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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 26/09/2025, n. 282 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 282 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
Sentenza n. Reg.Gen. n.256/2022
Cron.n. Rep.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Campobasso - collegio civile - riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dr. ssa Maria Grazia d'Errico Presidente
Dr. ssa Rita Carosella Consigliere rel.
Dr. Gianfranco Placentino Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 256/2022 R.G. di appello avverso la sentenza n. 174/2022 del Tribunale civile di Isernia in composizione monocratica pubblicata il 14.06.2022 a conclusione del giudizio n.
392/2015 R.G., avente ad oggetto: “opposizione a decreto ingiuntivo”, vertente tra
c.f. , P.Iva in persona Sindaco in carica e legale Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, per procura in calce all'atto di appello ed in virtù
di Delibera di G.C. n. 52/2022, dall' avv.to Antonella Silvestre ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Isernia, v. del Casale n. 23.
CP_1
e
, P.Iva , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 P.IVA_3
rappresentata e difesa, per procura in calce alla comparsa di costituzione in appello, dall'avv. Immacolata Petrarca ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Isernia, v. Orazio
Trivellini n. 6.
-APPELLATA -
CONCLUSIONI: come da note scritte, depositate in via telematica in sostituzione dell'udienza del
28.05.2025 contenenti le conclusioni dei difensori delle parti, che qui si richiamano integralmente.
Sulla base delle conclusioni così rassegnate, la causa è stata riservata in decisione, assegnati i termini ex artt. 190 e 352 c.p.c., vecchia formulazione.
FATTO
Lo svolgimento del processo è stato così ricostruito nella sentenza di primo grado: ”Con atto
di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo il adiva l'intestato Parte_1
Tribunale chiedendo di accertare e dichiarare che nulla era dovuto dallo stesso alla
per essere stato tempestivamente adempiuto il debito di cui Controparte_2
alla fattura n. 72 del 30.11.2013 e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto n.
21/2015, emesso dall'intestato Tribunale.
A sostegno della domanda deduceva: - di aver adempiuto al proprio debito complessivo di €
89.512,50, di cui alla fattura n. 72 del 30.11.2013, ossia prima dell'emissione del decreto
ingiuntivo; - che detto adempimento avveniva con le seguenti modalità: con mandato di
pagamento n. 676 del 9.09.2014 ordinava di pagare alla la somma di € 30.000,00 CP_2
e con successivo mandato di pagamento n. 803 del 15.10.2014 ordinava il pagamento della
somma di € 59.512,50; - che anche il ricorso per decreto ingiuntivo veniva iscritto a ruolo in
data 15.10.2014, decreto ingiuntivo poi emesso in data 11/02/2015 e notificato in data
26/02/2015; - che pertanto il debito deve ritersi estinto prima dell'emissione del decreto
ingiuntivo che deve essere, pertanto, revocato;
- che parte opposta in ogni caso provvedeva
tardivamente al deposito del fascicolo monitorio;
- che nulla era dovuto a titolo di interessi
moratori atteso che il ritardato pagamento della fattura doveva ritenersi imputabile alla
Parte_2 Concludeva, quindi, chiedendo: << - In via preliminare in accoglimento dell'opposizione,
accertare e dichiarare l'intervenuto pagamento da parte del alla Parte_1
ditta della somma di € 89.512,50 (€ 30.000,00 + € 59.512,50) Controparte_2
portata dalla fattura n. 72 del 30.11.2013 e, conseguentemente, revocare l'opposto decreto
ingiuntivo n. 21/2015 emesso dal Tribunale di Isernia l'11.02.2015, con ogni conseguenza di
legge; - Nel merito, accertare e dichiarare la pretesa creditoria azionata in via monitoria
inammissibile, nonché infondata in fatto ed in diritto per intervenuto pagamento del credito
vantato e, per l'effetto, revocare l'opposto decreto ingiuntivo n. 21/2015 emesso dal
Tribunale di Isernia l'11.02.2015; - con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente
giudizio, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge>>.
Si costituiva in giudizio l'opposta non contestando l'avvenuto Controparte_3
pagamento della fattura emessa, tuttavia precisando quanto segue: - che il ricorso per decreto
ingiuntivo veniva depositato telematicamente in data 14 ottobre 2014 e non il 15 ottobre 2014,
momento in cui avveniva l'accettazione manuale della Cancelleria;
- che il decreto ingiuntivo
oggi opposto riconosceva, oltre al credito di cui alla sorte capitale, anche gli interessi
moratori in quanto l'adempimento avveniva oltre i 30 giorni previsti dal contratto di appalto
regolarmente sottoscritto dalle parti;
- che, pertanto, il adempiva solo parzialmente Pt_1
alla sua obbligazione, residuando il pagamento dei citati interessi moratori nonché delle
spese di lite del ricorso monitorio;
- che, in ogni caso, il ritaro nel pagamento non poteva
imputarsi alla atteso che l'opera risultava già finanziata;
- che assolutamente Parte_2
superflua doveva ritenersi la doglianza relativa al tardivo deposito del fascicolo monitorio.
