TRIB
Sentenza 27 agosto 2025
Sentenza 27 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 27/08/2025, n. 516 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 516 |
| Data del deposito : | 27 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SAVONA
Sezione CIVILE
in composizione monocratica nella persona della dr.ssa Laura Serra, in funzione di
Giudice Unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 2630/2023, promossa con atto di citazione
DA
(C.F./P.IVA ) AR C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv.to CRISTINA RONCALLO, come da procura allegata all'atto di citazione depositato telematicamente
PARTE ATTRICE
CONTRO
(C.F./P.IVA ), CP_1 C.F._2 Parte_2
(C.F./P.IVA ), (C.F./P.IVA C.F._3 Parte_3
), (C.F./P.IVA C.F._4 Parte_4
), rappresentati e difesi dall'avv. MANGIONE C.F._5
ROBERTO, come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente
Pagina nr. 1 (C.F./P.IVA ), rappresentato e CP_2 C.F._6
difeso dall'avv. ARTURO VERÌ, come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente
(C.F./P.IVA ), contumace CP_3 P.IVA_1
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: servitù di passaggio
CONCLUSIONI: con note depositate entro il termine assegnato ex art. 189 c.p.c. i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come di seguito riportate:
Per parte attrice:
Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis:
- accertare e dichiarare che sussistono i presupposti per l'applicazione dell'articolo 1052 cod. civ. e pertanto costituire giudizialmente una servitù di passo carrabile a favore del fondo dell'attrice ed a carico del fondo dei convenuti, da realizzarsi, con tutti i relativi costi a carico dell'attrice, mediante adeguamento, risistemazione e messa in sicurezza del tracciato in autobloccanti già esistente sul fondo dei convenuti e precisamente attraversante i mappali numeri 1461, 1463,
1467, 229 e 235, come da relazione tecnica illustrativa in data 06/03/2018 del
Geom. prodotta in atti, a cui si fa riferimento in relazione al Persona_1 percorso della servitù di cui si chiede la costituzione e/o come da elaborato del
CTU.
- Determinare giudizialmente l'ammontare dell'indennità di cui all'art. 1053 cod. civ. che l'attrice si dichiara fin d'ora disposta a pagare ai convenuti al momento della costituzione della servitù di passaggio carrabile.
- Condannare i convenuti al pagamento delle spese di lite ivi comprese le spese tecniche di CTU e CTP (di cui si produce la fattura dell'acconto e la nota pro forma del saldo).
- In via istruttoria, per quando possa occorrere, si insiste per l'ammissione dei capitoli di prova dedotti nella memoria in data 17/04/2024 (memoria istruttoria).
Per i convenuti : CP_1 Parte_3 Parte_4
CONCLUSIONI
Nel merito
Pagina nr. 2 In via principale, rigettare la domanda avanzata da perché AR priva di fondamento in fatto e in diritto per tutti i motivi esposti in narrativa.
In via subordinata
Nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda avanzata da AR
, determinare l'indennità dovuta ex art. 1053 c.c. da liquidarsi nella
[...] misura massima che risulterà di giustizia all'esito del giudizio.
Con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Per il convenuto : CP_2
Piaccia al Tribunale adito così giudicare: Nel merito in via principale: Rigettare tutte le domande svolte dall'attrice , volte alla costituzione di AR una servitù di passo carraio all'interno della proprietà dei convenuti, in assenza delle condizioni e dei requisiti dalla legge richiesti, e/o comunque perché non realizzabile in loco ai sensi del vigente Piano Regolatore del Comune di e CP_3 della normativa regionale in tema di vincoli urbanistici e idrogeologici.
Nel merito soltanto in via subordinata: nella denegata ipotesi in cui il Tribunale dovesse accogliere la domanda attorea, subordinare la costituzione della servitù al rispetto delle condizioni previste dall' art. 1051 secondo comma c.c. ed alla preventiva autorizzazione degli Enti Territoriali competenti, oltre che al pagamento delle indennità previste dall'art. 1053 c.c. da determinarsi per la quota del convenuto in misura non inferiore ad euro 25.000,00 CP_2
In ogni caso con vittoria di spese, competenze e compensi del presente giudizio
*********************************************
Pagina nr. 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, ha adito il AR
Tribunale di Savona esponendo che:
• EL è proprietaria di una casa, circondata da fasce di terreno coltivate, situata sulle alture di pervenutale in eredità, raggiungibile esclusivamente a CP_3 piedi, mediante un sentiero impervio e pendente che sale dalla sottostante strada vicinale. Il sentiero insiste sulla proprietà di terzi, sulla quale è stata costituita servitù di passaggio;
• L'accesso alla proprietà è dunque inadatto e insufficiente ai bisogni del fondo, considerato che, insieme ai suoi figli, aveva iniziato ad affittare la casa nei mesi estivi ai turisti con molta difficoltà, proprio a causa dell'impervio accesso;
• EL aveva pertanto incaricato un proprio tecnico di valutare la realizzabilità di una strada di collegamento con la via pubblica e questi l'aveva individuata nell'esistente tracciato carrabile in autobloccanti che si trova all'interno della proprietà confinante, dei signori – Il percorso era già Parte_4 CP_2 esistente (ed era stato utilizzato dall'attrice in occasione dei lavori di ristrutturazione della casa per consentire alle imprese il trasporto di materiali) ma per essere asservito al suo fondo, doveva essere consolidato con messa in sicurezza e realizzazione di una rampa di collegamento tra i due terreni;
• Tali opere avrebbero comportato un disagio minimo ai proprietari del fondo, in quanto il passaggio corre sul confine esterno della proprietà. Tuttavia, essi avevano sempre opposto il loro rifiuto alla costituzione della servitù.
Sulla base di tali elementi, l'attrice ha chiesto accertare i presupposti e conseguentemente costituire una servitù coattiva di passaggio ai sensi dell'art. 1052 c.c. a favore del proprio fondo e a carico di quello di proprietà
[...]
. CP_4
Si è costituito replicando alle avverse argomentazioni che le CP_2 caratteristiche fisiche e geografiche dei luoghi impedivano l'attuabilità dei progetti dell'attrice. Il tratto di terreno che la controparte definiva tracciato esistente, in realtà era in fortissima pendenza ed asservito unicamente al collegamento discontinuo e difficoltoso tra la pubblica via ed una delle due
Pagina nr. 4 distinte unità immobiliari della proprietà Tale tracciato era Parte_5 stato utilizzato unicamente con mezzi da lavoro, in rarissime occasioni, per portare mobili e materiali, con l'adozione di ogni cautela, vista la pendenza, la conformazione e la scivolosità del percorso. La trasformazione del sedime in strada avrebbe comportato opere imponenti, anche perché la proprietà si AR trovava ancora ad un livello superiore a quello dei convenuti, con aumento della pendenza e della pericolosità. La situazione di pericolo avrebbe avuto effetti ancora maggiori tenuto conto che l'attrice aveva intenzione di rendere il passaggio utilizzabile anche per gli avventori del bed and breakfast.
Il convenuto ha altresì rilevato che il fondo della signora non poteva AR ritenersi intercluso, in quanto raggiungibile da un sentiero che da sempre era servito a tale scopo.
