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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltagirone, sentenza 05/03/2025, n. 131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltagirone |
| Numero : | 131 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
N.R.G. 529/2015
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
SEZIONE CIVILE
Nella persona della Dott.ssa Valeria Peritore, in funzione di Giudice monocratico, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa iscritta al n. 529 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2015, vertente
TRA
, nato a [...] il [...], C.F.: , Parte_1 C.F._1
e , nata a [...] l'[...], C.F.: , Parte_2 C.F._2
elettivamente domiciliati in Caltagirone (CT), Via G. Pascoli n. 6 presso lo studio professionale dell'avv. Cateno Di Dio La Legge ( , che li Email_1
rappresenta e difende, giusta procura in atti.
- OPPONENTI –
CONTRO
Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, C.F. , elettivamente domiciliata
[...] P.IVA_1
in Caltagirone (CT), Via Madonna della Via n. 185, presso lo studio professionale dell'avv. Francesco
Rizzo, rappresentata e difesa dall'avv. Aldo Giuseppe Bonadonna ( , Email_2
giusta procura in atti.
- OPPOSTA-
Oggetto: opposizione a precetto (art. 615, primo comma, c.p.c.).
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza che precede, sostituita con note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno precisato le rispettive conclusioni, come da note di trattazione scritta da intendersi qui integralmente richiamate. La causa è stata quindi trattenuta per la decisione con assegnazione dei termini ex art. 190
c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 30.4.2015, e hanno Parte_1 Parte_2 proposto opposizione avverso l'atto di precetto notificato in data 23.03.2015, con cui la
[...]
aveva intimato loro il pagamento della Controparte_1 complessiva somma di € 46.827,82, pretesa in forza del contratto di finanziamento fondiario stipulato in data 17.07.2007, a rogito del Notaio rep. n. 6928., registrato il 19.07.2007, al n. 1963 Per_1
serie 1T, spedito in forma esecutiva il 23.07.2007.
A sostegno dell'opposizione proposta, gli attori hanno eccepito: 1) la nullità del contratto di finanziamento, quale c.d. contratto collegato, per simulazione, per mancanza di causa, per essere stato concluso in frode alla legge, in quanto finalizzato ad appianare il saldo negativo del conto corrente, a sua volta, determinato dall'applicazione di condizioni pattizie nulle o comunque non concordate tra le parti;
2) la nullità della clausola n. 5, per indeterminatezza e/o indeterminabilità del piano di ammortamento previsto e per la sussistenza di anatocismo;
3) la illegittimità degli interessi applicati in violazione del ius variandi; 4) l'usurarietà dei tassi di interesse applicati e l'illegittima applicazione degli interessi moratori successivamente alla risoluzione del contratto;
5) la possibile violazione dell'indicatore sintetico di costo;
6) la violazione dell'art. 38 del TUB per superamento del limite di finanziabilità dell'80%; 7) la violazione dell'art. 40 del TUB per aver la banca esercitato il diritto di risoluzione prima del mancato pagamento della settima rata, nonché la nullità della clausola n. 10 del contratto di mutuo azionato (rectius dell'art. 10 del capitolato di patti e condizioni allegato al contratto); 8) la non operatività della clausola relativa alla decadenza dal beneficio del termine;
9) la illegittimità e/o nullità dell'atto di precetto per indeterminatezza ed erronea quantificazione della somma precettata e per omessa notifica del titolo esecutivo.
Gli attori pertanto hanno chiesto: i) la declaratoria di nullità del contratto di mutuo;
ii) la declaratoria di nullità della fideiussione a favore della banca convenuta e dell'ipoteca iscritta sugli immobili di cui al mutuo, con conseguenziale cancellazione;
iii) la condanna della convenuta alla restituzione della somme illegittimamente addebitate e/o riscosse, oltre agli interessi legali;
iv), in subordine, la declaratoria di nullità del precetto.
Con comparsa del 03.09.2015, si è costituita la Controparte_1
la quale ha contestato la domanda attorea, rilevandone l'infondatezza e
[...]
la genericità, e ne ha, pertanto, chiesto il rigetto.
All'udienza del 07.03.2016, parte attrice ha rinunciato all'istanza sospensiva, la causa è stata dunque istruita mediante allegazione documentale e all'udienza che precede, sostituita con note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stata trattenuta per la decisione sulle conclusioni precisate dalle parti, con assegnazione dei termini per le comparse conclusionali e le memorie di replica.
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Preliminarmente, giova ricordare che il giudizio di opposizione all'esecuzione c.d. preventiva
(o a precetto) è un ordinario processo di cognizione, nel quale la domanda giudiziale va identificata, nell'aspetto oggettivo, con i suoi elementi costitutivi, del petitum, consistente nella richiesta di un provvedimento giurisdizionale che accerti e dichiari l'inesistenza, in tutto o in parte, del diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata e della causa petendi, che consiste nella situazione giuridica sostanziale dedotta dalla parte istante a fondamento della assunta inesistenza del diritto di procedere in executivis (cfr. Cass., n. 8219 del 2004; Cass., n. 24047 del 2009); dal punto di vista soggettivo, l'opponente, vale a dire il soggetto precettato, ha veste sostanziale e processuale di attore e, specularmente, l'opposto, ovvero, il creditore procedente, ha la posizione di convenuto.
Ne consegue, sotto il versante probatorio, che al creditore, nel giudizio di opposizione, spetta il solo onere di dimostrare la validità ed efficacia del titolo esecutivo, mentre è onere dell'opponente dimostrare l'esistenza di fatti estintivi o impeditivi che, a quel titolo, tolgano in tutto o in parte efficacia.
Tanto precisato, si rileva l'infondatezza dell'opposizione proposta dagli attori, per le ragioni di seguito esplicate.
Nel caso di specie, infatti, il precetto opposto è stato ottenuto sulla scorta del rapporto contrattuale costituito dal contratto di mutuo fondiario sottoscritto in data 17.07.2007, a rogito del
Notaio rep. n. 6928. registrato il 19.07.2007, al n. 1963 serie 1T, spedito in forma esecutiva Per_1
il 23.07.2007, la cui sussistenza – oltre che documentalmente provata – risulta incontestata da parte opponente.
Pertanto, posta la sussistenza del fatto costitutivo del credito azionato dall'opposta e della valenza del suddetto titolo, quanto al normale riparto dell'onere della prova, grava sull'opponente dimostrare di aver puntualmente eseguito le prestazioni cui era tenuto, ovvero la ricorrenza di ulteriori fatti estintivi dell'obbligazione.
Orbene, nella fattispecie in esame, non risultano contestati da parte attrice, oltre alla sussistenza del rapporto contrattuale, neppure l'avvenuta erogazione delle somme mutuate, né il proprio inadempimento all'obbligo di rimborso delle somme, per come indicate nell'atto di precetto.
Parte opponente ha invece fondato la propria opposizione sulle contestazioni sopra ricordate, che si rivelano infondate per le ragioni di seguito esplicate.
Ebbene, in ordine all'eccezione di nullità del mutuo in quanto finalizzato a ripianare esposizioni debitorie preesistenti, si osserva che, con indirizzo ormai assolutamente consolidato, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che il mutuo stipulato per ripianare un debito pregresso del mutuatario verso il mutuante non è nullo. Esso infatti non è contrario né a norme di legge, né all'ordine pubblico, posto che il pagare i propri debiti è – esso sì – principio di ordine pubblico (cfr., per tutte,
Cass., n. 23149 del 2022; Cass., n. 37654 del 2021; Cass, n. 19282 del 2014; Cass., n. 28662 del
2013).
Deve infatti ritenersi superato l'indirizzo secondo cui il mutuo solutorio è un contratto simulato oppure illecito e concluso in frode alla legge, in quanto “il ricorso al credito come mezzo di ristrutturazione del debito è previsto dalla stessa normativa vigente, a mezzo degli artt. 182-bis e
182-quater della legge fall." (cfr. Cass., n. 4694 del 2021).
Pertanto, il perfezionamento del contratto di mutuo, con la consequenziale nascita dell'obbligo di restituzione a carico del mutuatario, si verifica nel momento in cui la somma mutuata, ancorché non consegnata materialmente, sia posta nella disponibilità del mutuatario medesimo, non rilevando,
a detto fine, neppure che il contratto abbia le caratteristiche del mutuo cd. di scopo, nel quale sia previsto l'obbligo di utilizzare quella somma ad estinzione di altra posizione debitoria verso il mutuante (Cass., n. 1945 del 1999).
Ne discende che le parti possono utilizzare la provvista per il pagamento di passività pregresse, senza che tale circostanza infici la validità del contratto sotto il profilo dell'assenza o della illiceità della causa del contratto, dovendosi escludere “in linea generale, che la destinazione all'estinzione di pregresse passività della somma erogata a titolo di mutuo possa di per sé determinare la nullità per difetto di causa del contratto di mutuo (cfr. Cass., n. 724 del 2021).
Invero, anche ammettendo che il mutuo abbia avuto l'unico fine di risanare la posizione debitoria pregressa, non può configurarsi alcuna nullità; infatti, l'erogazione di un mutuo non destinato a creare un'effettiva disponibilità nel mutuatario, già debitore in virtù di un rapporto obbligatorio non assistito da garanzia reale, non integra necessariamente le fattispecie della simulazione del mutuo, posto che il mutuo ipotecario viene erogato realmente e nel presente caso la somma erogata è stata accreditata sul conto corrente, fornendo al mutuatario la liquidità, sufficiente ad integrare la datio rei giuridica propria del mutuo (cfr. documentazione in atti).
Né appare sostenibile la tesi – emersa presso una isolata giurisprudenza e invocata, tra le altre, dagli attori – secondo cui, quando l'intero mutuo sia destinato a ripianare un debito pregresso, tale operazione andrebbe qualificata non come un contratto autonomo, ma come una mera dilazione del termine di pagamento del debito preesistente, o pactum de non petendo, con la conseguenza che il titolo esecutivo rappresentato dal mutuo solutorio in realtà non sarebbe tale, poiché il credito scaturirebbe dal contratto pregresso, non dal mutuo stipulato per estinguerlo (Cass. n. 20896 del
2019). A tale ricostruzione ostano infatti le seguenti considerazioni, estrinsecate dalla più recente giurisprudenza di legittimità e di merito, ed ampiamente condivise da questo giudice.
È stato in proposito rammentato, in primo luogo, il principio per cui nel contratto di mutuo la datio rei deve essere giuridica e non fisica, con la conseguenza che anche l'accredito in conto corrente
è a tal fine sufficiente (tra le tante, Cass., n. 37654 del 2021).
In secondo luogo, il "patrimonio" di ogni persona si compone di beni materiali, beni immateriali e crediti. E chi usa il denaro ricevuto a mutuo per estinguere un debito verso il mutuante purga il proprio patrimonio di una posta negativa: dunque la consistenza del patrimonio del mutuatario cambia, e se cambia è arduo sostenere che non vi è stato "spostamento di denaro" (in termini, Cass., n. 23149 del 2022).