Concludeva, quindi, chiedendo:<< - nel merito, dichiarare l'opposizione improcedibile,
improponibile e comunque rigettarla perché totalmente infondata in fatto ed in diritto e per
l'effetto:
1. in via preliminare, preso atto dell'avvenuto pagamento, medio tempore, della
minor somma di € 59.512,50, stante il principio di imputazione dei pagamenti, condannare il
in persona del suo Sindaco p.t., al pagamento della residua somma Parte_1 di € 4.916,74 e/o in quella somma che il Tribunale dovesse ritenere di giustizia: - 2. in via
subordinata: condannare il in persona del suo Sindaco p.t., al Parte_1
pagamento della somma di € 4.619,98 per interessi moratori ex D.Lgs. 231/2002 maturati
sulla somma di € 81.375,00 a decorrere dal 30/12/2013 all'8 settembre 2014, così come
quantificati con nonché gli ulteriori interessi moratori ex D.Lgs. 231/2002 maturati sulla
residua somma di € 35.920,49 a decorrere dal 8/09/2014 al 15/10/2014 per il ritardato
pagamento; - condannare il in persona del suo legale Parte_1
rappresentante p.t., al pagamento delle spese di lite liquidate con il Decreto Ingiuntivo
opposto nr. 21/2015 e pari ad € 1.100,00, oltre rimborso spese generali al 15%, CPA e Iva
come per legge, anche a titolo di maggior danno ex art. 1224 C.C. . Vinte comunque le spese
di lite del presente giudizio di opposizione >>”.
Istruita documentalmente, la causa veniva definita con sentenza n. 174/2022, con la quale il
Tribunale di Isernia così decideva: “1. rigetta l'opposizione;
2. revoca il decreto ingiuntivo
n. 21/15 emesso dal Tribunale di Isernia in data 11/02/2015; 3. condanna il
[...]
al pagamento, in favore della , della somma di Parte_1 Controparte_2
€. 4.916,74 per interessi moratori;
4. condanna il al pagamento, in Parte_1
favore dell'Avv. Immacolata Petrarca, della somma di € 450,00 per spese di lite del giudizio
monitorio;
5. condanna il alla rifusione delle spese di lite in favore Parte_1
della opposta, che liquida in € 2.264,50 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per
legge”.
Con citazione notificata il 14.07.2022 per l'udienza del 22.12.2022, il soccombente ha interposto appello avverso la suddetta sentenza, affidato a due motivi di seguito precisati richiamando, nelle note scritte sostitutive dell'udienza del 28.05.2025, le conclusioni rassegnate nell'atto di appello, ovverossia: “accogliere il presente appello e per l'effetto
riformare parzialmente la sentenza n. 174/2022 emessa dal Tribunale di Isernia, in persona
del Giudice dott.ssa Martina Guenzi, il 14.06.2022, pubblicata in pari data, resa nel giudizio civile n. 392/2015 R.G., nella parte in cui condanna il al pagamento Parte_1
in favore della della somma di € 4.916,74 per interessi Controparte_2
moratori e, per l'effetto, accertare e dichiarare non dovuti gli interessi moratori da parte
del - con vittoria di spese e competenze professionali di entrambi i Parte_1
gradi di giudizio”.
Con comparsa del 21.12.2022 si è costituita l'appellata chiedendo, Controparte_2
anche nelle note sostitutive dell'udienza del 28.05.2025, il rigetto dell'appello avversario, con conferma della sentenza appellata e vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di gravame, rubricato: ”ERRONEITA' ED ILLOGICITA' DELLA
MOTIVAZIONE IN ORDINE AL PAGAMENTO DEGLI INTERESSI MORATORI”, l'appellante, pur non contestando la ricostruzione operata dal giudice di primo grado, ha chiesto alla Corte di accertare che esso postulante non era tenuto al pagamento degli interessi moratori, in quanto le somme richieste dalla controparte non erano nella disponibilità materiale della stazione appaltante.
Il motivo è privo di pregio.
Di vero, correttamente la sentenza di primo grado ha statuito sulla domanda formulata dalla Ditta
opposta, attuale appellata, essendo il obbligato al pagamento degli interessi moratori per Pt_1
come richiesti e, in relazione a quanto dedotto dall'appellante nel motivo di impugnazione in esame,
è opportuno premettere quanto segue, alla luce delle complessive risultanze probatorie documentali emerse nel giudizio di primo grado.
Per i lavori di che trattasi, la in data 30.11.2013 ebbe ad emettere la fattura n. 72/2013 per CP_2
l'importo complessivo di € 89.512,50, il cui pagamento, malgrado le previsioni contrattuali (entro 30
giorni), non avvenne;
dopo solleciti della Ditta, il Comune, in data 8.09.2014, certificava il credito per il minor importo di € 50.000,00 (Iva esclusa), precisando che la differenza sarebbe stata anticipata con fondi dell'Ente; quindi, il 10.09.2014 bonificava la minor somma di € 30.000,00 residuando, così (esclusa la somma certificata) l'importo di € 35,920,49 oltre Iva, il cui pagamento veniva dalla
Ditta richiesto con il ricorso per decreto ingiuntivo, oltre gli interessi moratori ex D.lgs. n. 231/2002
e s.m.i., a far data dal 30.12.2013 fino all'8.09.2014 sull'intera somma dovuta giusta fattura e,
precisamente, su € 81.375,00, nonché, sempre gli interessi moratori sulla residua somma di €
35.920,49 ( ottenuta sottraendo il credito certificato) dall'8.09.2014 fino al saldo effettivo.
