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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 19/06/2025, n. 492 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 492 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Lecce
Seconda Sezione civile
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Antonio Francesco Esposito - Presidente
Dott. ssa Consiglia Invitto - Consigliere rel.
Dott. Giovanni Surdo - Consigliere
Ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al N. 1030 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2023 promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall' Avv. Valeria Parte_1 C.F._1
Pellegrino, giusta mandato in atti, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio legale in Lecce, Via
Augusto Imperatore, n. 16
appellante
e
(C.F. ), (C.F. Controparte_1 C.F._2 Parte_2
), entrambi rappresentati e difesi dagli Avv. ti Francesco Risi e Giuseppe Bonuso, C.F._3 giusta mandato allegato all'atto di citazione in primo grado, ed elettivamente domiciliati presso il loro studio legale in Nardò, Via Roma, n. 24
appellati
*******
CONCLUSIONI
1 Le parti hanno concluso come da note di precisazione delle conclusioni depositate nei termini assegnati e da note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter cpc in sostituzione dell'udienza del 20.05.2025 fissata ex art. 352 cpc
**********
MOTIVAZIONE
1. Con sentenza n. 3140/2023, pubblicata in data 17.11.2023, il Tribunale di Lecce, decidendo sulle domande proposte da e da nei confronti di Controparte_1 Parte_2 Parte_1 rigettava le eccezioni preliminari e la domanda riconvenzionale proposte dal convenuto e, rigettata anche la domanda principale di nonché la domanda formulata da , Controparte_1 Parte_2 accoglieva invece solo la domanda subordinata, proposta da , per l'effetto accertando e Controparte_1 dichiarando il suo diritto di proprietà per intervenuta usucapione della porzione di terreno, ricompresa tra il dato catastale del confine della particella 275 e il confine reale di detta particella, rispetto alla particella
447 di proprietà del convenuto, confine reale materializzato in loco dalla siepe di pitosfori e cipressi, compresa la porzione di terreno su cui insiste il ballatoio adiacente all'abitazione di . Controparte_1
Ed invero.
1.2. Con atto di citazione del 03.12.2021, e convenivano in giudizio, Controparte_1 Parte_2 innanzi al Tribunale di Lecce, Parte_1
1.2.1. esponeva che, in forza di atto di donazione della zia, per Controparte_1 Controparte_2
Notar del 24.12.1981, era divenuta proprietaria del terreno - identificato in catasto terreni foglio Per_1
104, particella 275 Sub.
1- precisando che si trattava di una porzione di fondo estesa are 6,67, di forma irregolare e che sin dalla donazione il confine a sud con la restante porzione di terreno, rimasta in proprietà della donante , era differente dal confine catastale, essendo il confine reale Controparte_2 rappresentato in loco da una siepe di pitosfori e in proseguimento con una siepe di alberi ornamentali di cipresso, impiantati da , come voluto dalla donante. La aggiungeva, poi, che a Parte_3 CP_1 seguito del giudizio iscritto al n. 8132/2000 celebrato dinanzi al Tribunale di Nardò, era stata reintegrata nel possesso di una porzione di detto terreno, sottrattale dai danti causa del convenuto, precisando come tanto nell'ordinanza, emessa all'esito della fase interdittale quanto nella sentenza definitiva emessa nella fase di merito, era stato acclarato che la porzione a lei spettante, se pure ai fini della tutela possessoria, era coincidente con quella rivendicata nel presente giudizio petitorio. Da ultimo, aggiungeva l'attrice che con atto per notaio del 20.05.1997, aveva donato a Controparte_2 Per_2 Controparte_3
e genitori e danti causa del convenuto, terreni ubicati nella Persona_3 Parte_1 stessa località e confinanti in parte con la sua proprietà , che - trasmessi nello < in cui si trovavano, così come goduti e posseduti dalla ,- chiarivano come la Controparte_2 donante aveva voluto riferirsi, quanto al confine fra i due fondi, a quello reale e non già a quello catastale.
2 Concludeva, quindi, chiedendo in via principale, di accertare e dichiarare la difformità del confine tra la sua proprietà, come pervenutale in forza dell'atto di donazione di e quella del Controparte_2 convenuto, rispetto al dato catastale, e la conformità del confine con quello reale segnato dalla siepe di pitosfori e di cipressi esistente in loco; per l'effetto, chiedeva di ordinare ogni consequenziale provvedimento, onde aggiornare e allineare il confine catastale della particella 275 con la particella 447 di proprietà del convenuto, tenuto conto del confine reale tra dette particelle, come pure avrebbe voluto la comune donante, Controparte_2
In via subordinata, l'attrice chiedeva di accertare e dichiarare almeno acquistato per usucapione, dopo un possesso ventennale, risalente al più al 25.12.2001, il diritto di proprietà della porzione di terreno ricompresa tra il dato catastale del confine della particella 275 con la particella 447 di proprietà del convenuto e il confine reale fra dette particelle, come materializzato dalla siepe, compresa la porzione di terreno su cui insisteva il ballatoio adiacente all'abitazione; in estremo subordine, chiedeva di accertare e dichiarare il proprio diritto alla attribuzione in proprietà ex art. 938 c.c. della porzione di fondo, catastalmente ricompresa nella particella 447, sulla quale insisteva il fabbricato pertinenziale del ballatoio, edificato dalla medesima.
1.2.2. Con il medesimo atto di citazione chiedeva a sua volta che fosse accertato e Parte_2 dichiarato, ai sensi dell'art. 950 c.c., il confine della sua proprietà con la proprietà di Parte_1 divenuto incerto a seguito della modifica dello stato dei luoghi eseguita dal convenuto, mediante l'apposizione di una recinzione metallica, che delimitava la sua proprietà in maniera difforme rispetto al titolo di proprietà ed al confine catastale.
1.3. Con comparsa di costituzione e risposta dell'01.03.2022, si costituiva in giudizio Parte_1 il quale, in via preliminare e in rito, eccepiva l'inammissibilità della citazione per assenza dei presupposti del litisconsorzio facoltativo attivato da controparte ai sensi dell'art. 103 c.p.c., sostenendo che tra le domande degli attori non vi fosse alcuna connessione, perchè muovevano da prospettive contrapposte e sostanzialmente incompatibili;
eccepiva, altresì, l'incompetenza per materia rispetto all'azione proposta da perché di competenza del G. di pace e, da ultimo, il convenuto eccepiva Parte_2
l'inammissibilità della domanda, per la presenza di un giudicato esterno, quale quello derivante dalle sentenze del TAR di Lecce n. 1463/2011, del Consiglio di Stato n. 4493/2013 e della sentenza del TAR
Lecce n. 627/2020, con cui erano stati accertati gli abusi realizzati dall'attrice sul suo fondo e l'impossibilità di conseguire un condono in ragione dell'avvenuta occupazione di un terreno di proprietà altrui. Nel merito, chiedeva il rigetto di tutte le domande formulate dagli attori e, in via riconvenzionale, di accertare e dichiarare la violazione del diritto di proprietà perpetrata da in suo danno, Controparte_1 con condanna della medesima al risarcimento del danno nella misura di € 505.100,00, ovvero nella minore o maggiore somma ritenuta di giustizia e con condanna di entrambi gli attori al pagamento delle spese di lite.
