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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 27/11/2025, n. 1418 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 1418 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1086/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MODENA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessandro Bagnoli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1086/2023 promossa da:
(C.F. E P.IVA ), con il patrocinio dell'avv. CORSINI Parte_1 P.IVA_1
RI, elettivamente domiciliata in CORSO CANALGRANDE N. 27 MODENA presso il difensore avv. CORSINI RI
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._1
RE LA, elettivamente domiciliato in STRADELLO ARMENONE N. 20
MODENA presso il difensore avv. RE LA
CONVENUTO
OGGETTO: ACCERTAMENTO RESPONSABILITÀ EX ART. 2043 C.C. – DANNO ALL'IMMAGINE –
DOMANDA DI MANLEVA.
CONCLUSIONI
Parte attrice:
“In via principale. nel merito, accertata la sussistenza dei fatti illeciti commessi dal Dott. e meglio indicati in premessa, accertare la totale estraneità, rispetto agli stessi, di CP_1
. Parte_1 Sempre nel merito, accertare che il comportamento del Dott. ha arrecato un danno CP_1 ingiusto all'immagine della Società odierna attrice, danno di cui si chiede in risarcimento da liquidarsi in via equitativa ex artt. 1226 e 2056 c.c. Ulteriormente nel merito, dichiarare tenuto e condannare a manlevare Controparte_1
ed i soci della stessa dal risarcimento di tutti i danni che dovessero essere Parte_1
pagina 1 di 11 chiamati a corrispondere in dipendenza dei fatti illeciti dallo stesso commessi e meglio descritti nella narrativa del presente atto. In via istruttoria, si chiede, sin d'ora, ammettersi prova per testi sulle circostanze di cui alla narrativa del presente atto, da ridursi in specifici capitoli di prova, con riserva di indicare il nominativo dei testimoni.”
Parte convenuta:
“Voglia il Tribunale di Modena, ogni diversa istanza domanda ed eccezione disattesa Accertare e dichiarare L'infondatezza in fatto e in diritto delle domande tutte spiegate da controparte;
e per l'effetto rigettare e respingere l'azione e le domande avversarie, poiché del tutto infondate e indimostrate;
condannare controparte alla refusione delle spese, competente ed onorari del presente giudizio, oltre alla refusione del danno per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 cpc, nella misura che verrà ritenuta di giustizia e con devoluzione delle relative somme alla Controparte_2 ovvero ad
[...] altra associazione o fondazione che verrà individuata dal Giudicante. Con vittoria di spese, competenze e onorari”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato il 13 febbraio 2023, ha convenuto in Parte_1 giudizio il dott. chiedendone la condanna al risarcimento dei danni Controparte_1 all'immagine e alla manleva della Società e dei suoi soci da ogni pretesa risarcitoria connessa ai comportamenti ritenuti illeciti del convenuto. Ha altresì richiesto accertarsi la sua estraneità rispetto a tali presunti fatti illeciti commessi dal dott. CP_1
L'attrice ha esposto che i rapporti tra le parti ebbero origine allorché l'Avv. Corrado Ruini, oggi legale rappresentante della Società, si rese disponibile ad assistere il dott. — noto per CP_1 la sua attività di divulgazione scientifica — nella creazione di una struttura societaria che gli consentisse di proseguire tale attività.
A tal fine, nel 2020 veniva costituita la , società di diritto inglese, alla Controparte_3 quale partecipavano, tra gli altri, il dott. la consorte dott.ssa e lo CP_1 Persona_1 stesso Avv. Ruini, anche tramite società a lui riconducibile.
Nel settembre 2020 la costituiva in Italia la destinata inizialmente CP_3 Controparte_4 alla gestione di corsi e attività formative.
In seguito, la società ampliava il proprio oggetto sociale alla commercializzazione di integratori alimentari, con conseguente scissione nel giugno 2021 e nascita della Controparte_5 dedicata alle sole attività accademiche.
pagina 2 di 11 Dopo un aumento di capitale non sottoscritto dal convenuto e la trasformazione in società per azioni, il dott. conservava una quota di partecipazione minoritaria. CP_1
La società attrice deduce che il convenuto avrebbe gestito in modo non trasparente diverse raccolte fondi destinate all'acquisto di un microscopio elettronico, avendo ricevuto complessivamente oltre euro 800.000,00 a fronte di un prezzo di acquisto pari a euro 240.000,00,
e destinando parte delle somme a scopi diversi, segnatamente al ripianamento di debiti della
Nanodiagnostics S.r.l., altra società a lui riconducibile.
Viene inoltre contestato al dott. di aver svolto attività mediche in assenza di CP_1 abilitazione e di aver tenuto comportamenti oggetto di diffuse critiche e denunce pubbliche, i quali avrebbero compromesso la reputazione personale e, per riflesso, quella commerciale dell'attrice.
Secondo tali condotte avrebbero determinato un grave pregiudizio al Parte_1 prestigio e all'affidabilità dell'impresa, integrando un danno all'immagine e alla reputazione commerciale della società.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 12 giugno 2023, il dott. Controparte_1 si costituiva in giudizio contestando integralmente le allegazioni di parte attrice, sostenendo l'infondatezza della ricostruzione dei fatti operata da in ordine ai rapporti Parte_1 societari, all'acquisto dei microscopi e ai rapporti con l'Avv. Ruini.
Negava di aver posto in essere condotte illecite e di poter essere ritenuto responsabile di danni alla reputazione della società, eccependo altresì l'assenza dell'elemento soggettivo, del nesso causale e della prova del danno.
All'udienza del 13 giugno 2023 il giudice concedeva i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. e, con ordinanza del 20 novembre 2023, ammetteva le prove testimoniali e l'interrogatorio formale richiesti dalle parti nei limiti dei capitoli ammessi.
L'istruttoria si svolgeva tra marzo e luglio 2024 con l'escussione dei testi indicati in atti.
All'udienza del 19 dicembre 2024 veniva dichiarata chiusa l'istruttoria e la causa rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 27 maggio 2025, in modalità cartolare, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Le parti depositavano nei termini i rispettivi scritti difensivi, confermando le conclusioni già rassegnate. La causa veniva quindi trattenuta in decisione.
pagina 3 di 11 §§§§§§§§§§§
1. Sul difetto di allegazione e prova del danno - Questione assorbente.
Prendendo le mosse dall'esame della domanda risarcitoria, la stessa può essere definita sulla base di una questione di merito assorbente, relativa al difetto di allegazione e prova del danno da parte della società attrice.