Realmente il nel limite della sorte capitale, in data 15.10.2014 (quindi il giorno successivo Pt_1
al deposito del ricorso monitorio - sul punto, non essendo stato interposto gravame, si è formato il giudicato -) saldava la fattura di che trattasi.
In virtù di tale tempistica, il Tribunale, ben motivando, con la sentenza impugnata ha affermato che non è stata provata l'imputabilità del ritardo alla infatti -cfr. sentenza “Sul punto è Parte_2
altresì incontestata, ed emerge ex actis, la circostanza per cui il pagamento sarebbe dovuto avvenire
decorsi trenta giorni << dalla data di ricevimento della fattura sempre che le somme siano nella
materiale disponibilità della stazione appaltante >>” - detto termine di pagamento non è stato rispettato dal e non può fungere da prova la menzionata locuzione inserita in contratto Pt_1
“sempre che le somme siano nella materiale disponibilità della stazione appaltante”. L'infondatezza della doglianza del risiede nel fatto che il ricorso per decreto ingiuntivo è stato presentato Pt_1
per richiedere la somma che residuava dopo la certificazione del credito, ovvero € 35.920,4, che andava corrisposta secondo i termini stabiliti nel contratto, e per la quale, comunque, l'Ente si era anche impegnato ad anticiparla con propri fondi.
E il richiamo alla “disponibilità” non esclude l'esistenza dell'obbligo di pagamento in capo al committente. Pt_1
Infatti, tenendo conto della disciplina in materia di finanza pubblica e dei principi di necessaria copertura della spesa cui è soggetta la pubblica amministrazione appaltante, dal contratto di appalto di forniture ripassato tra le parti emerge che l'opera era già stata finanziata, e nel medesimo contratto
(in atti), si indica, nella premessa, la delibera di Giunta Comunale n. 57 dell'8.08.2012 di accettazione del disciplinare di concessione del finanziamento. Detto ciò, è indubitabile che nel caso che occupa va applicato il principio di diritto statuito dalla Corte
di Cassazione (cfr. Cass. n. 22580 del 2014; n. 23628 del 2016; n. 4214 del 2012 e ord. Sez. I, n.
21180/18), secondo il quale “in tema di responsabilità da ritardo del committente (nella specie: il
nei pagamenti degli acconti e del saldo quale corrispettivo delle opere eseguite nell'ambito Pt_1
di un rapporto di appalto pubblico, in favore dell'appaltatore, causato dal ritardo nell'erogazione
del finanziamento da parte di altro ente pubblico (nella specie: la , non può essere esclusa Pt_2
la responsabilità del debitore per il ritardato pagamento, in quanto i fatti, in apparenza ascrivibili
(a monte) al soggetto terzo – finanziatore, restano imputabili al committente – debitore in mancanza
di una convenzione ulteriore, con la quale l'ente finanziatore garantisca al committente la tempestiva
erogazione del finanziamento”.
Nella fattispecie in disamina, alcuna convenzione ulteriore, avente ad oggetto la tempestività
dell'erogazione del finanziamento con l'Ente finanziatore è stata prodotta dall'appellante. E che la responsabilità del ritardo sia da ascrivere solo a quest'ultimo è confermato proprio dal comportamento extraprocessuale del che, in sede di certificazione del credito, dichiarava Pt_1
espressamente – come in precedenza già rilevato – che la residua somma (per € 35.920,49 oltre Iva)
sarebbe stata pagata con fondi propri, e ciò in quanto l'Amministrazione comunale era consapevole che, pur a prescindere dal trasferimento della somme da parte della era suo onere Parte_2
provvedere al pagamento nei termini contrattualmente stabiliti.
Con il secondo motivo, “ERRONEITA' ED ILLOGICITA' DELLA MOTIVAZIONE SULL'ONERE
PROBATORIO RELATIVO ALL'IMUPUTABILITA' DEL RITARDO”, l'appellante deduce che in primo grado sarebbe stato dimostrato come il ritardo nell'adempimento dell'obbligazione di pagamento di che trattasi fosse da addebitare solo alla Pt_2
Anche tale doglianza è destituita di fondamento.
Il giudice a quo, in relazione all'oggetto del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, e ai principi relativi alla distribuzione tra le parti dell'onere probatorio in cause relative a inadempimento o inesatto adempimento di obbligazioni contrattuali, alla luce delle molteplici pronunce in materia della S.C., richiamate in parte motiva, ha correttamente affermato che: “l'opposizione a decreto
ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel corso del quale il Giudice non deve
limitarsi a stabilire se l'ingiunzione fu emessa legittimamente, in relazione alle condizioni previste
dalla legge per l'emanazione del provvedimento monitorio, ma deve accertare il fondamento della
pretesa fatta valere col ricorso per ingiunzione … Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo,
non si ravvisa la coincidenza tra la posizione dell'attore con quella dell'opponente e la posizione del
convenuto con quella dell'opposto. In realtà è l'opposto che riveste il ruolo dell'attore, poichè
quest'ultimo ha instaurato il procedimento mediante la richiesta di emissione di un provvedimento
monitorio e l'opponente, in qualità di destinatario del provvedimento di natura sommaria, si trova
nella posizione sostanziale di convenuto… In ordine alla prova dell'inadempimento, si afferma
pacificamente che il creditore deve dimostrare, quale fatto costitutivo della sua pretesa, la fonte del
credito, ma non anche l'inadempimento, mentre incombe al debitore allegare, in via di eccezione, e
provare, l'eventuale esatto adempimento delle obbligazioni assunte, ovvero la non imputabilità
dell'inadempimento, avvenuto per fatto del terzo, forza maggiore o caso fortuito…”.
