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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 17/03/2025, n. 449 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 449 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
N. 1649/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO CALABRIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE,
PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE CITTADINI UE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Flavio Tovani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
Nella causa iscritta al n. R.G. 1649/2024 promossa da:
nato il [...] a [...], FL, USA, residente al 4444 Cole Persona_1
Avenue, Dallas, TX, USA;
, nata il [...] a [...], MD, USA, residente al Controparte_1 Persona_2
6808 Lincoln Drive, Philadelphia, PA, USA;
, nato il [...] a [...], DC, USA, residente al 6808 Lincoln Drive, Controparte_2
Philadelphia, PA, USA;
, nata il [...] ad [...], PA, USA, residente al 6808 Lincoln Drive, Persona_3
Philadelphia, PA, USA, minore rappresentata in giudizio dai genitori ed Controparte_2 [...]
; Persona_4
, nato il [...] a [...], PA, USA, residente al 6808 Lincoln Drive, Persona_5
Philadelphia, PA, USA, minore rappresentato in giudizio dai genitori ed Controparte_2 [...]
; Persona_4
, nato il [...] a [...], PA, USA, residente al 6808 Lincoln Drive, Persona_6
Philadelphia, PA, USA, minore rappresentato in giudizio dai genitori ed Controparte_2 [...]
. Persona_4
Tutti rappresentati e difesi, nel presente giudizio, dall'Avv. Antonio Rossi (C.F.
1 ; PEC: , come da procure notarili in atti, autenticate C.F._1 Email_1
e tradotte, nonché munite di apostille, ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avvocato sito in Salerno, Via Michelangelo Testa, n.11.
ricorrenti contro
in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso Controparte_3 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria.
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Reggio Calabria.
Oggetto: ricorso per il riconoscimento della cittadinanza italiana.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato il 22.06.2024 e ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano in giudizio il chiedendo di accertare e dichiarare lo status di Controparte_3 cittadini italiani iure sanguinis, deducendo di essere discendenti del cittadino italiano
[...]
nato a [...] il giorno 07.06.1882, figlio di e Per_7 Persona_8 Per_9
(cfr. doc. in atti n. 1).
[...]
Il Sig. emigrato negli Stati Uniti, decedeva senza aver mai acquisito la cittadinanza Persona_7 statunitense per naturalizzazione né avendo mai rinunciato allo status civitatis d'origine (cfr. doc. in atti n. 2).
In data 02.09.1916, l'avo italiano, il quale assumeva il nome di come indicato dal modulo Parte_1 di registrazione degli Stranieri del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (cfr. doc. in atti n. 3), si sposava ad Argentine con , nata a [...] il Persona_10
06.01.1898 (cfr. doc. in atti n. 4, 5 e 6).
Dall'unione tra e nasceva il 14.03.1926 a Mohegan, WV, USA Mary Persona_7 Persona_10
Ann Ross, (cfr. doc. in atti n. 7), la quale si univa in matrimonio con in data Persona_11
13.01.1951 a Welch, WV, USA (cfr. doc. in atti n. 8). Dalla loro unione nascevano a Baltimore City,
MD, USA, il 25.12.1957, (attuale ricorrente), e (cfr. doc. in Persona_2 Parte_2 atti n. 9 e 16).
In particolare, precisavano nell'atto introduttivo: con riferimento alla discendenza di : Persona_2
- in data 19.04.1980, si univa in matrimonio con a Boston, Persona_2 Controparte_4
MA, USA (cfr. doc. in atti n. 10), acquisendo il nome di;
Controparte_1
2 - dalla loro unione, in data 30.09.1986, nasceva a Washington, DC, USA, , Controparte_2 attuale ricorrente, il quale si univa in matrimonio con in data 18.07.2012 a Persona_12
Philadelphia, PA, USA (cfr. doc. in atti n. 11 e 12);
- in seguito al loro matrimonio nascevano i figli: il 16.02.2016, ad Persona_3
Allentown, PA, USA;
, il 07.01.2020 a Wynnewood, PA, USA;
Persona_5 [...]
il 22.09.2023 a Wynnewood, PA, USA, attuali ricorrenti, minori Persona_6 rappresentati dai genitori ed (cfr. doc. in atti n Controparte_2 Persona_4
13,14,15); con riferimento alla discendenza di : Parte_2
- dall'unione more uxorio tra e (cfr. doc. in atti n. 17), Parte_2 Controparte_5 nasceva il 24.04.1987 a West Palm Beach, FL, USA, il figlio Persona_1 attuale ricorrente, il quale si sposava con in data 05.11.2022 a Dallas, Persona_13
TX, USA (cfr. doc. in atti n. 18 e 19).
Conseguentemente, i ricorrenti chiedevano di accertare e dichiarare il loro status di cittadini italiani iure sanguinis, in quanto discendenti da cittadino italiano che ha loro validamente trasmesso la cittadinanza, ordinando all'ufficiale dello Stato Civile competente di procedere alle dovute iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile dello status civitatis italiano, provvedendo, altresì, alle relative comunicazioni.
Il , in persona del ministro in carica, rappresentato e difeso ex lege Controparte_3 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, si costituiva in giudizio, in data
10.10.2025, chiedendo il rigetto della domanda avversaria, siccome inammissibile e infondata.
