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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 10/04/2025, n. 215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 215 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. 2722/2023 R.G.
TRIBUNALE DI ASTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice unico dott. Andrea Carena ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa da: rappresentata e difesa dall'avvocato Flavio Silvestro (C.F.: Parte_1
) del Foro di Cuneo, presso il cui Studio in Cuneo (CN), Corso Nizza n. C.F._1
10 è elettivamente domiciliata (pec: ), come da Email_1
procura in atti
Attrice in opposizione
Contro
rappresentata e difesa, anche in via disgiunta tra loro, Controparte_1 dall'avv. Nicola Spadafora (C.F. - PEC: C.F._2
e dall'avv. Piergiorgio Sposato (C.F. Email_2
, ed elettivamente domiciliata presso lo Studio Legale C.F._3 CP_2
in Milano, alla via Gonzaga, 5, come da procura in atti;
[...]
Convenuta opposta e con l'intervento volontario di
(Company Number 11238881), corrente in Londra (UK), 50 Controparte_3
Sloane Avenue, SW3 3DD, rappresentata e difesa, anche in via disgiunta tra loro, dall'avv.
Nicola Spadafora (C.F. , PEC: C.F._2
e dall'avv. Piergiorgio Sposato (C.F. Email_2
, ed elettivamente domiciliata presso lo Studio Legale C.F._3 CP_2
in Milano, alla via Gonzaga, 5, come da procura in atti;
[...]
Intervenuta
pagina 1 di 9 CONCLUSIONI
Per parte attrice:
““Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito,
Rejectis adversis,
Disattesa e respinta ogni eventuale avversaria richiesta/istanza di provvisoria concessione della esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, per tutti i suesposti motivi, e stante la circostanza che l'opposizione è fondata su prova scritta;
In via principale, nel merito:
- accertare e dichiarare l'infondatezza ed illegittimità della pretesa di credito fatta valere dalla convenuta opposta, e in ogni caso che il credito azionato in sede monitoria non è certo e/o né liquido e/o né esigibile, e per l'effetto
- in ogni caso annullare, dichiarare nullo, inammissibile, illegittimo e/o inefficace siccome illegittimo il decreto ingiuntivo n. 895/2023 (R.G. 1806/2023), emesso dall'Ill.mo Tribunale di
Asti, Dott. Daniele Dagna, in data 21 agosto 2023, e notificato all'attrice in opposizione il 22 agosto 2023, in quanto carente dei presupposti di legge o comunque pronunciarne la revoca per i motivi di cui alla presente opposizione;
- respingere tutte le domande avversarie perché prive di fondamento in fatto e in diritto;
In ogni caso: col favore delle spese ed onorari di giudizio oltre c.p.a. e iva”.
In via Istruttoria:
Si insiste per l'accoglimento ed ammissione di tutte le istanze istruttorie formulate in atti dalla attrice in opposizione, ed in particolare quelle contenute nella memoria ex art. 171 ter c.p.c.".
Per parte convenuta:
“In via principale e nel merito: rigettare l'opposizione proposta da in Parte_1 quanto infondata in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n.
895/2023 emesso dal Tribunale di Asti.
In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo n.
895/2023, accertare la sussistenza del credito di nei confronti di Controparte_1 [...]
e, per l'effetto, condannare quest'ultima al pagamento di euro 122.000,00, o nel Parte_1
diverso maggiore o minore importo che dovesse emergere in corso di causa, oltre interessi di mora ex D.lgs. 231/2002, dalla scadenza di ogni singola fattura sino al saldo effettivo.
In via istruttoria: si rimanda espressamente alle istanze istruttorie formulate nelle memorie ex art 171 ter c.p.c., da intendersi come integralmente di seguito ritrascritte. pagina 2 di 9 In ogni caso: con vittoria di spese, diritti e onorari”.
Per la parte intervenuta:
“In via principale e nel merito: rigettare l'opposizione proposta da in Parte_1 quanto infondata in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n.
895/2023 emesso dal Tribunale di Asti.
In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo n.
895/2023, accertare la sussistenza del credito di (ceduto da Controparte_3 P_
) nei confronti di e, per l'effetto, condannare quest'ultima al
[...] Parte_1
pagamento di euro 122.000,00, o nel diverso maggiore o minore importo che dovesse emergere in corso di causa, oltre interessi di mora ex D.lgs. 231/2002, dalla scadenza di ogni singola fattura sino al saldo effettivo.
