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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 18/12/2025, n. 592 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 592 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI CHIETI in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Francesco Turco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa iscritta al n. 1634 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023
TRA (P. I.V.A.: ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Pescara, Via Ravenna n. 98, presso lo studio dell'Avv. Marco Giammaria, che la rappresenta e difende come da procura in atti.
ATTRICE
E
(C.F.: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Milano, Via P. Andreani, n. 4, presso lo studio dell'Avv. Antonio Donvito, che la rappresenta e difende come da procura in atti ed in Teramo, Via Stazio n. 22, presso lo studio dell'Avv. Gaetano Biocca, che la rappresenta e difende come da procura in atti. CONVENUTA
E
(C.F.: , elettivamente domiciliato in Pescara, Via G. da Controparte_2 C.F._1 Fiore n. 15, presso lo studio dell'Avv. Mirco D'Alicandro, che lo rappresenta e difende come da procura in atti;
CONVENUTO
E
(C.F.: ), elettivamente domiciliata in Pescara, Via G. da Controparte_3 C.F._2 Fiore n. 15, presso lo studio dell'Avv. Nazario Fabrizio Giuliani, che la rappresenta e difende come da procura in atti;
CONVENUTA
OGGETTO: divisione . CP_4
CONCLUSIONI: Per l'attrice: - nel merito: a) disporre la divisione degli immobili pignorati descritti in premessa, segnatamente l'immobile in San AN NO (CH), alla Via Amendola, censito in catasto fabbricati al foglio 5, p.lla 1, sub. 14, cat. A/10, cl. 2, vani 6.0 e l'immobile in San AN NO (CH), alla Via Amendola, censito in catasto fabbricati al foglio 5, p.lla 1, sub. 15, cat. A/10, cl. 2, vani 5.0, procedendo alla vendita dell'intero compendio pignorato siccome indivisibile, con successiva attribuzione alla procedura esecutiva del corrispettivo della quota di spettanza del debitore esecutato – Sig. con ogni consequenziale provvedimento, ovvero adotti Controparte_2 ogni altro provvedimento di giustizia;
b) ordinare la trascrizione della sentenza nei registri immobiliari dell'Agenzia delle Entrate – Ufficio Territorio di Chieti, esonerando il Conservatore dei RR.II. da ogni responsabilità al riguardo;
c) rigettare integralmente le deduzioni, eccezioni, produzioni e istanze proposte dalla per il tramite Controparte_5 della procuratrice siccome infondate in fatto e in diritto per le ragioni Controparte_6 esposte in atti, condannando la in persona del legale Controparte_5 rappresentante pro-tempore, al pagamento delle spese e competenze di giudizio, da distrarsi in favore dell'Avv. Marco Giammaria che si dichiara antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.; d) con vittoria di spese e competenze di giudizio, con sentenza, ope legis, clausolata, da distrarsi in favore dell'Avv. Marco Giammaria che si dichiara antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c. Per la convenuta nel merito, in via principale, a) Prendere atto dell'intervenuta vendita del CP_5 compendio immobiliare sito in San AN NO (CH), alla Via Tiburtina Valeria n. 288 (già
Via Amendola), censito in catasto fabbricati al foglio 5, p.lla 1, sub. 14 e sub. 15- 16 ed accertare e dichiarare, alla luce dell'esito del giudizio n. 993/2024 R.G. del Tribunale di Chieti, la piena efficacia del pignoramento sull'intera proprietà dei suddetti immobili e, per l'effetto, disporre che l'intero ricavato dalla vendita sia attribuito alla procedura esecutiva n. 65/2019 R.G.E. del Tribunale di Chieti, per la successiva fase di distribuzione in quella sede secondo le legittime cause di prelazione;
b)
Rigettare integralmente tutte le domande, eccezioni e istanze formulate da ed in Parte_1 particolare la richiesta di attribuzione alla procedura esecutiva del solo corrispettivo della quota di spettanza del debitore esecutato Sig. c) Rigettare la domanda di condanna per lite Controparte_2 temeraria ex art. 96 c.p.c. formulata da in quanto infondata in fatto e in diritto e Parte_1 palesemente strumentale;
d) condannare sempre ed in ogni caso parte attrice al pagamento delle spese e competenze di giudizio, oltre al rimborso forfetario del 15%, IVA e CPA come per legge. Vista la vendita dell'immobile di proprietà dei signori e Controparte_2 Controparte_3 considerando che la creditrice con la procuratrice Controparte_5 [...] ha dato corso alla procedura esecutiva rge 114/2024, riunita alla procedura 65/2019 CP_6 promossa da assoggettando a pignoramento anche il 50% dell'immobile di proprietà dei CP_7 signori e , disporre che tutte le somme ricavate dalla vendita Controparte_2 Parte_2 degli immobili nel presente procedimento siano assegnate alla procedura esecutiva immobiliare rge 65/19 a cui è stata riunita la 114/2024.
