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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 23/05/2025, n. 1797 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1797 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2595/2021 (+ 14507/2023)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione monocratica e nella persona del Giudice dottoressa Susanna Zanda, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nelle cause riunite civili di primo grado iscritte al numero r.g. 2595/2021 e r.g. 14507/2023, promossa da:
nata a [...] il [...], ed ivi residente in [...], c.f. Parte_1
, con il patrocinio dell'avvocato Nicola Mostardini, c.f. C.F._1
ed elettivamente domiciliata presso il suo studio professionale in Firenze, C.F._2
Piazza Galileo Ferraris 2 come da procura alle liti indirizzo telematico in atti.
e
, con sede legale in Roma, Via Arenula 70, in persona del Controparte_1
Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura dello Stato.
ATTORI contro
, nato a [...] il [...], e residente in [...]
Lungo 2, c.f. , rappresentato e difeso dall'avvocato Giorgio Timitilli, c.f. C.F._3
, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio professionale in Firenze, C.F._4
Via Villani 42, come da procura alle liti ed indirizzo telematico in atti.
CONVENUTO RESPONSABILE CIVILE
e c.f. , con sede legale in Roma, Viale Controparte_3 P.IVA_1
Cesare Pavese 385, in persona del suo procuratore alle liti, rappresentata e difesa dall'avvocato Luca
Gabbriellini, c.f. , ed elettivamente domiciliata presso il suo studio C.F._5
professionale in Firenze, Via J. Nardi 71, come da procura notarile e indirizzo telematico in atti;
CONVENUTA IMPRESA ASSICURATRICE
Pagina 1 OGGETTO
Risarcimento lesioni da sinistro stradale
CONCLUSIONI
Nell'interesse di : Parte_1
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Firenze: a) accertare e dichiarare che il sinistro de quo si è verificato per esclusiva responsabilità del Signor;
b) conseguentemente, per i Controparte_2 danni tutti subiti e subendi dalla Dottoressa condannare il Signor Parte_1 P_
, in solido con la , la somma complessiva di €
[...] Controparte_4
348.853,09, o la maggiore o minor somma che verrà ritenuta di giustizia, anche in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione dal dì del dovuto al saldo. Con vittoria di spese e competenze”.
Nell'interesse di : CP_3
"Piaccia all'Ill.mo Sig. Giudice, in via istruttoria, ammettere la prova per testi capitolata dalla Società convenuta nella memoria ex art. 183 VI° co. n. 2 C.p.C. (causa n° 2595/21
R.G.), nonchè in comparsa di risposta e memoria ex art. 171 ter n. 2 C.p.C. (causa n° 14507/23 R.G.), con i testi ivi indicati, respingendo le istanze istruttorie formulate dalla attrice per i motivi analiticamente esposti in memoria di replica ex art. 183 VI° co. n. 3 C.p.C.; sempre in via istruttoria, disporre la convocazione del C.T.U. Ing. Persona_1 per chiarimenti ed integrazione della relazione peritale sulla parte del quesito cui non è stata data risposta;
sempre in via istruttoria, acquisire informazioni presso l' relativamente all'erogazione di prestazioni a favore CP_5 del lavoratore in conseguenza dell'infortunio; nel merito, dichiarata congrua e satisfattiva l'offerta erogata a in sede stragiudiziale, respingerne le ulteriori Parte_1 domande in quanto infondate, indebite, non provate e comunque eccessive;
relativamente alla causa promossa dal , in via pregiudiziale, dichiarare Controparte_1 la nullità dell'atto introduttivo ex art. 164 IV° co. C.p.C., per mancanza del requisito di cui all'art. 163 n. 3 C.p.C.; nel merito ed in tesi, dichiarata congrua e satisfattiva l'offerta erogata in sede stragiudiziale, respingerne le ulteriori domande in quanto infondate, indebite, non provate e comunque eccessive;
in ipotesi, accogliere le stesse nei soli limiti del giusto e del provato, con riferimento agli accertamenti svolti;
con vittoria di spese e competenze legali ovvero, in subordine, loro compensazione integrale o parziale".
Nell'interesse del convenuto CA: 1) in tesi, rigettare ad ogni effetto come per legge le domande tutte come in atti formulate dalla Dott.ssa stante il fatto che grava sulla stessa l'integrale ed esclusiva responsabilità Parte_1 nella causazione del sinistro de quo;
2) nella denegata ipotesi in cui si dovesse accertare la sussistenza di una qualche responsabilità nella causazione del sinistro de quo in ordine alla vettura CF 916 LZ di proprietà e condotta dal Sig.
, avuto riguardo dell'art.2054 II co c.c. determinare tale concorso in una misura Controparte_2 non superiore al 50%;
Pagina 2 3) nella denegata ipotesi in cui si dovesse riconoscere in favore di parte attrice la sussistenza di diritti risarcitori in ordine ai danni occorsi a seguito ed in conseguenza del sinistro de quo, dichiarata integralmente satisfattiva la somma riconosciutale all'uopo da , respingere CP_5 integralmente le relative domande nei confronti di parti convenute.
In ogni caso, nel merito, in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attrice, condannare il terzo quale assicuratrice per la Controparte_6 responsabilità civile ex art. 2054 c.c. della vettura tg. CF 916 LZ al momento dell'accadimento del sinistro de quo, a rilevare indenne il Sig. di quanto lo stesso dovesse Controparte_2 corrispondere a qualsiasi titolo relativamente al sinistro stradale occorso in data 04.08.2017 in Firenze all'intersezione fra Via S. Sighele con la Via Circondaria. Con vittoria di spese e compensi professionali.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ha convenuto in giudizio e la società Parte_1 Controparte_2 chiedendo al Tribunale di condannarli in solido al risarcimento di Controparte_3 tutti i danni da lesioni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti dall'istante in occasione del sinistro del 4 agosto 2017 e a rimborsarle ogni spesa connessa, nella misura richiesta in citazione o in quella maggiore o minore che risulterà di Giustizia, oltre rivalutazione ed interessi legali, e con vittoria di spese.
A sostegno delle proprie ragioni, l'attrice ha dedotto che:
• il giorno 4 agosto 2017, verso le ore 17:30, la stessa era alla guida del motociclo HONDA SH tg. EC 25028 e procedeva in Firenze per Via Circondaria con direzione verso Piazza Bernardo Tanucci, quando, all'uscita del sottopassaggio ferroviario, veniva investita sul lato sinistro dall'auto RENAULT CLIO tg. CF916LZ, di proprietà e condotta da P_
, che proveniva da Via Cironi e si immetteva in Via Sighele senza rispettare
[...] l'obbligo di svoltare a destra o a sinistra dopo l'intersezione con Via Circondaria;
• a causa del forte urto l'istante subiva gravi lesioni personali con ricovero in ospedale in prognosi riservata;
• sul posto interveniva la Polizia Municipale di Firenze i cui agenti redigevano il relativo verbale e multavano per violazione della segnaletica stradale ed omessa Controparte_2 precedenza, oltre a denunciarlo per lesioni personali stradali gravi, da cui conseguiva un decreto di citazione a giudizio penale;
• l'attrice , funzionaria amministrativa al Tribunale di Firenze, subiva il sinistro Parte_1 mentre tornava a casa dal lavoro e riceveva quindi una rendita a titolo di indennizzo dall' ; CP_5
• a seguito di richiesta di risarcimento delle lesioni subite, la società assicuratrice CP_3 dell'auto ed anche del motociclo HONDA SH, le versava la somma di CP_7
25.500,00 euro, di cui euro 2.000,00 per spese legali, che tratteneva in acconto maggiore avere;
• non aveva riscontro, infine, il tentativo di negoziazione assistita.
• L'attrice proponeva dunque la presente azione giudiziale sostenendo la responsabilità del sinistro al 100% a carico del CA che aveva violato la prescrizione direzionale andando dritto invece che girare a destra o sinistra, e che non aveva nemmeno dato la precedenza alla bennati che proveniva da destra.
• Ha dedotto che la malattia è durata 294 giorni iniziando con ricovero in prognosi riservata e neurorianimazione e che dopo il consolidamento dei postumi indicati in citazione al 30%,
l'attrice ha visto permanentemente stravolgere la propria esistenza e le proprie abitudini di
Pagina 3 vita i quanto:
• patisce una cenestesi lavorativa dato che la Dottoressa dipendente del Pt_1 CP_8
in qualità di Direttore area 3 F4 in servizio presso il Tribunale di Firenze – Sezione
[...]
Fallimentare:
- a causa delle gravi lesioni subite in conseguenza del sinistro de quo, per percorrere oggi gli interminabili corridoi del Nuovo Palazzo di Giustizia di Firenze (sua sede di lavoro) è costretta a sopportare grandi dolori;
- per evitare e/o attenuare detti dolori, è costretta a rimanere seduta nella stessa posizione per ore;
- la medesima, essendo oggi impossibilitata a portare pesi, è costretta a subire l'umiliazione di dover far ricorso e richiedere l'aiuto dei colleghi d'ufficio per farsi prendere e portare, ad esempio, i fascicoli più ingombranti. Si dirà di più: l'entità dei postumi permanenti residuati a carico della Dottoressa ed i Parte_1 limiti fisici e motori che purtroppo ne conseguono sono tali da incidere negativamente sulla capacità di reddito della stessa. Ella infatti, quale di Direttore area 3 F4 presso la Sezione Fallimentare del
Tribunale di Firenze, prima del sinistro per cui è causa era nelle condizioni di svolgere e svolgeva con regolarità “attività occasionale” (in ispecie, svolgeva in qualità di ausiliario del Giudice Delegato incarichi di redazione di inventari) che consentiva alla stessa di percepire annualmente un relativo reddito (aggiuntivo rispetto a quello derivante dall'attività lavorativa ordinaria) mediamente di €. 5.375,00 circa (cfr.: doc.n.11). Purtroppo, l'entità dei postumi permanenti ed i limiti fisici e motori che ne conseguono sono tali da non consentire quasi del tutto alla Dottoressa di svolgere tali attività: tant'è che la stessa è Pt_1
(giocoforza e suo malgrado) costretta a rinunciare quasi sempre a tali incarichi, fatta eccezione esclusivamente dei casi (purtroppo statisticamente e numericamente ridotti) in cui le ridette attività debbano svolgersi in luoghi che comportino spostamenti fisici ridotti e limitati (di talché rimangono esclusi incarichi che implichino attività da svolgersi, ad esempio, in cantieri e/o in luoghi di grandi dimensioni e/o impervi).
• Danno dinamico - relazionale La Dottoressa prima dell'incidente de quo: Parte_1
-frequentava regolarmente la palestra (in ispecie l'Olympus di Firenze) dove svolgeva attività fisica varia, e così a titolo esemplificativo: acqua gym, zumba, body sculpting, step;
-praticava tutti gli anni lo sci alpino;
-andava regolarmente in canoa;
-amava fare escursioni e/o lunghe passeggiate in montagna (anche in altura);
-usava con regolarità lo scooter.
