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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 12/11/2025, n. 3824 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3824 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1.dott. Mariavittoria Papa Presidente
2.dott. Giovanna Guarino Consigliere rel.
3.dott. Chiara Di Benedetto Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 29 ottobre 2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.2346/2024 r. g. sez. lav., vertente
TRA
, rapp.to e difeso dagli avv.ti Francesco Andretta ed Angela Parte_1
Marcone, presso il cui studio elett.te domicilia in Napoli, via San Tommaso D'Aquino n.36.
ricorrente in riassunzione
E
in persona del legale rapp.te p.t, rapp.ta e difesa dall'avv. CP_1
UI ZZ, presso il cui studio elett.te domicilia in Napoli, centro Direzionale Isola G8.
resistente in riassunzione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Con sentenza n. 487 del 3/2/2022, la Corte di Appello di Napoli accoglieva il reclamo proposto ai sensi dell'art.1 c. 58 l.n.92/2012 da Parte_1 limitatamente alla rideterminazione della retribuzione globale di fatto in euro 1.494,51, ma confermava la sentenza del Tribunale di Napoli n.3508/2021 nella parte in cui, dopo aver riconosciuto l'illegittimità del licenziamento intimato dalla al in considerazione della sopravvenuta inidoneità alle CP_1 Parte_1 mansioni di guardia particolare giurata, condannava la società a reintegrare il dipendente ed a pagare una indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello della effettiva reintegra, in misura non superiore a dodici mensilità.
2.La Corte riteneva che “la mancata ricollocazione del dipendente” non costituisse una condotta discriminatoria, ma una condotta inadempiente rispetto agli obblighi di correttezza e buona fede che imponevano al datore di lavoro gli “accomodamenti ragionevoli” previsti dall'art. 3, comma 3 bis, d. lgs. n. 216 del 2003, con la conseguenza che il licenziamento non poteva considerarsi affetto da nullità e non poteva dare luogo alla tutela reintegratoria piena prevista dal comma 1 dell'art. 18 l.n.300/1970 novellato dalla l. n. 92 del 2012
3.La Corte di Cassazione, con sentenza n. 14307/2024, ha cassato tale pronuncia accogliendo il primo motivo di ricorso e ritenendo che : “non può negarsi che sia discriminatorio il licenziamento del disabile intimato in violazione dell'obbligo di
“accomodamenti ragionevoli” sancito, in attuazione di obblighi comunitari, dal comma 3 bis dell'art. 3 del d. lgs. n. 216 del 2003, secondo cui: "Al fine di garantire il rispetto del principio della parità di trattamento delle persone con disabilità, i datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad adottare accomodamenti ragionevoli, come definiti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, nei luoghi di lavoro, per garantire alle persone con disabilità la piena eguaglianza con gli altri lavoratori. I datori di lavoro pubblici devono provvedere all'attuazione del presente comma senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e con le risorse umane, finanziarie, e strumentali disponibili a legislazione vigente".
La Corte ha esaminato la fattispecie alla luce delle norme di diritto interno ( art.3 l.n.108/1990, art. 15 l.n.300/1970), estendendo poi l'esame alle norme sovranazionali (Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, adottata il 13 dicembre 2006, ratificata e resa esecutiva dall'Italia con l. n. 18 del 2019, direttiva 2000/78/CE sulla parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro) ed ha sostenuto: “La stretta correlazione tra le disposizioni, interne e sovranazionali, a tutela della disabilità, individuata come specifico fattore di discriminazione, e la loro funzione di salvaguardia del principio di parità di trattamento, rientrante nel novero dei diritti fondamentali che costituiscono parte integrante dei princìpi generali del diritto comunitario, preclude la possibilità di negare alla condotta datoriale che concreti una violazione di tali disposizioni la natura di atto discriminatorio e, quindi, nullo. In particolare, il datore di lavoro che licenzi una persona in condizione di disabilità, in violazione degli obblighi posti per rimuovere gli ostacoli che impediscono alla persona stessa di lavorare in condizioni di parità con gli altri lavoratori, attua una discriminazione diretta, in quanto la persona subisce un trattamento sfavorevole in ragione di una sua particolare caratteristica che costituisce il fattore discriminante protetto.
La qualificazione del licenziamento come discriminatorio, stante l'intima connessione tra l'effetto vietato dell'atto e le conseguenze sanzionatorie, impone di applicare la tutela di cui ai primi due commi dell'art. 18 S.d.L.”.
4.Con ricorso depositato in via telematica in data 20/8/2024, ha Parte_1 riassunto il giudizio dinanzi a questa Corte rilevando che la Suprema Corte aveva accertato la natura discriminatoria del licenziamento irrogatogli in data 30/11/2018.
Ha sostenuto che la tutela applicabile in ragione di tale accertamento era dettata dall'art.18, commi 1 e 2 S.d.L come sostituiti dalla legge n. 92/2012, e che quindi gli spettava, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, l'intera retribuzione dal momento della sospensione del rapporto di lavoro senza retribuzione (24.07.2018) e sino all'inoltro dell'opzione per l'indennità sostituiva della reintegrazione esercitata dal lavoratore (con missiva telematica del 22.06.2021), per un totale di euro 83.443,47, somma dalla quale andava sottratta quella di euro 31.085,47 già erogata dalla società .
Ha sostenuto che andava risarcita anche la retribuzione differita nel tempo, e quindi il Tfr cui il lavoratore avrebbe avuto diritto nel periodo di estromissione, le ferie, i permessi retribuiti ed i permessi di conguaglio che avrebbe maturato nello stesso periodo.
Ha evidenziato che gli spettava anche il risarcimento del danno non patrimoniale subito in conseguenza della condotta discriminatoria della società datrice di lavoro in applicazione dell'art.17 della Direttiva 78/2000/CE e dell'art.28, commi 5 e 6 del Dlgs n. 150/2011 ed ha concluso in tali termini:
“1) Accertare e dichiarare la nullità per discriminatorietà del licenziamento aziendale comunicato per tutte le ragioni narrate ed emerse in fatto e per tutte le motivazioni dedotte e deducibili in diritto.
