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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 17/12/2025, n. 2082 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 2082 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5514/2019
TRIBUNALE DI SIRACUSA Sezione Seconda Civile
PROVVEDIMENTO FUORI UDIENZA
(ai sensi dell'art. 221, comma 4, D.L. n. 34/2020, come convertito con L. n. 77/2020) nella causa n. r.g. 5514/2019
Il Giudice, nella causa emarginata in epigrafe visto il proprio decreto con cui è stato disposto lo svolgimento dell'udienza del 02.12.2025 secondo le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c.; verificata la rituale comunicazione alle parti del predetto decreto;
viste le note scritte depositate telematicamente dai procuratori delle parti;
ciò premesso, così dispone: Il Giudice dispone come da separata sentenza. Manda la cancelleria per l'acquisizione del presente provvedimento nel fascicolo telematico, in sostituzione del verbale d'udienza, e per la comunicazione alle parti. Siracusa,17/12/2025
IL GIUDICE
dott. Gabriella Anna Leonardi DEPOSITATO TELEMATICAMENTE EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 1 di 8 N. R.G. 5514/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Gabriella Anna Leonardi, ha pronunciato ex art. 281
sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 5514/2019 promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Avola alla Via Parte_1 C.F._1
Mazzini/Portico Foggia n.6, presso lo studio dell'avv. DIEGO NASTASI, il quale lo rappresenta e difende, giusta procura in atti
OPPONENTE
Contro
(C.F.: ), con sede legale in Roma al Controparte_1 P.IVA_1
Viale Regina Margherita n.125, in persona del proprio legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Catania alla Via Giacomo Leopardi n. 63, presso lo studio dell'avv. Vittorio Camilleri,
che la rappresenta e difende, giusta procura in atti
OPPOSTA
pagina 2 di 8 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva opposizione al decreto Parte_1
ingiuntivo n. 1622/2019, emesso dal Tribunale di Siracusa, con cui la Controparte_1
aveva ingiunto il pagamento di € 86.446,13 oltre interessi e spese della procedura monitoria a
[...]
fronte dell'avvenuta erogazione di energia elettrica.
A sostegno della spiegata opposizione, deduceva l'inesistenza del credito dolendosi del fatto che il decreto ingiuntivo era stato emesso sulla base di due fatture commerciali non idonee a dimostrare né la natura del rapporto sottostante né la fondatezza della corrispondente pretesa creditoria nell'an e nel
quantum. Pertanto, ribadito che il valore probatorio della fattura è limitato alla fase monitoria e che l'onere della prova del credito grava sul creditore opposto, chiedeva accertarsi l'inesistenza del credito e conseguentemente revocarsi il decreto n. 1622/2019.
Si costituiva la resistendo alla domanda e chiarendo che la pretesa Controparte_1
creditoria sottesa al titolo opposto avrebbe tratto origine dai controlli svolti in due separate occasioni dai tecnici di che, nella loro qualità di incaricati di pubblico servizio, Parte_2
avevano accertato e verbalizzato, la manomissione dei contatori e l'irregolarità dei prelievi associati alle forniture intestate all'odierno opponente. Tali operazioni di controllo, svolte in contraddittorio con l'intestatario ed utilizzatore delle forniture, si sarebbero concluse con la redazione dei verbali n.
620/2018 del 06.09.2018 e n. 737/2018 del 04.10.2018 nonché con l'apposizione della sottoscrizione da parte dell'utente, senza che nulla venisse contestato o eccepito da quest'ultimo.
Precisava altresì che, mentre la si occupa della vendita di energia Controparte_1
elettrica agli utenti finali e della fatturazione dei relativi consumi, alla spetta Parte_2
rilevare le irregolarità e ricostruire i consumi. Pertanto, essendosi l'odierna opposta limitata a fatturare quanto comunicatole dal distributore, la stessa rifiutava il contraddittorio ed eccepiva il proprio difetto pagina 3 di 8 di legittimazione passiva in ordine alla misura dei consumi addebitati in fattura, posto che la loro quantificazione era stata effettuata dall'opposta senza margini di discrezionalità.
Argomentava la corretta quantificazione dei consumi riferiti ai periodi 7/9/2013-5/9/2018 e 4/10/2013-
3/10/2018, ricostruiti rispettivamente in base alla media dei consumi storici regolarmente registrati ed alla potenza tecnicamente prelevabile determinata dalla sezione del cavo, osservando che l'opponente sarebbe stato reso pienamente edotto dei periodi e dei consumi così addebitati.
