbligo di esclusiva. A sostegno di CP_3 quanto affermato, la Curatela ha inv natura sistematica e pianificata della condotta, sostenendo che non si tratti di una mera negligenza contrattuale, ma di un vero e proprio aggiramento fraudolento della clausola di esclusiva. Va richiamata, a tale proposito, Cass. civ. Sez. I, 4 settembre 2013, n. 20228 (relativa al caso di un accordo di distribuzione esclusiva poi violato dal produttore), la quale ha riconosciuto la rilevanza extracontrattuale della violazione di un accordo di esclusiva solo allorché tale violazione si sia accompagnata a condotte connotate da slealtà e intenzionalità di danno, come lo “storno” sistematico di risorse o la sottrazione fraudolenta della clientela. Al contrario, nel presente giudizio, pur a fronte della sovrapposizione tra i ruoli ricoperti dal , non sono emersi elementi sufficienti a ritenere che la condotta dei convenuti sia andata CP_1 oltr a violazione dell'obbligo contrattuale da parte della traducendosi in un atto CP_4 di concorrenza sleale ai sensi dell'art. 2598 c.c. In definitiva, za sleale per violazione dell'esclusiva è configurabile solo ove sussista un comportamento attivo, consapevole e scorretto del terzo, volto a trarre vantaggio indebito dalla posizione contrattuale altrui laddove, l'unica circostanza dedotta ovvero che i soggetti coinvolti appartengano a una medesima rete commerciale (come nel caso della GDO), non è sufficiente a fondare, di per sé, una responsabilità extracontrattuale, in assenza di specifici e provati elementi sintomatici di dolo, frode o di sviamento sistematico della clientela. D'altro canto, manca la prova del nesso causale tra la stipula del contratto con la e la crisi, CP_8 poi sfociata in insolvenza: a tal ultimo proposito, nella propria relazione, il ctu nom a escluso che i dati contabili disponibili consentissero di dimostrare un nesso eziologico diretto tra l'apertura dell'esercizio e la cessazione dell'attività della . In particolare, il CTU CP_3 Parte_2 evidenziava c
– i corrispettivi del punto vendita nel 2014 risultavano inferiori rispetto al 2013 (“la riduzione dei ricavi conseguita nell'anno 2014 rispetto all'anno 2013 è del 9,69%”; “la perdita di profitto subita dall'attore nel 2014 rispetto al 2013 è di 96.298 €”);
– tuttavia, i corrispettivi realizzati dall'impresa erano già in costante e significativa contrazione Pt_1 sin dal 2010;
– il calo percentuale più marcato (-24%) era stato registrato nel 2012, quindi in epoca antecedente sia alla stipula del contratto con la (novembre 2013), sia all'apertura del punto vendita CP_4 (2014); CP_3 14 si era verificata una flessione ulteriore di circa il 10% rispetto al 2013, ma tale riduzione risultava in linea con il trend negativo già manifestatosi negli anni precedenti. Il CTU ha altresì stimato un danno conseguente alla chiusura dell'attività, assimilabile al valore dell'azienda al 31.12.2015, pari a € 114.259, precisando che tale quantificazione è avvenuta senza tener conto della situazione patrimoniale, del grado di insolvenza e della veridicità dei dati dichiarati. Quanto alla possibile sottrazione di clientela, il consulente rilevava che non emergevano elementi oggettivi o documentali in grado di supportare tale ipotesi;
l'andamento del fatturato, considerato nel suo complesso, risultava sintomatico di una progressiva perdita di competitività dell'impresa, non riconducibile a un singolo evento o soggetto concorrente. In conclusione, il CTU escludeva che la crisi aziendale e la conseguente chiusura dell'attività potessero essere imputate causalmente alla condotta dei convenuti, attribuendo la flessione dei risultati economici dell'impresa a fattori strutturali e gestionali interni alla stessa, indipendenti dall'apertura del punto vendita CP_3 In definitiva, non vi è prova che l'apertura del punto vendita abb to la cessazione CP_3 dell'attività commerciale della impresa , riconducendo l iendale a fattori strutturali e Pt_1 gestionali preesistenti. Tali conclusioni, cui il Collegio ritiene di aderire in quanto coerenti con gli atti e la documentazione acquisita, escludono che il comportamento dei convenuti possa dirsi