2) Per il medesimo effetto, dichiarare la condanna della predetta convenuta al versamento, a titolo di danno patrimoniale, del risarcimento, in favore del ricorrente, sulla scorta della retribuzione medio tempore maturata che avrebbe percepito in costanza di rapporto di lavoro dalla sospensione e licenziamento sino alla comunicazione dell'esercizio dell'opzione per l'indennità sostitutiva della reintegrazione, calcolata anche nel suo riverbero su tutti gli istituti di legge e di CCNL diretti, indiretti e differiti, in ragione del formale inquadramento aziendale dello stesso lavoratore nell'ambito del 4° livello della classificazione del personale contrattuale collettiva, come riscontrabile dall'intero complesso delle buste paga ed in ragione di tutte le conseguenze che ne discendono per legge;
il che, oltre gli oneri contributivi che seguono per il medesimo periodo decorrente dal licenziamento sino alla comunicazione dell'opzione per l'indennità sostituiva della reintegra (compresa la stessa indennità, scevra solo della parte contributiva), detratto quanto versato dall'azienda, come in atti calcolato.
3) Nonché, per l'effetto dell'accertata discriminatorietà del licenziamento aziendale, predisporre il piano di rimozione della discriminazione adottando i provvedimenti suggeriti insieme a quelli ritenuti dal Collegio più opportuni e prudenziali.
4) Nonché condannarsi la resistente alla sanzione pecuniaria, che assorbe in sè il risarcimento di tutti i danni non patrimoniali, per l'effetto dell'accertamento della condotta discriminatoria e secondo i principi di effettività, dissuasività e proporzionalità sanciti dall'art. 17 della Direttiva 78/2000/CE e dall'art. 28, co. 5 a 7, D.Lgs. 150/2011.
5) Il tutto sempre oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per legge.
6) Nonché adottarsi ogni altro provvedimento che ne segue ex art. 113, co. 1, c.p.c..
7) Per il gradato effetto, condannare l'azienda resistente alla refusione delle spese e delle competenze professionali per tutti i gradi e le fasi di giudizio con attribuzione ai procuratori costituiti che si dichiarano antistatari, avendo anticipato le prime e non riscosso le seconde, in totale accoglimento dell'esperita e presente domanda giudiziale, secondo i parametri di cui al D.M. Giustizia 147/2022, a modifica dei D.M. Giustizia n. 37/2018 e n. 55/2014, concernenti la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'art. 13, co. 6, della Legge 31 dicembre 2012, n. 247, secondo i parametri dei valori medi tabellari previsti per le cause di valore indeterminato e di particolare importanza (o gradatamente di alta complessità)”.
5.La si è costituita in giudizio ed ha preliminarmente eccepito CP_1
l'inammissibilità del ricorso in riassunzione per alterazione del petitum originario, considerato il carattere “ chiuso “ del giudizio di rinvio da Cassazione.
Ha sostenuto che in tale atto erano state introdotte domande diverse e nuove, quali:
“-l'accertamento e la dichiarazione di “nullità per discriminatorietà del licenziamento”;
- la condanna “al versamento, a titolo di danno patrimoniale, del risarcimento, in favore del ricorrente, sulla scorta della retribuzione medio tempore maturata che avrebbe percepito in costanza di rapporto di lavoro dalla sospensione e licenziamento sino alla comunicazione dell'esercizio dell'opzione per l'indennità sostitutiva della reintegrazione”;
- la predisposizione del “piano di rimozione della discriminazione adottando i provvedimenti suggeriti insieme a quelli ritenuti dal Collegio più opportuni e prudenziali”;
- la “condanna ... alla sanzione pecuniaria, che assorbe in sè il risarcimento di tutti i danni non patrimoniali, per l'effetto dell'accertamento della condotta discriminatoria e secondo i principi di effettività, dissuasività e proporzionalità sanciti dall'art. 17 della Direttiva 78/2000/CE e dall'art. 28, co. 5 a 7, D.Lgs. 150/2011”;
- la condanna al pagamento del risarcimento del danno pari alle retribuzioni medio tempore maturate dalla data di sospensione del 24.7.2018 al licenziamento del 2.11.2018;
- la condanna al pagamento dell'indennità sostitutiva delle “ferie che avrebbe maturato il Lavoratore nell'arco temporale di estromissione”;
- la condanna al pagamento dell'indennità sostitutiva dell'indennità sostitutiva dei permessi per le festività soppresse, di conguaglio e per la turnazione.”
Ha evidenziato che era passata in giudicato, in quanto non impugnata in Cassazione, la statuizione relativa alla necessaria detrazione dell'aliunde perceptum ed ha concluso chiedendo dichiarare inammissibile o rigettare nel merito il ricorso, con compensazione delle spese di lite.
6. Dopo la concessione alle parti di un termine per note ed all'esito del deposito delle stesse, all'odierna udienza la Corte si è riservata la decisione, depositando la sentenza nei termini di legge, ai sensi dell'art.1 c.60 l.n.92/2012. MOTIVI DELLA DECISIONE
7.Con la sentenza n.14307/2024 la Suprema Corte ha devoluto a questa Corte territoriale la statuizione degli effetti dell'accertamento della natura discriminatoria del licenziamento irrogato a in data 30/11/2018. Parte_1
8. Trova, quindi, applicazione, ratione temporis, l'art. 18 commi 1,2,3 legge n. 300/1970, come sostituito dalla legge n. 92/2012, e quindi innanzitutto la statuizione di reintegra del lavoratore nel posto di lavoro. Nel caso di specie, avendo il in data 22/6/2021 optato per l'indennità sostitutiva della reintegra, deve Parte_1 emettersi una statuizione di declaratoria del diritto alla reintegra.
8.1 Quanto al risarcimento del danno patrimoniale, il comma 2° dell'art.18 dispone che:
“Il giudice, con la sentenza di cui al primo comma, condanna altresì il datore di lavoro al risarcimento del danno subito dal lavoratore per il licenziamento di cui sia stata accertata la nullità, stabilendo a tal fine un'indennità commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative. In ogni caso la misura del risarcimento non potrà essere inferiore a cinque mensilità della retribuzione globale di fatto. Il datore di lavoro è condannato inoltre, per il medesimo periodo, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.”.
Nel caso di specie il risarcimento del danno deve essere parametrato all'importo ormai cristallizzato di euro 1.494,51 - considerato che sulla quantificazione operata dalla Corte di Appello è caduto il giudicato- spettante dalla data del licenziamento (30/11/2018) alla data di esercizio dell'opzione per l'indennità sostitutiva della reintegra (22/6/2021), con detrazione dell'aliunde perceptum. Per lo stesso periodo la deve essere condannata al versamento, in favore di , CP_1 Parte_1 dei contributi previdenziali ed assistenziali.
Occorre precisare che la condanna emessa da questa Corte potrà essere solo generica e non invece specifica, come richiesto nell'atto di riassunzione, non potendo l'odierno ricorrente modificare in questa sede la domanda contenuta nell'atto introduttivo.