Previa concessione dei termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., parte opponente, alla luce delle difese svolte da parte opposta, eccepiva il difetto di legittimazione attiva di quest'ultima e la causa veniva istruita per mezzo delle prove testimoniali articolate dalla Controparte_1
Ritenuto opportuno formulare una proposta conciliativa ex art. 185-bis c.p.c., le parti dichiaravano di non poter addivenire ad alcun accordo. Pertanto, la causa, ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. all'udienza del 2/12/2025, disponendo che la stessa venisse celebrata con modalità cartolare.
L'opposizione è infondata e merita di essere rigettata.
È opportuno premettere che il procedimento monitorio è caratterizzato da una cognizione sommaria,
mentre l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un procedimento ordinario a cognizione piena nel quale, il Giudice, deve comunque pronunciare sul merito del diritto fatto valere dal creditore, tenuto conto degli elementi probatori esibiti nel corso del giudizio. Pertanto, il Giudice non deve limitarsi a esaminare se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa, ma deve procedere a una autonoma valutazione di tutti gli elementi offerti sia dal creditore per dimostrare la fondatezza della propria pretesa dedotta con il ricorso, sia dell'opponente per contestarla (cfr. Cassazione civile sez. I,
09/12/2019, n.32020).
pagina 4 di 8 Venendo al merito della vicenda, a seguito dei controlli effettuati in data 06.09.2018 e 04.10.2018,
rispettivamente alla Via D'Agata Micale nn. 9 e 6, la società di distribuzione, per mezzo dei propri tecnici incaricati, ha accertato la manomissione dei contatori contraddistinti dai numeri POD
979639295 e 979638329, realizzata mediante il posizionamento di magneti atti ad alterare la registrazione dei consumi, riducendola del 94,90% e del 97,11%.
Nell'immediatezza delle operazioni di verifica, l'odierno opponente, , si qualificava e Parte_1
veniva identificato dai tecnici come intestatario ed utilizzatore di fatto della fornitura e lo stesso apponeva la propria sottoscrizione al verbale di verifica.
Le superiori circostanze sono certamente comprovate dalla documentazione prodotta dalla convenuta e in particolare dai verbali di verifica n. 620/2018 e n. 737/2018.
Infatti, gli addetti delle società di distribuzione nel corso delle verifiche sui misuratori di energia,
secondo ormai consolidata giurisprudenza della Corte di cassazione, assumono la qualifica di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, indipendentemente da quale sia l'ente che ha predisposto il controllo o la loro qualifica formale, in quanto ciò che caratterizza l'attività è la funzione pubblica che essi esercitano. Sul punto, la Suprema Corte, pronunciandosi in tema di sanzioni amministrative per prelievo irregolare di energia, ha chiarito che le attività di accertamento compiute dai dipendenti di un ente rientrante tra gli organismi erogatori di un pubblico servizio disciplinato da norme di natura pubblica, rientrano tra quelle del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, atteso che, ai fini dell'assunzione della relativa qualità, non ha rilievo la forma giuridica, pubblica o privata, dell'ente,
ma unicamente la natura delle funzioni esercitate, ove disciplinate da norme di diritto pubblico o da atti autoritativi, ai sensi degli artt. 357 e 358 c.p. e che pertanto tali attività attribuiscono pubblica fede all'accertamento compiuto (cfr. Cass., Sez. V, n. 7075 del 2020 o ancora Cass. pen. n. 7566/2020).
Di conseguenza, il verbale di verifica redatto dai tecnici di fa prova fino a Parte_2
pagina 5 di 8 querela di falso in applicazione del disposto di cui all'art. 2700 c.c.: “L'atto pubblico fa piena prova,
fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato,
nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti”.
Sul punto si osservi che , nell'apporre la propria sottoscrizione ai verbali di verifica, Parte_1
senza peraltro nulla osservare o dichiarare in merito alle manomissioni riscontrate, ha fatto integralmente proprio il contenuto dei documenti. Le risultanze del verbale n. 620/2018 del 06/09/2018
hanno poi trovato conferma nella deposizione testimoniale raccolta all'udienza del 19/07/2021. Infine,
in sede giudiziale, non ha proposto querela di falso al fine di sconfessare la veridicità dei Parte_1
documenti.
