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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 18/03/2025, n. 333 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 333 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4027/2023
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Famiglia ed Altro Civile
Il Giudice dott. Emilio Bernardi
lette le note in sostituzione dell'udienza del 6/11/2024, depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. : dall'Avv. Leone Di Giannantonio per parte ricorrente;
dall'Avv. Antonella Manso, per parte resistente, pronuncia, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente sentenza:
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI PESCARA
Parte 1
(artt. 50 ter, 429 c.p.c.)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Pescara, dott. Emilio Bernardi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n° 4027 del R.G.A.C. dell'anno 2023 vertente
TRA
Via De Amicis n.74, presso lo studio dell'Avv. Leone Di Giannantonio, il quale lo rappresenta e difende, giusto mandato allegato al ricorso introduttivo ricorrente
CONTRO
(c.f./p.i P.IVA 1 ), in persona del Sindaco pro-tempore, Controparte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Antonella Manso, elettivamente domiciliato in Pescara, Piazza
Italia n.1, giusto mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta resistente
OGGETTO: altri istituti del diritto delle locazioni
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta
MOTIVI DELLA DECISIONE Parte 21) Con ricorso notificato unitamente a pedissequo decreto di fissazione dell'udienza, deducendo la illegittimità del decreto dirigenziale che aveva disposto la decadenza
[...]
dall'assegnazione alloggio CP_2 (N.52 del 9/10/2023), in quanto l'assegnatario aveva "successivamente all'assegnazione, adibito l'alloggio e/o le zone limitrofe, quali pertinenze di quest'ultimo, a una o più attività illecite di cui all'art. 73 del D.P.R. n.
309/1990 rilevate in flagranza di reato" ed in quanto la moglie ed il figlio conviventi avevano riportato sentenza irrevocabile di condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 5,
D.P.R. 309/90", ne invocava, in via preliminare, la sospensione dell'efficacia esecutiva, chiedendo nel merito di annullarlo e, per l'effetto, dichiararne l'inefficacia, con vittoria delle spese del giudizio.
opponendosi all'istanza 2) A seguito di deposito di relativa comparsa, si costituiva il CP_1 di sospensione, chiedendo nel merito il rigetto della domanda. 3) Nel corso del giudizio veniva rigettata l'istanza di sospensione per difetto dei relativi presupposti, segnatamente in relazione al periculum in mora, e ferme le produzioni documentali, la causa veniva rinviata per discussione orale. Con separato decreto veniva disposta la trattazione scritta.
4) E' presente in atti il decreto dirigenziale, di cui si controverte, adottato a seguito di sopralluogo effettuato il 16/05/2023 dalla Squadra Mobile presso l'alloggio assegnato al [...] Parte 2 in cui veniva tratta in arresto per flagranza di reato (nella specie, cessione di narcotico e sostanze psicotrope) convivente del figlio del ricorrente, a Persona 1
seguito degli accertamenti eseguiti dall' CP_3 sul casellario giudiziario dei componenti il nucleo familiare dell'assegnatario, a seguito di preavviso di decadenza del Comune ed a seguito del parere favorevole della Commissione Erp. Nel merito nel suddetto provvedimento è stato contestato all'odierno ricorrente di non aver mantenuto i requisiti previsti ai fini del mantenimento dell'assegnazione dell'alloggio di edilizia pubblica popolare, avendo violato l'art. 34, comma 1 lett. c, per aver "successivamente all'assegnazione, adibito l'alloggio e/o zone limitrofe, quali pertinenze di quest'ultimo, a una o più attività illecite di cui all'art. 73 del DPR N. 309/1990 rilevate in flagranza di reato e l'art. 2, lett. b- bis ed e-ter) per aver la moglie ed il figlio conviventi riportato sentenza irrevocabile di condanna per il reato di cui all'art. 73 DPR 309/90.
5) All'esito della disamina degli atti di causa, la domanda deve accolta per quanto di ragione.