1.1. Si premettono i seguenti principi di diritto.
Nelle azioni di responsabilità civile extracontrattuale, disciplinate dall'art. 2043 c.c., l'onere della prova di tutti gli elementi costitutivi della pretesa risarcitoria grava integralmente sulla parte che agisce in giudizio. Tale principio trova puntuale conferma nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui il diritto al risarcimento del danno risulta individuato non soltanto dall'indicazione della tipologia di diritto azionato, ma necessariamente anche dai fatti costitutivi specifici che hanno originato il diritto stesso. La Suprema Corte ha chiarito che l'insufficienza probatoria si riverbera in danno della parte sulla quale grava l'onere della prova, comportando il rigetto della domanda proposta.
Più specificamente, la domanda di risarcimento del danno esige sempre che l'attore indichi espressamente i fatti materiali che assume essere stati lesivi del proprio diritto, descrivendo altresì con precisione sia l'esatta natura che l'entità del pregiudizio subito.
Assume poi rilievo la corretta interpretazione dei limiti entro cui può operare la liquidazione equitativa del danno.
La Corte di Cassazione ha chiarito con orientamento consolidato che l'esercizio del potere discrezionale di liquidazione del danno in via equitativa è rigorosamente subordinato al duplice presupposto che sia provata l'esistenza di danni risarcibili e che sia impossibile, o estremamente difficile, la dimostrazione del loro preciso ammontare, non potendo con esso surrogarsi il mancato accertamento della prova della responsabilità del debitore o la mancata individuazione della prova del danno nella sua esistenza.
Un ulteriore aspetto sul quale occorre porre attenzione, nella presente controversia, attiene alla distinzione tra danno effettivamente subito e mera preoccupazione per possibili pregiudizi futuri.
Il processo civile, infatti, è volto al ristoro di pregiudizi concretamente verificatisi, non alla tutela di timori o apprensioni, per quanto ragionevoli possano apparire.
Ve infine evidenziato che il principio che emerge dalla giurisprudenza di legittimità è che il danno all'immagine non sussiste in re ipsa, ma costituisce un danno-conseguenza che deve essere pagina 4 di 11 specificamente allegato e provato da chi ne domanda il risarcimento. Come ha chiarito la Corte
Suprema di Cassazione “Il danno all'immagine ed alla reputazione, inteso come danno conseguenza, dunque, non sussiste in re ipsa, dovendo essere allegato e provato da chi ne domanda il risarcimento, e la sua liquidazione deve essere compiuta dal giudice in base, non tanto a valutazioni astratte, bensì al concreto pregiudizio presumibilmente patito dalla vittima, per come da questa dedotto e provato” (Cass. Civ. ordinanza n. 19551/2023).
Questo orientamento si applica tanto alle persone fisiche quanto a quelle giuridiche.
1.2. Applicando i principi sopra richiamati al caso di specie, emerge con evidenza l'insufficienza dell'allegazione e della prova del danno da parte della società attrice, sia con riguardo al danno evento, meramente allegato ma non dimostrato, sia al danno conseguenza, neppure oggetto di specifica allegazione (v. Cass. civ., ord. n. 16002/2024).
La società attrice ha dedotto di aver subito un "danno all'immagine" a causa delle condotte del convenuto, chiedendone il risarcimento in via equitativa. Tuttavia, dall'esame degli atti emerge che tale allegazione si fonda su mere preoccupazioni e timori per possibili ripercussioni future, piuttosto che su pregiudizi concretamente verificatisi.
In particolare, la parte attrice non ha fornito alcuna allegazione e prova specifica circa:
- la diminuzione del fatturato o delle vendite riconducibile alle condotte del convenuto;
- la perdita di clienti o fornitori a causa del collegamento con il CP_1
- concrete manifestazioni di sfiducia da parte del mercato;
- specifici episodi di danneggiamento reputazionale effettivamente verificatisi.
Le argomentazioni svolte dalla società attrice si limitano a prospettare il rischio che il proprio nome possa essere associato alle vicende del convenuto, senza tuttavia dimostrare che tale associazione abbia già prodotto conseguenze pregiudizievoli concrete e misurabili.
Come emerge dalla stessa comparsa conclusionale, la parte attrice ammette che "il danno subito dall'odierna esponente non è ancora - ad oggi - di natura patrimoniale, limitandosi all'immagine della Società".
Tale ammissione è di per sé rivelatrice dell'assenza di un danno effettivamente subito – anche all'immagine della società di cui non è offerta alcuna specificazione - configurandosi piuttosto come mero timore di pregiudizi futuri.
La parte attrice non ha fornito, poi, alcun elemento utile per quantificare il presunto pregiudizio, omettendo di produrre: i bilanci della società per valutare l'andamento economico;
dati sul pagina 5 di 11 fatturato e sui ricavi per verificare eventuali flessioni;
elementi sulla dimensione aziendale e sul volume d'affari; parametri di mercato o di settore per una valutazione comparativa.
È noto che la parte che invoca il risarcimento, anche quando chiede la liquidazione equitativa, ha l'onere di fornire elementi fattuali e probatori idonei a dimostrare quantomeno l'esistenza certa del pregiudizio ed a consentirne la relativa quantificazione.
Nel caso di specie, la mera allegazione di una 'ripercussione sfavorevole' derivante dall'illecito, in assenza di prove o anche solo di elementi presuntivi circa l'entità del pregiudizio, non è sufficiente a fondare una condanna risarcitoria.
Significativo è il rilievo che la stessa parte attrice, nella replica conclusionale, ammette a proposito del servizio televisivo che aveva originariamente motivato le sue preoccupazioni che
"non è poi andato in onda", precisando che "non verificandosi il suddetto presupposto, il danno reputazionale subito dalla società attrice, per fortuna, è stato di gran lunga minore".
Tale circostanza conferma ulteriormente che la domanda si fonda essenzialmente su timori e preoccupazioni per eventi che, in definitiva, non si sono verificati, piuttosto che su pregiudizi concretamente subiti. Il processo civile non può trasformarsi in strumento di tutela preventiva contro rischi meramente potenziali, dovendo invece limitarsi al ristoro di danni effettivamente patiti.
