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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 12/11/2025, n. 2254 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 2254 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
N. 4345/2023 R.G
REPUBBLICA ITALIANA Tribunale Ordinario di Velletri Prima Sezione Civile
Oggi 12/11/2025 davanti al Giudice dott. AR RA sono comparsi: per l'avv. VERGARA CAFFARELLI MASSIMO, il quale precisa le Parte_1 conclusioni riportandosi a quelle già rassegnate in atti, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte, e discute oralmente la causa. il Giudice al termine dell'udienza si ritira in camera di consiglio e all'esito pronuncia, dandone lettura in assenza delle parti, la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 4345 R.G.A.C. dell'anno 2023 promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. MASSIMO Parte_1 C.F._1
VERGARA CAFFARELLI;
- Appellante - contro
; Controparte_1
- Appellato, contumace -
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 26 luglio 2023 ha proposto appello avverso la Parte_1 sentenza n. 602/2023 del 10 marzo 2023, non notificata, con cui il Giudice di Pace di
Velletri, in accoglimento dell'opposizione proposta dall'odierno appellante, ha annullato l'ordinanza ingiunzione n. 359/2018 e ha compensato le spese del giudizio.
In particolare, l'appellante lamenta l'erroneità ed illegittimità della statuizione sulle spese, chiedendone la riforma, per violazione del principio della soccombenza (art. 91 c.p.c.), stante l'accoglimento totale della domanda, e l'insufficienza della motivazione addotta dal primo giudice.
1.1. Il , sebbene ritualmente citato, non si è costituito in giudizio e deve Controparte_1 quindi essere dichiarato contumace.
pagina 1 di 3 2. L'appello è fondato e merita accoglimento.
2.1. La compensazione delle spese poteva essere disposta dal primo giudice, al di fuori dell'ipotesi di soccombenza reciproca, soltanto «nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti» (art. 92 c.p.c. come modificato dall'art. 13 d.l. 12 settembre 2014, n. 132) ovvero qualora sussistessero
«altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni», dovendo godere di pari considerazione «le analoghe ipotesi di sopravvenienze relative a questioni dirimenti e a quelle di assoluta incertezza, che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità di quelle tipiche espressamente previste dalla disposizione censurata» (C. Cost. n. 77/2018), quali ad esempio «l'incertezza giurisprudenziale sulla questione oggetto del giudizio all'epoca dell'introduzione della causa» (Cass. Sez. 3, 15/03/2025, n. 6901); ragioni, peraltro, non ravvisabili «per il sol fatto che la domanda sia stata rigettata per ragioni processuali» (Cass.
Sez. 3, 08/03/2024, n. 6424) o «nel solo fatto che la domanda attorea [poi respinta, ndr] prima dell'instaurazione del giudizio, avesse una parvenza di fondatezza» (Cass. Sez. 3,
07/06/2023, n. 16130).
Già con riferimento alla previgente formulazione dell'art. 92 c.p.c., del resto, che del pari presupponeva la sussistenza di «gravi ed eccezioni ragioni», la giurisprudenza della Suprema
Corte aveva chiarito che queste non possono essere rappresentate dal generico riferimento alla «peculiarità della materia» (Cass. Sez. 6-5, Sentenza n. 11217 del 31/05/2016) o a non meglio precisate «ragioni di giustizia» (Cass. Sez. 6-5, Decreto n. 14546 del 13/07/2015) né
- ancora - possono esaurirsi nella considerazione che, nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, l'attività difensiva della parte è, in genere, limitata (Cass. Sez. 6-2, Ordinanza
n. 26987 del 15/12/2011). È infatti richiesta l'indicazione di specifiche circostanze o aspetti della decisione, sì da rendere possibile il controllo sulla sussistenza dei presupposti richiesti dalla norma (Cass. n. 22310 del 25/09/2017; Cass. n. 2312 del 02/02/2021; C.
Cost. 77/2018, par. 16).
2.2. Nel caso in esame il Giudice di Pace ha disposto l'integrale compensazione delle spese di lite «in considerazione della peculiarità della fattispecie». Posto quindi che non sussiste alcuna ipotesi di soccombenza reciproca, dal momento che l'opposizione all'ordinanza ingiunzione è stata integralmente accolta, la motivazione non è idonea a giustificare la deroga al principio generale della soccombenza, sancito dall'art. 91 c.p.c.
