Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3T, sentenza 27/11/2025, n. 21402 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 21402 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 21402/2025 REG.PROV.COLL.
N. 08520/2023 REG.RIC.
N. 08521/2023 REG.RIC.
N. 08523/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8520 del 2023, proposto da
Eternit Free 3 S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Simone Cadeddu, Jacopo Nardelli, Chiara Nuzzo e Camilla Triboldi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Enrico Campagnano, Antonio Pugliese e Fabio Garella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
sul ricorso numero di registro generale 8521 del 2023, proposto da
Eternit Free 3 S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Simone Cadeddu, Jacopo Nardelli, Chiara Nuzzo e Camilla Triboldi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Enrico Campagnano, Antonio Pugliese e Fabio Garella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
e sul ricorso numero di registro generale 8523 del 2023, proposto da
Eternit Free 3 S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Simone Cadeddu, Jacopo Nardelli, Chiara Nuzzo e Camilla Triboldi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Enrico Campagnano, Antonio Pugliese e Fabio Garella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'accertamento
QUANTO AL RICORSO N. 8520 DEL 2023:
- negativo della debenza delle somme di € 51.434,82 e € 5.809,47 che il GSE ha richiesto alla Società a titolo di c.d. extra-profitti per il periodo da febbraio 2022 a settembre 2022, ai sensi dell'art. 15-bis del d.l. 27 gennaio 2022, n. 4, conv. in l. 28 marzo 2022, n. 25 e della deliberazione n. 266/2022/R/EEL, adottata dall'ARERA in data 21 giugno 2022 e pubblicata sul sito internet dell'Autorità in data 23 giugno 2022, avente per oggetto “Attuazione dell'art. 15-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, in merito a interventi sull'elettricità prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili”;
- dell'illegittimità di tutti gli atti in forza dei quali il GSE ha preteso il pagamento di tali somme, ossia la fattura n. 1471748 emessa il 18 ottobre 2022 e la fattura n. 1552290 emessa il 14 novembre 2022, il sollecito di pagamento n.rif. S1933273 del 10 novembre 2022, la diffida di pagamento n. rif. D1945912 ed ogni eventuale ulteriore fattura o comunicazione di analogo tenore, relativa a periodi successivi a settembre 2022; nonché
- della sussistenza dell'obbligo in capo al GSE di calcolare le somme dovute dalla Società a titolo di c.d. extra-profitti, tenendo conto del prezzo indicato nei contratti di fornitura stipulati dalla Società prima del 27 gennaio 2022;
QUANTO AL RICORSO N. 8521 DEL 2023:
- negativo della debenza delle somme di € 130.820,67 e € 23.889,90 che il GSE ha richiesto alla Società a titolo di c.d. extra-profitti per il periodo da febbraio 2022 a settembre 2022, ai sensi dell'art. 15-bis del d.l. 27 gennaio 2022, n. 4, conv. in l. 28 marzo 2022, n. 25 e della deliberazione n. 266/2022/R/EEL, adottata dall'ARERA in data 21 giugno 2022 e pubblicata sul sito internet dell'Autorità in data 23 giugno 2022, avente per oggetto “Attuazione dell'art. 15-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, in merito a interventi sull'elettricità prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili”;
- dell'illegittimità di tutti gli atti in forza dei quali il GSE ha preteso il pagamento di tali somme, ossia la fattura n. 1471749 emessa il 18 ottobre 2022 e la fattura n. 1552291 emessa il 14 novembre 2022, il sollecito di pagamento n.rif. S1933273 del 10 novembre 2022, la diffida di pagamento n. rif. D1945912 ed ogni eventuale ulteriore fattura o comunicazione di analogo tenore, relativa a periodi successivi a settembre 2022; nonché
- della sussistenza dell'obbligo in capo al GSE di calcolare le somme dovute dalla Società a titolo di c.d. extra-profitti, tenendo conto del prezzo indicato nei contratti di fornitura stipulati dalla Società prima del 27 gennaio 2022;
QUANTO AL RICORSO N. 8523 DEL 2023:
- negativo della debenza della somma di € 60.808,34 che il GSE ha richiesto alla Società a titolo di c.d. extra-profitti per il periodo da febbraio 2022 ad agosto 2022, ai sensi dell'art. 15-bis del d.l. 27 gennaio 2022, n. 4, conv. in l. 28 marzo 2022, n. 25 e della deliberazione n. 266/2022/R/EEL, adottata dall'ARERA in data 21 giugno 2022 e pubblicata sul sito internet dell'Autorità in data 23 giugno 2022, avente per oggetto “Attuazione dell'art. 15-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, in merito a interventi sull'elettricità prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili”;