Applicando i richiamati arresti giurisprudenziali alla fattispecie in disamina, e tenuto conto delle risultanze probatorie emerse dai documenti acquisiti agli atti, correttamente apprezzate, il primo giudice, risultando incontestato il pagamento della somma portata dalla fattura n. 72 del 30.11.2013,
ha analizzato la questione della debenza degli interessi moratori, determinati dal ritardato adempimento dell'obbligazione da parte del rilevando, al riguardo, essere ”principio Pt_1
consolidato quello per cui il debitore, che abbia corrisposto la sorte capitale dopo il deposito del
ricorso per decreto ingiuntivo, dovrà essere condannato al pagamento, in favore dell'opposto,
dell'importo residuo del credito originario in punto interessi ….”, e che, pertanto, “il Pt_1
avrebbe dovuto adempiere anche all'ulteriore obbligazione relativa al pagamento degli interessi,
oltre al pagamento della fattura….”; reputando, giustamente, non accoglibile “la tesi di parte
opponente relativa all'imputabilità del ritardo alla circostanza rimasta non provata Parte_2 nel presente giudizio di opposizione, alla luce delle regole sopra rammentate in ordine al riparto
dell'onere probatorio nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo”.
Nel caso, il debitore avrebbe dovuto dimostrare – e ciò non è avvenuto – il Parte_1
fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'esatto adempimento (prova del pagamento, oltre che della sorte capitale, anche degli interessi moratori), e, altresì, alla luce del principio affermato dalle già menzionate pronunce della S.C., n. 22580 del 2014, n. 23628 del 2016, n. 4214 del 2012 e ord. Sez. I, n. 21180/18, offrire dimostrazione di una convenzione ulteriore, avente ad oggetto la tempestività dell'erogazione del finanziamento, con la Ente finanziatore. Parte_2
Va, inoltre, precisato che l'Ente appellante ha solo documentato di aver richiesto i fondi alla Pt_2
ma non ha provato l'assoluta oggettività e imprevedibilità dell'ostacolo, in tesi, frapposto da altri
( all'esatto adempimento essendo, invece, tenuto a programmare la propria attività Parte_2
finanziaria e a garantire il pagamento anche in presenza di ritardi regionali, proprio in ragione del fatto che, sin dal 2012, aveva accettato il disciplinare di concessione del finanziamento.
Invero, l'art. 1218 c.c. libera il debitore solo se prova che l'inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile, e che ha usato la normale diligenza per evitarlo;
ma nel caso concreto in rassegna,
la mancata programmazione e l'impegno del ad anticipare con fondi propri escludono tale Pt_1
esonero. Non basta genericamente invocare il mancato trasferimento di fondi da parte dell'Ente
finanziatore; parte appellante avrebbe dovuto invece dimostrare che tale evento era imprevedibile ed inevitabile, e che aveva adottato tutte le misure diligenti per superarlo. Ora, non va sottaciuto che,
prevalentemente nei rapporti tra e con la P.A., l'insolvenza o l'inadempimento del terzo sono eventi normalmente prevedibili, che non esonerano la P.A. debitrice, la quale ha il dovere/obbligo di avvalersi di apposite garanzie (sul punto, cfr. Cass, Sez. II, n. 27702 del 25.10.2024.).
Per tali ragioni l'appello va rigettato.
Le spese processuali del grado seguono la soccombenza, e si liquidano, come in dispositivo,
in base ai criteri di cui al D.M. n. 147/2022, parametri tra i minimi e i medi per fasi di studio, introduttiva, di trattazione e decisionale, in causa di valore pari al decisum (complessivi €
5.366,74).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Campobasso – collegio civile – definitivamente decidendo nel giudizio civile n. 256/2022 R.G., sull'appello proposto dal con citazione notificata il Parte_1
14.07.2022 nei confronti della , avverso la sentenza n. 174/2022 del Controparte_2
Tribunale civile di Isernia in composizione monocratica pubblicata il 14.06.2022 a conclusione del giudizio n. 392/2015 R.G., ogni contraria domanda, deduzione o eccezione disattesa o assorbita,
così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna l'appellante, in persona Sindaco in carica e legale rappresentante pro tempore,
al rimborso, in favore della parte appellata, delle spese processuali del grado, che si liquidano in € 4.356,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali di difesa nella misura del l5% dei compensi, Iva e Cpa come per legge;
3) Dà atto che l' appello è integralmente rigettato ai fini dei provvedimenti di cui all'art. 13,
comma 1- quater del D.P.R. N. 115/2002.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello del 20.09.205
Il consigliere est. – dr.ssa Rita Carosella
IL PRESIDENTE
Dr. ssa Maria Grazia d'Errico
Cron.n. Rep.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Campobasso - collegio civile - riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dr. ssa Maria Grazia d'Errico Presidente
Dr. ssa Rita Carosella Consigliere rel.