Pertanto, non poteva ritenersi sussistente alcuno dei presupposti di legge per la costituzione della servitù coattiva di passaggio richiesta dalla controparte.
Conclusivamente, dopo aver manifestato la propria disponibilità ad CP_2 alienare a parte attrice la porzione di fondo di sua proprietà, ha chiesto di rigettare la domanda attorea. In subordine, nel denegato caso di costituzione della servitù, di disporre a carico dell'attrice il pagamento dell'indennità prevista dall'art. 1053
c.c. in misura non inferiore a 25.000 euro.
Separatamente, si sono costituiti in giudizio , , e Parte_4 Pt_2 CP_1 rappresentando che: - innanzitutto, era Parte_3 AR proprietaria di terreni ulteriori rispetto a quelli dedotti in giudizio. Unendo le sue proprietà a quelle del marito, ella avrebbe potuto costituire la voluta servitù di passaggio carraio senza alcun interessamento dei fondi dei convenuti. – Inoltre, era non corrispondente al vero che l'attrice avesse mai utilizzato il passaggio nel corso delle opere di ristrutturazione per arrivare con i mezzi fino alla sua proprietà. In realtà, la disponibilità del vicino era consistita nel consentire il transito sul tracciato fin dove esistente, dopo di che i materiali erano stati trasportati manualmente, poiché non era fisicamente possibile raggiungere con veicoli la proprietà attorea, collocata su una “balza” superiore. – ed infatti, proprio la conformazione morfologica del terreno rendeva impossibile qualsiasi collegamento carrabile tra le due proprietà, separate da oltre due metri di dislivello di certo non colmabili mediante la creazione di una semplice rampa sterrata, come
Pagina nr. 5 proposto dall'attrice. La realizzazione di tale porzione di percorso era inoltre inammissibile anche sotto il profilo urbanistico, per violazione dell'art. 25 delle
Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore, che vietava la realizzazione di nuove strade, non previste dallo strumento urbanistico, “se non per esigenze interpoderali di una pluralità di utenti riuniti in consorzio tramite titolo convenzionato”. Tale creazione era in ogni caso subordinata al rispetto di tutta una serie di prescrizioni relativi alla pendenza, alla dimensione, alle caratteristiche strutturali che non avrebbero potuto in alcun modo realizzarsi in concreto.
I convenuti hanno pertanto affermato l'insussistenza dei presupposti di cui all'art. 1052 c.c. e hanno chiesto il rigetto della domanda attorea. In subordine, in caso di accoglimento, hanno domandato di riconoscere un'indennità proporzionata al danno loro cagionato.
La causa è stata istruita mediante licenziamento di CTU. All'esito, verificata l'impossibilità di addivenire ad una soluzione conciliativa della vertenza, è stata rimessa in decisione, previa assegnazione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica.
***********************
La domanda dell'attrice non può essere accolta, per le ragioni che di seguito si espongono.
È innanzitutto pacifico ed è stato confermato dalla ctu svolta in corso di causa che il fondo attoreo non è intercluso, “poiché ha accesso a monte direttamente da strada pubblica e a valle ha accesso da un sentiero pedonale gravato da servitù di passaggio in suo favore. Se consideriamo invece il fabbricato ad uso abitativo identificato col mappale 499, essi si trova al centro del compendio ed è raggiungibile unicamente a piedi, a monte da un sentiero nel bosco alquanto impervio anche per lo stato di manutenzione in cui il bosco versa e a valle da un sentiero a gradoni in pietra naturali, senza alcuna possibilità di arrivare con un mezzo meccanico, quale ad esempio un'autovettura, nei pressi del fabbricato stesso”.
Deve trovare conseguentemente applicazione l'art. 1052 c.c., che testualmente recita “Le disposizioni dell'articolo precedente si possono applicare anche se il proprietario del fondo ha un accesso alla via pubblica, ma questo è inadatto o insufficiente ai bisogni del fondo e non può essere ampliato. Il passaggio può
Pagina nr. 6 essere concesso dall'autorità giudiziaria solo quando questa riconosce che la domanda risponde alle esigenze dell'agricoltura o dell'industria”.
È noto che la portata applicativa della norma richiamata è stata estesa a seguito del pronunciamento della Corte Costituzionale n. 167/1999 che, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, ha determinato “un mutamento di prospettiva secondo il quale l'istituto della servitù di passaggio non è più limitato ad una visuale dominicale e produttivistica, ma è proiettato in una dimensione dei valori della persona, di cui agli artt. 2 e 3 Cost., che permea di sé anche lo statuto dei beni ed i rapporti patrimoniali in generale” (Cass. Sez. 2 - , Sentenza n. 8817 del
10/04/2018).
Pertanto, “l'art. 1052 c.c. può essere invocato al fine della costituzione di una servitù coattiva di passo carraio, in favore di un fondo non intercluso, non solo per esigenze dell'agricoltura o dell'industria, ma anche a tutela di esigenze abitative, da chiunque invocabili”, fermo restando che “nell'equilibrata applicazione dell'istituto, peraltro, la domanda, proposta a norma della ricordata disposizione, può essere accolta a condizione che sussista l'assenso dell'autorità di vigilanza sul territorio e che il passaggio imposto non comporti un sacrificio, per il fondo servente, maggiore del beneficio per quello dominante, con possibilità di derogare al limite imposto dall'art. 1051, ultimo comma, c.c. (che esonera da servitù case, cortili, giardini ed aie) solo previa accorta ponderazione degli interessi e con adeguato impiego dello strumento dell'indennità, previsto dall'art. 1053 c.c.”.
Alla luce di tali principi, nel caso di specie, non può farsi luogo alla costituzione della servitù di passaggio richiesta dall'attrice per due ordini di ragioni, contemporaneamente esistenti.
La prima, di natura normativa, dipende dal fatto che – per pacifica ammissione delle parti ed affermato dal CTU, il P.R.G. vigente del Comune di disciplina CP_3 all'art. 25 l'apertura o l'ampliamento di strade carrabili, pubbliche e/o private, che non siano espressamente contemplate negli elaborati grafici della Variante integrale al PRG”, ammettendola “soltanto per strade interpoderali ai sensi delle successive prescrizioni e purché gli interventi proposti siano conformi alla normativa geo-ambientale di cui alla successiva Parte Terza”.
Pagina nr. 7 In particolare, all'art. 25.3, lo strumento prevede che “Attraverso il rilascio di concessione edilizia convenzionata è consentita l'apertura di nuove strade interpoderali su tutto il territorio comunale, eccezion fatta nelle zone omogenee
F/PT, G1 e G2, purché al servizio di più proprietà e se realizzate da utenti riuniti in consorzi e purché la convenzione identifichi puntualmente:
a) le modalità di esecuzione delle opere;
b) le eventuali infrastrutture a rete che dovranno transitare lungo il suo tracciato;
c) le eventuali modalità di illuminazione notturna della stessa;
d) le modalità di manutenzione da adottare per una buona conservazione delle opere;
e) le garanzie finanziarie e i termini per l'adempimento dei relativi impegni”.
Dunque, presupposto necessario per la realizzazione o modifica dei tracciati carrabili è che questi integrino “strade interpoderali”, “al servizio di più proprietà e se realizzati da utenti riuniti in consorzi”.