Ed ancora, la tesi del pactum non petendo, o del contratto collegato, mortifica la libertà negoziale delle parti, negando loro la facoltà di stipulare accordi di ristrutturazione atipici. La novazione oggettiva o la dilazione del pagamento, infatti, sono istituti previsti dall'ordinamento cui le parti potrebbero tranquillamente ricorrere. Se non lo fanno, e preferiscono ricorrere ad un mutuo solutorio, tale scelta costituisce un esercizio di libertà negoziale da tutelare.
Dinanzi a un mutuo solutorio, in conclusione, il mutuatario resta libero di invocare un vizio del consenso, un approfittamento dello stato di bisogno o un accordo simulatorio;
ma laddove non si raggiunga prova di ciò, deve ritenersi operante il principio pacta sunt servanda (Cass., n. 23149 del
2022; App. Venezia, n. 2399 del 2022)
Ebbene nel caso di specie parte attrice ha formulato deduzioni assai generiche in ordine a tali profili, senza allegare né provare elementi specifici.
Né può trovare accoglimento, per le ragioni sopra esplicate, l'eccezione di nullità del contratto di conto corrente, quale rapporto negoziale collegato al mutuo de quo, eccezione in ogni caso svolta in termini generici e sfornita di adeguato riscontro probatorio (avendo parte opponente all'uopo prodotto soltanto la consulenza tecnica resa nell'ambito di un giudizio pendente innanzi al Tribunale di Gela avente ad oggetto il conto corrente degli opponenti n. 50040-1, dalla quale non emerge invero la nullità dello stesso, come anche rilevato da parte opposta).
Alla luce di tutto quanto sin qui rilevato, deve pertanto essere rigettata l'eccezione di nullità del contratto di mutuo, in quanto finalizzato a ripianare esposizioni debitorie preesistenti.
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Si rileva altresì l'infondatezza delle eccezioni relative nullità del contratto medesimo con riguardo alla clausola n. 5, per indeterminatezza e/o indeterminabilità del piano di ammortamento e per la sussistenza di anatocismo. L'eccezione di illegittimità ex artt. 1283, 1284 e 1419 c.c., del piano di ammortamento cd. alla francese è infondata, in quanto il piano di ammortamento cd. alla francese si connota per il fatto che gli interessi vengono calcolati sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a ciascuna rata, sicché gli interessi conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, ovverosia sul capitale originario detratto l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti.
Pertanto, il piano di ammortamento cd. alla francese non comporta, contrariamente a quanto dedotto da parte opponente, né un'illecita capitalizzazione composta degli interessi in violazione del divieto di anatocismo ex art. 1283 c.c., né l'indeterminatezza del tasso convenzionale degli interessi, con conseguente applicazione del tasso legale ex art. 1284, comma 2, c.c., ma soltanto una diversa costruzione delle rate costanti, in cui la quota degli interessi e quella di capitale variano al solo fine di privilegiare nel tempo la restituzione degli interessi rispetto al capitale, in ossequio al principio previsto dall'art. 1194 c.c. (cfr. ex multis, Trib. Roma, sez. XVII, n. 5583/2019; conforme da ultimo,
CdA Roma n. 2126/2023).
Ed infatti “il maggior carico di interessi derivante dalla tipologia di ammortamento in questione non deriva da un fenomeno di moltiplicazione in senso tecnico degli interessi che non maturano su altri interessi e non si traduce in una maggiore voce di costo, prezzo o esborso da esplicitare nel contratto, non incidendo sul TAN e sul TAEG, ma costituisce il naturale effetto della scelta concordata di prevedere che il piano di rimborso si articoli nel pagamento di una rata costante
(inizialmente calmierata) e non decrescente” (cfr. Cass. SSUU n. 15130 del 2024; Cass., n. 1168 del
2025).
Il contratto di mutuo sottoscritto dalle parti prevedeva, non soltanto il metodo di ammortamento alla francese, ma anche lo sviluppo del relativo piano (in allegato), con distinta indicazione per ciascuna rata della quota capitale e della quota interessi.
Pertanto, il cliente è stato messo in grado di conoscere, mediante una semplice sommatoria, quanto effettivamente avrebbe pagato per interessi, in applicazione del tasso nominale e della modalità di ammortamento pattuiti.
In merito al lamentato fenomeno di anatocismo, si ribadisce che – come confermato dalla più recente giurisprudenza di legittimità e di merito – il piano di ammortamento contestato non produce di per sé un effetto anatocistico vietato dalla legge, se si considera la natura ordinaria del rapporto di mutuo.
Tale fenomeno di produzione di interessi composti, potenzialmente illegittimi, potrebbe sussistere soltanto se gli interessi maturati sul debito in un dato periodo si aggiungessero al capitale, mentre, in tale sistema di ammortamento, gli interessi relativi al periodo vengono calcolati solo sul capitale residuo e, alla scadenza della rata, gli accessori maturati sono pagati come quota accessori della rata di rimborso e non vengono capitalizzati (cfr. tra le tante, Cass., n. 1168 del 2025; App.
Brescia, n. 1597 del 2019).
Nel caso di specie, oltretutto, parte opponente non ha neppure fornito adeguato riscontro probatorio alle eccezioni svolte, limitandosi a mere enunciazioni teoriche ed affidando le proprie difese ad una richiesta di c.t.u., inammissibile poiché esplorativa (cfr. Cass., n. 10373 del 2019).
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L'eccezione di nullità della clausola che prevede il tasso variabile degli interessi corrispettivi per violazione dell'art. 118 T.U.B. è parimenti infondata, oltre che svolta in termini assai generici, in quanto l'invocata disciplina dello ius variandi della banca, di cui all'art. 118 T.U.B., riguarda la variazione delle condizioni contrattuali originariamente pattuite delle parti ex art 117, comma 4,
T.U.B., adottata unilateralmente dalla banca nel corso del rapporto contrattuale, e non il caso di specie in cui la variazione del tasso degli interessi è stata espressamente pattuita dalle parti all'art. 5 del contratto di mutuo di cui si tratta.
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Sono infondate altresì le contestazioni svolte da parte opponente con riguardo alla dedotta usurarietà degli interessi di mora previsti nel contratto oggetto di giudizio.
In proposito è opportuno rammentare il principio, ormai consolidato, secondo cui “nei rapporti bancari, anche gli interessi convenzionali di mora, al pari di quelli corrispettivi, sono soggetti all'applicazione della normativa antiusura, con la conseguenza che, laddove la loro misura oltrepassi il c.d. "tasso soglia" previsto dalla L. 7 marzo 1996, n. 108, art. 2, si configura la cosiddetta usura c.d. "oggettiva" che determina la nullità della clausola ai sensi dell'art. 1815 c.c., comma 2”
(cfr. Cass., n. 26286 del 2019; Cass., n. 26051 del 2022; Cass., n. 7779 del 2022; cfr. anche Corte appello Firenze, n. 561 del 2023).
È stato altresì precisato che “la ritenuta estensione dell'operatività della disciplina antiusura anche in relazione agli interessi moratori, fondata sull'esigenza di una più piena tutela del debitore, non deve far dimenticare, peraltro, la specificità funzionale degli stessi, aventi natura (non corrispettiva ma) di penale per l'inadempimento” (cfr., Cass., n. 26051 del 2022; Cass., n. 14214 del
2022; App. Firenze, n. 1218 del 2022; Trib. Roma, n. 6190 del 2022, Trib. Firenze, n. 2195 del 2020).
Pertanto, ai fini della determinazione del tasso-soglia, mentre per gli interessi corrispettivi occorre fare riferimento alle previsioni della L. n. 108 del 1996, art. 2, comma 4, per gli interessi moratori, ove non citati nella rilevazione dei decreti ministeriali attuativi della citata previsione legislativa, occorre comparare il tasso effettivo globale (T.E.G.), aumentato della percentuale di mora, con il tasso effettivo globale medio (T.E.G.M.) del periodo di riferimento (Cass. Sez. U n. 19597 del 2020; Cass., n. 26051 del 2022; Cass. n. 31615 del 2021; Cass. n. 26286 del
2019).
In altre parole, la mancata indicazione, nell'ambito del Tasso Effettivo Globale Medio
(T.E.G.M.), degli interessi di mora mediamente applicati non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali di cui alla L. n. 108 del 1996, art. 2, comma 1, ove questi contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali, statisticamente rilevato in modo oggettivo ed unitario, essendo questo idoneo a palesare che una clausola sugli interessi moratori sia usuraria, in quanto fuori mercato. Ne consegue che, in quest'ultimo caso, il tasso-soglia sarà dato dal incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori, moltiplicato per il Pt_3
coefficiente in aumento e con l'aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dall'art. 2, comma 4 sopra citato (Cass. Sez. U n. 19597 del 2020; Cass., n. 26051 del
2022).
Pertanto, in applicazione degli illustrati principi, è stato, anche di recente, ritenuto – con interpretazione condivisa dall'odierno decidente – che per i contratti i contratti conclusi dal 10 aprile
2003 (data di entrata in vigore del decreto ministeriale 25 marzo 2003) al 30 giugno 2011, il tasso- soglia di mora si determina sommando al Tasso effettivo globale medio (T.E.G.M.) il valore del 2,1%
(maggiorazione media interessi di mora indicata nei DD.MM.), il tutto maggiorato del 50 per cento ex articolo 2, comma 4, legge n. 108 del 1996, pro tempore vigente, secondo la seguente formula:
“(T.E.G.M. + 2,1) x 1,5” (Cass., n. 26051 del 2022).
Orbene, dalla documentazione prodotta in atti, si evince che nel caso di specie non risulta superato il tasso-soglia di mora.
Ed infatti, dall'allegato al decreto ministeriale prodotto dalla stessa parte opponente, emerge che il T.E.G.M. relativo ai mutui a tasso variabile, nel periodo di riferimento (1° luglio – 30 settembre
2007) era pari a 5,58% (cfr. documentazione allegata alla seconda memoria istruttoria di parte opponente).
Applicando a tale valore la formula sopra ricordata, si deve concludere che il tasso soglia di mora per i contratti di mutuo a tasso variabile, nel periodo che viene qui in rilievo era parti a 11,52%, laddove il tasso di mora contrattualmente previsto è pari al 8,924%, come pure rilevato dalla consulenza di parte opponente (cfr. relazione tecnica allegata alla seconda memoria istruttoria di parte opponente).
Deve pertanto essere rigettata l'eccezione di usurarietà degli interessi di mora previsti nel contratto oggetto di giudizio.
Risulta infondato anche quanto dedotto da parte opponente in ordine alla pretesa non debenza di alcun interesse sin dall'origine del rapporto, in ragione della eccepita usurarietà degli interessi di mora, poiché – quandanche fosse stato accertato il dedotto superamento della soglia di usura, per vero escluso alla luce di quanto sopra esposto – ciò non avrebbe consentito in ogni caso di approdare alla chiesta pronuncia di gratuità del mutuo (cfr. Cass. SSUU n. 19597 del 2020).