3 1.4. La causa veniva istruita a mezzo di prova documentale e prova testimoniale.
All'esito, il Tribunale, preliminarmente, rigettava l'eccezione di inammissibilità sollevata da parte convenuta per ritenuta insussistenza del litisconsorzio facoltativo ex art. 103 c.p.c., rilevando che gli attori avevano entrambi chiesto l'accertamento del confine tra la loro proprietà e quella del convenuto, facendo riferimento a situazioni di incertezza che, se pure per ragioni diverse, riguardavano il terreno di proprietà di un unico dante causa. Veniva, altresì, rigettata l'eccezione di incompetenza, con riferimento alla domanda proposta da concernendo l'oggetto della controversia l'accertamento dei Parte_2 confini tra i due fondi, la cui competenza spettava al Tribunale correttamente adito. Infine, il giudice di prime cure riteneva che non si fosse formato alcun giudicato in ordine alla questione specifica oggetto di causa, poiché il tema dell'estensione delle proprietà delle parti in causa era stato esaminato dal Tribunale amministrativo solo in maniera incidentale, non essendo l'oggetto di quel giudizio l'accertamento del confine tra i fondi, per cui, stante la insussistenza di un giudicato amministrativo esterno, era rigettata anche l'eccezione di inammissibilità della domanda.
Passando all'esame del merito della controversia, il Tribunale non condivideva l'assunto di parte attrice, secondo la quale la volontà della zia, di donare una porzione di fondo ulteriore Controparte_2 secondo il confine esistente in loco si sarebbe potuta desumere dall'atto di donazione del 1997, relativo alla donazione della porzione confinante e, più precisamente, dalla clausola con la quale la donante aveva precisato che i beni venivano trasmessi come goduti e posseduti da essa, perché si trattava di una mera clausola di stile, inidonea ad indicare la volontà della donante di donare all'attrice anche la porzione di terreno oggetto di causa, anche perché alla donazione era stata allegata una planimetria catastale, sottoscritta dalle parti e dal notaio, ove il confine indicato era quello catastale e non era invece indicato quello reale, reclamato dalla CP_1
Il Tribunale riteneva altresì irrilevante la dichiarazione resa da nel giudizio possessorio, ove Parte_3 quest'ultimo aveva affermato di aver realizzato un solco obliquo su indicazione dell'attrice, non avendo indicato alcun ulteriore elemento dal quale potesse desumersi una volontà della donante nel senso voluto dall'attrice. Allo stesso modo era irrilevante il richiamo effettuato dalla al preliminare del CP_1
16.12.1995, in cui si prevedeva la vendita di un terreno (poi donato ai danti causa del convenuto) di 2000 mq, ridotto successivamente a 1043 mq nell'atto di donazione del 1997, in quanto la circostanza che tale contratto avesse indicato un'estensione diversa non dimostrava la volontà della donante di discostarsi dal confine catastale. Da ultimo, il Tribunale riteneva che le dichiarazioni rilasciate dal convenuto dinanzi al Tribunale di Nardò in sede possessoria non potessero essere considerate quali confessioni, avendo quest'ultimo semplicemente ribadito che la sua famiglia si occupava della siepe, precisando che il passaggio del varco nella siepe era destinato alla manutenzione del motore d'acqua della cisterna che veniva utilizzata dall'attrice per la sua proprietà per concessione di suo padre, passaggio poi non più esercitato dal 1998.
4 Alla luce di tali elementi, veniva rigettata la domanda principale proposta da . Controparte_1
Riteneva invece il giudice di prime cure che la domanda subordinata di usucapione proposta dall'attrice potesse trovare accoglimento, in quanto dall'istruttoria del giudizio possessorio e da quella del presente giudizio risultava provata la circostanza dello sconfinamento della nella proprietà dei convenuti, CP_1 almeno a partire dal 1997 mediante la realizzazione del ballatoio e della recinzione su confine diverso da quello catastale. Su tale stato dei luoghi, così configurato almeno dal 1997, l'attrice aveva esercitato un possesso ventennale utile all'acquisto a titolo originario, perché le raccomandate di contestazione dell'occupazione del proprio terreno, inviate dal convenuto all'attrice, non potevano qualificarsi come atti interruttivi del possesso, in quanto quest'ultimo si interrompe unicamente con atti specifici testualmente indicati. Peraltro, contrariamente a quanto sostenuto dal convenuto, il giudice di prime cure riteneva che le richieste di condono, proposte dalla costituissero ulteriori atti utili ai fini CP_1 dell'acquisto per usucapione, poiché con esse l'attrice aveva affermato di essere proprietaria del terreno, ove insisteva il proprio immobile, inclusa la porzione in contestazione.
Accolta pertanto la domanda di usucapione e dichiarata conseguentemente la retroattività degli effetti dell'acquisto della proprietà sin dal momento in cui è iniziata la relazione di fatto con il bene, il giudice di prime cure, esclusa la illegittimità dell'azione attorea, rigettava, pertanto, la domanda riconvenzionale di risarcimento del danno proposta dal convenuto.
Da ultimo, il Tribunale esaminava la domanda proposta da rilevando che l'attore si Parte_2 era limitato a lamentare l'incertezza del confine tra il proprio fondo e quello del convenuto mediante l'apposizione di una rete metallica, omettendo di fornire una serie di dettagli, tra i quali il punto esatto di collocamento della rete, l'eventuale idoneità della stessa a costituire elemento di modifica dei confini e la difformità tra il confine che il convenuto avrebbe voluto modificare e quello conseguente al frazionamento, sicché, a fronte dell'inadeguatezza delle allegazioni e dell'assenza di prova circa l'incertezza nel confine e stante l'assenza di qualsivoglia difesa dell'attore, a fronte delle corpose e dettagliate difese svolte dal convenuto, la sua domanda veniva rigettata.
Le spese di lite erano definite secondo soccombenza, ritenuta irrilevante la posizione di soccombenza di anche in considerazione del rigetto delle eccezioni preliminari proposte dal Parte_2 medesimo.