La imprescindibilità della condizione è stata confermata dalla Commissione
Edilizia, la quale – a istanza della CTU – ha espresso parere preventivo sul rilascio della convenzione per il percorso in esame motivando “dal punto di vista normativo la stessa è ammissibile qualora in luogo di “accesso carrabile” la successiva istanza venga presentata con la dicitura “strada interpoderale””.
Orbene, è di tutta evidenza che la costituzione della richiesta servitù di passaggio non corrisponde alla creazione di una strada interpoderale, né potrebbe essendo i due istituti ontologicamente incompatibili.
Ed infatti, la servitù di passaggio implica l'esistenza di due fondi, uno servente, sul quale viene costituita, ed uno solo dominante, a vantaggio del quale viene costituita. Il sedime stradale sul quale va a costituirsi la servitù è e resta pertanto di esclusiva proprietà del titolare del fondo servente, ma viene per l'appunto asservito per l'utilità propria di un unico altro fondo, di proprietà di terzi. È questo, evidentemente, il caso che ci occupa, ove il percorso individuato per la costituzione della richiesta servitù insisterebbe sull'unico fondo di proprietà
per l'esclusiva utilità ed a servizio del fondo dominante di Controparte_4 proprietà . Infatti, la proprietà è servita da accesso alla AR Controparte_4 pubblica via e non ha bisogno della costituzione del tracciato quale via di collegamento.
Pagina nr. 8 Diversamente, la strada interpoderale – per costante giurisprudenza amministrativa e ordinaria - è per l'appunto un tracciato, sempre privato (ove non asservito ad uso pubblico), creato per volontà comune dei cosiddetti conferenti, ovvero dei proprietari di terreni, che necessitano del percorso per accesso e collegamento dalla via pubblica dei loro fondi e che pertanto conferiscono in comunione tra loro la porzione di sedime destinandola a strada. La strada interpoderale presenta pertanto due elementi caratteristici: un primo, costituito dalla pluralità di fondi per il servizio dei quali viene costituita, dovendo essere interesse di almeno due frontisti o conferenti la creazione della stessa;
il secondo, determinato dal conferimento della porzione di fondo in comunione tra i diversi conferenti, che divengono così comproprietari e gestori della strada.
Dunque, nella strada interpoderale manca l'asservimento di un fondo per l'utilità di un altro, poiché il percorso stradale è creato per l'interesse comune di tutti i conferenti dei quali diviene di contitolarità.
Ed infatti, significativamente la disposizione del PRG fa espresso riferimento al servizio della strada “a più proprietà” e alla sua realizzazione da parte di “utenti riuniti in consorzi”.
Al riguardo, per inciso, non si concorda con quanto affermato dalla CTU, laddove a pagina 33 della perizia scrive che “la strada non servirebbe un solo proprietario, ma ne servirebbe tre poiché consentirebbe l'accesso carraio sia al fabbricato dell'attrice sia ai fabbricati dei convenuti”. È sufficiente osservare che i convenuti non necessitano della strada per accedere al loro fondo e che, infatti, pacificamente, non utilizzano il percorso anche nella porzione esistente a tal fine.
Pertanto, essi non hanno alcun interesse alla realizzazione della via, che invece andrebbe ad esclusivo vantaggio dell'attrice. Il fatto che, mediante la costituzione del percorso, essi potrebbero avere un accesso carraio in più alle rispettive unità immobiliari è del tutto neutro ed irrilevante.
Tant'è vero che la stessa CTU aveva presentato l'istanza di parere preventivo alla
Commissione Edilizia come “accesso carraio” e non come costituzione di “strada interpoderale”.
Se, dunque, la medesima ha espresso (in fase preventiva) un parere CP_5 favorevole rispetto all'istanza, essa ha altresì individuato il presupposto della
Pagina nr. 9 stessa ammissibilità della domanda nella richiesta di costituzione di una “strada interpoderale”.
La questione, diversamente da quanto appare prima facie valutato dall'ente, non è unicamente terminologica, ma è giuridicamente rilevante, poiché i due istituti si fondano su diritti, presupposti e requisiti diversi e non possono essere semplicisticamente assimilati.
In particolare, a differenza della servitù, che non va ad incidere sulla titolarità del bene, ma va a costituire sulla stessa un peso, la costituzione di una strada interpoderale va ad incidere sulla titolarità stessa dei fondi, che passa limitatamente al sedime stradale nella comunione dei soggetti interessati.
Premesso che il parere preventivo della non è in alcun modo CP_5 vincolante per il giudicante, si ritiene che nella valutazione della sussistenza degli elementi richiesti dall'art. 1052 c.c., come precisati dalla giurisprudenza, manchi allora la conformità della servitù alla normativa di settore, dal punto di vista urbanistico, poiché la realizzazione di nuovi tracciati stradali è subordinata alla costituzione di una strada interpoderale, di cui non ricorrono in concreto gli elementi costituenti.
Ed in ogni caso, la domanda dell'attrice è limitata alla costituzione di una servitù coattiva di passaggio, e non già alla realizzazione di un diverso diritto non compreso nella causa petendi.
Sotto altro profilo, di natura fattuale, si ritiene che neppure il bilanciamento degli interessi tra le parti possa condurre all'accoglimento della domanda attorea.
Invero, come già detto, la costituzione della servitù coattiva ex art. 1052 c.c. non può prescindere dal contemperamento tra l'interesse del proprietario del fondo servente, alla tutela del proprio diritto dominicale, con quello del proprietario del fondo dominante, ad ottenere l'utilità desiderata.
Come già sopra affermato, tale utilità deve sottendere ad un interesse di primario rilievo costituzionale, non più compresso nella sola dimensione produttivistica, ma esteso invece a tutela dei bisogni fondamentali, ed in primo luogo abitativi, della persona.
Dunque, nel caso di specie, è pacifico che l'attrice non abiti nella proprietà di CP_3
e che, invece, abbia richiesto la servitù di passaggio nell'ottica di implementare l'attività di bed & breakfast già in essere ed intrapresa con i figli. Non è
Pagina nr. 10 specificato in atti - e pertanto non si può presumere - che tale attività costituirebbe andrebbe a costituire la fonte di reddito unica o principale della famiglia.
Per un verso, l'interesse sotteso alla domanda non corrisponde all'esigenza primaria abitativa, ma ha natura economica, non di carattere produttivo;
per altro verso, la costituzione della servitù non è necessaria al raggiungimento dello scopo
(poiché l'attività può essere già attualmente esercitata, come affermato dalla stessa attrice) ma ha carattere migliorativo, nell'ottica del raggiungimento di un più facile e maggiore profitto (in quanto il passo carraio aumenterebbe l'appetibilità della casa sul mercato).
A fronte di un mero vantaggio di natura economica che verrebbe così garantito in favore dell'attrice, di converso, il sacrificio imposto al fondo dei convenuti sarebbe oltremodo gravoso.
Infatti, non solo esso non potrebbe essere realizzato pena la perdita della titolarità esclusiva della strada (mediante la necessaria costituzione della strada interpoderale), ma il percorso dovrebbe avere caratteristiche dimensionali e strutturali tali da garantire la conformità al P.R.G. e la sicurezza degli avventori della soprastante unità abitativa attorea.