Anche le contestazioni svolte in ordine alla eccepita illegittimità degli interessi relativi al periodo successivo alla risoluzione del contratto sono infondate, oltre che generiche e prive di adeguato riscontro probatorio, poiché affidate anch'esse soltanto ad una richiesta di c.t.u. inammissibile in quanto esplorativa.
Sul punto, giova comunque rammentare quanto statuito dalla già citata giurisprudenza delle
Sezioni Unite della Cassazione, secondo cui: “le rate scadute al momento della caducazione del prestito restano dovute nella loro integralità, comprensive degli interessi corrispettivi in esse già conglobati, oltre agli interessi moratori sull'intero nella misura dei corrispettivi pattuiti. Per quanto attiene le rate a scadere, sorge l'obbligo d'immediata restituzione dell'intero capitale ricevuto, sul quale saranno dovuti gli interessi corrispettivi, ma attualizzati al momento della risoluzione: infatti, fino al momento in cui il contratto ha avuto effetto, il debitore ha beneficiato della rateizzazione, della quale deve sostenere il costo, pur ricalcolato attualizzandolo, rispetto all'originario piano di ammortamento non più eseguito;
da tale momento e sino al pagamento, vale l'art. 1224, comma 1,
c.c.” ( Cass. SSUU. n. 19597 del 2020; cfr. anche Cass. n. 96 del 2022).
È stato infatti, anche di recente precisato, che in caso di risoluzione del contratto di mutuo, “il mutuatario deve provvedere, oltre che al pagamento integrale delle rate già scadute, alla immediata restituzione della quota di capitale ancora dovuta, ma non al pagamento degli interessi conglobati nelle rate a scadere, dovendosi calcolare, sul credito così determinato, gli interessi di mora ad un tasso corrispondente a quello contrattualmente pattuito, se superiore al tasso legale, secondo quanto previsto dall'art. 1224, comma 1, c.c. (Cass., n. 96 del 2022).
*************
Deve essere altresì rigettata, l'eccezione con cui parte opponente ha adombrato la possibile sussistenza di uno scostamento tra l' indicato in contratto rispetto a quello applicato dalla banca. Pt_4
Tale eccezione, oltre a essere assolutamente generica ed affidata soltanto ad una richiesta di c.t.u. da ritenersi assolutamente esplorativa, è comunque infondata.
Basti ricordare al riguardo che l'ISC/TAEG è un mero indicatore del costo complessivo del finanziamento pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati nel contratto, per cui esso non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni la cui erronea indicazione è sanzionata dall'art. 117 TUB mediante la sostituzione dei tassi d'interesse normativamente stabiliti a quelli pattuiti (cfr. da ultimo, Cass., n. 39169 del 2021).
************* Meritevole di rigetto è anche il motivo di opposizione afferente alla eccepita nullità del contratto di mutuo fondiario per superamento del limite di finanziabilità previsto dall'art. 38 del d.lgs.
1° settembre 1993, n. 385 («Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia»).
Al riguardo giova ricordare che il citato art. 38 del Testo Unico Bancario, dopo aver stabilito, al comma 1, che «il credito fondiario ha per oggetto la concessione, da parte di banche, di finanziamenti a medio e lungo termine garantiti da ipoteca di primo grado su immobili», prevede, al comma 2, che «la Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR [Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio], determina l'ammontare massimo dei finanziamenti, individuandolo in rapporto al valore dei beni ipotecati o al costo delle opere da eseguire sugli stessi, nonché le ipotesi in cui la presenza di precedenti iscrizioni ipotecarie non impedisce la concessione dei finanziamenti».
Sulla base di questa norma, il CICR, con delibera del 22 aprile 1995, recepita dalla Banca
d'Italia con suo aggiornamento del 26 giugno 1995 alla circolare n. 4 del 29 marzo 1988 , ha stabilito, quale «limite di finanziabilità», quello dell'ottanta per cento del valore dei beni ipotecati o del costo delle opere da eseguire sugli stessi, aumentabile al cento per cento in presenza di garanzie integrative, soggiungendo che, nei casi di finanziamenti concessi su immobili già gravati da precedenti iscrizioni ipotecarie, l'importo finanziabile deve essere determinato sommando al nuovo finanziamento il capitale residuo di quello precedente.
La questione della rilevanza del superamento della suddetta soglia di finanziabilità è stata variamente risolta, nel corso del tempo, dalla giurisprudenza di legittimità.
L'orientamento più risalente, secondo il quale tale superamento sarebbe restato irrilevante ai fini della validità del contratto, non rientrando nell'ambito delle nullità testuali previste della previsione di cui all'art. 117, comma 8, del d.lgs. n.385 del 1993 (Cass. n. 26672 del 2013; Cass. n.
22446 del 2015), era stato superato dalla giurisprudenza successiva, che aveva riconosciuto, alla prescrizione del limite di finanziabilità, il rango di norma imperativa, di per sé idonea a conformare il contratto di mutuo fondiario. Sulla base di tale condivisa premessa, peraltro, le successive pronunce di questa Corte avevano dato luogo a due divergenti indirizzi.
Secondo il primo, più rigoroso orientamento, il travalicamento della soglia avrebbe determinato la nullità radicale del contratto, superabile esclusivamente con il rimedio della conversione, ai sensi dell'art. 1424 cod. civ. Per il secondo indirizzo, invece, pur dovendosi condividere la valutazione circa la finalizzazione della disciplina sulla soglia di finanziabilità del mutuo fondiario alla tutela di interessi pubblici, tuttavia la violazione del limite non avrebbe comportato la nullità, bensì, previa riqualificazione giudiziale del contratto di mutuo fondiario in mutuo ordinario ipotecario, la disapplicazione del corpus normativo specificamente collegato al rispetto della soglia, e cioè della disciplina di privilegio contenuta negli artt. 38 e ss. del d.lgs. n.
385/1993 (Cass., n. 17439 del 2019).
Le Sezioni Unite, con sentenza n. 33719 del 2022, pur premettendo che la mancanza di una espressa sanzione di nullità del contratto per superamento della predetta soglia, non riscontrabile tra le nullità testuali di cui all'articolo 117, ottavo comma, d.lgs. n. 385 del 1993, non escluderebbe, in astratto, la possibilità che sussista una nullità virtuale del contratto medesimo per violazione di norme imperative, hanno nondimeno escluso, in concreto, che l'articolo 38, secondo comma, del predetto decreto legislativo integri una norma imperativa a presidio della validità del contratto. Esso, invece, quale regola con la quale il legislatore ha demandato all'Autorità di vigilanza sul sistema bancario di fissare il limite di finanziabilità nell'ambito della «vigilanza prudenziale», costituirebbe piuttosto un elemento meramente specificativo o integrativo dell'oggetto del contratto, e, dunque, in altri termini, una norma dispositiva, derogabile dalle parti senza conseguenze sul sinallagma contrattuale.
In tal modo, neutralizzata la premessa posta a fondamento di entrambi i precedenti orientamenti, le Sezioni Unite hanno superato tanto la teoria della nullità quanto quella della riqualificazione. Sotto il primo profilo, la negazione del carattere imperativo della norma ha consentito di escludere che il limite di finanziabilità da essa previsto costituisca un elemento essenziale del contenuto del contratto e, conseguentemente, di ritenere che il suo superamento non è suscettibile di determinare la nullità del contratto medesimo;
nullità che, travolgendo anche la connessa garanzia ipotecaria, condurrebbe al risultato di pregiudicare proprio l'interesse che la norma intendeva proteggere, che è quello alla stabilità patrimoniale della banca e al contenimento dei rischi nella concessione del credito. Sotto il secondo profilo, pur convenendo sull'astratta appartenenza del mutuo fondiario al genus tipologico del mutuo ordinario, le Sezioni Unite hanno ritenuto che, una volta esclusa la nullità, il contratto, in quanto valido, deve produrre gli effetti preveduti e voluti dalle parti, per modo che non è consentito all'interprete intervenire (d'ufficio) sugli effetti legali del contratto per neutralizzarli, facendo applicazione di un diverso modello negoziale (mutuo ordinario) non voluto dagli stipulanti, ancorché appartenente allo stesso genus negoziale.
Pertanto, “qualora la volontà dei contraenti sia stata diretta alla stipula di un finanziamento corrispondente al modello legale del mutuo fondiario, non è consentito al giudice riqualificare
d'ufficio il contratto per neutralizzarne gli effetti legali propri del tipo negoziale prescelto, riconducendolo a quello generale del mutuo ordinario o a tipi contrattuali diversi, pure in presenza di una contestazione della validità del negozio sotto il profilo del superamento del limite di finanziabilità; contestazione, che, anzi, implicitamente postula proprio la corretta qualificazione del contratto in termini di mutuo fondiario” (Cass, Sez. Un., n. 33719 del 2022) . A tale principio di diritto, affermato nell'esercizio della funzione nomofilattica della Corte di
Cassazione e confermato anche da ulteriori arresti della giurisprudenza di legittimità (Cass., n. 23404 del 2024; Cass., n. 7949 del 2023; Cass., n. 6907 del 2023), questo Giudice ritiene di aderire.
Orbene, nel caso di specie, dall'esame del contratto (cfr., oltre alla denominazione scelta dalle parti per il contratto medesimo, le seguenti clausole: n. 1) che definisce l'oggetto del contratto, n. 7) in materia di condizioni e spese, n. 10) in materia di oneri fiscali) e dalla concessione ed iscrizione di ipoteca sull'immobile indicato nel contratto all'art. 6 – con la formale assicurazione alla banca della sua libertà da vincoli ed oneri pregiudizievoli nonché da iscrizioni, privilegi, trascrizioni precedenti pregiudizievoli che possono pregiudicare o diminuire la garanzia ipotecaria – emerge la qualifica di mutuo fondiario dell'atto di finanziamento stipulato il 10.06.2002, trattandosi di finanziamento a lungo termine garantito da ipoteca, così come richiede l'articolo 38 T.U.B.
Pertanto, deve escludersi, in applicazione dei principi espressi, che l'eventuale superamento della soglia di finanziabilità prevista ex art. 38 T.U.B., come dedotto dagli opponenti, abbia inciso sulla validità del negozio, così come deve escludersi la possibilità di una sua riqualificazione in termini di ordinario mutuo ipotecario.
Si consideri oltretutto che, il limite dell'ottanta per cento è aumentabile sino al cento per cento, in presenza di garanzie integrative offerte dalla parte mutuataria (cfr. Cass. SS UU. n. 33719 del
2022), fattispecie verificatasi nel presente caso, atteso che il suddetto finanziamento era garantito anche dalla fideiussione prestata da per la somma di pari ad € 200.000,00. Parte_2
Ne discende, pertanto, l'infondatezza delle suddette contestazioni e la qualificazione del contratto de quo, quale mutuo fondiario.
