Sentenza 9 dicembre 2020
Ordinanza cautelare 9 luglio 2021
Rigetto
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 17/02/2025, n. 1267 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1267 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01267/2025REG.PROV.COLL.
N. 04953/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4953 del 2021, proposto da TE ON, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Bonanni e Maurizio Daneri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Aldo Portavia in Roma, piazza Cavour 17;
contro
Comune di Piombino, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Renzo Grassi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Giuseppe Ciaglia in Roma, via Dora, 2;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Toscana (Sezione terza) n. 1621 del 9 dicembre 2020
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Piombino;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza pubblica straordinaria del giorno 4 dicembre 2024 il consigliere Ofelia Fratamico e uditi per le parti gli avvocati Giovanni Bonanni e Renzo Grassi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’oggetto del presente giudizio è costituito dall’ordinanza dell’11 novembre 2016 con cui il Comune di Piombino ha ingiunto al sig. TE ON la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi in relazione ad un manufatto in ferro e vetro (“serra”) realizzato senza titolo nel giardino della sua abitazione, sita sul territorio comunale.
2. Il sig. ON ha impugnato tale atto dinanzi al T.a.r. Toscana sulla base dei seguenti motivi:
a) violazione e/o falsa applicazione degli artt. 135, comma 2, lettera e) e 137 della legge regionale Toscana n. 65/2014, violazione e/o falsa applicazione degli art. 8 e 9 del Regolamento edilizio del Comune di Piombino approvato con DCC n. 73 del 26.6.2015, eccesso di potere per difetto di istruttoria e per travisamento dei fatti;
b) violazione e/o falsa applicazione dell’art. 200 della legge regionale Toscana n. 65/2014, ulteriore violazione e/o falsa applicazione dell’art. 137 della legge regionale Toscana n. 65/2014, eccesso di potere per difetto di istruttoria e per travisamento dei fatti.
3. Con la sentenza n. 1621 del 9 dicembre 2020, il T.a.r. per la Toscana ha rigettato il ricorso, compensando tra le parti le spese di lite.
4. L’originario ricorrente ha chiesto al Consiglio di Stato di riformare, previa sospensione in via cautelare dell’esecutività, la suddetta pronuncia, affidando il proprio appello a due motivi così rubricati:
I. erroneità della sentenza per travisamento e difetto di istruttoria, erronea e contraddittoria motivazione con riferimento all’art. 8 e all’art. 9 del regolamento edilizio del Comune di Piombino, violazione e falsa applicazione dell’art. 137 l.r. Toscana n. 65/2014;
II – erroneità della sentenza sul punto della ritenuta correttezza della sanzione irrogata, erroneità del presupposto e omessa e carente motivazione.
5. Si è costituito in giudizio il Comune di Piombino, eccependo l’inammissibilità e, in ogni caso, l’infondatezza nel merito dell’appello.
6. Con ordinanza n. 3772 del 9 luglio 2021, l’istanza di sospensione in via cautelare dell’esecutività della sentenza appellata è stata respinta.
7. Con memorie del 28 ottobre 2024 e repliche del 13 novembre 2024 le parti hanno ulteriormente sviluppato le loro argomentazioni, insistendo nelle rispettive conclusioni.
8. All’udienza pubblica straordinaria del 4 dicembre 2024 la causa è stata, infine, trattenuta in decisione.
9. Con il primo motivo l’appellante ha lamentato l’erroneità della sentenza impugnata, nella quale il T.a.r. non avrebbe correttamente interpretato la disciplina dettata dal regolamento edilizio comunale, ritenendo ostativi alla qualificazione del manufatto de quo come mero arredo da giardino o “serra”, e, dunque, come opera priva di qualsiasi rilevanza edilizia - sia l’ancoraggio della struttura a terra, per mezzo di alcune viti, sia la pavimentazione della stessa in lastroni di cemento.
10. Secondo l’appellante, invece, da un lato, le viti che fissavano la “serra” alla pavimentazione avrebbero potuto essere facilmente rimosse, così da lasciare il manufatto semplicemente appoggiato al suolo (anche se esposto al rischio di essere danneggiato dalla forza del vento, circostanza questa non sufficientemente considerata dal giudice di primo grado nella sua valutazione), dall’altro, la posa dei lastroni in cemento non avrebbe “avuto carattere strettamente funzionale alla realizzazione della serra” , non essendo limitata all’interno del manufatto, ma interessando anche altre parti del giardino, sì da non poter indicare univocamente la volontà del proprietario di creare un volume di tipo pertinenziale (come, del resto, ritenuto anche dal giudice penale nella sentenza di assoluzione del medesimo appellante dall’accusa di reati edilizi).