Dr. Gianfranco Placentino Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 256/2022 R.G. di appello avverso la sentenza n. 174/2022 del Tribunale civile di Isernia in composizione monocratica pubblicata il 14.06.2022 a conclusione del giudizio n.
392/2015 R.G., avente ad oggetto: “opposizione a decreto ingiuntivo”, vertente tra
c.f. , P.Iva in persona Sindaco in carica e legale Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, per procura in calce all'atto di appello ed in virtù
di Delibera di G.C. n. 52/2022, dall' avv.to Antonella Silvestre ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Isernia, v. del Casale n. 23.
CP_1
e
, P.Iva , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 P.IVA_3
rappresentata e difesa, per procura in calce alla comparsa di costituzione in appello, dall'avv. Immacolata Petrarca ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Isernia, v. Orazio
Trivellini n. 6.
-APPELLATA -
CONCLUSIONI: come da note scritte, depositate in via telematica in sostituzione dell'udienza del
28.05.2025 contenenti le conclusioni dei difensori delle parti, che qui si richiamano integralmente.
Sulla base delle conclusioni così rassegnate, la causa è stata riservata in decisione, assegnati i termini ex artt. 190 e 352 c.p.c., vecchia formulazione.
FATTO
Lo svolgimento del processo è stato così ricostruito nella sentenza di primo grado: ”Con atto
di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo il adiva l'intestato Parte_1
Tribunale chiedendo di accertare e dichiarare che nulla era dovuto dallo stesso alla
per essere stato tempestivamente adempiuto il debito di cui Controparte_2
alla fattura n. 72 del 30.11.2013 e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto n.
21/2015, emesso dall'intestato Tribunale.
A sostegno della domanda deduceva: - di aver adempiuto al proprio debito complessivo di €
89.512,50, di cui alla fattura n. 72 del 30.11.2013, ossia prima dell'emissione del decreto
ingiuntivo; - che detto adempimento avveniva con le seguenti modalità: con mandato di
pagamento n. 676 del 9.09.2014 ordinava di pagare alla la somma di € 30.000,00 CP_2
e con successivo mandato di pagamento n. 803 del 15.10.2014 ordinava il pagamento della
somma di € 59.512,50; - che anche il ricorso per decreto ingiuntivo veniva iscritto a ruolo in
data 15.10.2014, decreto ingiuntivo poi emesso in data 11/02/2015 e notificato in data
26/02/2015; - che pertanto il debito deve ritersi estinto prima dell'emissione del decreto
ingiuntivo che deve essere, pertanto, revocato;
- che parte opposta in ogni caso provvedeva
tardivamente al deposito del fascicolo monitorio;
- che nulla era dovuto a titolo di interessi
moratori atteso che il ritardato pagamento della fattura doveva ritenersi imputabile alla
Parte_2 Concludeva, quindi, chiedendo: << - In via preliminare in accoglimento dell'opposizione,
accertare e dichiarare l'intervenuto pagamento da parte del alla Parte_1
ditta della somma di € 89.512,50 (€ 30.000,00 + € 59.512,50) Controparte_2
portata dalla fattura n. 72 del 30.11.2013 e, conseguentemente, revocare l'opposto decreto
ingiuntivo n. 21/2015 emesso dal Tribunale di Isernia l'11.02.2015, con ogni conseguenza di
legge; - Nel merito, accertare e dichiarare la pretesa creditoria azionata in via monitoria
inammissibile, nonché infondata in fatto ed in diritto per intervenuto pagamento del credito
vantato e, per l'effetto, revocare l'opposto decreto ingiuntivo n. 21/2015 emesso dal
Tribunale di Isernia l'11.02.2015; - con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente
giudizio, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge>>.
Si costituiva in giudizio l'opposta non contestando l'avvenuto Controparte_3
pagamento della fattura emessa, tuttavia precisando quanto segue: - che il ricorso per decreto
ingiuntivo veniva depositato telematicamente in data 14 ottobre 2014 e non il 15 ottobre 2014,
momento in cui avveniva l'accettazione manuale della Cancelleria;
- che il decreto ingiuntivo
oggi opposto riconosceva, oltre al credito di cui alla sorte capitale, anche gli interessi
moratori in quanto l'adempimento avveniva oltre i 30 giorni previsti dal contratto di appalto
regolarmente sottoscritto dalle parti;
- che, pertanto, il adempiva solo parzialmente Pt_1
alla sua obbligazione, residuando il pagamento dei citati interessi moratori nonché delle
spese di lite del ricorso monitorio;
- che, in ogni caso, il ritaro nel pagamento non poteva
imputarsi alla atteso che l'opera risultava già finanziata;
- che assolutamente Parte_2
superflua doveva ritenersi la doglianza relativa al tardivo deposito del fascicolo monitorio.
