Articolo 2 della Legge 14 giugno 1974, n. 270
Articolo 1Articolo 3
Versione
31 luglio 1974
Art. 2.
L'enfiteuta puo' detrarre dal capitale di affranco le somme liquide versate al concedente in relazione alla costituzione dell'enfiteusi, anche se non risultino dal contratto.
Puo', altresi', conteggiare le differenze tra il canone determinato ai sensi della presente legge e quello effettivamente pagato, relativamente alle annualita' non ancora definite.
Entrata in vigore il 31 luglio 1974