Sentenza 30 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 30/06/2025, n. 2512 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2512 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
RG 9870/2023
Tribunale di Napoli Nord
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Maurizio Spezzaferri ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta, in grado di appello, al n. 9870 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023 avente ad oggetto: appello a sentenza di giudice di pace – risarcimento danni, e vertente
TRA
, ) rappresentato e difeso dall'Avv.to Parte_1 C.F._1
Vincenzo Capriello, presso il cui studio in Sant'Arpino alla via Garibaldi n. 1 risulta elettivamente domiciliato, giusta procura in calce all'atto di citazione in appello;
APPELLANTE
E
in persona del legale rapp.te p.t., ) rapp.ta e difesa Controparte_1 P.IVA_1
dall'Avv.to Paolo Capaldo, presso il cui studio in Napoli alla via Domenico Fontana
n. 36, risulta elettivamente domiciliata, giusta procura in atti
APPELLATA
E
(C.F. , residente in [...] C.F._2
n.11:
APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Nelle note ex. art. 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza del 17.06.2025, che espressamente si richiamano, i procuratori costituiti si riportavano alle proprie conclusioni e la causa veniva decisa come da motivazione che segue.
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio Parte_1 dinanzi al Giudice di pace di Afragola e per CP_2 Controparte_3 ottenere il risarcimento dei danni lui subiti al veicolo di sua proprietà Fiat 500 L,
ES732EK per effetto del sinistro verificatosi in data 07.01 .2020, verso le ore 16,15
Pagina 1
circa, in Bellona (CE), alla via De Gasperi.
In particolare, secondo la prospettazione attorea, il sinistro era da attribuirsi alla condotta imprudente tenuta dal conducente dell'autovettura Opel tg. AV432CH, di proprietà del Sig. ed assicurata per la R.C.A. con la il CP_2 CP_1 quale, mentre proveniva da una strada ove era ubicato il segnale di Stop, ometteva di concedere la dovuta precedenza impattando il veicolo di proprietà attorea che per l'effetto riportava danni.
deducendo la responsabilità del sinistro in capo al conducente del Parte_1 veicolo Opel tg. AV432CH, chiedeva la condanna di e CP_2 [...]
in solido tra loro, al risarcimento dei danni subiti. CP_3
2. In primo grado, si costituiva la compagnia assicurativa insistendo per il rigetto della domanda mentre il responsabile civile rimaneva contumace.
Istruita la causa mediante prova testimoniale e consulenza tecnica d'ufficio, il giudice di pace di Afragola, rigettava la domanda attorea ritenendo non provato il nesso causale tra i danni con la dinamica dell'evento discostandosi, per tal verso, dalle risultanze del C.T.U. nominato.
3. Avverso detta sentenza (n. 734/2023 del Giudice di Pace di Afragola) ha proposto appello eccependo l'assenza di motivazione della pronuncia Parte_1 relativamente ai motivi per i quali non dovessero essere condivise le conclusioni del c.t.u. relativamente alla sussistenza del nesso causale tra l'evento e i danni subiti.
Ciò posto, chiedeva la riforma della sentenza al fine di ottenere l'accoglimento della domanda formulata in primo grado, rassegnando le seguenti conclusioni: “1) In via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
2) In via principale e nel merito, accogliere l' appello perché fondato e meritevole di tutela;
3)
Riformare l'impugnata sentenza per i motivi di cui sopra esposti, accogliere le conclusioni tutte precisate in prime cure che qui abbiansi per ripetute e trascritte e per l'effetto, previa declaratoria di esclusiva responsabilità del Sig in ordine CP_2 alla produzione dell'evento dannoso per cui è causa, Voglia condannare quest'ultimo, in solido con l , in persona del legale rapp.te p.t., o, fra essi convenuti, CP_1 chi di ragione, al risarcimento del danno in favore del Sig. , nella Parte_1 misura di €. 5.109,26, oltre danno da fermo tecnico, o nella misura maggiore o minore che dovesse risultare più equa e giusta, oltre interessi dal fatto al soddisfo e svalutazione monetaria da determinarsi secondo indici Istat;
4) Con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio, oltre Iva, Cpa e rimborso spese generali nella misura di legge con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario”.
4. Si costituiva la compagnia assicurativa chiedendo il rigetto dell'appello, ciò mentre
Pagina 2 RG 9870/2023
seppur ritualmente evocato in giudizio, non si costituiva e pertanto ne CP_2 va dichiarata la contumacia (cfr. notifica perfezionata in data 8-11-2023 come da avviso di ricevimento depositato in data 14-3-2024).
5. Ciò posto, l'appello è infondato con conferma del rigetto della domanda di parte attorea in primo grado.
Occorre però procedere ad una integrazione della motivazione addotta dal Giudice di
Pace, dovendosi ritenere che l'attore non abbia fornito prova del nesso causale tra l'evento e i danni subiti nonché la sussistenza dei danni stessi.
In via preliminare, occorre evidenziare che il presente appello viene deciso in virtù del principio della “ragione più liquida” desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., secondo cui la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza necessità di esaminare previamente le altre
(cfr. ex multis Cass. Civ., Sez. Lavoro, Ord. n. 9309 del 20 maggio 2020).
Pertanto, in applicazione di detto principio, si prescinde dall'esame della domanda relativamente all' “an” essendo quest'ultima infondata nel “quantum”.