11. L’originario ricorrente ha, inoltre, sottolineato come la struttura da lui realizzata avesse tutte le caratteristiche tipiche dell’edilizia libera (costruzione in materiali leggeri, assenza di parti in muratura…) e non fosse riconducibile a nessuna delle “pertinenze urbanistiche” indicate dall’art. 9 del regolamento edilizio del Comune di Piombino, non essendo “stato in alcun modo dimostrato che lo stesso (venisse) …utilizzato in modo accessorio e funzionale alle esigenze dell’immobile principale”.
12. Anche la presenza all’interno della “serra” dell’impianto elettrico non avrebbe impedito di considerarla un mero arredo da giardino, non potendo il divieto previsto dal regolamento per i depositi di attrezzi valere al di là dei casi espressamente contemplati dalla suddetta disciplina normativa.
13. Con il secondo motivo l’odierno appellante ha, infine, dedotto l’insufficiente valutazione da parte del T.a.r. della grave sproporzione tra la sanzione comminata della demolizione del manufatto e le opere in concreto realizzate, che appartenendo, come detto, all’edilizia libera non avrebbero dovuto essere precedute da SCIA.
14. Le suddette censure non sono fondate e devono essere rigettate.
15. L’art. 8 del regolamento edilizio del Comune di Piombino stabilisce, in primo luogo, che “ per la fruizione degli spazi aperti e delle corti pertinenziali degli edifici ad uso residenziale, turistico ricettivo, commerciale, pubblici esercizi, servizi, agriturismo ed annessi agricoli, sono ammessi manufatti accessori leggeri e non vincolati al suolo, funzionali agli usi principali, quali gazebo, pergolati, arredi da giardino e strutture frangivento scorrevoli e impacchettabili ” e che “Detti manufatti, se realizzati con le caratteristiche costruttive e di ingombro di seguito descritte, non sono conteggiabili in termini di superficie coperta e di volume”. Il medesimo articolo, al punto “5. Arredi da giardino”, specifica, poi, che “Sono definiti arredi da giardino e come tali non computabili ai fini della superficie coperta e del volume, gli elementi accessori necessari per l’utilizzazione ed il godimento dello spazio aperto. Sono compresi in tale definizione:
- forni e barbecue, anche in muratura;
- serre, nel numero massimo di una per ogni resede di pertinenza. Dette serre dovranno essere realizzate con struttura metallica o in legno, chiuse con vetro, metacrilato o plexiglass, appoggiate al suolo e prive di pavimentazione;
- manufatti in legno destinati al ricovero attrezzi fino ad una superficie massima di mq 10,00 ed altezza massima al colmo di ml 2,40. Questi ultimi manufatti non sono ammessi nelle corti di pertinenza degli annessi agricoli. Non è ammesso più di un manufatto per ciascuna unità immobiliare avente proprio resede di pertinenza. Nel caso di corti condominiali è ammessa la realizzazione di un uno o più manufatti purché la superficie complessiva non sia superiore a mq. 10,00. Al loro interno non è ammessa la realizzazione di alcun tipo di impianto ”.
16. Alla luce di tali disposizioni, del d.P.R. n. 380/2001 e della legge reg. n. 65/2014, correttamente il T.a.r. per la Toscana ha ritenuto che l’ancoraggio della struttura al suolo – sia pure con viti “ facilmente amovibili ” - e la sua pavimentazione interna fossero ostativi ad una qualificazione del manufatto come “serra”, giustificando l’adozione da parte del Comune di Piombino dell’ordinanza di demolizione della costruzione priva di titolo.
17. La determinazione dell’Amministrazione comunale, lungi dall’essere stata adottata in difetto di istruttoria, rappresenta, in verità, l’esito di un attento e congruo esame della fattispecie concreta, nella quale la realizzazione del manufatto in questione, per le sue effettive caratteristiche, avrebbe dovuto essere preceduta da SCIA, producendo comunque una alterazione, sia pure limitata, dell’assetto dei luoghi ricadenti in sottozona E3 (area agricola produttiva), definita dall’Amministrazione “parte del patrimonio edilizio di interesse storico oggetto di schedatura”.
18. Il quadro fattuale e normativo alla base della sentenza appellata non è, poi, in alcun modo inficiato né dalle deduzioni dell’appellante circa l’eventuale eliminazione delle viti e della pavimentazione interna, rimaste, allo stato, sprovviste di qualsiasi prova e anzi apparentemente contraddette (almeno quanto alla permanenza della pavimentazione) dalle più recenti fotografie prodotte in giudizio dal Comune, né dall’esito del giudizio penale, fondato su presupposti distinti rispetto a quello amministrativo.
