CA
Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sez. distaccata di Sassari, sentenza 12/12/2025, n. 428 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 428 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI SASSARI SEZIONE CIVILE RG. 89/2025 All'udienza del giorno 12.12.2025 i Magistrati: Dott. Maria Grixoni Presidente Dott. Cinzia Caleffi Consigliere rel. Dott. Cristina Fois Consigliere chiamata la causa promossa da: (C.F. ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
PLINI ATTORE IN REVOCAZIONE CONTRO
in persona dell'amministratore p.t. (CF. Controparte_1 ntato e difeso dall'avv. LISCA GIANMARIO sostituito P.IVA_1 dall'avv. Paola Palitta CONVENUTO IN REVOCAZIONE
la Corte invita le parti a precisare le conclusioni;
i procuratori delle parti precisano le conclusioni come da rispettivi atti;
i procuratori delle parti dichiarano di rinunciare a comparire per la lettura della sentenza. Dato atto di quanto sopra la Corte si ritira in camera di consiglio. Il Presidente Dott.ssa Maria Grixoni
Conclusa la successiva camera di consiglio, la Corte pronuncia la seguente sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.:
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI Composta da Dott. Maria Grixoni Presidente Dott. Cinzia Caleffi Consigliere rel. Dott. Cristina Fois Consigliere ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies cpc la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. 89/2025 RG promossa da ( ) domiciliato elettivamente in Parte_1 C.F._1
VIA PARIGI 2 OLBIA presso lo studio dell'avv. COLUMBANO PLINIO che lo rappresenta e difende unitamente all'avv. MANCA LUIGI in forza di procura in atti ATTORE IN REVOCAZIONE CONTRO in persona dell'amministratore p.t. Controparte_1 to elettivamente in VIA MARCONI 9 TEMPIO P.IVA_1
PAUSANIA presso lo studio dell'avv. LISCA GIANMARIO che lo rappresenta e difende in forza di procura in atti CONVENUTO IN REVOCAZIONE OGGETTO: revocazione ex art. 395 n. 1 e 3 cpc. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con sentenza n. 488/2017 il Tribunale di Tempio Pausania aveva rigettato l'opposizione proposta da e confermato il decreto ingiuntivo n. Parte_1
956/2013 emesso in favore del sito in Santa Teresa di Gallura Controparte_1
(SS) per il pagamento della so 8,80, pretesa a titolo di spese condominiali ordinarie e straordinarie, oltre interessi e spese della procedura. Avverso tale decisione proponeva appello lamentando che la Parte_1 richiesta di pagamento fosse illegittima in assenza di valide delibere di ripartizione delle spese, tanto per la quota ordinaria quanto per quella straordinaria, e la Corte di Appello di Cagliari Sezione distaccata di Sassari dichiarava l'inammissibilità del gravame con ordinanza ex art. 348 bis c.p.c., depositata in data 18.1.2019. In particolare, la Corte – precisato che il tribunale aveva fatto corretto uso dei principi di diritto regolanti la materia – riteneva che i motivi di appello non avessero ragionevole probabilità di essere accolti, sul presupposto che “per effetto della sola sopportazione delle spese ordinarie e dell'esistenza di una delibera di approvazione di quelle straordinarie (con indicazione del relativo importo e delle scadenze delle rate) era sorto il credito del , liquido CP_1 ed esigibile al momento in cui è(era) stata intrapresa l'azione monitoria di recupero, stante la sua quantificazione derivante da un semplice calcolo matematico dei millesimi riferibili al ”. Pt_1
Avverso tale decisione, radicato un giudizio per revocazione Parte_1 ex art. 395 nn. 1 e 3 c.p.c deducendo che il condominio aveva posto in essere un comportamento fraudolento, avendo occultato alcuni documenti decisivi ai fini della statuizione e, ciò, in pregiudizio del proprio diritto di difesa. In particolare, il ha eccepito che il , con dolo e mala Pt_1 Controparte_1 fede, aveva agito per il recupero di tutti gli importi relativi alle spese straordinarie nonostante lo stesso fosse consapevole di aver sostenuto solo il 50% degli importi deliberati, in quanto, a fronte dell'iniziale importo appaltato pari ad euro 49.600,00 erano stati eseguiti solo una parte dei lavori per euro 22.850,00. A riprova di quanto sostenuto, il ha chiesto l'acquisizione di due Pt_1 documenti reperiti, a suo dire, solo 17.1.2025 e, in particolare, una scrittura asseritamente attestante le lavorazioni eseguite recante la data del 7.8.2013 e la fattura n. 23/2013 rilasciata dall'impresa Ara & C s.n.c. incaricata di eseguire i lavori straordinari di manutenzione (docc. 8 e 9 atto di citazione in revocazione). Secondo l'attore in revocazione, detti documenti, ove conosciuti tempestivamente, avrebbero portato la corte, e prima ancora il tribunale, ad emettere una diversa statuizione. Per tali ragioni, il , previa istanza di sospensione dell'ordinanza di Pt_1 inammissibilità eme questa Corte, ha così concluso “i. in accoglimento della proposta revocazione, contrariis reiectis, revocare l'Ordinanza della Corte di Appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, del 10.01.2019, resa nel giudizio n.Rg. 3/2018; ii. in accoglimento del gravame proposto da Parte_1
, riformare la sentenza di prime cure resa dal Tribunale di Tempio
[...]