Con vittoria di spese anche generali e competenze ai sensi del D.M. 55/2014 e successive modifiche.
FATTO E DIRITTO
Il presente giudizio di divisione endoesecutiva si è reso necessario a seguito della accertata indivisibilità dei beni staggiti nella procedura esecutiva immobiliare 65/2019 R.G.E.I. istaurata dalla (creditrice procedente), nei confronti del sig. . Parte_1 Controparte_2
La divisione endoesecutiva, disposta con provvedimento del 17.11.2023, si è resa necessaria in ragione del pignoramento della quota del 50% degli immobili in capo al sig. in CP_2 comproprietà, per il restante 50%, col coniuge in regime di separazione dei beni, sig.ra CP_3
non esecutata.
[...] È accaduto, altresì, che nella procedura è intervenuta rappresentata da , con l'Avv. CP_5 CP_8
Biocca il 26.3.2024, chiedendo la revoca della sospensione della procedura per l'istaurazione del giudizio divisorio e la vendita dell'intero bene, in quanto creditrice anche della sig.ra . CP_3 Il. ha rigettato l'istanza invitando la creditrice intervenuta ad istaurare, eventualmente, altra CP_9 procedura esecutiva da riunire, prima di procedere alla vendita dell'intero bene nel giudizio esecutivo così da poter estinguere il giudizio divisorio.
Iscritta, pertanto, la procedura esecutiva 114/24 sugli interi beni, la stessa è stata riunita alla 65/2019 ma, stante la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo della (rappresentata da CP_5
), è stata confermata la sospensione con prosecuzione del giudizio di divisione. CP_8 In data 17.2.2025 è intervenuta (con l'Avv. Donvito) per altro credito. CP_5
Tanto premesso, la presente decisione si rende necessaria per la domanda della di Parte_1 condanna della al pagamento delle spese per essersi opposta alla divisione. CP_5
Ciò in ragione delle concluisioni formulate da (rappresentata da ) di: rigettare CP_5 CP_8 Part integralmente la domanda di divisione proposta dal creditore procedente per le ragioni Pt_1 esposte nella superiore narrativa;
rigettare, sempre ed in ogni caso, ogni domanda e/o eccezione anche in via riconvenzionale, e tutte le ulteriori domande e/o eccezioni che dovessero essere formulate e/o precisate in sede di memorie ex art. 171 ter c.p.c.; condannare, in ogni caso, l'opponente al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, oltre al rimborso forfetario del 15%, IVA e CPA. Ciò sulla base della dedotta antieconomicità della procedura di divisione per essere creditrice anche della comunista non esecutata e dell'intenzione di procedere ad iscrizione di nuova procedura da riunire, come effettivamente accaduto.
Ciò detto, si osserva quanto segue.
La presente pronuncia ha ad oggetto, unicamente, la richiesta di condanna alle spese formulata dalla nei confronti di Parte_1 CP_5 L'efficacia esecutiva del titolo di (rappresentata da ) è stata sospesa il 20/11/2024, CP_5 CP_8 quindi le richieste di revoca della divisione endoesecutiva prima di tale data non appaiono tali da giustificare la condanna alle spese.
Nondimeno, il contrasto tra le difese di (rappresentata da due legali diversi per due crediti CP_5 diversi), permette di compensare le spese del presente giudizio.
Dunque, in conclusione, dovrà procedersi come segue:
1) Le parti potranno formulare, con separata istanza, domanda di liquidazione delle spese per il giudizio di divisione;
2) Il giudice di questo giudizio liquiderà le spese;
3) Il professionista delegato redigerà progetto divisionale che sottoporrà al giudice;
4) Il giudice fisserà apposita udienza per la sua discussione nella qual sede potranno porsi le questioni di competenza;
5) Il presente giudizio, in assenza di osservazioni, sarà chiuso con ordinanza che si pronuncerà sulla condanna alle spese già liquidate (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 24550 del 12/09/2024) o, in caso di contrasto, con sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede: A) Rigetta le domande attoree;
B) Compensa le spese di lite;
Così deciso in Chieti, il 18.12.2025.
