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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 13/11/2025, n. 3616 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 3616 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
02 - Seconda Sezione Civile nella persona della giudice on. IL AN de VI ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa di 1° grado iscritta in data 11.7.2024 al N. R.G.C.A. 8196/2024, promossa da
, rappresentato e difeso dall'avv. Alessandra VANNUCCI Parte_1
-attore- contro
, in persona del Controparte_1 CP_2
, , in persona del Controparte_3 Controparte_4
Prefetto p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di presso i cui CP_3
Uffici in Via degli Arazzieri nr. 4 sono ope legis domiciliati
-convenuti-
OGGETTO: Opposizione all'ingiunzione di pagamento ex R.D. n. 639/1910, prot. n.
38484 del 4.6.2024, fasc. 9306/2021, ID VESTANET FI 0008393-CUI , C.F._1 notificato a mani il 6.6.2024
Conclusioni
Per l'attore: Piaccia al Tribunale di Firenze dichiarare illegittimo ed inefficace il provvedimento ingiuntivo opposto, se del caso disapplicandolo, revocandolo e/o annullandolo, e conseguentemente accertare che la somma ingiunta, pari ad €
2.450,49 non è dovuta. Con vittoria di spese di lite.
Per i convenuti: Voglia il Tribunale di Firenze rigettare la domanda attrice inquanto infondata in fatto e in diritto. pagina 1 di 10
Concisa Esposizione dei Fatti
, cittadino senegalese che ha fatto ingresso in Italia nel 2021, presentava domanda Parte_1 per il riconoscimento della protezione internazionale che veniva respinta dalla Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di con decisione del 19.12.2023, CP_3 notificata all'interessato il 3.4.2024, ritenendo comunque sussistenti i presupposti per la trasmissione degli atti al Questore per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 32 comma 3° D.lgs. 25/2008; fissava appuntamento in Questura per la data Parte_1 dell'11.6.2024.
In data 17.6.2023 cessava la misura dell'accoglienza presso il Centro di Prima Accoglienza della
. Controparte_5 Controparte_6
Con riferimento a tale ultima misura di accoglienza, la di con nota prot. n. CP_7 CP_3
91446 del 17.5.2023, comunicava all'interessato che avrebbe avviato il procedimento per il recupero delle spese sostenute nel periodo 1.1.2023/17.6.2023, poiché questi, prestando attività lavorativa con percepimento di un reddito maggiore all'assegno sociale di riferimento (ritenuta la soglia oltre la quale si ritiene che l'interessato disponga di mezzi economici sufficienti) fin dal 2022, avrebbe fruito dell'accoglienza in modo indebito;
per l'effetto, appena ricevuta tale comunicazione, ovvero in data
18.5.2023, cercava una sistemazione alternativa e dopo un mese circa, lasciava il Centro Parte_1 di Accoglienza per non usufruire della misura che non gli poteva più essere garantita.
In applicazione dell'art. 14 comma 3° D.lgs. 142/2015 (che indica il parametro / soglia oltre la quale si presume che l'interessato disponga di mezzi economici sufficienti per autosostenersi che deve essere parametrato ad un considerevole miglioramento delle condizioni finanziarie del richiedente), considerato il reddito percepito nel 2023, pari ad euro 8.738,91, tenendo a mente il costo giornaliero previsto dal Centro di Prima Accoglienza convenzionata (di euro 27,05 al gg x 167 gg), valutato l'effettivo comportamento collaborativo e non ostruzionistico, la calcolava Controparte_8
l'importo finale dovuto da in euro 2.450,49 e ne ingiungeva, ex art. 23 comma 6° del Parte_1
D.lgs. 142/2015, il pagamento a mezzo del provvedimento del 4.6.2024, notificandolo il 6.6.2024.
Con atto di citazione ritualmente notificato alla Prefettura di e al CP_3 [...]
, chiede di accertare l'insussistenza del credito di parte opposta CP_9 Parte_1 sottolineando come esso sia davvero in contrasto con il canone della proporzionalità e dell'adeguatezza, in quanto il discostamento del suo reddito da quello dell'assegno sociale annuo pagina 2 di 10 – di circa 2.000 euro sia nel 2022 che nel 2023 - era davvero modesto;
fa presente che nel mese Pt_1 di aprile del 2024 è stato licenziato (senza apparente motivo) dal posto di lavoro presso il Ristorante
Giapponese di Ren Xianghonge, in , Via Circondaria nr. 36/R e che da allora è disoccupato, CP_3 per cui il reddito prodotto nel 2024 sarà largamente inferiore anche allo stesso importo dell'assegno sociale annuo (che nel 2022 era pari ad euro 5.983,64) e, dunque, davvero insufficiente a migliorare le sue condizioni di vita e a porlo nella condizione di poter restituire l'importo richiestogli, tenendo conto anche del fatto che egli non ha mai inteso celare la propria situazione lavorativa, visto che il Centro di
Accoglienza ove era ospitato ben conosceva la sua situazione lavorativa e che la – tramite la CP_7
Commissione territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di istituita CP_3 presso la Prefettura - poteva a sua volta conoscere solo laddove si fosse messa in contatto il Centro medesimo.
Infine, l'attore rappresenta che dopo aver conseguito la protezione speciale, si è rivolto al centro SAI della Società della Salute Fiorentina, Centro di seconda accoglienza, in Campi Bisenzio (FI),
Via XIII Martiri nr. 164, la cui gestione è affidata alla Cooperativa sociale Il AS e alla Fondazione
Solidarietà Caritas, ottenendo la possibilità di vivere in un CAS in Via G. Del Papa nr. 111, versando in una situazione di totale indigenza.
In data 16.7.2024, con decreto inaudita altera parte (ritenendo la situazione di indigenza una fonte di pericolo immanente di un danno grave ed irreparabile), è stata sospesa l'esecutività dell'ingiunzione di pagamento impugnata ex art. 5 comma 2° del D.lgs. 150/2011.
Si è costituito in giudizio il in data 7.10.2024 chiedendo il Controparte_9 rigetto della domanda facendo leva sul fatto che parte attrice/opponente non ha contestato né il superamento della soglia di reddito prevista dall'art. 14 comma 3° D.lgs. 142/2015, né l'inadeguatezza del parametro assoluto per la valutazione della sussistenza di mezzi economici sufficienti, né la proporzionalità del provvedimento emesso dall'Amministrazione e che l'argomentazione, secondo la quale la richiesta di rimborso delle spese indebitamente sostenute dalla P.A. può essere effettuata solo in presenza di un comportamento scorretto del beneficiario della prestazione (mediante ad es.
l'occultamento delle risorse finanziarie), non sarebbe corretta, in quanto l'iniziale importo calcolato in euro 4.517,35 era stato infatti già ridotto per effetto della rimodulazione secondo proporzionalità rispetto all'entità del discostamento del reddito dal parametro sociale, come indicato dalla sentenza del
Consiglio di Stato del 7.3.2023 nr. 2386 .
pagina 3 di 10 Con decreto ex art. 171 bis c.p.c. del 10.10.2024 sono stati assegnati i termini di cui all'art. 171 ter c.p.c. e confermato il decreto del 16.7.2024 (“per non essere state allegate da parte resistente nuove circostanze in grado di evidenziare che l'attore goda di redditi con i quali soddisfare, oltre alle proprie esigenze di vita dignitosa, anche le richieste creditorie del Ministero”); parte attrice produceva, in allegato alla memoria integrativa ex art. 171 ter nr. 2 c.p.c. l'Attestazione di disoccupazione rilasciato dal Centro per l'Impiego di che CP_3 consente di apprezzare che già in data 16.7.2024 aveva manifestato disponibilità per Parte_2 trovare un'occupazione di lavoro (come lavapiatti) ma che, alle date del 6.8.2024, del 25.9.2024 e del
25.10.2024 non era stata individuata alcuna possibilità che potesse accettare;
la causa viene oggi Pt_1 in decisione, previa assegnazione di termine per le note sostitutive di udienza ex art. 127 ter c.p.c., che le parti hanno ritualmente depositato, riportandosi a quanto già dedotto in atti.