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2. Con atto di citazione notificato il 18.12.2023, ha proposto appello avverso la Parte_1 sentenza suindicata, affidandosi a tre motivi di gravame, e segnatamente:
a) Erroneità del capo di sentenza che accerta l'usucapione per violazione degli articoli 1165,
2943, 2944 e 2909 c.c. Erroneità del capo di sentenza che esamina nel merito la domanda proposta da in via principale in luogo di provvedere nel senso di Controparte_1 dichiararne l'ammissibilità in violazione dell'art. 2909 c.c. e dell'art. 133, c. 1, lett. f), Dlgs
5 104/2010: l'appellante deduce l'erroneità della sentenza nella parte in cui il Tribunale ha accertato l'usucapione, ritenendo che l'attuale situazione di fatto del confine ricondotta da parte appellata alla presenza di una siepe di pitosfori e successive alberature esistesse già dal 1997 e che da allora non sarebbe mai stata interrotta in maniera valida dal deducente, malgrado il compimento da parte di quest'ultimo di una serie di iniziative processuali di natura conservativa/esecutiva sicuramente interruttive del possesso ai sensi dell'art. 2943 c.c. In particolare, il deducente evidenzia l'erroneità della sentenza impugnata anche nella parte in cui il giudice di prime cure ha negato efficacia interruttiva ai giudizi promossi innanzi al Giudice Amministrativo, e, conseguentemente, ha esaminato nel merito la domanda petitoria proposta in primo grado da
. Inoltre evidenzia che, nei predetti giudizi amministrativi, volti ad accertare Controparte_1
l'illegittimità dei provvedimenti di condono e sanatoria e la legittimità di ordini di demolizione relativi a manufatti realizzati da , si era reso necessario accertare anche la Controparte_1 consistenza del confine tra le particelle 275 e 447, per cui, rispetto a tale accertamento si sarebbe formato un giudicato, avendo il giudice amministrativo piena giurisdizione in merito ai sensi dell'art. 133, c. 1, lett. F), D. lgs. 104/2010. Da ultimo, la sentenza appellata è errata anche nella parte in cui il Tribunale non ha ritenuto che la condotta assunta dall'attrice, a valle della formazione del giudicato amministrativo, non fosse interruttiva del possesso, pur avendo quest'ultima riconosciuto la consistenza della proprietà dell'appellante e lo sconfinamento perpetrato dalla stessa, non solo nelle dichiarazioni rese al Comune di Nardò, onde ottenere la sanatoria degli abusi, ma anche nelle nuove dichiarazioni rese per frazionare il terreno e intestare le porzioni oggetto di sconfinamento;
b) Erroneità, difetto e contraddittorietà della motivazione: l'appellante deduce l'erroneità della sentenza anche nella parte in cui il Tribunale, in violazione dell'art. 2697 c.c., ha accertato l'usucapione pur in assenza della precisa indicazione da parte dell'appellata della consistenza della la fascia di terreno oggetto di possesso ininterrotto e per cui è stata pronunciata l'usucapione, facendo, al contrario, erroneamente riferimento alle risultanze del precedente giudizio possessorio tra le stesse parti, all'esito del quale era stata reintegrata nel possesso di una Controparte_1 porzione di fondo diversa, annessa dai resistenti mediante l'apposizione di una rete metallica al di là della siepe di pitosfori. A dire del deducente, tale pronuncia non costituisce una prova del possesso ventennale ad usucapionem dell'intera fascia di terreno ricadente tra il confine catastale e la siepe, avendo la reintegra nel possesso riguardato una minima parte del confine interessata dall'apposizione di una rete e non essendo stato provato in primo grado l'attuale stato dei luoghi né la consistenza della porzione da usucapire, di conseguenza la sentenza sarebbe di fatto di difficile esecuzione;
6 c) Violazione artt. 91 e 92 c. 2 c.p.c.: l'appellante, da ultimo, censura l'impugnata sentenza anche in relazione alla condanna del medesimo alla refusione delle spese di lite. Ed infatti, a dire dell'appellante, , totalmente soccombente nei propri confronti, avrebbe dovuto Parte_2 essere condannato alla refusione delle spese di lite in virtù di quanto previsto dall'art. 91 c.p.c., non essendo giustificata l'implicita compensazione delle stesse, stante l'assenza di istruttoria sulla sua posizione. In aggiunta, il Tribunale avrebbe dovuto verificare la sussistenza di ragioni per l'eventuale compensazione in tutto o in parte delle spese tra l'appellante e , Controparte_1 soccombente nei propri confronti rispetto alla domanda petitoria proposta in via principale, considerando che buona parte dell'istruttoria orale che ha impegnato le parti mirava a dimostrare il possesso in capo all'appellata sin dal 1981, anno della prima donazione.
2.1. Ritualmente costituiti, e deducono l'infondatezza in fatto e in Controparte_1 Parte_2 diritto dei motivi di appello e ne chiedono il rigetto, con conseguente conferma della sentenza appellata.
3. Alla udienza del 02.05.2024 il Cons. Istruttore, ritenuto di non dover procedere ai sensi dell'art. 350 bis
c.p.c., fissava innanzi a sé, ai sensi dell'art. 352 c.p.c., l'udienza di rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti i termini di legge per il deposito di note scritte contenenti la precisazione delle conclusioni;
nonché per il deposito delle comparse conclusionali e per il deposito delle note di replica.
All'esito, sulle conclusioni come innanzi precisate, alla udienza del 20.05.2025 la causa stante il tempestivo deposito di note di trattazione scritta, è stata rimessa al Collegio per la decisione.
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4. L'appello è fondato per quanto di ragione.
Va disatteso invero il primo motivo di gravame sotto tutti i profili dedotti.
4.1.Ed infatti, la proposizione di ricorsi al giudice amministrativo non è atto equivalente alla citazione ai fini della interruzione della prescrizione. In tema di possesso "ad usucapionem", invero, con il rinvio fatto dall'articolo 1165 Cc all'articolo 2943 Cc la legge elenca tassativamente gli atti interruttivi, sicché tale efficacia può riconoscersi solo ad atti che comportino, per il possessore, la perdita materiale del potere di fatto sulla cosa, ovvero ad atti giudiziali diretti a ottenere ope judicis la privazione del possesso nei confronti del possessore usucapiente, sicché ad interrompere il possesso non è l'esito positivo o negativo dell'azione, ma la volontà di riacquistare il possesso del bene, che si ritiene da altri posseduto illegittimamente, attraverso un'azione giudiziale proposta con atto di citazione o, comunque, da atto valido ad instaurare il giudizio;
non è consentito attribuire tale efficacia interruttiva anche ad atti diversi da quelli stabiliti tassativamente dalla norma, pure se con essi si sia inteso manifestare la volontà di conservare il diritto, giacché la tipicità dei modi di interruzione della prescrizione non ammette equipollenti;
tali atti, aventi natura ricuperatoria o demolitoria, possono consistere anche in domande giudiziali accessorie rispetto ad altre, rivolte ad autorità giudiziaria anche diversa dal giudice civile, purché dotata della necessaria "potestas".
7 Così Cassazione civile sez. II, 05/08/2024; Cassazione civile sez. II, 29/02/2024, n.5399 Cassazione civile sez. II, 08/09/2021, n.24176 Cassazione civile sez. II, 28/02/2019, n.6029.
In particolare, poi. per quanto qui rileva, i giudici di legittimità ( Cassazione civile sez. II, 15/10/2015,
n.20815) precisano che la proposizione del ricorso al giudice amministrativo contro la concessione edilizia rilasciata al possessore per l'opera da cui deriva l'occupazione dell'immobile non ne interrompe il possesso
"ad usucapionem", in quanto l'eventuale annullamento dell'atto amministrativo non implica che il ricorrente recuperi il possesso del bene oggetto dell'intervento edilizio.
4.2. La tesi dell'appellante sottesa al motivo in scrutinio non è pertanto condivisibile, così come non è neppure condivisibile quella con riferimento all'assunto secondo cui sull'accertamento incidentale effettuato dal G.A. sulla consistenza del confine tra le particelle 275 e 447, si sarebbe formato un giudicato, “avendo il giudice amministrativo piena giurisdizione in merito ai sensi dell'art. 133, c. 1, lett.
F), D. lgs. 104/2010”.
