Trib. Catania, sentenza 27/05/2025, n. 2261
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Sentenza 27 maggio 2025

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Il provvedimento emesso dal Tribunale di Catania, nella persona del Giudice del Lavoro Dott. Mario Fiorentino, riguarda l'impugnazione di un licenziamento e la richiesta di reintegrazione da parte di un lavoratore. La parte ricorrente ha sostenuto la nullità del licenziamento per mancanza di forma scritta, mentre la controparte ha contestato tale tesi e ha presentato una domanda riconvenzionale. Il Giudice ha esaminato le prove, evidenziando che non vi era prova del tentativo di consegna della lettera di licenziamento, ma ha anche rilevato che il lavoratore era stato informato verbalmente e tramite comunicazioni scritte riguardo al licenziamento.

Il Giudice ha concluso che, nonostante la mancanza di una comunicazione formale iniziale, il datore di lavoro aveva comunque informato il lavoratore in modo adeguato, escludendo la possibilità di un licenziamento orale. Inoltre, ha ritenuto che il giustificato motivo oggettivo fosse presente, negando quindi il diritto alla reintegrazione. Le domande del ricorrente sono state rigettate, mentre le spese processuali sono state compensate, considerando la particolarità del caso.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Catania, sentenza 27/05/2025, n. 2261
    Giurisdizione : Trib. Catania
    Numero : 2261
    Data del deposito : 27 maggio 2025

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