Pausania in data 5.10.2017 e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo n. 956/2013 e dichiarare che nulla è dovuto al dal sig. Controparte_1 Pt_1 mandando lo stesso indenne da ogni pretesa. iii. condannare il CP_1
, in persona dell'amministratore por tempore, corrente in San
[...]
Gallura, Via Dante 12, alla refusione delle spese e compensi di tutti i gradi di giudizio, ed anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c. ricorrendone i presupposti di legge”. Si è costituito in giudizio il resistendo alla domanda e Controparte_1 chiedendo il rigetto del grava in fatto ed in diritto. La causa, rigettata l'istanza di sospensione ed istruita documentalmente, è stata decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. L'art. 395 ai commi nn. 1 e 3 cpc prevede che le sentenze pronunciate in grado d'appello o in un unico grado, possono essere impugnate per revocazione “1) se sono l'effetto del dolo di una delle parti in danno dell'altra” e “3) se dopo la sentenza sono stati ritrovati uno o più documenti decisivi che la parte non aveva potuto produrre in giudizio per causa di forza maggiore o per fatto dell'avversario”. In particolare, la Suprema Corte, con la pronuncia n. 31211/2022, ha chiarito che “Il dolo processuale revocatorio non è integrato dalla mera violazione dell'obbligo di lealtà e probità previsto dall'art. 88 c.p.c., né dalle allegazioni false, dalle reticenze o dal mendacio, occorrendo ai fini della configurazione dalle fattispecie - per
contro
- un'attività intenzionalmente fraudolenta, che si concretizzi in artifizi o raggiri soggettivamente diretti e oggettivamente idonei a paralizzare la difesa avversaria e ad impedire al giudice l'accertamento della verità, così pregiudicando l'esito del procedimento”. Orbene - premesso che il non contestava l'ammontare delle spese Pt_1 straordinarie deliberate dall'assemblea né l'ammontare delle quote dovute in base ai millesimi di pertinenza delle tre unità immobiliari delle quali era proprietario, limitandosi ad eccepire nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo la sola mancanza di un riparto approvato – è, innanzi tutto, da escludere che, alla luce dei principi di diritto sopra richiamati ed in forza delle circostanze sopra rappresentate, sia ravvisabile in capo al una CP_1 attività fraudolenta idonea a giustificare la revocazione de ento impugnato ai sensi dell'art. 395 n. 1 c.p.c. Il , infatti, una volta approvato il bilancio consuntivo contenente anche le Pt_1 spese straordinarie - (cfr. delibera assembleare del 21.8.2013, in cui al punto dell'ordine del giorno n. 4) erano specificati i “Lavori urgenti di straordinaria manutenzione al fabbricato (restauro delle facciate, rifacimento del terrazzo di copertura e lavori collegati)” e la “Situazione contabile e dei lavori”: doc. 3 comparsa di costituzione) - aveva la facoltà di richiedere copia di tutti i relativi documenti contabili ai sensi dell'art. 1130 bis comma 1 c.c., secondo cui “i condomini od i titolari di diritti reali di godimento sulle unità immobiliari possono prendere visione dei documenti giustificativi di spesa in ogni tempo ed estrarne copia a proprie spese”. L'attore in revocazione, quindi, fin da subito aveva la possibilità di conoscere tutta la contabilità afferente i lavori di manutenzione straordinaria e non risulta che si sia avvalso di tale facoltà e né tanto meno che gli sia stato impedito di farlo con artifizi o raggiri. Pertanto, a fronte della sua stessa inerzia, non può dolersi della “negata possibilità di contrapporre in causa un fatto modificativo della pretesa creditoria avanzata nei suoi confronti dal ”, invocando CP_1 un presunto comportamento omissivo e fraudolento di quest'ultimo, di