Sentenza 11 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Pescara, sez. I, sentenza 11/04/2023, n. 140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Pescara |
| Numero : | 140 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 11/04/2023
N. 00140/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00173/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
sezione staccata di AR (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 173 del 2022, proposto da
NA IA DI, CO OB, IO OB, IN OB, RE AC, SO PA, e AB LI, rappresentati e difesi dagli avv. Giovanni Ercole Moscarini, e Patrizia D'Agostino, con domicilio eletto in forma digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Consorzio di Bonifica Centro – Bacino Saline- AR – Alento – Foro, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv. Federica Camplone e IO Cerceo, con domicilio eletto in forma digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
1. della delibera Commissariale n° 16 del 24.03.2022 pubblicata all'albo consorziale, in Chieti, in modo consecutivo, dal giorno 24.03.2022 al giorno 28.03.2022, a firma del Commissario Regionale del Consorzio Di Bonifica Centro, avente il seguente oggetto: Contribuenza consortile. Rettifica Delibere Commissariali n. 44 del 09.11.2021 e n 15 del 17.03.2022. Rettifica percentuale aumento contribuzione e scadenze avvisi di pagamento lista di carico 2022;
2. della delibera Commissariale n. 18 del 5 aprile 2022 pubblicata all'albo consorziale, in Chieti, dal giorno 05.04.2022 al giorno 06.04.2022 a firma del Commissario Regionale, avente il seguente oggetto: “Approvazione lista di carico contributivo anno 2022”;
3. di ogni altro atto, connesso, collegato, presupposto, conseguenziale, a quelli sopra impugnati, seppure non conosciuti.
Visti il ricorso ed i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Consorzio del Bonifica Centro – Bacino Saline- AR – Alento – Foro;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 marzo 2023 la dott.ssa Renata Emma Ianigro e uditi gli avv. Giovanni Ercole Moscarini e Patrizia D’Agostino per i ricorrenti e gli avv. Federica Camplone e IO Cerceo per il Consorzio resistente;
PREMESSO
che con il presente ricorso risulta impugnata, dai ricorrenti quali contribuenti consorziati, la delibera Commissariale n° 16 del 24.03.2022 pubblicata all'albo consorziale, in Chieti, in modo consecutivo, dal giorno 24.03.2022 al giorno 28.03.2022, a firma del Commissario Regionale del Consorzio Di Bonifica Centro, avente il seguente oggetto: Contribuenza consortile. Rettifica Delibere Commissariali n. 44 del 09.11.2021 e n 15 del 17.03.2022. Rettifica percentuale aumento contribuzione e scadenze avvisi di pagamento lista di carico 2022;
che il Consorzio nel costituirsi con memoria del 4.07.2022 ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per omessa impugnazione degli atti presupposti ed in particolare della delibera consortile n. 32 del 21.09.2021 con cui l’ente ha manifestato la necessità di apportare una variazione in aumento del tributo consortile per l’anno 2021 che doveva gravare nella misura del 70% sui contributi extra agricoli e del 30% sui contributi agricoli;
RITENUTO
che l’eccezione è fondata e merita accoglimento poiché con la delibera impugnata in questa sede il Consorzio ha apportato una riduzione dal 30% al 20% sulla tariffa dei contributi agricoli cui sono onerati i ricorrenti, sicché per tale parte, il provvedimento impugnato si appalesa inscindibilmente legato a quello presupposto, non gravato con il ricorso in esame, di cui ha costituito rettifica in senso migliorativo per la posizione soggettiva dei ricorrenti;
che difatti, pacificamente. è inammissibile l’impugnazione giurisdizionale di un provvedimento amministrativo che rimetta in discussione la legittimità del provvedimento definitivo presupposto, e vi è nesso di presupposizione tra due atti, quando l’uno (l’atto consequenziale) non può essere emanato senza l’adozione del primo sicché, in caso di omessa impugnazione dell’atto presupposto, ne consegue l’inammissibilità del ricorso giurisdizionale proposto avverso l’atto consequenziale (ex plurimis, Cons. St., sez. V, 5 dicembre 2014, n. 6012; e di recente T.A.R. Trento 17 giugno 2019, n. 90; T.A.R. Lazio, sez. III, 23 agosto 2018, n. 9033; T.A.R. Lazio, sez. II, 16 febbraio 2018, n. 1847);
che in ogni caso la delibera atto presupposto n.32/2021, non gravata in questa sede, è stata annullata per effetto dell’accoglimento del connesso ricorso r.g. n.202/2022 deciso alla odierna udienza di discussione;
che ricorrono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo sezione staccata di AR (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in AR nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2023 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Passoni, Presidente
Renata Emma Ianigro, Consigliere, Estensore
Massimiliano Balloriani, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Renata Emma Ianigro | Paolo Passoni |
IL SEGRETARIO