Motivi della decisione
L'opposizione viene accolta.
La materia dell'accoglienza degli stranieri richiedenti protezione internazionale è disciplinata, nel nostro ordinamento, dal d.lgs. 18 agosto 2015,
n. 1421 e successive modifiche2, il quale costituisce trasposizione delle direttive 1 Le condizioni dell'accoglienza per i richiedenti protezione internazionale sono disciplinate dalla direttiva 2013/33/UE, la cosiddetta direttiva accoglienza che sostituisce la precedente direttiva 2003/9/UE. La direttiva del 2003 è stata recepita nell'ordinamento interno dal decreto legislativo n. 140/2005, poi abrogato dal decreto legislativo n. 142/2015 che ne ha sostituito il contenuto, aggiornandolo con le disposizioni della nuova direttiva accoglienza del 2013. Successivamente, sono state apportate alcune integrazioni e modifiche al decreto legislativo n. 142, dapprima, dal decreto-legge n. 13/2017 che ha previsto una serie di interventi urgenti in materia di immigrazione. e, successivamente, con la L. n. 47/2017 sui minori stranieri non accompagnati e con il correttivo D.Lgs. n. 220/2017. I destinatari del sistema di accoglienza disciplinato dal D.Lgs. n. 142/2015 sono gli stranieri non comunitari e gli apolidi, richiedenti protezione internazionale (ossia il riconoscimento dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria) nel territorio nazionale (comprese le frontiere e le zone di transito), nonché i familiari inclusi nella domanda di protezione. Le misure di accoglienza si applicano dal momento di manifestazione della volontà di chiedere la protezione internazionale (non già dal momento della presentazione della domanda, come era previsto dall'articolo 5 del D.Lgs. n. 140 del 2005). L'accoglienza è articolata in diverse fasi: la primissima fase, antecedente alla accoglienza vera e propria, consiste nel soccorso e prima assistenza, nonchè di identificazione dei migranti, soprattutto nei luoghi di sbarco (art. 8, co. 2). Tali funzioni continuano ad essere svolte nei Centri di primo soccorso e accoglienza (CPSA); la seconda fase è presso i Centri governativi di prima accoglienza per il tempo necessario al completamento delle operazioni di identificazione, alla presentazione e l'avvio dell'esame della domanda di protezione internazionale, nonchè all'accertamento delle condizioni di salute diretto a verificare la eventuale sussistenza di situazioni di vulnerabilità. Tale funzione è innanzitutto svolta dai centri di accoglienza già esistenti al momento dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 142/2015, come i Centri di accoglienza per i richiedenti asilo (CARA) e i Centri di accoglienza (CDA). La successiva fase è svolta a livello territoriale nei Centri del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR), dove sono accolti coloro che hanno già fatto domanda per il riconoscimento dello status di rifugiato (e anche coloro ai quali detto status è stato riconosciuto) e che non dispongono di mezzi sufficienti per il sostentamento proprio e dei propri familiari (art. 14). Nel caso di esaurimento dei posti all'interno delle strutture di pagina 4 di 10 2013/33/UE, recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, e 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale.
Le condizioni di accoglienza stabilite dalla norma europea (art. 2 della direttiva 33 del 2013) prevedono “alloggio, vitto e vestiario, forniti in natura o in forma di sussidi economici o buoni (...) nonché un sussidio per le spese giornaliere”, mentre l'art. 17 della medesima direttiva richiede che tali condizioni siano assicurate dal momento in cui è manifestata la volontà personale di richiedere la protezione e che prima e di seconda accoglienza, a causa di arrivi consistenti e ravvicinati di richiedenti cui l'ordinario sistema di accoglienza non sia in grado di far fronte, questi possono essere ospitati in strutture temporanee di emergenza (art. 11, D.Lgs. 142/2015). Tali strutture sono individuate dalle prefetture - uffici territoriali del Governo, sentito l'ente locale nel cui territorio è situata la struttura (secondo le procedure di affidamento dei contratti pubblici) e la permanenza in tali strutture è stabilita per un tempo limitato, in attesa del trasferimento nelle strutture di prima accoglienza o in quelle della rete territoriale SPRAR. 2 La legge n. 50/2023 (di conversione del D.L. c.d. CUTRO) ha modificato il d.lgs n. 142/2015 nonché l'art.
1-sexies dl n. 416/1989, ridefinendo la filiera dell'accoglienza, soprattutto con riguardo la gestione dei punti di crisi (cd.
“hotspot”) e dei centri governativi di accoglienza, nonché con riguardo alla platea dei beneficiari che possono accedere ai progetti territoriali di accoglienza e integrazione nell'ambito del Sistema di accoglienza e integrazione (Sai), nonché per le prestazioni che devono essere garantite nei centri e le ipotesi di revoca e riduzione delle misure di accoglienza garantite. La legge n. 50/2023 interviene anche in materia di revoca delle condizioni di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, disponendo l'adozione di misure temporanee, applicate secondo il principio di proporzionalità e tenuto conto della situazione del richiedente. Più specificatamente, l'art. 5-quater, abrogando la lett. e) dell'art. 23 d.lgs n. 142/2015, impedisce la revoca immediata dell'accoglienza per violazione grave o ripetuta delle regole della struttura o del danneggiamento doloso di beni mobili e immobili, ovvero comportamenti gravemente violenti, e introduce misure graduate di riduzione dei benefici da adottare in modo individuale e secondo il principio di proporzionalità. Il legislatore, al fine di colmare un vuoto normativo seguito alla disapplicazione, da parte della giurisprudenza nazionale, della fattispecie contemplata nella succitata disposizione in quanto giudicata in contrasto con il diritto euro-unitario, introduce con la l. n. 50/2023 la possibilità di adottare provvedimenti di riduzione delle condizioni di accoglienza nei casi in cui vi sia, da parte del richiedente, la «violazione grave e ripetuta delle regole della struttura in cui è accolto ovvero in caso di comportamenti gravemente violenti, anche tenuti al di fuori della struttura di accoglienza» (comma 2 dell'art. 23). Viene cambiata la rubrica dell'articolo intitolata alla «revoca» delle misure di accoglienza all'interno dei centri di prima accoglienza (art. 9) o dei centri di accoglienza straordinaria (art. 11) per introdurvi anche il riferimento alla «riduzione», e previsto che il prefetto competente, oltre a poter disporre il trasferimento in altra struttura, può adottare provvedimenti di riduzione delle misure di accoglienza, che possono consistere:
1. nell'esclusione temporanea dalla partecipazione ad attività organizzate dal gestore del centro;
2. nell'esclusione temporanea dall'accesso a uno o più dei servizi erogati nei centri di accoglienza ai sensi dell'art. 10 d.lgs n. 142/2015 (fatto salvo che non si possono escludere i servizi di accoglienza materiale);
3. nella sospensione, per un periodo non inferiore a trenta giorni e non superiore a sei mesi, o revoca dei benefici economici accessori (cd. “pocket money”). La novella (comma 1, lett. d dell'art.