In ogni caso: con vittoria di spese, diritti e onorari”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato l'odierna attrice ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo decreto n. 895/2023 del 21.08.2023, con il quale il Tribunale di Asti, nel procedimento monitorio R.G. N. 1806/23, le ha ingiunto di pagare in favore della società la somma di € 122.000,00, oltre interessi e spese, a titolo di Controparte_1 pagamento delle prestazione professionali rese da quest'ultima in forza dell'incarico, ricevuto dalla di predisporre un Business Plan e di svolgere l'attività di Parte_1 [...]
relativamente all'operazione di cessione di una società controllata da quest'ultima. CP_4
A sostegno dell'opposizione, l'attrice ha contestato la fondatezza della pretesa azionata in via monitoria dalla controparte, negando l'esistenza del credito e allegando che oggetto della richiesta avanzata dalla controparte non sarebbe, in realtà, come indicato nel ricorso monitorio, il compenso per le prestazioni rese in qualità di “financial advisor” (che non sono mai state svolte), bensì il pagamento di una pretesa provvigione per attività di intermediazione posta in essere in relazione all'affare, poi concluso, inerente la cessione, da parte della dell'intero capitale sociale della propria controllata Parte_1 CP_5 alla società BELLA DISPENSA S.r.l. (provvigione che l'odierna attrice ritiene non dovuta,
[...]
non essendo la soggetto titolato a svolgere di attività di Controparte_1
intermediazione).
La difesa di parte attrice, al riguardo, ha quindi sostenuto, in particolare, che: pagina 3 di 9 1) nonostante l'accordo negoziale raggiunto in tal senso, la società Controparte_1
non ha poi svolto alcuna delle attività di predisposizione del business plan e di
[...]
“due diligence”, che sono infatti state espletate da altro soggetto (il dott.
[...]
); R_1
2) le fatture emesse dall'odierna convenuta, azionate in via monitoria, non riguardano, in ogni caso, le attività di cui al punto precedente, bensì la pretesa provvigione per attività di intermediazione, la cui debenza è contestata;
3) una delle due fatture predette, peraltro, è stata emessa in data 30.1.2023, e quindi prima della stipulazione del contratto con il quale è stato conferito l'incarico relativo alla redazione del business plan e della due diligence (poi comunque non effettuate dalla convenuta).
Per tutte le ragioni ora esposte, ha quindi chiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Con comparsa depositata in data 19.12.2023 si è costituita in giudizio la Controparte_1
contestando integralmente la fondatezza, in fatto ed in diritto, delle difese avversarie,
[...] chiedendo quindi il rigetto dell'opposizione.
In particolare, la convenuta ha allegato che il credito azionato in via monitoria trae origine dal rapporto negoziale instaurato tra le parti in forza del contratto stipulato in data 13.2.2023 (in atti), con il quale la società è stata incaricata dalla RV di predisporre un Controparte_1
business plan e la due diligence in relazione alla società Controparte_5
La convenuta ha poi allegato che l'attività predetta è stata espletata, precisando che il dott.
si è limitato a rivestire il ruolo di referente di e ad interfacciarsi con R_1 Parte_1
R_
(nella persona del dott. ) per la raccolta e il passaggio dei dati Controparte_1 contabili e della documentazione necessaria all'espletamento dell'analisi patrimoniale sulla società , senza, tuttavia, sostituirsi (come invece affermato dall'attrice) all' CP_5 [...]
nel ruolo di financial advisor. P_
Per quanto riguarda, invece, il credito portato dalla fattura n. 2 del 30.1.2023, la convenuta ha specificato che l'incarico affidatogli dall'odierna attrice aveva avuto inizio già alcuni mesi prima della stipulazione del contratto del 13.2.2023, e che, in particolare, la P_
(che da anni collaborava con la società Bella Dispensa nell'ambito delle operazioni di
[...]
acquisizioni di altre società del settore food & beverage) aveva prestato la sua assistenza alle parti nella predisposizione della documentazione finanziaria necessaria alla cessione delle quote societarie, ed in particolare della previsione economico-patrimoniale e finanziaria per il
2023 di anche sulla base della bozza del bilancio dell'anno 2022 della stessa CP_5
pagina 4 di 9 società. Nel contratto del 13.2.2023 veniva peraltro espressamente menzionata anche tale attività, per la quale aveva già emesso apposita fattura, che la Controparte_1 [...]
si impegnava a pagare. Parte_1
Con comparsa depositata in data 5.4.2024 è intervenuta volontariamente in giudizio la
, dando atto di essersi nelle more resa cessionaria del credito Controparte_3
azionato in via monitoria da e aderendo, quindi, alle difese e Controparte_1 conclusioni tutte già da quest'ultima rassegnate nella presente causa.
Con ordinanza depositata in data 17.5.2024 sono state respinte le istanze di prova orale avanzate dalla parte convenuta e, ritenuta la causa matura, è stata fissata udienza di rimessione della causa in decisione, tenutasi con modalità cartolare in data 17.3.2025.
* * *
L'opposizione proposta dall'attrice è solo in parte fondata, nei limiti e per le ragioni che verranno di seguito esposti.
Il credito vantato dall'odierna convenuta ha ad oggetto il compenso per l'attività di consulenza finanziaria svolta su incarico dell'attrice, come indicato nel contratto stipulato in data
13.2.2023.