- dell'illegittimità di tutti gli atti in forza dei quali il GSE ha preteso il pagamento di tale somma, ossia la fattura n. 1471753 emessa il 18 ottobre 2022, il sollecito di pagamento n.rif. S1933273 del 10 novembre 2022, la diffida di pagamento n. rif. D1945912 ed ogni eventuale ulteriore fattura o comunicazione di analogo tenore, relativa a periodi successivi a agosto 2022; nonché
- della sussistenza dell'obbligo in capo al GSE di calcolare le somme dovute dalla Società a titolo di c.d. extra-profitti, tenendo conto del prezzo indicato nei contratti di fornitura stipulati dalla Società prima del 27 gennaio 2022;
Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A.;
Viste le memorie del 24 ottobre 2025, con le quali parte ricorrente dichiara l'intervenuta cessazione della materia del contendere;
Visto l'art. 34, comma 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 novembre 2025 il dott. NZ SS e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Parte ricorrente, in relazione a tre diversi impianti fotovoltaici di cui è titolare, ha impugnato le su-indicate richieste di pagamento avanzate dal GSE in applicazione dell’art. 15-bis D.L. 4/2022, conv. modif. L. 25/2022, e della Deliberazione ARERA 21 giugno 2022, n. 266/2022/R/EEL.
Con successive memorie del 24 ottobre 2025, la stessa parte ha rappresentato che il GSE aveva emesso, per tutti e tre gli impianti, delle note di credito volte a rettificare « gli errori di calcolo commessi in precedenza, così riconoscendo la fondatezza delle pretese » azionate: ha perciò chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con refusione delle spese sulla base del criterio della soccombenza virtuale.
Il GSE ha invece invocato la compensazione, anche in considerazione della pendenza di una questione pregiudiziale innanzi alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea relativa alla normativa in rilievo.
Il Collegio, previa riunione dei ricorsi per ragioni di connessione soggettiva e oggettiva, reputa sussistenti i predetti presupposti per dichiarare cessata la materia del contendere, tenuto conto che le pretese della ricorrente risultano aver trovato piena soddisfazione (come richiesto dall’art. 34, comma 5, cod. proc. amm.) a seguito delle rettifiche operate dal GSE.
Va in proposito richiamato il condiviso orientamento secondo cui nell'ambito del processo amministrativo, i provvedimenti assunti in corso di giudizio sono idonei a determinare la cessata materia del contendere soltanto ove, autonomamente assunti dall'MI, determinino la realizzazione piena dell'interesse sostanziale sotteso alla proposizione dell'azione giudiziaria, permettendo al ricorrente in primo grado di ottenere in via amministrativa il bene della vita atteso, sì da rendere inutile la prosecuzione del processo (in questi termini, inter alias , Cons. Stato, Sez. VII, 13 novembre 2023, n. 9737).
Il presente giudizio va perciò definito con tale statuizione, caratterizzata dal contenuto di accertamento nel merito delle pretese avanzate e dalla piena soddisfazione arrecata ad opera delle successive determinazioni assunte dalla BL MI (cfr., ex plurimis , Cons. Stato, Sez. V, 29 novembre 2024, n. 9604; Cons. Stato, Sez. III, 22 ottobre 2024, n. 8439).
La regolamentazione delle spese di lite avviene in deroga al criterio della soccombenza (virtuale), disponendone l’integrale compensazione, avuto riguardo alle problematiche interpretative sottese alle questioni controverse; la natura della presente pronuncia, nondimeno, fa sì che a carico del GSE sussista - ex art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. 115/2002 - l’onere di rifondere alla controparte (virtualmente) vittoriosa i contributi unificati, se effettivamente versati (cfr., sul punto, Cons. Stato, Sez. V, 4 agosto 2022, n. 6850).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter), definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, li riunisce e dichiara cessata la materia del contendere.
Spese compensate.
La presente sentenza sarà eseguita dall’MI ed è depositata presso la Segreteria della Sezione che ne darà comunicazione alle parti costituite.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
EL LL, Presidente FF
Gabriele La Malfa Ribolla, Referendario
NZ SS, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NZ SS | EL LL |
IL SEGRETARIO