5-quater l. n. 50/2023) introduce inoltre nel corpo dell'articolo 23 un nuovo comma 2-bis, ai sensi del quale le misure di revoca o di riduzione delle misure di accoglienza devono essere adottate in modo individuale, nel rispetto del principio di proporzionalità, tenuto conto della situazione del richiedente e con riferimento a eventuali condizioni di vulnerabilità di cui all'art. 17 del decreto accoglienza. La disposizione riproduce il contenuto dal par. 5 dell'art. 20 della direttiva 2013/33/UE, nel quale sono previste le garanzie procedurali per la riduzione e la revoca dell'accoglienza, in quanto stabilisce che le decisioni debbano essere «adottate in modo individuale, imparziale ed obiettivo e sono motivate» e «sono basate sulla particolare situazione della persona interessata, specialmente per quanto riguarda le persone contemplate all'art. 21 (vulnerabili), tenendo conto del principio di proporzionalità».
pagina 5 di 10 assicurino “un'adeguata qualità di vita che garantisca il sostentamento del richiedente e ne tuteli la salute fisica
e mentale”.
La direttiva 2013/33/UE prevede, poi, all'art. 20, in conseguenza del venir meno dei presupposti fondanti l'attribuzione delle misure di accoglienza, la possibilità di progressiva e graduale limitazione delle stesse fino a giungere, quale extrema ratio, alla loro revoca, consentita “in casi eccezionali debitamente motivati”.
I casi di riduzione o revoca individuati dalla direttiva sono riconducibili alle seguenti ipotesi contemplate dall'art. 20: A) allontanamento volontario (par. 1 lett. a); B) mancanza di interesse nella procedura (par. 1, lett. b, e par. 2); C) presentazione di una domanda reiterata (par. 1 lett. c); D) nel caso di occultamento di risorse finanziarie e conseguente indebito godimento delle condizioni di accoglienza (par. 3); E) per gravi violazioni delle regole dei centri di accoglienza nonché per comportamenti gravemente violenti (par. 4).
Le garanzie procedurali per la riduzione e la revoca dell'accoglienza sono previste, invece, dall'art. 20, par. 5, della menzionata direttiva il quale prevede espressamente che le decisioni devono essere “adottate in modo individuale, imparziale ed obiettivo e sono motivate” e “sono basate sulla particolare situazione della persona interessata, specialmente per quanto riguarda le persone contemplate all'art. 21 (soggetti vulnerabili), tenendo conto del principio di proporzionalità”; inoltre gli Stati devono assicurare “in qualsiasi circostanza l'accesso all'assistenza sanitaria (...) e garantiscono un tenore di vita dignitoso per tutti i richiedenti”.
La collocazione di quest'ultima disposizione a sostanziale chiusura dell'art. 20 evidenzia che il principio di gradualità della sanzione e di rispetto della dignità della persona si riferiscono a tutte le violazioni indicate.
Tale affermazione è stata recentemente confermata dalla Corte di Giustizia dell'Unione
Europea (sez. X, 1° agosto 2022, C-422/21 e ancora prima Corte di Giustizia, Grande Sezione, 12 novembre 2019, C-233/18) che, con riferimento alla sanzione della revoca, ha statuito che essa “deve, in qualsiasi circostanza, rispettare le condizioni di cui al par. 5 di tale articolo, in particolare quelle relative al rispetto del principio di proporzionalità e della dignità umana”.
L'ordinamento italiano, dando attuazione alla direttiva europea con il d.lgs. n. 142 del 2015, non prevede, tuttavia, alcuna ipotesi di graduazione della sanzione né di adeguamento alla gravità del fatto contestato alla luce del fondamentale principio di proporzionalità.
pagina 6 di 10 Con specifico riferimento al caso di revoca della misura di accoglienza per superamento dei requisiti reddituali, occorre precisare che nell'ordinamento europeo vengono in rilievo due species di revoca delle misure di accoglienza: la prima, che potremmo definire ordinaria, per venir meno dei presupposti di legge previsti per l'accesso al sistema di accoglienza, disciplinata all'art. 17 della direttiva n. 33 del 2013; la seconda, di carattere sanzionatorio, come si evince dalla rubrica dell'art. 20, per l'occultamento delle risorse finanziarie.
In particolare, con riferimento alla revoca per il venir meno dei requisiti di legge, l'art. 17 della direttiva dispone ai par. 3 e 4 che: "
3. Gli Stati membri possono subordinare la concessione di tutte le condizioni materiali d'accoglienza e dell'assistenza sanitaria, o di parte delle stesse, alla condizione che i richiedenti non dispongano di mezzi sufficienti a garantire loro una qualità della vita adeguata per la loro salute, nonché ad assicurare il loro sostentamento.
4. Gli Stati membri possono obbligare i richiedenti a sostenere o a contribuire a sostenere i costi delle condizioni materiali di accoglienza e dell'assistenza sanitaria previsti nella presente direttiva, ai sensi del par. 3, qualora
i richiedenti dispongano di sufficienti risorse, ad esempio qualora siano stati occupati per un ragionevole lasso di tempo.
Qualora emerga che un richiedente disponeva di mezzi sufficienti ad assicurarsi le condizioni materiali di accoglienza e
l'assistenza sanitaria all'epoca in cui tali esigenze essenziali sono state soddisfatte, gli Stati membri possono chiedere al richiedente un rimborso".
La norma, espressione del principio di proporzionalità che permea la materia delle misure di accoglienza e, in particolar modo, quella della riduzione e/revoca delle misure e delle relative conseguenze personali e patrimoniali, dispone al par. 5 che "Gli Stati membri possono esigere un rimborso integrale o parziale delle spese sostenute, allorché vi sia stato un considerevole miglioramento delle condizioni finanziarie del richiedente o se la decisione di accordare tali prestazioni è stata adottata in base a informazioni false fornite dal richiedente".
La disposizione normativa italiana non ha, invece, operato un corretto recepimento dell'art. 20, co. 3, direttiva 2013/33/UE, sia perché non ha previsto una graduale riduzione delle misure di accoglienza, sia perché l'eventuale sanzione non è subordinata alla presenza dei presupposti legittimanti dell'occultamento delle risorse e del superamento stabile dello stato di indigenza, che devono intendersi cumulativi e non certo alternativi.