Il Pubblico Ministero nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
All'udienza del 15.02.2025, il giudice, rilevato il decorso del termine per il deposito delle note scritte, lette le note scritte depositate in data 11.01.2025, ritenuta la causa matura per la decisione, riservava il deposito della sentenza.
***
Preliminarmente, va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Reggio
Calabria, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l.
n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
Nel caso di specie l'avo italiano dei ricorrenti è nato a [...], pertanto in un comune ricadente nel territorio di Reggio Calabria.
3 Quanto alle diverse generalità dell'avo capostipite che emergono dai diversi atti prodotti dai ricorrenti
, ) non vi sono dubbi sul fatto che si Parte_3 Parte_4 Parte_1 Controparte_6 tratta della medesima persona data la corrispondenza della paternità, della maternità e del luogo di nascita.
A tal riguardo, si precisa che, per l'analisi della titolarità dello stato di cittadino italiano, ciò che rileva
è, verificata la correttezza dell'avo italiano, il rapporto di parentela in linea retta tra l'avo italiano emigrato e i suoi discendenti. Eventuali errori di grafia nei nomi e cognomi sono dovuti al fatto che gli ufficiali di stato civile non conoscevano la lingua italiana e, molto spesso, gli emigranti italiani e i loro discendenti erano analfabeti o non conoscevano la lingua del paese straniero e, pertanto, non riuscivano a controllare la correttezza delle informazioni contenute negli atti di stato civile.
Consapevole di tale fenomeno, lo stesso , con la circolare n. 56-6/420 Controparte_7 del 5 gennaio 1952 sottolineava l'inutilità di procedere alla correzione di atti di stati civile formati all'estero, anche al fine di evitare oneri di spese rilevanti a carico degli interessati. Nello stesso senso si è pronunciato il medesimo nella nota del 28 settembre 1998 (prot. Controparte_7
1/50-FG-84/3597), avente ad oggetto il “Riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana, a cittadini stranieri di ceppo italiano”. Inoltre, ai fini della tutela del nome e dell'identità personale, va ricordato che la stessa Corte costituzionale, con la sentenza del 3 febbraio 1994, n. 13, ha ritenuto che: “accanto alla tradizionale funzione del cognome quale segno identificativo della discendenza familiare, con le tutele conseguenti a tale funzione, occorre riconoscere che il cognome stesso in alcune ipotesi già gode di una distinta tutela anche nella sua funzione di strumento identificativo della persona, e che, in quanto tale, costituisce parte essenziale ed irrinunciabile della personalità.
Da qui l'esigenza di protezione dell'interesse alla conservazione del cognome, attribuito con atto formalmente legittimo, in presenza di una situazione nella quale con quel cognome la persona sia ormai individuata e conosciuta nell'ambiente ove vive”. La Corte specificava, altresì, che: “tra i diritti che formano il patrimonio irretrattabile della persona umana l'art. 2 della Costituzione riconosce e garantisce anche il diritto all'identità personale” (…); “Tra i tanti profili, il primo e più immediato elemento che caratterizza l'identità personale è evidentemente il nome - singolarmente enunciato come bene oggetto di autonomo diritto nel successivo art. 22 della Costituzione - che assume la caratteristica del segno distintivo ed identificativo della persona nella sua vita di relazione”. Ne risulta che ove la linea di discendenza è chiara e desumibile da elementi oggettivi, deve essere preservato il diritto all'identità personale.
Orbene, nel sistema delineato dal Codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n.
555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è
4 imprescrittibile. Lo stesso può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza (cfr.
Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana jure sanguinis.
Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
Qualora sussista, come nel caso di specie, la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano il riconoscimento dello status civitatis spetta al e la relativa domanda può Controparte_3 essere presentata in via amministrativa, o presso l'Autorità consolare se il richiedente risiede all'estero, oppure, qualora sussista interesse ad agire, in via giudiziale mediante ricorso da proporsi dinanzi al Tribunale competente.
A tal proposito, va considerato che le Amministrazioni statali, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del 07.08.1990 devono concludere i procedimenti di propria competenza entro termini determinati e certi. Nello specifico, in applicazione dell'art. 3 DPR 362/1994 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana) è previsto che l'Amministrazione competente per tali procedimenti debba provvedere alla loro definizione entro il termine di 730 giorni dalla data di presentazione della domanda, cosicché l'istante si veda riconosciuto in tempi brevi un diritto soggettivo di cui gode.
A fronte delle previsioni di legge in parola, che stabiliscono “termini determinati e certi” per la definizione dei procedimenti, la mancata evasione della richiesta nell'osservanza dei termini ex lege, in difetto di espressa previsione legislativa, non può considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Invero, muovendo dalla nozione di improcedibilità, quale conseguenza sanzionatoria di un comportamento procedurale omissivo, derivante dal mancato compimento di un atto espressamente configurato come necessario nella sequenza procedimentale, deve concludersi che detta sanzione debba essere espressamente prevista, giacché non si verte – in tema di sanzioni processuali – in materia suscettibile di applicazione analogica. Inoltre, poiché le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità o di ammissibilità, costituiscono una deroga all'esercizio del diritto di agire in giudizio garantito dall'art. 24 Cost, esse non possono neppure essere interpretate in senso estensivo.