A tale riguardo, si osserva peraltro come, secondo quanto previsto nel predetto contratto, una parte dell'attività di consulenza sia stata svolta già in precedenza, e abbia avuto ad oggetto la predisposizione della documentazione finanziaria prodromica alla cessione delle quote societarie della società . CP_5
In relazione a tale attività è stata emessa dalla la fattura n. 2 del Controparte_1
30.1.2023, e tale fattura è stata espressamente richiamata nel contratto del 13.2.2023, con impegno, da parte di , ad effettuarne il pagamento immediato. Parte_1
Ne consegue, pertanto, che il credito portato dalla fattura predetta deve ritenersi dimostrato, essendo stato riconosciuto dalla stessa debitrice con il contratto sottoscritto in data
13.2.2023, con il quale si è impegnata al pagamento, ammettendo, così, implicitamente, di aver ricevuto la prestazione.
Per quanto riguarda, invece, il credito portato dalle ulteriori fatture, si osserva quanto segue.
La parte creditrice ha dimostrato l'esistenza di un titolo negoziale, ed in particolare ha dimostrato di aver ricevuto dall'odierna attrice incarico di predisporre un business plan e una pagina 5 di 9 due diligence in relazione alla società , la cui quote sociali erano stato da poco CP_5
oggetto di cessione. Ha altresì allegato di aver svolto le prestazioni indicate nel contratto
(producendo, al riguardo, documentazione), e di aver, pertanto, diritto a ricevere il compenso pattuito.
L'odierna opponente contesta, tuttavia, tale circostanza, sostenendo che le prestazioni non sono state rese, e che la somma richiesta riguarderebbe, in realtà, una provvigione non dovuta per attività di intermediazione.
Tale ultima allegazione risulta smentita dalla documentazione in atti, e, in particolare, dal contratto datato 13.2.2023, con il quale la ha conferito incarico di prestazione Parte_1
d'opera alla , pattuendo il compenso nella misura riportata nelle fatture, Controparte_1
senza alcun riferimento ad attività di intermediazione. Né parte attrice ha fornito, al riguardo, prova della natura simulata di tale contratto, che, pertanto, deve ritenersi sul punto pienamente fedele alla volontà dei contraenti.
A fronte dell'allegazione di parte attrice, secondo cui le attività per le quali la convenuta invoca il pagamento del corrispettivo non sarebbero state rese, grava, in ogni caso, su quest'ultima l'onere di provare di aver reso tali prestazioni.
A tale riguardo, la ha prodotto documentazione dalla quale risulta Controparte_1
l'avvenuta redazione di un business plan (versato in atti) che, sebbene non sottoscritto, deve ritenersi riconducibile all'attività svolta dall'odierna convenuta, come dimostrato, peraltro, non solo dal possesso del documento, sia in versione “excel” che in versione “pdf”, ma anche dagli ulteriori documenti prodotti dalle parti, che provano l'esistenza di contatti tra le società ai fini dell'acquisizione dei dati necessari per la predisposizione del piano (v. doc. già prodotti in via integrativa nel fascicolo monitorio, in atti).
Né può ritenersi che tale attività sia stata effettuata, come sostenuto dall'attrice, dal dott.
[...]
, il quale, come risulta dagli atti, all'epoca svolgeva funzioni di direttore finanziario R_1
di RV S.r.l. ed aveva altresì ricevuto incarico dalla società di svolgere attività Controparte_5
di consulenza finanziaria e amministrativa (v. doc. n. 7 di parte opponente), ciò che spiega la ragione per la quale la si rivolgesse a quest'ultimo nell'adempimento Controparte_1 dell'incarico professionale ricevuto, ottenendo dal dati, documenti e informazioni. R_1
Né l'incarico conferito da al risulta comunque aver inciso sull'incarico Controparte_5 R_1 conferito da RV S.r.l. a , che è rimasto fermo e al quale l'odierna Controparte_1 convenuta risulta, almeno per quanto riguarda l'elaborazione del business plan, aver dato adempimento.
pagina 6 di 9 Dalla documentazione in atti, invece, non risulta dimostrato che la società opposta abbia provveduto anche alla redazione della “due diligence” oggetto del contratto datato 13.2.2023.
Di tale attività, che, secondo la comune esperienza, avrebbe dovuto concludersi con la consegna di una relazione, non vi è infatti traccia, fatta eccezione per la presenza di alcuni documenti contabili, fiscali e finanziari in genere, prodotti in giudizio, il cui possesso da parte di si spiega però con l'espletamento dell'attività, invece svolta (come Controparte_1
indicato in precedenza), di elaborazione del business plan. A fronte delle contestazioni svolte dall'attrice, la quale ha negato di aver ricevuto da la due diligence, e vista Controparte_1 la mancata dimostrazione, da parte di quest'ultima, di aver svolto effettivamente tale attività, pur prevista in contratto, deve quindi ritenersi infondata la richiesta di condanna della committente al pagamento del relativo compenso.