A fronte di tutti questi elementi, non vale ad escludere la natura di mutuo fondiario del presente contratto, neppure la eccepita presenza di precedenti ipoteche sul bene oggetto del contratto, atteso che, come pure specificato da parte opposta, nel contratto è stata fornita formale assicurazione alla banca della libertà del bene da vincoli ed oneri pregiudizievoli nonché da iscrizioni, privilegi, trascrizioni precedenti pregiudizievoli, benché in esso si faccia riferimento ad ipoteche già iscritte rispettivamente nel 1996 e nel 2005, in ragione della natura e della data di iscrizione delle stesse.
Vale appena precisare che, quand'anche non si ritenesse di qualificare come fondiario il contratto di mutuo in esame, ciò non ne inficerebbe la contestata valenza di titolo esecutivo, atteso che lo stesso è stato notificato unitamente all'atto di precetto, circostanza questa pacifica tra le parti, oltre che documentalmente provata.
Si consideri inoltre che all'art. 1 del contratto de quo, è stato dichiarato che la parte beneficiaria ha ricevuto la somma di € 100.000,00 e ne ha rilasciato quietanza alla banca, per come certificato dal pubblico ufficiale rogante. Pertanto, la disponibilità giuridica della somma conseguita dal mutuatario e la contestuale quietanza rilasciata in atto pubblico dal notaio costituiscono elementi di per sé sufficienti ad integrare un valido titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474, co. 2, n. 3 c.p.c.
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Parimenti infondata è l'eccezione di nullità dell'art. 10 del capitolato di patti e condizioni generali del contratto di mutuo per violazione dell'art. 40 del TUB, per aver previsto la possibilità di risoluzione per omesso pagamento di tre rate del finanziamento.
Non si ritiene infatti incompatibile, con la normativa di settore che, in sede di stipulazione di un contratto di mutuo fondiario, la banca si tuteli prevedendo, oltre a quanto stabilito dall'articolo 40
T.U.B., anche la possibilità di invocare, tra l'altro, la risoluzione del contratto ex articolo 1456 c.c., nonché la decadenza dal beneficio del termine di cui all'art. 1186 c.c.
Va ritenuto, infatti, che la disposizione di cui all'art. 40, co. 2, T.U.B. – la quale prevede che
“la banca può invocare come causa di risoluzione del contratto il ritardato pagamento quando lo stesso si sia verificato almeno sette volte, anche non consecutive. A tal fine costituisce ritardato pagamento quello effettuato tra il trentesimo e il centottantesimo giorno dalla scadenza della rata.”
– non precluda alle parti la possibilità di convenire la risoluzione del contratto al verificarsi di eventi diversi da quello espressamente contemplato.
Detta disposizione, infatti, ha disciplinato unicamente l'ipotesi del ritardato pagamento, ossia l'ipotesi in cui si dia luogo al pagamento integrale della rata, ma solo se effettuato nell'arco temporale tra il trentesimo giorno ed il centottantesimo giorno dalla scadenza della rata stessa ed ha dipinto, altresì, una specifica ipotesi di risoluzione, quella in cui il suddetto ritardo (pagamento integrale della rata entro una determinata finestra temporale) abbia avuto luogo per ben sette volte anche non consecutive.
Per converso, la norma non fa riferimento ad altre ipotesi di inadempimento diverse da ritardato pagamento quali, ad esempio, l'omesso pagamento della rata (inadempimento assoluto) ovvero pagamento effettuato oltre il centottantesimo giorno.
Conseguentemente – in difetto, nel T.U.B. di previsione di risoluzione per fatti diversi dal ritardato pagamento di cui al comma 2 dell'articolo 40 – deve trovare applicazione la disciplina generale e, quindi, le disposizioni di cui agli articoli 1453, 1455 e 1456 c.c.
Per tali ragioni, in tema di risoluzione del contratto di mutuo fondiario, al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 40 T.U.B., può trovare applicazione la disciplina ordinaria di risoluzione per inadempimento, con la conseguenza che la banca potrà risolvere il contratto, non soltanto nell'ipotesi di ritardato pagamento verificatosi per almeno sette volte anche non consecutive, ma anche al verificarsi di altre diverse fattispecie pattuite dalle parti. Come recentemente chiarito dalla Cassazione “anche a voler considerare la disposizione di cui all'art. 40, comma 2, del TUB come una norma imperativa, non derogabile per volontà delle parti, infatti, la clausola risolutiva espressa del contratto di mutuo che faccia riferimento all'omesso integrale pagamento anche di una sola rata deve certamente ritenersi valida ed efficace, quanto meno con riguardo agli inadempimenti che, in base all'espresso disposto della predetta norma, legittimano comunque la risoluzione, cioè con riguardo ai pagamenti del tutto omessi o comunque tardivi di oltre
180 giorni, relativi anche ad una sola rata, oltre che in caso di pagamenti tardivi contenuti nei 180 giorni dalla scadenza di ciascuna rata, ma reiterati per più di sette volte.” (cfr. Cass., n. 37734 del
2022).
Non può dubitarsi, quindi, della validità della clausola risolutiva espressa prevista dall'art. 10 del contratto in esame.
Orbene, dagli atti di causa, si evince che la banca opposta ha risolto il contratto de quo, mediante la notifica dell'atto di precetto, a seguito del mancato integrale pagamento di diverse rate
(luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre 2013, gennaio 2014), operando pertanto in conformità con le condizioni contrattuali, concordate e sottoscritte dalle parti, le quali risultano, per quanto sopra esposto, valide e conformi alle disposizioni normative.
La risoluzione, pertanto, è da ritenere legittima e pienamente efficace.
Alla luce di quanto esposto, si rileva altresì l'infondatezza delle contestazioni svolte, per vero soltanto in citazione, in ordine alla pretesa inoperatività dell'istituto della decadenza dal beneficio del termine, in ragione della dedotta incompatibilità dello stesso con la natura onerosa del contratto di mutuo de quo.
È infatti principio assolutamente consolidato quello per cui, in tema di mutuo fondiario,
l'inadempimento del mutuatario non impedisce all'istituto di credito di invocare la clausola contrattuale che preveda la decadenza dal beneficio del termine (Cass., n. 14702 del 2024).
Tali doglianze risultano peraltro irrilevanti, atteso che nel caso di specie, la risoluzione del rapporto negoziale è avvenuta a norma dell'art. 1453 c.c., come espressamente previsto dalle parti all'art. 10 del capitolato di patti e condizioni generali allegato al contratto sotto la lettera “B” e come pure esplicitato nell'atto di precetto opposto (cfr. documentazione in atti).
*************
Dal rigetto delle eccezioni sin qui esaminate, consegue il rigetto delle ulteriori domande con cui gli opponenti hanno chiesto dichiararsi l'illegittimità della fideiussione prestata da Parte_2
e condannarsi controparte alla restituzione delle somme percepite dalla Banca nonché alla
[...] cancellazione dell'ipoteca iscritta sull'immobile de quo.
************* Vanno infine rigettate le eccezioni di nullità del precetto per mancata notifica del titolo esecutivo e per indeterminatezza ed erroneità delle somme precettate.
L'eccezione di nullità del precetto per mancata notifica del titolo esecutivo è inammissibile, ancor prima che infondata, poiché – attenendo all'accertamento del dedotto vizio di notificazione del precetto, senza riguardare il potere dell'istante ad agire in executivis – rientra nella disciplina di cui all'art. 617 c.p.c. ed è pertanto sottoposta al termine decadenziale di venti giorni ivi previsto (cfr.
Cass., n. 10296 del 2009; Cass., n. 6845 del 1993; Cass., n. 2067 del 1985).
Nel caso di specie, il termine decadenziale non è stato rispettato, atteso che il precetto è stato notificato in data 23.3.2015 e l'atto di opposizione è stato incontestatamente notificato al creditore in data 30.4.2015.
Vale appena osservare che tale eccezione risulta comunque infondata, per le ragioni già sopra esposte in merito alla avvenuta notificazione del contratto azionato unitamente al precetto e alla sua efficacia quale titolo esecutivo.
Per quanto invece attiene alla contestazione di indeterminatezza delle somme precettate, va rilevato che, come pure confermato dalla consolidata giurisprudenza sul punto, non sussiste incertezza e inesigibilità del credito azionato qualora il titolo esecutivo (come nel caso di specie, costituito dal contratto di mutuo fondiario sottoscritto tra le parti) specifichi i termini e modalità del rimborso, importo della rata, tasso di interesse applicato alle successive rate e tasso di interesse applicato nel caso di applicazione di interessi moratori;
infatti, in tale ipotesi il credito presenta i caratteri della certezza e dell'esigibilità, essendo rinvenibili nella documentazione contrattuale i tassi di interesse e i criteri di calcolo applicati ai fini della quantificazione del debito residuo (cfr. tra le tante, Trib. Roma, n. 1666 del 2017; e Trib. Cosenza, n. 1731 del 2023).
Inoltre, secondo i giudici di legittimità, anche ai fini della determinazione degli interessi, non
è necessaria la puntuale “indicazione in cifre del tasso ben potendo essere soddisfatto attraverso il richiamo, per iscritto, a criteri prestabiliti e ad elementi estrinseci al documento negoziale, purché obiettivamente individuabili, funzionali alla concreta determinazione, anche unilaterale, del relativo saggio, la quale, pur nella previsione di variazioni nel tempo e lungo la durata del rapporto, risulti capace di venire assicurata con certezza al di fuori di ogni margine di discrezionalità rimessa all'arbitrio del creditore, sulla base di una disciplina legata ad un parametro centralizzato, fissato su scala nazionale e vincolante, come il tasso unico di sconto o il tasso di cambio di una valuta” (cfr.
Cass. n. 3480 del 2016).
Peraltro, come precisato dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, la complessità del calcolo e la necessità di applicare formule di matematica finanziaria “una volta adeguatamente identificati i parametri del primo e la seconda nel suo complesso” non sono incompatibili con la determinabilità dell'oggetto del contratto (cfr. Cass., n. 3968 del 2014).
Né può infine trovare accoglimento, per tutte le ragioni sin qui esplicate, l'eccezione di erroneità delle somme precettate.
Alla luce di tutto quanto rilevato, dunque, l'opposizione proposta da e Parte_1
deve essere rigettata. Parte_2
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La statuizione riguardo alle spese del giudizio si accorda al canone della soccombenza, sì che e devono essere condannati a rifondere, in favore della Parte_1 Parte_2 [...]
la somma liquidata in dispositivo, Controparte_1
determinata ai sensi del D.M. n. 55/2014, per come aggiornato dal D.M. n. 147/22 ratione temporis applicabile, in applicazione dei parametri tendenti tra i minimi e i medi, tenuto conto del rito applicato, del valore e della complessità della controversia, nonché dell'attività processuale effettivamente svolta dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione respinta, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) RIGETTA l'opposizione proposta da e;
Parte_1 Parte_2
2) RIGETTA le ulteriori domande proposte dagli attori;
3) CONDANNA e al pagamento delle spese di lite del Parte_1 Parte_2
presente giudizio in favore Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, che si liquidano in € 3.200,00 per compensi, oltre
IVA, CPA e spese generali come per legge.