Concludeva, quindi, chiedendo:<< - nel merito, dichiarare l'opposizione improcedibile,
improponibile e comunque rigettarla perché totalmente infondata in fatto ed in diritto e per
l'effetto:
1. in via preliminare, preso atto dell'avvenuto pagamento, medio tempore, della
minor somma di € 59.512,50, stante il principio di imputazione dei pagamenti, condannare il
in persona del suo Sindaco p.t., al pagamento della residua somma Parte_1 di € 4.916,74 e/o in quella somma che il Tribunale dovesse ritenere di giustizia: - 2. in via
subordinata: condannare il in persona del suo Sindaco p.t., al Parte_1
pagamento della somma di € 4.619,98 per interessi moratori ex D.Lgs. 231/2002 maturati
sulla somma di € 81.375,00 a decorrere dal 30/12/2013 all'8 settembre 2014, così come
quantificati con nonché gli ulteriori interessi moratori ex D.Lgs. 231/2002 maturati sulla
residua somma di € 35.920,49 a decorrere dal 8/09/2014 al 15/10/2014 per il ritardato
pagamento; - condannare il in persona del suo legale Parte_1
rappresentante p.t., al pagamento delle spese di lite liquidate con il Decreto Ingiuntivo
opposto nr. 21/2015 e pari ad € 1.100,00, oltre rimborso spese generali al 15%, CPA e Iva
come per legge, anche a titolo di maggior danno ex art. 1224 C.C. . Vinte comunque le spese
di lite del presente giudizio di opposizione >>”.
Istruita documentalmente, la causa veniva definita con sentenza n. 174/2022, con la quale il
Tribunale di Isernia così decideva: “1. rigetta l'opposizione;
2. revoca il decreto ingiuntivo
n. 21/15 emesso dal Tribunale di Isernia in data 11/02/2015; 3. condanna il
[...]
al pagamento, in favore della , della somma di Parte_1 Controparte_2
€. 4.916,74 per interessi moratori;
4. condanna il al pagamento, in Parte_1
favore dell'Avv. Immacolata Petrarca, della somma di € 450,00 per spese di lite del giudizio
monitorio;
5. condanna il alla rifusione delle spese di lite in favore Parte_1
della opposta, che liquida in € 2.264,50 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per
legge”.
Con citazione notificata il 14.07.2022 per l'udienza del 22.12.2022, il soccombente ha interposto appello avverso la suddetta sentenza, affidato a due motivi di seguito precisati richiamando, nelle note scritte sostitutive dell'udienza del 28.05.2025, le conclusioni rassegnate nell'atto di appello, ovverossia: “accogliere il presente appello e per l'effetto
riformare parzialmente la sentenza n. 174/2022 emessa dal Tribunale di Isernia, in persona
del Giudice dott.ssa Martina Guenzi, il 14.06.2022, pubblicata in pari data, resa nel giudizio civile n. 392/2015 R.G., nella parte in cui condanna il al pagamento Parte_1
in favore della della somma di € 4.916,74 per interessi Controparte_2
moratori e, per l'effetto, accertare e dichiarare non dovuti gli interessi moratori da parte
del - con vittoria di spese e competenze professionali di entrambi i Parte_1
gradi di giudizio”.
Con comparsa del 21.12.2022 si è costituita l'appellata chiedendo, Controparte_2
anche nelle note sostitutive dell'udienza del 28.05.2025, il rigetto dell'appello avversario, con conferma della sentenza appellata e vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di gravame, rubricato: ”ERRONEITA' ED ILLOGICITA' DELLA
MOTIVAZIONE IN ORDINE AL PAGAMENTO DEGLI INTERESSI MORATORI”, l'appellante, pur non contestando la ricostruzione operata dal giudice di primo grado, ha chiesto alla Corte di accertare che esso postulante non era tenuto al pagamento degli interessi moratori, in quanto le somme richieste dalla controparte non erano nella disponibilità materiale della stazione appaltante.
Il motivo è privo di pregio.
Di vero, correttamente la sentenza di primo grado ha statuito sulla domanda formulata dalla Ditta
opposta, attuale appellata, essendo il obbligato al pagamento degli interessi moratori per Pt_1
come richiesti e, in relazione a quanto dedotto dall'appellante nel motivo di impugnazione in esame,
è opportuno premettere quanto segue, alla luce delle complessive risultanze probatorie documentali emerse nel giudizio di primo grado.
Per i lavori di che trattasi, la in data 30.11.2013 ebbe ad emettere la fattura n. 72/2013 per CP_2
l'importo complessivo di € 89.512,50, il cui pagamento, malgrado le previsioni contrattuali (entro 30
giorni), non avvenne;
dopo solleciti della Ditta, il Comune, in data 8.09.2014, certificava il credito per il minor importo di € 50.000,00 (Iva esclusa), precisando che la differenza sarebbe stata anticipata con fondi dell'Ente; quindi, il 10.09.2014 bonificava la minor somma di € 30.000,00 residuando, così (esclusa la somma certificata) l'importo di € 35,920,49 oltre Iva, il cui pagamento veniva dalla
Ditta richiesto con il ricorso per decreto ingiuntivo, oltre gli interessi moratori ex D.lgs. n. 231/2002
e s.m.i., a far data dal 30.12.2013 fino all'8.09.2014 sull'intera somma dovuta giusta fattura e,
precisamente, su € 81.375,00, nonché, sempre gli interessi moratori sulla residua somma di €
35.920,49 ( ottenuta sottraendo il credito certificato) dall'8.09.2014 fino al saldo effettivo.
