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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 28/03/2025, n. 458 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 458 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Termini Imerese
Contenzioso Civile e Volontaria
R.G. n° 677/2024
Il Presidente f.f., dott.ssa Maria Margiotta,
rilevato che in data odierna si svolge l'udienza nelle forme di cui all'art. 127 ter cpc;
lette le note scritte depositate da parte ricorrente;
pone la causa in decisione, riservandosi di deliberare all'esito della camera di consiglio.
All'esito, alle ore 12.55, pronuncia la seguente sentenza dando lettura del dispositivo e delle ragioni della decisione. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
In persona del Presidente f.f., dott. ssa Maria Margiotta, all'udienza del 28.3.2025, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies cpc, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 677/2024 R.G. degli affari civili
TRA
(cf: ), nato a Palermo il [...], in [...] ai Parte_1 C.F._1 sensi dell'art. 86 cpc, elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito a Cefalù in via
Prestisimone n. 2
RICORRENTE
E
, in persona del Ministro pro tempore Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
avente ad oggetto: opposizione avverso decreto di pagamento delle spese di giustizia ex artt. 170 d.P.R. n. 115/2002 e 15 d.lgs n. 150/2011; conclusioni del ricorrente: come da note scritte depositate (cui si rinvia);
dando lettura del seguente
DISPOSITIVO il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella contumacia del Controparte_1
, in accoglimento dell'opposizione proposta dall'avv. avverso il
[...] Parte_1 decreto di liquidazione del Giudice del lavoro del Tribunale di Termini Imerese del
16.3.2024, depositato il 19.3.2024: liquida al predetto difensore, per l'attività prestata in favore di nel giudizio Parte_2
n. 1310/2022 R.G.L, il compenso di € 1.155,00, oltre iva, cpa e rimborso forfettario, come per legge;
pone il pagamento a carico dell'erario; dispone che le spese del presente giudizio siano lasciate a carico del ricorrente;
e delle seguenti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso ai sensi del combinato disposto degli artt. 170 d.P.R. n. 115/2002 e 15 d.lgs n.
150/2011 depositato in data 27.3.2024 ha proposto opposizione avverso il Parte_1 decreto di liquidazione dei compensi del difensore di parte ammessa al patrocinio a spese dello stato emesso dal Giudice del lavoro del Tribunale di Termini Imerese il 16.3.2024 nell'ambito del procedimento n. 1310/2022 R.G.L., definito con verbale di conciliazione giudiziale del 25.10.2023.
Il ricorrente lamentava, nello specifico, che la liquidazione fosse avvenuta di sotto dei parametri minimi fissati nel d.m. n. 55/2014 per lo scaglione di riferimento (quello ricompreso tra € 5.201,00 ad € 26.000,00); domandava dunque la riforma del provvedimento impugnato e la liquidazione del compenso spettante, pari ad €. 2.310,12 ovvero, in subordine, quello corrispondente ai valori minimi per lo scaglione di riferimento (non inferiore ad € 1.155,62).
Il , cui il ricorso è stato ritualmente notificato, non si è costituito. Controparte_1
La causa è stata istruita mediante produzioni documentali e all'udienza del 28.3.2025, svolta in forma cartolare, è stata assunta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies cpc.
**********
Ciò premesso in punto di fatto, deve innanzitutto dichiararsi la contumacia del
[...]
, in persona del Ministro pro tempore, non costituitosi pur se ritualmente Controparte_1 evocato nel presente giudizio.
Venendo alla fondatezza del ricorso, va detto che l'attività difensiva svolta dal ricorrente nell'ambito del giudizio n. 1310/2022 R.G.L. intrapreso da nei confronti di Parte_2 per l'ottenimento di spettanze economiche dovute in forza dello Parte_3 svolgimento dell'attività lavorativa di colf, è comprovata dagli atti processuali dal medesimo prodotti (ricorso ex art. 414 cpc e verbali di causa), non potendosi avere alcun dubbio sulla spettanza del compenso.
Ad avviso di chi giudica, la prospettazione del difensore, secondo cui la liquidazione è stata disposta al di sotto dei minimi tariffari è corretta, dovendosi dunque rivedere il quantum liquidato dal Giudice del lavoro del Tribunale di Termini Imerese.