Pertanto, del tutto correttamente l'odierna opposta ha provveduto ad emettere nei confronti dell'intestatario/utilizzatore la fattura n. 89011702010581A riferita al periodo 7/9/2013-5/9/2018 e la fattura n. 89011702033358A riferita al periodo 4/10/2013-3/10/2018 per il recupero dei prelievi indebitamente effettuati e ricalcolati nel rispetto del termine di prescrizione quinquennale.
La pretesa creditoria azionata in via monitoria da parte opposta è stata correttamente diretta nei confronti della parte opponente, la cui responsabilità scaturisce dal fatto illecito consistente nella manomissione del contatore e dalla successiva sottrazione di energia. Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha sancito che il legittimato passivo dell'azione risarcitoria per fatto illecito è chi ha beneficiato delle erogazioni (abusive) di energia elettrica, anche se non intestatario di alcun contratto
(Cass. Civ. 21770/19). Da ciò deriva una presunzione di responsabilità del fatto illecito a carico del detentore, a qualsiasi titolo, giacché, indipendentemente dall'accertamento circa l'autore materiale della manomissione, è il soggetto che ha beneficiato delle alterazioni;
la presunzione di responsabilità è
superabile solo con la dimostrazione della ordinaria diligenza in ordine alla gestione degli impianti e pagina 6 di 8 delle apparecchiature elettriche” (Tribunale Napoli sez. XII, 06/07/2022, n.6750).
Si osservi comunque che, a fronte delle difese e della documentazione allegata dalla parte opposta,
l'esistenza di un rapporto di fornitura di energia elettrica tra le parti in causa può considerarsi pacifica siccome mai puntualmente contestata. Non può dunque essere condivisa l'eccezione sollevata dalla parte opponente circa la carenza di legittimazione attiva della Controparte_1
Invero, la legittimazione attiva della società di servizio elettrico deriva dalla pacifica esistenza di un rapporto commerciale con , avente per oggetto l'erogazione della corrente elettrica dietro Parte_1
pagamento dei relativi consumi. Non può infatti farsi discendere il difetto di legittimazione della società dal rifiuto opposto rispetto all'instaurazione del contraddittorio in punto di accertamento della manomissione e quantificazione dei consumi, attività queste di esclusiva competenza di un diverso soggetto incaricato, ovvero . Parte_2
Ad ogni buon conto, in sede di opposizione l'attività di verifica e ricostruzione dei consumi svolta dalla non è mai stata adeguatamente contestata dalla parte opponente. Sul punto, attesa Parte_2
l'inattendibilità della contabilizzazione dei consumi causata dalla manomissione del contatore, la
Suprema Corte ha chiarito che la minore contabilizzazione dei consumi registrati determina al gestore un danno risarcibile consistente nel valore dell'energia consumata e nel mancato utile, da quantificare anche in base ad elementi presuntivi quali calcoli statistici sull'entità dei consumi storici o, in mancanza di dati storici sui consumi, in base al criterio della potenza tecnicamente prelevabile, che si fonda su un dato oggettivo, ovvero sul diametro e quindi sulla portata termica del cavo utilizzato per l'allaccio abusivo, ipotizzando che lo stesso venga utilizzato per un numero di ore medie (cfr. Cass. n.
13605/2019). Deve quindi concludersi che i criteri di quantificazione applicati dalla Parte_2
non sono stati compiutamente contestati dalla parte opponente, la quale si è limitata a lamentare, in maniera assolutamente generica l'omessa specificazione dei criteri di quantificazione.
pagina 7 di 8 Le spese processuali seguono la soccombenza di parte opponente e possono liquidarsi come da dispositivo che segue applicando il DM n. 55/2014 e successive modifiche, tenuto conto del valore della causa secondo i valori minimi per tutte le fasi attesa l'attività svolta.
P.Q.M
.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta l'opposizione e conferma integralmente il decreto ingiuntivo n. 1622/2019, emesso dal
Tribunale di Siracusa nel procedimento iscritto al n. 4250/2019 R.G., che per l'effetto dichiara definitivamente esecutivo;
- condanna la parte opponente a rimborsare alla parte opposta le spese di lite, che si liquidano in €
7.052,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c.