Tutto ciò premesso, ne consegue, pertanto, che deve ritenersi dimostrata la sussistenza del diritto di ad ottenere il corrispettivo per le attività indicate nel Controparte_1
contratto sottoscritto in data 12.2.2023, relativamente alle prestazioni già rese in precedenza,
e oggetto della fattura n. 2 del 30.1.2023, nonché alle ulteriori prestazioni rese per l'elaborazione del c.d. “business plan”.
Non può, invece, ritenersi dovuto il compenso relativo alla redazione della c.d. “due diligence”, non essendo stata dimostrata l'esecuzione della prestazione.
Quanto all'ammontare del compenso dovuto, fermo restando che, per l'attività svolta prima del 12.2.2023, deve farsi riferimento alla quantificazione contenuta nel contratto, e nella fattura ivi richiamata, pari, quindi, ad euro 30.000,00 oltre iva, occorre invece individuare il corrispettivo dovuto per le ulteriori attività svolte dalla convenuta.
Al riguardo, si osserva come nella scrittura di conferimento di incarico professionale le parti non abbiamo imputato, alle due diverse attività previste (predisposizione del business plan e della due diligence) compensi specifici, ma si siano limitate a prevedere un corrispettivo complessivo, pari ad euro 70.000,00, da versarsi un due soluzioni.
In assenza di elementi di segno contrario, utili a ravvisare la previsione di un compenso non paritario per le due prestazioni previste in contratto, e in assenza, altresì, di allegazioni provenienti dalle parti, deve quindi ritenersi che i contraenti avessero inteso, al momento della pattuizione del corrispettivo, imputarlo per metà all'attività di elaborazione del business plan,
e per metà alla predisposizione della due diligence.
Conseguentemente, il compenso dovuto per la sola attività che la convenuta ha dimostrato di aver posto in essere, vale a dire quella relativa al confezionamento del business plan, deve essere individuato nella misura di euro 35.000,00, oltre iva. pagina 7 di 9 Complessivamente, quindi, deve ritenersi accertata la sussistenza di un credito in favore di in misura pari ad euro 65.000,00. Controparte_1
Conclusioni.
In ragione di tutte le considerazioni esposte in precedenza, l'opposizione appare meritevole di parziale accoglimento limitatamente alla porzione di compenso effettivamente dovuta.
Il decreto ingiuntivo, per tale ragione, va pertanto revocato.
In accoglimento della domanda proposta in via subordinata e riconvenzionale dalla parte convenuta, deve tuttavia ritenersi accertato il credito della nei Controparte_1 confronti dell'attrice in opposizione nella misura € 65.000,00, oltre IVA, e oltre interessi legali dal dovuto al saldo, con conseguente condanna della stessa al pagamento di tale somma.
Al riguardo, si precisa come la condanna viene posta in favore della società convenuta, non essendo stata richiesta (né, quindi, disposta) la sua estromissione dal giudizio, con la conseguenza che il processo prosegue comunque, ai sensi di cui al comma 1 art. 111 cpc, tra la parti originarie.
La presente pronuncia spiegherà comunque i propri effetti anche nei confronti della terza intervenuta in quanto successore a titolo particolare in forza della Controparte_3 documentata cessione del credito, ai sensi dell'art. 111 c.p.c..
Sulle spese di lite.
Il parziale accoglimento dell'opposizione giustifica la parziale compensazione delle spese di lite tra la parte attrice e la parte convenuta nella misura di 1/3, mentre la restante quota, liquidata come da dispositivo sulla base dei criteri di cui al d.m. 55/14, deve essere posta a carico dell'opponente, in ragione della soccombenza prevalente.
Quanto alle spese sostenute dalla terza intervenuta, in considerazione della natura dell'intervenuto e del fatto che la stessa non ha comunque chiesto espressamente l'estromissione della convenuta dal giudizio, si ritiene che sussistano giusti motivi per disporre tra le parti la compensazione integrale di tali spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Asti, in persona del giudice Dott. Andrea Carena, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, domanda o eccezione disattesa o assorbita,
- revoca il decreto ingiuntivo n. 895/2023 del 21.08.2023, emesso dal Tribunale di Asti;
pagina 8 di 9 - condanna a pagare a la somma di € Parte_1 Controparte_1
65.000,00, oltre IVA, oltre interessi legali dal dovuto al saldo;
- compensa tra la parte attrice e la parte convenuta le spese di lite nella misura di 1/3 e condanna l'attrice alla rifusione in favore della convenuta opposta della residua quota di 2/3, che liquida per tale frazione in € 6.000,00 per compensi, oltre accessori di legge;
- compensa integralmente tra l'attrice e la terza intervenuta le spese di lite.