cui, peraltro, non è stato neppure specificatamente chiarito con quali modalità si sarebbe concretizzato. Va, quindi, esclusa la configurabilità di una ipotesi di “dolo di una delle parti in danno dell'altra”. In considerazione, infine, del contenuto e della natura della nuova documentazione depositata in atti, non è neppure configurabile l'ulteriore ipotesi di cui al n. 3, non trattandosi, da un lato, di documenti decisivi e dall'altro, in difetto di allegazione e prova dell'impossibilità di produrli prima “per causa di forza maggiore o per fatto dell'avversario”. Come sopra rilevato, invero, il condomino ha sempre avuto il diritto di chiedere la documentazione afferente i lavori straordinari, tra cui, quindi, anche la fattura n. 23/2013 mentre, di per sé, la scrittura datata 7.8.2023 - e che, secondo l'assunto del , gli sarebbe stata consegnata da , moglie Pt_1 Persona_1 del titolare d sa Ara e C. deceduto – nulla dimo asserita volontà del di tenerlo all'oscuro di tutto, tenuto anche conto che CP_1 sulla stessa ortati i valori delle opere appaltate e non si comprende neppure da chi sia sottoscritta. E', peraltro, inverosimile che il , proprietario di tre appartamenti ubicati Pt_1 all'interno del condominio e consapevole di non aver corrisposto le proprie quote relative ai lavori straordinari di manutenzione, sia venuto a conoscenza dell'esecuzione parziale degli stessi solo in data 17.1.2025. Per tali ragioni, l'impugnazione non può trovare accoglimento con conseguente integrale conferma della sentenza oggetto di gravame. Le spese processuali seguono la soccombenza dell'attore e sono liquidate come in dispositivo, sulla scorta dei parametri di cui al DM 147/2022, tenuto conto del minimo dello scaglione di valore della causa avuto riguardo alla non complessità delle questioni trattate.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione: rigetta l'impugnazione per revocazione proposta da avverso Parte_1
l'ordinanza della Corte di Appello di Cagliari Sezione distaccata di Sassari in data 18.1.2019; condanna alla rifusione delle spese processuali in favore del Parte_1
a dell'amministratore p.t., che liquida in complessivi Controparte_1 euro 2.906,00, oltre 15% spese generali ed accessori di legge. Si dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater TU spese di giustizia. Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale. Sassari, 12.12.2025 Il Consigliere Dott. Cinzia Caleffi
Il Presidente
Dott. Maria Grixoni
PLINI ATTORE IN REVOCAZIONE CONTRO
in persona dell'amministratore p.t. (CF. Controparte_1 ntato e difeso dall'avv. LISCA GIANMARIO sostituito P.IVA_1 dall'avv. Paola Palitta CONVENUTO IN REVOCAZIONE
la Corte invita le parti a precisare le conclusioni;
i procuratori delle parti precisano le conclusioni come da rispettivi atti;
i procuratori delle parti dichiarano di rinunciare a comparire per la lettura della sentenza. Dato atto di quanto sopra la Corte si ritira in camera di consiglio. Il Presidente Dott.ssa Maria Grixoni
Conclusa la successiva camera di consiglio, la Corte pronuncia la seguente sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.:
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI Composta da Dott. Maria Grixoni Presidente Dott. Cinzia Caleffi Consigliere rel. Dott. Cristina Fois Consigliere ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies cpc la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. 89/2025 RG promossa da ( ) domiciliato elettivamente in Parte_1 C.F._1
VIA PARIGI 2 OLBIA presso lo studio dell'avv. COLUMBANO PLINIO che lo rappresenta e difende unitamente all'avv. MANCA LUIGI in forza di procura in atti ATTORE IN REVOCAZIONE CONTRO in persona dell'amministratore p.t. Controparte_1 to elettivamente in VIA MARCONI 9 TEMPIO P.IVA_1