Così deciso in Siracusa il 17.12.2025
IL GIUDICE
dott.ssa Gabriella Anna Leonardi
pagina 8 di 8
TRIBUNALE DI SIRACUSA Sezione Seconda Civile
PROVVEDIMENTO FUORI UDIENZA
(ai sensi dell'art. 221, comma 4, D.L. n. 34/2020, come convertito con L. n. 77/2020) nella causa n. r.g. 5514/2019
Il Giudice, nella causa emarginata in epigrafe visto il proprio decreto con cui è stato disposto lo svolgimento dell'udienza del 02.12.2025 secondo le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c.; verificata la rituale comunicazione alle parti del predetto decreto;
viste le note scritte depositate telematicamente dai procuratori delle parti;
ciò premesso, così dispone: Il Giudice dispone come da separata sentenza. Manda la cancelleria per l'acquisizione del presente provvedimento nel fascicolo telematico, in sostituzione del verbale d'udienza, e per la comunicazione alle parti. Siracusa,17/12/2025
IL GIUDICE
dott. Gabriella Anna Leonardi DEPOSITATO TELEMATICAMENTE EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 1 di 8 N. R.G. 5514/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Gabriella Anna Leonardi, ha pronunciato ex art. 281
sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 5514/2019 promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Avola alla Via Parte_1 C.F._1
Mazzini/Portico Foggia n.6, presso lo studio dell'avv. DIEGO NASTASI, il quale lo rappresenta e difende, giusta procura in atti
OPPONENTE
Contro
(C.F.: ), con sede legale in Roma al Controparte_1 P.IVA_1
Viale Regina Margherita n.125, in persona del proprio legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Catania alla Via Giacomo Leopardi n. 63, presso lo studio dell'avv. Vittorio Camilleri,
che la rappresenta e difende, giusta procura in atti
OPPOSTA
pagina 2 di 8 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva opposizione al decreto Parte_1
ingiuntivo n. 1622/2019, emesso dal Tribunale di Siracusa, con cui la Controparte_1
aveva ingiunto il pagamento di € 86.446,13 oltre interessi e spese della procedura monitoria a
[...]
fronte dell'avvenuta erogazione di energia elettrica.
A sostegno della spiegata opposizione, deduceva l'inesistenza del credito dolendosi del fatto che il decreto ingiuntivo era stato emesso sulla base di due fatture commerciali non idonee a dimostrare né la natura del rapporto sottostante né la fondatezza della corrispondente pretesa creditoria nell'an e nel
quantum. Pertanto, ribadito che il valore probatorio della fattura è limitato alla fase monitoria e che l'onere della prova del credito grava sul creditore opposto, chiedeva accertarsi l'inesistenza del credito e conseguentemente revocarsi il decreto n. 1622/2019.
Si costituiva la resistendo alla domanda e chiarendo che la pretesa Controparte_1
creditoria sottesa al titolo opposto avrebbe tratto origine dai controlli svolti in due separate occasioni dai tecnici di che, nella loro qualità di incaricati di pubblico servizio, Parte_2
avevano accertato e verbalizzato, la manomissione dei contatori e l'irregolarità dei prelievi associati alle forniture intestate all'odierno opponente. Tali operazioni di controllo, svolte in contraddittorio con l'intestatario ed utilizzatore delle forniture, si sarebbero concluse con la redazione dei verbali n.
620/2018 del 06.09.2018 e n. 737/2018 del 04.10.2018 nonché con l'apposizione della sottoscrizione da parte dell'utente, senza che nulla venisse contestato o eccepito da quest'ultimo.
Precisava altresì che, mentre la si occupa della vendita di energia Controparte_1
elettrica agli utenti finali e della fatturazione dei relativi consumi, alla spetta Parte_2
rilevare le irregolarità e ricostruire i consumi. Pertanto, essendosi l'odierna opposta limitata a fatturare quanto comunicatole dal distributore, la stessa rifiutava il contraddittorio ed eccepiva il proprio difetto pagina 3 di 8 di legittimazione passiva in ordine alla misura dei consumi addebitati in fattura, posto che la loro quantificazione era stata effettuata dall'opposta senza margini di discrezionalità.
Argomentava la corretta quantificazione dei consumi riferiti ai periodi 7/9/2013-5/9/2018 e 4/10/2013-
3/10/2018, ricostruiti rispettivamente in base alla media dei consumi storici regolarmente registrati ed alla potenza tecnicamente prelevabile determinata dalla sezione del cavo, osservando che l'opponente sarebbe stato reso pienamente edotto dei periodi e dei consumi così addebitati.