Non può, comunque, prescindersi dall'ulteriore circostanza che la linea di discendenza dei ricorrenti
5 venga documentata puntualmente attraverso certificazioni anagrafiche – ove straniere – tradotte e munite di apostille. Dall'esame di tale documentazione emerge, infatti, che la linea di discendenza che riconduce all'avo italiano non contempla passaggi per via materna intervenuti prima dell'entrata in vigore della nostra Carta Costituzionale. Ciò è rilevante, in quanto nessun ostacolo normativo può opporsi – neppure ratione temporis - alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo;
in altre parole la trasmissione
è avvenuta indipendentemente dai successivi portati della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, che hanno determinato dapprima a veder cadere il criterio di trasmissione unicamente maschile, e quindi a considerare applicabile il sistema adeguato ai valori costituzionali anche ai discendenti nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana.
Se dunque, non ad una lettura giurisprudenziale ma all'applicazione della normativa vigente, si deve la trasmissione della cittadinanza, la domanda deve essere esaminata sotto il profilo dell'interesse ad agire, posto che in linea di principio la richiesta dovrebbe essere vagliata ed evasa favorevolmente in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice.
Nel merito, dall'analisi dell'albero genealogico emerge che i ricorrenti sono diretti discendenti di avo italiano. Di fatto, dalla documentazione in atti, tradotta ed apostillata, e in particolare dal certificato negativo di naturalizzazione, si evince che l'avo italiano non è stato naturalizzato cittadino statunitense e, pertanto, non ha mai perso la cittadinanza italiana.
Dal certificato negativo di non naturalizzazione rilasciato, in data 15.04.2024, dal Dipartimento per la Sicurezza Interna degli Stati Uniti – Servizi di Cittadinanza ed Immigrazione degli Stati Uniti è riportato che “a seguito dell'attuazione di un'accurata ricerca in tali sistemi di banca dati, non è stata rilevata l'esistenza di alcun documento che indichi che il soggetto di seguito nominato sia stato naturalizzato cittadino degli Stati Uniti: , conosciuto anche come Persona_7 [...]
, nato il [...] in [...]” (cfr. doc. in atti n.2). Per tale condizione Persona_14 [...] ha trasmesso la cittadinanza italiana “iure sanguinis” alla figlia nata il Per_7 Persona_15
14.03.1926, la quale, a sua volta, l'ha trasmessa alle sue figlie attuale ricorrente, Persona_16
e nate rispettivamente il 25.12.1957. In seguito, (o Persona_17 Persona_16 [...]
) trasmetteva la cittadinanza a sua figlia nata il [...], la quale CP_1 Controparte_2 la trasmetteva ai suoi figli minori e Persona_3 Persona_5 Persona_6 odierni ricorrenti nati rispettivamente il 16.02.2016, il 07.01.2020, il 22.092023, mentre Parte_5 la trasmetteva a suo figlio nato il [...], anch'egli odierno
[...] Persona_18 ricorrente.
È dunque provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano, in quanto, nella trasmissione non si registrano passaggi intermedi di linee femminili in epoca pre-costituzionale.
6 La difesa, nel merito, ha evidenziato come i ricorrenti abbiano ripetutamente tentato di prenotare un appuntamento presso il di IL e di CA, utilizzando il portale Parte_6
Prenot@mi, l'unico metodo attualmente accettato dalle autorità consolari per la presentazione dell'istanza di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, ai sensi dell'art. 1 della legge
5 febbraio 1992, n. 91, in relazione alla discendenza dall'avo italiano Persona_7
Tuttavia, nonostante i numerosi tentativi, i ricorrenti non sono riusciti a ottenere un appuntamento a causa dell'impossibilità tecnica di finalizzare la prenotazione. A fronte di tale situazione di stallo, il difensore dei ricorrenti ha inviato una PEC di diffida ai di CA e IL, Parte_7 indirizzandola al Console pro tempore e al funzionario responsabile del procedimento, in cui intimava le autorità consolari di fissare un appuntamento per il deposito dei documenti e la presentazione dell'istanza e pronunciarsi con un provvedimento espresso sulla richiesta di riconoscimento della cittadinanza entro 30 giorni. Il , con pec di riscontro, ha negato la richiesta di Parte_8 fissazione dell'appuntamento, additando motivazioni generiche e, in alcuni punti, persino contraddittorie, mentre il di CA non ha dato riscontro alla diffida, non assegnando Parte_6 quindi alcun appuntamento.
Atteso lo stato di paralisi degli uffici consolari, i ricorrenti, impossibilitati a ottenere un appuntamento o una convocazione, si vedono costretti a ricorrere all'autorità giudiziaria per far valere il proprio diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis.
I ricorrenti hanno puntualmente comprovato le proprie affermazioni, depositando una corposa documentazione a sostegno della loro impossibilità di ottenere un appuntamento presso i Consolati italiani competenti per la presentazione dell'istanza di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis.
