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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 30/09/2025, n. 790 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 790 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PAOLA in persona del Giudice monocratico, dott.ssa Simona Scovotto, in esito alla scadenza del termine assegnato alle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 1782 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2017, vertente
TRA
già come da atto di fusione per Parte_1 Parte_2 incorporazione del 3.04.2023, n. 15082/8167 rep./racc., in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Milano alla via Montebello n. 18, rappresentata e difesa dall'avv. Leonardo Bottazzi, come da procura speciale alle liti in calce all'atto di citazione depositato in data 17.11.2017; attrice
E
, nato a [...] il [...] ed ivi elettivamente Controparte_1 domiciliato alla Piazza G. Grossi n. 27 presso lo studio dell'avv. Carmela Pepe Grosso, che lo rappresenta e difende come da procura a margine della comparsa di costituzione depositata in data
2.10.2018; convenuto
, nato a [...] il [...], e , nata a Controparte_2 Controparte_3
CC IN (Pz) il 22.03.1983; convenuti contumaci
NONCHE'
in persona del legale rappresentate legale p.t., con sede in GL Controparte_4
(Tv) alla via V. Alfieri n. 1, e in persona del legale rappresentante legale p.t., Controparte_5 con sede in GL (Tv) alla via V. Alfieri n. 1, e, per esse, la giusta Controparte_6 procura speciale registrata a Milano 2 il 5.12.2022 al n. 125356 serie 1T, in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Milano, Bastioni di Porta Nuova 19, entrambe rappresentate e difese dall'avv. Leonardo Bottazzi ed elettivamente domiciliate presso il suo studio sito in Milano alla via F. Corridoni n. 1, come da procura in calce alla comparsa di costituzione per intervento depositata in data 15.09.2023;
1 terze intervenute
Oggetto: azione revocatoria ordinaria ex artt. 2901 e ss. c.c.
Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato ed iscritto a ruolo in data 17.11.2017, Parte_2
(poi fusa per incorporazione in con atto notarile del 3.04.2023)
[...] Parte_1 ha evocato in giudizio , e al fine Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 di ottenere la declaratoria di inefficacia nei suoi confronti ai sensi e per gli effetti degli artt. 2901
e ss. c.c. dell'atto costitutivo di trust, istituito a mezzo di atto notarile del 30.10.2012, rep. n.
118.722 – racc. n. 32.513, trascritto il 20.11.2012 ai numeri reg. gen. 29446 e reg. part. 24359, denominato “Trust Palmieri”, con trustee e beneficiaria individuati rispettivamente nelle persone di e (coniuge del disponente), con cui Controparte_2 Controparte_3 Controparte_1
(quale disponente) ha conferito al medesimo trust tutti i suoi beni immobili e precisamente
[...] il fabbricato sito in ED IM (Cs) alla Contrada IC (abitazione di tipo civile) piano T12, riportato in catasto al foglio 17, mapp. 1881, sub. 2, NAT. A2, vani 7,5; il terreno sito in ED IM (Cs) alla Località Porta a Mare, riportato in catasto al foglio 37, mapp.
907, NAT. T - Terreno, consistenza 11 are 80 centiare;
il terreno sito in ED IM (Cs) alla Località Porta a Mare, riportato in catasto al foglio 37, mapp. 909, NAT. T – Terreno, consistenza 70 centiare;
il fabbricato sito in ED IM (Cs) alla via Annunciata snc
(fabbricato) piano T1, riportato in catasto al foglio 37, mapp. 906, sub. 1, NAT. X – Fabbricato.
A fondamento della domanda ha rilevato che, con contratto n. 969886 del 28.03.2012,
già ha concesso in locazione finanziaria alla società Controparte_7 Parte_3
in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_8 il bene mobile “N. 1 10700349 + RIP Controparte_9
COMPLETO DI ACCESSORI”; con atto di scissione parziale a favore di società preesistenti del
22.09.2015, con efficacia dall'1.10.2015, tale bene mobile ed il relativo contratto di leasing sono stati ceduti da già quale cedente, ad Controparte_7 Parte_3 Parte_2
quale cessionaria;
con atto sottoscritto il 28.03.2012, si è
[...] Controparte_1 costituito fideiussore, in favore della società concedente e nell'interesse dell'utilizzatrice
[...]
per le obbligazioni derivanti dal suddetto Controparte_8 contratto di leasing fino alla somma massima di euro 119.781,63; nel corso del rapporto contrattuale, la società utilizzatrice si è resa inadempiente nel versamento di quanto pattuito, maturando un'esposizione debitoria, a seguito della risoluzione del contratto, pari ad euro
115.658,62, oltre interessi convenzionali, di cui euro 19.696,59 per i canoni scaduti e fatturati;
nonostante i solleciti, sia la società utilizzatrice che il fideiussore non hanno provveduto al pagamento dei canoni scaduti e alla restituzione del bene, tanto che, con decreto ingiuntivo n.
