TRIB
Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 03/03/2025, n. 403 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 403 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I P A T T I
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott. Carmelo Proiti, all'udienza del 3 marzo 2025 ha pronunziato – dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione - la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 947/2023 R.G. e vertente
TRA
nato a [...] il Parte_1
21/06/1948, C.F. elettivamente domiciliato in Patti Via C.F._1
Trieste n. 16 (studio Avv. Tindaro Giusto) recapito professionale dell'Avv.
TIMPANARO ANTONIO che lo rappresenta e difende come da procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, CP_1
anche disgiuntamente, dagli Avv.ti VESTINI RENATO e MONORITI
ANTONELLO giusta procura generale indicata in atti, elettivamente domiciliata in Messina presso l'Ufficio dell'Avvocatura Distrettuale Inps.
E
in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Messina, Via T.
Cannizzaro n. 206 presso lo studio dell'avv. ENRICA GRAZIOLI che la rappresenta e difende come da procura in atti.
RESISTENTI
OGGETTO: Avviso di intimazione. CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 26/03/2023 proponeva Parte_1 opposizione innanzi al Giudice del lavoro di Patti avverso l'intimazione di pagamento n. 29520229006773633/000, notificata da Controparte_3
in data 17.03.2023, con cui era stato ingiunto il pagamento di euro
[...]
715,50, per contributi IVS/S.SN. operai a tempo determinato – c. i. relativi al periodo del 1990, somme aggiuntive e spese di notifica. Parte ricorrente deduceva l'illegittimità dell'atto impugnato poiché emesso sulla base dell'Avviso di CP_ Addebito n. 59520160002546987000 già annullato in forza di sentenza n.
1480/2017 del 27/09/2017 dal Tribunale di Patti - Sez. Lav., emessa a definizione del giudizio R.G. n. 2003/2016, notificata e non impugnata. Chiedeva, pertanto,
l'annullamento - previa sospensione - dell'intimazione di pagamento impugnato ed instando per la rifusione delle spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore anticipatario.
CP_
Si costituiva l' con memoria depositata in data 04.09.2023, dando atto di aver provveduto all'annullamento dell'avviso di addebito n. 59520160002546987000, in forza della sentenza n. 1480/2017. Concludeva chiedendo di dichiarare la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite atteso il comportamento amministrativo e processuale dell'istituto.
Si costituiva, altresì, con memoria depositata il 06.09.2023, l'
[...]
, evidenziando la legittimità dell'operato dell'agenzia ed Controparte_2 eccependo la propria carenza di legittimazione passiva, avendo parte ricorrente impugnato l'avviso di addebito di esclusiva pertinenza dell' . Concludeva CP_1
aderendo alla richiesta di cessazione della materia del contendere, con vittoria di spese e compensi.
La causa veniva istruita documentalmente ed assegnata allo scrivente come da provvedimento con cui lo stesso ha preso servizio presso questo ufficio in data 30
novembre 2022 ed il D.P. n. 50/2022.
All'udienza odierna – in esito alla discussione orale – la causa veniva decisa mediante lettura della presente sentenza.
2 La richiesta attorea di annullamento dell'intimazione di pagamento, basata su precedente avviso di addebito emesso dall' è legittima e fondata, dato che i CP_1
contributi così come richiesti non erano dovuti, secondo quanto statuito con sentenza di Codesto Tribunale. Va quindi dichiarata la cessazione della materia del contendere, con annullamento dell'intimazione di pagamento.
Con riferimento alla posizione dell' va evidenziato che l'ente, nonostante CP_1 abbia ricevuto la notifica di copia della sentenza di annullamento dell'avviso di addebito già in data 26-30.10.2017, ha provveduto all'annullamento del debito solo in data 04.09.2023, dopo aver ricevuto la notifica del presente ricorso.
Dunque, deve essere ritenuta la soccombenza virtuale dell' , rappresentata CP_1
dalla fondatezza delle ragioni attoree e dalla tardività del provvedimento di sgravio, con condanna dell'Ente al pagamento delle spese di lite che si liquidano come in dispositivo ex D.M. 10 marzo 2014 e ss. modificazioni, parametri minimi, in ragione del valore della controversia e dell'entità delle questioni affrontate, con distrazione in favore del procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.
Si compensano integralmente le spese tra le parti e l' , Controparte_2
anche alla luce del fatto che detto ente non era parte del giudizio di cui alla sentenza allegata e presupposto per le successive determinazioni dell' . CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunziando sull'opposizione proposta da con Parte_1
ricorso depositato in data 26.03.2023 avverso l'intimazione di pagamento n.
CP_ 29520229006773633/000, nei confronti dell' e dell' Controparte_2
, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, uditi i
[...] procuratori delle parti e disattesa ogni contraria difesa, eccezione ed istanza, così
provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
CP_
- condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore di parte ricorrente, che liquida in complessivi euro 251,00 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali;
- compensa integralmente le spese tra le parti e l'Agenzia delle Entrate.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Patti, 3 marzo 2025 Il Giudice
3 (Dr. Carmelo Proiti)
4