IL GIUDICE
Dott. Francesco Turco
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI CHIETI in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Francesco Turco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa iscritta al n. 1634 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023
TRA (P. I.V.A.: ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Pescara, Via Ravenna n. 98, presso lo studio dell'Avv. Marco Giammaria, che la rappresenta e difende come da procura in atti.
ATTRICE
E
(C.F.: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Milano, Via P. Andreani, n. 4, presso lo studio dell'Avv. Antonio Donvito, che la rappresenta e difende come da procura in atti ed in Teramo, Via Stazio n. 22, presso lo studio dell'Avv. Gaetano Biocca, che la rappresenta e difende come da procura in atti. CONVENUTA
E
(C.F.: , elettivamente domiciliato in Pescara, Via G. da Controparte_2 C.F._1 Fiore n. 15, presso lo studio dell'Avv. Mirco D'Alicandro, che lo rappresenta e difende come da procura in atti;
CONVENUTO
E
(C.F.: ), elettivamente domiciliata in Pescara, Via G. da Controparte_3 C.F._2 Fiore n. 15, presso lo studio dell'Avv. Nazario Fabrizio Giuliani, che la rappresenta e difende come da procura in atti;
CONVENUTA
OGGETTO: divisione . CP_4
CONCLUSIONI: Per l'attrice: - nel merito: a) disporre la divisione degli immobili pignorati descritti in premessa, segnatamente l'immobile in San AN NO (CH), alla Via Amendola, censito in catasto fabbricati al foglio 5, p.lla 1, sub. 14, cat. A/10, cl. 2, vani 6.0 e l'immobile in San AN NO (CH), alla Via Amendola, censito in catasto fabbricati al foglio 5, p.lla 1, sub. 15, cat. A/10, cl. 2, vani 5.0, procedendo alla vendita dell'intero compendio pignorato siccome indivisibile, con successiva attribuzione alla procedura esecutiva del corrispettivo della quota di spettanza del debitore esecutato – Sig. con ogni consequenziale provvedimento, ovvero adotti Controparte_2 ogni altro provvedimento di giustizia;
b) ordinare la trascrizione della sentenza nei registri immobiliari dell'Agenzia delle Entrate – Ufficio Territorio di Chieti, esonerando il Conservatore dei RR.II. da ogni responsabilità al riguardo;
c) rigettare integralmente le deduzioni, eccezioni, produzioni e istanze proposte dalla per il tramite Controparte_5 della procuratrice siccome infondate in fatto e in diritto per le ragioni Controparte_6 esposte in atti, condannando la in persona del legale Controparte_5 rappresentante pro-tempore, al pagamento delle spese e competenze di giudizio, da distrarsi in favore dell'Avv. Marco Giammaria che si dichiara antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.; d) con vittoria di spese e competenze di giudizio, con sentenza, ope legis, clausolata, da distrarsi in favore dell'Avv. Marco Giammaria che si dichiara antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c. Per la convenuta nel merito, in via principale, a) Prendere atto dell'intervenuta vendita del CP_5 compendio immobiliare sito in San AN NO (CH), alla Via Tiburtina Valeria n. 288 (già
Via Amendola), censito in catasto fabbricati al foglio 5, p.lla 1, sub. 14 e sub. 15- 16 ed accertare e dichiarare, alla luce dell'esito del giudizio n. 993/2024 R.G. del Tribunale di Chieti, la piena efficacia del pignoramento sull'intera proprietà dei suddetti immobili e, per l'effetto, disporre che l'intero ricavato dalla vendita sia attribuito alla procedura esecutiva n. 65/2019 R.G.E. del Tribunale di Chieti, per la successiva fase di distribuzione in quella sede secondo le legittime cause di prelazione;
b)
Rigettare integralmente tutte le domande, eccezioni e istanze formulate da ed in Parte_1 particolare la richiesta di attribuzione alla procedura esecutiva del solo corrispettivo della quota di spettanza del debitore esecutato Sig. c) Rigettare la domanda di condanna per lite Controparte_2 temeraria ex art. 96 c.p.c. formulata da in quanto infondata in fatto e in diritto e Parte_1 palesemente strumentale;
d) condannare sempre ed in ogni caso parte attrice al pagamento delle spese e competenze di giudizio, oltre al rimborso forfetario del 15%, IVA e CPA come per legge. Vista la vendita dell'immobile di proprietà dei signori e Controparte_2 Controparte_3 considerando che la creditrice con la procuratrice Controparte_5 [...] ha dato corso alla procedura esecutiva rge 114/2024, riunita alla procedura 65/2019 CP_6 promossa da assoggettando a pignoramento anche il 50% dell'immobile di proprietà dei CP_7 signori e , disporre che tutte le somme ricavate dalla vendita Controparte_2 Parte_2 degli immobili nel presente procedimento siano assegnate alla procedura esecutiva immobiliare rge 65/19 a cui è stata riunita la 114/2024.
