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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sciacca, sentenza 09/10/2025, n. 305 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sciacca |
| Numero : | 305 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 950/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI SCIACCA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa Veronica Messana, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. 950/2023, promossa da
, C.F. , nato a [...] il [...], residente Parte_1 C.F._1 in Sciacca nella Via Enrico Ghezzi n. 97, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv.
CE D'AN, sito in Ribera nella Via Platania n. 10, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di opposizione introduttivo del presente procedimento.
Attore opponente
Nei confronti con sede legale in Conegliano TV alla Via Alfieri n.1 (P.iva Controparte_1
, a mezzo del Procuratore Speciale, in persona del P.IVA_1 Controparte_2
Procuratore, nato a [...] il [...] Controparte_3
(C.F. ), giusta procura del 28 luglio 2022 – autenticata per notaio CodiceFiscale_2
(Rep. n. 280060 – Racc. n. 14028) - elettivamente domiciliato per la Persona_1 carica presso la sede legale della società in Conegliano (TV) alla Via V. Alfieri n. 1 ( partita
IVA N. , rappresentata e difesa dal Prof. Avv. Severino Nappi, elettivamente P.IVA_1 domiciliata presso il suo studio in Napoli alla Via Toledo n. 282, come da procura a margine dell'atto di precetto notificato;
Convenuta opposta
Oggetto: opposizione atto di precetto ed opposizione atti esecutivi.
Conclusioni delle parti: all'udienza del 18.12.2024, le parti precisavano le rispettive conclusioni, previa concessione da parte del giudice dei termini di cui all'articolo 189 c.p.c.
e la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, l'odierno opponente, , adiva Parte_1
1 l'intestato Tribunale di Sciacca al fine di sentire accogliere le infrascritte conclusioni:
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito contrariis reictis In via preliminare: - disporre, anche inaudita altera parte, la sospensione dell'efficacia esecutiva del contratto di mutuo n. rep.
10433 e n. racc. 3521 stipulato con atto per dott. , Not aio in Patti, ed Persona_2 azionato con il precetto opposto, ai sensi degli artt. 615 e 526 c.p.c. c.p.c., sussistendo i gravissimi, molteplici e circostanziati motivi di cui in narrativa, affinché il Giudice possa verificare la fondatezza della presente opposizione ed assuma tutti i provvedimenti conseguenti;
- Nel merito accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o nullità della procedura esecutiva intrapresa, per i motivi indicati ai paragrafi da 1 a 4; -accertare e dichiarare la carenza di titolarità del credito per cui è causa nonché la carenza di legittima zione della cessionaria
in persona del legale rappresentante pro tempore, e, per l'effetto, revocare CP_1
e/o annullare e/o comunque dichiarare nullo e/o invalido e/o inefficace l'atto di precetto notificato al sig. qui opposto;
- accertare e dichiarare che la ha proceduto Pt_1 CP_4 sul rapporto di mutuo indicato in narrativa a pattuizione ed applicazione di tassi, condizioni, spese ed oneri illegittimi e usurari ex art. 644 c.p. e L. 108/96 e, per l'effetto, ai sensi dell'art. 1815, secondo comma, c.c. dichiarare gratuito il mutuo;
- conseguentemente condannare quale la e quindi la in persona Parte_2 CP_1 del legale rappresentante pro tempore, alla restituzione di tutte le somme indebitamente percepite quale corrispettivo del prestito, con interessi e rivalutazione dalla domanda al saldo;
- rideterminare il debito residuo, in considerazione del compensato controcredito ex art. 1241 c.c. assunto in capo alla opponente per l'avvenuto pagamento di interessi non dovuti;
- per tutte le ragioni dedotte in narrativa, accertare e dichiarare la nullità, invalidità, inefficacia e/o annullabilità del precetto opposto;
In via subordinata: - accertare
e dichiarare la nullità degli interessi applicati dalla banca, decurtando gli stessi dagli importi erogati dalla banca in favore del sig. ovvero ridurre gli interessi alla soglia Pt_1 legale e per l'effetto, ricalcolare l'eventuale somma complessivamente dovuta per tutti i motivi esposti in narrativa;
In ogni caso: - Con vittoria di spese, competenze e onorari di causa da distrarsi in favore del sottoscritto difensore dichiaratasi distrattario.”
L'odierno attore premetteva, infatti, che su istanza della cessionaria del Controparte_1 credito, veniva notificato in data 9/11/2023 ad , e Parte_1 CP_5 [...]
, un atto di precetto, con il quale veniva intimato il pagamento della Controparte_6 complessiva somma di € 15.226,00, oltre interessi e spese, credito vantato in forza di un
2 contratto di mutuo, con atto del Notar , rep. 10433 e racc. 3521, con garanzia Persona_2 ipotecaria.
A fondamento della spiegata opposizione deduceva:
1. La carenza di legittimazione attiva della per mancata cessione del CP_1 credito, atteso che non sarebbe provato che il credito vantato nei confronti dell'odierno opponente fosse ricompreso nella cessione dei crediti pro -soluto effettuata dalla in favore della detta società e rilevato che la suddetta Parte_2 cessione non è stata mai notificata all'attore opponente;
2. La carenza della legittimazione ad agire della per mancata iscrizione CP_1 all'albo di cui all'articolo 106 TUB ai sensi della legge 130/1999 con conseguente impossibilità a riscuotere i crediti;
3. La Nullità della clausola relativa al tasso di interesse per indeterminatezza ed indeterminabilità, atteso che nel contratto di mutuo il tasso di interesse corrispettivo
è stato indicato con riferimento al tasso Euribor, circostanza che indurrebbe a ritene re il tasso non determinato, ai sensi dell'articolo 1418, 1325 n. 3 c.c., 1346 c.c. nonché ai sensi del quarto comma dell'articolo 117 TUB e dell'articolo 6 della Delibera
CICR 9/2/2000;
4. La mancata indicazione del regime finanziario, del tipo di ammortamento e la mancata allegazione del piano di ammortamento del mutuo, con conseguente violazione delle norme in materia di trasparenza bancaria e delle norme che prescrivono l'osservanza dei doveri di buona fede e correttezza nelle trattative e nella esecuzione del contratto;
5. La violazione del principio di buona fede nelle trattative e nell'esecuzione del contratto, atteso che la ha previsto interessi ed oneri superiori rispetto a quelli CP_4 pattuiti, ponendosi in contrasto con il disposto dell'articolo 1375 c.c..
6. L'usurarietà del tasso di mora, pattuito nel contratto di mutuo al 5,81 %, superiore al tasso soglia indicato al 5,805% al momento della stipula del contratto.
Per tali ragioni, l'odierno opponente instava per la sospensione dell'esecuzione ai sensi dell'articolo 624 c.p.c., sussistendone i gravi motivi e dunque il fumus boni iuris ed il periculum in mora.
Si costituiva in giudizio con comparsa del 25/1/2024 la la quale CP_1 concludeva affinchè venisse rigettata dal Tribunale la richiesta di sospensione del titolo esecutivo in mancanza dei presupposti e nel merito;
chiedeva il rigetto della opposizione perché dilatoria, infondata, pretestuosa e di tutte le domande spiegate, con condanna al
3 pagamento delle spese del procedimento.
Con riferimento al primo motivo di doglianza, la parte opposta deduceva che l'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'articolo 58 Tub, recante l'indicazione dei crediti ceduti, fosse sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra anche la specifica enumerazione di ciascuno dei crediti ceduti.
Aggiungeva, inoltre, che sussiste la piena legittimazione ad agire in via esecutiva della
, quale società unipersonale iscritta all'elenco delle società veicolo, tenuto CP_1 dalla Banca di Italia ai sensi del provvedimento del 7 giugno 2017.
La odierna convenuta opposta deduceva, infine, che le doglianze sollevate in ordine alla usurarietà degli interessi pattuiti sarebbero infondate, atteso che la previsione dell'interesse moratorio è prevista come sostitutiva e non come additiva rispetto alle previsioni degli interessi corrispettivi e che la disposizione normativa in materia di usura definisce usurari gli interessi “che superano un certo limite in corrispettivo di una prestazione in denaro”, con l'ulteriore precisazione che interessi moratori e corrispettivi non possono sommarsi ai fini della valutazione di usurarietà del finanziamento.
La – ancora con riferimento alle doglianze relative alla indeterminatezza CP_1 del tasso di interesse, con riferimento al tasso Euribor e alla manipolazione di quest'ultimo da parte della banca mutuante – deduceva l'assoluta infondatezza delle doglianze sollevate;
veniva eccepita, altresì, la circostanza che non fosse stato allegato alcun piano di ammortamento perché trattasi di mutuo a tasso variabile, come specificato nel documento di sintesi, sottoscritto da tutte le parti.
Per tali ragioni, insisteva nel rigetto della richiesta di sospensione e sul rigetto di tutta l'opposizione.
La causa veniva istruita – previo deposito delle memorie integrative di cui all'articolo 171 ter c.p.c. – documentalmente e all'udienza del 18/12/2024 le parti precisavano le rispettive conclusioni, previo deposito delle memorie conclusionali.
In diritto
Premesso ciò in punto di fatto, in ordine allo svolgimento del processo, nel merito, devono porsi le seguenti considerazioni.