15042/2015 del 14.05.2015, il Tribunale di Milano ha intimato loro la riconsegna dei beni
2 concessi in locazione finanziaria e il pagamento dell'importo complessivo di euro 15.942,77, oltre interessi e spese procedurali;
a causa di detto inadempimento, ha maturato un credito nei confronti di , quale garante della società utilizzatrice, pari alla somma di euro Controparte_1
115.658,62, oltre interessi ed accessori, di cui euro 19.696,59 per i canoni scaduti e fatturati (come da estratto conto depositato in atti); a fronte di ciò, in data 20.11.2012 (dunque successivamente al sorgere delle obbligazioni di pagamento e del credito vantato), ha Controparte_1 trascritto presso la Conservatoria – Servizio Pubblicità Immobiliare di Cosenza, l'atto costitutivo di trust oggetto di causa, conferendovi tutti i suoi beni immobili (sopra indicati) e sottraendoli alla garanzia patrimoniale di cui all'art. 2740 c.c.. Ritenuta, dunque, la sussistenza dei presupposti dell'azione revocatoria ordinaria, (alla quale è, poi, succeduta in tutti Parte_2
i rapporti, senza soluzione di continuità, la stante l'atto di fusione per Parte_1 incorporazione del 3.04.2023) ha chiesto la declaratoria dell'inefficacia nei suoi confronti ai sensi dell'art. 2901 c.c. dell'atto costitutivo del trust trascritto il 20.11.2012, con ogni conseguenziale pronuncia in merito alla trascrizione del medesimo atto, nonché la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni subiti nella misura quantificata in corso di causa o liquidata in via equitativa, con vittoria delle spese e competenze di lite.
Con comparsa depositata all'udienza di prima comparizione delle parti (tenuta in data 2.10.2018) si è costituito . Lo stesso, nell'impugnare quanto ex adverso dedotto, ha Controparte_1 rilevato, in primo luogo, il difetto di legittimazione attiva di stante Parte_2 la mancata prova dell'effettiva titolarità in capo alla stessa del credito (posto a base dell'azione revocatoria proposta) già vantato dalla nonché ha contestato la valenza probatoria Parte_3 della documentazione ex adverso prodotta perché depositata in copia. Inoltre, nel confutare la fondatezza dell'avversa domanda, ha dedotto che il trust oggetto di revocatoria è stato istituito per le esigenze della famiglia, senza che vi erano motivi per ritenere che con tale atto dispositivo venisse diminuita la garanzia patrimoniale della società beneficiaria della fideiussione da lui rilasciata, peraltro mai attivata, e che, in ogni caso, prima della costituzione del trust in questione, con richiesta trasmessa il 28.12.2012 alla Banca d'Italia e alla
[...]
si era accertato che non vi fossero problematiche relative al Parte_4 contratto di leasing da lui garantito, non essendo emerso nulla circa l'inadempimento degli obblighi contrattuali assunti dalla società debitrice;
così come, a conferma della sua asserita buona Pt_ fede, ha rilevato che anche dalle informazioni ricevute dalla il 5.09.2013 ha avuto modo di accertare e verificare che l'importo del debito garantito era diminuito, mentre dalle informazioni del 25.08.2014 è risultato che il debito assunto dalla società utilizzatrice del bene oggetto di leasing era estinto. Quindi, nel negare la sussistenza dei presupposti richiesti dall'art. 2901 c.c.,
ha asserito che al momento della costituzione e trascrizione del trust Controparte_1 oggetto di causa non vi erano elementi che facessero presumere l'esistenza di pregiudizi per le pretese creditorie ex adverso vantate, avendo, tra l'altro, adempiuto agli obblighi di diligenza
3 gravanti sullo stesso quale fideiussore (ovvero quello di tenersi informato sulla situazione patrimoniale della società debitrice principale e sull'andamento del rapporto contrattuale garantito) e non essendo stata offerta alcuna prova in ordine ad un depauperamento del proprio patrimonio tale da pregiudicare la realizzazione del credito garantito. Pertanto, ha chiesto la declaratoria dell'inammissibilità o improponibilità della domanda attorea e, comunque, nel merito, il suo rigetto, con vittoria delle spese e competenze di lite.
Alla prima udienza di comparizione delle parti tenuta, come detto, in data 2.10.2018, è stata dichiarata la contumacia di e , stante la loro mancata Controparte_2 Controparte_3 costituzione in giudizio a fronte della regolare notifica dell'atto di citazione.