Realmente il nel limite della sorte capitale, in data 15.10.2014 (quindi il giorno successivo Pt_1
al deposito del ricorso monitorio - sul punto, non essendo stato interposto gravame, si è formato il giudicato -) saldava la fattura di che trattasi.
In virtù di tale tempistica, il Tribunale, ben motivando, con la sentenza impugnata ha affermato che non è stata provata l'imputabilità del ritardo alla infatti -cfr. sentenza “Sul punto è Parte_2
altresì incontestata, ed emerge ex actis, la circostanza per cui il pagamento sarebbe dovuto avvenire
decorsi trenta giorni << dalla data di ricevimento della fattura sempre che le somme siano nella
materiale disponibilità della stazione appaltante >>” - detto termine di pagamento non è stato rispettato dal e non può fungere da prova la menzionata locuzione inserita in contratto Pt_1
“sempre che le somme siano nella materiale disponibilità della stazione appaltante”. L'infondatezza della doglianza del risiede nel fatto che il ricorso per decreto ingiuntivo è stato presentato Pt_1
per richiedere la somma che residuava dopo la certificazione del credito, ovvero € 35.920,4, che andava corrisposta secondo i termini stabiliti nel contratto, e per la quale, comunque, l'Ente si era anche impegnato ad anticiparla con propri fondi.
E il richiamo alla “disponibilità” non esclude l'esistenza dell'obbligo di pagamento in capo al committente. Pt_1
Infatti, tenendo conto della disciplina in materia di finanza pubblica e dei principi di necessaria copertura della spesa cui è soggetta la pubblica amministrazione appaltante, dal contratto di appalto di forniture ripassato tra le parti emerge che l'opera era già stata finanziata, e nel medesimo contratto
(in atti), si indica, nella premessa, la delibera di Giunta Comunale n. 57 dell'8.08.2012 di accettazione del disciplinare di concessione del finanziamento. Detto ciò, è indubitabile che nel caso che occupa va applicato il principio di diritto statuito dalla Corte
di Cassazione (cfr. Cass. n. 22580 del 2014; n. 23628 del 2016; n. 4214 del 2012 e ord. Sez. I, n.
21180/18), secondo il quale “in tema di responsabilità da ritardo del committente (nella specie: il
nei pagamenti degli acconti e del saldo quale corrispettivo delle opere eseguite nell'ambito Pt_1
di un rapporto di appalto pubblico, in favore dell'appaltatore, causato dal ritardo nell'erogazione
del finanziamento da parte di altro ente pubblico (nella specie: la , non può essere esclusa Pt_2
la responsabilità del debitore per il ritardato pagamento, in quanto i fatti, in apparenza ascrivibili
(a monte) al soggetto terzo – finanziatore, restano imputabili al committente – debitore in mancanza
di una convenzione ulteriore, con la quale l'ente finanziatore garantisca al committente la tempestiva
erogazione del finanziamento”.
Nella fattispecie in disamina, alcuna convenzione ulteriore, avente ad oggetto la tempestività
dell'erogazione del finanziamento con l'Ente finanziatore è stata prodotta dall'appellante. E che la responsabilità del ritardo sia da ascrivere solo a quest'ultimo è confermato proprio dal comportamento extraprocessuale del che, in sede di certificazione del credito, dichiarava Pt_1
espressamente – come in precedenza già rilevato – che la residua somma (per € 35.920,49 oltre Iva)
sarebbe stata pagata con fondi propri, e ciò in quanto l'Amministrazione comunale era consapevole che, pur a prescindere dal trasferimento della somme da parte della era suo onere Parte_2
provvedere al pagamento nei termini contrattualmente stabiliti.
Con il secondo motivo, “ERRONEITA' ED ILLOGICITA' DELLA MOTIVAZIONE SULL'ONERE
PROBATORIO RELATIVO ALL'IMUPUTABILITA' DEL RITARDO”, l'appellante deduce che in primo grado sarebbe stato dimostrato come il ritardo nell'adempimento dell'obbligazione di pagamento di che trattasi fosse da addebitare solo alla Pt_2
Anche tale doglianza è destituita di fondamento.
Il giudice a quo, in relazione all'oggetto del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, e ai principi relativi alla distribuzione tra le parti dell'onere probatorio in cause relative a inadempimento o inesatto adempimento di obbligazioni contrattuali, alla luce delle molteplici pronunce in materia della S.C., richiamate in parte motiva, ha correttamente affermato che: “l'opposizione a decreto
ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel corso del quale il Giudice non deve
limitarsi a stabilire se l'ingiunzione fu emessa legittimamente, in relazione alle condizioni previste
dalla legge per l'emanazione del provvedimento monitorio, ma deve accertare il fondamento della
pretesa fatta valere col ricorso per ingiunzione … Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo,
non si ravvisa la coincidenza tra la posizione dell'attore con quella dell'opponente e la posizione del
convenuto con quella dell'opposto. In realtà è l'opposto che riveste il ruolo dell'attore, poichè
quest'ultimo ha instaurato il procedimento mediante la richiesta di emissione di un provvedimento
monitorio e l'opponente, in qualità di destinatario del provvedimento di natura sommaria, si trova
nella posizione sostanziale di convenuto… In ordine alla prova dell'inadempimento, si afferma
pacificamente che il creditore deve dimostrare, quale fatto costitutivo della sua pretesa, la fonte del
credito, ma non anche l'inadempimento, mentre incombe al debitore allegare, in via di eccezione, e
provare, l'eventuale esatto adempimento delle obbligazioni assunte, ovvero la non imputabilità
dell'inadempimento, avvenuto per fatto del terzo, forza maggiore o caso fortuito…”.