Va accolta anche la richiesta di condanna della al pagamento delle CP_1 retribuzioni non corrisposte al nel periodo di sospensione del rapporto di Parte_1 lavoro senza retribuzione, e quindi dal 24/7/2018 sino alla data del licenziamento del 30/11/2018. Invero, l'accertata nullità del licenziamento rende ingiustificata e quindi illegittima l'avvenuta sospensione del dall'attività lavorativa,e di Parte_1 conseguenza dovute le retribuzioni per il periodo di sospensione.
Tale domanda, contrariamente a quanto sostenuto da parte resistente, non può ritenersi nuova, in quanto era contenuta nell'atto di opposizione proposto da avverso l'ordinanza emessa nella fase sommaria, e precisamente Parte_1 alle pagine 54 e 55 di tale atto.
Deve, a tal proposito, condividersi il consolidato orientamento della Suprema Corte secondo cui:“Nel rito cd. Fornero, il giudizio di primo grado è unico a composizione bifasica, con una prima fase ad istruttoria sommaria, diretta ad assicurare una più rapida tutela al lavoratore, ed una seconda fase, a cognizione piena, che della precedente costituisce una prosecuzione, sicché non costituisce domanda nuova, inammissibile per mutamento della "causa petendi", la deduzione di ulteriori motivi di invalidità del recesso per superamento del periodo di comporto rispetto a quelli dedotti nella fase sommaria, ove fondata sui medesimi fatti costitutivi”( Cass. n. 9458/2019, Cass. n. 5993/2019).
Sulla base dei medesimi principi devono ritenersi inammissibili, in quanto non proposte né nel ricorso della fase sommaria e neppure nell'atto di opposizione , le domande di TFR, ferie, permessi retribuiti e permessi di conguaglio per il periodo di estromissione del dal contesto lavorativo, e quindi dal 24/7/2018 sino alla Parte_1 data del licenziamento del 30/11/2018.
9.Va ora esaminata la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale da discriminazione, domanda proposta nell'atto di opposizione, a pag.56 di tale atto, e quindi pienamente ammissibile.
9.1 Ritiene il Collegio, condividendo i principi affermati di recente dalla Suprema Corte ( Cass. Sez.un. n. 20819/2021, Cass. n. 31071/2021, Cass. Ord. n. 3488/2025) che la risarcibilità del danno non patrimoniale da discriminazione tragga il suo fondamento dal diritto eurounitario, come trasfuso nel nostro ordinamento.
La Direttiva UE 2000/78/CE sancisce il principio di parità di trattamento in materia di occupazione e condizioni di lavoro, vietando ogni tipo di discriminazione, negli Stati membri dell'UE, per l'accesso al lavoro, la formazione, le promozioni e le condizioni di lavoro.
La clausola 17 di tale Direttiva stabilisce che “Gli Stati membri determinano le sanzioni da irrogare in caso di violazione delle norme nazionali di attuazione della presente direttiva e prendono tutti i provvedimenti necessari per la loro applicazione. Le sanzioni, che possono prevedere un risarcimento dei danni, devono essere effettive, proporzionate e dissuasive”
La Corte di Giustizia, sempre in tema di diritto antidiscriminatorio, nell'interpretare l'art. 15 della direttiva 2000/43, sovrapponibile all'art. 17 della direttiva 2000/78, ha sottolineato che il sistema delle sanzioni istituito nell'ordinamento giuridico dello Stato membro deve assicurare una tutela giuridica effettiva ed efficace e «La severità delle sanzioni deve essere adeguata alla gravità delle violazioni che esse reprimono e comportare, in particolare, un effetto realmente deterrente, fermo restando il rispetto del principio generale della proporzionalità» ( Corte di Giustizia 15 aprile 2021 in causa C – 30/19).
Il nostro legislatore ha dato attuazione alla Direttiva UE 2000/78/CE con il Dlgs n. 216/2003, il cui art. 4 ha previsto le conseguenze sanzionatorie della violazione della direttiva;
dopo l'abrogazione di tale norma l'art.28 Dlgs n. 150/2011 ha dettato una disciplina comune delle controversie in materia di discriminazione stabilendo, ai commi 5 e 6, i poteri che il giudice può esercitare in caso di accertamento della discriminazione.
L'art. 28 Dlgs n. 150/2011, ai commi 5 e 6 dispone che :
”
5. Con la sentenza che definisce il giudizio il giudice può condannare il convenuto al risarcimento del danno anche non patrimoniale e ordinare la cessazione del comportamento, della condotta o dell'atto discriminatorio pregiudizievole, adottando, anche nei confronti della pubblica amministrazione, ogni altro provvedimento idoneo a rimuoverne gli effetti. Al fine di impedire la ripetizione della discriminazione, il giudice può ordinare di adottare, entro il termine fissato nel provvedimento, un piano di rimozione delle discriminazioni accertate.”.
“
6. Ai fini della liquidazione del danno, il giudice tiene conto del fatto che l'atto o il comportamento discriminatorio costituiscono ritorsione ad una precedente azione giudiziale ovvero ingiusta reazione ad una precedente attività del soggetto leso volta ad ottenere il rispetto del principio della parità di trattamento.”.
Alla luce dei suindicati principi la Suprema Corte ha, quindi, ritenuto che “in materia di liquidazione del danno non patrimoniale, costituisce oramai regola di diritto vivente la ristorabilità della lesione di valori costituzionalmente garantiti, dei diritti inviolabili e dei diritti fondamentali della persona, in particolare dei diritti all'integrità psico-fisica e alla salute, all'onore e alla reputazione, all'integrità familiare, allo svolgimento della personalità ed alla dignità umana”, ha aggiunto che “ la non patrimonialità - per non avere il bene persona un prezzo - del diritto leso, comporta che, diversamente da quello patrimoniale, il ristoro pecuniario del danno non patrimoniale non può mai corrispondere alla relativa esatta commisurazione, imponendosene pertanto la valutazione equitativa (per tutte: Cass., SS.UU. n. 26972 del 2008)” ed infine ha ritenuto che “ l'atto discriminatorio è lesivo della dignità umana ed è intrinsecamente umiliante per il destinatario e ciò sorregge adeguatamente l'esercizio del potere discrezionale di valutazione equitativa”( Cass. n. 31071/2021).