La mancanza del riferimento della norma interna all'”occultamento delle risorse” ha portato le
Amministrazioni all'applicazione della disposizione al mero ricorrere della ritenuta autosufficienza pagina 7 di 10 economica del richiedente protezione internazionale, valutata con esclusivo riferimento alla disponibilità in capo a quest'ultimo di risorse pari o superiori all'ammontare dell'assegno sociale annuo.
Orbene, a livello nazionale l'art. 23 del d.lgs. n. 142 del 2015 disciplina la revoca delle misure di accoglienza prevedendo alla lett. d), quale causa di revoca, l'accertamento "della disponibilità da parte del richiedente di mezzi economici sufficienti".
Tale disposizione deve essere letta in combinato con l'art. 14 del medesimo decreto legislativo che al comma 1 prevede che il richiedente la protezione internazionale che "risulta privo di mezzi sufficienti
a garantire una qualità di vita adeguata per il sostentamento proprio e dei propri familiari, ha accesso, con i familiari, alle misure di accoglienza del presente decreto", tra cui quella di essere ospitato presso una struttura di accoglienza e al comma 3, precisa che "al fine di accedere alle misure di accoglienza di cui al presente decreto, il richiedente, al momento della presentazione della domanda, dichiara di essere privo di mezzi sufficienti di sussistenza".
Dal tenore letterale delle predette norme si evince che per giustificare la revoca i
"mezzi sufficienti" pari o superiori "all'importo annuo dell'assegno sociale" (il quale costituisce il parametro legislativamente stabilito per valutare l'adeguatezza delle risorse al proprio sostentamento), devono essere di carattere stabile e/o duraturo e, comunque, devono riferirsi ad un arco temporale minimo di un anno ed essere proporzionati alle attuali condizioni dello straniero.
Anche l'art. 23, co. 6, d.lgs. n. 142/2015, che prevede che “il richiedente è tenuto a rimborsare i costi sostenuti per le misure di cui ha indebitamente usufruito”, deve essere interpretata nel senso che non può considerarsi che il richiedente protezione internazionale abbia indebitamente fruito delle misure di accoglienza nei casi in cui abbia tempestivamente provveduto a comunicare all'Amministrazione, per il tramite dell'ente gestore, lo svolgimento di attività lavorativa, ma ciò nonostante l'Amministrazione gli abbia consentito di permanere all'interno del centro.
Del pari si dica nel caso in cui il richiedente asilo abbia stipulato un regolare contratto di lavoro, conoscibile quindi dall'Amministrazione con l'ordinaria diligenza, ma questa non abbia svolto alcuna verifica al riguardo, consentendo la permanenza dello straniero all'interno delle misure di accoglienza.
In entrambi i casi, infatti, il richiedente protezione internazionale ha fatto legittimamente affidamento sul comportamento inerte dell'Amministrazione che, pur a conoscenza del suo status lavorativo e titolare di un potere discrezionale, lo ha indotto a ritenere che tale comportamento (permanenza nelle misure di accoglienza) fosse assolutamente legittimo.
pagina 8 di 10 Occorre, pertanto, verificare se vi è stato o meno un radicale miglioramento delle condizioni di vita dello straniero e se il richiedente ha dolosamente occultato le risorse e se ha dichiarato il falso nella relativa istanza di fruire delle misure di accoglienza.
A parere di questo giudice non ricorrono tali circostanze, vista l'entità davvero esigua della differenza tra quanto percepito nel 2023 da reddito di lavoro rispetto all'importo annuo dell'assegno sociale, specie in un ambito territoriale come quello fiorentino dove è nota la estrema difficoltà di reperire un alloggio in locazione;
inoltre la Commissione Territoriale era in grado di conoscere che l'attore dimorava presso La venerabile di che, dopo essersene Controparte_6 CP_6 allontanato, dimorava presso un CAS (di Via G. Del Papa nr. 111), potendo acquisire direttamente dalle strutture informazioni intorno alla reale disponibilità di risorse reddittuali ulteriori rispetto a quelle minime derivanti da attività lavorativa (o avrebbe dovuto farlo mediante un costante aggiornamento della scheda individuale).
Del resto, la giurisprudenza in materia ha costantemente affermato che “la necessità di coordinare la normativa interna con quella euro-unitaria fa sì che, se lo Stato può ottenere un rimborso integrale o parziale delle spese sostenute per l'erogazione delle misure di accoglienza, ciò non può che avvenire nel rispetto del principio di proporzionalità, onde verificare se vi sia stato un radicale miglioramento delle condizioni di vita dello straniero oppure se il comportamento dello stesso riveli l'occultamento di risorse o dichiarazioni false poste a base dell'istanza”; di talchè, “in ossequio al principio di primazia del diritto dell'Unione Europea e in ragione del potere del giudice nazionale di disapplicare le norme interne in contrasto con quelle europee, va disapplicata la norma di cui all'art. 23, comma 1, lett.
d), e comma 6, del d.lgs. n. 142 del 2015 nella parte in cui non prevede che la possibilità di ottenere il rimborso integrale
o parziale sia subordinata alle condizioni di cui all'art. 26 della direttiva n. 2013/33/UE e, in ogni caso, sia proporzionata al caso di specie”.
La giurisprudenza amministrativa, infatti, ha affermato che laddove la permanenza nel centro sia stata consentita nonostante la tempestiva comunicazione, o comunque la conoscenza o conoscibilità del fattore impeditivo da parte dell'Amministrazione, la decisione di procedere al recupero integrale dell'onere economico sostenuto dall'Amministrazione “si presenta incongrua e non coerente con un canone razionale di proporzionalità” (TAR Emilia Romagna, sez. I, sentenza nr. 223/2022).
Concludendo, “la richiesta di rimborso dei costi sostenuti per l'accoglienza si presenta contrastante con il canone di proporzionalità e adeguatezza quando – da un lato – lo straniero richiedente protezione internazionale abbia correttamente reso nota la sua posizione lavorativa all'Amministrazione o al gestore della struttura di assegnazione e non
pagina 9 di 10
abbia posto in essere un comportamento ostruzionistico, e – dall'altro lato – la sanzione ingiunta sia palesemente incongrua rispetto all'entità del discostamento dal parametro dell'assegno sociale e rispetto alla consistenza del miglioramento delle condizioni di vita dell'interessato” (così, recentissimamente, TAR Emilia Romagna, Parma, sez. I, 26 ottobre 2023, n. 295; in termini, ex multis: Cons. Stato, sez. III, 15 settembre 2023, n. 8351; id.,
7 marzo 2023, n. 2386; TAR Toscana, sez. II, 26 settembre 2022, n. 1041; id., ordinanza 18 ottobre
2023, n. 449).
0o0
Essendo stato l'attore ammesso al Patrocinio a spese dello Stato, sarà emesso separato decreto di liquidazione del compenso riconoscibile al suo difensore.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda attorea, dichiara che nulla deve al Parte_1 Controparte_10
– sulla base dell'ingiunzione di pagamento prot. n. r38484 emessa il
[...]
4.6.2024, fascicolo 9306/2021, notificata il 6.6.2024 perché illegittima.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Firenze, 12.11.2025
Il giudice on.