efficiente nella produzione del lamentato evento dannoso, ovvero la cessazione dell'attività imprenditoriale del . Nonostante Pt_1 la ravvisata prossimità tra le due attività commerciali e la presenza di lega ettivi tra gli amministratori delle società coinvolte, manca la prova di un nesso causale diretto tra la condotta dei convenuti e il danno dedotto, come richiesto dai principi che regolano la responsabilità aquiliana. In giurisprudenza, è infatti costante l'orientamento secondo cui “il danno cagionato dal compimento di atti di concorrenza sleale non è in re ipsa, ma deve essere oggetto di specifica e autonoma prova da parte dell'attore” (Cass. civ., 25 settembre 2012, n. 16294, che richiama Cass. n. 7306/09 e Cass. n. 19430/03). Parimenti, le allegazioni contenute nella consulenza di parte depositata dalla Curatela non superano i requisiti di attendibilità tecnica e documentale richiesti per fondare una pretesa risarcitoria in sede giudiziale, anche alla luce delle puntuali contestazioni svolte dalle difese convenute. In definitiva, la mancanza di prova sull'incidenza causale di tale condotta sull'evento dannoso e sulla perdita economica dedotta impone di rigettare la domanda risarcitoria proposta. Va infine scrutinata la domanda attorea nella parte in cui si denuncia un preteso abuso di posizione dominante da parte della convenuta in violazione dell'art. 3 della Legge 10 ottobre Controparte_1 1990, n. 287. La domanda non merita accoglimento. Secondo l'elaborazione giurisprudenziale e dottrinale in tema di disciplina antitrust nazionale, l'abuso di posizione dominante, ai sensi dell'art. 3 L. 287/1990, presuppone:
- l'accertamento dell'esistenza di un mercato rilevante, sotto il profilo sia geografico che merceologico;
- l'accertamento di una posizione dominante in capo al soggetto convenuto all'interno di tale mercato;
- l'allegazione e la prova di condotte abusive idonee ad alterare il confronto concorrenziale e/o ad escludere dal mercato concorrenti effettivi o potenziali Nel caso di specie, parte attrice si è limitata a prospettare la condotta come anticompetitiva sul piano astratto, facendo leva sull'esistenza di un contratto di somministrazione con patto di esclusiva violato attraverso la fornitura dei medesimi prodotti a un concorrente ubicato nella medesima zona. Tuttavia:
- non è stata fornita prova sufficiente della posizione dominante detenuta da né in Controparte_1 termini di quota di mercato, né sotto il profilo della capacità di condizio terale dell'offerta;
- la condotta contestata (stipula di contratto con altro soggetto) rientra, in assenza di vincoli di legge o clausole di esclusiva opponibili a terzi, nell'ambito di scelte distributive legittime, le quali, pur potendo astrattamente costituire inadempimento contrattuale o concorrenza sleale se accompagnate da mezzi scorretti, non integrano di per sé un abuso anticoncorrenziale rilevante ai sensi della normativa antitrust. Alla luce di quanto precede, anche la domanda risarcitoria proposta ex art. 3 L. 287/1990 deve essere rigettata per difetto dei presupposti oggettivi e soggettivi della condotta abusiva. Alla soccombenza seguono le spese di lite, come liquidate in dispositivo, secondo lo scaglione di riferimento. Vanno poste definitivamente a carico della curatela soccombente anche le spese di ctu come già liquidate con separato decreto
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari – Sezione specializzata in materia di impresa, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla , in persona del curatore, nei Parte_2 confronti della , così provvede: Controparte_1 CP_9 Controparte_2
1. RIGET;
2. CONDANNA parte attrice alla rifusione delle spese di lite in favore dei convenuti Controparte_1 e , in solido, che si liquidano in complessivi € 22457,00 oltre i Controparte_2 ri erali al 15%.
3. Spese di ctu, come liquidate con separato decreto, poste definitivamente a carico della curatela soccombente. Così deciso in Bari, nella camera di consiglio il giorno 16/06/2025 Il Giudice rel. est. Il Presidente Assunta Napoliello Giuseppe Rana
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del MOT dott. Felice Forte.