1.3. Alla luce delle considerazioni svolte, deve concludersi per il rigetto delle domande risarcitorie attoree per difetto di allegazione e prova del danno.
2. Segue: Sull'infondatezza della domanda, anche di accertamento, per difetto degli elementi costitutivi della responsabilità extracontrattuale.
Pur avendo già rilevato che il difetto di allegazione e di prova del danno riveste carattere assorbente, si ritiene comunque opportuno esaminare anche gli ulteriori profili dedotti dalle parti al fine di offrire una valutazione completa della controversia e di confermare l'infondatezza delle domande attoree, anche di accertamento, sotto il profilo del difetto degli ulteriori elementi costitutivi della responsabilità extracontrattuale.
2.1. Nel caso di specie, parte attrice addebita al convenuto due specifiche condotte che qualifica come "fatti illeciti".
- l'aver proseguito nella raccolta fondi per l'acquisto del microscopio elettronico anche dopo il suo acquisto, utilizzando le somme ricevute per finalità diverse da quelle dichiarate;
- l'aver svolto attività medica o paramedica senza le necessarie abilitazioni, nell'ambito pagina 6 di 11 della collaborazione con il Centro Stelior di Ginevra.
Quanto alla prima condotta contestata, occorre rilevare che l'attività di raccolta fondi svolta dal convenuto non integra alcun profilo di illiceità.
Dalla documentazione prodotta in atti e dalle risultanze istruttorie emerge che:
a) la destinazione dei fondi era stata dichiarata sin dall'origine: il convenuto aveva pubblicamente indicato che le donazioni sarebbero state destinate non solo all'acquisto del microscopio elettronico, ma anche al suo mantenimento. Come evidenziato nella comparsa conclusionale, un microscopio elettronico è uno strumento complesso che richiede locali adeguati, manutenzione costante, energia elettrica, materiali di consumo e interventi di calibrazione, con costi nell'ordine delle decine di migliaia di euro annui;
b) la prosecuzione della raccolta fondi era stata espressamente comunicata: tra gli stessi articoli prodotti da controparte vi è documentazione dalla quale risulta che il nel dare notizia CP_1 del raggiungimento dell'importo necessario per l'acquisto del microscopio, aveva confermato che la raccolta fondi sarebbe proseguita per consentire il mantenimento dello strumento;
c) l'utilizzo dei fondi è stato conforme alle finalità dichiarate: la teste ha confermato Tes_1 che i fondi ricevuti erano stati destinati "all'attività di ricerca", e dunque non solo all'acquisto ma anche al mantenimento del microscopio. Peraltro, la costituzione nel 2023 della
[...]
– ente senza scopo di lucro ammesso a ricevere il 5 per mille – conferma la Controparte_2 destinazione non lucrativa delle attività;
d) i donatori erano consapevoli della destinazione: chi ha effettuato donazioni dopo l'acquisto del microscopio era evidentemente a conoscenza che lo strumento era già stato acquistato
(circostanza di pubblico dominio) e che i contributi erano destinati al suo mantenimento e all'attività di ricerca.
In tale contesto, non può ravvisarsi alcun manifesto profilo di illiceità nella condotta del convenuto. La raccolta di fondi per finalità dichiarate, con utilizzo conforme alle indicazioni fornite ai donatori, costituisce attività lecita che non sembra integrare violazione di norme imperative né lesione di interessi giuridicamente tutelati.
Peraltro, come evidenziato nella comparsa conclusionale, la stessa Autorità giudiziaria penale – chiamata a pronunciarsi sulla denuncia-esposto presentata nei confronti del convenuto – ha ritenuto di archiviare il procedimento, confermando tale decisione anche a seguito dell'opposizione del denunciante.
pagina 7 di 11 2.2. Quanto alla seconda condotta contestata, le risultanze istruttorie escludono che il convenuto abbia svolto attività medica o comunque attività riservata a soggetti abilitati.
La teste ha fornito una ricostruzione dettagliata e circostanziata dell'attività Tes_1 effettivamente svolta dal convenuto, confermando che questi "raccoglieva la documentazione medica da inviare" e "consegnava ai pazienti un kit per svolgere le analisi in maniera autonoma", seguendo poi "la compilazione e la spedizione" dei moduli predisposti dal Centro Stelior.
Tale attività – consistente nell'assistenza alla compilazione di moduli e nella raccolta di documentazione da trasmettere a una struttura sanitaria estera – non integra esercizio abusivo della professione medica né alcuna altra attività riservata per legge a soggetti abilitati.
La teste ha chiarito che l'intervento del convenuto si rendeva necessario in quanto i moduli predisposti dal Centro Stelior erano "complessi e articolati, con richiesta di indicazione di informazioni tecniche anche molto specifiche", sicché le "persone comuni" facevano fatica a comprendere cosa venisse loro richiesto. L'attività del convenuto si configurava, dunque, come mera assistenza amministrativa e di supporto nella compilazione di documentazione, senza alcun profilo diagnostico, terapeutico o comunque sanitario.
Anche l'avvocato teste escusso su richiesta di parte attrice, ha confermato che nel corso Tes_2 dell'incontro presso lo studio dell'avv. Ruini "il negò di aver svolto visite mediche, CP_1 limitandosi ad effettuare una mera raccolta dati per conto della Fondazione Stelior".
Inoltre, anche sotto questo aspetto, l'autorità giudiziaria penale ha disposto l'archiviazione del procedimento, avendo accertato che il non ha esercitato alcuna attività medica priva di CP_1 autorizzazione, né ha effettuato visite o prescritto medicinali a nessuno.
2.3. Si evidenzia, altresì, il difetto dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa.
Come evidenziato dalla difesa del convenuto, i presunti “fatti illeciti” che parte attrice addebita al si collocano tra il 2018 ed il primo semestre del 2020 e dunque in periodo anteriore CP_1 alla costituzione di (avvenuta il 28 settembre 2020). Parte_1
La responsabilità aquiliana presuppone che il giudice accerti l'imputabilità del presunto fatto illecito al dolo o alla colpa del soggetto agente, senza che sia configurabile una colpa in re ipsa.
Nel caso di specie, non può configurarsi né dolo né colpa del convenuto nei confronti di una società che al tempo dei fatti non esisteva ancora.
Il dolo richiederebbe la volontà specifica di danneggiare mentre la colpa presupporrebbe Pt_1 la violazione di doveri di diligenza nei confronti della società.
pagina 8 di 11 Entrambi gli elementi soggettivi sono incompatibili con l'anteriorità temporale dei fatti rispetto alla costituzione della società.