Oggi la Dottoressa a causa dei gravi postumi permanenti residuati e dei limiti fisici e Pt_1 motori che ne conseguono,:
-non è più in grado di svolgere l'attività fisica in palestra sopra ricordata;
-non è più in grado di poter praticare lo sci alpino (oggi non può neppure più mettere gli scarponi);
-non è più in grado di andare in canoa (non può pagaiare e/o remare perché non riesce più a ruotare il braccio);
-non è più in grado di fare escursioni e/o lunghe passeggiate in montagna;
-non è più in grado di usare lo scooter (in conseguenza del sinistro per cui è causa la Dott.ssa oggi, ha il terrore delle due ruote e, ad ogni buon conto, non riuscirebbe a mettere lo Pt_1 scooter sul cavalletto). L'attrice, a causa dei gravi postumi permanenti residuati e dei limiti fisici che ne conseguono, fa enorme fatica a guidare un autoveicolo dotato di cambio meccanico manuale (ciò in quanto il piede sinistro patisce terribilmente nel dover premere la leva della frizione): al punto che si rende indispensabile per la medesima l'acquisto di un autoveicolo a cambio automatico. La Dottoressa a causa dei gravi postumi permanenti residuati, non potrà mai più usare Pt_1 scarpe col tacco, ma solo scarpe basse con plantare.
Pagina 4 Inoltre, sarà costretta vita natural durante a sottoporsi a cicli fisioterapici: con quanto ne consegue anche in termini di relativa spesa. Da ultimo (ma certo non per importanza) occorre rimarcare che prima del sinistro per cui è causa la
Dottoressa assisteva e si prendeva cura della propria mamma, signora di 90 anni di età Pt_1 affetta da decadenza cognitiva di tipo wandering ed invalida al 100%.
Oggi, a causa dei gravi postumi permanenti residuati e dei limiti fisici e motori che ne conseguono, la Dottoressa non è più in grado di poter assistere e prendersi cura della propria mamma. Al Pt_1 punto che la stessa è stata costretta a collocare la propria madre dapprima in un centro diurno per anziani non autosufficienti e, dipoi ed a tutt'oggi, in RSA. Ha dedotto che siccome il sinistro è infortunio in itinere l' ha riconosciuto una rendita vitalizia CP_5 con il costo come da prospetto prodotto come doc. n. 12 con distinzione del danno biologico dalle altre voci. Sulla base di ciò ha chiesto le seguenti somme:
A) Danno biologico da Invalidità Temporanea
Su invalidità temporanea totale gg. 135 x 98,00 €. 13.230,00 Su invalidità temporanea parziale al 75% gg. 80 x 73,50 €. 5.880,00 Su invalidità temporanea parziale al 50% gg. 80 x 49,00 €. 3.920,00 Totale danno biologico temporaneo €. 23.030,00 A.1) Personalizzazione Danno biologico da Invalidità Temporanea Personalizzazione (50%) €. 11.515,00 B) Danno biologico da Invalidità Permanente (invalidità permanente: 30%; importo a punto di invalidità permanente: €. 6.203,93) 30 x 6.203,93 €. 186.117,90 A detrarre riduzione su IP in base al coefficiente su età 0,725 €. 51.182,42 A detrarre valore capitale rendita vitalizia per danno biologico €. 46.907,09 Totale differenziale danno biologico permanente €. 88.028,39 B.1) Personalizzazione Danno biologico da Invalidità Permanente Personalizzazione (29% di €. 134.935,48) €. 39.131,29 Totale danno Biologico A+A.1+B+B.1 €. 161.704,68 C) Spese mediche e riabilitative e per farmaci e peritali € 7.564,88 (cfr.: doc.n.13, doc.n.14 e doc.n.14 bis) D) Danno Morale (30% Danno Biologico) € 62.583,53 E) Danno esistenziale € 50.000,00 F) Danno Patrimoniale 5.375,00 x 10 €. 53.750,00 A detrarre valore capitale rendita vitalizia per danno patrimoniale €. 82.376,97 Totale differenziale danno patrimoniale €. 0,00 G) Spese mediche e riabilitative e per farmaci future €. 54.000,00 H) Spesa per acquisto veicolo con cambio automatico €. 36.500,00 Totale complessivo € 372.353,09
Pagina 5 La personalizzazione, ossia l'incremento rispetto ai valori tabellari, risulta ammissibile stante la ricorrenza di conseguenze dinamico-relazionali anomale e del tutto peculiari essendo quelle ordinarie già ricomprese nel calcolo del valore a punto. Le conseguenze della menomazione che non sono generali ed inevitabili per tutti coloro che abbiano patito quel tipo di lesione, ma sono state patite solo dal singolo danneggiato nel caso specifico, a causa della peculiarità del caso concreto, giustificano un aumento del risarcimento di base del danno biologico. Ma lo giustificano, si badi, non perché abbiano inciso, sic et simpliciter, su “aspetti dinamico-relazionali”: ai fini della personalizzazione del risarcimento non rileva infatti quale aspetto della vita della vittima sia stato compromesso ma piuttosto rileva che quella conseguenza sia straordinaria e non ordinaria – caso in cui essa sarà ricompresa nel pregiudizio espresso dal grado percentuale di invalidità permanente - consentendo al Giudice di procedere alla relativa personalizzazione in sede di liquidazione (così già, ex multis, Cass. Civ., Sez. 3, n. 21939 del 21/09/2017; n. 23778 del 07/11/2014) come previsto dal novellato art. 138 n. 3 Cod. Ass.ni secondo il quale “qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico relazionali personali documentati e obiettivamente accertati, l'ammontare del risarcimento del danno (….) può essere aumentato dal Giudice con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, sino al trenta per cento”). Nel caso che ci riguarda, secondo massime di comune esperienza, la complessa situazione venutasi a creare in conseguenza del sinistro giustifica de plano la richiesta di personalizzazione nella misura richiesta.
Quanto al danno morale, preme evidenziare che la prevalente e più recente Giurisprudenza della
Corte di Cassazione, come è noto, pur riconoscendo come nel nostro ordinamento il danno non patrimoniale debba considerarsi come categoria unitaria ed omnicomprensiva (così SS.UU. 26972/2008), non esclude nel contempo che il Giudice possa valutare in maniera distinta la fenomenologia della lesione, indagando l'aspetto dinamico relazionale distintamente da quello interiore (da identificarsi come danno morale) ed in tal modo operando una valutazione autonoma e differente della sofferenza interiore del danneggiato, che costituisce il c.d. danno morale soggettivo. Quest'ultimo, come sofferenza interiore, rappresenta una voce di danno ontologicamente diversa da quella del danno biologico, che si riferisce alla sola incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico relazionali della vita del danneggiato. Entrambi i danni quindi meritano di essere risarciti distintamente. Nel caso di specie il danno morale soggettivo si può ritenere dimostrato con ricorso alla prova presuntiva e desumendolo dalle gravi lesioni riportate, dall'abbattimento morale, dai radicali cambiamenti delle abitudini di vita che ha dovuto e sta affrontando il leso “che hanno costituito motivo di profonda sofferenza ed angoscia”. Quanto al danno esistenziale, che consiste nel pregiudizio costituito dalla sofferenza di non poter fare che altera le abitudini di vita e gli aspetti relazionali del danneggiato (Cass. Civ. n.
24471/2014), si osserva che la Dottoressa si è vista costretta a riprogrammare le Parte_1 proprie scelte di vita ed i propri progetti secondo nuovi criteri anche in contrasto con le precedenti abitudini e desideri, avendo dovuto giocoforza acquisire nuove modalità nelle relazioni sociali, circostanze e conseguenze non riferibili alla generica violazione dell'integrità psicofisica della persona che come tali sono riconducibili nell'alveo del danno biologico in senso stretto. Dall'importo complessivo di € 372.353,09 deve essere detratto l'importo di € 23.500, atteso che la ha versato, in acconto, la somma complessiva di € 25.500,00 (di cui € 2.000,00 per CP_4 spese legali) doc.n.15 e doc.n.16>.
Si costituiva in giudizio il convenuto CA responsabile civile spiegando domanda riconvenzionale trasversale nei confronti della deducendo che quest'ultima dava per CP_3 scontata la piena responsabilità del proprio assicurato nel sinistro per cui era causa;
eccepiva inoltre:
• la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza;
• che il giudizio penale a suo carico si era estinto;
• che il verbale delle contravvenzioni contestate era stato annullato;
Pagina 6 • che non vi fosse la sua esclusiva responsabilità nel sinistro;
• che la quantificazione delle lesioni subite era infondata e che, in ogni caso, dovevano essere compensate le somme già ricevute dall'istante.
La società si costituiva anch'essa in giudizio deducendo una corresponsabilità delle parti CP_3 nel sinistro ed una esagerata richiesta di risarcimento da limitarsi, invece, al solo danno differenziale, e tenendo comunque sempre in conto la somma già versata.
Durante la causa principale, il , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Controparte_1 dello Stato, citava in giudizio entrambe le parti convenute per ottenere la restituzione delle somme versate alla parte danneggiata in virtù dell'infortunio sul lavoro in itinere, ed anticipate Pt_1 dall' per conto del . CP_5 CP_1
In particolare il ministero ha chiesto ai convenuti il rimborso non solo delle retribuzioni corrisposte alla lavoratrice durante la sua assenza per malattia di oltre 300 giorni ma anche la rendita vitalizia getsita da per conto dello Stato. CP_5
Infatti il primo danno subito dal è commisurato per giurisprudenza costante CP_1 all'ammontare della retribuzione e dei contributi obbligatori versati dal datore di lavoro durante il periodo di assenza dal servizio dei dipendenti (cfr., per tutte, Cass. S.U. n. 6132/88). La prova di tale danno è costituita dalle certificazioni mediche versate in atti, da cui risulta la
(legittima) assenza dal servizio della dipendente lesa nel sinistro dal 4.8.2017 al 20.4.2018 (giorni
259: doc. 3) e dal 2.4.2019 al 19.6.2019 (giorni 79: doc. 6), e dai prospetti delle competenze retributive dei dipendenti nei predetti periodi di assenza (rispettivamente: € 34.065,06, doc. 5 e € 11.402,40, doc. 7, per complessivi € 45.467,46). A tale voce di danno deve aggiungersi la rendita erogata dall' alla a titolo di CP_5 Pt_1 indennizzo per le lesioni subite nell'ambito della c.d. “gestione per conto dello Stato” di cui al D.M. 10.10.1985 (cfr. in particolare, l'art. 2 del D.M., l'art. 66 del D.P.R. 1124/65 e l'art. 13 D.Lgs. 38/00), pari ad un valore complessivo per capitale, interessi e spese al 19.12.2018 a € 133.347,10 (doc. 4), atteso che l'Amministrazione statale, dovendo rimborsare detta somma all'ente previdenziale, ne sopporta il peso economico (doc. 8). L'infortunio per cui è causa, come previsto dal D.M. del 10.10.1985, è stato infatti gestito dall' nell'ambito della c.d. “gestione per conto dello Stato”: l'ente previdenziale, cioè, ha CP_5 provveduto quale mandatario dell'Amministrazione statale agli adempimenti relativi al rapporto assicurativo, procedendo agli accertamenti del caso e all'attribuzione alla dipendente dei benefici di legge per conto dell'Amministrazione statale che ne sostiene il peso economico. La logica del sistema è chiaramente quella di consentire allo Stato, titolare sostanziale del rapporto assicurativo, di avvalersi delle competenze tecniche dell'istituto previdenziale in materia, facendosi poi carico degli oneri conseguenti. E' appena il caso di osservare, pertanto, che la medesima somma sarebbe comunque dovuta all'Amministrazione statale anche ai sensi dell'art. 1916 c.c. Avendo provveduto ante causam al pagamento di € 34.065,06, il Controparte_3 danno residuo risarcibile quantificato al 19.12.2018 è dunque pari ad € 144.749,50. A tale somma dovranno aggiungersi interessi e rivalutazione monetaria. E' appena il caso di osservare che la CTU medico legale espletata nel giudizio avente R.G. 2595/2021, all'esito della quale il CTU ha ritenuto riconducibile al sinistro una inabilità temporanea complessiva di 310 giorni, in luogo dei 338 risultanti dai certificati medici depositati dall'Amministrazione (doc. 3 e doc. 6), non è opponibile all'Amministrazione, in quanto depositata prima della riunione del procedimento dalla stessa promosso con quello avente R.G. 2595/2021.