1. Carenza di legittimazione attiva in capo alla . CP_1
Quale primo motivo di opposizione, parte opponente ha evidenziato la carenza di legittimazione attiva della ad agire esecutivamente nei confronti CP_1
4 dell'odierno attore, atteso che l'intervenuta cessione del credito da parte di Parte_2 in favore della opposta non è stata notificata al debitore ceduto e che non vi è la prova che il credito sia stato effettivamente incluso nella cessione pro -soluto stipulata.
Parte opponente, inoltre, precisava che parte opposta avrebbe potuto provare l'intervenuta cessione esclusivamente provvedendo al deposito in giudizio del contratto di cessione, non potendosi riconoscere valore probatorio alla dichiarazione proveniente dal creditore cedente.
La cessione dei crediti in ambito bancario è regolata dall'articolo 58 TUB, che deroga parzialmente al regime civilistico di cui agli artt. 1260 e 1264 c.c.: si prevede, infatti, il ricorso ad una forma di pubblicità – opponibilità erga omnes delle operazioni di cartolarizzazione, più semplificato della notifica al singolo debitore ceduto, basato sulla pubblicazione della cessione sulla Gazzetta Ufficiale e sull'iscrizione della stessa nel registro delle imprese.
Nel dettaglio, l'art. 58, comma 3, TUB stabilisce che la banca cessionaria di rapporti giuridici in blocco “dà notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana”; il quarto comma chiarisce poi che “nei confronti dei debitori ceduti gli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2 producono gli effetti indicati dall'art. 1264 del codice civile”.
Le suddette formalità, pertanto, sono in tutti i sensi equiparate alla notificazione della cessione ai debitori ceduti di cui all'articolo 1264 c.c.
È ius receptum il principio per il quale il cessionario del credito, nelle operazioni di cartolarizzazione ai sensi dell'articolo 58 TUB, debba andare dispensato, dunque, dalla notifica dell'avviso di cessione alle singole controparti cedute dei rapporti acquisiti.
La Corte di Cassazione ha, infatti, a più riprese affermato che “Nel caso di cessioni in blocco ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 130 del 1999, la pubblicazione della notizia, richiamata anche dall'articolo 58 del Testo unico bancario (legge n. 385/1993) ha la funzione di esonerare dalla notificazione stabilita in generale dall'articolo 1264 c.c.; le previsioni in parola, dunque, hanno inteso agevolare la realizzazione della cessione “in blocco” di rapporti giuridici, stabilendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale e dispensando la cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti: tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'articolo 1264 c.c., può essere validamente surrogato da questi
5 ultimi – e segnatamente dalla notificazione della cessione, che non è subordinata a particolari requisiti di forma;
e può quindi avere luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio.
(Corte di Cassazione 204495/2020, 5997/2006). In altri termini, la notifica al ceduto può avvenire utilmente successivamente alla pubblicazione richiamata, rendendo quella specifica cessione egualmente opponibile.”
La giurisprudenza di legittimità ha avuto altresì modo di specificare e chiarire che siffatta disciplina di favore opera solo in ordine al regime di pubblicità nei confronti del debitore ceduto e al pagamento liberatorio dello stesso, ma non in ordine al r egime probatorio della titolarità del credito ceduto da parte del cessionario, nell'ambito di siffatte operazioni di cartolarizzazione di cui all'articolo 58 TUB, soprattutto per il caso in cui vi sia opposizione e contestazione da parte del debitore ceduto in ordine proprio alla titolarità del credito, in capo al soggetto che agisce per il recupero dello stesso.
Nel caso di contestazione, sul cessionario grava l'onere specifico di dimostrare che il credito oggetto della sua pretesa è incluso nell'operazione di cessione in blocco: non è sufficiente dimostrare genericamente che sia intervenuta tra l'originario credi tore e l'istante una cessione di crediti in blocco, ma è necessario dimostrare che detta cessione comprenda anche la specifica posizione oggetto di causa. (Cass. civ. n. 24798/2020).
In primo luogo, potrebbe già giovare in tal senso lo stesso avviso di pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale: la Corte di Cassazione ha difatti affermato che “in caso di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 TUB, è sufficiente, allo scopo di dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione, sicché, ove i crediti ceduti sono individuati, oltre che per titolo (capitale, interessi, spese, danni, etc.), in base all'origine entro una certa data ed alla possibilità di qualificare i relativi rapporti come sofferenze in conformità alle istruzioni di vigilanza della Banca d'Italia, il giudice di merito ha il dovere di verificare se, avuto riguardo alla natura del credito, alla data di origine dello stesso e alle altre caratteristiche del rapporto, quali emergono dalle prove raccolte in giudizio, la pretesa azionata rientri tra quelle trasferite alla cess ionaria o sia al contrario annoverabile tra i crediti esclusi dalla cessione”. (Corte di Cassazione
6 21821/2023).
Il secondo strumento di prova, cui potere fare ricorso, è il contratto di cessione stesso: a tal proposito occorre però specificare che, affinchè sia mezzo idoneo ad assolvere l'onere della prova, il contratto deve richiamare l'elenco dei crediti ceduti ov vero deve depositarsi l'elenco contenente l'indicazione dei crediti ceduti singolarmente. Diversamente, deve ritenersi che il contratto di cessione da sé solo non sia idoneo e sufficiente a dimostrare che la specifica posizione creditoria sia stata trasferita a chi si dichiara cessionario.
La giurisprudenza di legittimità e di merito ha inoltre considerato quale elemento valutabile secondo il prudente apprezzamento del giudice, unitamente ad altri elementi univoci, emergenti dagli atti di causa, la dichiarazione dell'avvenuta cessione proven iente dalla banca cedente: quest'ultima costituendo una mera dichiarazione di scienza proveniente da un terzo – priva di valore confessorio. (cfr. Corte di Cassazione 31588/2021, 16711/2016 e
10200/2021) potrà essere valutata dal Giudice unitamente ad altri elementi.
Tutto ciò premesso, facendo applicazione dei principi sopra enucleati nel caso di specie, deve concludersi nel senso di ritenersi sussistente la legittimazione ad agire della
[...]
, cessionaria del credito oggi azionato nei confronti dell'odierno op ponente, CP_1 [...]
. Pt_1
Parte opposta ha provveduto a depositare, in primo luogo, l'avviso di cessione di crediti pro-soluto ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 4 della legge 130 del 30 aprile 1999 conclusa tra la (iscritta nell'elenco delle società veicolo tenuto dalla Banca CP_1 di Italia ai sensi del Provvedimento della Banca di Italia del 7 giugno 2017 al numero
35994.3) e la , avente ad oggetto crediti pecuniari individuabili Parte_3 in blocco, concluso in data 21 dicembre 2022. La cessione, in particolare, ha avuto ad oggetto crediti denominati in Euro, classificati come in sofferenza ai sensi delle leggi e dei regolamenti applicabili, mentre ne sono state escluse i crediti che, pur presentando le caratteristiche sopra indicate, derivano da contratti di finanziamento, aventi i codici finanziamento, specificatamente indicati nel contratto, con decorrenza dal 1 gennaio 2022.
Parte opposta ha provveduto a depositare inoltre la notifica di intercorsa cessione di credito pro soluto e diffida al pagamento, nei confronti di , con la quale la Parte_1 [...]
comunicava all'odierno opponente l'intervenuta cessione del cred ito, nella sua CP_1 qualità di garante in virtù di fideiussione.
La ha versato in atti anche la dichiarazione proveniente dalla stessa banca CP_1 cedente con la quale ha dichiarato che in data 21 dicembre 2022 la ha CP_1
7 acquistato crediti, tra cui quello nei confronti di . Parte_1
Per tali ragioni, deve ritenersi sussistente la legittimazione attiva.
2. Mancata iscrizione della all'albo di cui all'articolo 106 TUB. CP_1
Quale secondo motivo la parte opponente ha dedotto la mancata iscrizione della CP_1 all'albo ex art 106 TUB tenuto presso la Banca di Italia;
solo in sede di conclusioni, la
[...] parte opponente ha dedotto il difetto di legittimazione della , per la Controparte_2 medesima ragione.
Sotto il primo profilo, la doglianza formulata dall'opponente non merita accoglimento, atteso che emerge documentalmente che la risulta essere iscritta all'albo CP_1 in oggetto al numero 35994.3.
Con riferimento alla eccezione sollevata dalla parte opponente, riguardante la procuratrice deve specificarsi sin da adesso come la doglianza sia infondata (in disparte la inammissibilità perché tardivamente formulata).
La circostanza per cui il soggetto concretamente incaricato della riscossione dei crediti – ovvero lo special servicer - nel caso di specie – non sia iscritto all'albo di cui Parte_4 all'articolo 106 TUB non dispiega i propri effetti sul piano civilistico, come affermatosi nella giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione.
Sul punto, va ricordato che «Il conferimento dell'incarico di recupero dei crediti cartolarizzati ad un soggetto non iscritto nell'albo di cui all'art. 106 T.U.B. e i conseguenti atti di riscossione da questo compiuti non sono affetti da invalidità, in quanto l'art. 2, comma 6, della l. n. 130 del 1999 non ha immediata valenza civilistica, ma attiene, piuttosto, alla regolamentazione amministrativa del settore bancario e finanziario, la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri, anche sanzionatori, facenti capo all'autorità di vigilanza e presidiati da norme penali, con la conseguenza che l'omessa iscrizione nel menzionato albo può assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con la predetta autorità di vigilanza o per eventuali prof ili penalistici»
(v. Cass. n. 7243 del 18/03/2024).