IL AN de VI
pagina 10 di 10
In Nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
02 - Seconda Sezione Civile nella persona della giudice on. IL AN de VI ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa di 1° grado iscritta in data 11.7.2024 al N. R.G.C.A. 8196/2024, promossa da
, rappresentato e difeso dall'avv. Alessandra VANNUCCI Parte_1
-attore- contro
, in persona del Controparte_1 CP_2
, , in persona del Controparte_3 Controparte_4
Prefetto p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di presso i cui CP_3
Uffici in Via degli Arazzieri nr. 4 sono ope legis domiciliati
-convenuti-
OGGETTO: Opposizione all'ingiunzione di pagamento ex R.D. n. 639/1910, prot. n.
38484 del 4.6.2024, fasc. 9306/2021, ID VESTANET FI 0008393-CUI , C.F._1 notificato a mani il 6.6.2024
Conclusioni
Per l'attore: Piaccia al Tribunale di Firenze dichiarare illegittimo ed inefficace il provvedimento ingiuntivo opposto, se del caso disapplicandolo, revocandolo e/o annullandolo, e conseguentemente accertare che la somma ingiunta, pari ad €
2.450,49 non è dovuta. Con vittoria di spese di lite.
Per i convenuti: Voglia il Tribunale di Firenze rigettare la domanda attrice inquanto infondata in fatto e in diritto. pagina 1 di 10
Concisa Esposizione dei Fatti
, cittadino senegalese che ha fatto ingresso in Italia nel 2021, presentava domanda Parte_1 per il riconoscimento della protezione internazionale che veniva respinta dalla Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di con decisione del 19.12.2023, CP_3 notificata all'interessato il 3.4.2024, ritenendo comunque sussistenti i presupposti per la trasmissione degli atti al Questore per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 32 comma 3° D.lgs. 25/2008; fissava appuntamento in Questura per la data Parte_1 dell'11.6.2024.
In data 17.6.2023 cessava la misura dell'accoglienza presso il Centro di Prima Accoglienza della
. Controparte_5 Controparte_6
Con riferimento a tale ultima misura di accoglienza, la di con nota prot. n. CP_7 CP_3
91446 del 17.5.2023, comunicava all'interessato che avrebbe avviato il procedimento per il recupero delle spese sostenute nel periodo 1.1.2023/17.6.2023, poiché questi, prestando attività lavorativa con percepimento di un reddito maggiore all'assegno sociale di riferimento (ritenuta la soglia oltre la quale si ritiene che l'interessato disponga di mezzi economici sufficienti) fin dal 2022, avrebbe fruito dell'accoglienza in modo indebito;
per l'effetto, appena ricevuta tale comunicazione, ovvero in data
18.5.2023, cercava una sistemazione alternativa e dopo un mese circa, lasciava il Centro Parte_1 di Accoglienza per non usufruire della misura che non gli poteva più essere garantita.
In applicazione dell'art. 14 comma 3° D.lgs. 142/2015 (che indica il parametro / soglia oltre la quale si presume che l'interessato disponga di mezzi economici sufficienti per autosostenersi che deve essere parametrato ad un considerevole miglioramento delle condizioni finanziarie del richiedente), considerato il reddito percepito nel 2023, pari ad euro 8.738,91, tenendo a mente il costo giornaliero previsto dal Centro di Prima Accoglienza convenzionata (di euro 27,05 al gg x 167 gg), valutato l'effettivo comportamento collaborativo e non ostruzionistico, la calcolava Controparte_8
l'importo finale dovuto da in euro 2.450,49 e ne ingiungeva, ex art. 23 comma 6° del Parte_1
D.lgs. 142/2015, il pagamento a mezzo del provvedimento del 4.6.2024, notificandolo il 6.6.2024.
Con atto di citazione ritualmente notificato alla Prefettura di e al CP_3 [...]
, chiede di accertare l'insussistenza del credito di parte opposta CP_9 Parte_1 sottolineando come esso sia davvero in contrasto con il canone della proporzionalità e dell'adeguatezza, in quanto il discostamento del suo reddito da quello dell'assegno sociale annuo pagina 2 di 10 – di circa 2.000 euro sia nel 2022 che nel 2023 - era davvero modesto;
fa presente che nel mese Pt_1 di aprile del 2024 è stato licenziato (senza apparente motivo) dal posto di lavoro presso il Ristorante
Giapponese di Ren Xianghonge, in , Via Circondaria nr. 36/R e che da allora è disoccupato, CP_3 per cui il reddito prodotto nel 2024 sarà largamente inferiore anche allo stesso importo dell'assegno sociale annuo (che nel 2022 era pari ad euro 5.983,64) e, dunque, davvero insufficiente a migliorare le sue condizioni di vita e a porlo nella condizione di poter restituire l'importo richiestogli, tenendo conto anche del fatto che egli non ha mai inteso celare la propria situazione lavorativa, visto che il Centro di
Accoglienza ove era ospitato ben conosceva la sua situazione lavorativa e che la – tramite la CP_7
Commissione territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di istituita CP_3 presso la Prefettura - poteva a sua volta conoscere solo laddove si fosse messa in contatto il Centro medesimo.
Infine, l'attore rappresenta che dopo aver conseguito la protezione speciale, si è rivolto al centro SAI della Società della Salute Fiorentina, Centro di seconda accoglienza, in Campi Bisenzio (FI),
Via XIII Martiri nr. 164, la cui gestione è affidata alla Cooperativa sociale Il AS e alla Fondazione
Solidarietà Caritas, ottenendo la possibilità di vivere in un CAS in Via G. Del Papa nr. 111, versando in una situazione di totale indigenza.
In data 16.7.2024, con decreto inaudita altera parte (ritenendo la situazione di indigenza una fonte di pericolo immanente di un danno grave ed irreparabile), è stata sospesa l'esecutività dell'ingiunzione di pagamento impugnata ex art. 5 comma 2° del D.lgs. 150/2011.
Si è costituito in giudizio il in data 7.10.2024 chiedendo il Controparte_9 rigetto della domanda facendo leva sul fatto che parte attrice/opponente non ha contestato né il superamento della soglia di reddito prevista dall'art. 14 comma 3° D.lgs. 142/2015, né l'inadeguatezza del parametro assoluto per la valutazione della sussistenza di mezzi economici sufficienti, né la proporzionalità del provvedimento emesso dall'Amministrazione e che l'argomentazione, secondo la quale la richiesta di rimborso delle spese indebitamente sostenute dalla P.A. può essere effettuata solo in presenza di un comportamento scorretto del beneficiario della prestazione (mediante ad es.
l'occultamento delle risorse finanziarie), non sarebbe corretta, in quanto l'iniziale importo calcolato in euro 4.517,35 era stato infatti già ridotto per effetto della rimodulazione secondo proporzionalità rispetto all'entità del discostamento del reddito dal parametro sociale, come indicato dalla sentenza del
Consiglio di Stato del 7.3.2023 nr. 2386 .
pagina 3 di 10 Con decreto ex art. 171 bis c.p.c. del 10.10.2024 sono stati assegnati i termini di cui all'art. 171 ter c.p.c. e confermato il decreto del 16.7.2024 (“per non essere state allegate da parte resistente nuove circostanze in grado di evidenziare che l'attore goda di redditi con i quali soddisfare, oltre alle proprie esigenze di vita dignitosa, anche le richieste creditorie del Ministero”); parte attrice produceva, in allegato alla memoria integrativa ex art. 171 ter nr. 2 c.p.c. l'Attestazione di disoccupazione rilasciato dal Centro per l'Impiego di che CP_3 consente di apprezzare che già in data 16.7.2024 aveva manifestato disponibilità per Parte_2 trovare un'occupazione di lavoro (come lavapiatti) ma che, alle date del 6.8.2024, del 25.9.2024 e del
25.10.2024 non era stata individuata alcuna possibilità che potesse accettare;
la causa viene oggi Pt_1 in decisione, previa assegnazione di termine per le note sostitutive di udienza ex art. 127 ter c.p.c., che le parti hanno ritualmente depositato, riportandosi a quanto già dedotto in atti.