Istruita la causa in via documentale, con comparsa per intervento depositata il 15.09.2023 si sono costituite in giudizio la e la e, per esse, quale procuratrice, Controparte_4 Controparte_5 la Le stesse hanno rilevato che, con contratto di cessione del 21.10.2022, Controparte_6 ha acquistato pro soluto da e Controparte_5 Parte_1 Parte_2
(come da avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, parte II, n. 128 del 3.11.2022), ai sensi
[...] degli artt. 1, 4 e 7.1 della legge n. 130/1999, il credito oggetto di causa, che, successivamente, in virtù dell'atto notarile del 24.10.2022, è stato acquistato pro soluto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 7.1, commi 4 e 5, della legge n. 130/1999 e 58 del d.lgs. n. 385/1993, dalla
(come da avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, parte II, n. 134 del Controparte_4
17.11.2022). Quindi, aderendo alle domande proposte da parte attrice, hanno insistito per l'accoglimento delle conclusioni da essa rassegnate.
Fissata l'udienza del 24.09.2025 per la precisazione delle conclusioni e la discussione ex art. 281 sexies c.p.c., la stessa è stata sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con il deposito di note scritte.
Le parti, provvedendo a tale incombente, nel riportarsi a quanto dedotto nei rispettivi scritti difensivi, hanno insistito nell'accoglimento delle richieste ivi formulate.
Esaminati gli atti di causa, la domanda ex art. 2901 c.c. proposta da parte attrice è fondata e, come tale, meritevole di accoglimento.
Innanzitutto, va disattesa l'eccezione con cui ha rilevato la carenza di Controparte_1
“legittimazione attiva” della società attrice, stante l'asserita mancata prova della titolarità in capo alla stessa del credito posto a base dell'azione revocatoria proposta.
Invero, in primo luogo, occorre precisare che con detta eccezione il convenuto ha inteso contestare la sussistenza non già della legitimatio ad causam di parte attrice, quanto piuttosto della titolarità in capo alla stessa del rapporto giuridico controverso. È, infatti, nota la differenza che intercorre tra la legittimazione ad agire e a resistere in giudizio e la titolarità, attiva e passiva, della posizione soggettiva oggetto dell'azione giudiziale (ovvero del rapporto sostanziale in contestazione). In particolare, secondo pacifica giurisprudenza, la legittimazione ad agire ed a contraddire si risolve nell'accertare se, secondo la prospettazione dell'attore, quest'ultimo ed il convenuto assumano, rispettivamente, la veste di soggetto che ha il potere di chiedere la pronuncia giurisdizionale e di
4 soggetto tenuto a subirla. Dunque, il giudice è chiamato ad effettuare una valutazione soltanto formale sull'ipotetica accoglibilità delle richieste avanzate in giudizio, verificando, da un lato, la coincidenza tra il soggetto che agisce in giudizio e quello che è affermato come titolare del diritto e, dall'altro, nel contempo, la coincidenza tra il soggetto contro il quale l'azione è esercitata e chi nella domanda viene individuato come soggetto passivo della pretesa. La legitimatio ad causam attiene, infatti, al diritto d'azione, quale mero diritto potestativo ad ottenere dal giudice, in base alla sola allegazione di parte, una decisione di merito (favorevole o sfavorevole) e non già una sentenza favorevole. Essa, pertanto, si colloca su un piano totalmente diverso rispetto all'accertamento dell'appartenenza all'attore o al convenuto del diritto controverso poiché tale ultimo accertamento, attenendo al merito della lite, riguarda l'effettiva titolarità, attiva o passiva, del rapporto sostanziale dedotto in giudizio ed investe i requisiti concreti di accoglibilità della domanda e, quindi, la sua fondatezza (cfr. in tal senso Cass. civ. sez. I del 5.03.2012 n. 3404, nonché, in senso conforme, ex plurimis, Cass. civ. sez. III del 14.06.2006 n. 13756). Dunque, la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio rappresenta un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il suo riconoscimento ad opera del convenuto o lo svolgimento da parte di quest'ultimo di difese incompatibili con la sua negazione. Infatti, il convenuto che si limita a contestare la titolarità, attiva o passiva, del rapporto giuridico sostanziale oggetto di causa svolge una mera difesa, non trattandosi né di un'eccezione (con cui il convenuto contrappone un fatto impeditivo, estintivo o modificativo del diritto invocato dalla controparte), né di un'eccezione in senso stretto (proponibile, a pena di decadenza, in sede di costituzione in giudizio nel rispetto del termine perentorio di cui all'art. 167, comma 2, c.p.c.). Sicché tale difesa può essere proposta dal convenuto in ogni fase del giudizio (compreso l'appello), così come la carenza di titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso è rilevabile d'ufficio dal giudice, se emerge dagli atti di causa e dal compendio probatorio (cfr. in tal senso, ex multis, Cass. civ. sez. un. del 16.02.2016 n. 2951).