Ciò detto, tale motivo di opposizione non può trovare accoglimento.
3. Nullità della clausola relativa al tasso di interesse per indeterminatezza ed indeterminabilità – tasso Euribor.
Quale terzo motivo di doglianza l'odierno opponente ha eccepito la nullità della clausola relativa al tasso di interesse per indeterminatezza ed indeterminabilità, atteso che nel contratto di mutuo il tasso di interesse corrispettivo è stato indicato con r iferimento al tasso
8 Euribor, circostanza che indurrebbe a ritenere il tasso non determinato, ai sensi dell'articolo
1418, 1325 n. 3 c.c., 1346 c.c. nonché ai sensi del quarto comma dell'articolo 117 TUB e dell'articolo 6 della Delibera CICR 9/2/2000.
Risulta depositato in atti (allegato all'atto di opposizione introduttivo del presente procedimento) il contratto di mutuo stipulato in data 14.3.2007 innanzi al Dott. Notar
, in Patti, tra e e Persona_3 CP_7 Parte_5 Parte_1 [...]
(mutuatari) e la , per il finanziamento della somma di € CP_5 Parte_3
90.000,00.
L'articolo 4 del contratto di mutuo prevedeva che la parte mutuataria avrebbe rimborsato il finanziamento mediante pagamento mensile di 240 rate, oltre interessi di preammortamento sul capitale, inizialmente erogato, aumentato dell'ammontare corrispondente alle successive erogazioni, al tasso variabile del 5,8910 %, indicizzato – secondo quanto previsto dall'articolo 5 del medesimo contratto – automaticamente al tasso Euribor trimestralmente.
Con specifico riferimento a questa previsione, la parte opponente ha dedotto che nel contratto di mutuo in oggetto il tasso di interesse corrispettivo è stato determinato con riferimento all'indice Euribor, e quindi in modo indeterminato, con conseguente n ullità della previsione negoziale e con l'ulteriore considerazione che neanche la conoscenza successiva da parte del mutuatario consentirebbe di ritenere sanata la indeterminatezza del contratto, ai sensi degli artt. 1418, 1346 e ai sensi dell'articolo 117 TUB ed art. 6 del CICR del
9.2.2000. Tale nullità comporterebbe la necessità di rideterminare il saldo del contratto calcolando solo gli interessi legali ovvero ai sensi dell'articolo 117, settimo comma, TUB, ricalcolando il saldo senza capitalizzazione.
In ordine a tale motivo di opposizione, deve specificarsi quanto segue.
L'Euribor rappresenta la media dei tassi di interesse, ai quali un gruppo di Banche primarie si presta denaro a breve termine sul mercato interbancario europeo.
Questo costituisce un tasso di riferimento, che indica il tasso di interesse medio delle transazioni finanziarie in euro tra le principali Banche Europee, calcolato giornalmente come media dei tassi di deposito interbancario tra un insieme di oltre 50 banche, individuate tra quelle con il maggior volume d'affari dell'area.
Il maccanismo di calcolo garantisce che tassi anomali non ne falsino il valore – infatti è escluso dal computo il 15% dei valori rispettivamente più alti e più bassi – e la stessa comunicazione dei dati avviene su base volontaria da parte delle Banche, anc he se l'Euribor
è calcolabile solamente se partecipano alla rilevazione almeno 12 istituti di credito.
9 La fissazione giornaliera del tasso è affidata ad una associazione di banche ma avviene sulla base di dati – i tassi di deposito interbancario praticati dalle maggiori banche europee – che si assumono come oggettivi.
Dunque, se è vero che le singole banche, che contribuiscono alla determinazione dell'Euribor, possono influenzarne l'ammontare, tuttavia sul punto deve considerarsi che – nonostante il rischio di manipolazione, neutralizzato comunque tramite l'esclusione dei tassi anomali – non si può concludere affermando che l'intero meccanismo sia illecito.
Deve ritenersi, infatti, pacifico che le c.d. “clausole Euribor” di per sé non si pongano in contrasto con l'articolo 117 sesto comma TUB: il tasso di interesse, infatti, è tempo per tempo determinabile attraverso il rinvio recettizio al tasso di riferimento e la variabilità dello stesso.
Anche nel caso in cui il tasso aumenti, ciò non fa sì che il tasso applicato sia di per sé sfavorevole per il cliente: il mutuatario, infatti, è esposto sin dall'inizio alle eventuali variazioni del tasso.
Vi sono, inoltre, alcune cautele che presidiano l'Euribor dal rischio di manipolazioni ad opera di uno o di più attori del mercato: infatti, viene calcolato sulla scorta di parametri oggettivi ed il metodo di calcolo garantisce che tassi eventualmente anomali non ne falsino il valore, come già sopra ricordato.
La giurisprudenza di legittimità è stata investita della questione che ci occupa avente ad oggetto la validità delle clausole contrattuali che, al fine di determinare il tasso di interesse, moratorio o convenzionale, relativo ad obbligazioni assunte dalle parti, facciano riferimento al parametro costituito dall'Euribor.
Come già sopra ricordato, il concreto assetto di autoregolamentazione degli interessi delle parti viene integrato dal riferimento ad un elemento esterno non casuale e non totalmente aleatorio ma di cui è noto il meccanismo di determinazione del corrispetti vo, benchè non ne sia prevedibile il risultato ex ante.
Deve evidenziarsi infatti che – come già sopra ricordato – la clausola euribor è clausola lecita e valida sotto il profilo della determinabilità dell'oggetto del contratto alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità – Cfr. Corte di Cassazione 13823/2002 e
26173/2008 – “la Convenzione relativa agli interessi è validamente stipulata in ossequio al disposto dell'articolo 1284 comma 3 c.c. quando il relativo tasso risulti determinabile e controllabile in base a criteri oggettivamente indicati” e ancora “in tema di contratto di mutuo, affinché una clausola di determinazione degli interessi corrispettivi sulle rate di
10 ammortamento scadute sia validamente stipulata ai sensi dell'art. 1346 c.c., è sufficiente che la stessa– nel regime anteriore all'entrata in vigore della legge n. 154 del 1992 – contenga un richiamo a criteri prestabiliti ed elementi estrinseci, purché ob iettivamente individuabili, funzionali alla concreta determinazione del saggio di interesse;
a tal fine occorre che quest'ultimo sia desumibile dal contratto con l'ordinaria diligenza, senza alcun margine di incertezza o di discrezionalità in capo all'istituto mutuante, non rilevando la difficoltà del calcolo necessario per pervenire al risultato finale, né la perizia richiesta per la sua esecuzione “ (cfr. Corte di Cassazione 17110/2019) ed ancora “in tema di contratto di mutuo, l'indicizzazione al parametro rappresentato dal tasso interbancario Libor, che sia stata approvata per iscritto dal cliente, è collegata a dati oggettivi di agevole e pubblico riscontro calcolati in modo unitario su scala europea, sicché essa è conforme al principio della determinatezza o determinabilità dell'oggetto del contratto ex art. 1346 c.c.” (cfr.
Corte di Cassazione 36026/2023).
Ne discende che le c.d. clausole euribor di per sé non possono dirsi indeterminate ai sensi dell'articolo 1346 c.c. e sul punto, dunque, la contestazione di parte opponente non può trovare accoglimento.
Chiarito tale aspetto, deve ricordarsi che la Commissione europea con decisione del
4.10.2013, ha sanzionato ai sensi dell'articolo 101 TFUE alcuni istituti di credito per aver posto in essere condotte restrittive della concorrenza nel settore dei derivati sui tassi di interesse in euro collegati all'Euribor.
Ci si è chiesti, dunque, se i contratti di mutuo che fissano tassi di interesse con rinvio al parametro costituito dall'Euribor – posta la validità delle suddette clausole ex se - possono considerarsi come contratti a valle rispetto alle intese restrittive della concorrenza, post e in essere dalle Banche sanzionate con la decisione sopra richiamata.
Deve rispondersi all'interrogativo se, dunque, quelle clausole contrattuali siano una applicazione di quelle intese – come ha operato la giurisprudenza di legittimità con riferimento alle clausole di fideiussione a valle delle intese dichiarate nulle dalla Autor ità
Garante per la concorrenza, laddove riproduttive dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata – e se, comunque possa rilevare sulla validità del contratto la circostanza che il parametro di riferimento per la determinazione del tasso, vo luto concordemente dalle parti, possa aver subito una alterazione a causa delle condotte illecite dei terzi.
Sotto un primo profilo, perché un contratto a valle possa ritenersi applicazione di una illecita intesa restrittiva della concorrenza, esistente a monte, occorre che almeno uno dei contraenti
11 sia a conoscenza dell'esistenza di quella determinata intesa ed intenda avvalersi del risultato oggettivo della stessa (cfr. Corte di Cassazione 41994/2021).
Quindi, la parte che intenda avvalersene dovrebbe allegare e provare che la Banca stipulante al momento della conclusione del contratto, fosse partecipe dell'intesa o fosse consapevole della sussistenza di una intesa tra le altre Banche, volte ad alterare il valore dell'Euribor.