Caltagirone, 5.3.2025
Il Giudice
dott.ssa Valeria Peritore
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
SEZIONE CIVILE
Nella persona della Dott.ssa Valeria Peritore, in funzione di Giudice monocratico, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa iscritta al n. 529 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2015, vertente
TRA
, nato a [...] il [...], C.F.: , Parte_1 C.F._1
e , nata a [...] l'[...], C.F.: , Parte_2 C.F._2
elettivamente domiciliati in Caltagirone (CT), Via G. Pascoli n. 6 presso lo studio professionale dell'avv. Cateno Di Dio La Legge ( , che li Email_1
rappresenta e difende, giusta procura in atti.
- OPPONENTI –
CONTRO
Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, C.F. , elettivamente domiciliata
[...] P.IVA_1
in Caltagirone (CT), Via Madonna della Via n. 185, presso lo studio professionale dell'avv. Francesco
Rizzo, rappresentata e difesa dall'avv. Aldo Giuseppe Bonadonna ( , Email_2
giusta procura in atti.
- OPPOSTA-
Oggetto: opposizione a precetto (art. 615, primo comma, c.p.c.).
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza che precede, sostituita con note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno precisato le rispettive conclusioni, come da note di trattazione scritta da intendersi qui integralmente richiamate. La causa è stata quindi trattenuta per la decisione con assegnazione dei termini ex art. 190
c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 30.4.2015, e hanno Parte_1 Parte_2 proposto opposizione avverso l'atto di precetto notificato in data 23.03.2015, con cui la
[...]
aveva intimato loro il pagamento della Controparte_1 complessiva somma di € 46.827,82, pretesa in forza del contratto di finanziamento fondiario stipulato in data 17.07.2007, a rogito del Notaio rep. n. 6928., registrato il 19.07.2007, al n. 1963 Per_1
serie 1T, spedito in forma esecutiva il 23.07.2007.
A sostegno dell'opposizione proposta, gli attori hanno eccepito: 1) la nullità del contratto di finanziamento, quale c.d. contratto collegato, per simulazione, per mancanza di causa, per essere stato concluso in frode alla legge, in quanto finalizzato ad appianare il saldo negativo del conto corrente, a sua volta, determinato dall'applicazione di condizioni pattizie nulle o comunque non concordate tra le parti;
2) la nullità della clausola n. 5, per indeterminatezza e/o indeterminabilità del piano di ammortamento previsto e per la sussistenza di anatocismo;
3) la illegittimità degli interessi applicati in violazione del ius variandi; 4) l'usurarietà dei tassi di interesse applicati e l'illegittima applicazione degli interessi moratori successivamente alla risoluzione del contratto;
5) la possibile violazione dell'indicatore sintetico di costo;
6) la violazione dell'art. 38 del TUB per superamento del limite di finanziabilità dell'80%; 7) la violazione dell'art. 40 del TUB per aver la banca esercitato il diritto di risoluzione prima del mancato pagamento della settima rata, nonché la nullità della clausola n. 10 del contratto di mutuo azionato (rectius dell'art. 10 del capitolato di patti e condizioni allegato al contratto); 8) la non operatività della clausola relativa alla decadenza dal beneficio del termine;
9) la illegittimità e/o nullità dell'atto di precetto per indeterminatezza ed erronea quantificazione della somma precettata e per omessa notifica del titolo esecutivo.
Gli attori pertanto hanno chiesto: i) la declaratoria di nullità del contratto di mutuo;
ii) la declaratoria di nullità della fideiussione a favore della banca convenuta e dell'ipoteca iscritta sugli immobili di cui al mutuo, con conseguenziale cancellazione;
iii) la condanna della convenuta alla restituzione della somme illegittimamente addebitate e/o riscosse, oltre agli interessi legali;
iv), in subordine, la declaratoria di nullità del precetto.
Con comparsa del 03.09.2015, si è costituita la Controparte_1
la quale ha contestato la domanda attorea, rilevandone l'infondatezza e
[...]
la genericità, e ne ha, pertanto, chiesto il rigetto.
All'udienza del 07.03.2016, parte attrice ha rinunciato all'istanza sospensiva, la causa è stata dunque istruita mediante allegazione documentale e all'udienza che precede, sostituita con note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stata trattenuta per la decisione sulle conclusioni precisate dalle parti, con assegnazione dei termini per le comparse conclusionali e le memorie di replica.
************
Preliminarmente, giova ricordare che il giudizio di opposizione all'esecuzione c.d. preventiva
(o a precetto) è un ordinario processo di cognizione, nel quale la domanda giudiziale va identificata, nell'aspetto oggettivo, con i suoi elementi costitutivi, del petitum, consistente nella richiesta di un provvedimento giurisdizionale che accerti e dichiari l'inesistenza, in tutto o in parte, del diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata e della causa petendi, che consiste nella situazione giuridica sostanziale dedotta dalla parte istante a fondamento della assunta inesistenza del diritto di procedere in executivis (cfr. Cass., n. 8219 del 2004; Cass., n. 24047 del 2009); dal punto di vista soggettivo, l'opponente, vale a dire il soggetto precettato, ha veste sostanziale e processuale di attore e, specularmente, l'opposto, ovvero, il creditore procedente, ha la posizione di convenuto.
Ne consegue, sotto il versante probatorio, che al creditore, nel giudizio di opposizione, spetta il solo onere di dimostrare la validità ed efficacia del titolo esecutivo, mentre è onere dell'opponente dimostrare l'esistenza di fatti estintivi o impeditivi che, a quel titolo, tolgano in tutto o in parte efficacia.
Tanto precisato, si rileva l'infondatezza dell'opposizione proposta dagli attori, per le ragioni di seguito esplicate.
Nel caso di specie, infatti, il precetto opposto è stato ottenuto sulla scorta del rapporto contrattuale costituito dal contratto di mutuo fondiario sottoscritto in data 17.07.2007, a rogito del
Notaio rep. n. 6928. registrato il 19.07.2007, al n. 1963 serie 1T, spedito in forma esecutiva Per_1
il 23.07.2007, la cui sussistenza – oltre che documentalmente provata – risulta incontestata da parte opponente.
Pertanto, posta la sussistenza del fatto costitutivo del credito azionato dall'opposta e della valenza del suddetto titolo, quanto al normale riparto dell'onere della prova, grava sull'opponente dimostrare di aver puntualmente eseguito le prestazioni cui era tenuto, ovvero la ricorrenza di ulteriori fatti estintivi dell'obbligazione.
Orbene, nella fattispecie in esame, non risultano contestati da parte attrice, oltre alla sussistenza del rapporto contrattuale, neppure l'avvenuta erogazione delle somme mutuate, né il proprio inadempimento all'obbligo di rimborso delle somme, per come indicate nell'atto di precetto.
Parte opponente ha invece fondato la propria opposizione sulle contestazioni sopra ricordate, che si rivelano infondate per le ragioni di seguito esplicate.
Ebbene, in ordine all'eccezione di nullità del mutuo in quanto finalizzato a ripianare esposizioni debitorie preesistenti, si osserva che, con indirizzo ormai assolutamente consolidato, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che il mutuo stipulato per ripianare un debito pregresso del mutuatario verso il mutuante non è nullo. Esso infatti non è contrario né a norme di legge, né all'ordine pubblico, posto che il pagare i propri debiti è – esso sì – principio di ordine pubblico (cfr., per tutte,
Cass., n. 23149 del 2022; Cass., n. 37654 del 2021; Cass, n. 19282 del 2014; Cass., n. 28662 del
2013).
Deve infatti ritenersi superato l'indirizzo secondo cui il mutuo solutorio è un contratto simulato oppure illecito e concluso in frode alla legge, in quanto “il ricorso al credito come mezzo di ristrutturazione del debito è previsto dalla stessa normativa vigente, a mezzo degli artt. 182-bis e
182-quater della legge fall." (cfr. Cass., n. 4694 del 2021).
Pertanto, il perfezionamento del contratto di mutuo, con la consequenziale nascita dell'obbligo di restituzione a carico del mutuatario, si verifica nel momento in cui la somma mutuata, ancorché non consegnata materialmente, sia posta nella disponibilità del mutuatario medesimo, non rilevando,
a detto fine, neppure che il contratto abbia le caratteristiche del mutuo cd. di scopo, nel quale sia previsto l'obbligo di utilizzare quella somma ad estinzione di altra posizione debitoria verso il mutuante (Cass., n. 1945 del 1999).
Ne discende che le parti possono utilizzare la provvista per il pagamento di passività pregresse, senza che tale circostanza infici la validità del contratto sotto il profilo dell'assenza o della illiceità della causa del contratto, dovendosi escludere “in linea generale, che la destinazione all'estinzione di pregresse passività della somma erogata a titolo di mutuo possa di per sé determinare la nullità per difetto di causa del contratto di mutuo (cfr. Cass., n. 724 del 2021).
Invero, anche ammettendo che il mutuo abbia avuto l'unico fine di risanare la posizione debitoria pregressa, non può configurarsi alcuna nullità; infatti, l'erogazione di un mutuo non destinato a creare un'effettiva disponibilità nel mutuatario, già debitore in virtù di un rapporto obbligatorio non assistito da garanzia reale, non integra necessariamente le fattispecie della simulazione del mutuo, posto che il mutuo ipotecario viene erogato realmente e nel presente caso la somma erogata è stata accreditata sul conto corrente, fornendo al mutuatario la liquidità, sufficiente ad integrare la datio rei giuridica propria del mutuo (cfr. documentazione in atti).
Né appare sostenibile la tesi – emersa presso una isolata giurisprudenza e invocata, tra le altre, dagli attori – secondo cui, quando l'intero mutuo sia destinato a ripianare un debito pregresso, tale operazione andrebbe qualificata non come un contratto autonomo, ma come una mera dilazione del termine di pagamento del debito preesistente, o pactum de non petendo, con la conseguenza che il titolo esecutivo rappresentato dal mutuo solutorio in realtà non sarebbe tale, poiché il credito scaturirebbe dal contratto pregresso, non dal mutuo stipulato per estinguerlo (Cass. n. 20896 del
2019). A tale ricostruzione ostano infatti le seguenti considerazioni, estrinsecate dalla più recente giurisprudenza di legittimità e di merito, ed ampiamente condivise da questo giudice.
È stato in proposito rammentato, in primo luogo, il principio per cui nel contratto di mutuo la datio rei deve essere giuridica e non fisica, con la conseguenza che anche l'accredito in conto corrente
è a tal fine sufficiente (tra le tante, Cass., n. 37654 del 2021).
In secondo luogo, il "patrimonio" di ogni persona si compone di beni materiali, beni immateriali e crediti. E chi usa il denaro ricevuto a mutuo per estinguere un debito verso il mutuante purga il proprio patrimonio di una posta negativa: dunque la consistenza del patrimonio del mutuatario cambia, e se cambia è arduo sostenere che non vi è stato "spostamento di denaro" (in termini, Cass., n. 23149 del 2022).
