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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 31/10/2025, n. 2295 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2295 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, riunito in camera di consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dott. Martino Casavola Presidente
Dott.ssa Patrizia G. Nigri Giudice est.
Dott.ssa Anna Carbonara Giudice
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile in primo grado, iscritto al n. 7077 del R.G. relativo all'anno 2022 riservato per la decisione all'udienza del 18.06.2025, con concessione dei termini di cui all'art.190 c.p.c., promosso
D A
nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Brunetti in Manduria (TA), alla Via
XX settembre n. 8, che la rappresenta e difende, come da mandato conferito in calce al ricorso ricorrente
CONTRO
, nato a [...] il [...] (CF: ), rappresentato e CP_1 C.F._2 difeso dall'Avv. Daniela Capone ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso sito in
Oria (BR) alla Via Monte Impisi n.2, come da mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
resistente con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
1 CONCLUSIONI: Per le parti come da verbale del 18.06.2025 e per il P.M. come da conclusioni depositate il 02.07.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va premesso che con sentenza parziale n. 1446/2024, depositata il 15.05.2024, questo Tribunale ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti e con separata ordinanza, ha rimesso la causa innanzi al Giudice Istruttore per la istruttoria in ordine alle domande accessorie di carattere economico.
All'udienza del 18.06.2025, in assenza di richieste istruttorie, i procuratori delle parti precisavano le conclusioni e chiedevano definirsi il giudizio.
La causa veniva quindi rimessa al Collegio con assegnazione dei termini di cui all'art.190 c.p.c., avendone le parti fatta richiesta.
***
Le domande su cui il Collegio deve pronunciarsi, in seguito alla sentenza parziale sullo status, sono quelle concernenti l'affido della figlia minore delle parti (nata a [...] il Persona_1
06.05.2012) ; la collocazione della stessa;
la regolamentazione del diritto di visita della minore e quella concernente il contributo al suo mantenimento nonché quella riconvenzionale di riconoscimento di un assegno divorzile in favore di della quale il ricorrente Parte_1 ha chiesto il rigetto.
Ai fini della decisione, va innanzitutto evidenziato che in sede di separazione , omologata con decreto CP_ n. 3869/2019 del 02.04.2019 , veniva previsto l'obbligo del di versare un assegno a titolo di mantenimento della figlia di euro 250,00 mensili complessivi, oltre rivalutazione ai sensi degli indici di adeguamento ISTAT e al 50% delle spese straordinarie sostenute per le stesse e assegni familiari.
Veniva inoltre stabilito l'affido condiviso della minore con collocazione presso la madre nel domicilio coniugale sito in Manduria alla C.da Cardinale s.n.c., di proprietà esclusiva di e CP_1 regolamentazione del diritto di visita secondo le modalità ivi stabilite . Nulla veniva previsto a titolo di assegno di mantenimento per la moglie.
2 A seguito della presentazione del ricorso per cessazione degli effetti civili del matrimonio da parte di all'udienza presidenziale del 04.07.2023, il convenuto non si presentava, Parte_1 sebbene ritualmente citato, sicché non era possibile esperire il tentativo di conciliazione.
Confermati i provvedimenti provvisori della separazione, le parti erano rimesse innanzi al giudice istruttore. In tale fase del giudizio si costituiva il convenuto chiedendo l'accoglimento delle conclusioni formulate nella comparsa di costituzione depositata il 16.11.2023.
Tanto premesso , la domanda di di riconoscimento in suo favore di un assegno Parte_1 divorzile non può essere accolta.
Deve innanzitutto rilevarsi che il riconoscimento dell'assegno divorzile è indipendente dalle statuizioni patrimoniali operanti, per, accordo tra le parti o in virtù di decisione giudiziale, in vigenza di separazione dei coniugi , ciò per la diversità delle discipline sostanziali, della natura, struttura e finalità dei relativi trattamenti, correlate a diversificate situazioni ed alle rispettive decisioni giudiziali. Infatti l'assegno divorzile, presupponendo lo scioglimento del matrimonio, prescinde dagli obblighi di mantenimento e di alimenti, operanti nel regime di convivenza e di separazione, e costituisce effetto diretto della pronuncia di divorzio (cfr: Cassazione civile, sez. 1, 16/05/2017, n.