Il mero riferimento nel contratto al parametro dell'Euribor sul presupposto che sia correttamente determinato e non alterato potrebbe assumere carattere illecito quale manifestazione di una alterazione della concorrenza, solo se si sia fatto consapevolment e riferimento al parametro alterato da pratiche anticoncorrenziali.
“In mancanza della suddetta prova, (cfr. Corte di Cassazione 528/2024) non si può ritenere quel contratto una consapevole e volontaria applicazione di intese illecite dirette ad alterarlo ovvero un contratto a valle di siffatte intese illecite.”
Sul punto, giova evidenziare che la giurisprudenza di legittimità – fino al 2023 – ha ritenuto che l'accordo manipolativo della concorrenza posto in essere da alcune banche e avente ad oggetto la fissazione dell'Euribor costituiva prova privilegiata in fun zione della declaratoria e dell'accertamento della nullità dei tessi manipolati, al fine di ottenere la rideterminazione degli interessi nel periodo coinvolto della manipolazione, a prescindere dal fatto che all'intesa illecita avesse o meno partecipato il soggetto finanziatore, concludendo che nel senso che “giacchè raggiunta dal divieto di cui all'art. 2 della l. n. 287/1990 è qualunque contratto o negozio a valle che costituisca applicazione delle intese illecite concluse a monte.” (cfr. Corte di Cassazione 34889/2023).
Siffatto orientamento è stato successivamente specificato da un successivo arresto della
Terza Sezione della Corte di Cassazione che ha chiarito che, ai fini dell'accertamento della validità delle clausole contrattuali che fanno espresso riferimento al parametro costituito dall'Euribor per la determinazione del tasso di interesse relativo alle obbligazioni assunte dalle parti, occorre stabilire: a) se i relativi contratti di mutuo possono considerarsi contratti a valle rispetto alle intese restrittive della concorrenza dirette ad alterare l'Euribor pos te in essere dalle banche sanzionate con le decisioni della commissione Europea del 2013 e del
2016 e in quanto tali travolte dalla nullità delle intese;
b) se può comunque avere rilievo sulla validità del regolamento negoziale il fatto che il parametro di riferimento per la determinazione del tasso degli interessi voluto concordemente dalle parti possa avere subito una eventuale alterazione a causa di condotte illecite di terzi. (cfr. Corte di Cassazione
12007/2024).
12 Il primo degli esposti orientamenti non viene condiviso da questo Giudice per i motivi che seguono.
Giova porre, infatti, l'attenzione sul contenuto della decisione assunta dalla Commissione
Europea con decisioni del 4 dicembre 2013 e del 7 dicembre 2016, con la quale ha stabilito che tra il 29 settembre 2005 e il 30 maggio 2008 alcune banche avevano par tecipato a un'infrazione unica e continuata dell'articolo 101 TFUE avente ad oggetto la restrizione e la distorsione della concorrenza nel settore dei derivati sui tassi di interesse in euro collegati all'Euribor e/o all'Eonia.
La Commissione Europea, in tale occasione, ha accertato che l'intesa restringeva la concorrenza mediante la creazione di una asimmetria informativa tra gli operatori del mercato, dal momento che i partecipanti all'infrazione, da un lato, si trovavano nella posizione migliore per conoscere in anticipo, con una certa precisione, il livello al quale l'euribor sarebbe stato fissato o doveva essere fissato dai loro concorrenti, che agivano in collusione, e dall'altro sapevano se l'Euribor in una data specifica sarebbe stato fissato o meno a un livello artificioso.
La giurisprudenza di legittimità, (cfr. Corte di Cassazione 19900/2024) ha evidenziato che
“La accertata intesa restrittiva era orientata alla riduzione dei flussi di cassa che i partecipanti avrebbero dovuto pagare a titolo degli EIRD o dell'aumento di quelli che essi dovevano ricevere a tale titolo e ha, dunque, riguardato un mercato, quello de gli EIRD, diverso da quello dei mutui a tasso variabile, di cui partecipa sia il contratto dedotto in giudizio, sia quelli interessati dalle richiamate pronunce della Terza Sezione. Da ciò consegue che tali contratti non possono considerarsi a valle rispetto all'intesa illecita, tantomeno nell'ipotesi in cui il mutuante sia estraneo all'intesa anticoncorrenziale, non costituendone lo sbocco, né risultando essenziali a realizzarne e ad attuarne gli effetti. Essi, dunque, non costituiscono il mezzo di violazione della normativa antitrust, in quanto come osservato l'illecita intesa concerneva il mercato degli EIRD e ciò a prescindere da ogni considerazione in ordine alla conoscenza dell'esistenza dell'intesa illecita e/o dall'intenzione di avvalersi del relativo risultato oggettivo.”
A ciò si deve aggiungere che come affermato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 41994 del 30 dicembre 2021) nel caso che ci occupa – fermi i principi ora richiamati, che questo Giudice ritiene di condividere – sarebbe stato onere della parte opponente allegare e provare la nullità del contratto a valle, il collegamento esistente tra l'intesa anticoncorrenziale e il tasso applicato al contratto di mutuo, oggetto di
13 esame.
In mancanza di siffatta prova da parte dell'opponente, anche tale motivo di opposizione deve essere rigettato.
4. In ordine alla mancata indicazione del regime finanziario, del tipo di ammortamento e mancata allegazione del piano di ammortamento del mutuo.
Con riferimento a questo punto, l'odierno opponente ha contestato la mancata indicazione del tipo di ammortamento e la mancata allegazione del piano al contratto di mutuo.
Invero, giova evidenziare che dalla copia del contratto di mutuo versato in atti emerge che lo stesso è stato disciplinato in ragione di un regime di tasso variabile.
Ne discende che non potesse essere preventivamente allegato al contratto di mutuo il piano di ammortamento.
Per altro verso, il regime finanziario appare essere specificatamente indicato nel contratto stesso, che specifica anche che non fosse prevista alcuna capitalizzazione.
Tale motivo di opposizione pertanto non può trovare accoglimento.
5. La violazione del principio di buona fede nelle trattive e nell'esecuzione del contratto, atteso che la ha previsto interessi ed oneri superiori rispetto a CP_4 quelli pattuiti, ponendosi in contrasto con il disposto dell'articolo 1375 c.c..
La censura formulata dall'opponente – sotto tale profilo – non merita accoglimento.
L'odierno attore, infatti, non ha neanche allegato quale comportamento abbia posto l'istituto di credito in violazione della buona fede, ai sensi dell'articolo 1375 c.c.
6. Usurarietà del tasso di interesse di mora.
L'odierno opponente ha infine sollevato il carattere usurario del contratto di mutuo, in seno al quale la percentuale del tasso di mora, fissata al momento della pattuizione al 5,81%, superiore al tasso soglia pari al 5.805%, vigente al momento della stipu la del contratto di mutuo ipotecario.
Orbene, sul punto, giova evidenziare che il contratto di mutuo prevede che “articolo 6.
Interessi di mora. ove la parte mutuataria non proceda al pagamento integrale delle rate di rimborso, oppure lo effettui con ritardo sulle rispettive scadenze, dovrà pagare sulle somme insolute interessi di mora da calcolarsi sulla base di un anno di 360 giorni per i giorni effettivamente trascorsi dalla data di scadenza della rata rimasta anche parzialmente impagata sino a quella di pagamento della stessa, secondo il ta sso annuo nominale di interesse pari a quella in vigore, ai sensi dell'articolo 5, al momento della scadenza della rata rimasta impagata maggiorata di due punti percentuali per anno. Qualora il tasso degli
14 interessi di mora, come sopra determinati, superi il limite massimo stabilito ai sensi della legge del 7 marzo 1996 n. 108 e successive modifiche e integrazioni, detto tasso sarà automaticamente riportato al valore di volta in volta corrispondente a tale l imite massimo.
… “
Sul punto, le contestazioni mosse dall'odierno attore appaiano essere eccessivamente generiche: non specifica quando il tasso soglia sia stato superato, quali e per quale importo i pagamenti siano stati effettuati sopra soglia, senza specificare altro.
La Corte di Cassazione con la pronuncia n. 19597/2020 ha infatti precisato che: “L'onere probatorio nelle controversie sulla debenza e sulla misura degli interessi moratori, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che, da un lato, il debitore, il quale intenda provare
l'entità usuraria degli stessi, ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del
T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel Decreto ministeriale di riferimento;
dall'altro lato, è onere della controparte allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto". Ed, infatti, ai sensi dell'articolo 2697 c.c., spetta a colui che fa valere un diritto in giudizio dimostrare i fatti costitutivi posti a fondamento dello stesso, dovendo nel caso che ci occupa l'opponente allegare e provare in modo specifico le contestazioni sollevati, rendendo così l'azione proposta meramente esplorativa.
Per tali ragioni, la domanda formulata dall'odierno attore non può trovare accoglimento.
In ordine alle spese, le stesse seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
p.q.m.
Il Tribunale di Sciacca, in persona del Giudice dott.ssa Veronica Messana, definitivamente pronunciando, rigettata ogni ulteriore istanza ed eccezione, così dispone: rigetta la domanda dell'attore; condanna a rifondere la parte convenuta delle spese del presente Parte_1 procedimento, che si liquidano in € 2.500 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario al 15%, dovuti come per legge.
Così deciso in Sciacca, il 4/10/2025
Il Giudice
Dott.ssa Veronica Messana
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.