2.4. Anche sotto il profilo del nesso di causalità, la domanda si rivela infondata.
Come chiarito dalla giurisprudenza consolidata, la ricostruzione del nesso di derivazione eziologica esistente tra la condotta del danneggiante e la conseguenza dannosa risarcibile implica la scomposizione del giudizio causale in due autonomi e consecutivi segmenti, il primo volto ad identificare - in applicazione del criterio del 'più probabile che non' - il nesso di causalità materiale che lega la condotta all'evento di danno, il secondo essendo diretto, invece, ad accertare il nesso di causalità giuridica che lega tale evento alle conseguenze dannose risarcibili.
Nel caso di specie:
a) non è dimostrato che le condotte del convenuto (di cui, come detto, non risulta provata l'illiceità) abbiano effettivamente causato un danno alla società attrice;
b) manca la prova che eventuali conseguenze pregiudizievoli siano riconducibili alle condotte del convenuto secondo il criterio della conseguenza immediata e diretta.
2.5. Pur volendo prescindere dai profili sopra esaminati (che sono comunque assorbenti) sussisterebbe inoltre un evidente concorso di colpa dell'attrice, tale da escludere il diritto al risarcimento di eventuali – e comunque non provate – conseguenze pregiudizievoli.
L'art. 1227, primo comma, c.c. stabilisce che “il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza”.
Nel caso di specie, è risultato che l'Avv. Ruini conosceva il convenuto sin dal 2016, ne seguiva l'attività e teneva, dal marzo del 2020, la contabilità delle sue società, avendo accesso a tutta la relativa documentazione contabile e fiscale.
La scelta di utilizzare il come testimonial fu dunque assunta nella piena CP_1 consapevolezza delle sue vicende personali e delle controversie che lo riguardavano.
La società attrice, pertanto, avendo deliberatamente deciso di associare la propria immagine a quella del convenuto, ha consapevolmente assunto il rischio di eventuali ripercussioni negative, non potendo poi invocare il risarcimento delle conseguenze di tale scelta imprenditoriale.
Le prove orali confermano la piena consapevolezza del legale rappresentante circa le movimentazioni sul conto corrente intestato a Controparte_6
La teste tesoriera della società, ha dichiarato: “Sì, è vero. Inoltravamo con periodicità Tes_1
– non strettamente mensile –, con regolarità, gli estratti conto (…) Lo facevo io direttamente. Era
pagina 9 di 11 un mio compito”; ha poi aggiunto che fu l'Avv. Ruini a gestire la costituzione della nuova società
e le operazioni relative ai fondi per il microscopio elettronico: “Sì, è vero, confermo (…)
l'iniziativa gli fu suggerita dal dott./avv. Ruini per gestire i soldi legati all'acquisto del microscopio e finanziare la ricerca.”
Nel medesimo senso, la teste ha riferito che “il dott./avv. veniva anche in Per_1 Tes_3 ufficio a vedere e a verificare come procedessero queste cose. Era ben consapevole della situazione che c'era alla , aggiungendo che “gestì lui tutti i contratti per Controparte_2
l'acquisto del microscopio elettronico, compreso il contratto di manutenzione e tutto quello che c'era attorno.”
Tali risultanze confermano la partecipazione e consapevolezza dell'Avv. Ruini nella gestione delle operazioni in contestazione.
2.6. Anche la domanda di manleva si rivela infondata per molteplici ragioni:
a) la non è legittimata a richiedere la manleva per soggetti terzi (i soci) che non hanno Pt_1 partecipato al giudizio;
b) ad oggi non risulta che alcun soggetto terzo abbia avanzato pretese nei confronti di o Pt_1 dei suoi soci;
c) la domanda si fonda su timori per eventi futuri che potrebbero non verificarsi mai.
2.7 La domanda di accertamento dell'estraneità di rispetto ai fatti asseritamente illeciti Pt_1 attribuiti al convenuto si rivela, infine, priva di interesse giuridico.
Dagli atti di causa non risulta, infatti, che alcun soggetto abbia mai sostenuto che avesse Pt_1 avuto qualsivoglia coinvolgimento nella raccolta fondi effettuata dal - peraltro CP_1 anteriore alla costituzione della società stessa - né che sia stata implicata nelle asserite Pt_1 attività svolte dal convenuto in relazione al Centro Stelior.
L'accertamento giudiziale dell'estraneità di un soggetto presuppone logicamente che tale soggetto sia stato in qualche modo chiamato in causa o coinvolto nei fatti oggetto di contestazione.
Nel caso di specie, non sussistendo alcuna imputazione o coinvolgimento di nei Pt_1 comportamenti contestati al convenuto, la richiesta di accertamento della sua estraneità appare priva di utilità pratica.
Come noto, l'interesse ad agire costituisce condizione dell'azione e deve sussistere anche con riguardo alle domande di mero accertamento.
Nel caso di specie, pertanto, difettando qualsiasi contestazione circa il coinvolgimento di Pt_1
pagina 10 di 11 nei fatti in questione, manca anche l'interesse concreto e attuale all'accertamento della sua estraneità, con conseguente inammissibilità di tale capo di domanda.
2.8. Alla luce delle considerazioni svolte, le domande attoree si rivelano integralmente infondate.
Anche l'esame di tali profili conferma l'infondatezza delle domande attoree già emersa sotto il profilo del difetto di prova del danno, rendendo inevitabile il loro rigetto.
3. Sulle spese processuali
Le spese di lite, in applicazione del principio di soccombenza, vanno poste a carico dell'attrice e liquidate in favore della parte convenuta.
La liquidazione è effettuata in base ai parametri medi di cui al D.M. 13 agosto 2022, n. 147, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia, della complessità media della stessa e dell'attività difensiva concretamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, definitivamente pronunciando nella causa civile di cui in epigrafe, ogni contraria istanza disattesa,
- rigetta le domande proposte da (già S.r.l.) nei confronti del Parte_1 dott. Controparte_1
- condanna al pagamento delle spese di lite in favore Controparte_7 del dott. che liquida in € 10.860 per compensi professionali, oltre Controparte_1 spese generali, CPA e IVA come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Cantarelli antistatario.
Si comunichi.