In disparte che il TAR a pag. 37 della sentenza 627/2020 afferma che “ allo stato non sono compiutamente accertati i presupposti, primo fra tutti lo sconfinamento da parte della controinteressata…” sicché non può dirsi “accertata con efficacia di giudicato “ la consistenza del confine fra le particelle 275
e 447, come sostiene l'appellante, va segnalato che, comunque, se per regola generale il giudicato esterno si forma non solo sulla statuizione finale, ma su tutto ciò che ha formato oggetto della decisione, compresi gli accertamenti che costituiscono il presupposto logico-giuridico della questione decisa, sotto il profilo dell'efficacia esterna del giudicato amministrativo non può non tenersi conto della peculiarità di quest'ultimo giudizio, modellato sullo schema tipico del giudizio di impugnazione dell'atto, sicché comunque la pronuncia del giudice amministrativo, investito della domanda di annullamento della licenza, concessione o permesso di costruire, ha ad oggetto il controllo di legittimità dell'esercizio del potere da parte della P.A. ovvero concerne esclusivamente il profilo pubblicistico relativo al rapporto fra il privato e la P.A., sicché non ha efficacia di giudicato nelle controversie tra privati, proprietari di fabbricati vicini.
Così anche Cassazione civile sez. II, 14/05/2015, n.9869
È pertanto condivisibile l'assunto di cui in sentenza secondo cui non si è formato alcun giudicato amministrativo esterno in ordine alla questione oggetto di causa, poiché l'accertamento sulla estensione dei fondi e/o sui confini fra le proprietà delle parti in causa è stato esaminato dal Tribunale amministrativo solo in maniera incidentale, e non essendo oggetto di giudizio l'accertamento del confine tra i fondi alcuna preclusione derivante dalla definitività dell'accertamento può essere ravvisata.
4.3. Infine, non può neppure intravedersi una condotta della come interruttiva della prescrizione CP_1 acquisitiva per un asserito riconoscimento del diritto altrui. È pacifico che ai sensi degli artt. 1165 e 2944
c.c., il termine per l'usucapione della proprietà è interrotto dal riconoscimento del diritto altrui da parte del possessore, in quanto è atto incompatibile con la volontà di godere il bene uti dominus;
tuttavia non
è sufficiente un mero atto o fatto che evidenzi la consapevolezza del possessore circa la spettanza ad altri
8 del diritto da lui esercitato come proprio, ma si richiede invece che il possessore, per il modo in cui questa conoscenza è rivelata o per fatti in cui essa è implicita, esprima una volontà non equivoca di attribuire il diritto reale al suo titolare.
La documentazione agli atti ed in particolare la dichiarazione al Comune di Nardò del 19.1.2015 ( all 9) finalizzata alla concessione in sanatoria smentisce tale assunto perché contiene l'affermazione della di essere proprietaria del bene, il cui confine risulta “ materializzato dalla siepe “e vieppiù Controparte_1 rivendicando il possesso dell'area fin dalla donazione del 1981, sicché alcun riconoscimento dei diritto altrui è in tale atto.
La censura qui scrutinata va pertanto disattesa.
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5. Privo di pregio è anche il secondo motivo di appello, che non coglie nel segno, in quanto nell'atto di citazione in primo grado è precisata in maniera assai chiara la consistenza della fascia di terreno oggetto di possesso, su cui è stata chiesta e pronunciata l'intervenuta usucapione.
Non solo, infatti, in citazione si parla della fascia di terreno compresa fra il confine catastale della p.lla
275 e quello reale, materializzato dalla siepe, ma si richiama anche l'esito della ispezione dei luoghi effettuata nel 2001 dal G.U. del Tribunale di Nardò, riportando in atti ampi stralci della descrizione contenuta in quel verbale, da cui si comprende con sufficiente certezza quale sia il bene oggetto della domanda. Inoltre, la documentazione fotografica allegata all'atto è un ulteriore elemento utile – nella mancanza di alcuna contestazione di controparte - a identificare con maggiore precisione il bene. Le eventuali difficoltà a dare esecuzione alla sentenza, pure dedotti a sostegno della doglianza, per una imprecisa identificazione della area oggetto di usucapione, sono circostanze del tutto inconferenti sul piano della cognizione, potendo semmai trovare detti problemi adeguata soluzione in sede esecutiva della sentenza, sicché ove esistenti dette incertezze non paiono ostativa alla pronuncia.
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6. È invece fondato il terzo ed ultimo motivo di appello, in punto di regime delle spese di lite di primo grado.
Ed invero, se il rigetto di eccezioni preliminari non comporta soccombenza, non può ignorarsi che sia la domanda del sia quella principale di , come anche quella Parte_2 Controparte_1 riconvenzionale di risarcimento del siano state tutte disattese, a fronte Parte_1 dell'accoglimento della sola domanda di usucapione proposta in via gradata. La parziale reciproca soccombenza in riferimento alle domande rispettivamente proposte dalle parti non giustifica la condanna del convenuto al pagamento integrale delle spese di lite.
Le spese di lite di primo grado- fermo l'importo liquidato a tale titolo che non è stato oggetto di censura
- andavano più opportunamente compensate in ragione della metà e poste, nel resto a carico del convenuto, quale parte prevalentemente soccombente.
9 Il gravame va, pertanto, entro detti limiti accolto con conseguente riforma della sentenza appellata.
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7. Al parziale accoglimento dell'appello consegue una parziale compensazione delle spese di lite anche di questo grado in ragione di 1/4 e l'onere per l'appellante, stante la soccombenza in base all'esito del giudizio ed a quello complessivo della lite, del pagamento della restante parte, nella misura che sarà liquidata in dispositivo, ivi già compreso l'aumento del 30% del liquidato, perché gli atti sono stati redatti dagli avv.ti Bonuso e Risi, procuratori degli appellati, con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e sono stati depositati con modalità telematiche, consentendo la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, ex art. 4 comma 1-bis, d.m. n. 55/2014, stante l'effettiva utilità del collegamento ipertestuale ai documenti utilizzati per la decisione, atteso che tramite i links inseriti negli scritti difensivi si accede ai singoli documenti ivi via via richiamati offrendo un significativo apporto allo studio del procedimento ( Cass .civile sez. II, 23/12/2022, n.37692)
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con atto Parte_1 di citazione notificato il 18.12.2023, nei confronti di e , avverso la Controparte_1 Parte_2 sentenza del Tribunale di Lecce n. 3140/2023, pubblicata in data 17.11.2023, così provvede:
1) Accoglie l'appello per quanto di ragione e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza appellata, compensa per la metà le spese di lite del primo grado fra le parti, con condanna dell'appellante, al pagamento in favore degli avv.ti Bonuso e Risi, procuratori degli appellati, Parte_1 per distrazione, della restante metà, liquidata per l'intero in € 535,00 per spese ed € 10.860,00 per compensi, oltre accessori di legge e di tariffa;
2) Conferma nel resto la sentenza appellata;
3) Compensa per 1/4 le spese di lite di questo grado e condanna al pagamento Parte_1 in favore degli avv. Bonuso e Risi, procuratori degli appellati, per distrazione, dei restanti ¾ che liquida in complessivi € 4.875,00, oltre esborsi ed accessori di legge e di tariffa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del 3 giugno 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dr. Consiglia Invitto Dr. Antonio Francesco Esposito
10 11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Lecce
Seconda Sezione civile
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Antonio Francesco Esposito - Presidente
Dott. ssa Consiglia Invitto - Consigliere rel.