Asti, 4.4.2025
Il giudice
Dott. Andrea Carena
pagina 9 di 9
TRIBUNALE DI ASTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice unico dott. Andrea Carena ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa da: rappresentata e difesa dall'avvocato Flavio Silvestro (C.F.: Parte_1
) del Foro di Cuneo, presso il cui Studio in Cuneo (CN), Corso Nizza n. C.F._1
10 è elettivamente domiciliata (pec: ), come da Email_1
procura in atti
Attrice in opposizione
Contro
rappresentata e difesa, anche in via disgiunta tra loro, Controparte_1 dall'avv. Nicola Spadafora (C.F. - PEC: C.F._2
e dall'avv. Piergiorgio Sposato (C.F. Email_2
, ed elettivamente domiciliata presso lo Studio Legale C.F._3 CP_2
in Milano, alla via Gonzaga, 5, come da procura in atti;
[...]
Convenuta opposta e con l'intervento volontario di
(Company Number 11238881), corrente in Londra (UK), 50 Controparte_3
Sloane Avenue, SW3 3DD, rappresentata e difesa, anche in via disgiunta tra loro, dall'avv.
Nicola Spadafora (C.F. , PEC: C.F._2
e dall'avv. Piergiorgio Sposato (C.F. Email_2
, ed elettivamente domiciliata presso lo Studio Legale C.F._3 CP_2
in Milano, alla via Gonzaga, 5, come da procura in atti;
[...]
Intervenuta
pagina 1 di 9 CONCLUSIONI
Per parte attrice:
““Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito,
Rejectis adversis,
Disattesa e respinta ogni eventuale avversaria richiesta/istanza di provvisoria concessione della esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, per tutti i suesposti motivi, e stante la circostanza che l'opposizione è fondata su prova scritta;
In via principale, nel merito:
- accertare e dichiarare l'infondatezza ed illegittimità della pretesa di credito fatta valere dalla convenuta opposta, e in ogni caso che il credito azionato in sede monitoria non è certo e/o né liquido e/o né esigibile, e per l'effetto
- in ogni caso annullare, dichiarare nullo, inammissibile, illegittimo e/o inefficace siccome illegittimo il decreto ingiuntivo n. 895/2023 (R.G. 1806/2023), emesso dall'Ill.mo Tribunale di
Asti, Dott. Daniele Dagna, in data 21 agosto 2023, e notificato all'attrice in opposizione il 22 agosto 2023, in quanto carente dei presupposti di legge o comunque pronunciarne la revoca per i motivi di cui alla presente opposizione;
- respingere tutte le domande avversarie perché prive di fondamento in fatto e in diritto;
In ogni caso: col favore delle spese ed onorari di giudizio oltre c.p.a. e iva”.
In via Istruttoria:
Si insiste per l'accoglimento ed ammissione di tutte le istanze istruttorie formulate in atti dalla attrice in opposizione, ed in particolare quelle contenute nella memoria ex art. 171 ter c.p.c.".
Per parte convenuta:
“In via principale e nel merito: rigettare l'opposizione proposta da in Parte_1 quanto infondata in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n.
895/2023 emesso dal Tribunale di Asti.
In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo n.
895/2023, accertare la sussistenza del credito di nei confronti di Controparte_1 [...]
e, per l'effetto, condannare quest'ultima al pagamento di euro 122.000,00, o nel Parte_1
diverso maggiore o minore importo che dovesse emergere in corso di causa, oltre interessi di mora ex D.lgs. 231/2002, dalla scadenza di ogni singola fattura sino al saldo effettivo.
In via istruttoria: si rimanda espressamente alle istanze istruttorie formulate nelle memorie ex art 171 ter c.p.c., da intendersi come integralmente di seguito ritrascritte. pagina 2 di 9 In ogni caso: con vittoria di spese, diritti e onorari”.
Per la parte intervenuta:
“In via principale e nel merito: rigettare l'opposizione proposta da in Parte_1 quanto infondata in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n.
895/2023 emesso dal Tribunale di Asti.
In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo n.
895/2023, accertare la sussistenza del credito di (ceduto da Controparte_3 P_
) nei confronti di e, per l'effetto, condannare quest'ultima al
[...] Parte_1
pagamento di euro 122.000,00, o nel diverso maggiore o minore importo che dovesse emergere in corso di causa, oltre interessi di mora ex D.lgs. 231/2002, dalla scadenza di ogni singola fattura sino al saldo effettivo.