Modena, 27 novembre 2025
Il Giudice
Dott. Alessandro Bagnoli
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MODENA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessandro Bagnoli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1086/2023 promossa da:
(C.F. E P.IVA ), con il patrocinio dell'avv. CORSINI Parte_1 P.IVA_1
RI, elettivamente domiciliata in CORSO CANALGRANDE N. 27 MODENA presso il difensore avv. CORSINI RI
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._1
RE LA, elettivamente domiciliato in STRADELLO ARMENONE N. 20
MODENA presso il difensore avv. RE LA
CONVENUTO
OGGETTO: ACCERTAMENTO RESPONSABILITÀ EX ART. 2043 C.C. – DANNO ALL'IMMAGINE –
DOMANDA DI MANLEVA.
CONCLUSIONI
Parte attrice:
“In via principale. nel merito, accertata la sussistenza dei fatti illeciti commessi dal Dott. e meglio indicati in premessa, accertare la totale estraneità, rispetto agli stessi, di CP_1
. Parte_1 Sempre nel merito, accertare che il comportamento del Dott. ha arrecato un danno CP_1 ingiusto all'immagine della Società odierna attrice, danno di cui si chiede in risarcimento da liquidarsi in via equitativa ex artt. 1226 e 2056 c.c. Ulteriormente nel merito, dichiarare tenuto e condannare a manlevare Controparte_1
ed i soci della stessa dal risarcimento di tutti i danni che dovessero essere Parte_1
pagina 1 di 11 chiamati a corrispondere in dipendenza dei fatti illeciti dallo stesso commessi e meglio descritti nella narrativa del presente atto. In via istruttoria, si chiede, sin d'ora, ammettersi prova per testi sulle circostanze di cui alla narrativa del presente atto, da ridursi in specifici capitoli di prova, con riserva di indicare il nominativo dei testimoni.”
Parte convenuta:
“Voglia il Tribunale di Modena, ogni diversa istanza domanda ed eccezione disattesa Accertare e dichiarare L'infondatezza in fatto e in diritto delle domande tutte spiegate da controparte;
e per l'effetto rigettare e respingere l'azione e le domande avversarie, poiché del tutto infondate e indimostrate;
condannare controparte alla refusione delle spese, competente ed onorari del presente giudizio, oltre alla refusione del danno per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 cpc, nella misura che verrà ritenuta di giustizia e con devoluzione delle relative somme alla Controparte_2 ovvero ad
[...] altra associazione o fondazione che verrà individuata dal Giudicante. Con vittoria di spese, competenze e onorari”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato il 13 febbraio 2023, ha convenuto in Parte_1 giudizio il dott. chiedendone la condanna al risarcimento dei danni Controparte_1 all'immagine e alla manleva della Società e dei suoi soci da ogni pretesa risarcitoria connessa ai comportamenti ritenuti illeciti del convenuto. Ha altresì richiesto accertarsi la sua estraneità rispetto a tali presunti fatti illeciti commessi dal dott. CP_1
L'attrice ha esposto che i rapporti tra le parti ebbero origine allorché l'Avv. Corrado Ruini, oggi legale rappresentante della Società, si rese disponibile ad assistere il dott. — noto per CP_1 la sua attività di divulgazione scientifica — nella creazione di una struttura societaria che gli consentisse di proseguire tale attività.
A tal fine, nel 2020 veniva costituita la , società di diritto inglese, alla Controparte_3 quale partecipavano, tra gli altri, il dott. la consorte dott.ssa e lo CP_1 Persona_1 stesso Avv. Ruini, anche tramite società a lui riconducibile.
Nel settembre 2020 la costituiva in Italia la destinata inizialmente CP_3 Controparte_4 alla gestione di corsi e attività formative.
In seguito, la società ampliava il proprio oggetto sociale alla commercializzazione di integratori alimentari, con conseguente scissione nel giugno 2021 e nascita della Controparte_5 dedicata alle sole attività accademiche.
pagina 2 di 11 Dopo un aumento di capitale non sottoscritto dal convenuto e la trasformazione in società per azioni, il dott. conservava una quota di partecipazione minoritaria. CP_1
La società attrice deduce che il convenuto avrebbe gestito in modo non trasparente diverse raccolte fondi destinate all'acquisto di un microscopio elettronico, avendo ricevuto complessivamente oltre euro 800.000,00 a fronte di un prezzo di acquisto pari a euro 240.000,00,
e destinando parte delle somme a scopi diversi, segnatamente al ripianamento di debiti della
Nanodiagnostics S.r.l., altra società a lui riconducibile.
Viene inoltre contestato al dott. di aver svolto attività mediche in assenza di CP_1 abilitazione e di aver tenuto comportamenti oggetto di diffuse critiche e denunce pubbliche, i quali avrebbero compromesso la reputazione personale e, per riflesso, quella commerciale dell'attrice.
Secondo tali condotte avrebbero determinato un grave pregiudizio al Parte_1 prestigio e all'affidabilità dell'impresa, integrando un danno all'immagine e alla reputazione commerciale della società.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 12 giugno 2023, il dott. Controparte_1 si costituiva in giudizio contestando integralmente le allegazioni di parte attrice, sostenendo l'infondatezza della ricostruzione dei fatti operata da in ordine ai rapporti Parte_1 societari, all'acquisto dei microscopi e ai rapporti con l'Avv. Ruini.
Negava di aver posto in essere condotte illecite e di poter essere ritenuto responsabile di danni alla reputazione della società, eccependo altresì l'assenza dell'elemento soggettivo, del nesso causale e della prova del danno.
All'udienza del 13 giugno 2023 il giudice concedeva i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. e, con ordinanza del 20 novembre 2023, ammetteva le prove testimoniali e l'interrogatorio formale richiesti dalle parti nei limiti dei capitoli ammessi.
L'istruttoria si svolgeva tra marzo e luglio 2024 con l'escussione dei testi indicati in atti.
All'udienza del 19 dicembre 2024 veniva dichiarata chiusa l'istruttoria e la causa rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 27 maggio 2025, in modalità cartolare, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Le parti depositavano nei termini i rispettivi scritti difensivi, confermando le conclusioni già rassegnate. La causa veniva quindi trattenuta in decisione.
pagina 3 di 11 §§§§§§§§§§§
1. Sul difetto di allegazione e prova del danno - Questione assorbente.
Prendendo le mosse dall'esame della domanda risarcitoria, la stessa può essere definita sulla base di una questione di merito assorbente, relativa al difetto di allegazione e prova del danno da parte della società attrice.
