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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Piemonte, sez. III, sentenza 28/01/2026, n. 101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte |
| Numero : | 101 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 101/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del PIEMONTE Sezione 3, riunita in udienza il
16/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PUCCINELLI ALBERTO, Presidente
RINALDI ETTORE, Relatore
CASCINI PROSPERO, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 722/2024 depositato il 24/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 C/o Studio Avv. Difensore_2 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Torino
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 227/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TORINO sez. 2
e pubblicata il 26/02/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7E030800869/2023 IRES-ALIQUOTE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7E030800869/2023 IVA-ALIQUOTE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7E030800869/2023 IRAP 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7E030802316/2022 IRES-ALIQUOTE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7E030802316/2022 IVA-ALIQUOTE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7E030802316/2022 IRAP 2016 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 825/2025 depositato il
17/12/2025
Richieste delle parti:
Conclusioni parte appellante accogliere, per i motivi di cui al presente atto, l'odierno appello e per l'effetto riformare integralmente la sentenza appellata e conseguentemente annullare e/o dichiarare la nullità degli avvisi di accertamento
T7E030802316/2022 e T7E030800869/2023 dell'AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE LE
I TORINO, mandando assolta l'appellante da ogni avversa richiesta. Con vittoria di spese di lite e competenze professionali di entrambi i gradi di giudizio, oltre il rimborso forfetario al 15% ed accessori di legge.
Conclusioni parte appellata in via preliminare e/o pregiudiziale:
- dichiarare, per tutti i motivi di cui supra, inutilizzabili e/o inammissibili i documenti prodotti in violazione dell'art. 32, comma 4 del D.P.R. n. 600/1973;
nel merito e in ogni caso:
- rigettare, per tutti i motivi di cui supra, il ricorso in appello siccome infondato e,
per l'effetto, confermare la piena legittimità degli avvisi di accertamento controversi;
- condannare Parte appellante, oltre che alle spese di lite come da nota già prodotta in giudizio, anche per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, comma 1 cod. proc. civ.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il giorno 31.10.2022 Ricorrente_1
Ricorrente_1 LIQUIDAZIONE ( Ricorrente_1) ha ricevuto la notificazione dell'avviso di accertamento T7E030802316/2022 dell'AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE
LE I TORINO dell'importo complessivo di
€ 294.565,33 e nello specifico:
€ 134.723,00 a titolo di imposte (IRES, IVA, IRAP per l'anno 2016), € 130.122,45 a titolo di sanzioni,
€ 29.711,33 a titolo di interessi. Con tale atto viene contestato che la Ricorrente_1 abbia utilizzato fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, autoprodotte, avvalendosi di partite IVA e di dati anagrafici per abbattere l'imponibile fiscale e detrarre la relativa IVA a credito.
Con ricorso la società ha contestato l'infondatezza dell'accertamento sulla base dei seguenti motivi:
- la carenza di motivazione dell'atto impugnato,
- regolarità delle fatture emesse a seguito delle prestazioni puntualmente eseguite dai terzi in favore dell'appellante e dalla stessa regolarmente saldate,
- illegittimità della procedura di accertamento a seguito del mancato rispetto della normativa in materia di contraddittorio endoprocedimentale a seguito dell'omessa notificazione delle comunicazioni di cui al
DLGS 218/1997 ed il mancato rispetto in ogni caso dei termini minimi di legge per consentire alla appellante di riscontrare le richieste della DP1.
In data 10.05.2023 Ricorrente_1'
Ricorrente_1 LIQUIDAZIONE (Ricorrente_1) o la ricorrente) ha ricevuto notifica di altro 'avviso di accertamento T7E030800869/2023 (anno imposta 2017) dell'importo complessivo di € 176.077,74 e nello specifico:
€ 92.499,00 a titolo di imposte (IRES, IVA, IRAP per l'anno 2017), € 65.061,23 a titolo di sanzioni, € 18.508,76
a titolo di interessi.
Con tale viene contestato che la Ricorrente_1 abbia utilizzato fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, autoprodotte, avvalendosi di partite IVA e di dati anagrafici per abbattere l'imponibile fiscale e detrarre la relativa IVA a credito.
La Ricorrente_1 proponeva ricorso contestando l'infondatezza dell'accertamento sulla base dei seguenti motivi:
- la carenza di motivazione dell'atto impugnato,
- regolarità delle fatture emesse a seguito delle prestazioni puntualmente eseguite dai terzi in favore dell'appellante e dalla stessa regolarmente saldate. In particolare veniva sottolineato come dallo stesso avviso di accertamento emergesse che uno dei terzi soggetti interessati dagli accertamenti, il Signor Nominativo_1, sentito come persona informata sui fatti avesse confermato che il Signor Nominativo_2
negli anni 2016/2017 svolgesse attività di consegna della corrispondenza per conto dell'appellante. Inoltre dallo stesso avviso di accertamento emergevano reiterati pagamenti a mezzo bonifico bancario da parte della Ricorrente_1 S.R.L. ed in favore del Signor Nominativo_2 sino al concorrere dell'importo di € 39.933,60.