Ed ancora, la tesi del pactum non petendo, o del contratto collegato, mortifica la libertà negoziale delle parti, negando loro la facoltà di stipulare accordi di ristrutturazione atipici. La novazione oggettiva o la dilazione del pagamento, infatti, sono istituti previsti dall'ordinamento cui le parti potrebbero tranquillamente ricorrere. Se non lo fanno, e preferiscono ricorrere ad un mutuo solutorio, tale scelta costituisce un esercizio di libertà negoziale da tutelare.
Dinanzi a un mutuo solutorio, in conclusione, il mutuatario resta libero di invocare un vizio del consenso, un approfittamento dello stato di bisogno o un accordo simulatorio;
ma laddove non si raggiunga prova di ciò, deve ritenersi operante il principio pacta sunt servanda (Cass., n. 23149 del
2022; App. Venezia, n. 2399 del 2022)
Ebbene nel caso di specie parte attrice ha formulato deduzioni assai generiche in ordine a tali profili, senza allegare né provare elementi specifici.
Né può trovare accoglimento, per le ragioni sopra esplicate, l'eccezione di nullità del contratto di conto corrente, quale rapporto negoziale collegato al mutuo de quo, eccezione in ogni caso svolta in termini generici e sfornita di adeguato riscontro probatorio (avendo parte opponente all'uopo prodotto soltanto la consulenza tecnica resa nell'ambito di un giudizio pendente innanzi al Tribunale di Gela avente ad oggetto il conto corrente degli opponenti n. 50040-1, dalla quale non emerge invero la nullità dello stesso, come anche rilevato da parte opposta).
Alla luce di tutto quanto sin qui rilevato, deve pertanto essere rigettata l'eccezione di nullità del contratto di mutuo, in quanto finalizzato a ripianare esposizioni debitorie preesistenti.
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Si rileva altresì l'infondatezza delle eccezioni relative nullità del contratto medesimo con riguardo alla clausola n. 5, per indeterminatezza e/o indeterminabilità del piano di ammortamento e per la sussistenza di anatocismo. L'eccezione di illegittimità ex artt. 1283, 1284 e 1419 c.c., del piano di ammortamento cd. alla francese è infondata, in quanto il piano di ammortamento cd. alla francese si connota per il fatto che gli interessi vengono calcolati sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a ciascuna rata, sicché gli interessi conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, ovverosia sul capitale originario detratto l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti.
Pertanto, il piano di ammortamento cd. alla francese non comporta, contrariamente a quanto dedotto da parte opponente, né un'illecita capitalizzazione composta degli interessi in violazione del divieto di anatocismo ex art. 1283 c.c., né l'indeterminatezza del tasso convenzionale degli interessi, con conseguente applicazione del tasso legale ex art. 1284, comma 2, c.c., ma soltanto una diversa costruzione delle rate costanti, in cui la quota degli interessi e quella di capitale variano al solo fine di privilegiare nel tempo la restituzione degli interessi rispetto al capitale, in ossequio al principio previsto dall'art. 1194 c.c. (cfr. ex multis, Trib. Roma, sez. XVII, n. 5583/2019; conforme da ultimo,
CdA Roma n. 2126/2023).
Ed infatti “il maggior carico di interessi derivante dalla tipologia di ammortamento in questione non deriva da un fenomeno di moltiplicazione in senso tecnico degli interessi che non maturano su altri interessi e non si traduce in una maggiore voce di costo, prezzo o esborso da esplicitare nel contratto, non incidendo sul TAN e sul TAEG, ma costituisce il naturale effetto della scelta concordata di prevedere che il piano di rimborso si articoli nel pagamento di una rata costante
(inizialmente calmierata) e non decrescente” (cfr. Cass. SSUU n. 15130 del 2024; Cass., n. 1168 del
2025).
Il contratto di mutuo sottoscritto dalle parti prevedeva, non soltanto il metodo di ammortamento alla francese, ma anche lo sviluppo del relativo piano (in allegato), con distinta indicazione per ciascuna rata della quota capitale e della quota interessi.
Pertanto, il cliente è stato messo in grado di conoscere, mediante una semplice sommatoria, quanto effettivamente avrebbe pagato per interessi, in applicazione del tasso nominale e della modalità di ammortamento pattuiti.
In merito al lamentato fenomeno di anatocismo, si ribadisce che – come confermato dalla più recente giurisprudenza di legittimità e di merito – il piano di ammortamento contestato non produce di per sé un effetto anatocistico vietato dalla legge, se si considera la natura ordinaria del rapporto di mutuo.
Tale fenomeno di produzione di interessi composti, potenzialmente illegittimi, potrebbe sussistere soltanto se gli interessi maturati sul debito in un dato periodo si aggiungessero al capitale, mentre, in tale sistema di ammortamento, gli interessi relativi al periodo vengono calcolati solo sul capitale residuo e, alla scadenza della rata, gli accessori maturati sono pagati come quota accessori della rata di rimborso e non vengono capitalizzati (cfr. tra le tante, Cass., n. 1168 del 2025; App.
Brescia, n. 1597 del 2019).
Nel caso di specie, oltretutto, parte opponente non ha neppure fornito adeguato riscontro probatorio alle eccezioni svolte, limitandosi a mere enunciazioni teoriche ed affidando le proprie difese ad una richiesta di c.t.u., inammissibile poiché esplorativa (cfr. Cass., n. 10373 del 2019).
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L'eccezione di nullità della clausola che prevede il tasso variabile degli interessi corrispettivi per violazione dell'art. 118 T.U.B. è parimenti infondata, oltre che svolta in termini assai generici, in quanto l'invocata disciplina dello ius variandi della banca, di cui all'art. 118 T.U.B., riguarda la variazione delle condizioni contrattuali originariamente pattuite delle parti ex art 117, comma 4,
T.U.B., adottata unilateralmente dalla banca nel corso del rapporto contrattuale, e non il caso di specie in cui la variazione del tasso degli interessi è stata espressamente pattuita dalle parti all'art. 5 del contratto di mutuo di cui si tratta.
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Sono infondate altresì le contestazioni svolte da parte opponente con riguardo alla dedotta usurarietà degli interessi di mora previsti nel contratto oggetto di giudizio.
In proposito è opportuno rammentare il principio, ormai consolidato, secondo cui “nei rapporti bancari, anche gli interessi convenzionali di mora, al pari di quelli corrispettivi, sono soggetti all'applicazione della normativa antiusura, con la conseguenza che, laddove la loro misura oltrepassi il c.d. "tasso soglia" previsto dalla L. 7 marzo 1996, n. 108, art. 2, si configura la cosiddetta usura c.d. "oggettiva" che determina la nullità della clausola ai sensi dell'art. 1815 c.c., comma 2”
(cfr. Cass., n. 26286 del 2019; Cass., n. 26051 del 2022; Cass., n. 7779 del 2022; cfr. anche Corte appello Firenze, n. 561 del 2023).
È stato altresì precisato che “la ritenuta estensione dell'operatività della disciplina antiusura anche in relazione agli interessi moratori, fondata sull'esigenza di una più piena tutela del debitore, non deve far dimenticare, peraltro, la specificità funzionale degli stessi, aventi natura (non corrispettiva ma) di penale per l'inadempimento” (cfr., Cass., n. 26051 del 2022; Cass., n. 14214 del
2022; App. Firenze, n. 1218 del 2022; Trib. Roma, n. 6190 del 2022, Trib. Firenze, n. 2195 del 2020).
Pertanto, ai fini della determinazione del tasso-soglia, mentre per gli interessi corrispettivi occorre fare riferimento alle previsioni della L. n. 108 del 1996, art. 2, comma 4, per gli interessi moratori, ove non citati nella rilevazione dei decreti ministeriali attuativi della citata previsione legislativa, occorre comparare il tasso effettivo globale (T.E.G.), aumentato della percentuale di mora, con il tasso effettivo globale medio (T.E.G.M.) del periodo di riferimento (Cass. Sez. U n. 19597 del 2020; Cass., n. 26051 del 2022; Cass. n. 31615 del 2021; Cass. n. 26286 del
2019).
In altre parole, la mancata indicazione, nell'ambito del Tasso Effettivo Globale Medio
(T.E.G.M.), degli interessi di mora mediamente applicati non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali di cui alla L. n. 108 del 1996, art. 2, comma 1, ove questi contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali, statisticamente rilevato in modo oggettivo ed unitario, essendo questo idoneo a palesare che una clausola sugli interessi moratori sia usuraria, in quanto fuori mercato. Ne consegue che, in quest'ultimo caso, il tasso-soglia sarà dato dal incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori, moltiplicato per il Pt_3
coefficiente in aumento e con l'aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dall'art. 2, comma 4 sopra citato (Cass. Sez. U n. 19597 del 2020; Cass., n. 26051 del
2022).
Pertanto, in applicazione degli illustrati principi, è stato, anche di recente, ritenuto – con interpretazione condivisa dall'odierno decidente – che per i contratti i contratti conclusi dal 10 aprile
2003 (data di entrata in vigore del decreto ministeriale 25 marzo 2003) al 30 giugno 2011, il tasso- soglia di mora si determina sommando al Tasso effettivo globale medio (T.E.G.M.) il valore del 2,1%
(maggiorazione media interessi di mora indicata nei DD.MM.), il tutto maggiorato del 50 per cento ex articolo 2, comma 4, legge n. 108 del 1996, pro tempore vigente, secondo la seguente formula:
“(T.E.G.M. + 2,1) x 1,5” (Cass., n. 26051 del 2022).
Orbene, dalla documentazione prodotta in atti, si evince che nel caso di specie non risulta superato il tasso-soglia di mora.
Ed infatti, dall'allegato al decreto ministeriale prodotto dalla stessa parte opponente, emerge che il T.E.G.M. relativo ai mutui a tasso variabile, nel periodo di riferimento (1° luglio – 30 settembre
2007) era pari a 5,58% (cfr. documentazione allegata alla seconda memoria istruttoria di parte opponente).
Applicando a tale valore la formula sopra ricordata, si deve concludere che il tasso soglia di mora per i contratti di mutuo a tasso variabile, nel periodo che viene qui in rilievo era parti a 11,52%, laddove il tasso di mora contrattualmente previsto è pari al 8,924%, come pure rilevato dalla consulenza di parte opponente (cfr. relazione tecnica allegata alla seconda memoria istruttoria di parte opponente).
Deve pertanto essere rigettata l'eccezione di usurarietà degli interessi di mora previsti nel contratto oggetto di giudizio.
Risulta infondato anche quanto dedotto da parte opponente in ordine alla pretesa non debenza di alcun interesse sin dall'origine del rapporto, in ragione della eccepita usurarietà degli interessi di mora, poiché – quandanche fosse stato accertato il dedotto superamento della soglia di usura, per vero escluso alla luce di quanto sopra esposto – ciò non avrebbe consentito in ogni caso di approdare alla chiesta pronuncia di gratuità del mutuo (cfr. Cass. SSUU n. 19597 del 2020).