29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 15 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
16
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI SCIACCA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa Veronica Messana, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. 950/2023, promossa da
, C.F. , nato a [...] il [...], residente Parte_1 C.F._1 in Sciacca nella Via Enrico Ghezzi n. 97, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv.
CE D'AN, sito in Ribera nella Via Platania n. 10, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di opposizione introduttivo del presente procedimento.
Attore opponente
Nei confronti con sede legale in Conegliano TV alla Via Alfieri n.1 (P.iva Controparte_1
, a mezzo del Procuratore Speciale, in persona del P.IVA_1 Controparte_2
Procuratore, nato a [...] il [...] Controparte_3
(C.F. ), giusta procura del 28 luglio 2022 – autenticata per notaio CodiceFiscale_2
(Rep. n. 280060 – Racc. n. 14028) - elettivamente domiciliato per la Persona_1 carica presso la sede legale della società in Conegliano (TV) alla Via V. Alfieri n. 1 ( partita
IVA N. , rappresentata e difesa dal Prof. Avv. Severino Nappi, elettivamente P.IVA_1 domiciliata presso il suo studio in Napoli alla Via Toledo n. 282, come da procura a margine dell'atto di precetto notificato;
Convenuta opposta
Oggetto: opposizione atto di precetto ed opposizione atti esecutivi.
Conclusioni delle parti: all'udienza del 18.12.2024, le parti precisavano le rispettive conclusioni, previa concessione da parte del giudice dei termini di cui all'articolo 189 c.p.c.
e la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, l'odierno opponente, , adiva Parte_1
1 l'intestato Tribunale di Sciacca al fine di sentire accogliere le infrascritte conclusioni:
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito contrariis reictis In via preliminare: - disporre, anche inaudita altera parte, la sospensione dell'efficacia esecutiva del contratto di mutuo n. rep.
10433 e n. racc. 3521 stipulato con atto per dott. , Not aio in Patti, ed Persona_2 azionato con il precetto opposto, ai sensi degli artt. 615 e 526 c.p.c. c.p.c., sussistendo i gravissimi, molteplici e circostanziati motivi di cui in narrativa, affinché il Giudice possa verificare la fondatezza della presente opposizione ed assuma tutti i provvedimenti conseguenti;
- Nel merito accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o nullità della procedura esecutiva intrapresa, per i motivi indicati ai paragrafi da 1 a 4; -accertare e dichiarare la carenza di titolarità del credito per cui è causa nonché la carenza di legittima zione della cessionaria
in persona del legale rappresentante pro tempore, e, per l'effetto, revocare CP_1
e/o annullare e/o comunque dichiarare nullo e/o invalido e/o inefficace l'atto di precetto notificato al sig. qui opposto;
- accertare e dichiarare che la ha proceduto Pt_1 CP_4 sul rapporto di mutuo indicato in narrativa a pattuizione ed applicazione di tassi, condizioni, spese ed oneri illegittimi e usurari ex art. 644 c.p. e L. 108/96 e, per l'effetto, ai sensi dell'art. 1815, secondo comma, c.c. dichiarare gratuito il mutuo;
- conseguentemente condannare quale la e quindi la in persona Parte_2 CP_1 del legale rappresentante pro tempore, alla restituzione di tutte le somme indebitamente percepite quale corrispettivo del prestito, con interessi e rivalutazione dalla domanda al saldo;
- rideterminare il debito residuo, in considerazione del compensato controcredito ex art. 1241 c.c. assunto in capo alla opponente per l'avvenuto pagamento di interessi non dovuti;
- per tutte le ragioni dedotte in narrativa, accertare e dichiarare la nullità, invalidità, inefficacia e/o annullabilità del precetto opposto;
In via subordinata: - accertare
e dichiarare la nullità degli interessi applicati dalla banca, decurtando gli stessi dagli importi erogati dalla banca in favore del sig. ovvero ridurre gli interessi alla soglia Pt_1 legale e per l'effetto, ricalcolare l'eventuale somma complessivamente dovuta per tutti i motivi esposti in narrativa;
In ogni caso: - Con vittoria di spese, competenze e onorari di causa da distrarsi in favore del sottoscritto difensore dichiaratasi distrattario.”
L'odierno attore premetteva, infatti, che su istanza della cessionaria del Controparte_1 credito, veniva notificato in data 9/11/2023 ad , e Parte_1 CP_5 [...]
, un atto di precetto, con il quale veniva intimato il pagamento della Controparte_6 complessiva somma di € 15.226,00, oltre interessi e spese, credito vantato in forza di un
2 contratto di mutuo, con atto del Notar , rep. 10433 e racc. 3521, con garanzia Persona_2 ipotecaria.
A fondamento della spiegata opposizione deduceva:
1. La carenza di legittimazione attiva della per mancata cessione del CP_1 credito, atteso che non sarebbe provato che il credito vantato nei confronti dell'odierno opponente fosse ricompreso nella cessione dei crediti pro -soluto effettuata dalla in favore della detta società e rilevato che la suddetta Parte_2 cessione non è stata mai notificata all'attore opponente;
2. La carenza della legittimazione ad agire della per mancata iscrizione CP_1 all'albo di cui all'articolo 106 TUB ai sensi della legge 130/1999 con conseguente impossibilità a riscuotere i crediti;
3. La Nullità della clausola relativa al tasso di interesse per indeterminatezza ed indeterminabilità, atteso che nel contratto di mutuo il tasso di interesse corrispettivo
è stato indicato con riferimento al tasso Euribor, circostanza che indurrebbe a ritene re il tasso non determinato, ai sensi dell'articolo 1418, 1325 n. 3 c.c., 1346 c.c. nonché ai sensi del quarto comma dell'articolo 117 TUB e dell'articolo 6 della Delibera
CICR 9/2/2000;
4. La mancata indicazione del regime finanziario, del tipo di ammortamento e la mancata allegazione del piano di ammortamento del mutuo, con conseguente violazione delle norme in materia di trasparenza bancaria e delle norme che prescrivono l'osservanza dei doveri di buona fede e correttezza nelle trattative e nella esecuzione del contratto;
5. La violazione del principio di buona fede nelle trattative e nell'esecuzione del contratto, atteso che la ha previsto interessi ed oneri superiori rispetto a quelli CP_4 pattuiti, ponendosi in contrasto con il disposto dell'articolo 1375 c.c..
6. L'usurarietà del tasso di mora, pattuito nel contratto di mutuo al 5,81 %, superiore al tasso soglia indicato al 5,805% al momento della stipula del contratto.
Per tali ragioni, l'odierno opponente instava per la sospensione dell'esecuzione ai sensi dell'articolo 624 c.p.c., sussistendone i gravi motivi e dunque il fumus boni iuris ed il periculum in mora.
Si costituiva in giudizio con comparsa del 25/1/2024 la la quale CP_1 concludeva affinchè venisse rigettata dal Tribunale la richiesta di sospensione del titolo esecutivo in mancanza dei presupposti e nel merito;
chiedeva il rigetto della opposizione perché dilatoria, infondata, pretestuosa e di tutte le domande spiegate, con condanna al
3 pagamento delle spese del procedimento.
Con riferimento al primo motivo di doglianza, la parte opposta deduceva che l'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'articolo 58 Tub, recante l'indicazione dei crediti ceduti, fosse sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra anche la specifica enumerazione di ciascuno dei crediti ceduti.
Aggiungeva, inoltre, che sussiste la piena legittimazione ad agire in via esecutiva della
, quale società unipersonale iscritta all'elenco delle società veicolo, tenuto CP_1 dalla Banca di Italia ai sensi del provvedimento del 7 giugno 2017.
La odierna convenuta opposta deduceva, infine, che le doglianze sollevate in ordine alla usurarietà degli interessi pattuiti sarebbero infondate, atteso che la previsione dell'interesse moratorio è prevista come sostitutiva e non come additiva rispetto alle previsioni degli interessi corrispettivi e che la disposizione normativa in materia di usura definisce usurari gli interessi “che superano un certo limite in corrispettivo di una prestazione in denaro”, con l'ulteriore precisazione che interessi moratori e corrispettivi non possono sommarsi ai fini della valutazione di usurarietà del finanziamento.
La – ancora con riferimento alle doglianze relative alla indeterminatezza CP_1 del tasso di interesse, con riferimento al tasso Euribor e alla manipolazione di quest'ultimo da parte della banca mutuante – deduceva l'assoluta infondatezza delle doglianze sollevate;
veniva eccepita, altresì, la circostanza che non fosse stato allegato alcun piano di ammortamento perché trattasi di mutuo a tasso variabile, come specificato nel documento di sintesi, sottoscritto da tutte le parti.
Per tali ragioni, insisteva nel rigetto della richiesta di sospensione e sul rigetto di tutta l'opposizione.
La causa veniva istruita – previo deposito delle memorie integrative di cui all'articolo 171 ter c.p.c. – documentalmente e all'udienza del 18/12/2024 le parti precisavano le rispettive conclusioni, previo deposito delle memorie conclusionali.
In diritto
Premesso ciò in punto di fatto, in ordine allo svolgimento del processo, nel merito, devono porsi le seguenti considerazioni.