Tanto premesso, si evince dal compendio documentale in atti che, con contratto del 28.03.2012
n. 009669886/001, la ha concesso in locazione finanziaria alla Parte_3 [...] il bene mobile “N. 1 Controparte_8 Controparte_9
10700349 + RIP COMPLETO DI ACCESSORI” a fronte del pagamento di canoni
[...] periodici, come indicati nel medesimo contratto (cfr. documento n. 3 del fascicolo di parte attrice); con atto sottoscritto nella medesima data del 28.03.2012, si è costituito Controparte_1 fideiussore in favore della società concedente per l'adempimento delle obbligazioni assunte, in relazione al suddetto contratto di locazione finanziaria, dalla Controparte_8 sino alla somma massima di euro 119.781,63 + Iva (cfr. documento
[...]
4 del fascicolo di parte attrice); altresì, con atto notarile del 20.12.2013, la si è fusa Parte_3 per incorporazione nella sicché quest'ultima è, tra l'altro, subentrata Controparte_7 ex art. 2504 bis c.c., senza soluzione di continuità, in tutti i rapporti contrattuali intrattenuti dalla
5 società incorporata (cfr. documento n. 1 del fascicolo di parte attrice); nonché, con atto di scissione parziale a favore di società preesistenti del 22.09.2015, il bene mobile oggetto di locazione finanziaria e i connessi rapporti contrattuali sono stati ceduti dalla Controparte_7
già ad (cfr. documento n. 2 del fascicolo di
[...] Parte_3 Parte_2 parte attrice), che, poi, con atto notarile del 3.04.2023, si è fusa per incorporazione in
[...]
sicché quest'ultima società è succeduta, senza soluzione di continuità, in tutti i Parte_1 rapporti già facenti capo a quella incorporata (cfr. la documentazione depositata da parte attrice in data 18.09.2023). Dunque, a dispetto di quanto dedotto dal convenuto Controparte_1
(peraltro in modo del tutto generico), la società attrice ha offerto congrua prova della
[...] titolarità in capo alla stessa della pretesa sostanziale dedotta in giudizio, ovvero del credito posto a base dell'azione revocatoria proposta.
Parimenti, non sono meritevoli di plauso le asserzioni con cui ha Controparte_1 contestato la valenza probatoria della documentazione depositata da parte attrice poiché prodotta in copia.
Come noto, in forza dell'art. 2719 c.c., l'onere di disconoscimento riguarda (oltre quello di cui agli artt. 214 e ss. c.p.c.) anche la negazione di conformità all'originale della copia (fotografica o fotostatica) prodotta in giudizio dall'altra parte (cfr. in tal senso, ex plurimis, Cass. civ. sez. II dell'8.08.2000 n. 10423). Invero, se è prodotta in giudizio la copia di un documento ritenuta non conforme all'originale, la parte, ai sensi dell'art. 2719 c.c., deve negare tale conformità e, poi, nel caso di deposito in giudizio dell'originale, eventualmente disconoscerlo. Tuttavia, mentre il disconoscimento formale della scrittura privata ex art. 214 c.p.c. è superabile solo attraverso l'esperimento della procedura di verificazione prevista dall'art. 216 c.p.c., quello derivante dall'art. 2719 c.c. per le copie delle scritture non esclude la possibilità di desumere aliunde la loro conformità agli originali attraverso il ricorso ad altri mezzi di prova e, se del caso, anche a presunzioni semplici (cfr. in questo senso, ex multis, Cass. civ. del 15.10.2009 n. 21914), nonché, comunque, nel caso di disconoscimento ex art. 2719 c.c., la contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche, ma va operata, a pena di inefficacia, in modo chiaro e circostanziato attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale (cfr. in tal senso, ex plurimis, Cass. civ. sez. VI ord. n. 29993 del
13.12.2017 e Cass. civ. sez. III n. 7775 del 3.04.2014). Ebbene, a fronte di tali pacifici principi, non può che rilevarsi l'estrema genericità delle asserzioni con cui ha Controparte_1 inteso contestare la documentazione ex adverso prodotta, nulla avendo specificamente argomentato in ordine sia ai documenti oggetto di censura (tra i plurimi prodotti), sia agli aspetti di presunta difformità degli stessi agli originali. Tali lacune non possono, quindi, che comportare l'inefficacia dell'eccezione in esame.