PAUSANIA presso lo studio dell'avv. LISCA GIANMARIO che lo rappresenta e difende in forza di procura in atti CONVENUTO IN REVOCAZIONE OGGETTO: revocazione ex art. 395 n. 1 e 3 cpc. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con sentenza n. 488/2017 il Tribunale di Tempio Pausania aveva rigettato l'opposizione proposta da e confermato il decreto ingiuntivo n. Parte_1
956/2013 emesso in favore del sito in Santa Teresa di Gallura Controparte_1
(SS) per il pagamento della so 8,80, pretesa a titolo di spese condominiali ordinarie e straordinarie, oltre interessi e spese della procedura. Avverso tale decisione proponeva appello lamentando che la Parte_1 richiesta di pagamento fosse illegittima in assenza di valide delibere di ripartizione delle spese, tanto per la quota ordinaria quanto per quella straordinaria, e la Corte di Appello di Cagliari Sezione distaccata di Sassari dichiarava l'inammissibilità del gravame con ordinanza ex art. 348 bis c.p.c., depositata in data 18.1.2019. In particolare, la Corte – precisato che il tribunale aveva fatto corretto uso dei principi di diritto regolanti la materia – riteneva che i motivi di appello non avessero ragionevole probabilità di essere accolti, sul presupposto che “per effetto della sola sopportazione delle spese ordinarie e dell'esistenza di una delibera di approvazione di quelle straordinarie (con indicazione del relativo importo e delle scadenze delle rate) era sorto il credito del , liquido CP_1 ed esigibile al momento in cui è(era) stata intrapresa l'azione monitoria di recupero, stante la sua quantificazione derivante da un semplice calcolo matematico dei millesimi riferibili al ”. Pt_1
Avverso tale decisione, radicato un giudizio per revocazione Parte_1 ex art. 395 nn. 1 e 3 c.p.c deducendo che il condominio aveva posto in essere un comportamento fraudolento, avendo occultato alcuni documenti decisivi ai fini della statuizione e, ciò, in pregiudizio del proprio diritto di difesa. In particolare, il ha eccepito che il , con dolo e mala Pt_1 Controparte_1 fede, aveva agito per il recupero di tutti gli importi relativi alle spese straordinarie nonostante lo stesso fosse consapevole di aver sostenuto solo il 50% degli importi deliberati, in quanto, a fronte dell'iniziale importo appaltato pari ad euro 49.600,00 erano stati eseguiti solo una parte dei lavori per euro 22.850,00. A riprova di quanto sostenuto, il ha chiesto l'acquisizione di due Pt_1 documenti reperiti, a suo dire, solo 17.1.2025 e, in particolare, una scrittura asseritamente attestante le lavorazioni eseguite recante la data del 7.8.2013 e la fattura n. 23/2013 rilasciata dall'impresa Ara & C s.n.c. incaricata di eseguire i lavori straordinari di manutenzione (docc. 8 e 9 atto di citazione in revocazione). Secondo l'attore in revocazione, detti documenti, ove conosciuti tempestivamente, avrebbero portato la corte, e prima ancora il tribunale, ad emettere una diversa statuizione. Per tali ragioni, il , previa istanza di sospensione dell'ordinanza di Pt_1 inammissibilità eme questa Corte, ha così concluso “i. in accoglimento della proposta revocazione, contrariis reiectis, revocare l'Ordinanza della Corte di Appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, del 10.01.2019, resa nel giudizio n.Rg. 3/2018; ii. in accoglimento del gravame proposto da Parte_1
, riformare la sentenza di prime cure resa dal Tribunale di Tempio
[...]
Pausania in data 5.10.2017 e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo n. 956/2013 e dichiarare che nulla è dovuto al dal sig. Controparte_1 Pt_1 mandando lo stesso indenne da ogni pretesa. iii. condannare il CP_1
, in persona dell'amministratore por tempore, corrente in San
[...]