In particolare, la ctu ha individuato una serie di interventi atti a modificare lo stato dei luoghi descritti nella relazione peritale e poi riportati graficamente nel progetto di cui all'allegato 11: “Il tracciato dell'accesso carrabile alla via pubblica individuato dalla scrivente insiste totalmente sulla proprietà dei convenuti e per larga parte è già esistente per cui al fine della sua realizzazione sono necessarie solo alcune opere di allargamento e di rimodulazione della pendenza nella parte terminale a monte, lungo il confine sud-est dei mappali 229 e 235, corrispondente al tracciato di progetto compreso tra la lettera D e H avente una lunghezza di
18,40 ml. Inoltre sono necessarie alcune opere complementari per recintare le proprietà limitrofe al percorso comune al fine di garantirne la sicurezza e la privacy.
Nello specifico sarà necessario effettuare le seguenti lavorazioni.
1) Potatura della vegetazione presente ai lati del sedime del percorso esistente che attualmente lo invade prepotentemente riducendone la larghezza e limitandone la percorribilità con i mezzi meccanici;
Pagina nr. 11 2) Rimozione della recinzione esistente sul lato a valle del percorso costituita da pali di legno e filo metallico;
3) Rimozione del prato armato in autobloccanti di cemento esistente dal punto D del tracciolino fino al punto G compresa l'area piana laterale;
4) Realizzazione del muretto di contenimento laterale del tracciato F-G e G-H di lunghezza 11 ml. circa avente altezza media massima fuori terra di 85 cm, mediante realizzazione di fondazione in C.A. di larghezza 100 cm e altezza 40 cm previo scavo a sezione ristretta necessario per contenere la suddetta fondazione e realizzazione di muro misto in cemento e pietra faccia a vista larghezza 40 cm.
5) Risistemazione del terreno secondo le quote di progetto con idonea costipazione dello stesso;
6) Fornitura e posa di nuovo prato armato in autobloccanti di cemento similare a quello esistente in corrispondenza dell'area in cui lo stesso era stato rimosso;
7) Fornitura e posa di recinzione con paletti di ferro e rete metallica plastificata di altezza 2 m a delimitazione della strada interpoderale a valle per una lunghezza totale di 83 ml, con inseriti n. 3 cancelli in metallo da 1,20 m per
l'accesso pedonale alla fascia a valle del mappale 229, alla scaletta del mappale
242 e al mappale 1463, 1 cancello da 1,80 m per accesso al mappale 235 e 2 cancelli carrai di larghezza 3 m per l'accesso al terrazzamento a monte del mappale 229 e per l'accesso al terrazzamento a valle del mappale 239”.
In parziale disaccordo con quanto rilevato dalla CTU, si ritiene che – in considerazione della peculiare conformazione dei luoghi, della dimensione del fondo servente, della oggettiva contiguità del nuovo tracciato alle unità abitative dei convenuti, ben evidenziati dal rapporto fotografico allegato alla consulenza
(pagine 16-20) – la costituzione del richiesto passaggio andrebbe ad incidere in modo significativamente negativo e rilevante sul diritto dominicale dei signori
. CP_2 Parte_4
Ed infatti, è evidente che allo stato la porzione di percorso già esistente è sostanzialmente conglobata nel giardino, rispetta la configurazione a balze dei tipici terrazzamenti e, salva la parte iniziale, ha l'aspetto di prato. Sicché esso non altera in alcun modo la vista a “verde” e la tranquillità propria degli immobili, anche perché non è utilizzata come percorso stradale.
Pagina nr. 12 Di contro, non può che rilevarsi che l'allargamento della dimensione del percorso, la realizzazione di un muro di contenimento per assicurare la curva di risalita,
l'adozione di imprescindibili misure atte a garantire la minima sicurezza dei mezzi
(che si troverebbero altrimenti pericolosamente esposti per tutto un lato del percorso direttamente al pendio laterale senza protezioni con conseguenti rischi in caso di manovra o di retromarcia), la creazione di una recinzione metallica lungo tutto il tracciato, andrebbero a determinare non solo un netto peggioramento
“visivo”, poco compatibile con la amenità dei luoghi, ma altresì un grave sacrificio alla proprietà dei convenuti.
Infatti, mediante la recinzione di separazione e l'aumento di dimensione della strada, la porzione di percorso oggi facente in fin dei conti parte del giardino ed utile a raggiungere con comodità i livelli dei terrazzamenti, verrebbe sostanzialmente separata e resterebbe esclusivamente destinata a passaggio carraio, a servizio del fondo soprastante.
Inoltre, neppure può trascurarsi che il passaggio sarebbe teso non solo a garantire il transito del proprietario, bensì anche quello degli ospiti del bed ad breakfast, ciò che determina inevitabilmente un via vai più frequente e continuativo (per tutte le necessità correlate all'attività), oltre che maggiori oggettivi rischi in termini di sicurezza, privacy, non conoscenza dei luoghi (con conseguente poca dimestichezza con le manovre necessarie per raggiungere la strada).
La ctu, al riguardo, afferma, sotto il primo profilo, che il carico insediativo corrisponderebbe comunque con il numero massimo di abitanti insediabili nell'unità. Tuttavia, non viene tenuto conto né che la gestione di un b&b determina lo svolgimento di attività (di pulizia, preparazione camere, approvvigionamento per colazioni etc.) normalmente non esercitate in una dimora privata, né che gli ospiti, occupanti (tutte) le camere a disposizione, avrebbero presumibilmente esigenze di partenze-arrivi a tutte le ore, uscite per escursioni ad orari diversi, rientri serali, eccetera… che non si presentano fisiologicamente nella vita privata. Sicché, la servitù di passaggio appare particolarmente gravosa.
Relativamente al secondo profilo, la ctu ripone aprioristicamente fiducia nella buona educazione civica e di capacità di guida degli ospiti, che invece costituiscono aspetti del tutto imponderabili.
Pagina nr. 13 In conclusione, nel bilanciamento degli interessi delle parti, considerato che il fondo attoreo non è intercluso e che la servitù di passo carraio non andrebbe a tutelare primarie esigenze abitative ma prettamente economiche, si ritiene che il peso imposto al fondo servente risulterebbe eccessivamente gravoso e non proporzionato.
In assenza dei presupposti richiesti dall'art. 1052 c.c., la domanda attorea deve pertanto essere respinta.
Si ritiene di disporre la compensazione integrale delle spese, in ragione della peculiarità delle questioni giuridiche trattate, nonché della complessità e del tecnicismo dell'accertamento peritale volto a comprendere l'effettiva esistenza e fattibilità della soluzione prospettata dall'attrice, e necessario ai fini della decisione.
Anche le spese di CTU vengono per lo stesso motivo suddivise tra le parti (attrice e convenuti) nella misura del 50% ciascuna.
P.Q.M.
il Tribunale di Savona, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione rigettata, così provvede:
1) Rigetta la domanda proposta da;
AR
2) pone definitivamente a carico delle parti, nella misura del 50% ciascuna, le spese di C.T.U., come liquidate in corso di causa.
3) Compensa integralmente le spese processuali.