Motivi della decisione
L'opposizione viene accolta.
La materia dell'accoglienza degli stranieri richiedenti protezione internazionale è disciplinata, nel nostro ordinamento, dal d.lgs. 18 agosto 2015,
n. 1421 e successive modifiche2, il quale costituisce trasposizione delle direttive 1 Le condizioni dell'accoglienza per i richiedenti protezione internazionale sono disciplinate dalla direttiva 2013/33/UE, la cosiddetta direttiva accoglienza che sostituisce la precedente direttiva 2003/9/UE. La direttiva del 2003 è stata recepita nell'ordinamento interno dal decreto legislativo n. 140/2005, poi abrogato dal decreto legislativo n. 142/2015 che ne ha sostituito il contenuto, aggiornandolo con le disposizioni della nuova direttiva accoglienza del 2013. Successivamente, sono state apportate alcune integrazioni e modifiche al decreto legislativo n. 142, dapprima, dal decreto-legge n. 13/2017 che ha previsto una serie di interventi urgenti in materia di immigrazione. e, successivamente, con la L. n. 47/2017 sui minori stranieri non accompagnati e con il correttivo D.Lgs. n. 220/2017. I destinatari del sistema di accoglienza disciplinato dal D.Lgs. n. 142/2015 sono gli stranieri non comunitari e gli apolidi, richiedenti protezione internazionale (ossia il riconoscimento dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria) nel territorio nazionale (comprese le frontiere e le zone di transito), nonché i familiari inclusi nella domanda di protezione. Le misure di accoglienza si applicano dal momento di manifestazione della volontà di chiedere la protezione internazionale (non già dal momento della presentazione della domanda, come era previsto dall'articolo 5 del D.Lgs. n. 140 del 2005). L'accoglienza è articolata in diverse fasi: la primissima fase, antecedente alla accoglienza vera e propria, consiste nel soccorso e prima assistenza, nonchè di identificazione dei migranti, soprattutto nei luoghi di sbarco (art. 8, co. 2). Tali funzioni continuano ad essere svolte nei Centri di primo soccorso e accoglienza (CPSA); la seconda fase è presso i Centri governativi di prima accoglienza per il tempo necessario al completamento delle operazioni di identificazione, alla presentazione e l'avvio dell'esame della domanda di protezione internazionale, nonchè all'accertamento delle condizioni di salute diretto a verificare la eventuale sussistenza di situazioni di vulnerabilità. Tale funzione è innanzitutto svolta dai centri di accoglienza già esistenti al momento dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 142/2015, come i Centri di accoglienza per i richiedenti asilo (CARA) e i Centri di accoglienza (CDA). La successiva fase è svolta a livello territoriale nei Centri del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR), dove sono accolti coloro che hanno già fatto domanda per il riconoscimento dello status di rifugiato (e anche coloro ai quali detto status è stato riconosciuto) e che non dispongono di mezzi sufficienti per il sostentamento proprio e dei propri familiari (art. 14). Nel caso di esaurimento dei posti all'interno delle strutture di pagina 4 di 10 2013/33/UE, recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, e 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale.
Le condizioni di accoglienza stabilite dalla norma europea (art. 2 della direttiva 33 del 2013) prevedono “alloggio, vitto e vestiario, forniti in natura o in forma di sussidi economici o buoni (...) nonché un sussidio per le spese giornaliere”, mentre l'art. 17 della medesima direttiva richiede che tali condizioni siano assicurate dal momento in cui è manifestata la volontà personale di richiedere la protezione e che prima e di seconda accoglienza, a causa di arrivi consistenti e ravvicinati di richiedenti cui l'ordinario sistema di accoglienza non sia in grado di far fronte, questi possono essere ospitati in strutture temporanee di emergenza (art. 11, D.Lgs. 142/2015). Tali strutture sono individuate dalle prefetture - uffici territoriali del Governo, sentito l'ente locale nel cui territorio è situata la struttura (secondo le procedure di affidamento dei contratti pubblici) e la permanenza in tali strutture è stabilita per un tempo limitato, in attesa del trasferimento nelle strutture di prima accoglienza o in quelle della rete territoriale SPRAR. 2 La legge n. 50/2023 (di conversione del D.L. c.d. CUTRO) ha modificato il d.lgs n. 142/2015 nonché l'art.
1-sexies dl n. 416/1989, ridefinendo la filiera dell'accoglienza, soprattutto con riguardo la gestione dei punti di crisi (cd.
“hotspot”) e dei centri governativi di accoglienza, nonché con riguardo alla platea dei beneficiari che possono accedere ai progetti territoriali di accoglienza e integrazione nell'ambito del Sistema di accoglienza e integrazione (Sai), nonché per le prestazioni che devono essere garantite nei centri e le ipotesi di revoca e riduzione delle misure di accoglienza garantite. La legge n. 50/2023 interviene anche in materia di revoca delle condizioni di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, disponendo l'adozione di misure temporanee, applicate secondo il principio di proporzionalità e tenuto conto della situazione del richiedente. Più specificatamente, l'art. 5-quater, abrogando la lett. e) dell'art. 23 d.lgs n. 142/2015, impedisce la revoca immediata dell'accoglienza per violazione grave o ripetuta delle regole della struttura o del danneggiamento doloso di beni mobili e immobili, ovvero comportamenti gravemente violenti, e introduce misure graduate di riduzione dei benefici da adottare in modo individuale e secondo il principio di proporzionalità. Il legislatore, al fine di colmare un vuoto normativo seguito alla disapplicazione, da parte della giurisprudenza nazionale, della fattispecie contemplata nella succitata disposizione in quanto giudicata in contrasto con il diritto euro-unitario, introduce con la l. n. 50/2023 la possibilità di adottare provvedimenti di riduzione delle condizioni di accoglienza nei casi in cui vi sia, da parte del richiedente, la «violazione grave e ripetuta delle regole della struttura in cui è accolto ovvero in caso di comportamenti gravemente violenti, anche tenuti al di fuori della struttura di accoglienza» (comma 2 dell'art. 23). Viene cambiata la rubrica dell'articolo intitolata alla «revoca» delle misure di accoglienza all'interno dei centri di prima accoglienza (art. 9) o dei centri di accoglienza straordinaria (art. 11) per introdurvi anche il riferimento alla «riduzione», e previsto che il prefetto competente, oltre a poter disporre il trasferimento in altra struttura, può adottare provvedimenti di riduzione delle misure di accoglienza, che possono consistere:
1. nell'esclusione temporanea dalla partecipazione ad attività organizzate dal gestore del centro;
2. nell'esclusione temporanea dall'accesso a uno o più dei servizi erogati nei centri di accoglienza ai sensi dell'art. 10 d.lgs n. 142/2015 (fatto salvo che non si possono escludere i servizi di accoglienza materiale);
3. nella sospensione, per un periodo non inferiore a trenta giorni e non superiore a sei mesi, o revoca dei benefici economici accessori (cd. “pocket money”). La novella (comma 1, lett. d dell'art.