Il Ministero ha quindi concluso che se si volesse ritenere risarcibile unicamente il danno subito dall'Amministrazione per 310 giorni di assenza sulla scorta delle risultanze della CTU, quest'ultimo risulterebbe pari ad € 41.698,10 (in luogo di € 45.467,46), per un danno complessivo, tenuto conto delle somme erogate dall' di € 140.980,14. CP_5
Pagina 7 Quest'ultimo procedimento, incardinato con il numero di ruolo 14507/2023, su istanza delle parti convenute costituitesi, veniva riunito al procedimento più risalente con ordinanza del 1° maggio 2024 di questo giudice.
Il giudizio, dopo la riunione delle cause è stato istruito con le consulenze d'ufficio medico-legale e tecnica ricostruttiva, ed infine è stato assegnato a sentenza in data 13 marzo 2025.
*****
Le domande attrici riunite sono fondate e meritano l'accoglimento.
Dagli atti raccolti, verbale del sinistro e foto allegate, nonché dal verbale delle autorità e conforme ctu cinematica, si ritiene emerga chiaramente la dinamica di quanto accaduto e l'assenza di responsabilità della parte istante con totale colpa della parte convenuta Parte_1 P_
nella causazione del sinistro in oggetto.
[...]
Il responsabile civile, difatti, alla guida della sua auto RENAULT CLIO tg. CF916LZ, nel suo procedere lungo Via Piero Cironi, giunto al termine della stessa, non rispettava il segnale di svolta a destra o a sinistra ma proseguiva la marcia in avanti in direzione Via Scipio Sighele, e, inoltre, non concedeva nemmeno la precedenza a destra al motociclo favorito HONDA SH condotta dall'attrice, proveniente da Via Circondaria, rendendo così inevitabile l'urto tra i due veicoli.
Tale dinamica è confermata dalle due consulenze disposte d'ufficio e di natura percipiente: la prima medico-legale ha riconosciuto il nesso di causalità e la compatibilità tra le lesioni subite dalla parte istante e l'evento traumatico di cui è stata vittima;
la seconda tecnica-ricostruttiva ha appunto ricostruito in via cinematica il sinistro così come lo stesso era stato descritto negli atti relativi dell'attrice e nel verbale della Polizia Municipale.
Difatti, nelle conclusioni della consulenza redatta dall'ingegnere perizia tra l'altro Persona_1 richiesta inizialmente dalla parte responsabile civile, si legge testualmente: “il veicolo Renault Clio, proveniente da via Cironi, non rispettando l'obbligo direzionale prescritto dalla segnaletica verticale, si immetteva a velocità contenuta su via Circondaria con direzione via di Sighele, quando urtava inizialmente con la propria zona frontale destra il laterale sinistro del motociclo Honda SH, che circolava a velocità contenuta su via Circondaria con direzione P.zza Tanucci. In seguito all'urto la conducente del motociclo è sbalzata seguendo circa la propria direzione di marcia verso P.zza Tanucci, mentre il motociclo è stato spinto lateralmente su via di Sighele e il veicolo ha continuato la marcia in avanti verso vis di Sighele, arrestandosi inizialmente sull'attraversamento pedonale e poi spostandosi più avanti.
Tenuto conto della dinamica indicata appare evidente l'esclusiva responsabilità del conducente della Renault Clio nella causazione del sinistro, perché omettendo di dare la precedenza ai veicoli sopraggiungenti da destra, come prescritto dalla segnaletica verticale, attraversando l'intersezione tra via Cironi e via Circondaria, andava ad urtare il motociclo Honda SH, che stava regolarmente sopraggiungendo con diritto di precedenza.
Nessuna responsabilità può essere imputata alla conducente del motociclo Honda SH, perché non ha avuto a disposizione il tempo sufficiente per compiere nessuna manovra in sicurezza al fine di evitare lo scontro.”.
È, infine, rilevante che nessuno dei consulenti di parte abbia formulato note critiche ai due elaborati peritali d'ufficio.
La deduzione difensiva di parte convenuta responsabile civile, ed attrice in riconvenzionale trasversale, sull'estinzione del reato di cui procedimento penale a suo carico non può essere presa in considerazione in questa sede: l'estinzione del reato è stata dichiarata a seguito dello svolgimento positivo della messa alla prova dell'imputato, e, ai sensi dell'articolo 198 c.p. l'estinzione del reato non importa l'estinzione delle obbligazioni civili derivanti dal reato.
Pagina 8 Allo stesso modo non è rilevante che il verbale con le contravvenzioni elevate dalla Polizia
Municipale di Firenze sia stato annullato: questo atto è stato appunto annullato perché notificato al ricorrente oltre i previsti termini di legge, senza che il giudice sia entrato nel merito della vicenda.
Dal momento che va affermata la responsabilità esclusiva del conducente e proprietario dell'autoveicolo , unitamente alla società assicuratrice, i convenuti in solido CP_7 dovranno rimborsare al , datore di lavoro di parte istante, quanto Controparte_1 corrisposto all'attrice a titolo di retribuzione senza poter godere della sua controprestazione lavorativa durante il tempo dell'assenza per malattia;
e rendita per l'infortunio sul lavoro patito, oltre corrispondere direttamente all'attrice il danno differenziale dato dalle voci che l' non CP_5 CP_5 liquida (danno biologico temporaneo, danno morale) o che liquida in misura inferiore.
La CTU medica, redatta dalla dottoressa ha affermato che, a seguito del Persona_2 sinistro, parte attrice ha subito un trauma cranico commotivo, fratture del collo dell'omero e del piede sinistro e fratture multiple al bacino, con sottoposizione a lunghi ricoveri ed interventi e cure mediche che hanno causato complessivamente un periodo di inabilità temporanea di 310 giorni, di cui 110 giorni di inabilità temporanea totale, 59 giorni di inabilità temporanea parziale al 75%, 91 giorni di inabilità temporanea parziale al 50%, e 50 giorni di inabilità temporanea parziale al 30%., con un quadro clinico attuale da ritenersi oramai a carattere permanente e con postumi stabilizzati.
Il tutto, come da risposte ai quesiti in perizia, ha determinato un danno biologico, comprensivo delle ripercussioni negative, da non considerarsi peculiari o specifiche, sullo svolgimento della vita e delle attività ordinarie dell'istante, valutato nella percentuale del 22%.
Le spese mediche, infine, sono state considerate giustificate e congrue per un importo complessivo di 2.633,00 euro.
La Legge 4 agosto 2017, n. 124, con l'art. 1, comma 17, ha introdotto, infatti, nel nostro ordinamento la Tabella Unica Nazionale per la liquidazione del danno non patrimoniale da lesioni macropermanenti (oltre i 9 punti di invalidità) basata su criteri di valutazione del danno ritenuti congrui dalla recente giurisprudenza di legittimità, ossia le tabelle del Tribunale di Milano che negli ultimi anni la Cassazione aveva indicato come riferimento a livello nazionale (sentenze: 12408/2011 e 3802/2015).
La Tabella Unica Nazionale, pubblicata con il DPR n. 12 del 13/01/2025 (G.U. n. 40 del
18/02/2025), è basata sul sistema a "punto variabile" in relazione all'età del danneggiato e al grado di invalidità riconosciuto, con valori che aumentano in base alla gravità delle lesioni e si riducono con il crescere dell'età.
Per quanto riguarda la componente variabile del danno biologico (il c.d. danno morale) è prevista una percentuale di aumento del punto base biologico direttamente proporzionale al grado di invalidità accertato, con la possibilità di un'ulteriore personalizzazione di fascia per danno morale all'interno di un range prestabilito che varia in funzione dei punti di invalidità.
Analogamente, l'indennità temporanea totale (I.T.T.) può essere incrementata per tener conto del danno morale con una percentuale compresa tra il 30% ed il 60%.
Calcolo Danno Non Patrimoniale con Tabella Unica Nazionale
DPR n. 12 del 13/01/2025
Pagina 9 DATI del DANNEGGIATO e INVALIDITA'
Età al momento del sinistro
Percentuale di invalidità permanente
Giorni di invalidità temporanea totale
Giorni di invalidità temporanea al 75%
Giorni di invalidità temporanea al 50%
Giorni di invalidità temporanea al 30%
tabella di riferimento: 2025) Parte_2
Punto danno biologico permanente
Personalizzazione danno morale 41,6% (aumento massimo)
Punto danno non patrimoniale
Coefficiente di riduzione per età
Indennità temporanea + 60% per danno morale (aumento massimo)
PROSPETTO di RISARCIMENTO
Danno biologico permanente (€ 4.202,60 x 22 x 0,718)
Danno morale nel valore massimo (€ 1.748,28 x 22 x 0,718)
A) Danno permanente complessivo (€ 130.919,45 x 0,718):
Invalidità temporanea totale per 110 giorni:
Pagina 10
58 anni
22%
110
59
91
50
€ 4.202,60
€ 1.748,28
€ 5.950,88
0,718
€ 140,00
€ 66.384,30
€ 27.615,87
€ 94.000,17
€ 15.400,00 Invalidità temporanea al 75% per 59 giorni: € 5.369,00
Invalidità temporanea al 50% per 91 giorni: € 6.370,00
Invalidità temporanea al 30% per 50 giorni: € 2.100,00
B) Danno temporaneo totale: € 29.239,00
Totale danno non patrimoniale (A + B): € 123.239,00
C) Aumento ex art. 138, comma 3 CAP (30% di € 112.980,63): € 36.971,70
Spese mediche: € 2.633,00
D) Totale spese: € 2.633,00
TOTALE GENERALE (A + B + C + D): € 162.843,00
Sull'attribuzione alla della massima personalizzazione del danno biologico dinamico Pt_1 relazionale si tiene conto del fatto che a causa delle fratture pluridistretto e multiple per singolo distretto, presuntivamente l'attrice (che peraltro si era offerto di provarlo anche con testi) non potrà praticare le attività pregresse e del fatto che l'attrice si porterà per sempre appresso una sintomatologia algica pluri-distretto; tutto ciò è amplificato dalla sua età di anni 58 che rende ancor più significativa questa condizione e va apprezzato anche in termini di peggioramento esistenziale per la sofferenza anche fisica che comporta ridondante sul versante dinamico relazionale.