In particolare, ha allegato una serie di screenshot tratti dal portale Persona_1
Prenot@mi, relativi ai tentativi di prenotazione effettuati presso il a Parte_6
CA, nei quali risulta costantemente la dicitura: “Stante l'elevata richiesta, i posti disponibili per il servizio scelto sono esauriti. Si invita a controllare con frequenza la disponibilità in quanto
l'agenda viene aggiornata regolarmente.” Gli screenshot allegati coprono un periodo di oltre un mese e mezzo, dimostrando la reiterazione dei tentativi infruttuosi da parte del ricorrente. Nello specifico, sono stati prodotti screenshot delle seguenti date: 28, 29, 31 agosto 2023; 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 19,
20, 21 settembre 2023; 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13 ottobre 2023 (cfr. doc. in atti n. 20). Per_ Analogamente, ha documentato i tentativi di prenotazione effettuati presso il CP_1
a IL, producendo screenshot che attestano il medesimo messaggio Parte_6 di indisponibilità degli appuntamenti, relativi alle seguenti date: 9, 10, 13, 16, 22 novembre 2023; 14,
15, 17, 18, 19 dicembre 2023; 22 gennaio 2024; 20 febbraio 2024; 18 marzo 2024; 30 aprile 2024; 8,
7 20 maggio 2024; 7 giugno 2024 (cfr. doc. in atti n. 21).
Infine, nel proprio interesse e dei figli minori, ha prodotto una documentazione Controparte_2 altrettanto consistente, provando i numerosi tentativi falliti di prenotazione presso il
[...]
a IL, con screenshot risalenti alle seguenti date: 9, 10, 13, 16, 22 novembre Parte_6
2023; 14, 15 dicembre 2023; 15 gennaio 2024; 18, 19 dicembre 2023; 20 febbraio 2024; 18 marzo
2024; 23 aprile 2024; 30 maggio 2024; 7 giugno 2024 (cfr. doc. in atti n. 22).
A fronte della totale impossibilità di ottenere un appuntamento, la difesa, in data 16.02.2024, ha inviato due diffide formali ai Consolati coinvolti, precisamente una diffida al Parte_6
a CA (inviata via PEC all'indirizzo per conto di
[...] Email_2 [...]
con la quale si intimava l'amministrazione a fornire un appuntamento per la Persona_1 presentazione dell'istanza di cittadinanza italiana, entro e non oltre trenta giorni dal ricevimento della comunicazione e una diffida al a IL (inviata via PEC all'indirizzo Parte_6
per conto di e con identica Email_3 Controparte_2 Controparte_1 richiesta (cfr. doc. in atti n. 23 e 24).
L'unico riscontro ricevuto è stato quello del a IL, che in data 14 Parte_6 marzo 2024 ha inviato una risposta evasiva, nella quale ha affermato che il programma gli Parte_6 appuntamenti in base alle risorse umane disponibili e che il ritardo nella concessione degli appuntamenti è dovuto all'elevato numero di richieste nella circoscrizione consolare, pertanto invitava i signori a continuare a tentare la prenotazione attraverso Prenot@mi, senza indicare CP_2 una soluzione alternativa alla paralisi del sistema (cfr. doc. in atti n. 25).
Tale risposta, oltre a non fornire alcuna garanzia di effettivo accesso alla procedura, conferma, quindi, la strutturale inefficienza del sistema Prenot@mi, che di fatto impedisce ai ricorrenti di esercitare il proprio diritto a ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis.
La documentazione prodotta dai ricorrenti, quindi, dimostra in modo inequivocabile che essi hanno compiuto ogni sforzo ragionevolmente esigibile per seguire l'iter amministrativo previsto. Tuttavia,
l'inerzia e la paralisi che caratterizzano l'operato dei a CA e IL hanno Parte_9 reso ogni tentativo vano, precludendo di fatto sia l'avvio sia la conclusione del procedimento nei termini di legge.
Alla luce di tali circostanze, risulta pienamente provato che i in questione non siano in Parte_7 grado di garantire l'esame tempestivo delle istanze di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, determinando una grave e palese violazione del diritto soggettivo dei ricorrenti ad accedere a un procedimento amministrativo equo ed efficiente.
Ne consegue l'incontestabile sussistenza dell'interesse ad agire dei ricorrenti e, di riflesso, la totale infondatezza dell'eccezione di inammissibilità sollevata dal resistente. L'assenza di CP_3
8 un'alternativa amministrativa praticabile e l'impossibilità di ottenere una decisione certa e tempestiva per via consolare rendono il ricorso giurisdizionale non solo legittimo, ma l'unico strumento effettivamente idoneo a garantire il rispetto di un diritto che lo Stato italiano è tenuto a riconoscere e tutelare.
Infine, tenuto conto della natura della procedura, sussistono gravi ed eccezionali ragioni per compensare le spese di lite ex art. 92 c. 2 c.p.c. Sul punto si osserva che è proprio l'oggettivo carico di lavoro di cui gli uffici consolari sono gravati a causa della presentazione di un numero rilevantissimo di domande di riconoscimento della cittadinanza italiana a costituire giustificato motivo per procedere alla predetta compensazione delle spese di lite, posto che qualunque tipo di organizzazione dei servizi consolari, peraltro non rientranti nella competenza né del
[...]
né della Procura della Repubblica, non sarebbero in grado di assorbire gli attuali flussi CP_3 che per legge devono sottostare a rigorose ed opportune indagini dell'ufficio consolare, facendo uso di tutti i mezzi di prova ammessi dalla legislazione nazionale e da quella locale, questo anche a tutela della sicurezza della Repubblica.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce in capo ai ricorrenti il diritto alla cittadinanza italiana stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
2) ordina al Ministero degli Interni o, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolati competenti;
3) spese compensate.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies ultimo comma c.p.c.