Gallura, Via Dante 12, alla refusione delle spese e compensi di tutti i gradi di giudizio, ed anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c. ricorrendone i presupposti di legge”. Si è costituito in giudizio il resistendo alla domanda e Controparte_1 chiedendo il rigetto del grava in fatto ed in diritto. La causa, rigettata l'istanza di sospensione ed istruita documentalmente, è stata decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. L'art. 395 ai commi nn. 1 e 3 cpc prevede che le sentenze pronunciate in grado d'appello o in un unico grado, possono essere impugnate per revocazione “1) se sono l'effetto del dolo di una delle parti in danno dell'altra” e “3) se dopo la sentenza sono stati ritrovati uno o più documenti decisivi che la parte non aveva potuto produrre in giudizio per causa di forza maggiore o per fatto dell'avversario”. In particolare, la Suprema Corte, con la pronuncia n. 31211/2022, ha chiarito che “Il dolo processuale revocatorio non è integrato dalla mera violazione dell'obbligo di lealtà e probità previsto dall'art. 88 c.p.c., né dalle allegazioni false, dalle reticenze o dal mendacio, occorrendo ai fini della configurazione dalle fattispecie - per
contro
- un'attività intenzionalmente fraudolenta, che si concretizzi in artifizi o raggiri soggettivamente diretti e oggettivamente idonei a paralizzare la difesa avversaria e ad impedire al giudice l'accertamento della verità, così pregiudicando l'esito del procedimento”. Orbene - premesso che il non contestava l'ammontare delle spese Pt_1 straordinarie deliberate dall'assemblea né l'ammontare delle quote dovute in base ai millesimi di pertinenza delle tre unità immobiliari delle quali era proprietario, limitandosi ad eccepire nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo la sola mancanza di un riparto approvato – è, innanzi tutto, da escludere che, alla luce dei principi di diritto sopra richiamati ed in forza delle circostanze sopra rappresentate, sia ravvisabile in capo al una CP_1 attività fraudolenta idonea a giustificare la revocazione de ento impugnato ai sensi dell'art. 395 n. 1 c.p.c. Il , infatti, una volta approvato il bilancio consuntivo contenente anche le Pt_1 spese straordinarie - (cfr. delibera assembleare del 21.8.2013, in cui al punto dell'ordine del giorno n. 4) erano specificati i “Lavori urgenti di straordinaria manutenzione al fabbricato (restauro delle facciate, rifacimento del terrazzo di copertura e lavori collegati)” e la “Situazione contabile e dei lavori”: doc. 3 comparsa di costituzione) - aveva la facoltà di richiedere copia di tutti i relativi documenti contabili ai sensi dell'art. 1130 bis comma 1 c.c., secondo cui “i condomini od i titolari di diritti reali di godimento sulle unità immobiliari possono prendere visione dei documenti giustificativi di spesa in ogni tempo ed estrarne copia a proprie spese”. L'attore in revocazione, quindi, fin da subito aveva la possibilità di conoscere tutta la contabilità afferente i lavori di manutenzione straordinaria e non risulta che si sia avvalso di tale facoltà e né tanto meno che gli sia stato impedito di farlo con artifizi o raggiri. Pertanto, a fronte della sua stessa inerzia, non può dolersi della “negata possibilità di contrapporre in causa un fatto modificativo della pretesa creditoria avanzata nei suoi confronti dal ”, invocando CP_1 un presunto comportamento omissivo e fraudolento di quest'ultimo, di cui, peraltro, non è stato neppure specificatamente chiarito con quali modalità si sarebbe concretizzato. Va, quindi, esclusa la configurabilità di una ipotesi di “dolo di una delle parti in danno dell'altra”. In considerazione, infine, del contenuto e della natura della nuova documentazione depositata in atti, non è neppure configurabile l'ulteriore ipotesi di cui al n. 3, non trattandosi, da un lato, di documenti decisivi e dall'altro, in difetto di allegazione e prova dell'impossibilità di produrli prima “per causa di forza maggiore o per fatto dell'avversario”. Come sopra rilevato, invero, il condomino ha sempre avuto il diritto di chiedere la documentazione afferente i lavori straordinari, tra cui, quindi, anche la fattura n. 23/2013 mentre, di per sé, la scrittura datata 7.8.2023 - e che, secondo l'assunto del , gli sarebbe stata consegnata da , moglie Pt_1 Persona_1 del titolare d sa Ara e C. deceduto – nulla dimo asserita volontà del di tenerlo all'oscuro di tutto, tenuto anche conto che CP_1 sulla stessa ortati i valori delle opere appaltate e non si comprende neppure da chi sia sottoscritta. E', peraltro, inverosimile che il , proprietario di tre appartamenti ubicati Pt_1 all'interno del condominio e consapevole di non aver corrisposto le proprie quote relative ai lavori straordinari di manutenzione, sia venuto a conoscenza dell'esecuzione parziale degli stessi solo in data 17.1.2025. Per tali ragioni, l'impugnazione non può trovare accoglimento con conseguente integrale conferma della sentenza oggetto di gravame. Le spese processuali seguono la soccombenza dell'attore e sono liquidate come in dispositivo, sulla scorta dei parametri di cui al DM 147/2022, tenuto conto del minimo dello scaglione di valore della causa avuto riguardo alla non complessità delle questioni trattate.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione: rigetta l'impugnazione per revocazione proposta da avverso Parte_1
l'ordinanza della Corte di Appello di Cagliari Sezione distaccata di Sassari in data 18.1.2019; condanna alla rifusione delle spese processuali in favore del Parte_1
a dell'amministratore p.t., che liquida in complessivi Controparte_1 euro 2.906,00, oltre 15% spese generali ed accessori di legge. Si dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater TU spese di giustizia. Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale. Sassari, 12.12.2025 Il Consigliere Dott. Cinzia Caleffi
Il Presidente
Dott. Maria Grixoni