6 Posto quanto sopra, considerato l'oggetto del contendere, innanzitutto, va rilevato che l'azione revocatoria ha una mera finalità cautelare e conservativa del diritto di credito a tutela del quale viene proposta, consistendo nel potere attribuito a ciascun creditore di far dichiarare inefficaci nei suoi esclusivi confronti determinati atti di disposizione afferenti al patrimonio del debitore che rechino pregiudizio alle sue ragioni. Dunque, il bene oggetto dell'atto dispositivo non torna nel patrimonio del debitore (non avendo l'azione contemplata dall'art. 2091 c.c. alcuna finalità restitutoria), in quanto tale atto conserva la sua efficacia traslativa del diritto in capo all'acquirente e la sua validità, restando soggetto all'aggressione del solo creditore istante nella misura necessaria a soddisfare le sue ragioni (cfr. in tal senso, ex plurimis, Cass. civ. sez. I del 18.02.2000
n. 1804). Pertanto, considerata la natura non restitutoria dell'azione revocatoria, essa non ha la capacità di determinare un pregiudizio immediato ai suoi destinatari, in quanto tale pregiudizio potrebbe concretizzarsi solo nell'ipotesi in cui il creditore faccia concretamente valere le proprie ragioni esercitando un'azione esecutiva nei confronti dei beni alienati dal debitore. È per tale motivo che il legislatore ha fornito, mediante le disposizioni di cui all'art. 2901 c.c., un'ampia tutela al creditore attribuendogli la possibilità di agire in revocatoria anche se titolare di un credito sottoposto a termine o condizione. Invero, in tema di azione revocatoria, rileva una nozione molto ampia di credito fino a ricomprendervi anche un “credito litigioso”, ovvero non definitivamente accertato, fermo restando che il creditore potrà agire in via esecutiva nei confronti dei beni oggetto di un'azione revocatoria solo ove le sue ragioni risultino successivamente fondate. Per pacifica giurisprudenza, infatti, la nozione di credito accolta dall'art. 2901 c.c. deve essere intesa in senso lato, ossia non limitata in termini di certezza, liquidità ed esigibilità, ma estesa fino a ricomprendere le ragioni o aspettative di credito purché legittime, ovvero non prima facie pretestuose, e suscettibili di essere considerate probabili, anche se non definitivamente accertate
(cfr. al riguardo, ex multis, Cass. civ. sez. III del 15.11.2016 n. 23208, con cui è stato ribadito che l'art. 2901 c.c. accoglie una nozione lata di credito comprensiva della ragione o aspettativa che non sia prima facie pretestuosa e possa valutarsi anche solo come probabile, seppur non definitivamente accertata, con conseguente irrilevanza sia della certezza del fondamento dei relativi fatti costitutivi, sia della liquidità ed esigibilità della stessa pretesa creditoria;
Cass. civ. sez. VI ord. n. 4212 del 19.02.2020, secondo cui “In tema di azione revocatoria, rileva una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con la conseguenza che anche il credito eventuale, in veste di credito litigioso, è idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore abilitato all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto dispositivo compiuto dal debitore, a nulla rilevando che sia di fonte contrattuale o derivi da fatto illecito e senza che vi sia necessità della preventiva introduzione di un giudizio di accertamento del medesimo credito o della certezza del fondamento dei relativi fatti costitutivi, in coerenza con la funzione di tale azione, che non persegue fini restitutori”; nonché, anche più di recente, Cass. civ. sez. III del 17.06.2024 n. 16819, secondo cui “Ai fini dell'esercizio dell'azione revocatoria
7 ordinaria ex articolo 2901 del Cc è sufficiente la titolarità in capo all'attore di una mera ragione di credito, senza alcuna necessità che sia certa, liquida (e cioè determinata nel suo preciso ammontare), esigibile o preliminarmente accertato in sede giudiziaria. Anche il credito eventuale, pure nella veste di credito litigioso, è idoneo a determinare - sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale, sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito - l'insorgenza della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso
l'atto di disposizione compiuto dal debitore. Poiché l'esistenza del credito è elemento costitutivo della fattispecie revocatoria, incombe sull'attore l'onere di darne dimostrazione mediante tutti i mezzi di prova a sua disposizione”). Tanto in coerenza con la funzione dell'azione revocatoria, la quale, si ribadisce, non persegue scopi specificamente restitutori, ma mira a conservare la garanzia generica gravante ai sensi dell'art. 2740 c.c. sul patrimonio del debitore in favore di tutti i creditori.
Inoltre, è pacifico che anche l'atto costitutivo di un trust è suscettibile di revocatoria ex art. 2901
c.c. (cfr. in tal senso, ex multis, Cass. civ. sez. I del 15.04.2019 n. 10498, secondo cui “È suscettibile di declaratoria di inefficacia ai sensi dell'art. 2901 c.c. — non solo l'atto di trasferimento dei beni al trustee ma anche — l'atto istitutivo del trust”; nonché, con particolare riferimento al caso di specie, Cass. civ. sez. III del 4.04.2019 n. 9320, secondo cui “L'istituzione di trust familiare non integra, di per sé, adempimento di un dovere giuridico, non essendo obbligatoria per legge, ma configura - ai fini della revocatoria ordinaria - un atto a titolo gratuito, non trovando contropartita in un'attribuzione in favore dei disponenti”).
