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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 15/05/2025, n. 831 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 831 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6047/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Daniela Culotta Giudice Rel./Est ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6047/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. Russo Donatella, in virtù di procura speciale in atti Parte_1
e
, con il patrocinio dell'avv. Gili Andreina, in virtù di procura speciale in atti Parte_2
ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da note scritte d'udienza
Per il P.M.: nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito concordatario in Parte_1 Parte_2
VILLARBASSE il 22/05/2005.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di VILLARBASSE (atto n. 4 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2005).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 15.2.2007 e il 22.08.2010. Persona_1 Per_2
Con ricorso depositato il 04/03/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
pagina 1 di 3 Con sentenza n. 289/2024 del 26.08.2024, pubblicata in data 27.08.2024, è stata pronunciata la separazione personale dei predetti coniugi e con ordinanza in pari data è stata disposta la remissione della causa sul ruolo istruttorio del giudice relatore, al fine di consentire il rispetto del termine di procedibilità della domanda divorzile ed è stata fissata udienza per la comparizione personale delle parti, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si è protratto ininterrottamente per i termini di legge.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
La figlia della coppia, , è divenuta nelle more del giudizio maggiorenne ed è, pertanto, venuto Persona_1 meno il presupposto per provvedere in ordine al suo affidamento, alla sua collocazione abitativa ed al regime di visita con il genitore non collocatario. Nulla si dispone, pertanto, al riguardo.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4
c.p.c.
Nulla sulle spese di lite, attesa la proposizione di domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai signori Parte_1
, i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in Parte_2 motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di VILLARBASSE di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che la casa coniugale sita in Villarbasse (TO), Via Primo Sole n. 5 già assegnata con tutti i mobili ivi presenti, resti di proprietà esclusiva della SI.ra . Parte_1
DISPONE l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori con collocazione Per_2 prevalente e residenza presso la madre. I genitori eserciteranno disgiuntamente, durante il tempo in cui le figlie rimarranno con ognuno di essi la responsabilità genitoriale limitatamente all'ordinaria amministrazione. Le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute delle minori dovranno essere assunte dai genitori di comune accordo.
DISPONE che il SI. possa incontrare e tenere con sé la figlia minore, salvo diverso Parte_2 accordo con la SI.ra , il lunedì sera ed il giovedì sera, nonché qualora la figlia lo desiderasse Parte_1
pagina 2 di 3 a fine settimana alternati da sabato a domenica.
Anche per le vacanze natalizie, quelle pasquali e quelle estive il regime di visita padre-figlia in considerazione dell'età, sarà subordinato alla volontà e al desiderio della medesima di frequentare il papà.
In difetto di accordo la minore visiterà il padre una settimana dal 23 al 30/12 o dal 31/12 al 06/01 durante le festività natalizie ad anni alterni (Natale 2025 con il padre e Capodanno con la madre) e durante le vacanze pasquali per tre giorni consecutivi compresi o del giorno di Pasqua o di Pasquetta ad anni alterni
(Pasqua 2026 con la madre).
Durante le vacanze estive per 15 giorni anche non consecutivi da comunicare alla madre entro il 31 maggio di ogni anno: in difetto di accordi primi 15 giorni di agosto con la madre anni pari e 15 giorni successivi dal 16 al 31 con il padre anni pari;
anni dispari primi 15 giorni con il padre e secondi 15 giorni dal 16 al 31 agosto con la madre.
DISPONE che il SI. corrisponda a titolo di contributo al mantenimento per le figlie Parte_2 Per_1
e a far data dal deposito del presente ricorso entro il giorno 15 di ogni mese la somma Per_2 complessiva di € 350,00 mensili (€ 175,00 per ciascuna figlia), maggiorata della eventuale rivalutazione che dovesse nel frattempo intervenire, e rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, oltre il 50% delle spese scolastiche e mediche non coperte dal SSN, concordate e/o necessitate e in ogni caso documentate con applicazione di quanto previsto dal Protocollo d'Intesa del 15.03.2016 tra il Tribunale Ordinario e l'Ordine degli Avvocati di Torino.