Si è quindi ritenuto che il danno non patrimoniale da discriminazione, seppure non in re ipsa, possa essere provato ricorrendo al ragionamento presuntivo, e quindi valorizzando la maggiore o minore gravità dell'atto discriminatorio e le ragioni che lo hanno determinato, precisandosi poi che la liquidazione debba avvenire in via equitativa con la finalità di garantire il carattere dissuasivo del risarcimento, e quindi l'effettività dei diritti eurounitari ( Cass. Ord. n. 3488/2025).
9.2 Nel caso di specie ritiene la Corte che la prova del danno non patrimoniale subito dal emerga dalle modalità che hanno condotto alla sua repentina Parte_1 estromissione dal contesto lavorativo in cui aveva prestato la sua attività di guardia giurata fin dal 14/4/1990.
La subentrata alla precedente società fallita, dopo aver ottenuto dal CP_1 medico competente in data 6/7/2018 il giudizio di inidoneità del alle Parte_1 mansioni di guardia giurata e pur essendo questi idoneo allo svolgimento di lavori sedentari, lo sospese in data 24/7/2018 dall'attività lavorativa, privandolo anche della retribuzione, e quindi dei mezzi di sostentamento.
Il provvedimento di sospensione non venne modificato neppure allorquando, in data Parte 24.10.2018, il Collegio Medico Napoli 1, adito su ricorso del lavoratore avverso il giudizio di inidoneità del medico competente, formulò il seguente giudizio:
“idoneo alle attività di portierato e sorveglianza ingressi in orario antimeridiano e, comunque, attività che non richiedono l'uso dell'arma” ed il , con PEC Parte_1 del 25/10/2018, diffidò la società ad attuare le prescrizioni indicate nel verbale e mise a disposizione le sue energie lavorative. Per tutta risposta in data 02.11.2018 il lavoratore ricevette la comunicazione di avvio della procedura di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, all'esito della quale, con provvedimento del 30/11/2018, venne licenziato.
La pur svolgendo, oltre ai servizi di vigilanza armata, anche servizi CP_1 di portierato e reception presso innumerevoli committenti, ha ritenuto di estromettere il dal contesto lavorativo, senza neppure tentare di offrirgli una Parte_1 possibilità alternativa.
Non vi è dubbio in ordine alla gravità della condotta discriminatoria della CP_1
ed alla umiliazione subita dal che, proprio in conseguenza della sua
[...] Parte_1 disabilità, si è visto privare del lavoro che aveva svolto per tanti anni e dei mezzi di sostentamento che gli consentivano di condurre una vita libera e dignitosa.
9.3 Accertata l'esistenza del danno non patrimoniale da discriminazione, in ordine alla liquidazione dello stesso il Collegio condivide quanto affermato dalla Suprema Corte, secondo cui :“i criteri di valutazione equitativa, la cui scelta ed adozione è rimessa alla prudente discrezionalità del giudice, debbono consentire una valutazione che sia adeguata e proporzionata (v. Cass. n. 12408 del 2011), in considerazione di tutte le circostanze concrete del caso specifico, al fine di ristorare il pregiudizio effettivamente subito dal danneggiato e permettere la personalizzazione del risarcimento (v. Cass. SS.UU. n. 26972/2008 cit.; Cass. n. 7740 del 2007; Cass. n. 13546 del 2006); la liquidazione equitativa operata dal giudice di merito è sindacabile in sede di legittimità (solamente) laddove risulti non congruamente motivata, dovendo di essa "darsi una giustificazione razionale a posteriori" (ancora Cass. n. 12408/2011 cit.)”( Cass. n. 31071/2021).
A tal proposito devono ritenersi inidonei i criteri suggeriti da parte ricorrente e dettati dall'art.11 l.n.689/1981 e dall'art.5 Dlgs n. 7/2016, che attengono alla commisurazione di sanzioni pecuniarie, e quindi ad un settore assolutamente estraneo alla fattispecie oggetto di giudizio .
Ritiene la Corte che il criterio da adottare non possa prescindere dalla peculiarità del diritto leso dalla condotta discriminatoria, che nel caso di specie è il diritto al lavoro, sancito dall'art.4 Cost come diritto-dovere, e quindi diritto alla realizzazione della propria personalità e dovere inteso quale contributo per il progresso della comunità di appartenenza.
Si reputa, pertanto, equo commisurare il danno non patrimoniale subito dal al corrispettivo economico che il legislatore stabilisce come equivalente Parte_1 della reintegra, e quindi al valore da attribuire alla perdita di un posto di lavoro, che è pari a 15 mensilità della retribuzione globale di fatto percepita.
Tale sanzione, comportando una duplicazione degli effetti già ricollegati dalla legge al licenziamento nullo, appare in linea con i dettami della Direttiva UE 2000/78/CE, e può quindi considerarsi effettiva, proporzionata e dissuasiva. 10.Le spese di tutti i gradi di giudizio, compreso quello di legittimità, seguono la soccombenza e sono liquidate, in base al valore indeterminabile della controversia ed ai sensi dei DM n. 55/2014 e 147/2022, come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte , pronunciando a seguito di rinvio da Cassazione, così provvede: 1) dichiara la nullità del licenziamento irrogato a dalla in data Parte_1 CP_1
30/11/2018 in quanto discriminatorio e dichiara il diritto del alla Parte_1 reintegra nel posto di lavoro;
2) condanna la al risarcimento del CP_1 danno patrimoniale subito dal in misura pari alla retribuzione globale di Parte_1 fatto (euro 1.494,51) dalla data del licenziamento (30/11/2018) alla data di esercizio del diritto di opzione (22/6/2021), detratto l'aliunde perceptum ed al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali per lo stesso periodo;
3) condanna la al pagamento, in favore del , delle retribuzioni non CP_1 Parte_1 corrisposte dalla data di sospensione del rapporto di lavoro (24/7/2018) alla data del licenziamento (30/11/2018); 4) condanna, inoltre, la al risarcimento CP_1 del danno non patrimoniale da discriminazione subito dal , in misura di 15 Parte_1 mensilità della retribuzione globale di fatto percepita dallo stesso;
5) condanna, infine, la al pagamento delle spese di tutti i gradi di giudizio, che CP_1 liquida per la fase sommaria in euro 5.131,00 , per la fase di opposizione in euro 5.131,00, per il giudizio di reclamo in euro 5.532,00 , per il giudizio di legittimità in euro 3.082,00 e per il presente giudizio di rinvio in euro 5.809,00,oltre su tali importi spese generali, iva e c.p.a come per legge.