6) Occorre in primo luogo rilevare che per quanto attiene il fatto attinente alla convivente del figlio (tale Persona_1 non è presente in atti alcuna sentenza passata in giudicato per '
i quali la predetta è stata tratta in arresto, sicché non appare che possa essere applicata nel caso in esame la condizione ostativa al mantenimento dell'alloggio prevista appunto dall'art. 34, comma 1, cennata legge regionale ( tale norma contempla quale circostanza determinante la decadenza dall'assegnazione dell'alloggio di edilizia popolare, il caso in cui l'assegnatario o altro componente del nucleo familiare o comunque coabitante abbia adibito l'alloggio e/o le zone limitrofe quali pertinenze di quest'ultimo ad una o più attività illecite, rilevate in flagranza di reato), ovvero il caso in cui l'alloggio sia stato adibito in modo continuativo allo svolgimento delle attività illecite, quali ad esempio attività di produzione e/o confezionamento e/o spaccio di stupefacenti, ergo assegnato a quella funzione particolare e non alla mera commissione di un reato nell'alloggio o nelle sue pertinenze, valutato pure che neppure risulta versato in atti il verbale di arresto della suddetta persona convivente. Del resto, deve ribadirsi che la ratio ispiratrice della norma regionale va individuata nell'esigenza di garantire che l'assegnazione dell'alloggio persegua esclusivamente la funzione sociale ed assistenziale cristallizzata dalla sentenza n. 44/2020
della Corte Costituzionale e di evitare che l'alloggio pubblico perda la sua finalità specifica, valutato in ultima analisi il bilanciamento tra i contrapposti interessi del diritto all'abitazione del singolo e dell'interesse pubblico a che l'unità abitativa non sia utilizzata per attività illecite.
7) Quanto all'ulteriore questione (sentenza di patteggiamento irrevocabile riportata dalla moglie e dal figlio convivente per il reato di cui all'art. 73 DPR 309/90), va rilevato che l'art. 34, comma 1, lett. e-ter, L.R. 96/96 prevede l'ipotesi di decadenza in caso di condanna penale passata in giudicato per il suddetto reato, a differenza degli artt. 2, comma 1, lett. b- bis e b ter e 34 comma 1 e quinquies della medesima legge, che fanno specifico riferimento anche alle sentenze di patteggiamento. Nel caso in esame risulta che è stata emessa nei confronti dei suddetti una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art.444 c.p.p.
8) Stando all'impostazione difensiva del CP 1 in base alla citata normativa il presupposto della decadenza dall'assegnazione dell'alloggio sarebbe l'aver riportato la congiunta una condanna, anche a seguito di patteggiamento, per un reato la cui pena detentiva non è inferiore nel massimo edittale a due anni perché l'art. 2 lett. b-bis della L.R. n. 96/96 recita: non avere riportato, negli ultimi dieci anni dalla data di pubblicazione del bando, a 66
seguito di sentenza passata in giudicato ovvero di patteggiamento ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, condanna per delitti non colposi per i quali la legge prevede la pena detentiva non inferiore nel massimo edittale a due anni”, e il comma 5 del medesimo articolo stabilisce che I requisiti debbono essere posseduti da parte del 66
richiedente e, limitatamente alle lettere b-bis), c), d),e), g), g-ter e g-quater) del primo comma, da parte degli altri componenti il nucleo familiare, alla data di pubblicazione del bando, nonche' al momento dell'assegnazione e debbono permanere in sostanza di rapporto".
9) Ora, le ipotesi di decadenza sono disciplinate dall'art.34 della L.R. n. 96/96, e nello specifico: 66
1. La decadenza dall'assegnazione e' pronunciata dal Sindaco del Comune territorialmente competente nei casi in cui l'assegnatario: a) abbia ceduto, in tutto o in parte l'alloggio assegnatogli;
b) non occupi stabilmente l'alloggio, salva preventiva autorizzazione dell'ente gestore giustificata da gravi motivi, o ne abbia modificato la destinazione d'uso;
b-bis) abbia messo in atto un allacciamento abusivo alle utenze elettriche, idriche,
energetiche e telefoniche;
c) o altro componente del nucleo familiare o comunque coabitante abbia adibito l'alloggio e/o le zone limitrofe quali pertinenze di quest'ultimo ad una o piu' attivita' illecite, rilevate in flagranza di reato;
d) abbia perduto i requisiti prescritti per l'assegnazione, salvo quanto indicato alla successiva lett. e);
e) fruisca di un reddito annuo complessivo, riferito all'intero nucleo familiare, superiore al limite stabilito per la permanenza cosi' come indicato dall'art. 35;
e bis) abbia acquistato, successivamente all'assegnazione, titolarita' di diritti di proprieta', usufrutto, uso ed abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare pur se, in fase di avvio del procedimento di decadenza, abbia provveduto all'alienazione dei diritti suindicati;
e-ter) e/o uno dei componenti del suo nucleo familiare, successivamente all'assegnazione, abbia riportato condanne penali passate in giudicato per uno dei reati previsti dagli articoli
51, comma 3 bis e/o 380 del codice di procedura penale, dell'articolo 73, comma 5, del
Testo Unico approvato con d.p.r. 309/1990, nonche' per i reati di usura, favoreggiamento e/o sfruttamento della prostituzione, gioco d'azzardo, detenzione e/o porto abusivo di armi, traffico di armi, riciclaggio di denaro proveniente da attivita' illecite;
CP 4 abbia ospitato stabilmente presso l'alloggio uno o piu' soggetti colti in flagranza di reato, per uno dei reati previsti dagli articoli 51, comma 3-bis e/o 380 del codice di procedura penale, dell'articolo 73, comma 5, del Testo Unico approvato con d.p.r.