In ogni caso: con vittoria di spese, diritti e onorari”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato l'odierna attrice ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo decreto n. 895/2023 del 21.08.2023, con il quale il Tribunale di Asti, nel procedimento monitorio R.G. N. 1806/23, le ha ingiunto di pagare in favore della società la somma di € 122.000,00, oltre interessi e spese, a titolo di Controparte_1 pagamento delle prestazione professionali rese da quest'ultima in forza dell'incarico, ricevuto dalla di predisporre un Business Plan e di svolgere l'attività di Parte_1 [...]
relativamente all'operazione di cessione di una società controllata da quest'ultima. CP_4
A sostegno dell'opposizione, l'attrice ha contestato la fondatezza della pretesa azionata in via monitoria dalla controparte, negando l'esistenza del credito e allegando che oggetto della richiesta avanzata dalla controparte non sarebbe, in realtà, come indicato nel ricorso monitorio, il compenso per le prestazioni rese in qualità di “financial advisor” (che non sono mai state svolte), bensì il pagamento di una pretesa provvigione per attività di intermediazione posta in essere in relazione all'affare, poi concluso, inerente la cessione, da parte della dell'intero capitale sociale della propria controllata Parte_1 CP_5 alla società BELLA DISPENSA S.r.l. (provvigione che l'odierna attrice ritiene non dovuta,
[...]
non essendo la soggetto titolato a svolgere di attività di Controparte_1
intermediazione).
La difesa di parte attrice, al riguardo, ha quindi sostenuto, in particolare, che: pagina 3 di 9 1) nonostante l'accordo negoziale raggiunto in tal senso, la società Controparte_1
non ha poi svolto alcuna delle attività di predisposizione del business plan e di
[...]
“due diligence”, che sono infatti state espletate da altro soggetto (il dott.
[...]
); R_1
2) le fatture emesse dall'odierna convenuta, azionate in via monitoria, non riguardano, in ogni caso, le attività di cui al punto precedente, bensì la pretesa provvigione per attività di intermediazione, la cui debenza è contestata;
3) una delle due fatture predette, peraltro, è stata emessa in data 30.1.2023, e quindi prima della stipulazione del contratto con il quale è stato conferito l'incarico relativo alla redazione del business plan e della due diligence (poi comunque non effettuate dalla convenuta).
Per tutte le ragioni ora esposte, ha quindi chiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Con comparsa depositata in data 19.12.2023 si è costituita in giudizio la Controparte_1
contestando integralmente la fondatezza, in fatto ed in diritto, delle difese avversarie,
[...] chiedendo quindi il rigetto dell'opposizione.
In particolare, la convenuta ha allegato che il credito azionato in via monitoria trae origine dal rapporto negoziale instaurato tra le parti in forza del contratto stipulato in data 13.2.2023 (in atti), con il quale la società è stata incaricata dalla RV di predisporre un Controparte_1
business plan e la due diligence in relazione alla società Controparte_5
La convenuta ha poi allegato che l'attività predetta è stata espletata, precisando che il dott.
si è limitato a rivestire il ruolo di referente di e ad interfacciarsi con R_1 Parte_1
R_
(nella persona del dott. ) per la raccolta e il passaggio dei dati Controparte_1 contabili e della documentazione necessaria all'espletamento dell'analisi patrimoniale sulla società , senza, tuttavia, sostituirsi (come invece affermato dall'attrice) all' CP_5 [...]
nel ruolo di financial advisor. P_
Per quanto riguarda, invece, il credito portato dalla fattura n. 2 del 30.1.2023, la convenuta ha specificato che l'incarico affidatogli dall'odierna attrice aveva avuto inizio già alcuni mesi prima della stipulazione del contratto del 13.2.2023, e che, in particolare, la P_
(che da anni collaborava con la società Bella Dispensa nell'ambito delle operazioni di
[...]
acquisizioni di altre società del settore food & beverage) aveva prestato la sua assistenza alle parti nella predisposizione della documentazione finanziaria necessaria alla cessione delle quote societarie, ed in particolare della previsione economico-patrimoniale e finanziaria per il
2023 di anche sulla base della bozza del bilancio dell'anno 2022 della stessa CP_5
pagina 4 di 9 società. Nel contratto del 13.2.2023 veniva peraltro espressamente menzionata anche tale attività, per la quale aveva già emesso apposita fattura, che la Controparte_1 [...]
si impegnava a pagare. Parte_1
Con comparsa depositata in data 5.4.2024 è intervenuta volontariamente in giudizio la
, dando atto di essersi nelle more resa cessionaria del credito Controparte_3
azionato in via monitoria da e aderendo, quindi, alle difese e Controparte_1 conclusioni tutte già da quest'ultima rassegnate nella presente causa.
Con ordinanza depositata in data 17.5.2024 sono state respinte le istanze di prova orale avanzate dalla parte convenuta e, ritenuta la causa matura, è stata fissata udienza di rimessione della causa in decisione, tenutasi con modalità cartolare in data 17.3.2025.
* * *
L'opposizione proposta dall'attrice è solo in parte fondata, nei limiti e per le ragioni che verranno di seguito esposti.
Il credito vantato dall'odierna convenuta ha ad oggetto il compenso per l'attività di consulenza finanziaria svolta su incarico dell'attrice, come indicato nel contratto stipulato in data
13.2.2023.