Così deciso il 17.03.2025
Il Giudice unico
Dott. Flavio Tovani
9
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO CALABRIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE,
PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE CITTADINI UE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Flavio Tovani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
Nella causa iscritta al n. R.G. 1649/2024 promossa da:
nato il [...] a [...], FL, USA, residente al 4444 Cole Persona_1
Avenue, Dallas, TX, USA;
, nata il [...] a [...], MD, USA, residente al Controparte_1 Persona_2
6808 Lincoln Drive, Philadelphia, PA, USA;
, nato il [...] a [...], DC, USA, residente al 6808 Lincoln Drive, Controparte_2
Philadelphia, PA, USA;
, nata il [...] ad [...], PA, USA, residente al 6808 Lincoln Drive, Persona_3
Philadelphia, PA, USA, minore rappresentata in giudizio dai genitori ed Controparte_2 [...]
; Persona_4
, nato il [...] a [...], PA, USA, residente al 6808 Lincoln Drive, Persona_5
Philadelphia, PA, USA, minore rappresentato in giudizio dai genitori ed Controparte_2 [...]
; Persona_4
, nato il [...] a [...], PA, USA, residente al 6808 Lincoln Drive, Persona_6
Philadelphia, PA, USA, minore rappresentato in giudizio dai genitori ed Controparte_2 [...]
. Persona_4
Tutti rappresentati e difesi, nel presente giudizio, dall'Avv. Antonio Rossi (C.F.
1 ; PEC: , come da procure notarili in atti, autenticate C.F._1 Email_1
e tradotte, nonché munite di apostille, ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avvocato sito in Salerno, Via Michelangelo Testa, n.11.
ricorrenti contro
in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso Controparte_3 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria.
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Reggio Calabria.
Oggetto: ricorso per il riconoscimento della cittadinanza italiana.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato il 22.06.2024 e ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano in giudizio il chiedendo di accertare e dichiarare lo status di Controparte_3 cittadini italiani iure sanguinis, deducendo di essere discendenti del cittadino italiano
[...]
nato a [...] il giorno 07.06.1882, figlio di e Per_7 Persona_8 Per_9
(cfr. doc. in atti n. 1).
[...]
Il Sig. emigrato negli Stati Uniti, decedeva senza aver mai acquisito la cittadinanza Persona_7 statunitense per naturalizzazione né avendo mai rinunciato allo status civitatis d'origine (cfr. doc. in atti n. 2).
In data 02.09.1916, l'avo italiano, il quale assumeva il nome di come indicato dal modulo Parte_1 di registrazione degli Stranieri del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (cfr. doc. in atti n. 3), si sposava ad Argentine con , nata a [...] il Persona_10
06.01.1898 (cfr. doc. in atti n. 4, 5 e 6).
Dall'unione tra e nasceva il 14.03.1926 a Mohegan, WV, USA Mary Persona_7 Persona_10
Ann Ross, (cfr. doc. in atti n. 7), la quale si univa in matrimonio con in data Persona_11
13.01.1951 a Welch, WV, USA (cfr. doc. in atti n. 8). Dalla loro unione nascevano a Baltimore City,
MD, USA, il 25.12.1957, (attuale ricorrente), e (cfr. doc. in Persona_2 Parte_2 atti n. 9 e 16).
In particolare, precisavano nell'atto introduttivo: con riferimento alla discendenza di : Persona_2
- in data 19.04.1980, si univa in matrimonio con a Boston, Persona_2 Controparte_4
MA, USA (cfr. doc. in atti n. 10), acquisendo il nome di;
Controparte_1
2 - dalla loro unione, in data 30.09.1986, nasceva a Washington, DC, USA, , Controparte_2 attuale ricorrente, il quale si univa in matrimonio con in data 18.07.2012 a Persona_12
Philadelphia, PA, USA (cfr. doc. in atti n. 11 e 12);
- in seguito al loro matrimonio nascevano i figli: il 16.02.2016, ad Persona_3
Allentown, PA, USA;
, il 07.01.2020 a Wynnewood, PA, USA;
Persona_5 [...]
il 22.09.2023 a Wynnewood, PA, USA, attuali ricorrenti, minori Persona_6 rappresentati dai genitori ed (cfr. doc. in atti n Controparte_2 Persona_4
13,14,15); con riferimento alla discendenza di : Parte_2
- dall'unione more uxorio tra e (cfr. doc. in atti n. 17), Parte_2 Controparte_5 nasceva il 24.04.1987 a West Palm Beach, FL, USA, il figlio Persona_1 attuale ricorrente, il quale si sposava con in data 05.11.2022 a Dallas, Persona_13
TX, USA (cfr. doc. in atti n. 18 e 19).
Conseguentemente, i ricorrenti chiedevano di accertare e dichiarare il loro status di cittadini italiani iure sanguinis, in quanto discendenti da cittadino italiano che ha loro validamente trasmesso la cittadinanza, ordinando all'ufficiale dello Stato Civile competente di procedere alle dovute iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile dello status civitatis italiano, provvedendo, altresì, alle relative comunicazioni.
Il , in persona del ministro in carica, rappresentato e difeso ex lege Controparte_3 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, si costituiva in giudizio, in data
10.10.2025, chiedendo il rigetto della domanda avversaria, siccome inammissibile e infondata.