309/1990, nonche' per i reati di usura, favoreggiamento e/o sfruttamento della prostituzione, gioco d'azzardo, detenzione e/o porto abusivo di armi, traffico di armi, riciclaggio di denaro proveniente da attivita' illecite;
e-quinquies) abbia riportato condanne, anche non definitive, ivi compresi i casi di patteggiamento ex articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati previsti dall'articolo 3-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonche' in tema di protezione civile e di commissariamento delle province), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119. In tal caso le altre persone conviventi non perdono il diritto di abitazione e subentrano nella titolarita'
del contratto;
e-sexies) abbia riportato denunce per inosservanza dell'obbligo dell'istruzione per i figli minori.
2. La decadenza dall'assegnazione comporta la risoluzione di diritto del contratto. La condizione di cui alla lettera c) del comma precedente e' esteso all'intero nucleo familiare.
3. Per il procedimento si applicano le disposizioni previste dai commi secondo, terzo e quarto del precedente art. 33. 4. Il provvedimento del Sindaco, che deve contenere il termine per il rilascio non superiore a 60 giorni, costituisce a norma dell'ultimo comma dell'art. 17 del D.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035, titolo esecutivo nei confronti dei soggetti di cui al precedente primo comma e non e' soggetto a graduazioni o proroghe.
5. Il Sindaco puo', tuttavia, concedere un termine non eccedente i sei mesi per il rilascio dell'immobile, fatta salva la gradualita' indicata al successivo art. 35 per gli assegnatari nelle condizioni della lett. e) del presente articolo.
5-bis. La condizione di cui alla lettera e-ter) del primo comma non si applica in caso di intervenuta riabilitazione".
Dunque, la lett. d) dell'art.34 si riferisce alla perdita dei " requisiti prescritti per l'assegnazione e che tra questi vi è quello di cui all'art.2 lett. b-bis) di non avere 66 66
riportato, negli ultimi dieci anni dalla data di pubblicazione del bando, a seguito di sentenza passata in giudicato ovvero di patteggiamento ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, condanna per delitti non colposi per i quali la legge prevede la pena detentiva non inferiore nel massimo edittale a due anni che deve essere sussistente ai "
sensi del comma 5 dell'art.2 anche per gli “altri componenti del nucleo familiare, alla data di pubblicazione del bando, nonche' al momento dell'assegnazione “ e deve “ permanere in 66 66
sostanza di rapporto ", ma lo stesso art.34, come visto, alla lett. e ter) prevede la decadenza dall'assegnazione qualora “l'assegnatario e/o uno dei componenti del suo nucleo familiare, successivamente all'assegnazione, abbia riportato condanne penali passate in giudicato per uno dei reati previsti dagli articoli 51, comma 3 bis e/o 380 del codice di procedura penale, dell'articolo 73, comma 5, del Testo Unico approvato con d.p.r. 309/1990, nonche' per i reati di usura, favoreggiamento e/o sfruttamento della prostituzione, gioco d'azzardo, detenzione e/o porto abusivo di armi, traffico di armi, riciclaggio di denaro proveniente da attivita' illecite ", con una norma specifica e introdotta successivamente alla lettera d), segnatamente dall'art. 3, comma 2, lett. b), L.R. 23 luglio 2018, n. 18 [ poi sostituita dall'art. 8, comma 3, L.R. 31 ottobre 2019, n. 34, a sua volta abrogato dall'art. 5, comma 4, L.R. 2 marzo 2020, n. 8 con effetto dalla data di entrata in vigore della predetta L.R. 31 ottobre
2019, n. 34, che ha altresì disposto la contestuale reviviscenza della presente lettera così' come aggiunta dall'articolo 3, comma 1, lettera b) della l.r. 18/2018.