19. Quanto a tale secondo aspetto, può aggiungersi che “nei rapporti tra giudizio penale e giudizio amministrativo la regola, almeno tendenziale, è quella dell'autonomia e della separazione, fermo il disposto di cui all'art. 654 c.p.p. secondo cui il giudicato penale non determina un vincolo assoluto all'amministrazione per l'accertamento dei fatti rilevanti nell'attività di vigilanza edilizia e urbanistica. Né la sentenza penale di assoluzione può condizionare in modo inderogabile il giudizio amministrativo, tanto più quando il Comune non si sia costituito parte civile nel processo penale. Il carattere vincolante, nei riguardi del giudizio amministrativo, dell'accertamento compiuto dal giudice penale, è in ogni caso subordinato alla ricorrenza di presupposti rigorosi. Sotto il profilo soggettivo, il giudicato è vincolante solo nei confronti dell'imputato, della parte civile e del responsabile civile che si sia costituito o che sia intervenuto nel processo civile. Sotto il profilo oggettivo, il vincolo copre solo l'accertamento dei <<fatti materiali>> e non anche la loro qualificazione o valutazione giuridica, che rimane circoscritta al processo penale e non può condizionare l'autonoma valutazione da parte del giudice amministrativo o civile”. (Cons. Stato, Sez. VI, 15 febbraio 2021, n. 1350).
20. Dalle reali caratteristiche del manufatto, come emergenti dagli atti, deriva, perciò, il riconoscimento della legittimità dell’operato del Comune che, interpretando correttamente il proprio regolamento edilizio, ha ritenuto di trovarsi dinanzi ad un’opera estranea all’edilizia libera e priva del necessario titolo abilitativo (SCIA).
21. Anche le doglianze di sproporzione tra la situazione concretamente rilevata e l’ordine impartito dall’Amministrazione e di preteso contrasto con le norme regionali che ricondurrebbero anche la pavimentazione, a certe condizioni, nell’edilizia libera, si rivelano infondate e insuscettibili di accoglimento, giacché, come opportunamente sottolineato dal giudice di prime cure, il fabbricato deve essere considerato unitariamente, senza possibilità di ricondurre serra e pavimentazione a regimi giuridici distinti. Sul punto la giurisprudenza ha, infatti, da tempo chiarito che “in materia di edilizia, in presenza di una pluralità di opere abusivamente realizzate la valutazione dell'abuso edilizio presuppone una visione complessiva e non atomistica delle opere realizzate, dovendosi valutare l'insieme delle opere realizzate nel loro contestuale impatto edilizio e non il singolo intervento. Non è dato, infatti, scomporne una parte per negare l'assoggettabilità ad una determinata sanzione demolitoria, in quanto, il pregiudizio arrecato al regolare assetto del territorio deriva non da ciascun intervento a sé stante bensì dall'insieme delle opere nel loro contestuale impatto edilizio e nelle reciproche interazioni” (cfr. ex multis, Cons. Stato Sez. VI 22 maggio 2024 n. 4569, Sez. II, 14 ottobre 2022, n. 8778; Sez. VI, 8 novembre 2021, n. 7426).
22. Il suddetto orientamento, ormai costante nella giurisprudenza di questo Consiglio di Stato, conferma il corretto operato del Comune nell’applicazione della sanzione demolitoria ex art. 200 della legge reg. Toscana n. 65/2014, comportando conseguentemente il rigetto anche del secondo motivo di appello in merito alla pretesa mancanza di proporzionalità della sanzione.
23. Quanto, infine, alla presenza all’interno della struttura in esame, anche di un impianto elettrico, tale elemento, congiuntamente all’accertato uso della struttura come deposito di arredi più che come “serra” adibita alla coltivazione delle piante, deve essere interpretato quale ulteriore indice dell’estraneità del manufatto all’edilizia libera e della necessità di considerarlo, come già ritenuto dall’Amministrazione, una pertinenza dell’immobile principale.
24. In conclusione, come anticipato, l’appello deve essere, perciò, integralmente rigettato.
25. Per la particolarità della controversia sussistono, in ogni caso, giusti motivi per compensare tra le parti le spese del grado di appello.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Compensa le spese del grado di appello.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Marco Lipari, Presidente
Carmelina Addesso, Consigliere
Giovanni Tulumello, Consigliere
Alessandro Enrico Basilico, Consigliere
Ofelia Fratamico, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Ofelia Fratamico | Marco Lipari |
IL SEGRETARIO