Anche le contestazioni svolte in ordine alla eccepita illegittimità degli interessi relativi al periodo successivo alla risoluzione del contratto sono infondate, oltre che generiche e prive di adeguato riscontro probatorio, poiché affidate anch'esse soltanto ad una richiesta di c.t.u. inammissibile in quanto esplorativa.
Sul punto, giova comunque rammentare quanto statuito dalla già citata giurisprudenza delle
Sezioni Unite della Cassazione, secondo cui: “le rate scadute al momento della caducazione del prestito restano dovute nella loro integralità, comprensive degli interessi corrispettivi in esse già conglobati, oltre agli interessi moratori sull'intero nella misura dei corrispettivi pattuiti. Per quanto attiene le rate a scadere, sorge l'obbligo d'immediata restituzione dell'intero capitale ricevuto, sul quale saranno dovuti gli interessi corrispettivi, ma attualizzati al momento della risoluzione: infatti, fino al momento in cui il contratto ha avuto effetto, il debitore ha beneficiato della rateizzazione, della quale deve sostenere il costo, pur ricalcolato attualizzandolo, rispetto all'originario piano di ammortamento non più eseguito;
da tale momento e sino al pagamento, vale l'art. 1224, comma 1,
c.c.” ( Cass. SSUU. n. 19597 del 2020; cfr. anche Cass. n. 96 del 2022).
È stato infatti, anche di recente precisato, che in caso di risoluzione del contratto di mutuo, “il mutuatario deve provvedere, oltre che al pagamento integrale delle rate già scadute, alla immediata restituzione della quota di capitale ancora dovuta, ma non al pagamento degli interessi conglobati nelle rate a scadere, dovendosi calcolare, sul credito così determinato, gli interessi di mora ad un tasso corrispondente a quello contrattualmente pattuito, se superiore al tasso legale, secondo quanto previsto dall'art. 1224, comma 1, c.c. (Cass., n. 96 del 2022).
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Deve essere altresì rigettata, l'eccezione con cui parte opponente ha adombrato la possibile sussistenza di uno scostamento tra l' indicato in contratto rispetto a quello applicato dalla banca. Pt_4
Tale eccezione, oltre a essere assolutamente generica ed affidata soltanto ad una richiesta di c.t.u. da ritenersi assolutamente esplorativa, è comunque infondata.
Basti ricordare al riguardo che l'ISC/TAEG è un mero indicatore del costo complessivo del finanziamento pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati nel contratto, per cui esso non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni la cui erronea indicazione è sanzionata dall'art. 117 TUB mediante la sostituzione dei tassi d'interesse normativamente stabiliti a quelli pattuiti (cfr. da ultimo, Cass., n. 39169 del 2021).
************* Meritevole di rigetto è anche il motivo di opposizione afferente alla eccepita nullità del contratto di mutuo fondiario per superamento del limite di finanziabilità previsto dall'art. 38 del d.lgs.
1° settembre 1993, n. 385 («Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia»).
Al riguardo giova ricordare che il citato art. 38 del Testo Unico Bancario, dopo aver stabilito, al comma 1, che «il credito fondiario ha per oggetto la concessione, da parte di banche, di finanziamenti a medio e lungo termine garantiti da ipoteca di primo grado su immobili», prevede, al comma 2, che «la Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR [Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio], determina l'ammontare massimo dei finanziamenti, individuandolo in rapporto al valore dei beni ipotecati o al costo delle opere da eseguire sugli stessi, nonché le ipotesi in cui la presenza di precedenti iscrizioni ipotecarie non impedisce la concessione dei finanziamenti».
Sulla base di questa norma, il CICR, con delibera del 22 aprile 1995, recepita dalla Banca
d'Italia con suo aggiornamento del 26 giugno 1995 alla circolare n. 4 del 29 marzo 1988 , ha stabilito, quale «limite di finanziabilità», quello dell'ottanta per cento del valore dei beni ipotecati o del costo delle opere da eseguire sugli stessi, aumentabile al cento per cento in presenza di garanzie integrative, soggiungendo che, nei casi di finanziamenti concessi su immobili già gravati da precedenti iscrizioni ipotecarie, l'importo finanziabile deve essere determinato sommando al nuovo finanziamento il capitale residuo di quello precedente.
La questione della rilevanza del superamento della suddetta soglia di finanziabilità è stata variamente risolta, nel corso del tempo, dalla giurisprudenza di legittimità.
L'orientamento più risalente, secondo il quale tale superamento sarebbe restato irrilevante ai fini della validità del contratto, non rientrando nell'ambito delle nullità testuali previste della previsione di cui all'art. 117, comma 8, del d.lgs. n.385 del 1993 (Cass. n. 26672 del 2013; Cass. n.
22446 del 2015), era stato superato dalla giurisprudenza successiva, che aveva riconosciuto, alla prescrizione del limite di finanziabilità, il rango di norma imperativa, di per sé idonea a conformare il contratto di mutuo fondiario. Sulla base di tale condivisa premessa, peraltro, le successive pronunce di questa Corte avevano dato luogo a due divergenti indirizzi.
Secondo il primo, più rigoroso orientamento, il travalicamento della soglia avrebbe determinato la nullità radicale del contratto, superabile esclusivamente con il rimedio della conversione, ai sensi dell'art. 1424 cod. civ. Per il secondo indirizzo, invece, pur dovendosi condividere la valutazione circa la finalizzazione della disciplina sulla soglia di finanziabilità del mutuo fondiario alla tutela di interessi pubblici, tuttavia la violazione del limite non avrebbe comportato la nullità, bensì, previa riqualificazione giudiziale del contratto di mutuo fondiario in mutuo ordinario ipotecario, la disapplicazione del corpus normativo specificamente collegato al rispetto della soglia, e cioè della disciplina di privilegio contenuta negli artt. 38 e ss. del d.lgs. n.
385/1993 (Cass., n. 17439 del 2019).
Le Sezioni Unite, con sentenza n. 33719 del 2022, pur premettendo che la mancanza di una espressa sanzione di nullità del contratto per superamento della predetta soglia, non riscontrabile tra le nullità testuali di cui all'articolo 117, ottavo comma, d.lgs. n. 385 del 1993, non escluderebbe, in astratto, la possibilità che sussista una nullità virtuale del contratto medesimo per violazione di norme imperative, hanno nondimeno escluso, in concreto, che l'articolo 38, secondo comma, del predetto decreto legislativo integri una norma imperativa a presidio della validità del contratto. Esso, invece, quale regola con la quale il legislatore ha demandato all'Autorità di vigilanza sul sistema bancario di fissare il limite di finanziabilità nell'ambito della «vigilanza prudenziale», costituirebbe piuttosto un elemento meramente specificativo o integrativo dell'oggetto del contratto, e, dunque, in altri termini, una norma dispositiva, derogabile dalle parti senza conseguenze sul sinallagma contrattuale.
In tal modo, neutralizzata la premessa posta a fondamento di entrambi i precedenti orientamenti, le Sezioni Unite hanno superato tanto la teoria della nullità quanto quella della riqualificazione. Sotto il primo profilo, la negazione del carattere imperativo della norma ha consentito di escludere che il limite di finanziabilità da essa previsto costituisca un elemento essenziale del contenuto del contratto e, conseguentemente, di ritenere che il suo superamento non è suscettibile di determinare la nullità del contratto medesimo;
nullità che, travolgendo anche la connessa garanzia ipotecaria, condurrebbe al risultato di pregiudicare proprio l'interesse che la norma intendeva proteggere, che è quello alla stabilità patrimoniale della banca e al contenimento dei rischi nella concessione del credito. Sotto il secondo profilo, pur convenendo sull'astratta appartenenza del mutuo fondiario al genus tipologico del mutuo ordinario, le Sezioni Unite hanno ritenuto che, una volta esclusa la nullità, il contratto, in quanto valido, deve produrre gli effetti preveduti e voluti dalle parti, per modo che non è consentito all'interprete intervenire (d'ufficio) sugli effetti legali del contratto per neutralizzarli, facendo applicazione di un diverso modello negoziale (mutuo ordinario) non voluto dagli stipulanti, ancorché appartenente allo stesso genus negoziale.
Pertanto, “qualora la volontà dei contraenti sia stata diretta alla stipula di un finanziamento corrispondente al modello legale del mutuo fondiario, non è consentito al giudice riqualificare
d'ufficio il contratto per neutralizzarne gli effetti legali propri del tipo negoziale prescelto, riconducendolo a quello generale del mutuo ordinario o a tipi contrattuali diversi, pure in presenza di una contestazione della validità del negozio sotto il profilo del superamento del limite di finanziabilità; contestazione, che, anzi, implicitamente postula proprio la corretta qualificazione del contratto in termini di mutuo fondiario” (Cass, Sez. Un., n. 33719 del 2022) . A tale principio di diritto, affermato nell'esercizio della funzione nomofilattica della Corte di
Cassazione e confermato anche da ulteriori arresti della giurisprudenza di legittimità (Cass., n. 23404 del 2024; Cass., n. 7949 del 2023; Cass., n. 6907 del 2023), questo Giudice ritiene di aderire.
Orbene, nel caso di specie, dall'esame del contratto (cfr., oltre alla denominazione scelta dalle parti per il contratto medesimo, le seguenti clausole: n. 1) che definisce l'oggetto del contratto, n. 7) in materia di condizioni e spese, n. 10) in materia di oneri fiscali) e dalla concessione ed iscrizione di ipoteca sull'immobile indicato nel contratto all'art. 6 – con la formale assicurazione alla banca della sua libertà da vincoli ed oneri pregiudizievoli nonché da iscrizioni, privilegi, trascrizioni precedenti pregiudizievoli che possono pregiudicare o diminuire la garanzia ipotecaria – emerge la qualifica di mutuo fondiario dell'atto di finanziamento stipulato il 10.06.2002, trattandosi di finanziamento a lungo termine garantito da ipoteca, così come richiede l'articolo 38 T.U.B.
Pertanto, deve escludersi, in applicazione dei principi espressi, che l'eventuale superamento della soglia di finanziabilità prevista ex art. 38 T.U.B., come dedotto dagli opponenti, abbia inciso sulla validità del negozio, così come deve escludersi la possibilità di una sua riqualificazione in termini di ordinario mutuo ipotecario.
Si consideri oltretutto che, il limite dell'ottanta per cento è aumentabile sino al cento per cento, in presenza di garanzie integrative offerte dalla parte mutuataria (cfr. Cass. SS UU. n. 33719 del
2022), fattispecie verificatasi nel presente caso, atteso che il suddetto finanziamento era garantito anche dalla fideiussione prestata da per la somma di pari ad € 200.000,00. Parte_2
Ne discende, pertanto, l'infondatezza delle suddette contestazioni e la qualificazione del contratto de quo, quale mutuo fondiario.