Applicando i richiamati arresti giurisprudenziali alla fattispecie in disamina, e tenuto conto delle risultanze probatorie emerse dai documenti acquisiti agli atti, correttamente apprezzate, il primo giudice, risultando incontestato il pagamento della somma portata dalla fattura n. 72 del 30.11.2013,
ha analizzato la questione della debenza degli interessi moratori, determinati dal ritardato adempimento dell'obbligazione da parte del rilevando, al riguardo, essere ”principio Pt_1
consolidato quello per cui il debitore, che abbia corrisposto la sorte capitale dopo il deposito del
ricorso per decreto ingiuntivo, dovrà essere condannato al pagamento, in favore dell'opposto,
dell'importo residuo del credito originario in punto interessi ….”, e che, pertanto, “il Pt_1
avrebbe dovuto adempiere anche all'ulteriore obbligazione relativa al pagamento degli interessi,
oltre al pagamento della fattura….”; reputando, giustamente, non accoglibile “la tesi di parte
opponente relativa all'imputabilità del ritardo alla circostanza rimasta non provata Parte_2 nel presente giudizio di opposizione, alla luce delle regole sopra rammentate in ordine al riparto
dell'onere probatorio nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo”.
Nel caso, il debitore avrebbe dovuto dimostrare – e ciò non è avvenuto – il Parte_1
fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'esatto adempimento (prova del pagamento, oltre che della sorte capitale, anche degli interessi moratori), e, altresì, alla luce del principio affermato dalle già menzionate pronunce della S.C., n. 22580 del 2014, n. 23628 del 2016, n. 4214 del 2012 e ord. Sez. I, n. 21180/18, offrire dimostrazione di una convenzione ulteriore, avente ad oggetto la tempestività dell'erogazione del finanziamento, con la Ente finanziatore. Parte_2
Va, inoltre, precisato che l'Ente appellante ha solo documentato di aver richiesto i fondi alla Pt_2
ma non ha provato l'assoluta oggettività e imprevedibilità dell'ostacolo, in tesi, frapposto da altri
( all'esatto adempimento essendo, invece, tenuto a programmare la propria attività Parte_2
finanziaria e a garantire il pagamento anche in presenza di ritardi regionali, proprio in ragione del fatto che, sin dal 2012, aveva accettato il disciplinare di concessione del finanziamento.
Invero, l'art. 1218 c.c. libera il debitore solo se prova che l'inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile, e che ha usato la normale diligenza per evitarlo;
ma nel caso concreto in rassegna,
la mancata programmazione e l'impegno del ad anticipare con fondi propri escludono tale Pt_1
esonero. Non basta genericamente invocare il mancato trasferimento di fondi da parte dell'Ente
finanziatore; parte appellante avrebbe dovuto invece dimostrare che tale evento era imprevedibile ed inevitabile, e che aveva adottato tutte le misure diligenti per superarlo. Ora, non va sottaciuto che,
prevalentemente nei rapporti tra e con la P.A., l'insolvenza o l'inadempimento del terzo sono eventi normalmente prevedibili, che non esonerano la P.A. debitrice, la quale ha il dovere/obbligo di avvalersi di apposite garanzie (sul punto, cfr. Cass, Sez. II, n. 27702 del 25.10.2024.).
Per tali ragioni l'appello va rigettato.
Le spese processuali del grado seguono la soccombenza, e si liquidano, come in dispositivo,
in base ai criteri di cui al D.M. n. 147/2022, parametri tra i minimi e i medi per fasi di studio, introduttiva, di trattazione e decisionale, in causa di valore pari al decisum (complessivi €
5.366,74).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Campobasso – collegio civile – definitivamente decidendo nel giudizio civile n. 256/2022 R.G., sull'appello proposto dal con citazione notificata il Parte_1
14.07.2022 nei confronti della , avverso la sentenza n. 174/2022 del Controparte_2
Tribunale civile di Isernia in composizione monocratica pubblicata il 14.06.2022 a conclusione del giudizio n. 392/2015 R.G., ogni contraria domanda, deduzione o eccezione disattesa o assorbita,
così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna l'appellante, in persona Sindaco in carica e legale rappresentante pro tempore,
al rimborso, in favore della parte appellata, delle spese processuali del grado, che si liquidano in € 4.356,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali di difesa nella misura del l5% dei compensi, Iva e Cpa come per legge;
3) Dà atto che l' appello è integralmente rigettato ai fini dei provvedimenti di cui all'art. 13,
comma 1- quater del D.P.R. N. 115/2002.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello del 20.09.205
Il consigliere est. – dr.ssa Rita Carosella
IL PRESIDENTE
Dr. ssa Maria Grazia d'Errico