1. Carenza di legittimazione attiva in capo alla . CP_1
Quale primo motivo di opposizione, parte opponente ha evidenziato la carenza di legittimazione attiva della ad agire esecutivamente nei confronti CP_1
4 dell'odierno attore, atteso che l'intervenuta cessione del credito da parte di Parte_2 in favore della opposta non è stata notificata al debitore ceduto e che non vi è la prova che il credito sia stato effettivamente incluso nella cessione pro -soluto stipulata.
Parte opponente, inoltre, precisava che parte opposta avrebbe potuto provare l'intervenuta cessione esclusivamente provvedendo al deposito in giudizio del contratto di cessione, non potendosi riconoscere valore probatorio alla dichiarazione proveniente dal creditore cedente.
La cessione dei crediti in ambito bancario è regolata dall'articolo 58 TUB, che deroga parzialmente al regime civilistico di cui agli artt. 1260 e 1264 c.c.: si prevede, infatti, il ricorso ad una forma di pubblicità – opponibilità erga omnes delle operazioni di cartolarizzazione, più semplificato della notifica al singolo debitore ceduto, basato sulla pubblicazione della cessione sulla Gazzetta Ufficiale e sull'iscrizione della stessa nel registro delle imprese.
Nel dettaglio, l'art. 58, comma 3, TUB stabilisce che la banca cessionaria di rapporti giuridici in blocco “dà notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana”; il quarto comma chiarisce poi che “nei confronti dei debitori ceduti gli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2 producono gli effetti indicati dall'art. 1264 del codice civile”.
Le suddette formalità, pertanto, sono in tutti i sensi equiparate alla notificazione della cessione ai debitori ceduti di cui all'articolo 1264 c.c.
È ius receptum il principio per il quale il cessionario del credito, nelle operazioni di cartolarizzazione ai sensi dell'articolo 58 TUB, debba andare dispensato, dunque, dalla notifica dell'avviso di cessione alle singole controparti cedute dei rapporti acquisiti.
La Corte di Cassazione ha, infatti, a più riprese affermato che “Nel caso di cessioni in blocco ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 130 del 1999, la pubblicazione della notizia, richiamata anche dall'articolo 58 del Testo unico bancario (legge n. 385/1993) ha la funzione di esonerare dalla notificazione stabilita in generale dall'articolo 1264 c.c.; le previsioni in parola, dunque, hanno inteso agevolare la realizzazione della cessione “in blocco” di rapporti giuridici, stabilendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale e dispensando la cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti: tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'articolo 1264 c.c., può essere validamente surrogato da questi
5 ultimi – e segnatamente dalla notificazione della cessione, che non è subordinata a particolari requisiti di forma;
e può quindi avere luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio.
(Corte di Cassazione 204495/2020, 5997/2006). In altri termini, la notifica al ceduto può avvenire utilmente successivamente alla pubblicazione richiamata, rendendo quella specifica cessione egualmente opponibile.”
La giurisprudenza di legittimità ha avuto altresì modo di specificare e chiarire che siffatta disciplina di favore opera solo in ordine al regime di pubblicità nei confronti del debitore ceduto e al pagamento liberatorio dello stesso, ma non in ordine al r egime probatorio della titolarità del credito ceduto da parte del cessionario, nell'ambito di siffatte operazioni di cartolarizzazione di cui all'articolo 58 TUB, soprattutto per il caso in cui vi sia opposizione e contestazione da parte del debitore ceduto in ordine proprio alla titolarità del credito, in capo al soggetto che agisce per il recupero dello stesso.
Nel caso di contestazione, sul cessionario grava l'onere specifico di dimostrare che il credito oggetto della sua pretesa è incluso nell'operazione di cessione in blocco: non è sufficiente dimostrare genericamente che sia intervenuta tra l'originario credi tore e l'istante una cessione di crediti in blocco, ma è necessario dimostrare che detta cessione comprenda anche la specifica posizione oggetto di causa. (Cass. civ. n. 24798/2020).
In primo luogo, potrebbe già giovare in tal senso lo stesso avviso di pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale: la Corte di Cassazione ha difatti affermato che “in caso di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 TUB, è sufficiente, allo scopo di dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione, sicché, ove i crediti ceduti sono individuati, oltre che per titolo (capitale, interessi, spese, danni, etc.), in base all'origine entro una certa data ed alla possibilità di qualificare i relativi rapporti come sofferenze in conformità alle istruzioni di vigilanza della Banca d'Italia, il giudice di merito ha il dovere di verificare se, avuto riguardo alla natura del credito, alla data di origine dello stesso e alle altre caratteristiche del rapporto, quali emergono dalle prove raccolte in giudizio, la pretesa azionata rientri tra quelle trasferite alla cess ionaria o sia al contrario annoverabile tra i crediti esclusi dalla cessione”. (Corte di Cassazione
6 21821/2023).
Il secondo strumento di prova, cui potere fare ricorso, è il contratto di cessione stesso: a tal proposito occorre però specificare che, affinchè sia mezzo idoneo ad assolvere l'onere della prova, il contratto deve richiamare l'elenco dei crediti ceduti ov vero deve depositarsi l'elenco contenente l'indicazione dei crediti ceduti singolarmente. Diversamente, deve ritenersi che il contratto di cessione da sé solo non sia idoneo e sufficiente a dimostrare che la specifica posizione creditoria sia stata trasferita a chi si dichiara cessionario.
La giurisprudenza di legittimità e di merito ha inoltre considerato quale elemento valutabile secondo il prudente apprezzamento del giudice, unitamente ad altri elementi univoci, emergenti dagli atti di causa, la dichiarazione dell'avvenuta cessione proven iente dalla banca cedente: quest'ultima costituendo una mera dichiarazione di scienza proveniente da un terzo – priva di valore confessorio. (cfr. Corte di Cassazione 31588/2021, 16711/2016 e
10200/2021) potrà essere valutata dal Giudice unitamente ad altri elementi.
Tutto ciò premesso, facendo applicazione dei principi sopra enucleati nel caso di specie, deve concludersi nel senso di ritenersi sussistente la legittimazione ad agire della
[...]
, cessionaria del credito oggi azionato nei confronti dell'odierno op ponente, CP_1 [...]
. Pt_1
Parte opposta ha provveduto a depositare, in primo luogo, l'avviso di cessione di crediti pro-soluto ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 4 della legge 130 del 30 aprile 1999 conclusa tra la (iscritta nell'elenco delle società veicolo tenuto dalla Banca CP_1 di Italia ai sensi del Provvedimento della Banca di Italia del 7 giugno 2017 al numero
35994.3) e la , avente ad oggetto crediti pecuniari individuabili Parte_3 in blocco, concluso in data 21 dicembre 2022. La cessione, in particolare, ha avuto ad oggetto crediti denominati in Euro, classificati come in sofferenza ai sensi delle leggi e dei regolamenti applicabili, mentre ne sono state escluse i crediti che, pur presentando le caratteristiche sopra indicate, derivano da contratti di finanziamento, aventi i codici finanziamento, specificatamente indicati nel contratto, con decorrenza dal 1 gennaio 2022.
Parte opposta ha provveduto a depositare inoltre la notifica di intercorsa cessione di credito pro soluto e diffida al pagamento, nei confronti di , con la quale la Parte_1 [...]
comunicava all'odierno opponente l'intervenuta cessione del cred ito, nella sua CP_1 qualità di garante in virtù di fideiussione.
La ha versato in atti anche la dichiarazione proveniente dalla stessa banca CP_1 cedente con la quale ha dichiarato che in data 21 dicembre 2022 la ha CP_1
7 acquistato crediti, tra cui quello nei confronti di . Parte_1
Per tali ragioni, deve ritenersi sussistente la legittimazione attiva.
2. Mancata iscrizione della all'albo di cui all'articolo 106 TUB. CP_1
Quale secondo motivo la parte opponente ha dedotto la mancata iscrizione della CP_1 all'albo ex art 106 TUB tenuto presso la Banca di Italia;
solo in sede di conclusioni, la
[...] parte opponente ha dedotto il difetto di legittimazione della , per la Controparte_2 medesima ragione.
Sotto il primo profilo, la doglianza formulata dall'opponente non merita accoglimento, atteso che emerge documentalmente che la risulta essere iscritta all'albo CP_1 in oggetto al numero 35994.3.
Con riferimento alla eccezione sollevata dalla parte opponente, riguardante la procuratrice deve specificarsi sin da adesso come la doglianza sia infondata (in disparte la inammissibilità perché tardivamente formulata).
La circostanza per cui il soggetto concretamente incaricato della riscossione dei crediti – ovvero lo special servicer - nel caso di specie – non sia iscritto all'albo di cui Parte_4 all'articolo 106 TUB non dispiega i propri effetti sul piano civilistico, come affermatosi nella giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione.
Sul punto, va ricordato che «Il conferimento dell'incarico di recupero dei crediti cartolarizzati ad un soggetto non iscritto nell'albo di cui all'art. 106 T.U.B. e i conseguenti atti di riscossione da questo compiuti non sono affetti da invalidità, in quanto l'art. 2, comma 6, della l. n. 130 del 1999 non ha immediata valenza civilistica, ma attiene, piuttosto, alla regolamentazione amministrativa del settore bancario e finanziario, la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri, anche sanzionatori, facenti capo all'autorità di vigilanza e presidiati da norme penali, con la conseguenza che l'omessa iscrizione nel menzionato albo può assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con la predetta autorità di vigilanza o per eventuali prof ili penalistici»
(v. Cass. n. 7243 del 18/03/2024).