Savona, 27/08/2025 Il Giudice
Dr.ssa Laura Serra
Pagina nr. 14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SAVONA
Sezione CIVILE
in composizione monocratica nella persona della dr.ssa Laura Serra, in funzione di
Giudice Unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 2630/2023, promossa con atto di citazione
DA
(C.F./P.IVA ) AR C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv.to CRISTINA RONCALLO, come da procura allegata all'atto di citazione depositato telematicamente
PARTE ATTRICE
CONTRO
(C.F./P.IVA ), CP_1 C.F._2 Parte_2
(C.F./P.IVA ), (C.F./P.IVA C.F._3 Parte_3
), (C.F./P.IVA C.F._4 Parte_4
), rappresentati e difesi dall'avv. MANGIONE C.F._5
ROBERTO, come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente
Pagina nr. 1 (C.F./P.IVA ), rappresentato e CP_2 C.F._6
difeso dall'avv. ARTURO VERÌ, come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente
(C.F./P.IVA ), contumace CP_3 P.IVA_1
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: servitù di passaggio
CONCLUSIONI: con note depositate entro il termine assegnato ex art. 189 c.p.c. i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come di seguito riportate:
Per parte attrice:
Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis:
- accertare e dichiarare che sussistono i presupposti per l'applicazione dell'articolo 1052 cod. civ. e pertanto costituire giudizialmente una servitù di passo carrabile a favore del fondo dell'attrice ed a carico del fondo dei convenuti, da realizzarsi, con tutti i relativi costi a carico dell'attrice, mediante adeguamento, risistemazione e messa in sicurezza del tracciato in autobloccanti già esistente sul fondo dei convenuti e precisamente attraversante i mappali numeri 1461, 1463,
1467, 229 e 235, come da relazione tecnica illustrativa in data 06/03/2018 del
Geom. prodotta in atti, a cui si fa riferimento in relazione al Persona_1 percorso della servitù di cui si chiede la costituzione e/o come da elaborato del
CTU.
- Determinare giudizialmente l'ammontare dell'indennità di cui all'art. 1053 cod. civ. che l'attrice si dichiara fin d'ora disposta a pagare ai convenuti al momento della costituzione della servitù di passaggio carrabile.
- Condannare i convenuti al pagamento delle spese di lite ivi comprese le spese tecniche di CTU e CTP (di cui si produce la fattura dell'acconto e la nota pro forma del saldo).
- In via istruttoria, per quando possa occorrere, si insiste per l'ammissione dei capitoli di prova dedotti nella memoria in data 17/04/2024 (memoria istruttoria).
Per i convenuti : CP_1 Parte_3 Parte_4
CONCLUSIONI
Nel merito
Pagina nr. 2 In via principale, rigettare la domanda avanzata da perché AR priva di fondamento in fatto e in diritto per tutti i motivi esposti in narrativa.
In via subordinata
Nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda avanzata da AR
, determinare l'indennità dovuta ex art. 1053 c.c. da liquidarsi nella
[...] misura massima che risulterà di giustizia all'esito del giudizio.
Con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Per il convenuto : CP_2
Piaccia al Tribunale adito così giudicare: Nel merito in via principale: Rigettare tutte le domande svolte dall'attrice , volte alla costituzione di AR una servitù di passo carraio all'interno della proprietà dei convenuti, in assenza delle condizioni e dei requisiti dalla legge richiesti, e/o comunque perché non realizzabile in loco ai sensi del vigente Piano Regolatore del Comune di e CP_3 della normativa regionale in tema di vincoli urbanistici e idrogeologici.
Nel merito soltanto in via subordinata: nella denegata ipotesi in cui il Tribunale dovesse accogliere la domanda attorea, subordinare la costituzione della servitù al rispetto delle condizioni previste dall' art. 1051 secondo comma c.c. ed alla preventiva autorizzazione degli Enti Territoriali competenti, oltre che al pagamento delle indennità previste dall'art. 1053 c.c. da determinarsi per la quota del convenuto in misura non inferiore ad euro 25.000,00 CP_2
In ogni caso con vittoria di spese, competenze e compensi del presente giudizio
*********************************************
Pagina nr. 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, ha adito il AR
Tribunale di Savona esponendo che:
• EL è proprietaria di una casa, circondata da fasce di terreno coltivate, situata sulle alture di pervenutale in eredità, raggiungibile esclusivamente a CP_3 piedi, mediante un sentiero impervio e pendente che sale dalla sottostante strada vicinale. Il sentiero insiste sulla proprietà di terzi, sulla quale è stata costituita servitù di passaggio;
• L'accesso alla proprietà è dunque inadatto e insufficiente ai bisogni del fondo, considerato che, insieme ai suoi figli, aveva iniziato ad affittare la casa nei mesi estivi ai turisti con molta difficoltà, proprio a causa dell'impervio accesso;
• EL aveva pertanto incaricato un proprio tecnico di valutare la realizzabilità di una strada di collegamento con la via pubblica e questi l'aveva individuata nell'esistente tracciato carrabile in autobloccanti che si trova all'interno della proprietà confinante, dei signori – Il percorso era già Parte_4 CP_2 esistente (ed era stato utilizzato dall'attrice in occasione dei lavori di ristrutturazione della casa per consentire alle imprese il trasporto di materiali) ma per essere asservito al suo fondo, doveva essere consolidato con messa in sicurezza e realizzazione di una rampa di collegamento tra i due terreni;
• Tali opere avrebbero comportato un disagio minimo ai proprietari del fondo, in quanto il passaggio corre sul confine esterno della proprietà. Tuttavia, essi avevano sempre opposto il loro rifiuto alla costituzione della servitù.
Sulla base di tali elementi, l'attrice ha chiesto accertare i presupposti e conseguentemente costituire una servitù coattiva di passaggio ai sensi dell'art. 1052 c.c. a favore del proprio fondo e a carico di quello di proprietà
[...]
. CP_4
Si è costituito replicando alle avverse argomentazioni che le CP_2 caratteristiche fisiche e geografiche dei luoghi impedivano l'attuabilità dei progetti dell'attrice. Il tratto di terreno che la controparte definiva tracciato esistente, in realtà era in fortissima pendenza ed asservito unicamente al collegamento discontinuo e difficoltoso tra la pubblica via ed una delle due
Pagina nr. 4 distinte unità immobiliari della proprietà Tale tracciato era Parte_5 stato utilizzato unicamente con mezzi da lavoro, in rarissime occasioni, per portare mobili e materiali, con l'adozione di ogni cautela, vista la pendenza, la conformazione e la scivolosità del percorso. La trasformazione del sedime in strada avrebbe comportato opere imponenti, anche perché la proprietà si AR trovava ancora ad un livello superiore a quello dei convenuti, con aumento della pendenza e della pericolosità. La situazione di pericolo avrebbe avuto effetti ancora maggiori tenuto conto che l'attrice aveva intenzione di rendere il passaggio utilizzabile anche per gli avventori del bed and breakfast.
Il convenuto ha altresì rilevato che il fondo della signora non poteva AR ritenersi intercluso, in quanto raggiungibile da un sentiero che da sempre era servito a tale scopo.
Pertanto, non poteva ritenersi sussistente alcuno dei presupposti di legge per la costituzione della servitù coattiva di passaggio richiesta dalla controparte.