Così deciso in Napoli il giorno 29 ottobre 2025
Il Consigliere est. rel. Il Presidente
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1.dott. Mariavittoria Papa Presidente
2.dott. Giovanna Guarino Consigliere rel.
3.dott. Chiara Di Benedetto Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 29 ottobre 2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.2346/2024 r. g. sez. lav., vertente
TRA
, rapp.to e difeso dagli avv.ti Francesco Andretta ed Angela Parte_1
Marcone, presso il cui studio elett.te domicilia in Napoli, via San Tommaso D'Aquino n.36.
ricorrente in riassunzione
E
in persona del legale rapp.te p.t, rapp.ta e difesa dall'avv. CP_1
UI ZZ, presso il cui studio elett.te domicilia in Napoli, centro Direzionale Isola G8.
resistente in riassunzione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Con sentenza n. 487 del 3/2/2022, la Corte di Appello di Napoli accoglieva il reclamo proposto ai sensi dell'art.1 c. 58 l.n.92/2012 da Parte_1 limitatamente alla rideterminazione della retribuzione globale di fatto in euro 1.494,51, ma confermava la sentenza del Tribunale di Napoli n.3508/2021 nella parte in cui, dopo aver riconosciuto l'illegittimità del licenziamento intimato dalla al in considerazione della sopravvenuta inidoneità alle CP_1 Parte_1 mansioni di guardia particolare giurata, condannava la società a reintegrare il dipendente ed a pagare una indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello della effettiva reintegra, in misura non superiore a dodici mensilità.
2.La Corte riteneva che “la mancata ricollocazione del dipendente” non costituisse una condotta discriminatoria, ma una condotta inadempiente rispetto agli obblighi di correttezza e buona fede che imponevano al datore di lavoro gli “accomodamenti ragionevoli” previsti dall'art. 3, comma 3 bis, d. lgs. n. 216 del 2003, con la conseguenza che il licenziamento non poteva considerarsi affetto da nullità e non poteva dare luogo alla tutela reintegratoria piena prevista dal comma 1 dell'art. 18 l.n.300/1970 novellato dalla l. n. 92 del 2012
3.La Corte di Cassazione, con sentenza n. 14307/2024, ha cassato tale pronuncia accogliendo il primo motivo di ricorso e ritenendo che : “non può negarsi che sia discriminatorio il licenziamento del disabile intimato in violazione dell'obbligo di
“accomodamenti ragionevoli” sancito, in attuazione di obblighi comunitari, dal comma 3 bis dell'art. 3 del d. lgs. n. 216 del 2003, secondo cui: "Al fine di garantire il rispetto del principio della parità di trattamento delle persone con disabilità, i datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad adottare accomodamenti ragionevoli, come definiti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, nei luoghi di lavoro, per garantire alle persone con disabilità la piena eguaglianza con gli altri lavoratori. I datori di lavoro pubblici devono provvedere all'attuazione del presente comma senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e con le risorse umane, finanziarie, e strumentali disponibili a legislazione vigente".
La Corte ha esaminato la fattispecie alla luce delle norme di diritto interno ( art.3 l.n.108/1990, art. 15 l.n.300/1970), estendendo poi l'esame alle norme sovranazionali (Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, adottata il 13 dicembre 2006, ratificata e resa esecutiva dall'Italia con l. n. 18 del 2019, direttiva 2000/78/CE sulla parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro) ed ha sostenuto: “La stretta correlazione tra le disposizioni, interne e sovranazionali, a tutela della disabilità, individuata come specifico fattore di discriminazione, e la loro funzione di salvaguardia del principio di parità di trattamento, rientrante nel novero dei diritti fondamentali che costituiscono parte integrante dei princìpi generali del diritto comunitario, preclude la possibilità di negare alla condotta datoriale che concreti una violazione di tali disposizioni la natura di atto discriminatorio e, quindi, nullo. In particolare, il datore di lavoro che licenzi una persona in condizione di disabilità, in violazione degli obblighi posti per rimuovere gli ostacoli che impediscono alla persona stessa di lavorare in condizioni di parità con gli altri lavoratori, attua una discriminazione diretta, in quanto la persona subisce un trattamento sfavorevole in ragione di una sua particolare caratteristica che costituisce il fattore discriminante protetto.
La qualificazione del licenziamento come discriminatorio, stante l'intima connessione tra l'effetto vietato dell'atto e le conseguenze sanzionatorie, impone di applicare la tutela di cui ai primi due commi dell'art. 18 S.d.L.”.
4.Con ricorso depositato in via telematica in data 20/8/2024, ha Parte_1 riassunto il giudizio dinanzi a questa Corte rilevando che la Suprema Corte aveva accertato la natura discriminatoria del licenziamento irrogatogli in data 30/11/2018.
Ha sostenuto che la tutela applicabile in ragione di tale accertamento era dettata dall'art.18, commi 1 e 2 S.d.L come sostituiti dalla legge n. 92/2012, e che quindi gli spettava, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, l'intera retribuzione dal momento della sospensione del rapporto di lavoro senza retribuzione (24.07.2018) e sino all'inoltro dell'opzione per l'indennità sostituiva della reintegrazione esercitata dal lavoratore (con missiva telematica del 22.06.2021), per un totale di euro 83.443,47, somma dalla quale andava sottratta quella di euro 31.085,47 già erogata dalla società .
Ha sostenuto che andava risarcita anche la retribuzione differita nel tempo, e quindi il Tfr cui il lavoratore avrebbe avuto diritto nel periodo di estromissione, le ferie, i permessi retribuiti ed i permessi di conguaglio che avrebbe maturato nello stesso periodo.
Ha evidenziato che gli spettava anche il risarcimento del danno non patrimoniale subito in conseguenza della condotta discriminatoria della società datrice di lavoro in applicazione dell'art.17 della Direttiva 78/2000/CE e dell'art.28, commi 5 e 6 del Dlgs n. 150/2011 ed ha concluso in tali termini:
“1) Accertare e dichiarare la nullità per discriminatorietà del licenziamento aziendale comunicato per tutte le ragioni narrate ed emerse in fatto e per tutte le motivazioni dedotte e deducibili in diritto.