A fronte di tutti questi elementi, non vale ad escludere la natura di mutuo fondiario del presente contratto, neppure la eccepita presenza di precedenti ipoteche sul bene oggetto del contratto, atteso che, come pure specificato da parte opposta, nel contratto è stata fornita formale assicurazione alla banca della libertà del bene da vincoli ed oneri pregiudizievoli nonché da iscrizioni, privilegi, trascrizioni precedenti pregiudizievoli, benché in esso si faccia riferimento ad ipoteche già iscritte rispettivamente nel 1996 e nel 2005, in ragione della natura e della data di iscrizione delle stesse.
Vale appena precisare che, quand'anche non si ritenesse di qualificare come fondiario il contratto di mutuo in esame, ciò non ne inficerebbe la contestata valenza di titolo esecutivo, atteso che lo stesso è stato notificato unitamente all'atto di precetto, circostanza questa pacifica tra le parti, oltre che documentalmente provata.
Si consideri inoltre che all'art. 1 del contratto de quo, è stato dichiarato che la parte beneficiaria ha ricevuto la somma di € 100.000,00 e ne ha rilasciato quietanza alla banca, per come certificato dal pubblico ufficiale rogante. Pertanto, la disponibilità giuridica della somma conseguita dal mutuatario e la contestuale quietanza rilasciata in atto pubblico dal notaio costituiscono elementi di per sé sufficienti ad integrare un valido titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474, co. 2, n. 3 c.p.c.
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Parimenti infondata è l'eccezione di nullità dell'art. 10 del capitolato di patti e condizioni generali del contratto di mutuo per violazione dell'art. 40 del TUB, per aver previsto la possibilità di risoluzione per omesso pagamento di tre rate del finanziamento.
Non si ritiene infatti incompatibile, con la normativa di settore che, in sede di stipulazione di un contratto di mutuo fondiario, la banca si tuteli prevedendo, oltre a quanto stabilito dall'articolo 40
T.U.B., anche la possibilità di invocare, tra l'altro, la risoluzione del contratto ex articolo 1456 c.c., nonché la decadenza dal beneficio del termine di cui all'art. 1186 c.c.
Va ritenuto, infatti, che la disposizione di cui all'art. 40, co. 2, T.U.B. – la quale prevede che
“la banca può invocare come causa di risoluzione del contratto il ritardato pagamento quando lo stesso si sia verificato almeno sette volte, anche non consecutive. A tal fine costituisce ritardato pagamento quello effettuato tra il trentesimo e il centottantesimo giorno dalla scadenza della rata.”
– non precluda alle parti la possibilità di convenire la risoluzione del contratto al verificarsi di eventi diversi da quello espressamente contemplato.
Detta disposizione, infatti, ha disciplinato unicamente l'ipotesi del ritardato pagamento, ossia l'ipotesi in cui si dia luogo al pagamento integrale della rata, ma solo se effettuato nell'arco temporale tra il trentesimo giorno ed il centottantesimo giorno dalla scadenza della rata stessa ed ha dipinto, altresì, una specifica ipotesi di risoluzione, quella in cui il suddetto ritardo (pagamento integrale della rata entro una determinata finestra temporale) abbia avuto luogo per ben sette volte anche non consecutive.
Per converso, la norma non fa riferimento ad altre ipotesi di inadempimento diverse da ritardato pagamento quali, ad esempio, l'omesso pagamento della rata (inadempimento assoluto) ovvero pagamento effettuato oltre il centottantesimo giorno.
Conseguentemente – in difetto, nel T.U.B. di previsione di risoluzione per fatti diversi dal ritardato pagamento di cui al comma 2 dell'articolo 40 – deve trovare applicazione la disciplina generale e, quindi, le disposizioni di cui agli articoli 1453, 1455 e 1456 c.c.
Per tali ragioni, in tema di risoluzione del contratto di mutuo fondiario, al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 40 T.U.B., può trovare applicazione la disciplina ordinaria di risoluzione per inadempimento, con la conseguenza che la banca potrà risolvere il contratto, non soltanto nell'ipotesi di ritardato pagamento verificatosi per almeno sette volte anche non consecutive, ma anche al verificarsi di altre diverse fattispecie pattuite dalle parti. Come recentemente chiarito dalla Cassazione “anche a voler considerare la disposizione di cui all'art. 40, comma 2, del TUB come una norma imperativa, non derogabile per volontà delle parti, infatti, la clausola risolutiva espressa del contratto di mutuo che faccia riferimento all'omesso integrale pagamento anche di una sola rata deve certamente ritenersi valida ed efficace, quanto meno con riguardo agli inadempimenti che, in base all'espresso disposto della predetta norma, legittimano comunque la risoluzione, cioè con riguardo ai pagamenti del tutto omessi o comunque tardivi di oltre
180 giorni, relativi anche ad una sola rata, oltre che in caso di pagamenti tardivi contenuti nei 180 giorni dalla scadenza di ciascuna rata, ma reiterati per più di sette volte.” (cfr. Cass., n. 37734 del
2022).
Non può dubitarsi, quindi, della validità della clausola risolutiva espressa prevista dall'art. 10 del contratto in esame.
Orbene, dagli atti di causa, si evince che la banca opposta ha risolto il contratto de quo, mediante la notifica dell'atto di precetto, a seguito del mancato integrale pagamento di diverse rate
(luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre 2013, gennaio 2014), operando pertanto in conformità con le condizioni contrattuali, concordate e sottoscritte dalle parti, le quali risultano, per quanto sopra esposto, valide e conformi alle disposizioni normative.
La risoluzione, pertanto, è da ritenere legittima e pienamente efficace.
Alla luce di quanto esposto, si rileva altresì l'infondatezza delle contestazioni svolte, per vero soltanto in citazione, in ordine alla pretesa inoperatività dell'istituto della decadenza dal beneficio del termine, in ragione della dedotta incompatibilità dello stesso con la natura onerosa del contratto di mutuo de quo.
È infatti principio assolutamente consolidato quello per cui, in tema di mutuo fondiario,
l'inadempimento del mutuatario non impedisce all'istituto di credito di invocare la clausola contrattuale che preveda la decadenza dal beneficio del termine (Cass., n. 14702 del 2024).
Tali doglianze risultano peraltro irrilevanti, atteso che nel caso di specie, la risoluzione del rapporto negoziale è avvenuta a norma dell'art. 1453 c.c., come espressamente previsto dalle parti all'art. 10 del capitolato di patti e condizioni generali allegato al contratto sotto la lettera “B” e come pure esplicitato nell'atto di precetto opposto (cfr. documentazione in atti).
*************
Dal rigetto delle eccezioni sin qui esaminate, consegue il rigetto delle ulteriori domande con cui gli opponenti hanno chiesto dichiararsi l'illegittimità della fideiussione prestata da Parte_2
e condannarsi controparte alla restituzione delle somme percepite dalla Banca nonché alla
[...] cancellazione dell'ipoteca iscritta sull'immobile de quo.
************* Vanno infine rigettate le eccezioni di nullità del precetto per mancata notifica del titolo esecutivo e per indeterminatezza ed erroneità delle somme precettate.
L'eccezione di nullità del precetto per mancata notifica del titolo esecutivo è inammissibile, ancor prima che infondata, poiché – attenendo all'accertamento del dedotto vizio di notificazione del precetto, senza riguardare il potere dell'istante ad agire in executivis – rientra nella disciplina di cui all'art. 617 c.p.c. ed è pertanto sottoposta al termine decadenziale di venti giorni ivi previsto (cfr.
Cass., n. 10296 del 2009; Cass., n. 6845 del 1993; Cass., n. 2067 del 1985).
Nel caso di specie, il termine decadenziale non è stato rispettato, atteso che il precetto è stato notificato in data 23.3.2015 e l'atto di opposizione è stato incontestatamente notificato al creditore in data 30.4.2015.
Vale appena osservare che tale eccezione risulta comunque infondata, per le ragioni già sopra esposte in merito alla avvenuta notificazione del contratto azionato unitamente al precetto e alla sua efficacia quale titolo esecutivo.
Per quanto invece attiene alla contestazione di indeterminatezza delle somme precettate, va rilevato che, come pure confermato dalla consolidata giurisprudenza sul punto, non sussiste incertezza e inesigibilità del credito azionato qualora il titolo esecutivo (come nel caso di specie, costituito dal contratto di mutuo fondiario sottoscritto tra le parti) specifichi i termini e modalità del rimborso, importo della rata, tasso di interesse applicato alle successive rate e tasso di interesse applicato nel caso di applicazione di interessi moratori;
infatti, in tale ipotesi il credito presenta i caratteri della certezza e dell'esigibilità, essendo rinvenibili nella documentazione contrattuale i tassi di interesse e i criteri di calcolo applicati ai fini della quantificazione del debito residuo (cfr. tra le tante, Trib. Roma, n. 1666 del 2017; e Trib. Cosenza, n. 1731 del 2023).
Inoltre, secondo i giudici di legittimità, anche ai fini della determinazione degli interessi, non
è necessaria la puntuale “indicazione in cifre del tasso ben potendo essere soddisfatto attraverso il richiamo, per iscritto, a criteri prestabiliti e ad elementi estrinseci al documento negoziale, purché obiettivamente individuabili, funzionali alla concreta determinazione, anche unilaterale, del relativo saggio, la quale, pur nella previsione di variazioni nel tempo e lungo la durata del rapporto, risulti capace di venire assicurata con certezza al di fuori di ogni margine di discrezionalità rimessa all'arbitrio del creditore, sulla base di una disciplina legata ad un parametro centralizzato, fissato su scala nazionale e vincolante, come il tasso unico di sconto o il tasso di cambio di una valuta” (cfr.
Cass. n. 3480 del 2016).
Peraltro, come precisato dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, la complessità del calcolo e la necessità di applicare formule di matematica finanziaria “una volta adeguatamente identificati i parametri del primo e la seconda nel suo complesso” non sono incompatibili con la determinabilità dell'oggetto del contratto (cfr. Cass., n. 3968 del 2014).
Né può infine trovare accoglimento, per tutte le ragioni sin qui esplicate, l'eccezione di erroneità delle somme precettate.
Alla luce di tutto quanto rilevato, dunque, l'opposizione proposta da e Parte_1
deve essere rigettata. Parte_2
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La statuizione riguardo alle spese del giudizio si accorda al canone della soccombenza, sì che e devono essere condannati a rifondere, in favore della Parte_1 Parte_2 [...]
la somma liquidata in dispositivo, Controparte_1
determinata ai sensi del D.M. n. 55/2014, per come aggiornato dal D.M. n. 147/22 ratione temporis applicabile, in applicazione dei parametri tendenti tra i minimi e i medi, tenuto conto del rito applicato, del valore e della complessità della controversia, nonché dell'attività processuale effettivamente svolta dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione respinta, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) RIGETTA l'opposizione proposta da e;
Parte_1 Parte_2
2) RIGETTA le ulteriori domande proposte dagli attori;
3) CONDANNA e al pagamento delle spese di lite del Parte_1 Parte_2
presente giudizio in favore Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, che si liquidano in € 3.200,00 per compensi, oltre
IVA, CPA e spese generali come per legge.
Caltagirone, 5.3.2025
Il Giudice
dott.ssa Valeria Peritore