Conclusivamente, dopo aver manifestato la propria disponibilità ad CP_2 alienare a parte attrice la porzione di fondo di sua proprietà, ha chiesto di rigettare la domanda attorea. In subordine, nel denegato caso di costituzione della servitù, di disporre a carico dell'attrice il pagamento dell'indennità prevista dall'art. 1053
c.c. in misura non inferiore a 25.000 euro.
Separatamente, si sono costituiti in giudizio , , e Parte_4 Pt_2 CP_1 rappresentando che: - innanzitutto, era Parte_3 AR proprietaria di terreni ulteriori rispetto a quelli dedotti in giudizio. Unendo le sue proprietà a quelle del marito, ella avrebbe potuto costituire la voluta servitù di passaggio carraio senza alcun interessamento dei fondi dei convenuti. – Inoltre, era non corrispondente al vero che l'attrice avesse mai utilizzato il passaggio nel corso delle opere di ristrutturazione per arrivare con i mezzi fino alla sua proprietà. In realtà, la disponibilità del vicino era consistita nel consentire il transito sul tracciato fin dove esistente, dopo di che i materiali erano stati trasportati manualmente, poiché non era fisicamente possibile raggiungere con veicoli la proprietà attorea, collocata su una “balza” superiore. – ed infatti, proprio la conformazione morfologica del terreno rendeva impossibile qualsiasi collegamento carrabile tra le due proprietà, separate da oltre due metri di dislivello di certo non colmabili mediante la creazione di una semplice rampa sterrata, come
Pagina nr. 5 proposto dall'attrice. La realizzazione di tale porzione di percorso era inoltre inammissibile anche sotto il profilo urbanistico, per violazione dell'art. 25 delle
Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore, che vietava la realizzazione di nuove strade, non previste dallo strumento urbanistico, “se non per esigenze interpoderali di una pluralità di utenti riuniti in consorzio tramite titolo convenzionato”. Tale creazione era in ogni caso subordinata al rispetto di tutta una serie di prescrizioni relativi alla pendenza, alla dimensione, alle caratteristiche strutturali che non avrebbero potuto in alcun modo realizzarsi in concreto.
I convenuti hanno pertanto affermato l'insussistenza dei presupposti di cui all'art. 1052 c.c. e hanno chiesto il rigetto della domanda attorea. In subordine, in caso di accoglimento, hanno domandato di riconoscere un'indennità proporzionata al danno loro cagionato.
La causa è stata istruita mediante licenziamento di CTU. All'esito, verificata l'impossibilità di addivenire ad una soluzione conciliativa della vertenza, è stata rimessa in decisione, previa assegnazione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica.
***********************
La domanda dell'attrice non può essere accolta, per le ragioni che di seguito si espongono.
È innanzitutto pacifico ed è stato confermato dalla ctu svolta in corso di causa che il fondo attoreo non è intercluso, “poiché ha accesso a monte direttamente da strada pubblica e a valle ha accesso da un sentiero pedonale gravato da servitù di passaggio in suo favore. Se consideriamo invece il fabbricato ad uso abitativo identificato col mappale 499, essi si trova al centro del compendio ed è raggiungibile unicamente a piedi, a monte da un sentiero nel bosco alquanto impervio anche per lo stato di manutenzione in cui il bosco versa e a valle da un sentiero a gradoni in pietra naturali, senza alcuna possibilità di arrivare con un mezzo meccanico, quale ad esempio un'autovettura, nei pressi del fabbricato stesso”.
Deve trovare conseguentemente applicazione l'art. 1052 c.c., che testualmente recita “Le disposizioni dell'articolo precedente si possono applicare anche se il proprietario del fondo ha un accesso alla via pubblica, ma questo è inadatto o insufficiente ai bisogni del fondo e non può essere ampliato. Il passaggio può
Pagina nr. 6 essere concesso dall'autorità giudiziaria solo quando questa riconosce che la domanda risponde alle esigenze dell'agricoltura o dell'industria”.
È noto che la portata applicativa della norma richiamata è stata estesa a seguito del pronunciamento della Corte Costituzionale n. 167/1999 che, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, ha determinato “un mutamento di prospettiva secondo il quale l'istituto della servitù di passaggio non è più limitato ad una visuale dominicale e produttivistica, ma è proiettato in una dimensione dei valori della persona, di cui agli artt. 2 e 3 Cost., che permea di sé anche lo statuto dei beni ed i rapporti patrimoniali in generale” (Cass. Sez. 2 - , Sentenza n. 8817 del
10/04/2018).
Pertanto, “l'art. 1052 c.c. può essere invocato al fine della costituzione di una servitù coattiva di passo carraio, in favore di un fondo non intercluso, non solo per esigenze dell'agricoltura o dell'industria, ma anche a tutela di esigenze abitative, da chiunque invocabili”, fermo restando che “nell'equilibrata applicazione dell'istituto, peraltro, la domanda, proposta a norma della ricordata disposizione, può essere accolta a condizione che sussista l'assenso dell'autorità di vigilanza sul territorio e che il passaggio imposto non comporti un sacrificio, per il fondo servente, maggiore del beneficio per quello dominante, con possibilità di derogare al limite imposto dall'art. 1051, ultimo comma, c.c. (che esonera da servitù case, cortili, giardini ed aie) solo previa accorta ponderazione degli interessi e con adeguato impiego dello strumento dell'indennità, previsto dall'art. 1053 c.c.”.
Alla luce di tali principi, nel caso di specie, non può farsi luogo alla costituzione della servitù di passaggio richiesta dall'attrice per due ordini di ragioni, contemporaneamente esistenti.
La prima, di natura normativa, dipende dal fatto che – per pacifica ammissione delle parti ed affermato dal CTU, il P.R.G. vigente del Comune di disciplina CP_3 all'art. 25 l'apertura o l'ampliamento di strade carrabili, pubbliche e/o private, che non siano espressamente contemplate negli elaborati grafici della Variante integrale al PRG”, ammettendola “soltanto per strade interpoderali ai sensi delle successive prescrizioni e purché gli interventi proposti siano conformi alla normativa geo-ambientale di cui alla successiva Parte Terza”.
Pagina nr. 7 In particolare, all'art. 25.3, lo strumento prevede che “Attraverso il rilascio di concessione edilizia convenzionata è consentita l'apertura di nuove strade interpoderali su tutto il territorio comunale, eccezion fatta nelle zone omogenee
F/PT, G1 e G2, purché al servizio di più proprietà e se realizzate da utenti riuniti in consorzi e purché la convenzione identifichi puntualmente:
a) le modalità di esecuzione delle opere;
b) le eventuali infrastrutture a rete che dovranno transitare lungo il suo tracciato;
c) le eventuali modalità di illuminazione notturna della stessa;
d) le modalità di manutenzione da adottare per una buona conservazione delle opere;
e) le garanzie finanziarie e i termini per l'adempimento dei relativi impegni”.
Dunque, presupposto necessario per la realizzazione o modifica dei tracciati carrabili è che questi integrino “strade interpoderali”, “al servizio di più proprietà e se realizzati da utenti riuniti in consorzi”.