2) Per il medesimo effetto, dichiarare la condanna della predetta convenuta al versamento, a titolo di danno patrimoniale, del risarcimento, in favore del ricorrente, sulla scorta della retribuzione medio tempore maturata che avrebbe percepito in costanza di rapporto di lavoro dalla sospensione e licenziamento sino alla comunicazione dell'esercizio dell'opzione per l'indennità sostitutiva della reintegrazione, calcolata anche nel suo riverbero su tutti gli istituti di legge e di CCNL diretti, indiretti e differiti, in ragione del formale inquadramento aziendale dello stesso lavoratore nell'ambito del 4° livello della classificazione del personale contrattuale collettiva, come riscontrabile dall'intero complesso delle buste paga ed in ragione di tutte le conseguenze che ne discendono per legge;
il che, oltre gli oneri contributivi che seguono per il medesimo periodo decorrente dal licenziamento sino alla comunicazione dell'opzione per l'indennità sostituiva della reintegra (compresa la stessa indennità, scevra solo della parte contributiva), detratto quanto versato dall'azienda, come in atti calcolato.
3) Nonché, per l'effetto dell'accertata discriminatorietà del licenziamento aziendale, predisporre il piano di rimozione della discriminazione adottando i provvedimenti suggeriti insieme a quelli ritenuti dal Collegio più opportuni e prudenziali.
4) Nonché condannarsi la resistente alla sanzione pecuniaria, che assorbe in sè il risarcimento di tutti i danni non patrimoniali, per l'effetto dell'accertamento della condotta discriminatoria e secondo i principi di effettività, dissuasività e proporzionalità sanciti dall'art. 17 della Direttiva 78/2000/CE e dall'art. 28, co. 5 a 7, D.Lgs. 150/2011.
5) Il tutto sempre oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per legge.
6) Nonché adottarsi ogni altro provvedimento che ne segue ex art. 113, co. 1, c.p.c..
7) Per il gradato effetto, condannare l'azienda resistente alla refusione delle spese e delle competenze professionali per tutti i gradi e le fasi di giudizio con attribuzione ai procuratori costituiti che si dichiarano antistatari, avendo anticipato le prime e non riscosso le seconde, in totale accoglimento dell'esperita e presente domanda giudiziale, secondo i parametri di cui al D.M. Giustizia 147/2022, a modifica dei D.M. Giustizia n. 37/2018 e n. 55/2014, concernenti la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'art. 13, co. 6, della Legge 31 dicembre 2012, n. 247, secondo i parametri dei valori medi tabellari previsti per le cause di valore indeterminato e di particolare importanza (o gradatamente di alta complessità)”.
5.La si è costituita in giudizio ed ha preliminarmente eccepito CP_1
l'inammissibilità del ricorso in riassunzione per alterazione del petitum originario, considerato il carattere “ chiuso “ del giudizio di rinvio da Cassazione.
Ha sostenuto che in tale atto erano state introdotte domande diverse e nuove, quali:
“-l'accertamento e la dichiarazione di “nullità per discriminatorietà del licenziamento”;
- la condanna “al versamento, a titolo di danno patrimoniale, del risarcimento, in favore del ricorrente, sulla scorta della retribuzione medio tempore maturata che avrebbe percepito in costanza di rapporto di lavoro dalla sospensione e licenziamento sino alla comunicazione dell'esercizio dell'opzione per l'indennità sostitutiva della reintegrazione”;
- la predisposizione del “piano di rimozione della discriminazione adottando i provvedimenti suggeriti insieme a quelli ritenuti dal Collegio più opportuni e prudenziali”;
- la “condanna ... alla sanzione pecuniaria, che assorbe in sè il risarcimento di tutti i danni non patrimoniali, per l'effetto dell'accertamento della condotta discriminatoria e secondo i principi di effettività, dissuasività e proporzionalità sanciti dall'art. 17 della Direttiva 78/2000/CE e dall'art. 28, co. 5 a 7, D.Lgs. 150/2011”;
- la condanna al pagamento del risarcimento del danno pari alle retribuzioni medio tempore maturate dalla data di sospensione del 24.7.2018 al licenziamento del 2.11.2018;
- la condanna al pagamento dell'indennità sostitutiva delle “ferie che avrebbe maturato il Lavoratore nell'arco temporale di estromissione”;
- la condanna al pagamento dell'indennità sostitutiva dell'indennità sostitutiva dei permessi per le festività soppresse, di conguaglio e per la turnazione.”
Ha evidenziato che era passata in giudicato, in quanto non impugnata in Cassazione, la statuizione relativa alla necessaria detrazione dell'aliunde perceptum ed ha concluso chiedendo dichiarare inammissibile o rigettare nel merito il ricorso, con compensazione delle spese di lite.
6. Dopo la concessione alle parti di un termine per note ed all'esito del deposito delle stesse, all'odierna udienza la Corte si è riservata la decisione, depositando la sentenza nei termini di legge, ai sensi dell'art.1 c.60 l.n.92/2012. MOTIVI DELLA DECISIONE
7.Con la sentenza n.14307/2024 la Suprema Corte ha devoluto a questa Corte territoriale la statuizione degli effetti dell'accertamento della natura discriminatoria del licenziamento irrogato a in data 30/11/2018. Parte_1
8. Trova, quindi, applicazione, ratione temporis, l'art. 18 commi 1,2,3 legge n. 300/1970, come sostituito dalla legge n. 92/2012, e quindi innanzitutto la statuizione di reintegra del lavoratore nel posto di lavoro. Nel caso di specie, avendo il in data 22/6/2021 optato per l'indennità sostitutiva della reintegra, deve Parte_1 emettersi una statuizione di declaratoria del diritto alla reintegra.
8.1 Quanto al risarcimento del danno patrimoniale, il comma 2° dell'art.18 dispone che:
“Il giudice, con la sentenza di cui al primo comma, condanna altresì il datore di lavoro al risarcimento del danno subito dal lavoratore per il licenziamento di cui sia stata accertata la nullità, stabilendo a tal fine un'indennità commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative. In ogni caso la misura del risarcimento non potrà essere inferiore a cinque mensilità della retribuzione globale di fatto. Il datore di lavoro è condannato inoltre, per il medesimo periodo, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.”.
Nel caso di specie il risarcimento del danno deve essere parametrato all'importo ormai cristallizzato di euro 1.494,51 - considerato che sulla quantificazione operata dalla Corte di Appello è caduto il giudicato- spettante dalla data del licenziamento (30/11/2018) alla data di esercizio dell'opzione per l'indennità sostitutiva della reintegra (22/6/2021), con detrazione dell'aliunde perceptum. Per lo stesso periodo la deve essere condannata al versamento, in favore di , CP_1 Parte_1 dei contributi previdenziali ed assistenziali.
Occorre precisare che la condanna emessa da questa Corte potrà essere solo generica e non invece specifica, come richiesto nell'atto di riassunzione, non potendo l'odierno ricorrente modificare in questa sede la domanda contenuta nell'atto introduttivo.