Ebbene, il ricorrente ha comprovato che il giudizio a quo è stato iscritto a ruolo il 7.5.2022, mentre l'ammissione al beneficio della assistita è avvenuta con delibera del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Termini Imerese del 3.5.2022 (istanza presentata il 2.5.2022), non ponendosi dunque alcuna questione in ordine alla spettanza della fase di studio (cfr. ordinanza del 17.1.2025).
Ora, alla luce della documentazione offerta, possono liquidarsi al difensore unicamente le fasi introduttiva, di studio e decisoria, essendosi l'attività processuale essenzialmente esaurita in due udienze, la prima delle quali in forma cartolare, in esito alla quale è stata formulata una proposta conciliativa disponendo un rinvio al fine di accertare l'adesione delle parti alla stessa, poi avvenuta all'udienza del 25.10.2023, nel corso della quale la controversia è stata conciliata con separato verbale (dopo circa 18 mesi dal deposito del ricorso introduttivo).
Lo scaglione di riferimento ai fini della liquidazione va individuato in quello ricompreso tra € 5.200,01 ed € 26.000,00, atteso che la controversia è stata definita mediante la corresponsione della somma di € 6.000,00 in favore della parte assistita dall'odierno ricorrente, potendosi altresì riconoscere il chiesto aumento ex art. 4, co. 6, d.m. n. 55/2014 per l'ipotesi di conciliazione giudiziale.
Ritenuto, dunque, che in forza delle argomentazioni che precedono che va liquidato all'avv. il compenso complessivo (già ridotto) di € 1.155,07, oltre iva, cpa e Parte_1 rimborso forfettario, come per legge.
In considerazione della mancata costituzione del resistente, le spese di lite CP_1 vanno lasciate a carico del ricorrente.
Termini Imerese, 28 marzo 2025
Il Presidente f.f.
Maria Margiotta
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009 N. 193, conv. con modd. dalla L 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal Decreto del
Ministero della Giustizia 21.2.2011, n. 44.
Contenzioso Civile e Volontaria
R.G. n° 677/2024
Il Presidente f.f., dott.ssa Maria Margiotta,
rilevato che in data odierna si svolge l'udienza nelle forme di cui all'art. 127 ter cpc;
lette le note scritte depositate da parte ricorrente;
pone la causa in decisione, riservandosi di deliberare all'esito della camera di consiglio.
All'esito, alle ore 12.55, pronuncia la seguente sentenza dando lettura del dispositivo e delle ragioni della decisione. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
In persona del Presidente f.f., dott. ssa Maria Margiotta, all'udienza del 28.3.2025, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies cpc, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 677/2024 R.G. degli affari civili
TRA
(cf: ), nato a Palermo il [...], in [...] ai Parte_1 C.F._1 sensi dell'art. 86 cpc, elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito a Cefalù in via
Prestisimone n. 2
RICORRENTE
E
, in persona del Ministro pro tempore Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
avente ad oggetto: opposizione avverso decreto di pagamento delle spese di giustizia ex artt. 170 d.P.R. n. 115/2002 e 15 d.lgs n. 150/2011; conclusioni del ricorrente: come da note scritte depositate (cui si rinvia);
dando lettura del seguente
DISPOSITIVO il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella contumacia del Controparte_1
, in accoglimento dell'opposizione proposta dall'avv. avverso il
[...] Parte_1 decreto di liquidazione del Giudice del lavoro del Tribunale di Termini Imerese del
16.3.2024, depositato il 19.3.2024: liquida al predetto difensore, per l'attività prestata in favore di nel giudizio Parte_2
n. 1310/2022 R.G.L, il compenso di € 1.155,00, oltre iva, cpa e rimborso forfettario, come per legge;
pone il pagamento a carico dell'erario; dispone che le spese del presente giudizio siano lasciate a carico del ricorrente;
e delle seguenti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso ai sensi del combinato disposto degli artt. 170 d.P.R. n. 115/2002 e 15 d.lgs n.