La imprescindibilità della condizione è stata confermata dalla Commissione
Edilizia, la quale – a istanza della CTU – ha espresso parere preventivo sul rilascio della convenzione per il percorso in esame motivando “dal punto di vista normativo la stessa è ammissibile qualora in luogo di “accesso carrabile” la successiva istanza venga presentata con la dicitura “strada interpoderale””.
Orbene, è di tutta evidenza che la costituzione della richiesta servitù di passaggio non corrisponde alla creazione di una strada interpoderale, né potrebbe essendo i due istituti ontologicamente incompatibili.
Ed infatti, la servitù di passaggio implica l'esistenza di due fondi, uno servente, sul quale viene costituita, ed uno solo dominante, a vantaggio del quale viene costituita. Il sedime stradale sul quale va a costituirsi la servitù è e resta pertanto di esclusiva proprietà del titolare del fondo servente, ma viene per l'appunto asservito per l'utilità propria di un unico altro fondo, di proprietà di terzi. È questo, evidentemente, il caso che ci occupa, ove il percorso individuato per la costituzione della richiesta servitù insisterebbe sull'unico fondo di proprietà
per l'esclusiva utilità ed a servizio del fondo dominante di Controparte_4 proprietà . Infatti, la proprietà è servita da accesso alla AR Controparte_4 pubblica via e non ha bisogno della costituzione del tracciato quale via di collegamento.
Pagina nr. 8 Diversamente, la strada interpoderale – per costante giurisprudenza amministrativa e ordinaria - è per l'appunto un tracciato, sempre privato (ove non asservito ad uso pubblico), creato per volontà comune dei cosiddetti conferenti, ovvero dei proprietari di terreni, che necessitano del percorso per accesso e collegamento dalla via pubblica dei loro fondi e che pertanto conferiscono in comunione tra loro la porzione di sedime destinandola a strada. La strada interpoderale presenta pertanto due elementi caratteristici: un primo, costituito dalla pluralità di fondi per il servizio dei quali viene costituita, dovendo essere interesse di almeno due frontisti o conferenti la creazione della stessa;
il secondo, determinato dal conferimento della porzione di fondo in comunione tra i diversi conferenti, che divengono così comproprietari e gestori della strada.
Dunque, nella strada interpoderale manca l'asservimento di un fondo per l'utilità di un altro, poiché il percorso stradale è creato per l'interesse comune di tutti i conferenti dei quali diviene di contitolarità.
Ed infatti, significativamente la disposizione del PRG fa espresso riferimento al servizio della strada “a più proprietà” e alla sua realizzazione da parte di “utenti riuniti in consorzi”.
Al riguardo, per inciso, non si concorda con quanto affermato dalla CTU, laddove a pagina 33 della perizia scrive che “la strada non servirebbe un solo proprietario, ma ne servirebbe tre poiché consentirebbe l'accesso carraio sia al fabbricato dell'attrice sia ai fabbricati dei convenuti”. È sufficiente osservare che i convenuti non necessitano della strada per accedere al loro fondo e che, infatti, pacificamente, non utilizzano il percorso anche nella porzione esistente a tal fine.
Pertanto, essi non hanno alcun interesse alla realizzazione della via, che invece andrebbe ad esclusivo vantaggio dell'attrice. Il fatto che, mediante la costituzione del percorso, essi potrebbero avere un accesso carraio in più alle rispettive unità immobiliari è del tutto neutro ed irrilevante.
Tant'è vero che la stessa CTU aveva presentato l'istanza di parere preventivo alla
Commissione Edilizia come “accesso carraio” e non come costituzione di “strada interpoderale”.
Se, dunque, la medesima ha espresso (in fase preventiva) un parere CP_5 favorevole rispetto all'istanza, essa ha altresì individuato il presupposto della
Pagina nr. 9 stessa ammissibilità della domanda nella richiesta di costituzione di una “strada interpoderale”.
La questione, diversamente da quanto appare prima facie valutato dall'ente, non è unicamente terminologica, ma è giuridicamente rilevante, poiché i due istituti si fondano su diritti, presupposti e requisiti diversi e non possono essere semplicisticamente assimilati.
In particolare, a differenza della servitù, che non va ad incidere sulla titolarità del bene, ma va a costituire sulla stessa un peso, la costituzione di una strada interpoderale va ad incidere sulla titolarità stessa dei fondi, che passa limitatamente al sedime stradale nella comunione dei soggetti interessati.
Premesso che il parere preventivo della non è in alcun modo CP_5 vincolante per il giudicante, si ritiene che nella valutazione della sussistenza degli elementi richiesti dall'art. 1052 c.c., come precisati dalla giurisprudenza, manchi allora la conformità della servitù alla normativa di settore, dal punto di vista urbanistico, poiché la realizzazione di nuovi tracciati stradali è subordinata alla costituzione di una strada interpoderale, di cui non ricorrono in concreto gli elementi costituenti.
Ed in ogni caso, la domanda dell'attrice è limitata alla costituzione di una servitù coattiva di passaggio, e non già alla realizzazione di un diverso diritto non compreso nella causa petendi.
Sotto altro profilo, di natura fattuale, si ritiene che neppure il bilanciamento degli interessi tra le parti possa condurre all'accoglimento della domanda attorea.
Invero, come già detto, la costituzione della servitù coattiva ex art. 1052 c.c. non può prescindere dal contemperamento tra l'interesse del proprietario del fondo servente, alla tutela del proprio diritto dominicale, con quello del proprietario del fondo dominante, ad ottenere l'utilità desiderata.
Come già sopra affermato, tale utilità deve sottendere ad un interesse di primario rilievo costituzionale, non più compresso nella sola dimensione produttivistica, ma esteso invece a tutela dei bisogni fondamentali, ed in primo luogo abitativi, della persona.
Dunque, nel caso di specie, è pacifico che l'attrice non abiti nella proprietà di CP_3
e che, invece, abbia richiesto la servitù di passaggio nell'ottica di implementare l'attività di bed & breakfast già in essere ed intrapresa con i figli. Non è
Pagina nr. 10 specificato in atti - e pertanto non si può presumere - che tale attività costituirebbe andrebbe a costituire la fonte di reddito unica o principale della famiglia.
Per un verso, l'interesse sotteso alla domanda non corrisponde all'esigenza primaria abitativa, ma ha natura economica, non di carattere produttivo;
per altro verso, la costituzione della servitù non è necessaria al raggiungimento dello scopo
(poiché l'attività può essere già attualmente esercitata, come affermato dalla stessa attrice) ma ha carattere migliorativo, nell'ottica del raggiungimento di un più facile e maggiore profitto (in quanto il passo carraio aumenterebbe l'appetibilità della casa sul mercato).
A fronte di un mero vantaggio di natura economica che verrebbe così garantito in favore dell'attrice, di converso, il sacrificio imposto al fondo dei convenuti sarebbe oltremodo gravoso.
Infatti, non solo esso non potrebbe essere realizzato pena la perdita della titolarità esclusiva della strada (mediante la necessaria costituzione della strada interpoderale), ma il percorso dovrebbe avere caratteristiche dimensionali e strutturali tali da garantire la conformità al P.R.G. e la sicurezza degli avventori della soprastante unità abitativa attorea.