5-quater l. n. 50/2023) introduce inoltre nel corpo dell'articolo 23 un nuovo comma 2-bis, ai sensi del quale le misure di revoca o di riduzione delle misure di accoglienza devono essere adottate in modo individuale, nel rispetto del principio di proporzionalità, tenuto conto della situazione del richiedente e con riferimento a eventuali condizioni di vulnerabilità di cui all'art. 17 del decreto accoglienza. La disposizione riproduce il contenuto dal par. 5 dell'art. 20 della direttiva 2013/33/UE, nel quale sono previste le garanzie procedurali per la riduzione e la revoca dell'accoglienza, in quanto stabilisce che le decisioni debbano essere «adottate in modo individuale, imparziale ed obiettivo e sono motivate» e «sono basate sulla particolare situazione della persona interessata, specialmente per quanto riguarda le persone contemplate all'art. 21 (vulnerabili), tenendo conto del principio di proporzionalità».
pagina 5 di 10 assicurino “un'adeguata qualità di vita che garantisca il sostentamento del richiedente e ne tuteli la salute fisica
e mentale”.
La direttiva 2013/33/UE prevede, poi, all'art. 20, in conseguenza del venir meno dei presupposti fondanti l'attribuzione delle misure di accoglienza, la possibilità di progressiva e graduale limitazione delle stesse fino a giungere, quale extrema ratio, alla loro revoca, consentita “in casi eccezionali debitamente motivati”.
I casi di riduzione o revoca individuati dalla direttiva sono riconducibili alle seguenti ipotesi contemplate dall'art. 20: A) allontanamento volontario (par. 1 lett. a); B) mancanza di interesse nella procedura (par. 1, lett. b, e par. 2); C) presentazione di una domanda reiterata (par. 1 lett. c); D) nel caso di occultamento di risorse finanziarie e conseguente indebito godimento delle condizioni di accoglienza (par. 3); E) per gravi violazioni delle regole dei centri di accoglienza nonché per comportamenti gravemente violenti (par. 4).
Le garanzie procedurali per la riduzione e la revoca dell'accoglienza sono previste, invece, dall'art. 20, par. 5, della menzionata direttiva il quale prevede espressamente che le decisioni devono essere “adottate in modo individuale, imparziale ed obiettivo e sono motivate” e “sono basate sulla particolare situazione della persona interessata, specialmente per quanto riguarda le persone contemplate all'art. 21 (soggetti vulnerabili), tenendo conto del principio di proporzionalità”; inoltre gli Stati devono assicurare “in qualsiasi circostanza l'accesso all'assistenza sanitaria (...) e garantiscono un tenore di vita dignitoso per tutti i richiedenti”.
La collocazione di quest'ultima disposizione a sostanziale chiusura dell'art. 20 evidenzia che il principio di gradualità della sanzione e di rispetto della dignità della persona si riferiscono a tutte le violazioni indicate.
Tale affermazione è stata recentemente confermata dalla Corte di Giustizia dell'Unione
Europea (sez. X, 1° agosto 2022, C-422/21 e ancora prima Corte di Giustizia, Grande Sezione, 12 novembre 2019, C-233/18) che, con riferimento alla sanzione della revoca, ha statuito che essa “deve, in qualsiasi circostanza, rispettare le condizioni di cui al par. 5 di tale articolo, in particolare quelle relative al rispetto del principio di proporzionalità e della dignità umana”.
L'ordinamento italiano, dando attuazione alla direttiva europea con il d.lgs. n. 142 del 2015, non prevede, tuttavia, alcuna ipotesi di graduazione della sanzione né di adeguamento alla gravità del fatto contestato alla luce del fondamentale principio di proporzionalità.
pagina 6 di 10 Con specifico riferimento al caso di revoca della misura di accoglienza per superamento dei requisiti reddituali, occorre precisare che nell'ordinamento europeo vengono in rilievo due species di revoca delle misure di accoglienza: la prima, che potremmo definire ordinaria, per venir meno dei presupposti di legge previsti per l'accesso al sistema di accoglienza, disciplinata all'art. 17 della direttiva n. 33 del 2013; la seconda, di carattere sanzionatorio, come si evince dalla rubrica dell'art. 20, per l'occultamento delle risorse finanziarie.
In particolare, con riferimento alla revoca per il venir meno dei requisiti di legge, l'art. 17 della direttiva dispone ai par. 3 e 4 che: "
3. Gli Stati membri possono subordinare la concessione di tutte le condizioni materiali d'accoglienza e dell'assistenza sanitaria, o di parte delle stesse, alla condizione che i richiedenti non dispongano di mezzi sufficienti a garantire loro una qualità della vita adeguata per la loro salute, nonché ad assicurare il loro sostentamento.
4. Gli Stati membri possono obbligare i richiedenti a sostenere o a contribuire a sostenere i costi delle condizioni materiali di accoglienza e dell'assistenza sanitaria previsti nella presente direttiva, ai sensi del par. 3, qualora
i richiedenti dispongano di sufficienti risorse, ad esempio qualora siano stati occupati per un ragionevole lasso di tempo.
Qualora emerga che un richiedente disponeva di mezzi sufficienti ad assicurarsi le condizioni materiali di accoglienza e
l'assistenza sanitaria all'epoca in cui tali esigenze essenziali sono state soddisfatte, gli Stati membri possono chiedere al richiedente un rimborso".
La norma, espressione del principio di proporzionalità che permea la materia delle misure di accoglienza e, in particolar modo, quella della riduzione e/revoca delle misure e delle relative conseguenze personali e patrimoniali, dispone al par. 5 che "Gli Stati membri possono esigere un rimborso integrale o parziale delle spese sostenute, allorché vi sia stato un considerevole miglioramento delle condizioni finanziarie del richiedente o se la decisione di accordare tali prestazioni è stata adottata in base a informazioni false fornite dal richiedente".
La disposizione normativa italiana non ha, invece, operato un corretto recepimento dell'art. 20, co. 3, direttiva 2013/33/UE, sia perché non ha previsto una graduale riduzione delle misure di accoglienza, sia perché l'eventuale sanzione non è subordinata alla presenza dei presupposti legittimanti dell'occultamento delle risorse e del superamento stabile dello stato di indigenza, che devono intendersi cumulativi e non certo alternativi.