Previa concessione dei termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., parte opponente, alla luce delle difese svolte da parte opposta, eccepiva il difetto di legittimazione attiva di quest'ultima e la causa veniva istruita per mezzo delle prove testimoniali articolate dalla Controparte_1
Ritenuto opportuno formulare una proposta conciliativa ex art. 185-bis c.p.c., le parti dichiaravano di non poter addivenire ad alcun accordo. Pertanto, la causa, ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. all'udienza del 2/12/2025, disponendo che la stessa venisse celebrata con modalità cartolare.
L'opposizione è infondata e merita di essere rigettata.
È opportuno premettere che il procedimento monitorio è caratterizzato da una cognizione sommaria,
mentre l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un procedimento ordinario a cognizione piena nel quale, il Giudice, deve comunque pronunciare sul merito del diritto fatto valere dal creditore, tenuto conto degli elementi probatori esibiti nel corso del giudizio. Pertanto, il Giudice non deve limitarsi a esaminare se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa, ma deve procedere a una autonoma valutazione di tutti gli elementi offerti sia dal creditore per dimostrare la fondatezza della propria pretesa dedotta con il ricorso, sia dell'opponente per contestarla (cfr. Cassazione civile sez. I,
09/12/2019, n.32020).
pagina 4 di 8 Venendo al merito della vicenda, a seguito dei controlli effettuati in data 06.09.2018 e 04.10.2018,
rispettivamente alla Via D'Agata Micale nn. 9 e 6, la società di distribuzione, per mezzo dei propri tecnici incaricati, ha accertato la manomissione dei contatori contraddistinti dai numeri POD
979639295 e 979638329, realizzata mediante il posizionamento di magneti atti ad alterare la registrazione dei consumi, riducendola del 94,90% e del 97,11%.
Nell'immediatezza delle operazioni di verifica, l'odierno opponente, , si qualificava e Parte_1
veniva identificato dai tecnici come intestatario ed utilizzatore di fatto della fornitura e lo stesso apponeva la propria sottoscrizione al verbale di verifica.
Le superiori circostanze sono certamente comprovate dalla documentazione prodotta dalla convenuta e in particolare dai verbali di verifica n. 620/2018 e n. 737/2018.
Infatti, gli addetti delle società di distribuzione nel corso delle verifiche sui misuratori di energia,
secondo ormai consolidata giurisprudenza della Corte di cassazione, assumono la qualifica di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, indipendentemente da quale sia l'ente che ha predisposto il controllo o la loro qualifica formale, in quanto ciò che caratterizza l'attività è la funzione pubblica che essi esercitano. Sul punto, la Suprema Corte, pronunciandosi in tema di sanzioni amministrative per prelievo irregolare di energia, ha chiarito che le attività di accertamento compiute dai dipendenti di un ente rientrante tra gli organismi erogatori di un pubblico servizio disciplinato da norme di natura pubblica, rientrano tra quelle del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, atteso che, ai fini dell'assunzione della relativa qualità, non ha rilievo la forma giuridica, pubblica o privata, dell'ente,
ma unicamente la natura delle funzioni esercitate, ove disciplinate da norme di diritto pubblico o da atti autoritativi, ai sensi degli artt. 357 e 358 c.p. e che pertanto tali attività attribuiscono pubblica fede all'accertamento compiuto (cfr. Cass., Sez. V, n. 7075 del 2020 o ancora Cass. pen. n. 7566/2020).
Di conseguenza, il verbale di verifica redatto dai tecnici di fa prova fino a Parte_2
pagina 5 di 8 querela di falso in applicazione del disposto di cui all'art. 2700 c.c.: “L'atto pubblico fa piena prova,
fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato,
nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti”.
Sul punto si osservi che , nell'apporre la propria sottoscrizione ai verbali di verifica, Parte_1
senza peraltro nulla osservare o dichiarare in merito alle manomissioni riscontrate, ha fatto integralmente proprio il contenuto dei documenti. Le risultanze del verbale n. 620/2018 del 06/09/2018
hanno poi trovato conferma nella deposizione testimoniale raccolta all'udienza del 19/07/2021. Infine,
in sede giudiziale, non ha proposto querela di falso al fine di sconfessare la veridicità dei Parte_1
documenti.