Il Pubblico Ministero nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
All'udienza del 15.02.2025, il giudice, rilevato il decorso del termine per il deposito delle note scritte, lette le note scritte depositate in data 11.01.2025, ritenuta la causa matura per la decisione, riservava il deposito della sentenza.
***
Preliminarmente, va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Reggio
Calabria, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l.
n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
Nel caso di specie l'avo italiano dei ricorrenti è nato a [...], pertanto in un comune ricadente nel territorio di Reggio Calabria.
3 Quanto alle diverse generalità dell'avo capostipite che emergono dai diversi atti prodotti dai ricorrenti
, ) non vi sono dubbi sul fatto che si Parte_3 Parte_4 Parte_1 Controparte_6 tratta della medesima persona data la corrispondenza della paternità, della maternità e del luogo di nascita.
A tal riguardo, si precisa che, per l'analisi della titolarità dello stato di cittadino italiano, ciò che rileva
è, verificata la correttezza dell'avo italiano, il rapporto di parentela in linea retta tra l'avo italiano emigrato e i suoi discendenti. Eventuali errori di grafia nei nomi e cognomi sono dovuti al fatto che gli ufficiali di stato civile non conoscevano la lingua italiana e, molto spesso, gli emigranti italiani e i loro discendenti erano analfabeti o non conoscevano la lingua del paese straniero e, pertanto, non riuscivano a controllare la correttezza delle informazioni contenute negli atti di stato civile.
Consapevole di tale fenomeno, lo stesso , con la circolare n. 56-6/420 Controparte_7 del 5 gennaio 1952 sottolineava l'inutilità di procedere alla correzione di atti di stati civile formati all'estero, anche al fine di evitare oneri di spese rilevanti a carico degli interessati. Nello stesso senso si è pronunciato il medesimo nella nota del 28 settembre 1998 (prot. Controparte_7
1/50-FG-84/3597), avente ad oggetto il “Riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana, a cittadini stranieri di ceppo italiano”. Inoltre, ai fini della tutela del nome e dell'identità personale, va ricordato che la stessa Corte costituzionale, con la sentenza del 3 febbraio 1994, n. 13, ha ritenuto che: “accanto alla tradizionale funzione del cognome quale segno identificativo della discendenza familiare, con le tutele conseguenti a tale funzione, occorre riconoscere che il cognome stesso in alcune ipotesi già gode di una distinta tutela anche nella sua funzione di strumento identificativo della persona, e che, in quanto tale, costituisce parte essenziale ed irrinunciabile della personalità.
Da qui l'esigenza di protezione dell'interesse alla conservazione del cognome, attribuito con atto formalmente legittimo, in presenza di una situazione nella quale con quel cognome la persona sia ormai individuata e conosciuta nell'ambiente ove vive”. La Corte specificava, altresì, che: “tra i diritti che formano il patrimonio irretrattabile della persona umana l'art. 2 della Costituzione riconosce e garantisce anche il diritto all'identità personale” (…); “Tra i tanti profili, il primo e più immediato elemento che caratterizza l'identità personale è evidentemente il nome - singolarmente enunciato come bene oggetto di autonomo diritto nel successivo art. 22 della Costituzione - che assume la caratteristica del segno distintivo ed identificativo della persona nella sua vita di relazione”. Ne risulta che ove la linea di discendenza è chiara e desumibile da elementi oggettivi, deve essere preservato il diritto all'identità personale.
Orbene, nel sistema delineato dal Codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n.
555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è
4 imprescrittibile. Lo stesso può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza (cfr.
Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana jure sanguinis.
Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
Qualora sussista, come nel caso di specie, la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano il riconoscimento dello status civitatis spetta al e la relativa domanda può Controparte_3 essere presentata in via amministrativa, o presso l'Autorità consolare se il richiedente risiede all'estero, oppure, qualora sussista interesse ad agire, in via giudiziale mediante ricorso da proporsi dinanzi al Tribunale competente.
A tal proposito, va considerato che le Amministrazioni statali, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del 07.08.1990 devono concludere i procedimenti di propria competenza entro termini determinati e certi. Nello specifico, in applicazione dell'art. 3 DPR 362/1994 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana) è previsto che l'Amministrazione competente per tali procedimenti debba provvedere alla loro definizione entro il termine di 730 giorni dalla data di presentazione della domanda, cosicché l'istante si veda riconosciuto in tempi brevi un diritto soggettivo di cui gode.
A fronte delle previsioni di legge in parola, che stabiliscono “termini determinati e certi” per la definizione dei procedimenti, la mancata evasione della richiesta nell'osservanza dei termini ex lege, in difetto di espressa previsione legislativa, non può considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Invero, muovendo dalla nozione di improcedibilità, quale conseguenza sanzionatoria di un comportamento procedurale omissivo, derivante dal mancato compimento di un atto espressamente configurato come necessario nella sequenza procedimentale, deve concludersi che detta sanzione debba essere espressamente prevista, giacché non si verte – in tema di sanzioni processuali – in materia suscettibile di applicazione analogica. Inoltre, poiché le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità o di ammissibilità, costituiscono una deroga all'esercizio del diritto di agire in giudizio garantito dall'art. 24 Cost, esse non possono neppure essere interpretate in senso estensivo.