Dott. Giovanni Surdo - Consigliere
Ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al N. 1030 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2023 promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall' Avv. Valeria Parte_1 C.F._1
Pellegrino, giusta mandato in atti, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio legale in Lecce, Via
Augusto Imperatore, n. 16
appellante
e
(C.F. ), (C.F. Controparte_1 C.F._2 Parte_2
), entrambi rappresentati e difesi dagli Avv. ti Francesco Risi e Giuseppe Bonuso, C.F._3 giusta mandato allegato all'atto di citazione in primo grado, ed elettivamente domiciliati presso il loro studio legale in Nardò, Via Roma, n. 24
appellati
*******
CONCLUSIONI
1 Le parti hanno concluso come da note di precisazione delle conclusioni depositate nei termini assegnati e da note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter cpc in sostituzione dell'udienza del 20.05.2025 fissata ex art. 352 cpc
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MOTIVAZIONE
1. Con sentenza n. 3140/2023, pubblicata in data 17.11.2023, il Tribunale di Lecce, decidendo sulle domande proposte da e da nei confronti di Controparte_1 Parte_2 Parte_1 rigettava le eccezioni preliminari e la domanda riconvenzionale proposte dal convenuto e, rigettata anche la domanda principale di nonché la domanda formulata da , Controparte_1 Parte_2 accoglieva invece solo la domanda subordinata, proposta da , per l'effetto accertando e Controparte_1 dichiarando il suo diritto di proprietà per intervenuta usucapione della porzione di terreno, ricompresa tra il dato catastale del confine della particella 275 e il confine reale di detta particella, rispetto alla particella
447 di proprietà del convenuto, confine reale materializzato in loco dalla siepe di pitosfori e cipressi, compresa la porzione di terreno su cui insiste il ballatoio adiacente all'abitazione di . Controparte_1
Ed invero.
1.2. Con atto di citazione del 03.12.2021, e convenivano in giudizio, Controparte_1 Parte_2 innanzi al Tribunale di Lecce, Parte_1
1.2.1. esponeva che, in forza di atto di donazione della zia, per Controparte_1 Controparte_2
Notar del 24.12.1981, era divenuta proprietaria del terreno - identificato in catasto terreni foglio Per_1
104, particella 275 Sub.
1- precisando che si trattava di una porzione di fondo estesa are 6,67, di forma irregolare e che sin dalla donazione il confine a sud con la restante porzione di terreno, rimasta in proprietà della donante , era differente dal confine catastale, essendo il confine reale Controparte_2 rappresentato in loco da una siepe di pitosfori e in proseguimento con una siepe di alberi ornamentali di cipresso, impiantati da , come voluto dalla donante. La aggiungeva, poi, che a Parte_3 CP_1 seguito del giudizio iscritto al n. 8132/2000 celebrato dinanzi al Tribunale di Nardò, era stata reintegrata nel possesso di una porzione di detto terreno, sottrattale dai danti causa del convenuto, precisando come tanto nell'ordinanza, emessa all'esito della fase interdittale quanto nella sentenza definitiva emessa nella fase di merito, era stato acclarato che la porzione a lei spettante, se pure ai fini della tutela possessoria, era coincidente con quella rivendicata nel presente giudizio petitorio. Da ultimo, aggiungeva l'attrice che con atto per notaio del 20.05.1997, aveva donato a Controparte_2 Per_2 Controparte_3
e genitori e danti causa del convenuto, terreni ubicati nella Persona_3 Parte_1 stessa località e confinanti in parte con la sua proprietà , che - trasmessi nello < in cui si trovavano, così come goduti e posseduti dalla ,- chiarivano come la Controparte_2 donante aveva voluto riferirsi, quanto al confine fra i due fondi, a quello reale e non già a quello catastale.
2 Concludeva, quindi, chiedendo in via principale, di accertare e dichiarare la difformità del confine tra la sua proprietà, come pervenutale in forza dell'atto di donazione di e quella del Controparte_2 convenuto, rispetto al dato catastale, e la conformità del confine con quello reale segnato dalla siepe di pitosfori e di cipressi esistente in loco; per l'effetto, chiedeva di ordinare ogni consequenziale provvedimento, onde aggiornare e allineare il confine catastale della particella 275 con la particella 447 di proprietà del convenuto, tenuto conto del confine reale tra dette particelle, come pure avrebbe voluto la comune donante, Controparte_2
In via subordinata, l'attrice chiedeva di accertare e dichiarare almeno acquistato per usucapione, dopo un possesso ventennale, risalente al più al 25.12.2001, il diritto di proprietà della porzione di terreno ricompresa tra il dato catastale del confine della particella 275 con la particella 447 di proprietà del convenuto e il confine reale fra dette particelle, come materializzato dalla siepe, compresa la porzione di terreno su cui insisteva il ballatoio adiacente all'abitazione; in estremo subordine, chiedeva di accertare e dichiarare il proprio diritto alla attribuzione in proprietà ex art. 938 c.c. della porzione di fondo, catastalmente ricompresa nella particella 447, sulla quale insisteva il fabbricato pertinenziale del ballatoio, edificato dalla medesima.
1.2.2. Con il medesimo atto di citazione chiedeva a sua volta che fosse accertato e Parte_2 dichiarato, ai sensi dell'art. 950 c.c., il confine della sua proprietà con la proprietà di Parte_1 divenuto incerto a seguito della modifica dello stato dei luoghi eseguita dal convenuto, mediante l'apposizione di una recinzione metallica, che delimitava la sua proprietà in maniera difforme rispetto al titolo di proprietà ed al confine catastale.
1.3. Con comparsa di costituzione e risposta dell'01.03.2022, si costituiva in giudizio Parte_1 il quale, in via preliminare e in rito, eccepiva l'inammissibilità della citazione per assenza dei presupposti del litisconsorzio facoltativo attivato da controparte ai sensi dell'art. 103 c.p.c., sostenendo che tra le domande degli attori non vi fosse alcuna connessione, perchè muovevano da prospettive contrapposte e sostanzialmente incompatibili;
eccepiva, altresì, l'incompetenza per materia rispetto all'azione proposta da perché di competenza del G. di pace e, da ultimo, il convenuto eccepiva Parte_2
l'inammissibilità della domanda, per la presenza di un giudicato esterno, quale quello derivante dalle sentenze del TAR di Lecce n. 1463/2011, del Consiglio di Stato n. 4493/2013 e della sentenza del TAR
Lecce n. 627/2020, con cui erano stati accertati gli abusi realizzati dall'attrice sul suo fondo e l'impossibilità di conseguire un condono in ragione dell'avvenuta occupazione di un terreno di proprietà altrui. Nel merito, chiedeva il rigetto di tutte le domande formulate dagli attori e, in via riconvenzionale, di accertare e dichiarare la violazione del diritto di proprietà perpetrata da in suo danno, Controparte_1 con condanna della medesima al risarcimento del danno nella misura di € 505.100,00, ovvero nella minore o maggiore somma ritenuta di giustizia e con condanna di entrambi gli attori al pagamento delle spese di lite.