Così come, posto che gli atti dispositivi del fideiussore sono assoggettati, al pari di quelli del debitore principale, al rimedio dell'azione revocatoria ricorrendone le condizioni (cfr. in tal senso, tra le altre, Cass. civ. del 27.02.1991 n. 2115 e Cass. civ. del 22.1.1999 n. 591), è pacifico che, in tal caso, l'acquisto della qualità di debitore nei confronti del creditore risale all'atto della nascita del credito, sicché è a tale momento che occorre far riferimento al fine di stabilire se l'atto pregiudizievole sia anteriore o successivo al sorgere del credito, con quanto ne consegue, ai fini dell'accoglimento della domanda ex art. 2901 c.c., della necessità, in caso di originaria sussistenza del credito, del solo requisito della "scientia damni" da parte del fideiussore, ossia della generica consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi dei creditore, così come, nel caso di un atto di disposizione compiuto da un fideiussore, la verifica dello "eventus damni" deve essere compiuta esclusivamente con riferimento alla consistenza patrimoniale e alla solvibilità dello stesso e non a quella del debitore garantito (cfr. in tal senso, ex plurimis, Cass. civ. del 22.10.2006
n. 22465).
Inoltre, nel caso (come nella specie) di atti a titolo gratuito successivi al sorgere del credito a tutela del quale si agisce in revocatoria, i presupposti di carattere oggettivo e soggettivo richiesti dall'art. 2901 c.c. ai fini dell'accoglimento della relativa azione sono: - la sussistenza di un credito
(in senso lato, come sopra precisato) vantato dal soggetto che agisce in giudizio verso il debitore;
8 - l'eventus damni, cioè il compimento di un atto che non determini necessariamente l'insolvenza del debitore, essendo sufficiente che renda anche soltanto più difficoltosa un'eventuale futura soddisfazione del creditore mediante una modifica del patrimonio non solo sotto il profilo quantitativo, ma anche sotto quello qualitativo, spettando, poi, al debitore dimostrare, in applicazione del principio della vicinanza della prova, la capienza del suo patrimonio residuo (cfr. in tal senso, ex plurimis, Cass. civ. sez. III del 4.07.2006 n. 15265, secondo cui “Ai fini dell'azione revocatoria ordinaria, per l'integrazione del profilo oggettivo dell'eventus damni è sufficiente che
l'atto di disposizione del debitore abbia determinato maggiore difficoltà od incertezza nell'esazione coattiva del credito, potendo il detto “eventus damni” consistere in una variazione non solo quantitativa, ma anche qualitativa del patrimonio del debitore. A tal fine, l'onere probatorio del creditore si restringe alla dimostrazione della variazione patrimoniale, senza che sia necessario provare l'entità e la natura del patrimonio del debitore dopo l'atto di disposizione, non potendo il creditore valutarne compiutamente le caratteristiche. Per contro, il debitore deve provare che, nonostante l'atto di disposizione, il suo patrimonio ha conservato valore e caratteristiche tali da garantire il soddisfacimento delle ragioni del creditore senza difficoltà”);
- la scientia damni da parte del debitore, consistente nella generica consapevolezza del danno che si arreca agli interessi del creditore, senza che assuma rilievo l'intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore. Nel caso, infatti, di atti a titolo gratuito, l'azione revocatoria ordinaria non postula che il pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore sia conosciuto, oltre che dal debitore, anche dal terzo beneficiario, trattandosi di un requisito richiesto solo per la diversa ipotesi di revocatoria degli atti a titolo oneroso (cfr. in questi termini, ex multis,
Cass. civ. sez. III del 3.03.2009 n. 5072). Dunque, nell'ipotesi di un atto a titolo gratuito successivo all'insorgenza del credito (come nel caso in esame), ai fini della sussistenza del presupposto della scientia damni, è sufficiente la mera consapevolezza del debitore di arrecare pregiudizio alle avverse pretese creditorie. Invero, per ritenere ricorrente tale elemento, basta la previsione da parte del debitore di un mero danno potenziale, non rilevando, viceversa, la sua specifica intenzione di ledere le altrui ragioni creditorie e la garanzia patrimoniale generica di cui all'art. 2740 c.c.. Tanto, peraltro, non senza precisare che la prova di detto elemento può essere fornita anche attraverso presunzioni, che possono fondarsi su molteplici elementi, quali, ad esempio, i rapporti di amicizia o parentela esistenti tra il debitore e il terzo, il prezzo di vendita indicato nell'atto oggetto di revocatoria inferiore al valore effettivo del bene o la disposizione con un unico atto di una pluralità di beni (cfr. al riguardo, ex multis, Cass. civ. sez. I del 9.04.2009 n.
8735, con cui è stato rilevato che “In tema di condizioni per l'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria, la prova del requisito della consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi dei creditori può essere fornita anche mediante presunzioni, dovendosi, tra l'altro, attribuire rilievo al grado di parentela fra il debitore e gli acquirenti”).
Ebbene, tutti i presupposti sinora elencati ricorrono nella fattispecie in esame.