1.1. Si premettono i seguenti principi di diritto.
Nelle azioni di responsabilità civile extracontrattuale, disciplinate dall'art. 2043 c.c., l'onere della prova di tutti gli elementi costitutivi della pretesa risarcitoria grava integralmente sulla parte che agisce in giudizio. Tale principio trova puntuale conferma nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui il diritto al risarcimento del danno risulta individuato non soltanto dall'indicazione della tipologia di diritto azionato, ma necessariamente anche dai fatti costitutivi specifici che hanno originato il diritto stesso. La Suprema Corte ha chiarito che l'insufficienza probatoria si riverbera in danno della parte sulla quale grava l'onere della prova, comportando il rigetto della domanda proposta.
Più specificamente, la domanda di risarcimento del danno esige sempre che l'attore indichi espressamente i fatti materiali che assume essere stati lesivi del proprio diritto, descrivendo altresì con precisione sia l'esatta natura che l'entità del pregiudizio subito.
Assume poi rilievo la corretta interpretazione dei limiti entro cui può operare la liquidazione equitativa del danno.
La Corte di Cassazione ha chiarito con orientamento consolidato che l'esercizio del potere discrezionale di liquidazione del danno in via equitativa è rigorosamente subordinato al duplice presupposto che sia provata l'esistenza di danni risarcibili e che sia impossibile, o estremamente difficile, la dimostrazione del loro preciso ammontare, non potendo con esso surrogarsi il mancato accertamento della prova della responsabilità del debitore o la mancata individuazione della prova del danno nella sua esistenza.
Un ulteriore aspetto sul quale occorre porre attenzione, nella presente controversia, attiene alla distinzione tra danno effettivamente subito e mera preoccupazione per possibili pregiudizi futuri.
Il processo civile, infatti, è volto al ristoro di pregiudizi concretamente verificatisi, non alla tutela di timori o apprensioni, per quanto ragionevoli possano apparire.
Ve infine evidenziato che il principio che emerge dalla giurisprudenza di legittimità è che il danno all'immagine non sussiste in re ipsa, ma costituisce un danno-conseguenza che deve essere pagina 4 di 11 specificamente allegato e provato da chi ne domanda il risarcimento. Come ha chiarito la Corte
Suprema di Cassazione “Il danno all'immagine ed alla reputazione, inteso come danno conseguenza, dunque, non sussiste in re ipsa, dovendo essere allegato e provato da chi ne domanda il risarcimento, e la sua liquidazione deve essere compiuta dal giudice in base, non tanto a valutazioni astratte, bensì al concreto pregiudizio presumibilmente patito dalla vittima, per come da questa dedotto e provato” (Cass. Civ. ordinanza n. 19551/2023).
Questo orientamento si applica tanto alle persone fisiche quanto a quelle giuridiche.
1.2. Applicando i principi sopra richiamati al caso di specie, emerge con evidenza l'insufficienza dell'allegazione e della prova del danno da parte della società attrice, sia con riguardo al danno evento, meramente allegato ma non dimostrato, sia al danno conseguenza, neppure oggetto di specifica allegazione (v. Cass. civ., ord. n. 16002/2024).
La società attrice ha dedotto di aver subito un "danno all'immagine" a causa delle condotte del convenuto, chiedendone il risarcimento in via equitativa. Tuttavia, dall'esame degli atti emerge che tale allegazione si fonda su mere preoccupazioni e timori per possibili ripercussioni future, piuttosto che su pregiudizi concretamente verificatisi.
In particolare, la parte attrice non ha fornito alcuna allegazione e prova specifica circa:
- la diminuzione del fatturato o delle vendite riconducibile alle condotte del convenuto;
- la perdita di clienti o fornitori a causa del collegamento con il CP_1
- concrete manifestazioni di sfiducia da parte del mercato;
- specifici episodi di danneggiamento reputazionale effettivamente verificatisi.
Le argomentazioni svolte dalla società attrice si limitano a prospettare il rischio che il proprio nome possa essere associato alle vicende del convenuto, senza tuttavia dimostrare che tale associazione abbia già prodotto conseguenze pregiudizievoli concrete e misurabili.
Come emerge dalla stessa comparsa conclusionale, la parte attrice ammette che "il danno subito dall'odierna esponente non è ancora - ad oggi - di natura patrimoniale, limitandosi all'immagine della Società".
Tale ammissione è di per sé rivelatrice dell'assenza di un danno effettivamente subito – anche all'immagine della società di cui non è offerta alcuna specificazione - configurandosi piuttosto come mero timore di pregiudizi futuri.
La parte attrice non ha fornito, poi, alcun elemento utile per quantificare il presunto pregiudizio, omettendo di produrre: i bilanci della società per valutare l'andamento economico;
dati sul pagina 5 di 11 fatturato e sui ricavi per verificare eventuali flessioni;
elementi sulla dimensione aziendale e sul volume d'affari; parametri di mercato o di settore per una valutazione comparativa.
È noto che la parte che invoca il risarcimento, anche quando chiede la liquidazione equitativa, ha l'onere di fornire elementi fattuali e probatori idonei a dimostrare quantomeno l'esistenza certa del pregiudizio ed a consentirne la relativa quantificazione.
Nel caso di specie, la mera allegazione di una 'ripercussione sfavorevole' derivante dall'illecito, in assenza di prove o anche solo di elementi presuntivi circa l'entità del pregiudizio, non è sufficiente a fondare una condanna risarcitoria.
Significativo è il rilievo che la stessa parte attrice, nella replica conclusionale, ammette a proposito del servizio televisivo che aveva originariamente motivato le sue preoccupazioni che
"non è poi andato in onda", precisando che "non verificandosi il suddetto presupposto, il danno reputazionale subito dalla società attrice, per fortuna, è stato di gran lunga minore".
Tale circostanza conferma ulteriormente che la domanda si fonda essenzialmente su timori e preoccupazioni per eventi che, in definitiva, non si sono verificati, piuttosto che su pregiudizi concretamente subiti. Il processo civile non può trasformarsi in strumento di tutela preventiva contro rischi meramente potenziali, dovendo invece limitarsi al ristoro di danni effettivamente patiti.
1.3. Alla luce delle considerazioni svolte, deve concludersi per il rigetto delle domande risarcitorie attoree per difetto di allegazione e prova del danno.