3 1.4. La causa veniva istruita a mezzo di prova documentale e prova testimoniale.
All'esito, il Tribunale, preliminarmente, rigettava l'eccezione di inammissibilità sollevata da parte convenuta per ritenuta insussistenza del litisconsorzio facoltativo ex art. 103 c.p.c., rilevando che gli attori avevano entrambi chiesto l'accertamento del confine tra la loro proprietà e quella del convenuto, facendo riferimento a situazioni di incertezza che, se pure per ragioni diverse, riguardavano il terreno di proprietà di un unico dante causa. Veniva, altresì, rigettata l'eccezione di incompetenza, con riferimento alla domanda proposta da concernendo l'oggetto della controversia l'accertamento dei Parte_2 confini tra i due fondi, la cui competenza spettava al Tribunale correttamente adito. Infine, il giudice di prime cure riteneva che non si fosse formato alcun giudicato in ordine alla questione specifica oggetto di causa, poiché il tema dell'estensione delle proprietà delle parti in causa era stato esaminato dal Tribunale amministrativo solo in maniera incidentale, non essendo l'oggetto di quel giudizio l'accertamento del confine tra i fondi, per cui, stante la insussistenza di un giudicato amministrativo esterno, era rigettata anche l'eccezione di inammissibilità della domanda.
Passando all'esame del merito della controversia, il Tribunale non condivideva l'assunto di parte attrice, secondo la quale la volontà della zia, di donare una porzione di fondo ulteriore Controparte_2 secondo il confine esistente in loco si sarebbe potuta desumere dall'atto di donazione del 1997, relativo alla donazione della porzione confinante e, più precisamente, dalla clausola con la quale la donante aveva precisato che i beni venivano trasmessi come goduti e posseduti da essa, perché si trattava di una mera clausola di stile, inidonea ad indicare la volontà della donante di donare all'attrice anche la porzione di terreno oggetto di causa, anche perché alla donazione era stata allegata una planimetria catastale, sottoscritta dalle parti e dal notaio, ove il confine indicato era quello catastale e non era invece indicato quello reale, reclamato dalla CP_1
Il Tribunale riteneva altresì irrilevante la dichiarazione resa da nel giudizio possessorio, ove Parte_3 quest'ultimo aveva affermato di aver realizzato un solco obliquo su indicazione dell'attrice, non avendo indicato alcun ulteriore elemento dal quale potesse desumersi una volontà della donante nel senso voluto dall'attrice. Allo stesso modo era irrilevante il richiamo effettuato dalla al preliminare del CP_1
16.12.1995, in cui si prevedeva la vendita di un terreno (poi donato ai danti causa del convenuto) di 2000 mq, ridotto successivamente a 1043 mq nell'atto di donazione del 1997, in quanto la circostanza che tale contratto avesse indicato un'estensione diversa non dimostrava la volontà della donante di discostarsi dal confine catastale. Da ultimo, il Tribunale riteneva che le dichiarazioni rilasciate dal convenuto dinanzi al Tribunale di Nardò in sede possessoria non potessero essere considerate quali confessioni, avendo quest'ultimo semplicemente ribadito che la sua famiglia si occupava della siepe, precisando che il passaggio del varco nella siepe era destinato alla manutenzione del motore d'acqua della cisterna che veniva utilizzata dall'attrice per la sua proprietà per concessione di suo padre, passaggio poi non più esercitato dal 1998.
4 Alla luce di tali elementi, veniva rigettata la domanda principale proposta da . Controparte_1
Riteneva invece il giudice di prime cure che la domanda subordinata di usucapione proposta dall'attrice potesse trovare accoglimento, in quanto dall'istruttoria del giudizio possessorio e da quella del presente giudizio risultava provata la circostanza dello sconfinamento della nella proprietà dei convenuti, CP_1 almeno a partire dal 1997 mediante la realizzazione del ballatoio e della recinzione su confine diverso da quello catastale. Su tale stato dei luoghi, così configurato almeno dal 1997, l'attrice aveva esercitato un possesso ventennale utile all'acquisto a titolo originario, perché le raccomandate di contestazione dell'occupazione del proprio terreno, inviate dal convenuto all'attrice, non potevano qualificarsi come atti interruttivi del possesso, in quanto quest'ultimo si interrompe unicamente con atti specifici testualmente indicati. Peraltro, contrariamente a quanto sostenuto dal convenuto, il giudice di prime cure riteneva che le richieste di condono, proposte dalla costituissero ulteriori atti utili ai fini CP_1 dell'acquisto per usucapione, poiché con esse l'attrice aveva affermato di essere proprietaria del terreno, ove insisteva il proprio immobile, inclusa la porzione in contestazione.
Accolta pertanto la domanda di usucapione e dichiarata conseguentemente la retroattività degli effetti dell'acquisto della proprietà sin dal momento in cui è iniziata la relazione di fatto con il bene, il giudice di prime cure, esclusa la illegittimità dell'azione attorea, rigettava, pertanto, la domanda riconvenzionale di risarcimento del danno proposta dal convenuto.
Da ultimo, il Tribunale esaminava la domanda proposta da rilevando che l'attore si Parte_2 era limitato a lamentare l'incertezza del confine tra il proprio fondo e quello del convenuto mediante l'apposizione di una rete metallica, omettendo di fornire una serie di dettagli, tra i quali il punto esatto di collocamento della rete, l'eventuale idoneità della stessa a costituire elemento di modifica dei confini e la difformità tra il confine che il convenuto avrebbe voluto modificare e quello conseguente al frazionamento, sicché, a fronte dell'inadeguatezza delle allegazioni e dell'assenza di prova circa l'incertezza nel confine e stante l'assenza di qualsivoglia difesa dell'attore, a fronte delle corpose e dettagliate difese svolte dal convenuto, la sua domanda veniva rigettata.
Le spese di lite erano definite secondo soccombenza, ritenuta irrilevante la posizione di soccombenza di anche in considerazione del rigetto delle eccezioni preliminari proposte dal Parte_2 medesimo.