9 In primo luogo, alla luce della documentazione già richiamata prodotta da parte attrice, è indubbia l'esistenza di un diritto di credito (anche solo in senso lato) da essa vantato nei confronti del convenuto . È, infatti, documentalmente provato l'atto di fideiussione Controparte_1 da quest'ultimo sottoscritto il 28.03.2012 a garanzia, fino alla somma massima di euro
119.781,63, delle obbligazioni assunte dalla Controparte_8
quale debitrice principale, con il contratto di locazione finanziaria concluso nella medesima
[...] data del 28.03.2012 (crediti, tra l'altro, oggetto del decreto ingiuntivo n. 15042/2015 emesso il
2.05.2015 dal Tribunale di Milano nei confronti dei medesimi soggetti). Così come, anche in virtù dei principi richiamati con riguardo alla sufficienza, in caso di azione ex art. 2901 c.c., di una nozione lata di credito, comprensiva di una mera ragione o aspettativa creditizia, a nulla rilevano le asserzioni con cui ha contestato la validità e l'efficacia di alcune Controparte_1 clausole della fideiussione del 28.03.2012 da lui rilasciata perché implicanti violazioni della normativa antitrust. Argomentazioni, comunque, prospettate solo nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c., rispetto alle quali parte attrice, sin dalla successiva memoria depositata ai sensi dell'art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c., eccependone l'inammissibilità, perché tardivamente proposte, ha rilevato di non accettare il contraddittorio.
È, poi, documentalmente provato l'atto dispositivo posto in essere da Controparte_1 successivamente al sorgere della fideiussione da lui rilasciata il 28.03.2012 a garanzia delle obbligazioni assunte dalla società debitrice principale con il contratto di leasing stipulato in pari data. Si fa, in particolare, riferimento all'atto notarile, rep. n. 118.722 – racc. n. 32.513, stipulato il 30.10.2012 e trascritto il 20.11.2012 al reg. gen. n. 29446 e reg. part. n. 24359, con cui
[...]
, quale disponente, ha costituito un trust, denominato “Trust Palmieri”, Controparte_1 conferendovi i plurimi beni immobili ivi indicati;
trust, per la precisione, avente quale scopo, a fronte dell'individuazione di quale trustee, la corresponsione in favore della Controparte_2 beneficiaria , coniuge del medesimo , di una reddito Controparte_3 Controparte_1 annuo pari alla rendita prodotta dai beni conferiti nel trust (cfr. il suddetto atto notarile depositato da parte attrice con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. e la nota di trascrizione prodotta unitamente all'atto di citazione).
Ebbene, posta la soggezione (come già detto) dell'atto costitutivo di un trust all'azione revocatoria di cui all'art. 2901 c.c., altresì, è indubbio il pregiudizio (nei termini sopra esplicitati) recato dall'atto per cui è causa alle ragioni creditorie vantate da parte attrice nei confronti di
. Infatti, ribadito che è sufficiente il compimento di un atto che renda Controparte_1 anche solo più difficoltosa la soddisfazione delle pretese vantate dalla parte creditrice con una modifica del patrimonio non solo quantitativa, ma anche meramente qualitativa, occorre rilevare che, comunque, oltre a non contestare la circostanza (dedotta da parte Controparte_1 attrice) secondo cui con l'atto per cui è causa si sarebbe spogliato di tutti i beni immobili di sua proprietà, in ogni caso, nulla ha dimostrato (e, prima ancora, allegato), come era suo onere, circa
10 l'esistenza di un proprio patrimonio residuo idoneo a soddisfare le pretese creditorie vantate nei suoi confronti.
Così come, analogamente, ricorre l'elemento soggettivo della scientia damni, quale mera consapevolezza o previsione di arrecare pregiudizio alle avverse pretese creditorie. Invero, posto che la prova di detto elemento può essere fornita anche mediante presunzioni semplici, deve evidenziarsi che , a fronte dell'insorgenza dell'esposizione debitoria Controparte_1 facente capo alla società da lui garantita dal novembre 2012 (come si evince dall'estratto conto prodotto da parte attrice), si è privato con un unico atto, stipulato il 30.10.2012 e trascritto il
20.11.2012, della disponibilità dell'intero suo patrimonio immobiliare (nulla essendo stato provato e dedotto in senso contrario) al fine di costituire una rendita in favore della coniuge, beneficiaria del trust in questione. Tra l'altro, non rilevano le argomentazioni del medesimo convenuto circa la sua asserita buona fede e diligenza nella fase antecedente la costituzione del trust per cui è causa, in quanto si sarebbe premurato di richiedere informazioni circa eventuali problematiche riguardanti le obbligazioni pecuniare da lui garantite. A dispetto, infatti, di quanto da lui dedotto, si tratta, in realtà, di richieste successive alla data di stipula (e trascrizione) dell'atto per cui è causa, a parte quella del 21.02.2012, in ogni caso, precedente alla stipula del contratto di leasing e della relativa fideiussione entrambi datati 28.03.2012 (cfr. i documenti nn. 3 – 6 depositati nel fascicolo di parte). Ebbene, diversi elementi possono essere valorizzati per poter ritenere integrata la prova presuntiva dell'elemento soggettivo in esame, vale a dire il rapporto di coniugio esistente tra il disponente e la beneficiaria;
la tempistica sospetta dell'operazione
(trattandosi di un trust costituito e trascritto nel periodo di insorgenza dell'avverso credito); la mancata prova di un'obiettiva necessità economica del trust ovvero di un motivo pratico giustificabile (a fronte dell'indicazione nell'atto costitutivo dell'intenzione del disponente di
“garantire un reddito a favore del coniuge”); la qualità di fideiussore del disponente (essendo lo stesso, per definizione, consapevole della propria esposizione debitoria e del rischio di escussione della garanzia prestata); l'entità dell'atto di disposizione patrimoniale (attesa la costituzione di un trust coinvolgente la totalità del patrimonio del disponente).
