Articolo 8 della Legge 30 dicembre 1991, n. 414
Articolo 7Articolo 9
Versione
1 gennaio 1992
Art. 8. (Compatibilita' fra trattamenti pensionistici) 1. Il rapporto assicurativo di iscritto che goda di trattamento pensionistico a carico di altro istituto previdenziale, non puo' dar titolo alla maturazione di pensione di inabilita', di invalidita' o indiretta, ma esclusivamente alla liquidazione di supplemento di pensione mediante ricongiunzione presso l'istituto erogatore.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1992
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