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2. Con atto di citazione notificato il 18.12.2023, ha proposto appello avverso la Parte_1 sentenza suindicata, affidandosi a tre motivi di gravame, e segnatamente:
a) Erroneità del capo di sentenza che accerta l'usucapione per violazione degli articoli 1165,
2943, 2944 e 2909 c.c. Erroneità del capo di sentenza che esamina nel merito la domanda proposta da in via principale in luogo di provvedere nel senso di Controparte_1 dichiararne l'ammissibilità in violazione dell'art. 2909 c.c. e dell'art. 133, c. 1, lett. f), Dlgs
5 104/2010: l'appellante deduce l'erroneità della sentenza nella parte in cui il Tribunale ha accertato l'usucapione, ritenendo che l'attuale situazione di fatto del confine ricondotta da parte appellata alla presenza di una siepe di pitosfori e successive alberature esistesse già dal 1997 e che da allora non sarebbe mai stata interrotta in maniera valida dal deducente, malgrado il compimento da parte di quest'ultimo di una serie di iniziative processuali di natura conservativa/esecutiva sicuramente interruttive del possesso ai sensi dell'art. 2943 c.c. In particolare, il deducente evidenzia l'erroneità della sentenza impugnata anche nella parte in cui il giudice di prime cure ha negato efficacia interruttiva ai giudizi promossi innanzi al Giudice Amministrativo, e, conseguentemente, ha esaminato nel merito la domanda petitoria proposta in primo grado da
. Inoltre evidenzia che, nei predetti giudizi amministrativi, volti ad accertare Controparte_1
l'illegittimità dei provvedimenti di condono e sanatoria e la legittimità di ordini di demolizione relativi a manufatti realizzati da , si era reso necessario accertare anche la Controparte_1 consistenza del confine tra le particelle 275 e 447, per cui, rispetto a tale accertamento si sarebbe formato un giudicato, avendo il giudice amministrativo piena giurisdizione in merito ai sensi dell'art. 133, c. 1, lett. F), D. lgs. 104/2010. Da ultimo, la sentenza appellata è errata anche nella parte in cui il Tribunale non ha ritenuto che la condotta assunta dall'attrice, a valle della formazione del giudicato amministrativo, non fosse interruttiva del possesso, pur avendo quest'ultima riconosciuto la consistenza della proprietà dell'appellante e lo sconfinamento perpetrato dalla stessa, non solo nelle dichiarazioni rese al Comune di Nardò, onde ottenere la sanatoria degli abusi, ma anche nelle nuove dichiarazioni rese per frazionare il terreno e intestare le porzioni oggetto di sconfinamento;
b) Erroneità, difetto e contraddittorietà della motivazione: l'appellante deduce l'erroneità della sentenza anche nella parte in cui il Tribunale, in violazione dell'art. 2697 c.c., ha accertato l'usucapione pur in assenza della precisa indicazione da parte dell'appellata della consistenza della la fascia di terreno oggetto di possesso ininterrotto e per cui è stata pronunciata l'usucapione, facendo, al contrario, erroneamente riferimento alle risultanze del precedente giudizio possessorio tra le stesse parti, all'esito del quale era stata reintegrata nel possesso di una Controparte_1 porzione di fondo diversa, annessa dai resistenti mediante l'apposizione di una rete metallica al di là della siepe di pitosfori. A dire del deducente, tale pronuncia non costituisce una prova del possesso ventennale ad usucapionem dell'intera fascia di terreno ricadente tra il confine catastale e la siepe, avendo la reintegra nel possesso riguardato una minima parte del confine interessata dall'apposizione di una rete e non essendo stato provato in primo grado l'attuale stato dei luoghi né la consistenza della porzione da usucapire, di conseguenza la sentenza sarebbe di fatto di difficile esecuzione;
6 c) Violazione artt. 91 e 92 c. 2 c.p.c.: l'appellante, da ultimo, censura l'impugnata sentenza anche in relazione alla condanna del medesimo alla refusione delle spese di lite. Ed infatti, a dire dell'appellante, , totalmente soccombente nei propri confronti, avrebbe dovuto Parte_2 essere condannato alla refusione delle spese di lite in virtù di quanto previsto dall'art. 91 c.p.c., non essendo giustificata l'implicita compensazione delle stesse, stante l'assenza di istruttoria sulla sua posizione. In aggiunta, il Tribunale avrebbe dovuto verificare la sussistenza di ragioni per l'eventuale compensazione in tutto o in parte delle spese tra l'appellante e , Controparte_1 soccombente nei propri confronti rispetto alla domanda petitoria proposta in via principale, considerando che buona parte dell'istruttoria orale che ha impegnato le parti mirava a dimostrare il possesso in capo all'appellata sin dal 1981, anno della prima donazione.
2.1. Ritualmente costituiti, e deducono l'infondatezza in fatto e in Controparte_1 Parte_2 diritto dei motivi di appello e ne chiedono il rigetto, con conseguente conferma della sentenza appellata.
3. Alla udienza del 02.05.2024 il Cons. Istruttore, ritenuto di non dover procedere ai sensi dell'art. 350 bis
c.p.c., fissava innanzi a sé, ai sensi dell'art. 352 c.p.c., l'udienza di rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti i termini di legge per il deposito di note scritte contenenti la precisazione delle conclusioni;
nonché per il deposito delle comparse conclusionali e per il deposito delle note di replica.
All'esito, sulle conclusioni come innanzi precisate, alla udienza del 20.05.2025 la causa stante il tempestivo deposito di note di trattazione scritta, è stata rimessa al Collegio per la decisione.
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4. L'appello è fondato per quanto di ragione.
Va disatteso invero il primo motivo di gravame sotto tutti i profili dedotti.
4.1.Ed infatti, la proposizione di ricorsi al giudice amministrativo non è atto equivalente alla citazione ai fini della interruzione della prescrizione. In tema di possesso "ad usucapionem", invero, con il rinvio fatto dall'articolo 1165 Cc all'articolo 2943 Cc la legge elenca tassativamente gli atti interruttivi, sicché tale efficacia può riconoscersi solo ad atti che comportino, per il possessore, la perdita materiale del potere di fatto sulla cosa, ovvero ad atti giudiziali diretti a ottenere ope judicis la privazione del possesso nei confronti del possessore usucapiente, sicché ad interrompere il possesso non è l'esito positivo o negativo dell'azione, ma la volontà di riacquistare il possesso del bene, che si ritiene da altri posseduto illegittimamente, attraverso un'azione giudiziale proposta con atto di citazione o, comunque, da atto valido ad instaurare il giudizio;
non è consentito attribuire tale efficacia interruttiva anche ad atti diversi da quelli stabiliti tassativamente dalla norma, pure se con essi si sia inteso manifestare la volontà di conservare il diritto, giacché la tipicità dei modi di interruzione della prescrizione non ammette equipollenti;
tali atti, aventi natura ricuperatoria o demolitoria, possono consistere anche in domande giudiziali accessorie rispetto ad altre, rivolte ad autorità giudiziaria anche diversa dal giudice civile, purché dotata della necessaria "potestas".
7 Così Cassazione civile sez. II, 05/08/2024; Cassazione civile sez. II, 29/02/2024, n.5399 Cassazione civile sez. II, 08/09/2021, n.24176 Cassazione civile sez. II, 28/02/2019, n.6029.
In particolare, poi. per quanto qui rileva, i giudici di legittimità ( Cassazione civile sez. II, 15/10/2015,
n.20815) precisano che la proposizione del ricorso al giudice amministrativo contro la concessione edilizia rilasciata al possessore per l'opera da cui deriva l'occupazione dell'immobile non ne interrompe il possesso
"ad usucapionem", in quanto l'eventuale annullamento dell'atto amministrativo non implica che il ricorrente recuperi il possesso del bene oggetto dell'intervento edilizio.
4.2. La tesi dell'appellante sottesa al motivo in scrutinio non è pertanto condivisibile, così come non è neppure condivisibile quella con riferimento all'assunto secondo cui sull'accertamento incidentale effettuato dal G.A. sulla consistenza del confine tra le particelle 275 e 447, si sarebbe formato un giudicato, “avendo il giudice amministrativo piena giurisdizione in merito ai sensi dell'art. 133, c. 1, lett.
F), D. lgs. 104/2010”.