Sul danno da cenestesi lavorativa lamentato dall'attrice effettivamente la dott.ssa sembra Per_2 escludere un danno alla sola capacità lavorativa specifica senza prendere però posizione sulla maggiore usurabilità e affaticabilità derivante dai postumi, come lamentata dall'attrice concludendo che comunque si era pensionata nel 2023 dopo 6 anni per raggiungimento limiti di età; l'argomento dunque non è stato affrontato specificamente e in caso di cenestesi come noto si procede alla personalizzazione in termini di perdita della capacità lavorativa generica e personalizzazione del danno biologico.
Dunque, vi è stato certamente un cambiamento radicale della vita, non soddisfatto col 22% di punti base IP, vi è stato un vero stravolgimento in peius che merita sia personalizzazione del danno dinamico relazionale oltre l' incremento massimo per danno morale. Sul danno morale la giurisprudenza ammette il ricorso a presunzioni e qui si presume un massimo danno morale, atteso che l'attrice stava tornando a casa dopo una giornata di lavoro, stava osservando tutte le regole, teneva il casco allacciato e marciava nella direzione corretta, e d'un tratto è stata travolta da un'auto alla sua sinistra condotta da chi non avrebbe mai dovuto e potuto marciare dritto verso di lei, sbalzandola in aria e determinandone la caduta rovinosa a terra all'età di
58 anni, e così causandole fratture in quasi tutte le parti del corpo;
dalla lettura della ctu emerge che addirittura le fratture sono multiple all'interno di singoli distretti, bacino, frattura omerale alla spalla, frattura al piede ecc.; l'attrice ha corso pericolo di vita quando fu ricoverata in prognosi riservata, successivamente è stata immobilizzata per un lunghissimo periodo, con postumi di media gravità permanenti e lunghe traversie per cure con l'impossibilità di vivere come prima sia nel tempo della malattia che successivamente per sempre;
ciò inevitabilmente e presumibilmente ha causato all'attrice una sofferenza morale particolarmente intensa che merita adeguato risarcimento.
Pagina 11 Da notare , infatti che la suprema corte di Cassazione Sez.
3 - Ordinanza n. 7126 del 12/03/2021 afferma: “Ai fini della liquidazione del danno biologico, che consegue alla lesione dell'integrità psico-fisica della persona, devono formare oggetto di autonoma valutazione il pregiudizio da invalidità permanente (con decorrenza dal momento della cessazione della malattia e della relativa stabilizzazione dei postumi) e quello da invalidità temporanea (da riconoscersi come danno da inabilità temporanea totale o parziale ove il danneggiato si sia sottoposto a periodi di cure necessarie per conservare o ridurre il grado di invalidità residuato al fatto lesivo o impedirne
l'aumento, inteso come privazione della capacità psico-fisica in corrispondenza di ciascun periodo e in proporzione al grado effettivo di inabilità sofferto), mentre, ai fini della liquidazione complessiva del danno non patrimoniale, deve tenersi conto altresì delle sofferenze morali soggettive, eventualmente patite dal soggetto in ciascuno degli indicati periodi.
La Corte Cassazione con Ordinanza n. 9006 del 21/03/2022 ha affermato: “In tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, il danno morale consiste in uno stato d'animo di sofferenza interiore del tutto prescindente dalle vicende dinamico relazionali della vita del danneggiato (che pure può influenzare) ed è insuscettibile di accertamento medico-legale, sicché, ove dedotto e provato, deve formare oggetto di separata valutazione ed autonoma liquidazione rispetto al danno biologico. (In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che, nel liquidare il danno non patrimoniale subito dalla vittima di un incidente stradale sulla base delle Tabelle di Milano del 2018, aveva negato il riconoscimento del danno morale quale autonoma voce di pregiudizio, ritenendo che la considerazione della sofferenza interiore patita dal danneggiato potesse incidere unicamente sulla personalizzazione del risarcimento del danno biologico).
Nello stesso senso Cass. Ordinanza n. 31684 del 09/12/2024 “L'incremento fino al 30% stabilito dall'art. 138, comma 3, c. ass., ha ad oggetto esclusivamente il danno biologico e non trova, dunque, applicazione con riferimento al danno morale, il quale, ricorrendone le condizioni, dev'essere liquidato autonomamente, secondo quanto previsto dal comma 2, lett. e), dello stesso art.
138.
Sull'incremento patrimoniale di oltre 5000 euro annuo chiesto dall'attrice, afferma lei stessa essere ricompreso nella rendita e dunque la sua richiesta diviene zero nello sviluppo dei suoi calcoli. CP_5
Sui criteri per individuare il danno differenziale CP_5 va riportato lo stato della giurisprudenza, la quale ha per es. recentemente affermato: Cass. Sez. 3 - ,
Ordinanza n. 30293 del 31/10/2023 - Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 02/11/2021 “In tema di risarcimento del danno da lesione del diritto alla salute, le somme corrisposte dall'assicuratore sociale (nella specie, l' ) devono essere detratte dal credito CP_5 risarcitorio non secondo il criterio delle poste omogenee (vale a dire distinguendo, all'interno dell'indennizzo, le due sole poste del danno patrimoniale e non patrimoniale, e sottraendole dall'importo complessivamente liquidato, per ciascuna delle corrispondenti categorie, a titolo di risarcimento "civilistico"), bensì secondo quello delle poste identiche, dovendosi, pertanto, sottrarre dall'ammontare del risarcimento solo gli importi corrispondenti alle specifiche tipologie di pregiudizio oggetto del suddetto indennizzo”.
Leggendo il doc. 12 prodotto dall'attrice come costo infortunio emerge che a titolo di danno biologico permanente l' indennizza l'attrice con la rendita per euro 46.907,00. CP_5
Dunque i convenuti dovranno risarcire all'attrice il danno differenziale biologico permanente in euro 47.093,00, oltre tutte le altre poste come il danno biologico temporaneo, il danno morale e il danno dinamico relazionale con la personalizzazione e le spese mediche e così in totale euro
115.936,00, da cui va detratto l'acconto già corrisposto da in euro 25.500,00 CP_3
Pagina 12 Applicando la giurisprudenza in tema di pagamento di acconti nei debiti di valuta.
Infatti la va compensata del danno da ritardo secondo l''insuperata sentenza Cass. Sezioni Pt_1 unite 1712/1995, per cui si deve procedere alla AESTIMATIO REI, ovvero alla monetizzazione del bene della vita perduto, a valori attuali, applicando le tabelle aggiornate;
successivamente si procede alla ossia alla devalutazione dell'equivalente monetario del bene della vita CP_9 perduto al dì del fatto illecito, perché da quel momento scattava la mora automatica (mora ex re), ossia al 4.8.2017; infine si rivaluta la somma con i medesimi indici istat, ma a titolo di danno da ritardo, contestualmente si applicano (a titolo di danno da ritardato pagamento del debito di valore), gli interessi al tasso di legge sulla somma annualmente rivalutata, fino a giungere al dì del pagamento dell'acconto di euro 25.500,00, che va dunque detratto dal totale ottenuto, e successivamente proseguendo con rivalutazione e interessi fino al soddisfo sulla somma residua
(vd. Cass. sez. 3 - Ordinanza n. 23927 del 07/08/2023 “La liquidazione del danno da ritardato adempimento di un'obbligazione di valore, ove il debitore abbia pagato un acconto prima della quantificazione definitiva, deve avvenire: a) rendendo omogenei il credito risarcitorio e
l'acconto (devalutandoli entrambi alla data dell'illecito o rivalutandoli entrambi alla data della liquidazione); b) detraendo l'acconto dal credito;
c) calcolando gli interessi compensativi, individuando un saggio scelto in via equitativa, da applicarsi: per il periodo intercorso dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto, sull'intero capitale rivalutato anno per anno;
per il periodo che va da quel pagamento fino alla liquidazione definitiva, sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto, rivalutata annualmente”).
I responsabili civili dovranno infine risarcire il , quale datore di Controparte_10 lavoro dell'attrice della somma di euro 45.467,46 a titolo di lesione del credito in base alle retribuzioni erogate senza controprestazione durante l'assenza dell'attrice, secondo gli esborsi comprovati in atti.
A tale voce di danno deve aggiungersi la rendita erogata dall' alla a titolo di CP_5 Pt_1 indennizzo per le lesioni subite nell'ambito della c.d. “gestione per conto dello Stato” di cui al D.M. 10.10.1985 (cfr. in particolare, l'art. 2 del D.M., l'art. 66 del D.P.R. 1124/65 e l'art. 13 D.Lgs. 38/00), pari ad un valore complessivo per capitale, interessi e spese al 19.12.2018 a € 133.347,10 (doc. 4 Ministero). Poichè ha provveduto ante causam al Controparte_3 pagamento in favore del della somma di € 34.065,06, il danno residuo risarcibile al CP_1
va quantificato al 19.12.2018 in misura pari ad € 144.749,50 come Controparte_10 richiesto dal . CP_1
Al credito di valuta del si applicano soltanto gli interessi compensativi come danno da CP_1 ritardo perché appunto si tratta di obbligazione che fin dall'origine ha ad oggetto la pecunia (credito da rimborso pecunia).
Le spese legali e di ctu seguono la soccombenza e vanno poste a carico dei convenuti responsabili civili, in solido tra loro in base alla regola della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, con sentenza che definisce il giudizio
I. dichiara la responsabilità esclusiva di , proprietario e conducente del Controparte_2 mezzo investitore e per l'effetto condanna e la sua assicuratrice Controparte_2
a risarcire alla il danno differenziale in euro 115.936,00 Controparte_11 Parte_1 da devalutare al 4.8.2017 e rivalutare annualmente con applicazione anche di interessi al tasso di legge sulla somma via via rivalutata e così procedendo fino al giorno di pagamento
Pagina 13 dell'acconto di euro 25.500,00; successivamente detraendo l'acconto dalla somma così ottenuta e applicando rivalutazione e interessi sulla somma residua fino al soddisfo;
II. condanna i convenuti in solido a risarcire il con pagamento Controparte_10 di euro 144.749,50 con decorrenza dal 4.8.2017 applicando gli interessi al tasso di legge
(danno da ritardo) fino all'effettivo soddisfo.
III. Condanna i convenuti in solido a rimborsare agli attori ( e ) le spese del Pt_1 CP_1 presente giudizio che si liquidano, per ciascun attore, in euro 14.103,00 per onorari, oltre 1.241,00 per spese vive, oltre accessori di legge sugli onorari.
IV. Pone definitivamente a carico dei convenuti in solido tra loro le spese di ctu liquidate in corso di causa, con obbligo di restituzione di quanto eventualmente anticipato dagli attori.