A tale riguardo, si osserva peraltro come, secondo quanto previsto nel predetto contratto, una parte dell'attività di consulenza sia stata svolta già in precedenza, e abbia avuto ad oggetto la predisposizione della documentazione finanziaria prodromica alla cessione delle quote societarie della società . CP_5
In relazione a tale attività è stata emessa dalla la fattura n. 2 del Controparte_1
30.1.2023, e tale fattura è stata espressamente richiamata nel contratto del 13.2.2023, con impegno, da parte di , ad effettuarne il pagamento immediato. Parte_1
Ne consegue, pertanto, che il credito portato dalla fattura predetta deve ritenersi dimostrato, essendo stato riconosciuto dalla stessa debitrice con il contratto sottoscritto in data
13.2.2023, con il quale si è impegnata al pagamento, ammettendo, così, implicitamente, di aver ricevuto la prestazione.
Per quanto riguarda, invece, il credito portato dalle ulteriori fatture, si osserva quanto segue.
La parte creditrice ha dimostrato l'esistenza di un titolo negoziale, ed in particolare ha dimostrato di aver ricevuto dall'odierna attrice incarico di predisporre un business plan e una pagina 5 di 9 due diligence in relazione alla società , la cui quote sociali erano stato da poco CP_5
oggetto di cessione. Ha altresì allegato di aver svolto le prestazioni indicate nel contratto
(producendo, al riguardo, documentazione), e di aver, pertanto, diritto a ricevere il compenso pattuito.
L'odierna opponente contesta, tuttavia, tale circostanza, sostenendo che le prestazioni non sono state rese, e che la somma richiesta riguarderebbe, in realtà, una provvigione non dovuta per attività di intermediazione.
Tale ultima allegazione risulta smentita dalla documentazione in atti, e, in particolare, dal contratto datato 13.2.2023, con il quale la ha conferito incarico di prestazione Parte_1
d'opera alla , pattuendo il compenso nella misura riportata nelle fatture, Controparte_1
senza alcun riferimento ad attività di intermediazione. Né parte attrice ha fornito, al riguardo, prova della natura simulata di tale contratto, che, pertanto, deve ritenersi sul punto pienamente fedele alla volontà dei contraenti.
A fronte dell'allegazione di parte attrice, secondo cui le attività per le quali la convenuta invoca il pagamento del corrispettivo non sarebbero state rese, grava, in ogni caso, su quest'ultima l'onere di provare di aver reso tali prestazioni.
A tale riguardo, la ha prodotto documentazione dalla quale risulta Controparte_1
l'avvenuta redazione di un business plan (versato in atti) che, sebbene non sottoscritto, deve ritenersi riconducibile all'attività svolta dall'odierna convenuta, come dimostrato, peraltro, non solo dal possesso del documento, sia in versione “excel” che in versione “pdf”, ma anche dagli ulteriori documenti prodotti dalle parti, che provano l'esistenza di contatti tra le società ai fini dell'acquisizione dei dati necessari per la predisposizione del piano (v. doc. già prodotti in via integrativa nel fascicolo monitorio, in atti).
Né può ritenersi che tale attività sia stata effettuata, come sostenuto dall'attrice, dal dott.
[...]
, il quale, come risulta dagli atti, all'epoca svolgeva funzioni di direttore finanziario R_1
di RV S.r.l. ed aveva altresì ricevuto incarico dalla società di svolgere attività Controparte_5
di consulenza finanziaria e amministrativa (v. doc. n. 7 di parte opponente), ciò che spiega la ragione per la quale la si rivolgesse a quest'ultimo nell'adempimento Controparte_1 dell'incarico professionale ricevuto, ottenendo dal dati, documenti e informazioni. R_1
Né l'incarico conferito da al risulta comunque aver inciso sull'incarico Controparte_5 R_1 conferito da RV S.r.l. a , che è rimasto fermo e al quale l'odierna Controparte_1 convenuta risulta, almeno per quanto riguarda l'elaborazione del business plan, aver dato adempimento.
pagina 6 di 9 Dalla documentazione in atti, invece, non risulta dimostrato che la società opposta abbia provveduto anche alla redazione della “due diligence” oggetto del contratto datato 13.2.2023.
Di tale attività, che, secondo la comune esperienza, avrebbe dovuto concludersi con la consegna di una relazione, non vi è infatti traccia, fatta eccezione per la presenza di alcuni documenti contabili, fiscali e finanziari in genere, prodotti in giudizio, il cui possesso da parte di si spiega però con l'espletamento dell'attività, invece svolta (come Controparte_1
indicato in precedenza), di elaborazione del business plan. A fronte delle contestazioni svolte dall'attrice, la quale ha negato di aver ricevuto da la due diligence, e vista Controparte_1 la mancata dimostrazione, da parte di quest'ultima, di aver svolto effettivamente tale attività, pur prevista in contratto, deve quindi ritenersi infondata la richiesta di condanna della committente al pagamento del relativo compenso.