150/2011 depositato in data 27.3.2024 ha proposto opposizione avverso il Parte_1 decreto di liquidazione dei compensi del difensore di parte ammessa al patrocinio a spese dello stato emesso dal Giudice del lavoro del Tribunale di Termini Imerese il 16.3.2024 nell'ambito del procedimento n. 1310/2022 R.G.L., definito con verbale di conciliazione giudiziale del 25.10.2023.
Il ricorrente lamentava, nello specifico, che la liquidazione fosse avvenuta di sotto dei parametri minimi fissati nel d.m. n. 55/2014 per lo scaglione di riferimento (quello ricompreso tra € 5.201,00 ad € 26.000,00); domandava dunque la riforma del provvedimento impugnato e la liquidazione del compenso spettante, pari ad €. 2.310,12 ovvero, in subordine, quello corrispondente ai valori minimi per lo scaglione di riferimento (non inferiore ad € 1.155,62).
Il , cui il ricorso è stato ritualmente notificato, non si è costituito. Controparte_1
La causa è stata istruita mediante produzioni documentali e all'udienza del 28.3.2025, svolta in forma cartolare, è stata assunta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies cpc.
**********
Ciò premesso in punto di fatto, deve innanzitutto dichiararsi la contumacia del
[...]
, in persona del Ministro pro tempore, non costituitosi pur se ritualmente Controparte_1 evocato nel presente giudizio.
Venendo alla fondatezza del ricorso, va detto che l'attività difensiva svolta dal ricorrente nell'ambito del giudizio n. 1310/2022 R.G.L. intrapreso da nei confronti di Parte_2 per l'ottenimento di spettanze economiche dovute in forza dello Parte_3 svolgimento dell'attività lavorativa di colf, è comprovata dagli atti processuali dal medesimo prodotti (ricorso ex art. 414 cpc e verbali di causa), non potendosi avere alcun dubbio sulla spettanza del compenso.
Ad avviso di chi giudica, la prospettazione del difensore, secondo cui la liquidazione è stata disposta al di sotto dei minimi tariffari è corretta, dovendosi dunque rivedere il quantum liquidato dal Giudice del lavoro del Tribunale di Termini Imerese.
Ebbene, il ricorrente ha comprovato che il giudizio a quo è stato iscritto a ruolo il 7.5.2022, mentre l'ammissione al beneficio della assistita è avvenuta con delibera del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Termini Imerese del 3.5.2022 (istanza presentata il 2.5.2022), non ponendosi dunque alcuna questione in ordine alla spettanza della fase di studio (cfr. ordinanza del 17.1.2025).
Ora, alla luce della documentazione offerta, possono liquidarsi al difensore unicamente le fasi introduttiva, di studio e decisoria, essendosi l'attività processuale essenzialmente esaurita in due udienze, la prima delle quali in forma cartolare, in esito alla quale è stata formulata una proposta conciliativa disponendo un rinvio al fine di accertare l'adesione delle parti alla stessa, poi avvenuta all'udienza del 25.10.2023, nel corso della quale la controversia è stata conciliata con separato verbale (dopo circa 18 mesi dal deposito del ricorso introduttivo).
Lo scaglione di riferimento ai fini della liquidazione va individuato in quello ricompreso tra € 5.200,01 ed € 26.000,00, atteso che la controversia è stata definita mediante la corresponsione della somma di € 6.000,00 in favore della parte assistita dall'odierno ricorrente, potendosi altresì riconoscere il chiesto aumento ex art. 4, co. 6, d.m. n. 55/2014 per l'ipotesi di conciliazione giudiziale.
Ritenuto, dunque, che in forza delle argomentazioni che precedono che va liquidato all'avv. il compenso complessivo (già ridotto) di € 1.155,07, oltre iva, cpa e Parte_1 rimborso forfettario, come per legge.
In considerazione della mancata costituzione del resistente, le spese di lite CP_1 vanno lasciate a carico del ricorrente.
Termini Imerese, 28 marzo 2025
Il Presidente f.f.
Maria Margiotta
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009 N. 193, conv. con modd. dalla L 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal Decreto del
Ministero della Giustizia 21.2.2011, n. 44.