12196: "Sussiste profonda differenza fra il dovere di assistenza materiale fra i coniugi nell'ambito della separazione personale e gli obblighi correlati alla c.d. "solidarietà postconiugale" divorzile: nel primo caso, il rapporto coniugale non viene meno, determinandosi soltanto una sospensione dei doveri di natura personale, quali la convivenza, la fedeltà e la collaborazione;
al contrario, gli aspetti di natura patrimoniale - in ipotesi di non addebitabilità della separazione stessa - non vengono meno, pur assumendo forme confacenti alla nuova condizione").
Tanto premesso , deve ricordarsi che i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile, individuati nella triplice funzione assistenziale (tenuto conto delle condizioni economiche e personali dei coniugi), risarcitoria (con riferimento alle ragioni della decisione) e compensativa (avuto riguardo all'impegno profuso da ciascuno dei coniugi nella formazione del patrimonio comune e nella gestione familiare), sono stati innovativamente reinterpretati dalla Suprema Corte con la sentenza n. 11504 del 10.5.2017, che, valorizzando il principio di autoresponsabilità economica, ha ricollegato il riconoscimento dell'assegno alla accertata inadeguatezza dei mezzi economici del coniuge richiedente ed alla oggettiva impossibilità di procurarseli (criterio attributivo-assistenziale), svincolandolo dal riferimento al tenore di vita goduto nel corso del matrimonio.
3 Successivamente con sentenza n. 18287 dell'11.07.2018, le Sezioni Unite della Cassazione hanno risolto il contrasto giurisprudenziale sorto in seguito a questo nuovo indirizzo interpretativo, chiarendo che l'assegno divorzile ha una funzione assistenziale, ma anche ed in pari misura compensativa e perequativa, dovendosi, ai fini del suo riconoscimento, procedere alla valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti;
al contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e di quello personale dell'altro coniuge, nonché alla durata del matrimonio e all'età del richiedente.
L'affermazione di tali principi, espressivi del canone costituzionale della solidarietà, importa che anche quando ognuno degli ex coniugi sia in grado di mantenersi autonomamente, l'assegno va riconosciuto in favore di quello economicamente più debole in una funzione riequilibratrice, non più finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma volta a consentirgli il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito alla vita familiare, dovendosi tener conto, in particolare, se, per realizzare i bisogni della famiglia, questi, anche in ragione dell'età raggiunta e della durata del matrimonio, abbia rinunciato (alle) o sacrificato le proprie personali aspirazioni e aspettative professionali (cfr., ex plurimis, Cass. n. 18287/2019 e 5603/2020,
Cass. n. 18697/2022).
In sostanza qualora vi sia uno squilibrio effettivo e di non modesta entità, tra le condizioni economico- patrimoniali degli ex coniugi, occorre accertare se tale squilibrio sia riconducibile alle scelte comuni di conduzione della vita familiare, alla definizione dei ruoli all'interno della coppia e al sacrificio delle aspettative di lavoro di uno dei due.
Va comunque evidenziato che il coniuge richiedente l'assegno ha l'onere di dimostrare nel giudizio la sussistenza di tutti tali presupposti (cfr. Cass. 24250/2021ed anche Cass. 23583/2022).
***
La ricorrente non ha assolto a tale impegno sicchè la sua domanda di assegno divorzile non può trovare accoglimento.
Deve innanzitutto considerarsi che nessuna delle parti ha fornito un quadro esaustivo delle proprie condizioni economico- patrimoniali, limitandosi ,la ricorrente, a depositare il certificato di matrimonio, lo stato di famiglia, il certificato di residenza del coniuge nonchè verbale di separazione consensuale con decreto di omologazione del Tribunale.
Il resistente ,a dimostrazione di quanto dedotto e argomentato nella comparsa di costituzione, ha depositato in allegato alla stessa copia della scrittura privata del 16.04.2021; ricevute di pagamento
4 del mantenimento;
dichiarazione dei redditi 2020, 2021, 2022 e 2023 ; copie bonifici canoni di locazione e copie bonifici da a Persona_2 Parte_1
Può considerarsi incontestato che la ricorrente , anche in ragione della giovane età (attualmente di anni 35) , svolga attività lavorativa verosimilmente anche “non regolarizzata ”, non potendosi ritenere provato il dedotto stato di disoccupazione susseguente alla perdita dell'impiego lavorativo nel luglio
2022 e in relazione al quale peraltro non ha fornito documentazione.