Va accolta anche la richiesta di condanna della al pagamento delle CP_1 retribuzioni non corrisposte al nel periodo di sospensione del rapporto di Parte_1 lavoro senza retribuzione, e quindi dal 24/7/2018 sino alla data del licenziamento del 30/11/2018. Invero, l'accertata nullità del licenziamento rende ingiustificata e quindi illegittima l'avvenuta sospensione del dall'attività lavorativa,e di Parte_1 conseguenza dovute le retribuzioni per il periodo di sospensione.
Tale domanda, contrariamente a quanto sostenuto da parte resistente, non può ritenersi nuova, in quanto era contenuta nell'atto di opposizione proposto da avverso l'ordinanza emessa nella fase sommaria, e precisamente Parte_1 alle pagine 54 e 55 di tale atto.
Deve, a tal proposito, condividersi il consolidato orientamento della Suprema Corte secondo cui:“Nel rito cd. Fornero, il giudizio di primo grado è unico a composizione bifasica, con una prima fase ad istruttoria sommaria, diretta ad assicurare una più rapida tutela al lavoratore, ed una seconda fase, a cognizione piena, che della precedente costituisce una prosecuzione, sicché non costituisce domanda nuova, inammissibile per mutamento della "causa petendi", la deduzione di ulteriori motivi di invalidità del recesso per superamento del periodo di comporto rispetto a quelli dedotti nella fase sommaria, ove fondata sui medesimi fatti costitutivi”( Cass. n. 9458/2019, Cass. n. 5993/2019).
Sulla base dei medesimi principi devono ritenersi inammissibili, in quanto non proposte né nel ricorso della fase sommaria e neppure nell'atto di opposizione , le domande di TFR, ferie, permessi retribuiti e permessi di conguaglio per il periodo di estromissione del dal contesto lavorativo, e quindi dal 24/7/2018 sino alla Parte_1 data del licenziamento del 30/11/2018.
9.Va ora esaminata la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale da discriminazione, domanda proposta nell'atto di opposizione, a pag.56 di tale atto, e quindi pienamente ammissibile.
9.1 Ritiene il Collegio, condividendo i principi affermati di recente dalla Suprema Corte ( Cass. Sez.un. n. 20819/2021, Cass. n. 31071/2021, Cass. Ord. n. 3488/2025) che la risarcibilità del danno non patrimoniale da discriminazione tragga il suo fondamento dal diritto eurounitario, come trasfuso nel nostro ordinamento.
La Direttiva UE 2000/78/CE sancisce il principio di parità di trattamento in materia di occupazione e condizioni di lavoro, vietando ogni tipo di discriminazione, negli Stati membri dell'UE, per l'accesso al lavoro, la formazione, le promozioni e le condizioni di lavoro.
La clausola 17 di tale Direttiva stabilisce che “Gli Stati membri determinano le sanzioni da irrogare in caso di violazione delle norme nazionali di attuazione della presente direttiva e prendono tutti i provvedimenti necessari per la loro applicazione. Le sanzioni, che possono prevedere un risarcimento dei danni, devono essere effettive, proporzionate e dissuasive”
La Corte di Giustizia, sempre in tema di diritto antidiscriminatorio, nell'interpretare l'art. 15 della direttiva 2000/43, sovrapponibile all'art. 17 della direttiva 2000/78, ha sottolineato che il sistema delle sanzioni istituito nell'ordinamento giuridico dello Stato membro deve assicurare una tutela giuridica effettiva ed efficace e «La severità delle sanzioni deve essere adeguata alla gravità delle violazioni che esse reprimono e comportare, in particolare, un effetto realmente deterrente, fermo restando il rispetto del principio generale della proporzionalità» ( Corte di Giustizia 15 aprile 2021 in causa C – 30/19).
Il nostro legislatore ha dato attuazione alla Direttiva UE 2000/78/CE con il Dlgs n. 216/2003, il cui art. 4 ha previsto le conseguenze sanzionatorie della violazione della direttiva;
dopo l'abrogazione di tale norma l'art.28 Dlgs n. 150/2011 ha dettato una disciplina comune delle controversie in materia di discriminazione stabilendo, ai commi 5 e 6, i poteri che il giudice può esercitare in caso di accertamento della discriminazione.
L'art. 28 Dlgs n. 150/2011, ai commi 5 e 6 dispone che :
”
5. Con la sentenza che definisce il giudizio il giudice può condannare il convenuto al risarcimento del danno anche non patrimoniale e ordinare la cessazione del comportamento, della condotta o dell'atto discriminatorio pregiudizievole, adottando, anche nei confronti della pubblica amministrazione, ogni altro provvedimento idoneo a rimuoverne gli effetti. Al fine di impedire la ripetizione della discriminazione, il giudice può ordinare di adottare, entro il termine fissato nel provvedimento, un piano di rimozione delle discriminazioni accertate.”.
“
6. Ai fini della liquidazione del danno, il giudice tiene conto del fatto che l'atto o il comportamento discriminatorio costituiscono ritorsione ad una precedente azione giudiziale ovvero ingiusta reazione ad una precedente attività del soggetto leso volta ad ottenere il rispetto del principio della parità di trattamento.”.
Alla luce dei suindicati principi la Suprema Corte ha, quindi, ritenuto che “in materia di liquidazione del danno non patrimoniale, costituisce oramai regola di diritto vivente la ristorabilità della lesione di valori costituzionalmente garantiti, dei diritti inviolabili e dei diritti fondamentali della persona, in particolare dei diritti all'integrità psico-fisica e alla salute, all'onore e alla reputazione, all'integrità familiare, allo svolgimento della personalità ed alla dignità umana”, ha aggiunto che “ la non patrimonialità - per non avere il bene persona un prezzo - del diritto leso, comporta che, diversamente da quello patrimoniale, il ristoro pecuniario del danno non patrimoniale non può mai corrispondere alla relativa esatta commisurazione, imponendosene pertanto la valutazione equitativa (per tutte: Cass., SS.UU. n. 26972 del 2008)” ed infine ha ritenuto che “ l'atto discriminatorio è lesivo della dignità umana ed è intrinsecamente umiliante per il destinatario e ciò sorregge adeguatamente l'esercizio del potere discrezionale di valutazione equitativa”( Cass. n. 31071/2021).