In particolare, la ctu ha individuato una serie di interventi atti a modificare lo stato dei luoghi descritti nella relazione peritale e poi riportati graficamente nel progetto di cui all'allegato 11: “Il tracciato dell'accesso carrabile alla via pubblica individuato dalla scrivente insiste totalmente sulla proprietà dei convenuti e per larga parte è già esistente per cui al fine della sua realizzazione sono necessarie solo alcune opere di allargamento e di rimodulazione della pendenza nella parte terminale a monte, lungo il confine sud-est dei mappali 229 e 235, corrispondente al tracciato di progetto compreso tra la lettera D e H avente una lunghezza di
18,40 ml. Inoltre sono necessarie alcune opere complementari per recintare le proprietà limitrofe al percorso comune al fine di garantirne la sicurezza e la privacy.
Nello specifico sarà necessario effettuare le seguenti lavorazioni.
1) Potatura della vegetazione presente ai lati del sedime del percorso esistente che attualmente lo invade prepotentemente riducendone la larghezza e limitandone la percorribilità con i mezzi meccanici;
Pagina nr. 11 2) Rimozione della recinzione esistente sul lato a valle del percorso costituita da pali di legno e filo metallico;
3) Rimozione del prato armato in autobloccanti di cemento esistente dal punto D del tracciolino fino al punto G compresa l'area piana laterale;
4) Realizzazione del muretto di contenimento laterale del tracciato F-G e G-H di lunghezza 11 ml. circa avente altezza media massima fuori terra di 85 cm, mediante realizzazione di fondazione in C.A. di larghezza 100 cm e altezza 40 cm previo scavo a sezione ristretta necessario per contenere la suddetta fondazione e realizzazione di muro misto in cemento e pietra faccia a vista larghezza 40 cm.
5) Risistemazione del terreno secondo le quote di progetto con idonea costipazione dello stesso;
6) Fornitura e posa di nuovo prato armato in autobloccanti di cemento similare a quello esistente in corrispondenza dell'area in cui lo stesso era stato rimosso;
7) Fornitura e posa di recinzione con paletti di ferro e rete metallica plastificata di altezza 2 m a delimitazione della strada interpoderale a valle per una lunghezza totale di 83 ml, con inseriti n. 3 cancelli in metallo da 1,20 m per
l'accesso pedonale alla fascia a valle del mappale 229, alla scaletta del mappale
242 e al mappale 1463, 1 cancello da 1,80 m per accesso al mappale 235 e 2 cancelli carrai di larghezza 3 m per l'accesso al terrazzamento a monte del mappale 229 e per l'accesso al terrazzamento a valle del mappale 239”.
In parziale disaccordo con quanto rilevato dalla CTU, si ritiene che – in considerazione della peculiare conformazione dei luoghi, della dimensione del fondo servente, della oggettiva contiguità del nuovo tracciato alle unità abitative dei convenuti, ben evidenziati dal rapporto fotografico allegato alla consulenza
(pagine 16-20) – la costituzione del richiesto passaggio andrebbe ad incidere in modo significativamente negativo e rilevante sul diritto dominicale dei signori
. CP_2 Parte_4
Ed infatti, è evidente che allo stato la porzione di percorso già esistente è sostanzialmente conglobata nel giardino, rispetta la configurazione a balze dei tipici terrazzamenti e, salva la parte iniziale, ha l'aspetto di prato. Sicché esso non altera in alcun modo la vista a “verde” e la tranquillità propria degli immobili, anche perché non è utilizzata come percorso stradale.
Pagina nr. 12 Di contro, non può che rilevarsi che l'allargamento della dimensione del percorso, la realizzazione di un muro di contenimento per assicurare la curva di risalita,
l'adozione di imprescindibili misure atte a garantire la minima sicurezza dei mezzi
(che si troverebbero altrimenti pericolosamente esposti per tutto un lato del percorso direttamente al pendio laterale senza protezioni con conseguenti rischi in caso di manovra o di retromarcia), la creazione di una recinzione metallica lungo tutto il tracciato, andrebbero a determinare non solo un netto peggioramento
“visivo”, poco compatibile con la amenità dei luoghi, ma altresì un grave sacrificio alla proprietà dei convenuti.
Infatti, mediante la recinzione di separazione e l'aumento di dimensione della strada, la porzione di percorso oggi facente in fin dei conti parte del giardino ed utile a raggiungere con comodità i livelli dei terrazzamenti, verrebbe sostanzialmente separata e resterebbe esclusivamente destinata a passaggio carraio, a servizio del fondo soprastante.
Inoltre, neppure può trascurarsi che il passaggio sarebbe teso non solo a garantire il transito del proprietario, bensì anche quello degli ospiti del bed ad breakfast, ciò che determina inevitabilmente un via vai più frequente e continuativo (per tutte le necessità correlate all'attività), oltre che maggiori oggettivi rischi in termini di sicurezza, privacy, non conoscenza dei luoghi (con conseguente poca dimestichezza con le manovre necessarie per raggiungere la strada).
La ctu, al riguardo, afferma, sotto il primo profilo, che il carico insediativo corrisponderebbe comunque con il numero massimo di abitanti insediabili nell'unità. Tuttavia, non viene tenuto conto né che la gestione di un b&b determina lo svolgimento di attività (di pulizia, preparazione camere, approvvigionamento per colazioni etc.) normalmente non esercitate in una dimora privata, né che gli ospiti, occupanti (tutte) le camere a disposizione, avrebbero presumibilmente esigenze di partenze-arrivi a tutte le ore, uscite per escursioni ad orari diversi, rientri serali, eccetera… che non si presentano fisiologicamente nella vita privata. Sicché, la servitù di passaggio appare particolarmente gravosa.
Relativamente al secondo profilo, la ctu ripone aprioristicamente fiducia nella buona educazione civica e di capacità di guida degli ospiti, che invece costituiscono aspetti del tutto imponderabili.
Pagina nr. 13 In conclusione, nel bilanciamento degli interessi delle parti, considerato che il fondo attoreo non è intercluso e che la servitù di passo carraio non andrebbe a tutelare primarie esigenze abitative ma prettamente economiche, si ritiene che il peso imposto al fondo servente risulterebbe eccessivamente gravoso e non proporzionato.
In assenza dei presupposti richiesti dall'art. 1052 c.c., la domanda attorea deve pertanto essere respinta.
Si ritiene di disporre la compensazione integrale delle spese, in ragione della peculiarità delle questioni giuridiche trattate, nonché della complessità e del tecnicismo dell'accertamento peritale volto a comprendere l'effettiva esistenza e fattibilità della soluzione prospettata dall'attrice, e necessario ai fini della decisione.
Anche le spese di CTU vengono per lo stesso motivo suddivise tra le parti (attrice e convenuti) nella misura del 50% ciascuna.
P.Q.M.
il Tribunale di Savona, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione rigettata, così provvede:
1) Rigetta la domanda proposta da;
AR
2) pone definitivamente a carico delle parti, nella misura del 50% ciascuna, le spese di C.T.U., come liquidate in corso di causa.
3) Compensa integralmente le spese processuali.
Savona, 27/08/2025 Il Giudice
Dr.ssa Laura Serra
Pagina nr. 14