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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 04/04/2025, n. 513 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 513 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari, Prima Sezione Civile, composta dai signori magistrati:
Dott. Maria Mitola – Presidente
Dott. Michele Prencipe- Consigliere
Dott.Emma Manzionna- Consigliere rel./est. ha pronunziato, la seguente:
Sentenza nella causa in grado di appello iscritta nel registro generale dell'anno 2024 col numero d'ordine 1231, avverso la sentenza n.559/2024, emessa dal Tribunale Ordinario di Foggia, nel procedimento n.1760/2022 R.G., pubbl. il 22.02.2024, non notificata;
tra
, rappresentato e difeso dall'Avv. Silvestro Carboni, elettivamente domiciliato Parte_1 presso studio di quest'ultimo, in Latina, Via Oberdan n.24, giusta delega in calce all' atto di appello.
Appellante
e
in pers. suo legale rappresentante p.t., Controparte_1 rappresentata e difesa giusta procura alla lite in atti dall'Avv. Antonio Manzari ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Monopoli alla Via Finamore Pepe n. 47.
Appellata
pagina 1 di 6 Conclusioni delle parti: All'udienza collegiale del 1.04.2025, svolta con trattazione scritta, la causa è stata riservata per la decisione ex art.281 sexies c.p.c., sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti, con note scritte inviate con modalità telematica.
Ragioni in fatto e diritto della decisione
Con atto di citazione in opposizione ai sensi dell'art. 615 comma 1 c.p.c., notificato il
14.03.2022, proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento Parte_1
n°04320219000833187/000 notificata in data 20.10.2021, in relazione alla cartella di pagamento n°04320140008918664000 di importo pari ad € 2.167.275,02 notificata il 23.09.2014 ed avente ad oggetto sanzioni amministrative conseguenti a violazioni al codice della strada relative all'anno 2012, chiedendo al Tribunale di dichiararne la nullità o l'inefficacia.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 08.07.2022, si costituiva in giudizio
(di seguito , evidenziando l'infondatezza Controparte_2 CP_3
dell'opposizione, chiedendone il rigetto.
Con la sentenza n.559/2024, pubbl. il 22.02.2024, non notificata, il Tribunale Ordinario di
Foggia, pronunciando sull'opposizione proposta da così provvedeva: “-Dichiara Parte_1
l'inammissibilità per tardività dei motivi qualificati a sensi dell'art. 617 c.p.c.; -Rigetta, quanto al restante motivo ex art. 615 c.p.c., l'opposizione proposta da avverso l'avviso di Parte_1 intimazione notificato in data 20.10.2021 recante n. 04320219000833187000; -condanna Parte_1 al pagamento in favore di delle spese relative alla fase cautelare che Controparte_2 si liquidano in € 1.713,00 per compensi, oltre iva, rimborso spese generali 15% e cpa come per legge;
- condanna al pagamento in favore di delle spese e Parte_1 Controparte_2 compensi di lite che liquida in € 13.232,00 per compensi, oltre iva, rimborso spese generali 15% e cpa come per legge”.
Avverso tale decisione, ha interposto appello , deducendo : 1) la violazione e Parte_1
falsa applicazione dell'art. 25 e 26 del D.P.R. n.602/73 e dell'art. 60 del D.P.R. n. 600/73 in relazione all'omessa notifica della cartella di pagamento n. 0432014000891866400 prodromica pagina 2 di 6 all'intimazione di pagamento impugnata;
2) l'erronea e falsa applicazione dell'art. 26 del
D.P.R. n. 600/73 e dell'art. 60 del D.P.R. n. 600/73 in relazione all'omessa notifica degli atti interruttivi della prescrizione. Ha, quindi, chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“in via preliminare, sospendere l'esecutorietà della sentenza n. 559/2024 del Tribunale Civile di
Foggia, ricorrendone i presupposti di legge del fumus boni iuris e/o del periculum in mora;
- in via principale e nel merito, accogliere, per i motivi dedotti in narrativa, il presente appello e, per l'effetto, riformare integralmente e/o parzialmente la Sentenza n.559/2024 del Tribunale Civile di Foggia;
- In ogni caso, condannare parte appellata, alla refusione delle spese di lite del doppio grado di giudizio, da devolversi in favore dello scrivente avvocato che si dichiara antistatario”.
Si è costituita l' , chiedendo, in via preliminare e pregiudiziale: 1) Controparte_4
dichiarare l'inammissibilità dell'avverso atto di appello per la sua manifesta tardività, con ogni conseguenza del caso, anche in ordine alle spese di lite. In estremo subordine nella denegata e non creduta ipotesi della eccezione preliminare di inammissibilità: 2) in via cautelare, rigettare l'avversa richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza oggetto di gravame, essendo detta richiesta priva dei presupposti di legge come sopra meglio dedotto;
3) nel merito: rigettare integralmente, perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto dal sig. Pt_1 avverso la sentenza n. 559/2024 resa dal Tribunale di Foggia e, per l'effetto 4) confermare le
[...] statuizioni così come dichiarate nella sentenza n. 559/2024 impugnata;
5) in ogni caso: condannare parte appellante al pagamento delle spese e delle competenze del secondo grado di giudizio, oltre accessori, come per legge e secondo soccombenza.
Con ordinanza del 18.03.2025, la Corte ha dichiarato “non luogo a provvedere” in ordine all'istanza inibitoria. Indi, all'udienza odierna, precisate dalle parti le conclusioni col deposito di note telematiche, la causa è stata riservata per la decisione a norma dell'art. 281 sexies cpc.