Si è quindi ritenuto che il danno non patrimoniale da discriminazione, seppure non in re ipsa, possa essere provato ricorrendo al ragionamento presuntivo, e quindi valorizzando la maggiore o minore gravità dell'atto discriminatorio e le ragioni che lo hanno determinato, precisandosi poi che la liquidazione debba avvenire in via equitativa con la finalità di garantire il carattere dissuasivo del risarcimento, e quindi l'effettività dei diritti eurounitari ( Cass. Ord. n. 3488/2025).
9.2 Nel caso di specie ritiene la Corte che la prova del danno non patrimoniale subito dal emerga dalle modalità che hanno condotto alla sua repentina Parte_1 estromissione dal contesto lavorativo in cui aveva prestato la sua attività di guardia giurata fin dal 14/4/1990.
La subentrata alla precedente società fallita, dopo aver ottenuto dal CP_1 medico competente in data 6/7/2018 il giudizio di inidoneità del alle Parte_1 mansioni di guardia giurata e pur essendo questi idoneo allo svolgimento di lavori sedentari, lo sospese in data 24/7/2018 dall'attività lavorativa, privandolo anche della retribuzione, e quindi dei mezzi di sostentamento.
Il provvedimento di sospensione non venne modificato neppure allorquando, in data Parte 24.10.2018, il Collegio Medico Napoli 1, adito su ricorso del lavoratore avverso il giudizio di inidoneità del medico competente, formulò il seguente giudizio:
“idoneo alle attività di portierato e sorveglianza ingressi in orario antimeridiano e, comunque, attività che non richiedono l'uso dell'arma” ed il , con PEC Parte_1 del 25/10/2018, diffidò la società ad attuare le prescrizioni indicate nel verbale e mise a disposizione le sue energie lavorative. Per tutta risposta in data 02.11.2018 il lavoratore ricevette la comunicazione di avvio della procedura di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, all'esito della quale, con provvedimento del 30/11/2018, venne licenziato.
La pur svolgendo, oltre ai servizi di vigilanza armata, anche servizi CP_1 di portierato e reception presso innumerevoli committenti, ha ritenuto di estromettere il dal contesto lavorativo, senza neppure tentare di offrirgli una Parte_1 possibilità alternativa.
Non vi è dubbio in ordine alla gravità della condotta discriminatoria della CP_1
ed alla umiliazione subita dal che, proprio in conseguenza della sua
[...] Parte_1 disabilità, si è visto privare del lavoro che aveva svolto per tanti anni e dei mezzi di sostentamento che gli consentivano di condurre una vita libera e dignitosa.
9.3 Accertata l'esistenza del danno non patrimoniale da discriminazione, in ordine alla liquidazione dello stesso il Collegio condivide quanto affermato dalla Suprema Corte, secondo cui :“i criteri di valutazione equitativa, la cui scelta ed adozione è rimessa alla prudente discrezionalità del giudice, debbono consentire una valutazione che sia adeguata e proporzionata (v. Cass. n. 12408 del 2011), in considerazione di tutte le circostanze concrete del caso specifico, al fine di ristorare il pregiudizio effettivamente subito dal danneggiato e permettere la personalizzazione del risarcimento (v. Cass. SS.UU. n. 26972/2008 cit.; Cass. n. 7740 del 2007; Cass. n. 13546 del 2006); la liquidazione equitativa operata dal giudice di merito è sindacabile in sede di legittimità (solamente) laddove risulti non congruamente motivata, dovendo di essa "darsi una giustificazione razionale a posteriori" (ancora Cass. n. 12408/2011 cit.)”( Cass. n. 31071/2021).
A tal proposito devono ritenersi inidonei i criteri suggeriti da parte ricorrente e dettati dall'art.11 l.n.689/1981 e dall'art.5 Dlgs n. 7/2016, che attengono alla commisurazione di sanzioni pecuniarie, e quindi ad un settore assolutamente estraneo alla fattispecie oggetto di giudizio .
Ritiene la Corte che il criterio da adottare non possa prescindere dalla peculiarità del diritto leso dalla condotta discriminatoria, che nel caso di specie è il diritto al lavoro, sancito dall'art.4 Cost come diritto-dovere, e quindi diritto alla realizzazione della propria personalità e dovere inteso quale contributo per il progresso della comunità di appartenenza.
Si reputa, pertanto, equo commisurare il danno non patrimoniale subito dal al corrispettivo economico che il legislatore stabilisce come equivalente Parte_1 della reintegra, e quindi al valore da attribuire alla perdita di un posto di lavoro, che è pari a 15 mensilità della retribuzione globale di fatto percepita.
Tale sanzione, comportando una duplicazione degli effetti già ricollegati dalla legge al licenziamento nullo, appare in linea con i dettami della Direttiva UE 2000/78/CE, e può quindi considerarsi effettiva, proporzionata e dissuasiva. 10.Le spese di tutti i gradi di giudizio, compreso quello di legittimità, seguono la soccombenza e sono liquidate, in base al valore indeterminabile della controversia ed ai sensi dei DM n. 55/2014 e 147/2022, come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte , pronunciando a seguito di rinvio da Cassazione, così provvede: 1) dichiara la nullità del licenziamento irrogato a dalla in data Parte_1 CP_1
30/11/2018 in quanto discriminatorio e dichiara il diritto del alla Parte_1 reintegra nel posto di lavoro;
2) condanna la al risarcimento del CP_1 danno patrimoniale subito dal in misura pari alla retribuzione globale di Parte_1 fatto (euro 1.494,51) dalla data del licenziamento (30/11/2018) alla data di esercizio del diritto di opzione (22/6/2021), detratto l'aliunde perceptum ed al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali per lo stesso periodo;
3) condanna la al pagamento, in favore del , delle retribuzioni non CP_1 Parte_1 corrisposte dalla data di sospensione del rapporto di lavoro (24/7/2018) alla data del licenziamento (30/11/2018); 4) condanna, inoltre, la al risarcimento CP_1 del danno non patrimoniale da discriminazione subito dal , in misura di 15 Parte_1 mensilità della retribuzione globale di fatto percepita dallo stesso;
5) condanna, infine, la al pagamento delle spese di tutti i gradi di giudizio, che CP_1 liquida per la fase sommaria in euro 5.131,00 , per la fase di opposizione in euro 5.131,00, per il giudizio di reclamo in euro 5.532,00 , per il giudizio di legittimità in euro 3.082,00 e per il presente giudizio di rinvio in euro 5.809,00,oltre su tali importi spese generali, iva e c.p.a come per legge.
Così deciso in Napoli il giorno 29 ottobre 2025
Il Consigliere est. rel. Il Presidente