Con vittoria di spese anche generali e competenze ai sensi del D.M. 55/2014 e successive modifiche.
FATTO E DIRITTO
Il presente giudizio di divisione endoesecutiva si è reso necessario a seguito della accertata indivisibilità dei beni staggiti nella procedura esecutiva immobiliare 65/2019 R.G.E.I. istaurata dalla (creditrice procedente), nei confronti del sig. . Parte_1 Controparte_2
La divisione endoesecutiva, disposta con provvedimento del 17.11.2023, si è resa necessaria in ragione del pignoramento della quota del 50% degli immobili in capo al sig. in CP_2 comproprietà, per il restante 50%, col coniuge in regime di separazione dei beni, sig.ra CP_3
non esecutata.
[...] È accaduto, altresì, che nella procedura è intervenuta rappresentata da , con l'Avv. CP_5 CP_8
Biocca il 26.3.2024, chiedendo la revoca della sospensione della procedura per l'istaurazione del giudizio divisorio e la vendita dell'intero bene, in quanto creditrice anche della sig.ra . CP_3 Il. ha rigettato l'istanza invitando la creditrice intervenuta ad istaurare, eventualmente, altra CP_9 procedura esecutiva da riunire, prima di procedere alla vendita dell'intero bene nel giudizio esecutivo così da poter estinguere il giudizio divisorio.
Iscritta, pertanto, la procedura esecutiva 114/24 sugli interi beni, la stessa è stata riunita alla 65/2019 ma, stante la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo della (rappresentata da CP_5
), è stata confermata la sospensione con prosecuzione del giudizio di divisione. CP_8 In data 17.2.2025 è intervenuta (con l'Avv. Donvito) per altro credito. CP_5
Tanto premesso, la presente decisione si rende necessaria per la domanda della di Parte_1 condanna della al pagamento delle spese per essersi opposta alla divisione. CP_5
Ciò in ragione delle concluisioni formulate da (rappresentata da ) di: rigettare CP_5 CP_8 Part integralmente la domanda di divisione proposta dal creditore procedente per le ragioni Pt_1 esposte nella superiore narrativa;
rigettare, sempre ed in ogni caso, ogni domanda e/o eccezione anche in via riconvenzionale, e tutte le ulteriori domande e/o eccezioni che dovessero essere formulate e/o precisate in sede di memorie ex art. 171 ter c.p.c.; condannare, in ogni caso, l'opponente al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, oltre al rimborso forfetario del 15%, IVA e CPA. Ciò sulla base della dedotta antieconomicità della procedura di divisione per essere creditrice anche della comunista non esecutata e dell'intenzione di procedere ad iscrizione di nuova procedura da riunire, come effettivamente accaduto.
Ciò detto, si osserva quanto segue.
La presente pronuncia ha ad oggetto, unicamente, la richiesta di condanna alle spese formulata dalla nei confronti di Parte_1 CP_5 L'efficacia esecutiva del titolo di (rappresentata da ) è stata sospesa il 20/11/2024, CP_5 CP_8 quindi le richieste di revoca della divisione endoesecutiva prima di tale data non appaiono tali da giustificare la condanna alle spese.
Nondimeno, il contrasto tra le difese di (rappresentata da due legali diversi per due crediti CP_5 diversi), permette di compensare le spese del presente giudizio.
Dunque, in conclusione, dovrà procedersi come segue:
1) Le parti potranno formulare, con separata istanza, domanda di liquidazione delle spese per il giudizio di divisione;
2) Il giudice di questo giudizio liquiderà le spese;
3) Il professionista delegato redigerà progetto divisionale che sottoporrà al giudice;
4) Il giudice fisserà apposita udienza per la sua discussione nella qual sede potranno porsi le questioni di competenza;
5) Il presente giudizio, in assenza di osservazioni, sarà chiuso con ordinanza che si pronuncerà sulla condanna alle spese già liquidate (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 24550 del 12/09/2024) o, in caso di contrasto, con sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede: A) Rigetta le domande attoree;
B) Compensa le spese di lite;
Così deciso in Chieti, il 18.12.2025.
IL GIUDICE
Dott. Francesco Turco