DÀ ATTO che le parti concordano che l'assegno unico verrà percepito da entrambi i genitori nella misura pari al 50% ciascuno.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 13.5.2025
Il Giudice Rel./Est Il Presidente
Daniela Culotta Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Daniela Culotta Giudice Rel./Est ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6047/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. Russo Donatella, in virtù di procura speciale in atti Parte_1
e
, con il patrocinio dell'avv. Gili Andreina, in virtù di procura speciale in atti Parte_2
ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da note scritte d'udienza
Per il P.M.: nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito concordatario in Parte_1 Parte_2
VILLARBASSE il 22/05/2005.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di VILLARBASSE (atto n. 4 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2005).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 15.2.2007 e il 22.08.2010. Persona_1 Per_2
Con ricorso depositato il 04/03/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
pagina 1 di 3 Con sentenza n. 289/2024 del 26.08.2024, pubblicata in data 27.08.2024, è stata pronunciata la separazione personale dei predetti coniugi e con ordinanza in pari data è stata disposta la remissione della causa sul ruolo istruttorio del giudice relatore, al fine di consentire il rispetto del termine di procedibilità della domanda divorzile ed è stata fissata udienza per la comparizione personale delle parti, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si è protratto ininterrottamente per i termini di legge.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
La figlia della coppia, , è divenuta nelle more del giudizio maggiorenne ed è, pertanto, venuto Persona_1 meno il presupposto per provvedere in ordine al suo affidamento, alla sua collocazione abitativa ed al regime di visita con il genitore non collocatario. Nulla si dispone, pertanto, al riguardo.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4
c.p.c.
Nulla sulle spese di lite, attesa la proposizione di domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai signori Parte_1
, i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in Parte_2 motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di VILLARBASSE di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che la casa coniugale sita in Villarbasse (TO), Via Primo Sole n. 5 già assegnata con tutti i mobili ivi presenti, resti di proprietà esclusiva della SI.ra . Parte_1
DISPONE l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori con collocazione Per_2 prevalente e residenza presso la madre. I genitori eserciteranno disgiuntamente, durante il tempo in cui le figlie rimarranno con ognuno di essi la responsabilità genitoriale limitatamente all'ordinaria amministrazione. Le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute delle minori dovranno essere assunte dai genitori di comune accordo.
DISPONE che il SI. possa incontrare e tenere con sé la figlia minore, salvo diverso Parte_2 accordo con la SI.ra , il lunedì sera ed il giovedì sera, nonché qualora la figlia lo desiderasse Parte_1
pagina 2 di 3 a fine settimana alternati da sabato a domenica.
Anche per le vacanze natalizie, quelle pasquali e quelle estive il regime di visita padre-figlia in considerazione dell'età, sarà subordinato alla volontà e al desiderio della medesima di frequentare il papà.
In difetto di accordo la minore visiterà il padre una settimana dal 23 al 30/12 o dal 31/12 al 06/01 durante le festività natalizie ad anni alterni (Natale 2025 con il padre e Capodanno con la madre) e durante le vacanze pasquali per tre giorni consecutivi compresi o del giorno di Pasqua o di Pasquetta ad anni alterni
(Pasqua 2026 con la madre).
Durante le vacanze estive per 15 giorni anche non consecutivi da comunicare alla madre entro il 31 maggio di ogni anno: in difetto di accordi primi 15 giorni di agosto con la madre anni pari e 15 giorni successivi dal 16 al 31 con il padre anni pari;
anni dispari primi 15 giorni con il padre e secondi 15 giorni dal 16 al 31 agosto con la madre.
DISPONE che il SI. corrisponda a titolo di contributo al mantenimento per le figlie Parte_2 Per_1
e a far data dal deposito del presente ricorso entro il giorno 15 di ogni mese la somma Per_2 complessiva di € 350,00 mensili (€ 175,00 per ciascuna figlia), maggiorata della eventuale rivalutazione che dovesse nel frattempo intervenire, e rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, oltre il 50% delle spese scolastiche e mediche non coperte dal SSN, concordate e/o necessitate e in ogni caso documentate con applicazione di quanto previsto dal Protocollo d'Intesa del 15.03.2016 tra il Tribunale Ordinario e l'Ordine degli Avvocati di Torino.
DÀ ATTO che le parti concordano che l'assegno unico verrà percepito da entrambi i genitori nella misura pari al 50% ciascuno.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 13.5.2025
Il Giudice Rel./Est Il Presidente
Daniela Culotta Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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