Firenze il 23 maggio 2025
Il Giudice dottoressa Susanna Zanda
Pagina 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione monocratica e nella persona del Giudice dottoressa Susanna Zanda, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nelle cause riunite civili di primo grado iscritte al numero r.g. 2595/2021 e r.g. 14507/2023, promossa da:
nata a [...] il [...], ed ivi residente in [...], c.f. Parte_1
, con il patrocinio dell'avvocato Nicola Mostardini, c.f. C.F._1
ed elettivamente domiciliata presso il suo studio professionale in Firenze, C.F._2
Piazza Galileo Ferraris 2 come da procura alle liti indirizzo telematico in atti.
e
, con sede legale in Roma, Via Arenula 70, in persona del Controparte_1
Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura dello Stato.
ATTORI contro
, nato a [...] il [...], e residente in [...]
Lungo 2, c.f. , rappresentato e difeso dall'avvocato Giorgio Timitilli, c.f. C.F._3
, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio professionale in Firenze, C.F._4
Via Villani 42, come da procura alle liti ed indirizzo telematico in atti.
CONVENUTO RESPONSABILE CIVILE
e c.f. , con sede legale in Roma, Viale Controparte_3 P.IVA_1
Cesare Pavese 385, in persona del suo procuratore alle liti, rappresentata e difesa dall'avvocato Luca
Gabbriellini, c.f. , ed elettivamente domiciliata presso il suo studio C.F._5
professionale in Firenze, Via J. Nardi 71, come da procura notarile e indirizzo telematico in atti;
CONVENUTA IMPRESA ASSICURATRICE
Pagina 1 OGGETTO
Risarcimento lesioni da sinistro stradale
CONCLUSIONI
Nell'interesse di : Parte_1
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Firenze: a) accertare e dichiarare che il sinistro de quo si è verificato per esclusiva responsabilità del Signor;
b) conseguentemente, per i Controparte_2 danni tutti subiti e subendi dalla Dottoressa condannare il Signor Parte_1 P_
, in solido con la , la somma complessiva di €
[...] Controparte_4
348.853,09, o la maggiore o minor somma che verrà ritenuta di giustizia, anche in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione dal dì del dovuto al saldo. Con vittoria di spese e competenze”.
Nell'interesse di : CP_3
"Piaccia all'Ill.mo Sig. Giudice, in via istruttoria, ammettere la prova per testi capitolata dalla Società convenuta nella memoria ex art. 183 VI° co. n. 2 C.p.C. (causa n° 2595/21
R.G.), nonchè in comparsa di risposta e memoria ex art. 171 ter n. 2 C.p.C. (causa n° 14507/23 R.G.), con i testi ivi indicati, respingendo le istanze istruttorie formulate dalla attrice per i motivi analiticamente esposti in memoria di replica ex art. 183 VI° co. n. 3 C.p.C.; sempre in via istruttoria, disporre la convocazione del C.T.U. Ing. Persona_1 per chiarimenti ed integrazione della relazione peritale sulla parte del quesito cui non è stata data risposta;
sempre in via istruttoria, acquisire informazioni presso l' relativamente all'erogazione di prestazioni a favore CP_5 del lavoratore in conseguenza dell'infortunio; nel merito, dichiarata congrua e satisfattiva l'offerta erogata a in sede stragiudiziale, respingerne le ulteriori Parte_1 domande in quanto infondate, indebite, non provate e comunque eccessive;
relativamente alla causa promossa dal , in via pregiudiziale, dichiarare Controparte_1 la nullità dell'atto introduttivo ex art. 164 IV° co. C.p.C., per mancanza del requisito di cui all'art. 163 n. 3 C.p.C.; nel merito ed in tesi, dichiarata congrua e satisfattiva l'offerta erogata in sede stragiudiziale, respingerne le ulteriori domande in quanto infondate, indebite, non provate e comunque eccessive;
in ipotesi, accogliere le stesse nei soli limiti del giusto e del provato, con riferimento agli accertamenti svolti;
con vittoria di spese e competenze legali ovvero, in subordine, loro compensazione integrale o parziale".
Nell'interesse del convenuto CA: 1) in tesi, rigettare ad ogni effetto come per legge le domande tutte come in atti formulate dalla Dott.ssa stante il fatto che grava sulla stessa l'integrale ed esclusiva responsabilità Parte_1 nella causazione del sinistro de quo;
2) nella denegata ipotesi in cui si dovesse accertare la sussistenza di una qualche responsabilità nella causazione del sinistro de quo in ordine alla vettura CF 916 LZ di proprietà e condotta dal Sig.
, avuto riguardo dell'art.2054 II co c.c. determinare tale concorso in una misura Controparte_2 non superiore al 50%;
Pagina 2 3) nella denegata ipotesi in cui si dovesse riconoscere in favore di parte attrice la sussistenza di diritti risarcitori in ordine ai danni occorsi a seguito ed in conseguenza del sinistro de quo, dichiarata integralmente satisfattiva la somma riconosciutale all'uopo da , respingere CP_5 integralmente le relative domande nei confronti di parti convenute.
In ogni caso, nel merito, in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attrice, condannare il terzo quale assicuratrice per la Controparte_6 responsabilità civile ex art. 2054 c.c. della vettura tg. CF 916 LZ al momento dell'accadimento del sinistro de quo, a rilevare indenne il Sig. di quanto lo stesso dovesse Controparte_2 corrispondere a qualsiasi titolo relativamente al sinistro stradale occorso in data 04.08.2017 in Firenze all'intersezione fra Via S. Sighele con la Via Circondaria. Con vittoria di spese e compensi professionali.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ha convenuto in giudizio e la società Parte_1 Controparte_2 chiedendo al Tribunale di condannarli in solido al risarcimento di Controparte_3 tutti i danni da lesioni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti dall'istante in occasione del sinistro del 4 agosto 2017 e a rimborsarle ogni spesa connessa, nella misura richiesta in citazione o in quella maggiore o minore che risulterà di Giustizia, oltre rivalutazione ed interessi legali, e con vittoria di spese.
A sostegno delle proprie ragioni, l'attrice ha dedotto che:
• il giorno 4 agosto 2017, verso le ore 17:30, la stessa era alla guida del motociclo HONDA SH tg. EC 25028 e procedeva in Firenze per Via Circondaria con direzione verso Piazza Bernardo Tanucci, quando, all'uscita del sottopassaggio ferroviario, veniva investita sul lato sinistro dall'auto RENAULT CLIO tg. CF916LZ, di proprietà e condotta da P_
, che proveniva da Via Cironi e si immetteva in Via Sighele senza rispettare
[...] l'obbligo di svoltare a destra o a sinistra dopo l'intersezione con Via Circondaria;
• a causa del forte urto l'istante subiva gravi lesioni personali con ricovero in ospedale in prognosi riservata;
• sul posto interveniva la Polizia Municipale di Firenze i cui agenti redigevano il relativo verbale e multavano per violazione della segnaletica stradale ed omessa Controparte_2 precedenza, oltre a denunciarlo per lesioni personali stradali gravi, da cui conseguiva un decreto di citazione a giudizio penale;
• l'attrice , funzionaria amministrativa al Tribunale di Firenze, subiva il sinistro Parte_1 mentre tornava a casa dal lavoro e riceveva quindi una rendita a titolo di indennizzo dall' ; CP_5
• a seguito di richiesta di risarcimento delle lesioni subite, la società assicuratrice CP_3 dell'auto ed anche del motociclo HONDA SH, le versava la somma di CP_7
25.500,00 euro, di cui euro 2.000,00 per spese legali, che tratteneva in acconto maggiore avere;
• non aveva riscontro, infine, il tentativo di negoziazione assistita.
• L'attrice proponeva dunque la presente azione giudiziale sostenendo la responsabilità del sinistro al 100% a carico del CA che aveva violato la prescrizione direzionale andando dritto invece che girare a destra o sinistra, e che non aveva nemmeno dato la precedenza alla bennati che proveniva da destra.
• Ha dedotto che la malattia è durata 294 giorni iniziando con ricovero in prognosi riservata e neurorianimazione e che dopo il consolidamento dei postumi indicati in citazione al 30%,
l'attrice ha visto permanentemente stravolgere la propria esistenza e le proprie abitudini di
Pagina 3 vita i quanto:
• patisce una cenestesi lavorativa dato che la Dottoressa dipendente del Pt_1 CP_8
in qualità di Direttore area 3 F4 in servizio presso il Tribunale di Firenze – Sezione
[...]
Fallimentare:
- a causa delle gravi lesioni subite in conseguenza del sinistro de quo, per percorrere oggi gli interminabili corridoi del Nuovo Palazzo di Giustizia di Firenze (sua sede di lavoro) è costretta a sopportare grandi dolori;
- per evitare e/o attenuare detti dolori, è costretta a rimanere seduta nella stessa posizione per ore;
- la medesima, essendo oggi impossibilitata a portare pesi, è costretta a subire l'umiliazione di dover far ricorso e richiedere l'aiuto dei colleghi d'ufficio per farsi prendere e portare, ad esempio, i fascicoli più ingombranti. Si dirà di più: l'entità dei postumi permanenti residuati a carico della Dottoressa ed i Parte_1 limiti fisici e motori che purtroppo ne conseguono sono tali da incidere negativamente sulla capacità di reddito della stessa. Ella infatti, quale di Direttore area 3 F4 presso la Sezione Fallimentare del
Tribunale di Firenze, prima del sinistro per cui è causa era nelle condizioni di svolgere e svolgeva con regolarità “attività occasionale” (in ispecie, svolgeva in qualità di ausiliario del Giudice Delegato incarichi di redazione di inventari) che consentiva alla stessa di percepire annualmente un relativo reddito (aggiuntivo rispetto a quello derivante dall'attività lavorativa ordinaria) mediamente di €. 5.375,00 circa (cfr.: doc.n.11). Purtroppo, l'entità dei postumi permanenti ed i limiti fisici e motori che ne conseguono sono tali da non consentire quasi del tutto alla Dottoressa di svolgere tali attività: tant'è che la stessa è Pt_1
(giocoforza e suo malgrado) costretta a rinunciare quasi sempre a tali incarichi, fatta eccezione esclusivamente dei casi (purtroppo statisticamente e numericamente ridotti) in cui le ridette attività debbano svolgersi in luoghi che comportino spostamenti fisici ridotti e limitati (di talché rimangono esclusi incarichi che implichino attività da svolgersi, ad esempio, in cantieri e/o in luoghi di grandi dimensioni e/o impervi).
• Danno dinamico - relazionale La Dottoressa prima dell'incidente de quo: Parte_1
-frequentava regolarmente la palestra (in ispecie l'Olympus di Firenze) dove svolgeva attività fisica varia, e così a titolo esemplificativo: acqua gym, zumba, body sculpting, step;
-praticava tutti gli anni lo sci alpino;
-andava regolarmente in canoa;
-amava fare escursioni e/o lunghe passeggiate in montagna (anche in altura);
-usava con regolarità lo scooter.