In disparte che il TAR a pag. 37 della sentenza 627/2020 afferma che “ allo stato non sono compiutamente accertati i presupposti, primo fra tutti lo sconfinamento da parte della controinteressata…” sicché non può dirsi “accertata con efficacia di giudicato “ la consistenza del confine fra le particelle 275
e 447, come sostiene l'appellante, va segnalato che, comunque, se per regola generale il giudicato esterno si forma non solo sulla statuizione finale, ma su tutto ciò che ha formato oggetto della decisione, compresi gli accertamenti che costituiscono il presupposto logico-giuridico della questione decisa, sotto il profilo dell'efficacia esterna del giudicato amministrativo non può non tenersi conto della peculiarità di quest'ultimo giudizio, modellato sullo schema tipico del giudizio di impugnazione dell'atto, sicché comunque la pronuncia del giudice amministrativo, investito della domanda di annullamento della licenza, concessione o permesso di costruire, ha ad oggetto il controllo di legittimità dell'esercizio del potere da parte della P.A. ovvero concerne esclusivamente il profilo pubblicistico relativo al rapporto fra il privato e la P.A., sicché non ha efficacia di giudicato nelle controversie tra privati, proprietari di fabbricati vicini.
Così anche Cassazione civile sez. II, 14/05/2015, n.9869
È pertanto condivisibile l'assunto di cui in sentenza secondo cui non si è formato alcun giudicato amministrativo esterno in ordine alla questione oggetto di causa, poiché l'accertamento sulla estensione dei fondi e/o sui confini fra le proprietà delle parti in causa è stato esaminato dal Tribunale amministrativo solo in maniera incidentale, e non essendo oggetto di giudizio l'accertamento del confine tra i fondi alcuna preclusione derivante dalla definitività dell'accertamento può essere ravvisata.
4.3. Infine, non può neppure intravedersi una condotta della come interruttiva della prescrizione CP_1 acquisitiva per un asserito riconoscimento del diritto altrui. È pacifico che ai sensi degli artt. 1165 e 2944
c.c., il termine per l'usucapione della proprietà è interrotto dal riconoscimento del diritto altrui da parte del possessore, in quanto è atto incompatibile con la volontà di godere il bene uti dominus;
tuttavia non
è sufficiente un mero atto o fatto che evidenzi la consapevolezza del possessore circa la spettanza ad altri
8 del diritto da lui esercitato come proprio, ma si richiede invece che il possessore, per il modo in cui questa conoscenza è rivelata o per fatti in cui essa è implicita, esprima una volontà non equivoca di attribuire il diritto reale al suo titolare.
La documentazione agli atti ed in particolare la dichiarazione al Comune di Nardò del 19.1.2015 ( all 9) finalizzata alla concessione in sanatoria smentisce tale assunto perché contiene l'affermazione della di essere proprietaria del bene, il cui confine risulta “ materializzato dalla siepe “e vieppiù Controparte_1 rivendicando il possesso dell'area fin dalla donazione del 1981, sicché alcun riconoscimento dei diritto altrui è in tale atto.
La censura qui scrutinata va pertanto disattesa.
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5. Privo di pregio è anche il secondo motivo di appello, che non coglie nel segno, in quanto nell'atto di citazione in primo grado è precisata in maniera assai chiara la consistenza della fascia di terreno oggetto di possesso, su cui è stata chiesta e pronunciata l'intervenuta usucapione.
Non solo, infatti, in citazione si parla della fascia di terreno compresa fra il confine catastale della p.lla
275 e quello reale, materializzato dalla siepe, ma si richiama anche l'esito della ispezione dei luoghi effettuata nel 2001 dal G.U. del Tribunale di Nardò, riportando in atti ampi stralci della descrizione contenuta in quel verbale, da cui si comprende con sufficiente certezza quale sia il bene oggetto della domanda. Inoltre, la documentazione fotografica allegata all'atto è un ulteriore elemento utile – nella mancanza di alcuna contestazione di controparte - a identificare con maggiore precisione il bene. Le eventuali difficoltà a dare esecuzione alla sentenza, pure dedotti a sostegno della doglianza, per una imprecisa identificazione della area oggetto di usucapione, sono circostanze del tutto inconferenti sul piano della cognizione, potendo semmai trovare detti problemi adeguata soluzione in sede esecutiva della sentenza, sicché ove esistenti dette incertezze non paiono ostativa alla pronuncia.
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6. È invece fondato il terzo ed ultimo motivo di appello, in punto di regime delle spese di lite di primo grado.
Ed invero, se il rigetto di eccezioni preliminari non comporta soccombenza, non può ignorarsi che sia la domanda del sia quella principale di , come anche quella Parte_2 Controparte_1 riconvenzionale di risarcimento del siano state tutte disattese, a fronte Parte_1 dell'accoglimento della sola domanda di usucapione proposta in via gradata. La parziale reciproca soccombenza in riferimento alle domande rispettivamente proposte dalle parti non giustifica la condanna del convenuto al pagamento integrale delle spese di lite.
Le spese di lite di primo grado- fermo l'importo liquidato a tale titolo che non è stato oggetto di censura
- andavano più opportunamente compensate in ragione della metà e poste, nel resto a carico del convenuto, quale parte prevalentemente soccombente.
9 Il gravame va, pertanto, entro detti limiti accolto con conseguente riforma della sentenza appellata.
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7. Al parziale accoglimento dell'appello consegue una parziale compensazione delle spese di lite anche di questo grado in ragione di 1/4 e l'onere per l'appellante, stante la soccombenza in base all'esito del giudizio ed a quello complessivo della lite, del pagamento della restante parte, nella misura che sarà liquidata in dispositivo, ivi già compreso l'aumento del 30% del liquidato, perché gli atti sono stati redatti dagli avv.ti Bonuso e Risi, procuratori degli appellati, con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e sono stati depositati con modalità telematiche, consentendo la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, ex art. 4 comma 1-bis, d.m. n. 55/2014, stante l'effettiva utilità del collegamento ipertestuale ai documenti utilizzati per la decisione, atteso che tramite i links inseriti negli scritti difensivi si accede ai singoli documenti ivi via via richiamati offrendo un significativo apporto allo studio del procedimento ( Cass .civile sez. II, 23/12/2022, n.37692)
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con atto Parte_1 di citazione notificato il 18.12.2023, nei confronti di e , avverso la Controparte_1 Parte_2 sentenza del Tribunale di Lecce n. 3140/2023, pubblicata in data 17.11.2023, così provvede:
1) Accoglie l'appello per quanto di ragione e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza appellata, compensa per la metà le spese di lite del primo grado fra le parti, con condanna dell'appellante, al pagamento in favore degli avv.ti Bonuso e Risi, procuratori degli appellati, Parte_1 per distrazione, della restante metà, liquidata per l'intero in € 535,00 per spese ed € 10.860,00 per compensi, oltre accessori di legge e di tariffa;
2) Conferma nel resto la sentenza appellata;
3) Compensa per 1/4 le spese di lite di questo grado e condanna al pagamento Parte_1 in favore degli avv. Bonuso e Risi, procuratori degli appellati, per distrazione, dei restanti ¾ che liquida in complessivi € 4.875,00, oltre esborsi ed accessori di legge e di tariffa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del 3 giugno 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dr. Consiglia Invitto Dr. Antonio Francesco Esposito
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