In realtà, la fattispecie nemmeno presentava specifiche peculiarità: la violazione contestata consisteva nell'aver esercitato la somministrazione di alimenti e bevande nonostante la relativa DIA alimentare fosse stata sospesa con richiesta di integrazione documentale dal e la decisione del giudice di prime cure si fonda sul «mancato assolvimento CP_1
pagina 2 di 3 all'onere probatorio da parte della convenuta Amministrazione», la quale, pur costituitasi in giudizio, non ha prodotto il provvedimento di sospensione della DIA né ha dato prova che esso sia mai stato comunicato all'interessato.
Non sussistevano, quindi, i presupposti per la compensazione delle spese del giudizio di primo grado, non ricorrendo alcuna delle ipotesi previste dall'art. 92 c.p.c.
3. La sentenza impugnata deve pertanto essere riformata sul punto e le spese del primo grado di giudizio, per il principio della soccombenza, devono essere poste a carico del
. Esse vengono liquidate come in dispositivo in misura prossima ai valori Controparte_1 minimi dei parametri di cui al d.m. n. 15 del 2014 per le cause di valore fino a 5.200 €, in considerazione della scarsissima complessità delle questioni affrontate.
Le spese del gravame seguono a loro volta il principio della soccombenza e devono essere liquidate secondo i medesimi criteri.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accoglie l'appello e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna il al rimborso in favore di delle spese del giudizio di Controparte_1 Parte_1 primo grado, che liquida in 125 € per spese e 700 € per compenso di avvocato, oltre spese generali 15%, Iva e Cpa come per legge;
2) condanna il al rimborso in favore dell'appellante delle spese del Controparte_1 giudizio di secondo grado che liquida in 147 € per spese e 1.300 € per compenso di avvocato, oltre spese generali 15%, Iva e Cpa come per legge;
3) spese da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Minuta della sentenza redatta con la collaborazione dell'Addetto all'Ufficio per il processo dott. Alessandro Cupelli.
Il Giudice
AR RA
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA Tribunale Ordinario di Velletri Prima Sezione Civile
Oggi 12/11/2025 davanti al Giudice dott. AR RA sono comparsi: per l'avv. VERGARA CAFFARELLI MASSIMO, il quale precisa le Parte_1 conclusioni riportandosi a quelle già rassegnate in atti, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte, e discute oralmente la causa. il Giudice al termine dell'udienza si ritira in camera di consiglio e all'esito pronuncia, dandone lettura in assenza delle parti, la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 4345 R.G.A.C. dell'anno 2023 promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. MASSIMO Parte_1 C.F._1
VERGARA CAFFARELLI;
- Appellante - contro
; Controparte_1
- Appellato, contumace -
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 26 luglio 2023 ha proposto appello avverso la Parte_1 sentenza n. 602/2023 del 10 marzo 2023, non notificata, con cui il Giudice di Pace di
Velletri, in accoglimento dell'opposizione proposta dall'odierno appellante, ha annullato l'ordinanza ingiunzione n. 359/2018 e ha compensato le spese del giudizio.
In particolare, l'appellante lamenta l'erroneità ed illegittimità della statuizione sulle spese, chiedendone la riforma, per violazione del principio della soccombenza (art. 91 c.p.c.), stante l'accoglimento totale della domanda, e l'insufficienza della motivazione addotta dal primo giudice.
1.1. Il , sebbene ritualmente citato, non si è costituito in giudizio e deve Controparte_1 quindi essere dichiarato contumace.
pagina 1 di 3 2. L'appello è fondato e merita accoglimento.
2.1. La compensazione delle spese poteva essere disposta dal primo giudice, al di fuori dell'ipotesi di soccombenza reciproca, soltanto «nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti» (art. 92 c.p.c. come modificato dall'art. 13 d.l. 12 settembre 2014, n. 132) ovvero qualora sussistessero
«altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni», dovendo godere di pari considerazione «le analoghe ipotesi di sopravvenienze relative a questioni dirimenti e a quelle di assoluta incertezza, che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità di quelle tipiche espressamente previste dalla disposizione censurata» (C. Cost. n. 77/2018), quali ad esempio «l'incertezza giurisprudenziale sulla questione oggetto del giudizio all'epoca dell'introduzione della causa» (Cass. Sez. 3, 15/03/2025, n. 6901); ragioni, peraltro, non ravvisabili «per il sol fatto che la domanda sia stata rigettata per ragioni processuali» (Cass.