Il resistente , che ha contestato di lavorare alle dipendenze di un esercizio commerciale di ortofrutta in Manduria e ha rappresentato di essere titolare di partita iva dal 2016 ,deve ritenersi svolga anche lui attività non dichiarata , mentre dalle dichiarazioni dei redditi prodotte risulta un reddito complessivo pari a zero.
Del resto dalla ulteriore documentazione allegata dal resistente emerge l'assunzione di obblighi economici nei confronti della che presuppongono la disponibilità di risorse ulteriori Pt_1 rispetto all'apporto e al sostegno economico offerto da suo padre , sig. , per il Persona_2 pagamento del debito residuo derivante dall' accordo privato del 16.04.2021 intercorso fra la CP_ e il , a seguito della separazione. In tale accordo le parti prevedevano il rilascio della Pt_1 casa coniugale da parte della e la corresponsione in suo favore della somma di euro Pt_1
10.000,00 a titolo di indennità, in virtù dei lavori effettuati sull'immobile e delle opere non rimovibili
, oltre alla somma di euro 3.900,00 a titolo di saldo degli arretrati per il mantenimento. Sono stati allegati inoltre copie bonifici canoni di locazione e copie bonifici da a Persona_2 [...] dai quali emerge l'accollo da parte del sig. (padre di del Parte_1 Persona_2 CP_1 pagamento delle rate mensili di euro 150,00 su debito residuo al 03.09.2021 di euro 10.700,00 ed euro 200,00 mensili per canone di locazione fino al saldo di euro 10.000,00 infruttifera di interessi).
Quanto alla collocazione abitativa delle parti è emerso che la ricorrente , a seguito del rilascio della ex casa coniugale , risiede unitamente alla minore presso altro immobile sito in Manduria alla Via CP_ Delle Tuberose, mentre il risulta risiedere presso la ex casa familiare sita in Manduria alla C.da
Cardinale , come da certificati di residenza in atti, per i quali verosimilmente pagano relative utenze e costi.
Tanto premesso, deve quindi ritenersi che, considerata la durata della convivenza matrimoniale (due anni circa), l'età della richiedente l'assegno (oggi 35 anni) e la sua abilità ed idoneità al lavoro, nonché
5 la verosimile circostanza che la stessa abbia reperito in altro modo fonti di reddito utili al suo sostentamento e a quello della figlia, ritiene il Collegio che non sussistano i presupposti per il riconoscimento in favore di di un assegno divorzile. Parte_1
Quanto alla figlia , di anni tredici, deve evidenziarsi che allo stato attuale, in assenza di Per_1 elementi di giudizio di segno contrario, devono confermarsi i provvedimenti assunti in sede di separazione, omologata con decreto n. 3869/2019 del 02.04.2019 , con la precisazione che l'assegno unico deve essere percepito al 50% fra le parti, non potendosi prevedere un collocamento paritetico e conseguente dovere di mantenimento diretto come richiesto dal resistente , non avendo lo stesso dato prova degli impedimenti frapposti dalla madre nella frequentazione della figlia , circostanza sottesa alla sua richiesta ma rimasta indimostrata.
Infine , quanto alla richiesta della ricorrente di autorizzazione dei coniugi all'espatrio, con iscrizione della figlia minore sul passaporto della madre, deve evidenziarsi che tale domanda deve essere proposta con autonomo giudizio dinanzi al Giudice Tutelare .
In considerazione della natura del giudizio e delle ragioni della decisione, le spese di giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul giudizio instaurato da nei Parte_1 confronti di così dispone: CP_1
- Rigetta la domanda di di riconoscimento in suo favore di un assegno Parte_1 divorzile;
- Quanto all'affido , alla collocazione, alla regolamentazione del diritto di visita paterno e al mantenimento della figlia minore conferma i provvedimenti assunti in sede di Persona_1 separazione, omologata con decreto n. 3869/2019 del 02.04.2019, con la precisazione che l'assegno unico deve essere percepito al 50% fra le parti , oltre adeguamenti Istat;
- dichiara inammissibile l'ulteriore domanda formulata dalla ricorrente, per quanto in motivazione;
- dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del 28.10.2025.