10) Orbene, sul punto soluzione adeguata appare quella adottata di recente dal Tribunale di
Pescara in un caso analogo, ritenendo che "poiché nel novero di reati di cui all'art. 2, comma 1, lett. b-bis) sono ricompresi tutti i reati indicati dall'art. 34, comma 1, lett. e-ter), se si aderisse alla interpretazione proposta dal CP 1 convenuto, da un punto di vista sistematico e logico, l'art. 34, comma 1, lett. e-ter) sarebbe privo di un proprio ambito di applicazione e sarebbe norma, quindi, inutile in quanto per l'Amministrazione ai fini della decadenza sarebbe sufficiente richiamare l'art. 2, comma 2, b-bis). Dall'intervento del
2018, inoltre, emerge che la volontà del Legislatore regionale è stata chiaramente quella di limitare il potere di decadenza dall'alloggio popolare ai soli casi più gravi, ovvero quelli relativi alle condanne per i reati di cui all'art. 34, comma 1, lett.e-ter). Ed infatti con la
L.R. 18/2018 introdusse per la prima volta i requisiti di onorabilità/moralità ai fini dell'assegnazione dell'alloggio popolare di cui agli art. 2, comma 1, lett. b-bis) e g-bis); allo stesso tempo disciplinò il potere di decadenza di cui all'art. 34, comma 1, lett. e-ter) solo con riferimento ai reati corrispondenti alla lett.g-bis) dell'art.
2. Questo dimostra che il legislatore non ha voluto attribuire il potere di decadenza dall'alloggio popolare nel caso in cui l'assegnatario avesse riportato condanne per i reati indicati dall'art. 2, comma 1, lett.b-bis). Dunque il Legislatore ha preteso requisiti di onorabilità/moralità più stringenti ai fini dell'assegnazione dell'alloggio popolare rispetto a quelli necessari per evitare la decadenza dell'assegnazione e, seppure la scelta può apparire discutibile (come d'altronde quella di prevedere quali condizioni ostative all'assegnazione anche condanne per reati minori e senza alcun riguardo all'entità della pena effettivamente comminata), essa non è in questa sede sindacabile” (cfr. Tribunale Pescara, sentenza emessa il 14/05/2025,
n°686/2024, estensore Di Fulvio).
11) Aggiungasi infine che il decreto è stato emesso in virtù di una normativa regionale modificativa ed integrativa (inerente il requisito al mantenimento dell'assenza di precedenti penali in costanza di rapporto) di quella già esistente ed utilizzata ai fini dell'assegnazione dell'alloggio da parte del ricorrente nell'anno 1995. In tal senso appare condivisibile l'arresto sul punto della Cassazione secondo cui il principio dell'irretroattività della legge comporta che la legge nuova non possa essere applicata, oltre che ai rapporti giuridici esauriti prima della sua entrata in vigore, a quelli sorti anteriormente ed ancora in vita se, in tal modo, si disconoscano gli effetti già verificatisi del fatto passato o si venga a togliere efficacia, in tutto o in parte, alle conseguenze attuali e future di esso, potendo farsi applicazione della nuova disciplina solo allorché i fatti debbano essere presi in considerazione per una nuova determinazione in modo che resti escluso che, attraverso tale applicazione, sia modificata la disciplina giuridica del fatto generatore (cfr. Cassazione
Civile, Sent. n. 16039 del 2.8.2016).
12) In considerazione della oggettiva controvertibilità in relazione alla interpretazione della citata legge regionale, le spese del giudizio si intendono integralmente compensate tra le parti
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: accoglie la domanda;
per l'effetto, dichiara la inefficacia del decreto dirigenziale impugnato;
dichiara integralmente compensate le spese del giudizio.
Sentenza provvisoriamente esecutiva, come per legge
Pescara, li 17 Marzo 2025
Il Giudice
dott. Emilio Bernardi