Non può, comunque, prescindersi dall'ulteriore circostanza che la linea di discendenza dei ricorrenti
5 venga documentata puntualmente attraverso certificazioni anagrafiche – ove straniere – tradotte e munite di apostille. Dall'esame di tale documentazione emerge, infatti, che la linea di discendenza che riconduce all'avo italiano non contempla passaggi per via materna intervenuti prima dell'entrata in vigore della nostra Carta Costituzionale. Ciò è rilevante, in quanto nessun ostacolo normativo può opporsi – neppure ratione temporis - alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo;
in altre parole la trasmissione
è avvenuta indipendentemente dai successivi portati della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, che hanno determinato dapprima a veder cadere il criterio di trasmissione unicamente maschile, e quindi a considerare applicabile il sistema adeguato ai valori costituzionali anche ai discendenti nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana.
Se dunque, non ad una lettura giurisprudenziale ma all'applicazione della normativa vigente, si deve la trasmissione della cittadinanza, la domanda deve essere esaminata sotto il profilo dell'interesse ad agire, posto che in linea di principio la richiesta dovrebbe essere vagliata ed evasa favorevolmente in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice.
Nel merito, dall'analisi dell'albero genealogico emerge che i ricorrenti sono diretti discendenti di avo italiano. Di fatto, dalla documentazione in atti, tradotta ed apostillata, e in particolare dal certificato negativo di naturalizzazione, si evince che l'avo italiano non è stato naturalizzato cittadino statunitense e, pertanto, non ha mai perso la cittadinanza italiana.
Dal certificato negativo di non naturalizzazione rilasciato, in data 15.04.2024, dal Dipartimento per la Sicurezza Interna degli Stati Uniti – Servizi di Cittadinanza ed Immigrazione degli Stati Uniti è riportato che “a seguito dell'attuazione di un'accurata ricerca in tali sistemi di banca dati, non è stata rilevata l'esistenza di alcun documento che indichi che il soggetto di seguito nominato sia stato naturalizzato cittadino degli Stati Uniti: , conosciuto anche come Persona_7 [...]
, nato il [...] in [...]” (cfr. doc. in atti n.2). Per tale condizione Persona_14 [...] ha trasmesso la cittadinanza italiana “iure sanguinis” alla figlia nata il Per_7 Persona_15
14.03.1926, la quale, a sua volta, l'ha trasmessa alle sue figlie attuale ricorrente, Persona_16
e nate rispettivamente il 25.12.1957. In seguito, (o Persona_17 Persona_16 [...]
) trasmetteva la cittadinanza a sua figlia nata il [...], la quale CP_1 Controparte_2 la trasmetteva ai suoi figli minori e Persona_3 Persona_5 Persona_6 odierni ricorrenti nati rispettivamente il 16.02.2016, il 07.01.2020, il 22.092023, mentre Parte_5 la trasmetteva a suo figlio nato il [...], anch'egli odierno
[...] Persona_18 ricorrente.
È dunque provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano, in quanto, nella trasmissione non si registrano passaggi intermedi di linee femminili in epoca pre-costituzionale.
6 La difesa, nel merito, ha evidenziato come i ricorrenti abbiano ripetutamente tentato di prenotare un appuntamento presso il di IL e di CA, utilizzando il portale Parte_6
Prenot@mi, l'unico metodo attualmente accettato dalle autorità consolari per la presentazione dell'istanza di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, ai sensi dell'art. 1 della legge
5 febbraio 1992, n. 91, in relazione alla discendenza dall'avo italiano Persona_7
Tuttavia, nonostante i numerosi tentativi, i ricorrenti non sono riusciti a ottenere un appuntamento a causa dell'impossibilità tecnica di finalizzare la prenotazione. A fronte di tale situazione di stallo, il difensore dei ricorrenti ha inviato una PEC di diffida ai di CA e IL, Parte_7 indirizzandola al Console pro tempore e al funzionario responsabile del procedimento, in cui intimava le autorità consolari di fissare un appuntamento per il deposito dei documenti e la presentazione dell'istanza e pronunciarsi con un provvedimento espresso sulla richiesta di riconoscimento della cittadinanza entro 30 giorni. Il , con pec di riscontro, ha negato la richiesta di Parte_8 fissazione dell'appuntamento, additando motivazioni generiche e, in alcuni punti, persino contraddittorie, mentre il di CA non ha dato riscontro alla diffida, non assegnando Parte_6 quindi alcun appuntamento.
Atteso lo stato di paralisi degli uffici consolari, i ricorrenti, impossibilitati a ottenere un appuntamento o una convocazione, si vedono costretti a ricorrere all'autorità giudiziaria per far valere il proprio diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis.
I ricorrenti hanno puntualmente comprovato le proprie affermazioni, depositando una corposa documentazione a sostegno della loro impossibilità di ottenere un appuntamento presso i Consolati italiani competenti per la presentazione dell'istanza di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis.