Ciò detto, tale motivo di opposizione non può trovare accoglimento.
3. Nullità della clausola relativa al tasso di interesse per indeterminatezza ed indeterminabilità – tasso Euribor.
Quale terzo motivo di doglianza l'odierno opponente ha eccepito la nullità della clausola relativa al tasso di interesse per indeterminatezza ed indeterminabilità, atteso che nel contratto di mutuo il tasso di interesse corrispettivo è stato indicato con r iferimento al tasso
8 Euribor, circostanza che indurrebbe a ritenere il tasso non determinato, ai sensi dell'articolo
1418, 1325 n. 3 c.c., 1346 c.c. nonché ai sensi del quarto comma dell'articolo 117 TUB e dell'articolo 6 della Delibera CICR 9/2/2000.
Risulta depositato in atti (allegato all'atto di opposizione introduttivo del presente procedimento) il contratto di mutuo stipulato in data 14.3.2007 innanzi al Dott. Notar
, in Patti, tra e e Persona_3 CP_7 Parte_5 Parte_1 [...]
(mutuatari) e la , per il finanziamento della somma di € CP_5 Parte_3
90.000,00.
L'articolo 4 del contratto di mutuo prevedeva che la parte mutuataria avrebbe rimborsato il finanziamento mediante pagamento mensile di 240 rate, oltre interessi di preammortamento sul capitale, inizialmente erogato, aumentato dell'ammontare corrispondente alle successive erogazioni, al tasso variabile del 5,8910 %, indicizzato – secondo quanto previsto dall'articolo 5 del medesimo contratto – automaticamente al tasso Euribor trimestralmente.
Con specifico riferimento a questa previsione, la parte opponente ha dedotto che nel contratto di mutuo in oggetto il tasso di interesse corrispettivo è stato determinato con riferimento all'indice Euribor, e quindi in modo indeterminato, con conseguente n ullità della previsione negoziale e con l'ulteriore considerazione che neanche la conoscenza successiva da parte del mutuatario consentirebbe di ritenere sanata la indeterminatezza del contratto, ai sensi degli artt. 1418, 1346 e ai sensi dell'articolo 117 TUB ed art. 6 del CICR del
9.2.2000. Tale nullità comporterebbe la necessità di rideterminare il saldo del contratto calcolando solo gli interessi legali ovvero ai sensi dell'articolo 117, settimo comma, TUB, ricalcolando il saldo senza capitalizzazione.
In ordine a tale motivo di opposizione, deve specificarsi quanto segue.
L'Euribor rappresenta la media dei tassi di interesse, ai quali un gruppo di Banche primarie si presta denaro a breve termine sul mercato interbancario europeo.
Questo costituisce un tasso di riferimento, che indica il tasso di interesse medio delle transazioni finanziarie in euro tra le principali Banche Europee, calcolato giornalmente come media dei tassi di deposito interbancario tra un insieme di oltre 50 banche, individuate tra quelle con il maggior volume d'affari dell'area.
Il maccanismo di calcolo garantisce che tassi anomali non ne falsino il valore – infatti è escluso dal computo il 15% dei valori rispettivamente più alti e più bassi – e la stessa comunicazione dei dati avviene su base volontaria da parte delle Banche, anc he se l'Euribor
è calcolabile solamente se partecipano alla rilevazione almeno 12 istituti di credito.
9 La fissazione giornaliera del tasso è affidata ad una associazione di banche ma avviene sulla base di dati – i tassi di deposito interbancario praticati dalle maggiori banche europee – che si assumono come oggettivi.
Dunque, se è vero che le singole banche, che contribuiscono alla determinazione dell'Euribor, possono influenzarne l'ammontare, tuttavia sul punto deve considerarsi che – nonostante il rischio di manipolazione, neutralizzato comunque tramite l'esclusione dei tassi anomali – non si può concludere affermando che l'intero meccanismo sia illecito.
Deve ritenersi, infatti, pacifico che le c.d. “clausole Euribor” di per sé non si pongano in contrasto con l'articolo 117 sesto comma TUB: il tasso di interesse, infatti, è tempo per tempo determinabile attraverso il rinvio recettizio al tasso di riferimento e la variabilità dello stesso.
Anche nel caso in cui il tasso aumenti, ciò non fa sì che il tasso applicato sia di per sé sfavorevole per il cliente: il mutuatario, infatti, è esposto sin dall'inizio alle eventuali variazioni del tasso.
Vi sono, inoltre, alcune cautele che presidiano l'Euribor dal rischio di manipolazioni ad opera di uno o di più attori del mercato: infatti, viene calcolato sulla scorta di parametri oggettivi ed il metodo di calcolo garantisce che tassi eventualmente anomali non ne falsino il valore, come già sopra ricordato.
La giurisprudenza di legittimità è stata investita della questione che ci occupa avente ad oggetto la validità delle clausole contrattuali che, al fine di determinare il tasso di interesse, moratorio o convenzionale, relativo ad obbligazioni assunte dalle parti, facciano riferimento al parametro costituito dall'Euribor.
Come già sopra ricordato, il concreto assetto di autoregolamentazione degli interessi delle parti viene integrato dal riferimento ad un elemento esterno non casuale e non totalmente aleatorio ma di cui è noto il meccanismo di determinazione del corrispetti vo, benchè non ne sia prevedibile il risultato ex ante.
Deve evidenziarsi infatti che – come già sopra ricordato – la clausola euribor è clausola lecita e valida sotto il profilo della determinabilità dell'oggetto del contratto alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità – Cfr. Corte di Cassazione 13823/2002 e
26173/2008 – “la Convenzione relativa agli interessi è validamente stipulata in ossequio al disposto dell'articolo 1284 comma 3 c.c. quando il relativo tasso risulti determinabile e controllabile in base a criteri oggettivamente indicati” e ancora “in tema di contratto di mutuo, affinché una clausola di determinazione degli interessi corrispettivi sulle rate di
10 ammortamento scadute sia validamente stipulata ai sensi dell'art. 1346 c.c., è sufficiente che la stessa– nel regime anteriore all'entrata in vigore della legge n. 154 del 1992 – contenga un richiamo a criteri prestabiliti ed elementi estrinseci, purché ob iettivamente individuabili, funzionali alla concreta determinazione del saggio di interesse;
a tal fine occorre che quest'ultimo sia desumibile dal contratto con l'ordinaria diligenza, senza alcun margine di incertezza o di discrezionalità in capo all'istituto mutuante, non rilevando la difficoltà del calcolo necessario per pervenire al risultato finale, né la perizia richiesta per la sua esecuzione “ (cfr. Corte di Cassazione 17110/2019) ed ancora “in tema di contratto di mutuo, l'indicizzazione al parametro rappresentato dal tasso interbancario Libor, che sia stata approvata per iscritto dal cliente, è collegata a dati oggettivi di agevole e pubblico riscontro calcolati in modo unitario su scala europea, sicché essa è conforme al principio della determinatezza o determinabilità dell'oggetto del contratto ex art. 1346 c.c.” (cfr.
Corte di Cassazione 36026/2023).
Ne discende che le c.d. clausole euribor di per sé non possono dirsi indeterminate ai sensi dell'articolo 1346 c.c. e sul punto, dunque, la contestazione di parte opponente non può trovare accoglimento.
Chiarito tale aspetto, deve ricordarsi che la Commissione europea con decisione del
4.10.2013, ha sanzionato ai sensi dell'articolo 101 TFUE alcuni istituti di credito per aver posto in essere condotte restrittive della concorrenza nel settore dei derivati sui tassi di interesse in euro collegati all'Euribor.
Ci si è chiesti, dunque, se i contratti di mutuo che fissano tassi di interesse con rinvio al parametro costituito dall'Euribor – posta la validità delle suddette clausole ex se - possono considerarsi come contratti a valle rispetto alle intese restrittive della concorrenza, post e in essere dalle Banche sanzionate con la decisione sopra richiamata.
Deve rispondersi all'interrogativo se, dunque, quelle clausole contrattuali siano una applicazione di quelle intese – come ha operato la giurisprudenza di legittimità con riferimento alle clausole di fideiussione a valle delle intese dichiarate nulle dalla Autor ità
Garante per la concorrenza, laddove riproduttive dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata – e se, comunque possa rilevare sulla validità del contratto la circostanza che il parametro di riferimento per la determinazione del tasso, vo luto concordemente dalle parti, possa aver subito una alterazione a causa delle condotte illecite dei terzi.
Sotto un primo profilo, perché un contratto a valle possa ritenersi applicazione di una illecita intesa restrittiva della concorrenza, esistente a monte, occorre che almeno uno dei contraenti
11 sia a conoscenza dell'esistenza di quella determinata intesa ed intenda avvalersi del risultato oggettivo della stessa (cfr. Corte di Cassazione 41994/2021).
Quindi, la parte che intenda avvalersene dovrebbe allegare e provare che la Banca stipulante al momento della conclusione del contratto, fosse partecipe dell'intesa o fosse consapevole della sussistenza di una intesa tra le altre Banche, volte ad alterare il valore dell'Euribor.