Oggi la Dottoressa a causa dei gravi postumi permanenti residuati e dei limiti fisici e Pt_1 motori che ne conseguono,:
-non è più in grado di svolgere l'attività fisica in palestra sopra ricordata;
-non è più in grado di poter praticare lo sci alpino (oggi non può neppure più mettere gli scarponi);
-non è più in grado di andare in canoa (non può pagaiare e/o remare perché non riesce più a ruotare il braccio);
-non è più in grado di fare escursioni e/o lunghe passeggiate in montagna;
-non è più in grado di usare lo scooter (in conseguenza del sinistro per cui è causa la Dott.ssa oggi, ha il terrore delle due ruote e, ad ogni buon conto, non riuscirebbe a mettere lo Pt_1 scooter sul cavalletto). L'attrice, a causa dei gravi postumi permanenti residuati e dei limiti fisici che ne conseguono, fa enorme fatica a guidare un autoveicolo dotato di cambio meccanico manuale (ciò in quanto il piede sinistro patisce terribilmente nel dover premere la leva della frizione): al punto che si rende indispensabile per la medesima l'acquisto di un autoveicolo a cambio automatico. La Dottoressa a causa dei gravi postumi permanenti residuati, non potrà mai più usare Pt_1 scarpe col tacco, ma solo scarpe basse con plantare.
Pagina 4 Inoltre, sarà costretta vita natural durante a sottoporsi a cicli fisioterapici: con quanto ne consegue anche in termini di relativa spesa. Da ultimo (ma certo non per importanza) occorre rimarcare che prima del sinistro per cui è causa la
Dottoressa assisteva e si prendeva cura della propria mamma, signora di 90 anni di età Pt_1 affetta da decadenza cognitiva di tipo wandering ed invalida al 100%.
Oggi, a causa dei gravi postumi permanenti residuati e dei limiti fisici e motori che ne conseguono, la Dottoressa non è più in grado di poter assistere e prendersi cura della propria mamma. Al Pt_1 punto che la stessa è stata costretta a collocare la propria madre dapprima in un centro diurno per anziani non autosufficienti e, dipoi ed a tutt'oggi, in RSA. Ha dedotto che siccome il sinistro è infortunio in itinere l' ha riconosciuto una rendita vitalizia CP_5 con il costo come da prospetto prodotto come doc. n. 12 con distinzione del danno biologico dalle altre voci. Sulla base di ciò ha chiesto le seguenti somme:
A) Danno biologico da Invalidità Temporanea
Su invalidità temporanea totale gg. 135 x 98,00 €. 13.230,00 Su invalidità temporanea parziale al 75% gg. 80 x 73,50 €. 5.880,00 Su invalidità temporanea parziale al 50% gg. 80 x 49,00 €. 3.920,00 Totale danno biologico temporaneo €. 23.030,00 A.1) Personalizzazione Danno biologico da Invalidità Temporanea Personalizzazione (50%) €. 11.515,00 B) Danno biologico da Invalidità Permanente (invalidità permanente: 30%; importo a punto di invalidità permanente: €. 6.203,93) 30 x 6.203,93 €. 186.117,90 A detrarre riduzione su IP in base al coefficiente su età 0,725 €. 51.182,42 A detrarre valore capitale rendita vitalizia per danno biologico €. 46.907,09 Totale differenziale danno biologico permanente €. 88.028,39 B.1) Personalizzazione Danno biologico da Invalidità Permanente Personalizzazione (29% di €. 134.935,48) €. 39.131,29 Totale danno Biologico A+A.1+B+B.1 €. 161.704,68 C) Spese mediche e riabilitative e per farmaci e peritali € 7.564,88 (cfr.: doc.n.13, doc.n.14 e doc.n.14 bis) D) Danno Morale (30% Danno Biologico) € 62.583,53 E) Danno esistenziale € 50.000,00 F) Danno Patrimoniale 5.375,00 x 10 €. 53.750,00 A detrarre valore capitale rendita vitalizia per danno patrimoniale €. 82.376,97 Totale differenziale danno patrimoniale €. 0,00 G) Spese mediche e riabilitative e per farmaci future €. 54.000,00 H) Spesa per acquisto veicolo con cambio automatico €. 36.500,00 Totale complessivo € 372.353,09
Pagina 5 La personalizzazione, ossia l'incremento rispetto ai valori tabellari, risulta ammissibile stante la ricorrenza di conseguenze dinamico-relazionali anomale e del tutto peculiari essendo quelle ordinarie già ricomprese nel calcolo del valore a punto. Le conseguenze della menomazione che non sono generali ed inevitabili per tutti coloro che abbiano patito quel tipo di lesione, ma sono state patite solo dal singolo danneggiato nel caso specifico, a causa della peculiarità del caso concreto, giustificano un aumento del risarcimento di base del danno biologico. Ma lo giustificano, si badi, non perché abbiano inciso, sic et simpliciter, su “aspetti dinamico-relazionali”: ai fini della personalizzazione del risarcimento non rileva infatti quale aspetto della vita della vittima sia stato compromesso ma piuttosto rileva che quella conseguenza sia straordinaria e non ordinaria – caso in cui essa sarà ricompresa nel pregiudizio espresso dal grado percentuale di invalidità permanente - consentendo al Giudice di procedere alla relativa personalizzazione in sede di liquidazione (così già, ex multis, Cass. Civ., Sez. 3, n. 21939 del 21/09/2017; n. 23778 del 07/11/2014) come previsto dal novellato art. 138 n. 3 Cod. Ass.ni secondo il quale “qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico relazionali personali documentati e obiettivamente accertati, l'ammontare del risarcimento del danno (….) può essere aumentato dal Giudice con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, sino al trenta per cento”). Nel caso che ci riguarda, secondo massime di comune esperienza, la complessa situazione venutasi a creare in conseguenza del sinistro giustifica de plano la richiesta di personalizzazione nella misura richiesta.
Quanto al danno morale, preme evidenziare che la prevalente e più recente Giurisprudenza della
Corte di Cassazione, come è noto, pur riconoscendo come nel nostro ordinamento il danno non patrimoniale debba considerarsi come categoria unitaria ed omnicomprensiva (così SS.UU. 26972/2008), non esclude nel contempo che il Giudice possa valutare in maniera distinta la fenomenologia della lesione, indagando l'aspetto dinamico relazionale distintamente da quello interiore (da identificarsi come danno morale) ed in tal modo operando una valutazione autonoma e differente della sofferenza interiore del danneggiato, che costituisce il c.d. danno morale soggettivo. Quest'ultimo, come sofferenza interiore, rappresenta una voce di danno ontologicamente diversa da quella del danno biologico, che si riferisce alla sola incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico relazionali della vita del danneggiato. Entrambi i danni quindi meritano di essere risarciti distintamente. Nel caso di specie il danno morale soggettivo si può ritenere dimostrato con ricorso alla prova presuntiva e desumendolo dalle gravi lesioni riportate, dall'abbattimento morale, dai radicali cambiamenti delle abitudini di vita che ha dovuto e sta affrontando il leso “che hanno costituito motivo di profonda sofferenza ed angoscia”. Quanto al danno esistenziale, che consiste nel pregiudizio costituito dalla sofferenza di non poter fare che altera le abitudini di vita e gli aspetti relazionali del danneggiato (Cass. Civ. n.
24471/2014), si osserva che la Dottoressa si è vista costretta a riprogrammare le Parte_1 proprie scelte di vita ed i propri progetti secondo nuovi criteri anche in contrasto con le precedenti abitudini e desideri, avendo dovuto giocoforza acquisire nuove modalità nelle relazioni sociali, circostanze e conseguenze non riferibili alla generica violazione dell'integrità psicofisica della persona che come tali sono riconducibili nell'alveo del danno biologico in senso stretto. Dall'importo complessivo di € 372.353,09 deve essere detratto l'importo di € 23.500, atteso che la ha versato, in acconto, la somma complessiva di € 25.500,00 (di cui € 2.000,00 per CP_4 spese legali) doc.n.15 e doc.n.16>.
Si costituiva in giudizio il convenuto CA responsabile civile spiegando domanda riconvenzionale trasversale nei confronti della deducendo che quest'ultima dava per CP_3 scontata la piena responsabilità del proprio assicurato nel sinistro per cui era causa;
eccepiva inoltre:
• la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza;
• che il giudizio penale a suo carico si era estinto;
• che il verbale delle contravvenzioni contestate era stato annullato;
Pagina 6 • che non vi fosse la sua esclusiva responsabilità nel sinistro;
• che la quantificazione delle lesioni subite era infondata e che, in ogni caso, dovevano essere compensate le somme già ricevute dall'istante.
La società si costituiva anch'essa in giudizio deducendo una corresponsabilità delle parti CP_3 nel sinistro ed una esagerata richiesta di risarcimento da limitarsi, invece, al solo danno differenziale, e tenendo comunque sempre in conto la somma già versata.
Durante la causa principale, il , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Controparte_1 dello Stato, citava in giudizio entrambe le parti convenute per ottenere la restituzione delle somme versate alla parte danneggiata in virtù dell'infortunio sul lavoro in itinere, ed anticipate Pt_1 dall' per conto del . CP_5 CP_1
In particolare il ministero ha chiesto ai convenuti il rimborso non solo delle retribuzioni corrisposte alla lavoratrice durante la sua assenza per malattia di oltre 300 giorni ma anche la rendita vitalizia getsita da per conto dello Stato. CP_5
Infatti il primo danno subito dal è commisurato per giurisprudenza costante CP_1 all'ammontare della retribuzione e dei contributi obbligatori versati dal datore di lavoro durante il periodo di assenza dal servizio dei dipendenti (cfr., per tutte, Cass. S.U. n. 6132/88). La prova di tale danno è costituita dalle certificazioni mediche versate in atti, da cui risulta la
(legittima) assenza dal servizio della dipendente lesa nel sinistro dal 4.8.2017 al 20.4.2018 (giorni
259: doc. 3) e dal 2.4.2019 al 19.6.2019 (giorni 79: doc. 6), e dai prospetti delle competenze retributive dei dipendenti nei predetti periodi di assenza (rispettivamente: € 34.065,06, doc. 5 e € 11.402,40, doc. 7, per complessivi € 45.467,46). A tale voce di danno deve aggiungersi la rendita erogata dall' alla a titolo di CP_5 Pt_1 indennizzo per le lesioni subite nell'ambito della c.d. “gestione per conto dello Stato” di cui al D.M. 10.10.1985 (cfr. in particolare, l'art. 2 del D.M., l'art. 66 del D.P.R. 1124/65 e l'art. 13 D.Lgs. 38/00), pari ad un valore complessivo per capitale, interessi e spese al 19.12.2018 a € 133.347,10 (doc. 4), atteso che l'Amministrazione statale, dovendo rimborsare detta somma all'ente previdenziale, ne sopporta il peso economico (doc. 8). L'infortunio per cui è causa, come previsto dal D.M. del 10.10.1985, è stato infatti gestito dall' nell'ambito della c.d. “gestione per conto dello Stato”: l'ente previdenziale, cioè, ha CP_5 provveduto quale mandatario dell'Amministrazione statale agli adempimenti relativi al rapporto assicurativo, procedendo agli accertamenti del caso e all'attribuzione alla dipendente dei benefici di legge per conto dell'Amministrazione statale che ne sostiene il peso economico. La logica del sistema è chiaramente quella di consentire allo Stato, titolare sostanziale del rapporto assicurativo, di avvalersi delle competenze tecniche dell'istituto previdenziale in materia, facendosi poi carico degli oneri conseguenti. E' appena il caso di osservare, pertanto, che la medesima somma sarebbe comunque dovuta all'Amministrazione statale anche ai sensi dell'art. 1916 c.c. Avendo provveduto ante causam al pagamento di € 34.065,06, il Controparte_3 danno residuo risarcibile quantificato al 19.12.2018 è dunque pari ad € 144.749,50. A tale somma dovranno aggiungersi interessi e rivalutazione monetaria. E' appena il caso di osservare che la CTU medico legale espletata nel giudizio avente R.G. 2595/2021, all'esito della quale il CTU ha ritenuto riconducibile al sinistro una inabilità temporanea complessiva di 310 giorni, in luogo dei 338 risultanti dai certificati medici depositati dall'Amministrazione (doc. 3 e doc. 6), non è opponibile all'Amministrazione, in quanto depositata prima della riunione del procedimento dalla stessa promosso con quello avente R.G. 2595/2021.