*****
L'eccezione, sollevata dalla parte appellata, di inammissibilità dell'appello è fondata.
pagina 3 di 6 Com'è noto, ai sensi della l. 7 ottobre 1969, n. 742, artt. 1 e 3, e del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, art. 92, la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale non si applica alle opposizioni esecutive, riferendosi tale disciplina al processo di opposizione all'esecuzione in ogni sua fase, compreso il giudizio di cassazione, a prescindere dal contenuto della sentenza e dai motivi di impugnazione, ed operando, al riguardo, il principio dell'apparenza, per cui il regime di impugnazione, e, di conseguenza, anche le norme relative al computo dei termini per impugnare, vanno individuati in base alla qualificazione che il giudice "a quo" abbia dato all'azione proposta in giudizio e non in base al rito applicabile ( Cassazione civile sez. VI,
18/06/2020, n.11780). Infatti, la S.C. di Cassazione ha precisato che l'impugnazione di un provvedimento giurisdizionale deve essere proposta nelle forme previste dalla legge per la domanda, così come è stata qualificata dal giudice (a prescindere dalla correttezza o meno di tale qualificazione), in base al principio dell'apparenza, e non come le parti ritengano che debba essere qualificata e ciò vale anche qualora l'impugnante intenda allegare l'erroneità di tale qualificazione (cfr. ex plurimis Cassazione civile, sez. un. 25/02/2011 n. 4617 e più di recente, Cass. Sez. 1 -, Ordinanza n. 17646 del 21/06/2021).
Nel caso di specie, l'atto introduttivo del giudice di primo grado (proposto ex art.615 co.1
c.p.c.) è stato qualificato dal Giudice di prime cure, sotto il profilo dell'omessa notifica della cartella esattoriale, come opposizione agli atti esecutivi ex art.617 c.p.c. (ritenuta inammissibile in quanto proposta tardivamente, cfr. pag.
4-5 della sentenza impugnata) e, sotto il diverso aspetto riguardante l'intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti indicati nell'atto impugnato, quale opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art.615 co.1 c.p.c.
(ritenuta infondata e quindi rigettata, cfr. pg.
6-7 della sentenza cit.).
Poichè la sentenza oggetto di gravame, non notificata, è stata pubblicata in data 22.02.2024,
l'atto di appello avrebbe dovuto essere proposto entro la data del 22.08.2024, ossia nel termine di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza, previsto dall'art. 327 c.p.c., comma 2, non applicandosi, per le ragioni innanzi dette, la sospensione dei termini processuali nel pagina 4 di 6 periodo feriale, mentre è stato notificato, a mezzo pec, alla parte appellata solo in data
23.09.2024, e quindi tardivamente.
Del tutto privo di pregio è il rilievo, contenuto nelle note dell'appellante per l'udienza del
1.04.2025, secondo cui l'appello sarebbe tempestivo “anche in considerazione della domanda qualificabile quale accertamento negativo del credito”, atteso che, in base al principio dell'apparenza innanzi richiamato, l'opposizione è stata qualificata dal giudice di prime cure, quale opposizione agli atti esecutivi ex art.617 c.p.c. ed all'esecuzione ex art.615 1° co. c.p.c.
Va, altresì, aggiunto che la sentenza appellata, nella parte in cui ha definito la domanda inquadrata quale opposizione agli atti esecutivi, non è impugnabile per espressa previsione dell'art. 618 c.p.c., in quanto soggetta al solo ricorso per Cassazione per violazione di legge ex art. 111 co. 7 Cost., nonché al regolamento di competenza come testualmente previsto dall'art. 187 disp. att. c.p.c..
Ne consegue che l'appello è inammissibile e che ogni altra questione di rito o di merito sollevata dalle parti deve ritenersi assorbita.
Le spese seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico dell'appellante e liquidate in dispositivo secondo i criteri di cui al DM 147/22 (parametri minimi per quattro fasi, a norma dell'art.6 del d.m. 55/14 come modificato dal d.m. 147/22, partendo dallo scaglione sino a €.520.000,00 pari a €. 10.060,00, con incremento del 10% per gli scaglioni successivi sino a €.2.167.275,00 pari a €.13.383,26, stante la obiettiva semplicità delle questioni).
Si applica alla presente impugnazione, il comma 1-quater dell'art. 13 D.P.R. 115/02
(introdotto dalla legge di stabilità 228/12), che obbliga la parte, che proponga un'impugnazione inammissibile, improcedibile o totalmente infondata, a pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
pagina 5 di 6 La Corte definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con atto di Parte_1 citazione notificato in data 23.09.2024, nei confronti dell' in Controparte_5
persona del legale rappresentante p.t., così provvede;
✓ Dichiara inammissibile l'appello proposto avverso sentenza n.559/2024, Parte_1
emessa dal Tribunale Ordinario di Foggia, pubbl. il 22.02.2024;
✓ Condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite in favore della parte appellata, spese che liquida in €.13.383,26 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
✓ Dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a carico dell'appellante e in osservanza dell'art. 13 co.
1-quater D.P.R. 115/02, nel testo inserito dall'art. 1 co.
17° l. 228/12.
Così deciso in Bari, 1 aprile 2025
Il Consigliere Relatore
Dr. Emma Manzionna
Il Presidente dr. Maria Mitola
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