Sez. 3, 08/03/2024, n. 6424) o «nel solo fatto che la domanda attorea [poi respinta, ndr] prima dell'instaurazione del giudizio, avesse una parvenza di fondatezza» (Cass. Sez. 3,
07/06/2023, n. 16130).
Già con riferimento alla previgente formulazione dell'art. 92 c.p.c., del resto, che del pari presupponeva la sussistenza di «gravi ed eccezioni ragioni», la giurisprudenza della Suprema
Corte aveva chiarito che queste non possono essere rappresentate dal generico riferimento alla «peculiarità della materia» (Cass. Sez. 6-5, Sentenza n. 11217 del 31/05/2016) o a non meglio precisate «ragioni di giustizia» (Cass. Sez. 6-5, Decreto n. 14546 del 13/07/2015) né
- ancora - possono esaurirsi nella considerazione che, nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, l'attività difensiva della parte è, in genere, limitata (Cass. Sez. 6-2, Ordinanza
n. 26987 del 15/12/2011). È infatti richiesta l'indicazione di specifiche circostanze o aspetti della decisione, sì da rendere possibile il controllo sulla sussistenza dei presupposti richiesti dalla norma (Cass. n. 22310 del 25/09/2017; Cass. n. 2312 del 02/02/2021; C.
Cost. 77/2018, par. 16).
2.2. Nel caso in esame il Giudice di Pace ha disposto l'integrale compensazione delle spese di lite «in considerazione della peculiarità della fattispecie». Posto quindi che non sussiste alcuna ipotesi di soccombenza reciproca, dal momento che l'opposizione all'ordinanza ingiunzione è stata integralmente accolta, la motivazione non è idonea a giustificare la deroga al principio generale della soccombenza, sancito dall'art. 91 c.p.c.
In realtà, la fattispecie nemmeno presentava specifiche peculiarità: la violazione contestata consisteva nell'aver esercitato la somministrazione di alimenti e bevande nonostante la relativa DIA alimentare fosse stata sospesa con richiesta di integrazione documentale dal e la decisione del giudice di prime cure si fonda sul «mancato assolvimento CP_1
pagina 2 di 3 all'onere probatorio da parte della convenuta Amministrazione», la quale, pur costituitasi in giudizio, non ha prodotto il provvedimento di sospensione della DIA né ha dato prova che esso sia mai stato comunicato all'interessato.
Non sussistevano, quindi, i presupposti per la compensazione delle spese del giudizio di primo grado, non ricorrendo alcuna delle ipotesi previste dall'art. 92 c.p.c.
3. La sentenza impugnata deve pertanto essere riformata sul punto e le spese del primo grado di giudizio, per il principio della soccombenza, devono essere poste a carico del
. Esse vengono liquidate come in dispositivo in misura prossima ai valori Controparte_1 minimi dei parametri di cui al d.m. n. 15 del 2014 per le cause di valore fino a 5.200 €, in considerazione della scarsissima complessità delle questioni affrontate.
Le spese del gravame seguono a loro volta il principio della soccombenza e devono essere liquidate secondo i medesimi criteri.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accoglie l'appello e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna il al rimborso in favore di delle spese del giudizio di Controparte_1 Parte_1 primo grado, che liquida in 125 € per spese e 700 € per compenso di avvocato, oltre spese generali 15%, Iva e Cpa come per legge;
2) condanna il al rimborso in favore dell'appellante delle spese del Controparte_1 giudizio di secondo grado che liquida in 147 € per spese e 1.300 € per compenso di avvocato, oltre spese generali 15%, Iva e Cpa come per legge;
3) spese da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Minuta della sentenza redatta con la collaborazione dell'Addetto all'Ufficio per il processo dott. Alessandro Cupelli.
Il Giudice
AR RA
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