La mancanza del riferimento della norma interna all'”occultamento delle risorse” ha portato le
Amministrazioni all'applicazione della disposizione al mero ricorrere della ritenuta autosufficienza pagina 7 di 10 economica del richiedente protezione internazionale, valutata con esclusivo riferimento alla disponibilità in capo a quest'ultimo di risorse pari o superiori all'ammontare dell'assegno sociale annuo.
Orbene, a livello nazionale l'art. 23 del d.lgs. n. 142 del 2015 disciplina la revoca delle misure di accoglienza prevedendo alla lett. d), quale causa di revoca, l'accertamento "della disponibilità da parte del richiedente di mezzi economici sufficienti".
Tale disposizione deve essere letta in combinato con l'art. 14 del medesimo decreto legislativo che al comma 1 prevede che il richiedente la protezione internazionale che "risulta privo di mezzi sufficienti
a garantire una qualità di vita adeguata per il sostentamento proprio e dei propri familiari, ha accesso, con i familiari, alle misure di accoglienza del presente decreto", tra cui quella di essere ospitato presso una struttura di accoglienza e al comma 3, precisa che "al fine di accedere alle misure di accoglienza di cui al presente decreto, il richiedente, al momento della presentazione della domanda, dichiara di essere privo di mezzi sufficienti di sussistenza".
Dal tenore letterale delle predette norme si evince che per giustificare la revoca i
"mezzi sufficienti" pari o superiori "all'importo annuo dell'assegno sociale" (il quale costituisce il parametro legislativamente stabilito per valutare l'adeguatezza delle risorse al proprio sostentamento), devono essere di carattere stabile e/o duraturo e, comunque, devono riferirsi ad un arco temporale minimo di un anno ed essere proporzionati alle attuali condizioni dello straniero.
Anche l'art. 23, co. 6, d.lgs. n. 142/2015, che prevede che “il richiedente è tenuto a rimborsare i costi sostenuti per le misure di cui ha indebitamente usufruito”, deve essere interpretata nel senso che non può considerarsi che il richiedente protezione internazionale abbia indebitamente fruito delle misure di accoglienza nei casi in cui abbia tempestivamente provveduto a comunicare all'Amministrazione, per il tramite dell'ente gestore, lo svolgimento di attività lavorativa, ma ciò nonostante l'Amministrazione gli abbia consentito di permanere all'interno del centro.
Del pari si dica nel caso in cui il richiedente asilo abbia stipulato un regolare contratto di lavoro, conoscibile quindi dall'Amministrazione con l'ordinaria diligenza, ma questa non abbia svolto alcuna verifica al riguardo, consentendo la permanenza dello straniero all'interno delle misure di accoglienza.
In entrambi i casi, infatti, il richiedente protezione internazionale ha fatto legittimamente affidamento sul comportamento inerte dell'Amministrazione che, pur a conoscenza del suo status lavorativo e titolare di un potere discrezionale, lo ha indotto a ritenere che tale comportamento (permanenza nelle misure di accoglienza) fosse assolutamente legittimo.
pagina 8 di 10 Occorre, pertanto, verificare se vi è stato o meno un radicale miglioramento delle condizioni di vita dello straniero e se il richiedente ha dolosamente occultato le risorse e se ha dichiarato il falso nella relativa istanza di fruire delle misure di accoglienza.
A parere di questo giudice non ricorrono tali circostanze, vista l'entità davvero esigua della differenza tra quanto percepito nel 2023 da reddito di lavoro rispetto all'importo annuo dell'assegno sociale, specie in un ambito territoriale come quello fiorentino dove è nota la estrema difficoltà di reperire un alloggio in locazione;
inoltre la Commissione Territoriale era in grado di conoscere che l'attore dimorava presso La venerabile di che, dopo essersene Controparte_6 CP_6 allontanato, dimorava presso un CAS (di Via G. Del Papa nr. 111), potendo acquisire direttamente dalle strutture informazioni intorno alla reale disponibilità di risorse reddittuali ulteriori rispetto a quelle minime derivanti da attività lavorativa (o avrebbe dovuto farlo mediante un costante aggiornamento della scheda individuale).
Del resto, la giurisprudenza in materia ha costantemente affermato che “la necessità di coordinare la normativa interna con quella euro-unitaria fa sì che, se lo Stato può ottenere un rimborso integrale o parziale delle spese sostenute per l'erogazione delle misure di accoglienza, ciò non può che avvenire nel rispetto del principio di proporzionalità, onde verificare se vi sia stato un radicale miglioramento delle condizioni di vita dello straniero oppure se il comportamento dello stesso riveli l'occultamento di risorse o dichiarazioni false poste a base dell'istanza”; di talchè, “in ossequio al principio di primazia del diritto dell'Unione Europea e in ragione del potere del giudice nazionale di disapplicare le norme interne in contrasto con quelle europee, va disapplicata la norma di cui all'art. 23, comma 1, lett.
d), e comma 6, del d.lgs. n. 142 del 2015 nella parte in cui non prevede che la possibilità di ottenere il rimborso integrale
o parziale sia subordinata alle condizioni di cui all'art. 26 della direttiva n. 2013/33/UE e, in ogni caso, sia proporzionata al caso di specie”.
La giurisprudenza amministrativa, infatti, ha affermato che laddove la permanenza nel centro sia stata consentita nonostante la tempestiva comunicazione, o comunque la conoscenza o conoscibilità del fattore impeditivo da parte dell'Amministrazione, la decisione di procedere al recupero integrale dell'onere economico sostenuto dall'Amministrazione “si presenta incongrua e non coerente con un canone razionale di proporzionalità” (TAR Emilia Romagna, sez. I, sentenza nr. 223/2022).
Concludendo, “la richiesta di rimborso dei costi sostenuti per l'accoglienza si presenta contrastante con il canone di proporzionalità e adeguatezza quando – da un lato – lo straniero richiedente protezione internazionale abbia correttamente reso nota la sua posizione lavorativa all'Amministrazione o al gestore della struttura di assegnazione e non
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abbia posto in essere un comportamento ostruzionistico, e – dall'altro lato – la sanzione ingiunta sia palesemente incongrua rispetto all'entità del discostamento dal parametro dell'assegno sociale e rispetto alla consistenza del miglioramento delle condizioni di vita dell'interessato” (così, recentissimamente, TAR Emilia Romagna, Parma, sez. I, 26 ottobre 2023, n. 295; in termini, ex multis: Cons. Stato, sez. III, 15 settembre 2023, n. 8351; id.,
7 marzo 2023, n. 2386; TAR Toscana, sez. II, 26 settembre 2022, n. 1041; id., ordinanza 18 ottobre
2023, n. 449).
0o0
Essendo stato l'attore ammesso al Patrocinio a spese dello Stato, sarà emesso separato decreto di liquidazione del compenso riconoscibile al suo difensore.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda attorea, dichiara che nulla deve al Parte_1 Controparte_10
– sulla base dell'ingiunzione di pagamento prot. n. r38484 emessa il
[...]
4.6.2024, fascicolo 9306/2021, notificata il 6.6.2024 perché illegittima.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Firenze, 12.11.2025
Il giudice on.
IL AN de VI
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