2. Segue: Sull'infondatezza della domanda, anche di accertamento, per difetto degli elementi costitutivi della responsabilità extracontrattuale.
Pur avendo già rilevato che il difetto di allegazione e di prova del danno riveste carattere assorbente, si ritiene comunque opportuno esaminare anche gli ulteriori profili dedotti dalle parti al fine di offrire una valutazione completa della controversia e di confermare l'infondatezza delle domande attoree, anche di accertamento, sotto il profilo del difetto degli ulteriori elementi costitutivi della responsabilità extracontrattuale.
2.1. Nel caso di specie, parte attrice addebita al convenuto due specifiche condotte che qualifica come "fatti illeciti".
- l'aver proseguito nella raccolta fondi per l'acquisto del microscopio elettronico anche dopo il suo acquisto, utilizzando le somme ricevute per finalità diverse da quelle dichiarate;
- l'aver svolto attività medica o paramedica senza le necessarie abilitazioni, nell'ambito pagina 6 di 11 della collaborazione con il Centro Stelior di Ginevra.
Quanto alla prima condotta contestata, occorre rilevare che l'attività di raccolta fondi svolta dal convenuto non integra alcun profilo di illiceità.
Dalla documentazione prodotta in atti e dalle risultanze istruttorie emerge che:
a) la destinazione dei fondi era stata dichiarata sin dall'origine: il convenuto aveva pubblicamente indicato che le donazioni sarebbero state destinate non solo all'acquisto del microscopio elettronico, ma anche al suo mantenimento. Come evidenziato nella comparsa conclusionale, un microscopio elettronico è uno strumento complesso che richiede locali adeguati, manutenzione costante, energia elettrica, materiali di consumo e interventi di calibrazione, con costi nell'ordine delle decine di migliaia di euro annui;
b) la prosecuzione della raccolta fondi era stata espressamente comunicata: tra gli stessi articoli prodotti da controparte vi è documentazione dalla quale risulta che il nel dare notizia CP_1 del raggiungimento dell'importo necessario per l'acquisto del microscopio, aveva confermato che la raccolta fondi sarebbe proseguita per consentire il mantenimento dello strumento;
c) l'utilizzo dei fondi è stato conforme alle finalità dichiarate: la teste ha confermato Tes_1 che i fondi ricevuti erano stati destinati "all'attività di ricerca", e dunque non solo all'acquisto ma anche al mantenimento del microscopio. Peraltro, la costituzione nel 2023 della
[...]
– ente senza scopo di lucro ammesso a ricevere il 5 per mille – conferma la Controparte_2 destinazione non lucrativa delle attività;
d) i donatori erano consapevoli della destinazione: chi ha effettuato donazioni dopo l'acquisto del microscopio era evidentemente a conoscenza che lo strumento era già stato acquistato
(circostanza di pubblico dominio) e che i contributi erano destinati al suo mantenimento e all'attività di ricerca.
In tale contesto, non può ravvisarsi alcun manifesto profilo di illiceità nella condotta del convenuto. La raccolta di fondi per finalità dichiarate, con utilizzo conforme alle indicazioni fornite ai donatori, costituisce attività lecita che non sembra integrare violazione di norme imperative né lesione di interessi giuridicamente tutelati.
Peraltro, come evidenziato nella comparsa conclusionale, la stessa Autorità giudiziaria penale – chiamata a pronunciarsi sulla denuncia-esposto presentata nei confronti del convenuto – ha ritenuto di archiviare il procedimento, confermando tale decisione anche a seguito dell'opposizione del denunciante.
pagina 7 di 11 2.2. Quanto alla seconda condotta contestata, le risultanze istruttorie escludono che il convenuto abbia svolto attività medica o comunque attività riservata a soggetti abilitati.
La teste ha fornito una ricostruzione dettagliata e circostanziata dell'attività Tes_1 effettivamente svolta dal convenuto, confermando che questi "raccoglieva la documentazione medica da inviare" e "consegnava ai pazienti un kit per svolgere le analisi in maniera autonoma", seguendo poi "la compilazione e la spedizione" dei moduli predisposti dal Centro Stelior.
Tale attività – consistente nell'assistenza alla compilazione di moduli e nella raccolta di documentazione da trasmettere a una struttura sanitaria estera – non integra esercizio abusivo della professione medica né alcuna altra attività riservata per legge a soggetti abilitati.
La teste ha chiarito che l'intervento del convenuto si rendeva necessario in quanto i moduli predisposti dal Centro Stelior erano "complessi e articolati, con richiesta di indicazione di informazioni tecniche anche molto specifiche", sicché le "persone comuni" facevano fatica a comprendere cosa venisse loro richiesto. L'attività del convenuto si configurava, dunque, come mera assistenza amministrativa e di supporto nella compilazione di documentazione, senza alcun profilo diagnostico, terapeutico o comunque sanitario.
Anche l'avvocato teste escusso su richiesta di parte attrice, ha confermato che nel corso Tes_2 dell'incontro presso lo studio dell'avv. Ruini "il negò di aver svolto visite mediche, CP_1 limitandosi ad effettuare una mera raccolta dati per conto della Fondazione Stelior".
Inoltre, anche sotto questo aspetto, l'autorità giudiziaria penale ha disposto l'archiviazione del procedimento, avendo accertato che il non ha esercitato alcuna attività medica priva di CP_1 autorizzazione, né ha effettuato visite o prescritto medicinali a nessuno.
2.3. Si evidenzia, altresì, il difetto dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa.
Come evidenziato dalla difesa del convenuto, i presunti “fatti illeciti” che parte attrice addebita al si collocano tra il 2018 ed il primo semestre del 2020 e dunque in periodo anteriore CP_1 alla costituzione di (avvenuta il 28 settembre 2020). Parte_1
La responsabilità aquiliana presuppone che il giudice accerti l'imputabilità del presunto fatto illecito al dolo o alla colpa del soggetto agente, senza che sia configurabile una colpa in re ipsa.
Nel caso di specie, non può configurarsi né dolo né colpa del convenuto nei confronti di una società che al tempo dei fatti non esisteva ancora.
Il dolo richiederebbe la volontà specifica di danneggiare mentre la colpa presupporrebbe Pt_1 la violazione di doveri di diligenza nei confronti della società.
pagina 8 di 11 Entrambi gli elementi soggettivi sono incompatibili con l'anteriorità temporale dei fatti rispetto alla costituzione della società.