In particolare, ha allegato una serie di screenshot tratti dal portale Persona_1
Prenot@mi, relativi ai tentativi di prenotazione effettuati presso il a Parte_6
CA, nei quali risulta costantemente la dicitura: “Stante l'elevata richiesta, i posti disponibili per il servizio scelto sono esauriti. Si invita a controllare con frequenza la disponibilità in quanto
l'agenda viene aggiornata regolarmente.” Gli screenshot allegati coprono un periodo di oltre un mese e mezzo, dimostrando la reiterazione dei tentativi infruttuosi da parte del ricorrente. Nello specifico, sono stati prodotti screenshot delle seguenti date: 28, 29, 31 agosto 2023; 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 19,
20, 21 settembre 2023; 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13 ottobre 2023 (cfr. doc. in atti n. 20). Per_ Analogamente, ha documentato i tentativi di prenotazione effettuati presso il CP_1
a IL, producendo screenshot che attestano il medesimo messaggio Parte_6 di indisponibilità degli appuntamenti, relativi alle seguenti date: 9, 10, 13, 16, 22 novembre 2023; 14,
15, 17, 18, 19 dicembre 2023; 22 gennaio 2024; 20 febbraio 2024; 18 marzo 2024; 30 aprile 2024; 8,
7 20 maggio 2024; 7 giugno 2024 (cfr. doc. in atti n. 21).
Infine, nel proprio interesse e dei figli minori, ha prodotto una documentazione Controparte_2 altrettanto consistente, provando i numerosi tentativi falliti di prenotazione presso il
[...]
a IL, con screenshot risalenti alle seguenti date: 9, 10, 13, 16, 22 novembre Parte_6
2023; 14, 15 dicembre 2023; 15 gennaio 2024; 18, 19 dicembre 2023; 20 febbraio 2024; 18 marzo
2024; 23 aprile 2024; 30 maggio 2024; 7 giugno 2024 (cfr. doc. in atti n. 22).
A fronte della totale impossibilità di ottenere un appuntamento, la difesa, in data 16.02.2024, ha inviato due diffide formali ai Consolati coinvolti, precisamente una diffida al Parte_6
a CA (inviata via PEC all'indirizzo per conto di
[...] Email_2 [...]
con la quale si intimava l'amministrazione a fornire un appuntamento per la Persona_1 presentazione dell'istanza di cittadinanza italiana, entro e non oltre trenta giorni dal ricevimento della comunicazione e una diffida al a IL (inviata via PEC all'indirizzo Parte_6
per conto di e con identica Email_3 Controparte_2 Controparte_1 richiesta (cfr. doc. in atti n. 23 e 24).
L'unico riscontro ricevuto è stato quello del a IL, che in data 14 Parte_6 marzo 2024 ha inviato una risposta evasiva, nella quale ha affermato che il programma gli Parte_6 appuntamenti in base alle risorse umane disponibili e che il ritardo nella concessione degli appuntamenti è dovuto all'elevato numero di richieste nella circoscrizione consolare, pertanto invitava i signori a continuare a tentare la prenotazione attraverso Prenot@mi, senza indicare CP_2 una soluzione alternativa alla paralisi del sistema (cfr. doc. in atti n. 25).
Tale risposta, oltre a non fornire alcuna garanzia di effettivo accesso alla procedura, conferma, quindi, la strutturale inefficienza del sistema Prenot@mi, che di fatto impedisce ai ricorrenti di esercitare il proprio diritto a ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis.
La documentazione prodotta dai ricorrenti, quindi, dimostra in modo inequivocabile che essi hanno compiuto ogni sforzo ragionevolmente esigibile per seguire l'iter amministrativo previsto. Tuttavia,
l'inerzia e la paralisi che caratterizzano l'operato dei a CA e IL hanno Parte_9 reso ogni tentativo vano, precludendo di fatto sia l'avvio sia la conclusione del procedimento nei termini di legge.
Alla luce di tali circostanze, risulta pienamente provato che i in questione non siano in Parte_7 grado di garantire l'esame tempestivo delle istanze di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, determinando una grave e palese violazione del diritto soggettivo dei ricorrenti ad accedere a un procedimento amministrativo equo ed efficiente.
Ne consegue l'incontestabile sussistenza dell'interesse ad agire dei ricorrenti e, di riflesso, la totale infondatezza dell'eccezione di inammissibilità sollevata dal resistente. L'assenza di CP_3
8 un'alternativa amministrativa praticabile e l'impossibilità di ottenere una decisione certa e tempestiva per via consolare rendono il ricorso giurisdizionale non solo legittimo, ma l'unico strumento effettivamente idoneo a garantire il rispetto di un diritto che lo Stato italiano è tenuto a riconoscere e tutelare.
Infine, tenuto conto della natura della procedura, sussistono gravi ed eccezionali ragioni per compensare le spese di lite ex art. 92 c. 2 c.p.c. Sul punto si osserva che è proprio l'oggettivo carico di lavoro di cui gli uffici consolari sono gravati a causa della presentazione di un numero rilevantissimo di domande di riconoscimento della cittadinanza italiana a costituire giustificato motivo per procedere alla predetta compensazione delle spese di lite, posto che qualunque tipo di organizzazione dei servizi consolari, peraltro non rientranti nella competenza né del
[...]
né della Procura della Repubblica, non sarebbero in grado di assorbire gli attuali flussi CP_3 che per legge devono sottostare a rigorose ed opportune indagini dell'ufficio consolare, facendo uso di tutti i mezzi di prova ammessi dalla legislazione nazionale e da quella locale, questo anche a tutela della sicurezza della Repubblica.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce in capo ai ricorrenti il diritto alla cittadinanza italiana stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
2) ordina al Ministero degli Interni o, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolati competenti;
3) spese compensate.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies ultimo comma c.p.c.
Così deciso il 17.03.2025
Il Giudice unico
Dott. Flavio Tovani
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