Tutto ciò premesso, ne consegue, pertanto, che deve ritenersi dimostrata la sussistenza del diritto di ad ottenere il corrispettivo per le attività indicate nel Controparte_1
contratto sottoscritto in data 12.2.2023, relativamente alle prestazioni già rese in precedenza,
e oggetto della fattura n. 2 del 30.1.2023, nonché alle ulteriori prestazioni rese per l'elaborazione del c.d. “business plan”.
Non può, invece, ritenersi dovuto il compenso relativo alla redazione della c.d. “due diligence”, non essendo stata dimostrata l'esecuzione della prestazione.
Quanto all'ammontare del compenso dovuto, fermo restando che, per l'attività svolta prima del 12.2.2023, deve farsi riferimento alla quantificazione contenuta nel contratto, e nella fattura ivi richiamata, pari, quindi, ad euro 30.000,00 oltre iva, occorre invece individuare il corrispettivo dovuto per le ulteriori attività svolte dalla convenuta.
Al riguardo, si osserva come nella scrittura di conferimento di incarico professionale le parti non abbiamo imputato, alle due diverse attività previste (predisposizione del business plan e della due diligence) compensi specifici, ma si siano limitate a prevedere un corrispettivo complessivo, pari ad euro 70.000,00, da versarsi un due soluzioni.
In assenza di elementi di segno contrario, utili a ravvisare la previsione di un compenso non paritario per le due prestazioni previste in contratto, e in assenza, altresì, di allegazioni provenienti dalle parti, deve quindi ritenersi che i contraenti avessero inteso, al momento della pattuizione del corrispettivo, imputarlo per metà all'attività di elaborazione del business plan,
e per metà alla predisposizione della due diligence.
Conseguentemente, il compenso dovuto per la sola attività che la convenuta ha dimostrato di aver posto in essere, vale a dire quella relativa al confezionamento del business plan, deve essere individuato nella misura di euro 35.000,00, oltre iva. pagina 7 di 9 Complessivamente, quindi, deve ritenersi accertata la sussistenza di un credito in favore di in misura pari ad euro 65.000,00. Controparte_1
Conclusioni.
In ragione di tutte le considerazioni esposte in precedenza, l'opposizione appare meritevole di parziale accoglimento limitatamente alla porzione di compenso effettivamente dovuta.
Il decreto ingiuntivo, per tale ragione, va pertanto revocato.
In accoglimento della domanda proposta in via subordinata e riconvenzionale dalla parte convenuta, deve tuttavia ritenersi accertato il credito della nei Controparte_1 confronti dell'attrice in opposizione nella misura € 65.000,00, oltre IVA, e oltre interessi legali dal dovuto al saldo, con conseguente condanna della stessa al pagamento di tale somma.
Al riguardo, si precisa come la condanna viene posta in favore della società convenuta, non essendo stata richiesta (né, quindi, disposta) la sua estromissione dal giudizio, con la conseguenza che il processo prosegue comunque, ai sensi di cui al comma 1 art. 111 cpc, tra la parti originarie.
La presente pronuncia spiegherà comunque i propri effetti anche nei confronti della terza intervenuta in quanto successore a titolo particolare in forza della Controparte_3 documentata cessione del credito, ai sensi dell'art. 111 c.p.c..
Sulle spese di lite.
Il parziale accoglimento dell'opposizione giustifica la parziale compensazione delle spese di lite tra la parte attrice e la parte convenuta nella misura di 1/3, mentre la restante quota, liquidata come da dispositivo sulla base dei criteri di cui al d.m. 55/14, deve essere posta a carico dell'opponente, in ragione della soccombenza prevalente.
Quanto alle spese sostenute dalla terza intervenuta, in considerazione della natura dell'intervenuto e del fatto che la stessa non ha comunque chiesto espressamente l'estromissione della convenuta dal giudizio, si ritiene che sussistano giusti motivi per disporre tra le parti la compensazione integrale di tali spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Asti, in persona del giudice Dott. Andrea Carena, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, domanda o eccezione disattesa o assorbita,
- revoca il decreto ingiuntivo n. 895/2023 del 21.08.2023, emesso dal Tribunale di Asti;
pagina 8 di 9 - condanna a pagare a la somma di € Parte_1 Controparte_1
65.000,00, oltre IVA, oltre interessi legali dal dovuto al saldo;
- compensa tra la parte attrice e la parte convenuta le spese di lite nella misura di 1/3 e condanna l'attrice alla rifusione in favore della convenuta opposta della residua quota di 2/3, che liquida per tale frazione in € 6.000,00 per compensi, oltre accessori di legge;
- compensa integralmente tra l'attrice e la terza intervenuta le spese di lite.
Asti, 4.4.2025
Il giudice
Dott. Andrea Carena
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