2.4. Anche sotto il profilo del nesso di causalità, la domanda si rivela infondata.
Come chiarito dalla giurisprudenza consolidata, la ricostruzione del nesso di derivazione eziologica esistente tra la condotta del danneggiante e la conseguenza dannosa risarcibile implica la scomposizione del giudizio causale in due autonomi e consecutivi segmenti, il primo volto ad identificare - in applicazione del criterio del 'più probabile che non' - il nesso di causalità materiale che lega la condotta all'evento di danno, il secondo essendo diretto, invece, ad accertare il nesso di causalità giuridica che lega tale evento alle conseguenze dannose risarcibili.
Nel caso di specie:
a) non è dimostrato che le condotte del convenuto (di cui, come detto, non risulta provata l'illiceità) abbiano effettivamente causato un danno alla società attrice;
b) manca la prova che eventuali conseguenze pregiudizievoli siano riconducibili alle condotte del convenuto secondo il criterio della conseguenza immediata e diretta.
2.5. Pur volendo prescindere dai profili sopra esaminati (che sono comunque assorbenti) sussisterebbe inoltre un evidente concorso di colpa dell'attrice, tale da escludere il diritto al risarcimento di eventuali – e comunque non provate – conseguenze pregiudizievoli.
L'art. 1227, primo comma, c.c. stabilisce che “il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza”.
Nel caso di specie, è risultato che l'Avv. Ruini conosceva il convenuto sin dal 2016, ne seguiva l'attività e teneva, dal marzo del 2020, la contabilità delle sue società, avendo accesso a tutta la relativa documentazione contabile e fiscale.
La scelta di utilizzare il come testimonial fu dunque assunta nella piena CP_1 consapevolezza delle sue vicende personali e delle controversie che lo riguardavano.
La società attrice, pertanto, avendo deliberatamente deciso di associare la propria immagine a quella del convenuto, ha consapevolmente assunto il rischio di eventuali ripercussioni negative, non potendo poi invocare il risarcimento delle conseguenze di tale scelta imprenditoriale.
Le prove orali confermano la piena consapevolezza del legale rappresentante circa le movimentazioni sul conto corrente intestato a Controparte_6
La teste tesoriera della società, ha dichiarato: “Sì, è vero. Inoltravamo con periodicità Tes_1
– non strettamente mensile –, con regolarità, gli estratti conto (…) Lo facevo io direttamente. Era
pagina 9 di 11 un mio compito”; ha poi aggiunto che fu l'Avv. Ruini a gestire la costituzione della nuova società
e le operazioni relative ai fondi per il microscopio elettronico: “Sì, è vero, confermo (…)
l'iniziativa gli fu suggerita dal dott./avv. Ruini per gestire i soldi legati all'acquisto del microscopio e finanziare la ricerca.”
Nel medesimo senso, la teste ha riferito che “il dott./avv. veniva anche in Per_1 Tes_3 ufficio a vedere e a verificare come procedessero queste cose. Era ben consapevole della situazione che c'era alla , aggiungendo che “gestì lui tutti i contratti per Controparte_2
l'acquisto del microscopio elettronico, compreso il contratto di manutenzione e tutto quello che c'era attorno.”
Tali risultanze confermano la partecipazione e consapevolezza dell'Avv. Ruini nella gestione delle operazioni in contestazione.
2.6. Anche la domanda di manleva si rivela infondata per molteplici ragioni:
a) la non è legittimata a richiedere la manleva per soggetti terzi (i soci) che non hanno Pt_1 partecipato al giudizio;
b) ad oggi non risulta che alcun soggetto terzo abbia avanzato pretese nei confronti di o Pt_1 dei suoi soci;
c) la domanda si fonda su timori per eventi futuri che potrebbero non verificarsi mai.
2.7 La domanda di accertamento dell'estraneità di rispetto ai fatti asseritamente illeciti Pt_1 attribuiti al convenuto si rivela, infine, priva di interesse giuridico.
Dagli atti di causa non risulta, infatti, che alcun soggetto abbia mai sostenuto che avesse Pt_1 avuto qualsivoglia coinvolgimento nella raccolta fondi effettuata dal - peraltro CP_1 anteriore alla costituzione della società stessa - né che sia stata implicata nelle asserite Pt_1 attività svolte dal convenuto in relazione al Centro Stelior.
L'accertamento giudiziale dell'estraneità di un soggetto presuppone logicamente che tale soggetto sia stato in qualche modo chiamato in causa o coinvolto nei fatti oggetto di contestazione.
Nel caso di specie, non sussistendo alcuna imputazione o coinvolgimento di nei Pt_1 comportamenti contestati al convenuto, la richiesta di accertamento della sua estraneità appare priva di utilità pratica.
Come noto, l'interesse ad agire costituisce condizione dell'azione e deve sussistere anche con riguardo alle domande di mero accertamento.
Nel caso di specie, pertanto, difettando qualsiasi contestazione circa il coinvolgimento di Pt_1
pagina 10 di 11 nei fatti in questione, manca anche l'interesse concreto e attuale all'accertamento della sua estraneità, con conseguente inammissibilità di tale capo di domanda.
2.8. Alla luce delle considerazioni svolte, le domande attoree si rivelano integralmente infondate.
Anche l'esame di tali profili conferma l'infondatezza delle domande attoree già emersa sotto il profilo del difetto di prova del danno, rendendo inevitabile il loro rigetto.
3. Sulle spese processuali
Le spese di lite, in applicazione del principio di soccombenza, vanno poste a carico dell'attrice e liquidate in favore della parte convenuta.
La liquidazione è effettuata in base ai parametri medi di cui al D.M. 13 agosto 2022, n. 147, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia, della complessità media della stessa e dell'attività difensiva concretamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, definitivamente pronunciando nella causa civile di cui in epigrafe, ogni contraria istanza disattesa,
- rigetta le domande proposte da (già S.r.l.) nei confronti del Parte_1 dott. Controparte_1
- condanna al pagamento delle spese di lite in favore Controparte_7 del dott. che liquida in € 10.860 per compensi professionali, oltre Controparte_1 spese generali, CPA e IVA come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Cantarelli antistatario.
Si comunichi.
Modena, 27 novembre 2025
Il Giudice
Dott. Alessandro Bagnoli
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