Il mero riferimento nel contratto al parametro dell'Euribor sul presupposto che sia correttamente determinato e non alterato potrebbe assumere carattere illecito quale manifestazione di una alterazione della concorrenza, solo se si sia fatto consapevolment e riferimento al parametro alterato da pratiche anticoncorrenziali.
“In mancanza della suddetta prova, (cfr. Corte di Cassazione 528/2024) non si può ritenere quel contratto una consapevole e volontaria applicazione di intese illecite dirette ad alterarlo ovvero un contratto a valle di siffatte intese illecite.”
Sul punto, giova evidenziare che la giurisprudenza di legittimità – fino al 2023 – ha ritenuto che l'accordo manipolativo della concorrenza posto in essere da alcune banche e avente ad oggetto la fissazione dell'Euribor costituiva prova privilegiata in fun zione della declaratoria e dell'accertamento della nullità dei tessi manipolati, al fine di ottenere la rideterminazione degli interessi nel periodo coinvolto della manipolazione, a prescindere dal fatto che all'intesa illecita avesse o meno partecipato il soggetto finanziatore, concludendo che nel senso che “giacchè raggiunta dal divieto di cui all'art. 2 della l. n. 287/1990 è qualunque contratto o negozio a valle che costituisca applicazione delle intese illecite concluse a monte.” (cfr. Corte di Cassazione 34889/2023).
Siffatto orientamento è stato successivamente specificato da un successivo arresto della
Terza Sezione della Corte di Cassazione che ha chiarito che, ai fini dell'accertamento della validità delle clausole contrattuali che fanno espresso riferimento al parametro costituito dall'Euribor per la determinazione del tasso di interesse relativo alle obbligazioni assunte dalle parti, occorre stabilire: a) se i relativi contratti di mutuo possono considerarsi contratti a valle rispetto alle intese restrittive della concorrenza dirette ad alterare l'Euribor pos te in essere dalle banche sanzionate con le decisioni della commissione Europea del 2013 e del
2016 e in quanto tali travolte dalla nullità delle intese;
b) se può comunque avere rilievo sulla validità del regolamento negoziale il fatto che il parametro di riferimento per la determinazione del tasso degli interessi voluto concordemente dalle parti possa avere subito una eventuale alterazione a causa di condotte illecite di terzi. (cfr. Corte di Cassazione
12007/2024).
12 Il primo degli esposti orientamenti non viene condiviso da questo Giudice per i motivi che seguono.
Giova porre, infatti, l'attenzione sul contenuto della decisione assunta dalla Commissione
Europea con decisioni del 4 dicembre 2013 e del 7 dicembre 2016, con la quale ha stabilito che tra il 29 settembre 2005 e il 30 maggio 2008 alcune banche avevano par tecipato a un'infrazione unica e continuata dell'articolo 101 TFUE avente ad oggetto la restrizione e la distorsione della concorrenza nel settore dei derivati sui tassi di interesse in euro collegati all'Euribor e/o all'Eonia.
La Commissione Europea, in tale occasione, ha accertato che l'intesa restringeva la concorrenza mediante la creazione di una asimmetria informativa tra gli operatori del mercato, dal momento che i partecipanti all'infrazione, da un lato, si trovavano nella posizione migliore per conoscere in anticipo, con una certa precisione, il livello al quale l'euribor sarebbe stato fissato o doveva essere fissato dai loro concorrenti, che agivano in collusione, e dall'altro sapevano se l'Euribor in una data specifica sarebbe stato fissato o meno a un livello artificioso.
La giurisprudenza di legittimità, (cfr. Corte di Cassazione 19900/2024) ha evidenziato che
“La accertata intesa restrittiva era orientata alla riduzione dei flussi di cassa che i partecipanti avrebbero dovuto pagare a titolo degli EIRD o dell'aumento di quelli che essi dovevano ricevere a tale titolo e ha, dunque, riguardato un mercato, quello de gli EIRD, diverso da quello dei mutui a tasso variabile, di cui partecipa sia il contratto dedotto in giudizio, sia quelli interessati dalle richiamate pronunce della Terza Sezione. Da ciò consegue che tali contratti non possono considerarsi a valle rispetto all'intesa illecita, tantomeno nell'ipotesi in cui il mutuante sia estraneo all'intesa anticoncorrenziale, non costituendone lo sbocco, né risultando essenziali a realizzarne e ad attuarne gli effetti. Essi, dunque, non costituiscono il mezzo di violazione della normativa antitrust, in quanto come osservato l'illecita intesa concerneva il mercato degli EIRD e ciò a prescindere da ogni considerazione in ordine alla conoscenza dell'esistenza dell'intesa illecita e/o dall'intenzione di avvalersi del relativo risultato oggettivo.”
A ciò si deve aggiungere che come affermato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 41994 del 30 dicembre 2021) nel caso che ci occupa – fermi i principi ora richiamati, che questo Giudice ritiene di condividere – sarebbe stato onere della parte opponente allegare e provare la nullità del contratto a valle, il collegamento esistente tra l'intesa anticoncorrenziale e il tasso applicato al contratto di mutuo, oggetto di
13 esame.
In mancanza di siffatta prova da parte dell'opponente, anche tale motivo di opposizione deve essere rigettato.
4. In ordine alla mancata indicazione del regime finanziario, del tipo di ammortamento e mancata allegazione del piano di ammortamento del mutuo.
Con riferimento a questo punto, l'odierno opponente ha contestato la mancata indicazione del tipo di ammortamento e la mancata allegazione del piano al contratto di mutuo.
Invero, giova evidenziare che dalla copia del contratto di mutuo versato in atti emerge che lo stesso è stato disciplinato in ragione di un regime di tasso variabile.
Ne discende che non potesse essere preventivamente allegato al contratto di mutuo il piano di ammortamento.
Per altro verso, il regime finanziario appare essere specificatamente indicato nel contratto stesso, che specifica anche che non fosse prevista alcuna capitalizzazione.
Tale motivo di opposizione pertanto non può trovare accoglimento.
5. La violazione del principio di buona fede nelle trattive e nell'esecuzione del contratto, atteso che la ha previsto interessi ed oneri superiori rispetto a CP_4 quelli pattuiti, ponendosi in contrasto con il disposto dell'articolo 1375 c.c..
La censura formulata dall'opponente – sotto tale profilo – non merita accoglimento.
L'odierno attore, infatti, non ha neanche allegato quale comportamento abbia posto l'istituto di credito in violazione della buona fede, ai sensi dell'articolo 1375 c.c.
6. Usurarietà del tasso di interesse di mora.
L'odierno opponente ha infine sollevato il carattere usurario del contratto di mutuo, in seno al quale la percentuale del tasso di mora, fissata al momento della pattuizione al 5,81%, superiore al tasso soglia pari al 5.805%, vigente al momento della stipu la del contratto di mutuo ipotecario.
Orbene, sul punto, giova evidenziare che il contratto di mutuo prevede che “articolo 6.
Interessi di mora. ove la parte mutuataria non proceda al pagamento integrale delle rate di rimborso, oppure lo effettui con ritardo sulle rispettive scadenze, dovrà pagare sulle somme insolute interessi di mora da calcolarsi sulla base di un anno di 360 giorni per i giorni effettivamente trascorsi dalla data di scadenza della rata rimasta anche parzialmente impagata sino a quella di pagamento della stessa, secondo il ta sso annuo nominale di interesse pari a quella in vigore, ai sensi dell'articolo 5, al momento della scadenza della rata rimasta impagata maggiorata di due punti percentuali per anno. Qualora il tasso degli
14 interessi di mora, come sopra determinati, superi il limite massimo stabilito ai sensi della legge del 7 marzo 1996 n. 108 e successive modifiche e integrazioni, detto tasso sarà automaticamente riportato al valore di volta in volta corrispondente a tale l imite massimo.
… “
Sul punto, le contestazioni mosse dall'odierno attore appaiano essere eccessivamente generiche: non specifica quando il tasso soglia sia stato superato, quali e per quale importo i pagamenti siano stati effettuati sopra soglia, senza specificare altro.
La Corte di Cassazione con la pronuncia n. 19597/2020 ha infatti precisato che: “L'onere probatorio nelle controversie sulla debenza e sulla misura degli interessi moratori, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che, da un lato, il debitore, il quale intenda provare
l'entità usuraria degli stessi, ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del
T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel Decreto ministeriale di riferimento;
dall'altro lato, è onere della controparte allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto". Ed, infatti, ai sensi dell'articolo 2697 c.c., spetta a colui che fa valere un diritto in giudizio dimostrare i fatti costitutivi posti a fondamento dello stesso, dovendo nel caso che ci occupa l'opponente allegare e provare in modo specifico le contestazioni sollevati, rendendo così l'azione proposta meramente esplorativa.
Per tali ragioni, la domanda formulata dall'odierno attore non può trovare accoglimento.
In ordine alle spese, le stesse seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
p.q.m.
Il Tribunale di Sciacca, in persona del Giudice dott.ssa Veronica Messana, definitivamente pronunciando, rigettata ogni ulteriore istanza ed eccezione, così dispone: rigetta la domanda dell'attore; condanna a rifondere la parte convenuta delle spese del presente Parte_1 procedimento, che si liquidano in € 2.500 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario al 15%, dovuti come per legge.
Così deciso in Sciacca, il 4/10/2025
Il Giudice
Dott.ssa Veronica Messana
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.
29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 15 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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