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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto arsizio, sentenza 11/04/2025, n. 488 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 488 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4825/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE Prima
Il Tribunale di Busto Arsizio- 1^ sezione civile, composto dai sigg. Magistrati:
Dott.ssa Maria Eugenia Pupa - Presidente
Dott.ssa Manuela Palvarini - Giudice
Dott.ssa Alessandra Ardito - Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4825/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. GILLI MARTA Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
C.F. Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
All'udienza del 2 aprile 2025 parte ricorrente dichiarava di rinunciare agli atti limitatamente alla domanda di pagamento del pregresso e insisteva nelle seguenti domande:
“1) disporre la corresponsione da parte del lla , il CP_1 Pt_1
primo giorno di ogni mese, a partire dal deposito del ricorso, di un assegno pagina 1 di 3 periodico per il mantenimento dei figli pari a 400,00 euro mensili (200,00 euro per ciascun figlio), ovvero nella diversa misura ritenuta di giustizia, con rivalutazione annuale in base agli indici ISTAT;
oltre al 100% dell'assegno unico universale già percepito per intero dalla;
Pt_1
2) disporre a carico del l 50% delle spese straordinarie di CP_1 mantenimento dei figli, previamente concordate tra i genitori”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 27.12.2024 la ricorrente deduceva che dalla relazione con il resistente erano nati i figli (25.11.2016) e (14.11.2018), dava atto che i minori erano stati affidati dal TM Per_1 Per_2
al Comune di Saronno (al quale veniva demandata la regolamentazione dei rapporti con il padre) e collocati presso la madre, e chiedeva la regolamentazione dei soli aspetti economici, fermi i provvedimenti adottati dal TM.
In particolare, la ricorrente richiamava la scrittura privata sottoscritta dalle parti il 15.5.2024 che prevedeva il pagamento da parte del padre di € 400 (€ 200 per figlio) al mese e dell'ulteriore importo di
€ 4.500 a copertura del periodo antecedente all'accordo.
La madre deduceva che il padre non aveva rispettato l'accordo e chiedeva, quindi, che venisse posto a carico di quest'ultimo un contributo mensile pari ad € 200 per figlio oltre al 50% delle spese straordinarie. Domandava, inoltre, il pagamento di € 5.216,32 pari al debito già maturato dal resistente.
Quest'ultimo non si costituiva ma compariva personalmente all'udienza e dichiarava: “Confermo di voler pagare € 200 al mese per figlio, entro il 20 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale. Concordo nella ripartizione al 50% delle spese straordinarie, come da Protocollo della Corte d'Appello di
Milano, e sul fatto che l'AU venga preso dalla madre”.
Veniva, inoltre, acquisita relazione dei SS di Saronno dalla quale risulta la conformità dell'attuale assetto come delineato dal TM all'interesse dei minori.
La controversia, quindi, ha ad oggetto solo la regolamentazione dell'aspetto economico.
Le richieste della ricorrente devono essere accolte, in quanto rispecchiano l'accordo in precedenza trovato dai genitori dei minori (doc. 7 della ricorrente) e risultano coerenti con la situazione economica delle parti. La ricorrente percepisce € 400 di AUU e vive in una casa con canone pagato dal proprio padre. Il resistente ha uno stipendio di € 1.400/1.500 e al momento sarebbe ospitato da amici.
*
pagina 2 di 3 Le spese di lite della ricorrente devono essere poste a carico del resistente considerato che questi non si opponeva alle domande della ricorrente, però risultava parzialmente inadempiente all'accordo, che prevedeva, fino ad ottobre 2025 il versamento di € 650 al mese.
Le spese devono essere liquidate tenendo conto dell'effettiva attività processuale svolta e del fatto che veniva proposta anche domanda inammissibile, alla quale la ricorrente rinunciava in udienza, riservandosi di proporla in un altro giudizio. In particolare, le memorie ex art. 473bis.17 c.p.c. riguardavano esclusivamente il debito pregresso.
pqm
il Tribunale così dispone fra le parti di cui in epigrafe:
1) attribuisce l'Assegno Unico Universale alla ricorrente;
2) pone a carico delle parti l'onere di sostenere le spese straordinarie in ragione del 50 % per ciascuna come da Protocollo della Corte di Appello di Milano attualmente in vigore;
3) dispone che, a far data dal deposito del ricorso, il resistente versi alla ricorrente, entro il 15 di ogni mese, € 200 per ciascun figlio, oltre rivalutazione annuale;
4) condanna il resistente al pagamento delle spese di lite della ricorrente che liquida in € 27,00 per spese ed in € 2.900, oltre accessori di legge e rimborso forfettario.