5.1. Ed infatti, dalla documentazione in atti e segnatamente dalla C.T.U., la domanda attorea formulata in primo grado andava rigettata non avendo fornito l'attore, per sua colpa, prova dei danni subiti e, soprattutto, del nesso causale.
Ebbene, è pur vero che il C.T.U. ha ritenuto che “ricostruendo l'assunto attoreo con le modalità collisive indicate, è emerso sul profilo tecnico e dalle quote valorizzate per cui è possibile determinare che sussiste un nesso causale tra danni con dinamica dell'evento”.
Tuttavia, dalla lettura della relazione di consulenza tecnica, l'ausiliario, nel rispondere al quesito n. 4“Esperisca ogni indagine, anche comparativa dei veicoli coinvolti nel sinistro, onde accertare la sussistenza del nesso causale tra l'evento e i danni riportati;
” evidenziava come nessuna indagine comparativa era stata operata non essendo stato possibile visionare i veicoli nelle operazioni peritali.
Pertanto, l'indagine circa la sussistenza dei danni e della loro riconducibilità all'evento dannoso era stata compiuta solamente in base ad una coerenza dinamica con gli elementi in suo possesso.
5.2. Dalla documentazione allegata alla perizia, emerge che l'attore, pur essendo ancora proprietario e nel possesso del veicolo, comunicava genericamente al C.T.U. che, trovandosi “fuori zona” ovvero nel Nord Italia.
Ebbene, tale circostanza, in primo luogo, è stata genericamente allegata e, in ogni caso, appare del tutto inidonea ad impedire l'esame del C.T.U., essendo, peraltro, interesse dell'attore il corretto espletamento della c.t.u.
Da tale rifiuto ingiustificato possono trarsi argomenti di prova ex art. 116 cpc contraria
Pagina 3 RG 9870/2023
a chi si rifiuta (arg ex Cass. Sez. I, 9.4.2009 n. 8733; Trib. Modena, Sez. II, 8.2.2011
n. 167).
Sul punto, va infatti, evidenziato come l'accertamento tecnico esperito mediante CTU deve muovere dal presupposto imprescindibile dell'esatta e certa identificazione delle cose oggetto dell'accertamento peritale, che devono corrispondere a quelle oggetto di causa. (cfr. Tribunale di Arezzo Sent. n. 172/2023 del 22-02-2023)
Di contro, nel caso in esame, a causa del rifiuto operato dall'attore, la consulenza tecnica risulta essere del tutto irrilevante con la conseguenza che deve ritenersi indimostrato e indimostrabile all'esito del giudizio la sussistenza dei danni lamentati.
Né può condurre a differenti conclusioni la circostanza che, in sede civile, il nesso di causalità debba essere accertato in termini di maggiore probabilità e non di certezza oltre ogni ragionevole dubbio, in quanto tale regola presuppone comunque l'individuazione, con certezza e non con mera verosimiglianza, delle cose in relazione alle quali occorre verificare la sussistenza del nesso causale tra l'evento ed i danni lamentati.
5.3. E' noto infatti che nel sistema del risarcimento dei danni di cui all'art. 2043 c.p.c., affinché un pregiudizio non patrimoniale possa essere risarcito, è necessario che ne venga fornita adeguata prova, tenuto conto della sua qualificazione come danno conseguenza: nella sua attuale ontologia giuridica, segnata dalla norma vivente dell'art. 2043 c.c., cui è da ricondurre non si identifica con la lesione dell'interesse tutelato dall'ordinamento, ma con le conseguenze di tale lesione. (Cass. 16133/2014).
Ebbene, non essendo stata effettuata un'indagine sui veicoli, non è stato possibile riscontrare i punti di contatti e se i danni materiali fossero effettivamente riferibili ed etiologicamente ricollegabili all'impatto come risultante dagli atti di causa.
In definitiva, quindi, l'appello è infondato e va rigettato.
6. Le spese di lite possono essere integralmente compensate per la metà tenuto conto della carente motivazione della pronuncia impugnata;
per la restante parte seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo facendo applicazione dei criteri medi di cui al dm 55/2014, tenuto conto del valore della causa in base al petitum e dell'attività svolta, con esclusione dell'istruttoria poiché non tenutasi.
6.1. Infine, va rilevato che con l'art. 1 comma 17 della Legge 24 dicembre 2012 n. 228
è stato introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del D.P.R. 115/2002, in base al quale
“Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e
Pagina 4 RG 9870/2023
l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”. Beninteso, la norma prevede che il Giudice non “accerti” bensì “dia atto” dei presupposti per il contributo unificato maggiorato: ne consegue che l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito del provvedimento.
P. Q. M.
Il Giudice del Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando sull'appello di cui in epigrafe, così provvede:
- rigetta l'appello;
- compensa nella misura della metà le spese di lite e, per la restante parte, condanna al pagamento in favore di in persona Parte_1 Controparte_3 del legale rapp.te p.t. delle spese del presente giudizio che liquida, al netto della compensazione, in €.850,50= per compenso professionale, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% sul compenso, IVA e CPA se dovute come per legge;
- dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-bis D.P.R. 115/2002.
Così deciso in Aversa il 30 giugno 2025 Il Giudice
Dott. Maurizio Spezzaferri
Pagina 5