Il Ministero ha quindi concluso che se si volesse ritenere risarcibile unicamente il danno subito dall'Amministrazione per 310 giorni di assenza sulla scorta delle risultanze della CTU, quest'ultimo risulterebbe pari ad € 41.698,10 (in luogo di € 45.467,46), per un danno complessivo, tenuto conto delle somme erogate dall' di € 140.980,14. CP_5
Pagina 7 Quest'ultimo procedimento, incardinato con il numero di ruolo 14507/2023, su istanza delle parti convenute costituitesi, veniva riunito al procedimento più risalente con ordinanza del 1° maggio 2024 di questo giudice.
Il giudizio, dopo la riunione delle cause è stato istruito con le consulenze d'ufficio medico-legale e tecnica ricostruttiva, ed infine è stato assegnato a sentenza in data 13 marzo 2025.
*****
Le domande attrici riunite sono fondate e meritano l'accoglimento.
Dagli atti raccolti, verbale del sinistro e foto allegate, nonché dal verbale delle autorità e conforme ctu cinematica, si ritiene emerga chiaramente la dinamica di quanto accaduto e l'assenza di responsabilità della parte istante con totale colpa della parte convenuta Parte_1 P_
nella causazione del sinistro in oggetto.
[...]
Il responsabile civile, difatti, alla guida della sua auto RENAULT CLIO tg. CF916LZ, nel suo procedere lungo Via Piero Cironi, giunto al termine della stessa, non rispettava il segnale di svolta a destra o a sinistra ma proseguiva la marcia in avanti in direzione Via Scipio Sighele, e, inoltre, non concedeva nemmeno la precedenza a destra al motociclo favorito HONDA SH condotta dall'attrice, proveniente da Via Circondaria, rendendo così inevitabile l'urto tra i due veicoli.
Tale dinamica è confermata dalle due consulenze disposte d'ufficio e di natura percipiente: la prima medico-legale ha riconosciuto il nesso di causalità e la compatibilità tra le lesioni subite dalla parte istante e l'evento traumatico di cui è stata vittima;
la seconda tecnica-ricostruttiva ha appunto ricostruito in via cinematica il sinistro così come lo stesso era stato descritto negli atti relativi dell'attrice e nel verbale della Polizia Municipale.
Difatti, nelle conclusioni della consulenza redatta dall'ingegnere perizia tra l'altro Persona_1 richiesta inizialmente dalla parte responsabile civile, si legge testualmente: “il veicolo Renault Clio, proveniente da via Cironi, non rispettando l'obbligo direzionale prescritto dalla segnaletica verticale, si immetteva a velocità contenuta su via Circondaria con direzione via di Sighele, quando urtava inizialmente con la propria zona frontale destra il laterale sinistro del motociclo Honda SH, che circolava a velocità contenuta su via Circondaria con direzione P.zza Tanucci. In seguito all'urto la conducente del motociclo è sbalzata seguendo circa la propria direzione di marcia verso P.zza Tanucci, mentre il motociclo è stato spinto lateralmente su via di Sighele e il veicolo ha continuato la marcia in avanti verso vis di Sighele, arrestandosi inizialmente sull'attraversamento pedonale e poi spostandosi più avanti.
Tenuto conto della dinamica indicata appare evidente l'esclusiva responsabilità del conducente della Renault Clio nella causazione del sinistro, perché omettendo di dare la precedenza ai veicoli sopraggiungenti da destra, come prescritto dalla segnaletica verticale, attraversando l'intersezione tra via Cironi e via Circondaria, andava ad urtare il motociclo Honda SH, che stava regolarmente sopraggiungendo con diritto di precedenza.
Nessuna responsabilità può essere imputata alla conducente del motociclo Honda SH, perché non ha avuto a disposizione il tempo sufficiente per compiere nessuna manovra in sicurezza al fine di evitare lo scontro.”.
È, infine, rilevante che nessuno dei consulenti di parte abbia formulato note critiche ai due elaborati peritali d'ufficio.
La deduzione difensiva di parte convenuta responsabile civile, ed attrice in riconvenzionale trasversale, sull'estinzione del reato di cui procedimento penale a suo carico non può essere presa in considerazione in questa sede: l'estinzione del reato è stata dichiarata a seguito dello svolgimento positivo della messa alla prova dell'imputato, e, ai sensi dell'articolo 198 c.p. l'estinzione del reato non importa l'estinzione delle obbligazioni civili derivanti dal reato.
Pagina 8 Allo stesso modo non è rilevante che il verbale con le contravvenzioni elevate dalla Polizia
Municipale di Firenze sia stato annullato: questo atto è stato appunto annullato perché notificato al ricorrente oltre i previsti termini di legge, senza che il giudice sia entrato nel merito della vicenda.
Dal momento che va affermata la responsabilità esclusiva del conducente e proprietario dell'autoveicolo , unitamente alla società assicuratrice, i convenuti in solido CP_7 dovranno rimborsare al , datore di lavoro di parte istante, quanto Controparte_1 corrisposto all'attrice a titolo di retribuzione senza poter godere della sua controprestazione lavorativa durante il tempo dell'assenza per malattia;
e rendita per l'infortunio sul lavoro patito, oltre corrispondere direttamente all'attrice il danno differenziale dato dalle voci che l' non CP_5 CP_5 liquida (danno biologico temporaneo, danno morale) o che liquida in misura inferiore.
La CTU medica, redatta dalla dottoressa ha affermato che, a seguito del Persona_2 sinistro, parte attrice ha subito un trauma cranico commotivo, fratture del collo dell'omero e del piede sinistro e fratture multiple al bacino, con sottoposizione a lunghi ricoveri ed interventi e cure mediche che hanno causato complessivamente un periodo di inabilità temporanea di 310 giorni, di cui 110 giorni di inabilità temporanea totale, 59 giorni di inabilità temporanea parziale al 75%, 91 giorni di inabilità temporanea parziale al 50%, e 50 giorni di inabilità temporanea parziale al 30%., con un quadro clinico attuale da ritenersi oramai a carattere permanente e con postumi stabilizzati.
Il tutto, come da risposte ai quesiti in perizia, ha determinato un danno biologico, comprensivo delle ripercussioni negative, da non considerarsi peculiari o specifiche, sullo svolgimento della vita e delle attività ordinarie dell'istante, valutato nella percentuale del 22%.
Le spese mediche, infine, sono state considerate giustificate e congrue per un importo complessivo di 2.633,00 euro.
La Legge 4 agosto 2017, n. 124, con l'art. 1, comma 17, ha introdotto, infatti, nel nostro ordinamento la Tabella Unica Nazionale per la liquidazione del danno non patrimoniale da lesioni macropermanenti (oltre i 9 punti di invalidità) basata su criteri di valutazione del danno ritenuti congrui dalla recente giurisprudenza di legittimità, ossia le tabelle del Tribunale di Milano che negli ultimi anni la Cassazione aveva indicato come riferimento a livello nazionale (sentenze: 12408/2011 e 3802/2015).
La Tabella Unica Nazionale, pubblicata con il DPR n. 12 del 13/01/2025 (G.U. n. 40 del
18/02/2025), è basata sul sistema a "punto variabile" in relazione all'età del danneggiato e al grado di invalidità riconosciuto, con valori che aumentano in base alla gravità delle lesioni e si riducono con il crescere dell'età.
Per quanto riguarda la componente variabile del danno biologico (il c.d. danno morale) è prevista una percentuale di aumento del punto base biologico direttamente proporzionale al grado di invalidità accertato, con la possibilità di un'ulteriore personalizzazione di fascia per danno morale all'interno di un range prestabilito che varia in funzione dei punti di invalidità.
Analogamente, l'indennità temporanea totale (I.T.T.) può essere incrementata per tener conto del danno morale con una percentuale compresa tra il 30% ed il 60%.
Calcolo Danno Non Patrimoniale con Tabella Unica Nazionale
DPR n. 12 del 13/01/2025
Pagina 9 DATI del DANNEGGIATO e INVALIDITA'
Età al momento del sinistro
Percentuale di invalidità permanente
Giorni di invalidità temporanea totale
Giorni di invalidità temporanea al 75%
Giorni di invalidità temporanea al 50%
Giorni di invalidità temporanea al 30%
tabella di riferimento: 2025) Parte_2
Punto danno biologico permanente
Personalizzazione danno morale 41,6% (aumento massimo)
Punto danno non patrimoniale
Coefficiente di riduzione per età
Indennità temporanea + 60% per danno morale (aumento massimo)
PROSPETTO di RISARCIMENTO
Danno biologico permanente (€ 4.202,60 x 22 x 0,718)
Danno morale nel valore massimo (€ 1.748,28 x 22 x 0,718)
A) Danno permanente complessivo (€ 130.919,45 x 0,718):
Invalidità temporanea totale per 110 giorni:
Pagina 10
58 anni
22%
110
59
91
50
€ 4.202,60
€ 1.748,28
€ 5.950,88
0,718
€ 140,00
€ 66.384,30
€ 27.615,87
€ 94.000,17
€ 15.400,00 Invalidità temporanea al 75% per 59 giorni: € 5.369,00
Invalidità temporanea al 50% per 91 giorni: € 6.370,00
Invalidità temporanea al 30% per 50 giorni: € 2.100,00
B) Danno temporaneo totale: € 29.239,00
Totale danno non patrimoniale (A + B): € 123.239,00
C) Aumento ex art. 138, comma 3 CAP (30% di € 112.980,63): € 36.971,70
Spese mediche: € 2.633,00
D) Totale spese: € 2.633,00
TOTALE GENERALE (A + B + C + D): € 162.843,00
Sull'attribuzione alla della massima personalizzazione del danno biologico dinamico Pt_1 relazionale si tiene conto del fatto che a causa delle fratture pluridistretto e multiple per singolo distretto, presuntivamente l'attrice (che peraltro si era offerto di provarlo anche con testi) non potrà praticare le attività pregresse e del fatto che l'attrice si porterà per sempre appresso una sintomatologia algica pluri-distretto; tutto ciò è amplificato dalla sua età di anni 58 che rende ancor più significativa questa condizione e va apprezzato anche in termini di peggioramento esistenziale per la sofferenza anche fisica che comporta ridondante sul versante dinamico relazionale.
