Decreto cautelare 4 novembre 2025
Sentenza breve 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. IV, sentenza breve 02/12/2025, n. 1932 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 1932 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01932/2025 REG.PROV.COLL.
N. 03101/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 3101 del 2025, proposto da
IL IO, rappresentato e difeso dagli avvocati Isetta Barsanti Mauceri, Benedetta Colzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Università degli Studi di Firenze, Direzione Generale dell’Università degli Studi di Firenze, Corso di Laurea in Scienze Motorie, Sport e Salute, Ministero dell’Università e della Ricerca, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- del silenzio serbato dall'Università degli Studi di Firenze alle numerose richieste presentate dal ricorrente e dalla di lui madre Dott.ssa Martina Mazzi relativamente alla mancata immatricolazione del primo al Corso di Laurea in Scienze motorie;
- di ogni altro atto preordinato, connesso e conseguente, noto od ignoto, comunque lesivo dell'interesse del ricorrente nella sua spiegata qualità.
e per quanto possa occorrere
- del Bando di ammissione al primo anno di Corso di Laurea in Scienze Motorie Sport e salute dell'Università degli Studi di Firenze di cui al D.R. n. 389/2025 - Prot. n. 78421 del 03/04/2025, nella parte in cui ha previsto il termine di cinque giorni dalla pubblicazione della graduatoria di merito per l'immatricolazione al primo anno di Scienze motorie, se considerato perentorio;
- del Bando di ammissione al primo anno di Corso di Laurea in Scienze Motorie Sport e salute dell'Università degli Studi di Firenze di cui al D.R. n. 389/2025 - Prot. n. 78421 del 03/04/2025, nella parte in cui non ha previsto alcuna modalità di recupero delle richieste di immatricolazioni da effettuarsi solo on line, qualora il dispositivo informatico non fosse funzionante;
e per la declaratoria del diritto del ricorrente ad essere immatricolato al I anno del corso di laurea di Scienze Motorie Sport e Salute presso l'Università degli Studi di Firenze.
comunque, per la condanna dell'Amministrazione Universitaria resistente al risarcimento dei danni patiti e patendi dal ricorrente che saranno documentati in corso di causa e che possono essere quantificati da codesto Ecc.mo TAR in via equitativa con riferimento al fatto che in difetto di immatricolazione a far data dall'inizio dell'a.a. 2025/26 il ricorrente perderebbe un anno con ritardo di almeno un anno nella propria carriera professionale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 novembre 2025 il dott. IC AN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Rilevato che:
- con il ricorso introduttivo del giudizio parte ricorrente ha impugnato il silenzio serbato dall’Università di Firenze sulla sua istanza di immatricolazione al Corso di Laurea in Scienze motorie, in uno con gli altri atti come meglio in epigrafe indicati;
- con dichiarazione versata in atti il 14 novembre 2025 il ricorrente, stante l’avvenuta immatricolazione, ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione del ricorso;
- la causa è stata chiamata alla camera di consiglio del 27 novembre 2025 ove, sentito il difensore comparso, è stata trattenuta dal Collegio per la decisione nel merito, ai sensi dell’art. 60 c.p.a., dato di ciò avviso alle parti;
Considerato che, alla luce di quanto sopra rappresentato, al Collegio non residua che dare atto della improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse, a spese compensate, stante la natura della decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione Quarta, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 27 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IC AN, Presidente, Estensore
Luigi Viola, Consigliere
Giovanni Ricchiuto, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| IC AN |
IL SEGRETARIO