Il Giudice est. Il Presidente
6 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, riunito in camera di consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dott. Martino Casavola Presidente
Dott.ssa Patrizia G. Nigri Giudice est.
Dott.ssa Anna Carbonara Giudice
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile in primo grado, iscritto al n. 7077 del R.G. relativo all'anno 2022 riservato per la decisione all'udienza del 18.06.2025, con concessione dei termini di cui all'art.190 c.p.c., promosso
D A
nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Brunetti in Manduria (TA), alla Via
XX settembre n. 8, che la rappresenta e difende, come da mandato conferito in calce al ricorso ricorrente
CONTRO
, nato a [...] il [...] (CF: ), rappresentato e CP_1 C.F._2 difeso dall'Avv. Daniela Capone ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso sito in
Oria (BR) alla Via Monte Impisi n.2, come da mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
resistente con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
1 CONCLUSIONI: Per le parti come da verbale del 18.06.2025 e per il P.M. come da conclusioni depositate il 02.07.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va premesso che con sentenza parziale n. 1446/2024, depositata il 15.05.2024, questo Tribunale ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti e con separata ordinanza, ha rimesso la causa innanzi al Giudice Istruttore per la istruttoria in ordine alle domande accessorie di carattere economico.
All'udienza del 18.06.2025, in assenza di richieste istruttorie, i procuratori delle parti precisavano le conclusioni e chiedevano definirsi il giudizio.
La causa veniva quindi rimessa al Collegio con assegnazione dei termini di cui all'art.190 c.p.c., avendone le parti fatta richiesta.
***
Le domande su cui il Collegio deve pronunciarsi, in seguito alla sentenza parziale sullo status, sono quelle concernenti l'affido della figlia minore delle parti (nata a [...] il Persona_1
06.05.2012) ; la collocazione della stessa;
la regolamentazione del diritto di visita della minore e quella concernente il contributo al suo mantenimento nonché quella riconvenzionale di riconoscimento di un assegno divorzile in favore di della quale il ricorrente Parte_1 ha chiesto il rigetto.
Ai fini della decisione, va innanzitutto evidenziato che in sede di separazione , omologata con decreto CP_ n. 3869/2019 del 02.04.2019 , veniva previsto l'obbligo del di versare un assegno a titolo di mantenimento della figlia di euro 250,00 mensili complessivi, oltre rivalutazione ai sensi degli indici di adeguamento ISTAT e al 50% delle spese straordinarie sostenute per le stesse e assegni familiari.
Veniva inoltre stabilito l'affido condiviso della minore con collocazione presso la madre nel domicilio coniugale sito in Manduria alla C.da Cardinale s.n.c., di proprietà esclusiva di e CP_1 regolamentazione del diritto di visita secondo le modalità ivi stabilite . Nulla veniva previsto a titolo di assegno di mantenimento per la moglie.
2 A seguito della presentazione del ricorso per cessazione degli effetti civili del matrimonio da parte di all'udienza presidenziale del 04.07.2023, il convenuto non si presentava, Parte_1 sebbene ritualmente citato, sicché non era possibile esperire il tentativo di conciliazione.
Confermati i provvedimenti provvisori della separazione, le parti erano rimesse innanzi al giudice istruttore. In tale fase del giudizio si costituiva il convenuto chiedendo l'accoglimento delle conclusioni formulate nella comparsa di costituzione depositata il 16.11.2023.
Tanto premesso , la domanda di di riconoscimento in suo favore di un assegno Parte_1 divorzile non può essere accolta.
Deve innanzitutto rilevarsi che il riconoscimento dell'assegno divorzile è indipendente dalle statuizioni patrimoniali operanti, per, accordo tra le parti o in virtù di decisione giudiziale, in vigenza di separazione dei coniugi , ciò per la diversità delle discipline sostanziali, della natura, struttura e finalità dei relativi trattamenti, correlate a diversificate situazioni ed alle rispettive decisioni giudiziali. Infatti l'assegno divorzile, presupponendo lo scioglimento del matrimonio, prescinde dagli obblighi di mantenimento e di alimenti, operanti nel regime di convivenza e di separazione, e costituisce effetto diretto della pronuncia di divorzio (cfr: Cassazione civile, sez. 1, 16/05/2017, n.