Sul danno da cenestesi lavorativa lamentato dall'attrice effettivamente la dott.ssa sembra Per_2 escludere un danno alla sola capacità lavorativa specifica senza prendere però posizione sulla maggiore usurabilità e affaticabilità derivante dai postumi, come lamentata dall'attrice concludendo che comunque si era pensionata nel 2023 dopo 6 anni per raggiungimento limiti di età; l'argomento dunque non è stato affrontato specificamente e in caso di cenestesi come noto si procede alla personalizzazione in termini di perdita della capacità lavorativa generica e personalizzazione del danno biologico.
Dunque, vi è stato certamente un cambiamento radicale della vita, non soddisfatto col 22% di punti base IP, vi è stato un vero stravolgimento in peius che merita sia personalizzazione del danno dinamico relazionale oltre l' incremento massimo per danno morale. Sul danno morale la giurisprudenza ammette il ricorso a presunzioni e qui si presume un massimo danno morale, atteso che l'attrice stava tornando a casa dopo una giornata di lavoro, stava osservando tutte le regole, teneva il casco allacciato e marciava nella direzione corretta, e d'un tratto è stata travolta da un'auto alla sua sinistra condotta da chi non avrebbe mai dovuto e potuto marciare dritto verso di lei, sbalzandola in aria e determinandone la caduta rovinosa a terra all'età di
58 anni, e così causandole fratture in quasi tutte le parti del corpo;
dalla lettura della ctu emerge che addirittura le fratture sono multiple all'interno di singoli distretti, bacino, frattura omerale alla spalla, frattura al piede ecc.; l'attrice ha corso pericolo di vita quando fu ricoverata in prognosi riservata, successivamente è stata immobilizzata per un lunghissimo periodo, con postumi di media gravità permanenti e lunghe traversie per cure con l'impossibilità di vivere come prima sia nel tempo della malattia che successivamente per sempre;
ciò inevitabilmente e presumibilmente ha causato all'attrice una sofferenza morale particolarmente intensa che merita adeguato risarcimento.
Pagina 11 Da notare , infatti che la suprema corte di Cassazione Sez.
3 - Ordinanza n. 7126 del 12/03/2021 afferma: “Ai fini della liquidazione del danno biologico, che consegue alla lesione dell'integrità psico-fisica della persona, devono formare oggetto di autonoma valutazione il pregiudizio da invalidità permanente (con decorrenza dal momento della cessazione della malattia e della relativa stabilizzazione dei postumi) e quello da invalidità temporanea (da riconoscersi come danno da inabilità temporanea totale o parziale ove il danneggiato si sia sottoposto a periodi di cure necessarie per conservare o ridurre il grado di invalidità residuato al fatto lesivo o impedirne
l'aumento, inteso come privazione della capacità psico-fisica in corrispondenza di ciascun periodo e in proporzione al grado effettivo di inabilità sofferto), mentre, ai fini della liquidazione complessiva del danno non patrimoniale, deve tenersi conto altresì delle sofferenze morali soggettive, eventualmente patite dal soggetto in ciascuno degli indicati periodi.
La Corte Cassazione con Ordinanza n. 9006 del 21/03/2022 ha affermato: “In tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, il danno morale consiste in uno stato d'animo di sofferenza interiore del tutto prescindente dalle vicende dinamico relazionali della vita del danneggiato (che pure può influenzare) ed è insuscettibile di accertamento medico-legale, sicché, ove dedotto e provato, deve formare oggetto di separata valutazione ed autonoma liquidazione rispetto al danno biologico. (In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che, nel liquidare il danno non patrimoniale subito dalla vittima di un incidente stradale sulla base delle Tabelle di Milano del 2018, aveva negato il riconoscimento del danno morale quale autonoma voce di pregiudizio, ritenendo che la considerazione della sofferenza interiore patita dal danneggiato potesse incidere unicamente sulla personalizzazione del risarcimento del danno biologico).
Nello stesso senso Cass. Ordinanza n. 31684 del 09/12/2024 “L'incremento fino al 30% stabilito dall'art. 138, comma 3, c. ass., ha ad oggetto esclusivamente il danno biologico e non trova, dunque, applicazione con riferimento al danno morale, il quale, ricorrendone le condizioni, dev'essere liquidato autonomamente, secondo quanto previsto dal comma 2, lett. e), dello stesso art.
138.
Sull'incremento patrimoniale di oltre 5000 euro annuo chiesto dall'attrice, afferma lei stessa essere ricompreso nella rendita e dunque la sua richiesta diviene zero nello sviluppo dei suoi calcoli. CP_5
Sui criteri per individuare il danno differenziale CP_5 va riportato lo stato della giurisprudenza, la quale ha per es. recentemente affermato: Cass. Sez. 3 - ,
Ordinanza n. 30293 del 31/10/2023 - Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 02/11/2021 “In tema di risarcimento del danno da lesione del diritto alla salute, le somme corrisposte dall'assicuratore sociale (nella specie, l' ) devono essere detratte dal credito CP_5 risarcitorio non secondo il criterio delle poste omogenee (vale a dire distinguendo, all'interno dell'indennizzo, le due sole poste del danno patrimoniale e non patrimoniale, e sottraendole dall'importo complessivamente liquidato, per ciascuna delle corrispondenti categorie, a titolo di risarcimento "civilistico"), bensì secondo quello delle poste identiche, dovendosi, pertanto, sottrarre dall'ammontare del risarcimento solo gli importi corrispondenti alle specifiche tipologie di pregiudizio oggetto del suddetto indennizzo”.
Leggendo il doc. 12 prodotto dall'attrice come costo infortunio emerge che a titolo di danno biologico permanente l' indennizza l'attrice con la rendita per euro 46.907,00. CP_5
Dunque i convenuti dovranno risarcire all'attrice il danno differenziale biologico permanente in euro 47.093,00, oltre tutte le altre poste come il danno biologico temporaneo, il danno morale e il danno dinamico relazionale con la personalizzazione e le spese mediche e così in totale euro
115.936,00, da cui va detratto l'acconto già corrisposto da in euro 25.500,00 CP_3
Pagina 12 Applicando la giurisprudenza in tema di pagamento di acconti nei debiti di valuta.
Infatti la va compensata del danno da ritardo secondo l''insuperata sentenza Cass. Sezioni Pt_1 unite 1712/1995, per cui si deve procedere alla AESTIMATIO REI, ovvero alla monetizzazione del bene della vita perduto, a valori attuali, applicando le tabelle aggiornate;
successivamente si procede alla ossia alla devalutazione dell'equivalente monetario del bene della vita CP_9 perduto al dì del fatto illecito, perché da quel momento scattava la mora automatica (mora ex re), ossia al 4.8.2017; infine si rivaluta la somma con i medesimi indici istat, ma a titolo di danno da ritardo, contestualmente si applicano (a titolo di danno da ritardato pagamento del debito di valore), gli interessi al tasso di legge sulla somma annualmente rivalutata, fino a giungere al dì del pagamento dell'acconto di euro 25.500,00, che va dunque detratto dal totale ottenuto, e successivamente proseguendo con rivalutazione e interessi fino al soddisfo sulla somma residua
(vd. Cass. sez. 3 - Ordinanza n. 23927 del 07/08/2023 “La liquidazione del danno da ritardato adempimento di un'obbligazione di valore, ove il debitore abbia pagato un acconto prima della quantificazione definitiva, deve avvenire: a) rendendo omogenei il credito risarcitorio e
l'acconto (devalutandoli entrambi alla data dell'illecito o rivalutandoli entrambi alla data della liquidazione); b) detraendo l'acconto dal credito;
c) calcolando gli interessi compensativi, individuando un saggio scelto in via equitativa, da applicarsi: per il periodo intercorso dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto, sull'intero capitale rivalutato anno per anno;
per il periodo che va da quel pagamento fino alla liquidazione definitiva, sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto, rivalutata annualmente”).
I responsabili civili dovranno infine risarcire il , quale datore di Controparte_10 lavoro dell'attrice della somma di euro 45.467,46 a titolo di lesione del credito in base alle retribuzioni erogate senza controprestazione durante l'assenza dell'attrice, secondo gli esborsi comprovati in atti.
A tale voce di danno deve aggiungersi la rendita erogata dall' alla a titolo di CP_5 Pt_1 indennizzo per le lesioni subite nell'ambito della c.d. “gestione per conto dello Stato” di cui al D.M. 10.10.1985 (cfr. in particolare, l'art. 2 del D.M., l'art. 66 del D.P.R. 1124/65 e l'art. 13 D.Lgs. 38/00), pari ad un valore complessivo per capitale, interessi e spese al 19.12.2018 a € 133.347,10 (doc. 4 Ministero). Poichè ha provveduto ante causam al Controparte_3 pagamento in favore del della somma di € 34.065,06, il danno residuo risarcibile al CP_1
va quantificato al 19.12.2018 in misura pari ad € 144.749,50 come Controparte_10 richiesto dal . CP_1
Al credito di valuta del si applicano soltanto gli interessi compensativi come danno da CP_1 ritardo perché appunto si tratta di obbligazione che fin dall'origine ha ad oggetto la pecunia (credito da rimborso pecunia).
Le spese legali e di ctu seguono la soccombenza e vanno poste a carico dei convenuti responsabili civili, in solido tra loro in base alla regola della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, con sentenza che definisce il giudizio
I. dichiara la responsabilità esclusiva di , proprietario e conducente del Controparte_2 mezzo investitore e per l'effetto condanna e la sua assicuratrice Controparte_2
a risarcire alla il danno differenziale in euro 115.936,00 Controparte_11 Parte_1 da devalutare al 4.8.2017 e rivalutare annualmente con applicazione anche di interessi al tasso di legge sulla somma via via rivalutata e così procedendo fino al giorno di pagamento
Pagina 13 dell'acconto di euro 25.500,00; successivamente detraendo l'acconto dalla somma così ottenuta e applicando rivalutazione e interessi sulla somma residua fino al soddisfo;
II. condanna i convenuti in solido a risarcire il con pagamento Controparte_10 di euro 144.749,50 con decorrenza dal 4.8.2017 applicando gli interessi al tasso di legge
(danno da ritardo) fino all'effettivo soddisfo.
III. Condanna i convenuti in solido a rimborsare agli attori ( e ) le spese del Pt_1 CP_1 presente giudizio che si liquidano, per ciascun attore, in euro 14.103,00 per onorari, oltre 1.241,00 per spese vive, oltre accessori di legge sugli onorari.
IV. Pone definitivamente a carico dei convenuti in solido tra loro le spese di ctu liquidate in corso di causa, con obbligo di restituzione di quanto eventualmente anticipato dagli attori.
Firenze il 23 maggio 2025
Il Giudice dottoressa Susanna Zanda
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