Sussistendo, quindi, gli elementi normativamente richiesti, la domanda ex art. 2901 c.c. proposta da parte attrice va accolta, sicché va dichiarata l'inefficacia nei confronti della stessa e, quindi, delle società intervenute dell'atto del 30.10.2012, trascritto in data 20.11.2012, con cui è stato costituito il “Trust Palmieri”.
Invece, va rigettata la domanda di risarcimento danni avanzata dalla società attrice.
Si tratta, infatti, di una domanda priva di qualsivoglia riscontro sia assertivo, che probatorio in ordine ai danni che parte attrice avrebbe subito in conseguenza dei fatti per cui è causa. La stessa, infatti, si è limitata a formulare una generica richiesta risarcitoria senza, in realtà, nulla provare
(e, prima ancora, allegare) in merito all'an e al quantum dei pregiudizi effettivamente sofferti.
Tanto, pertanto, non può che comportare il rigetto della relativa domanda.
11 Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c., sicché i convenuti vanno condannati, in solido, alla loro fusione in favore di parte attrice e delle terze intervenute, tutte difese dal medesimo avvocato. Tali spese sono liquidate, come in dispositivo, secondo i valori medi di riferimento del vigente decreto ministeriale n. 55 del 10.03.2014 (come aggiornato dal d.m. n.
147/2022), avuto riguardo al credito vantato da parte attrice, con diminuzione del 50%, tenuto conto dell'attività difensiva effettivamente prestata, della natura della controversia e della complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate (cfr. in proposito Cass. civ. sez. III del
13.02.2020 n. 3697, secondo cui “Il valore della causa relativa ad azione revocatoria si determina in base al credito vantato dall'attore, a tutela del quale viene proposta l'azione revocatoria stessa”, nonché, in senso conforme, Cass. civ. sez. VI del 9.05.2014 n. 10089, secondo cui “Ai fini della liquidazione degli onorari a carico della parte soccombente nei giudizi relativi ad azione revocatoria, il valore della causa si determina sulla base non già dell'atto impugnato, bensì del credito per il quale si agisce, anche se il valore dei beni alienati, o comunque sottratti al creditore, risulti superiore o inferiore, e ciò in considerazione del carattere conservativo del rimedio, volto a paralizzare l'efficacia degli atti aggrediti per assicurare al creditore l'assoggettabilità ad esecuzione dei beni resi indisponibili dal debitore”).
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in composizione monocratica, definitivamente decidendo in primo grado nella causa civile iscritta al R.G. n. 1782/2017, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- accoglie la domanda di revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. proposta da parte attrice e, per l'effetto, dichiara l'inefficacia nei confronti della stessa e, quindi, delle società intervenute dell'atto notarile costitutivo di trust, rep. n. 118.722 – racc. n. 32.513, stipulato in data 30.10.2012
e trascritto il 20.11.2012 presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Cosenza al reg. gen.
n. 29446 e reg. part. n. 24359;
- rigetta la domanda di risarcimento danni proposta da parte attrice;
- condanna , e , in solido, alla Controparte_1 Controparte_3 Controparte_2 refusione, in favore di e delle intervenute e Parte_1 Controparte_4 [...]
in persona dei rispettivi legali rappresentati p.t., delle spese di lite, liquidate nella CP_5 complessiva somma di euro 7.597,00, di cui euro 545,00 per esborsi ed euro 7.052,00 per onorari di difesa, oltre il rimborso delle spese generali nella misura del 15%, C.p.a. ed I.v.a., se dovute come per legge;
- ordina alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di Cosenza di provvedere all'annotazione della presente sentenza ai sensi dell'art. 2655 c.c..
Paola, 29.09.2025
Il Giudice
dott.ssa Simona Scovotto
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