Busto Arsizio, camera di consiglio del 7 aprile 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Ardito dott.ssa Maria Eugenia Pupa
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE Prima
Il Tribunale di Busto Arsizio- 1^ sezione civile, composto dai sigg. Magistrati:
Dott.ssa Maria Eugenia Pupa - Presidente
Dott.ssa Manuela Palvarini - Giudice
Dott.ssa Alessandra Ardito - Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4825/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. GILLI MARTA Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
C.F. Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
All'udienza del 2 aprile 2025 parte ricorrente dichiarava di rinunciare agli atti limitatamente alla domanda di pagamento del pregresso e insisteva nelle seguenti domande:
“1) disporre la corresponsione da parte del lla , il CP_1 Pt_1
primo giorno di ogni mese, a partire dal deposito del ricorso, di un assegno pagina 1 di 3 periodico per il mantenimento dei figli pari a 400,00 euro mensili (200,00 euro per ciascun figlio), ovvero nella diversa misura ritenuta di giustizia, con rivalutazione annuale in base agli indici ISTAT;
oltre al 100% dell'assegno unico universale già percepito per intero dalla;
Pt_1
2) disporre a carico del l 50% delle spese straordinarie di CP_1 mantenimento dei figli, previamente concordate tra i genitori”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 27.12.2024 la ricorrente deduceva che dalla relazione con il resistente erano nati i figli (25.11.2016) e (14.11.2018), dava atto che i minori erano stati affidati dal TM Per_1 Per_2
al Comune di Saronno (al quale veniva demandata la regolamentazione dei rapporti con il padre) e collocati presso la madre, e chiedeva la regolamentazione dei soli aspetti economici, fermi i provvedimenti adottati dal TM.
In particolare, la ricorrente richiamava la scrittura privata sottoscritta dalle parti il 15.5.2024 che prevedeva il pagamento da parte del padre di € 400 (€ 200 per figlio) al mese e dell'ulteriore importo di
€ 4.500 a copertura del periodo antecedente all'accordo.
La madre deduceva che il padre non aveva rispettato l'accordo e chiedeva, quindi, che venisse posto a carico di quest'ultimo un contributo mensile pari ad € 200 per figlio oltre al 50% delle spese straordinarie. Domandava, inoltre, il pagamento di € 5.216,32 pari al debito già maturato dal resistente.
Quest'ultimo non si costituiva ma compariva personalmente all'udienza e dichiarava: “Confermo di voler pagare € 200 al mese per figlio, entro il 20 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale. Concordo nella ripartizione al 50% delle spese straordinarie, come da Protocollo della Corte d'Appello di
Milano, e sul fatto che l'AU venga preso dalla madre”.
Veniva, inoltre, acquisita relazione dei SS di Saronno dalla quale risulta la conformità dell'attuale assetto come delineato dal TM all'interesse dei minori.
La controversia, quindi, ha ad oggetto solo la regolamentazione dell'aspetto economico.
Le richieste della ricorrente devono essere accolte, in quanto rispecchiano l'accordo in precedenza trovato dai genitori dei minori (doc. 7 della ricorrente) e risultano coerenti con la situazione economica delle parti. La ricorrente percepisce € 400 di AUU e vive in una casa con canone pagato dal proprio padre. Il resistente ha uno stipendio di € 1.400/1.500 e al momento sarebbe ospitato da amici.
*
pagina 2 di 3 Le spese di lite della ricorrente devono essere poste a carico del resistente considerato che questi non si opponeva alle domande della ricorrente, però risultava parzialmente inadempiente all'accordo, che prevedeva, fino ad ottobre 2025 il versamento di € 650 al mese.
Le spese devono essere liquidate tenendo conto dell'effettiva attività processuale svolta e del fatto che veniva proposta anche domanda inammissibile, alla quale la ricorrente rinunciava in udienza, riservandosi di proporla in un altro giudizio. In particolare, le memorie ex art. 473bis.17 c.p.c. riguardavano esclusivamente il debito pregresso.
pqm
il Tribunale così dispone fra le parti di cui in epigrafe:
1) attribuisce l'Assegno Unico Universale alla ricorrente;
2) pone a carico delle parti l'onere di sostenere le spese straordinarie in ragione del 50 % per ciascuna come da Protocollo della Corte di Appello di Milano attualmente in vigore;
3) dispone che, a far data dal deposito del ricorso, il resistente versi alla ricorrente, entro il 15 di ogni mese, € 200 per ciascun figlio, oltre rivalutazione annuale;
4) condanna il resistente al pagamento delle spese di lite della ricorrente che liquida in € 27,00 per spese ed in € 2.900, oltre accessori di legge e rimborso forfettario.
Busto Arsizio, camera di consiglio del 7 aprile 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Ardito dott.ssa Maria Eugenia Pupa
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