12196: "Sussiste profonda differenza fra il dovere di assistenza materiale fra i coniugi nell'ambito della separazione personale e gli obblighi correlati alla c.d. "solidarietà postconiugale" divorzile: nel primo caso, il rapporto coniugale non viene meno, determinandosi soltanto una sospensione dei doveri di natura personale, quali la convivenza, la fedeltà e la collaborazione;
al contrario, gli aspetti di natura patrimoniale - in ipotesi di non addebitabilità della separazione stessa - non vengono meno, pur assumendo forme confacenti alla nuova condizione").
Tanto premesso , deve ricordarsi che i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile, individuati nella triplice funzione assistenziale (tenuto conto delle condizioni economiche e personali dei coniugi), risarcitoria (con riferimento alle ragioni della decisione) e compensativa (avuto riguardo all'impegno profuso da ciascuno dei coniugi nella formazione del patrimonio comune e nella gestione familiare), sono stati innovativamente reinterpretati dalla Suprema Corte con la sentenza n. 11504 del 10.5.2017, che, valorizzando il principio di autoresponsabilità economica, ha ricollegato il riconoscimento dell'assegno alla accertata inadeguatezza dei mezzi economici del coniuge richiedente ed alla oggettiva impossibilità di procurarseli (criterio attributivo-assistenziale), svincolandolo dal riferimento al tenore di vita goduto nel corso del matrimonio.
3 Successivamente con sentenza n. 18287 dell'11.07.2018, le Sezioni Unite della Cassazione hanno risolto il contrasto giurisprudenziale sorto in seguito a questo nuovo indirizzo interpretativo, chiarendo che l'assegno divorzile ha una funzione assistenziale, ma anche ed in pari misura compensativa e perequativa, dovendosi, ai fini del suo riconoscimento, procedere alla valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti;
al contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e di quello personale dell'altro coniuge, nonché alla durata del matrimonio e all'età del richiedente.
L'affermazione di tali principi, espressivi del canone costituzionale della solidarietà, importa che anche quando ognuno degli ex coniugi sia in grado di mantenersi autonomamente, l'assegno va riconosciuto in favore di quello economicamente più debole in una funzione riequilibratrice, non più finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma volta a consentirgli il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito alla vita familiare, dovendosi tener conto, in particolare, se, per realizzare i bisogni della famiglia, questi, anche in ragione dell'età raggiunta e della durata del matrimonio, abbia rinunciato (alle) o sacrificato le proprie personali aspirazioni e aspettative professionali (cfr., ex plurimis, Cass. n. 18287/2019 e 5603/2020,
Cass. n. 18697/2022).
In sostanza qualora vi sia uno squilibrio effettivo e di non modesta entità, tra le condizioni economico- patrimoniali degli ex coniugi, occorre accertare se tale squilibrio sia riconducibile alle scelte comuni di conduzione della vita familiare, alla definizione dei ruoli all'interno della coppia e al sacrificio delle aspettative di lavoro di uno dei due.
Va comunque evidenziato che il coniuge richiedente l'assegno ha l'onere di dimostrare nel giudizio la sussistenza di tutti tali presupposti (cfr. Cass. 24250/2021ed anche Cass. 23583/2022).
***
La ricorrente non ha assolto a tale impegno sicchè la sua domanda di assegno divorzile non può trovare accoglimento.
Deve innanzitutto considerarsi che nessuna delle parti ha fornito un quadro esaustivo delle proprie condizioni economico- patrimoniali, limitandosi ,la ricorrente, a depositare il certificato di matrimonio, lo stato di famiglia, il certificato di residenza del coniuge nonchè verbale di separazione consensuale con decreto di omologazione del Tribunale.
Il resistente ,a dimostrazione di quanto dedotto e argomentato nella comparsa di costituzione, ha depositato in allegato alla stessa copia della scrittura privata del 16.04.2021; ricevute di pagamento
4 del mantenimento;
dichiarazione dei redditi 2020, 2021, 2022 e 2023 ; copie bonifici canoni di locazione e copie bonifici da a Persona_2 Parte_1
Può considerarsi incontestato che la ricorrente , anche in ragione della giovane età (attualmente di anni 35) , svolga attività lavorativa verosimilmente anche “non regolarizzata ”, non potendosi ritenere provato il dedotto stato di disoccupazione susseguente alla perdita dell'impiego lavorativo nel luglio
2022 e in relazione al quale peraltro non ha fornito documentazione.