Pertanto, del tutto correttamente l'odierna opposta ha provveduto ad emettere nei confronti dell'intestatario/utilizzatore la fattura n. 89011702010581A riferita al periodo 7/9/2013-5/9/2018 e la fattura n. 89011702033358A riferita al periodo 4/10/2013-3/10/2018 per il recupero dei prelievi indebitamente effettuati e ricalcolati nel rispetto del termine di prescrizione quinquennale.
La pretesa creditoria azionata in via monitoria da parte opposta è stata correttamente diretta nei confronti della parte opponente, la cui responsabilità scaturisce dal fatto illecito consistente nella manomissione del contatore e dalla successiva sottrazione di energia. Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha sancito che il legittimato passivo dell'azione risarcitoria per fatto illecito è chi ha beneficiato delle erogazioni (abusive) di energia elettrica, anche se non intestatario di alcun contratto
(Cass. Civ. 21770/19). Da ciò deriva una presunzione di responsabilità del fatto illecito a carico del detentore, a qualsiasi titolo, giacché, indipendentemente dall'accertamento circa l'autore materiale della manomissione, è il soggetto che ha beneficiato delle alterazioni;
la presunzione di responsabilità è
superabile solo con la dimostrazione della ordinaria diligenza in ordine alla gestione degli impianti e pagina 6 di 8 delle apparecchiature elettriche” (Tribunale Napoli sez. XII, 06/07/2022, n.6750).
Si osservi comunque che, a fronte delle difese e della documentazione allegata dalla parte opposta,
l'esistenza di un rapporto di fornitura di energia elettrica tra le parti in causa può considerarsi pacifica siccome mai puntualmente contestata. Non può dunque essere condivisa l'eccezione sollevata dalla parte opponente circa la carenza di legittimazione attiva della Controparte_1
Invero, la legittimazione attiva della società di servizio elettrico deriva dalla pacifica esistenza di un rapporto commerciale con , avente per oggetto l'erogazione della corrente elettrica dietro Parte_1
pagamento dei relativi consumi. Non può infatti farsi discendere il difetto di legittimazione della società dal rifiuto opposto rispetto all'instaurazione del contraddittorio in punto di accertamento della manomissione e quantificazione dei consumi, attività queste di esclusiva competenza di un diverso soggetto incaricato, ovvero . Parte_2
Ad ogni buon conto, in sede di opposizione l'attività di verifica e ricostruzione dei consumi svolta dalla non è mai stata adeguatamente contestata dalla parte opponente. Sul punto, attesa Parte_2
l'inattendibilità della contabilizzazione dei consumi causata dalla manomissione del contatore, la
Suprema Corte ha chiarito che la minore contabilizzazione dei consumi registrati determina al gestore un danno risarcibile consistente nel valore dell'energia consumata e nel mancato utile, da quantificare anche in base ad elementi presuntivi quali calcoli statistici sull'entità dei consumi storici o, in mancanza di dati storici sui consumi, in base al criterio della potenza tecnicamente prelevabile, che si fonda su un dato oggettivo, ovvero sul diametro e quindi sulla portata termica del cavo utilizzato per l'allaccio abusivo, ipotizzando che lo stesso venga utilizzato per un numero di ore medie (cfr. Cass. n.
13605/2019). Deve quindi concludersi che i criteri di quantificazione applicati dalla Parte_2
non sono stati compiutamente contestati dalla parte opponente, la quale si è limitata a lamentare, in maniera assolutamente generica l'omessa specificazione dei criteri di quantificazione.
pagina 7 di 8 Le spese processuali seguono la soccombenza di parte opponente e possono liquidarsi come da dispositivo che segue applicando il DM n. 55/2014 e successive modifiche, tenuto conto del valore della causa secondo i valori minimi per tutte le fasi attesa l'attività svolta.
P.Q.M
.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta l'opposizione e conferma integralmente il decreto ingiuntivo n. 1622/2019, emesso dal
Tribunale di Siracusa nel procedimento iscritto al n. 4250/2019 R.G., che per l'effetto dichiara definitivamente esecutivo;
- condanna la parte opponente a rimborsare alla parte opposta le spese di lite, che si liquidano in €
7.052,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c.
Così deciso in Siracusa il 17.12.2025
IL GIUDICE
dott.ssa Gabriella Anna Leonardi
pagina 8 di 8