Il resistente , che ha contestato di lavorare alle dipendenze di un esercizio commerciale di ortofrutta in Manduria e ha rappresentato di essere titolare di partita iva dal 2016 ,deve ritenersi svolga anche lui attività non dichiarata , mentre dalle dichiarazioni dei redditi prodotte risulta un reddito complessivo pari a zero.
Del resto dalla ulteriore documentazione allegata dal resistente emerge l'assunzione di obblighi economici nei confronti della che presuppongono la disponibilità di risorse ulteriori Pt_1 rispetto all'apporto e al sostegno economico offerto da suo padre , sig. , per il Persona_2 pagamento del debito residuo derivante dall' accordo privato del 16.04.2021 intercorso fra la CP_ e il , a seguito della separazione. In tale accordo le parti prevedevano il rilascio della Pt_1 casa coniugale da parte della e la corresponsione in suo favore della somma di euro Pt_1
10.000,00 a titolo di indennità, in virtù dei lavori effettuati sull'immobile e delle opere non rimovibili
, oltre alla somma di euro 3.900,00 a titolo di saldo degli arretrati per il mantenimento. Sono stati allegati inoltre copie bonifici canoni di locazione e copie bonifici da a Persona_2 [...] dai quali emerge l'accollo da parte del sig. (padre di del Parte_1 Persona_2 CP_1 pagamento delle rate mensili di euro 150,00 su debito residuo al 03.09.2021 di euro 10.700,00 ed euro 200,00 mensili per canone di locazione fino al saldo di euro 10.000,00 infruttifera di interessi).
Quanto alla collocazione abitativa delle parti è emerso che la ricorrente , a seguito del rilascio della ex casa coniugale , risiede unitamente alla minore presso altro immobile sito in Manduria alla Via CP_ Delle Tuberose, mentre il risulta risiedere presso la ex casa familiare sita in Manduria alla C.da
Cardinale , come da certificati di residenza in atti, per i quali verosimilmente pagano relative utenze e costi.
Tanto premesso, deve quindi ritenersi che, considerata la durata della convivenza matrimoniale (due anni circa), l'età della richiedente l'assegno (oggi 35 anni) e la sua abilità ed idoneità al lavoro, nonché
5 la verosimile circostanza che la stessa abbia reperito in altro modo fonti di reddito utili al suo sostentamento e a quello della figlia, ritiene il Collegio che non sussistano i presupposti per il riconoscimento in favore di di un assegno divorzile. Parte_1
Quanto alla figlia , di anni tredici, deve evidenziarsi che allo stato attuale, in assenza di Per_1 elementi di giudizio di segno contrario, devono confermarsi i provvedimenti assunti in sede di separazione, omologata con decreto n. 3869/2019 del 02.04.2019 , con la precisazione che l'assegno unico deve essere percepito al 50% fra le parti, non potendosi prevedere un collocamento paritetico e conseguente dovere di mantenimento diretto come richiesto dal resistente , non avendo lo stesso dato prova degli impedimenti frapposti dalla madre nella frequentazione della figlia , circostanza sottesa alla sua richiesta ma rimasta indimostrata.
Infine , quanto alla richiesta della ricorrente di autorizzazione dei coniugi all'espatrio, con iscrizione della figlia minore sul passaporto della madre, deve evidenziarsi che tale domanda deve essere proposta con autonomo giudizio dinanzi al Giudice Tutelare .
In considerazione della natura del giudizio e delle ragioni della decisione, le spese di giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul giudizio instaurato da nei Parte_1 confronti di così dispone: CP_1
- Rigetta la domanda di di riconoscimento in suo favore di un assegno Parte_1 divorzile;
- Quanto all'affido , alla collocazione, alla regolamentazione del diritto di visita paterno e al mantenimento della figlia minore conferma i provvedimenti assunti in sede di Persona_1 separazione, omologata con decreto n. 3869/2019 del 02.04.2019, con la precisazione che l'assegno unico deve essere percepito al 50% fra le parti , oltre adeguamenti Istat;
- dichiara inammissibile l'ulteriore domanda formulata dalla ricorrente, per quanto in motivazione;
- dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del 28.10.2025.
Il Giudice est. Il Presidente
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