Anche nel secondo ricorso veniva contestata l'illegittimità della procedura di accertamento a seguito del mancato rispetto della normativa in materia di contraddittorio endoprocedimentale a seguito dell'omessa notificazione delle comunicazioni di cui al DLGS 218/1997 ed il mancato rispetto in ogni caso dei termini minimi di legge per consentire alla appellante di riscontrare le richieste della DP1.
La CGT di primo grado di TORINO con sentenza n. 227 pubblicata il 26.02.2024 rigettava i ricorsi della Ricorrente_1 S.R.L. condannandola al pagamento delle spese di lite (€ ). Con la seguente motivazione: ““gli argomenti avanzati dalla società ricorrente a sostegno della invocata infondatezza della pretesa impositiva devono ritenersi non meritevoli di accoglimento, risultando validamente confutati dalle osservazioni formulate rispettivamente da AgE DP 1 Torino come sopra sintetizzate,
che devono ritenersi pienamente condivise e qui integralmente riportate.
La società ricorrente ha rivendicato l'attendibilità delle fatture formalmente emesse dai collaboratori esterni Nominativo_2, Nominativo_3, Nominativo_1 e
Nominativo_4 in quanto regolarmente pagate e quietanziate, non essendo significativa la genericità della descrizione delle prestazioni che ne costituivano oggetto. Occorre
tuttavia considerare che in materia di contestazione di fatturazione di operazioni oggettivamente inesistenti, secondo affermato orientamento giurisprudenziale l'apparente pagamento può avere solamente valore indicativo, che può e deve ritenersi superato da altri elementi indiziari, plurimi, gravi, precisi e concordanti. Tali devono intendersi quelli indicati dall'Ufficio:
- la redazione grafica delle fatture oggetto di addebito, del tutto simile se non identica,
sebbene emesse da soggetti diversi;
- l'estrema genericità delle prestazioni fatturate, tale in sostanza da precludere qualsiasi minimo accertamento, non ovviata da indicazioni che la società ricorrente avrebbe potuto fornire;
- le dichiarazioni con cui Nominativo_1 e Nominativo_4 hanno nettamente disconosciuto le fatture ad essi attribuite la cui attendibilità trova fondamento sulla totale assenza di riscontri circa l'eventuale sussistenza di loro concreti rapporti con la società ricorrente;
- i vani reiterati tentativi dell'Ufficio di prendere contatti con Nominativo_5, legale rappresentante della società e con la consulente della stessa;
- l'apparente regolarità della collaborazione di Nominativo_2, smentita dal fatto che la sua attività risultava nello stesso periodo (anni 2016 e 2017) quella di servizi di pulizia oltre che dalla sua totale irregolarità fiscale e dalle circostanziate indicazioni di
Nominativo_6 sull'attività di “volantinaggio” svolta in concreto dal Nominativo_2. Anche
a tale proposito deve ritenersi significativa l'assenza di “controdeduzioni” di parte ricorrente oltre che dello stesso Nominativo_2 a dimostrazione dell'effettivo svolgimento di una impegnativa attività di consegne a domicilio, conseguendone la conclusione che in tal senso, anche nell'ipotesi di un rapporto di collaborazione, nessuna concreta indicazione è stata fornita.
La consistenza degli elementi indicati dall'Ufficio a dimostrazione della fondatezza della pretesa giustifica la condanna della società ricorrente alla refusione delle spese del giudizio nei termini indicati nel dispositivo”.
Propone appello la società deducendo:
- il giudice di prime cure ha omesso di pronunciare in ordine alla dedotta carenza motivazionale degli avvisi di accertamento e/o ha ritenuto soddisfatti i requisiti di cui all'articolo 7 L.212/2000 (primo motivo di appello),
- il giudice di prime cure ha ritenuto che gli argomenti avanzati dalla società ricorrente a sostegno della invocata infondatezza della pretesa impositiva devono ritenersi non meritevoli di accoglimento, risultando validamente confutati dalle osservazioni formulate dalla DP 1 Torino, (secondo motivo di appello),
- il giudice di prime cure ha ritenuto che le allegazioni e produzioni documentali della DP1 costituiscano elementi indiziari, plurimi, gravi, precisi e concordanti per dimostrare che le fatture oggetto di causa non fossero regolari (secondo motivo di appello),
- il giudice di prime cure ha ritenuto non probanti la testimonianza del Signor Nominativo_1, l'esistenza di un contratto di appalto di servizi, la presenza di cospicui pagamenti da parte della Ricorrente_1 S.R.L. in favore del Signor Nominativo_2 non disconosciuti anzi pacificamente ammessi e riportati nell'avviso di accertamento 2017, (secondo motivo di appello),
- il giudice di prime cure ha ritenuto che la Ricorrente_1 S.R.L. e il Signor Nominativo_2 non abbiano preso contatto con l'ADE DP1 in sede di accertamento, (secondo e terzo motivo di appello),
- il giudice di prime cure ha ritenuto che l'assenza di controdeduzioni da parte dell'appellante e del Signor
Nominativo_2 in sede di accertamento costituiscano prova del fatto che le fatture emesse da quest'ultimo non sarebbero regolari (secondo e terzo motivo di appello),
- il giudice di prime cure ha omesso di pronunciare e/o di motivare la decisione in forza della quale la procedura di accertamento risulti regolare nonostante le contestazioni in ordine all'inesistenza e nullità delle notificazioni degli inviti a comparire ed alla conseguente violazione dell'articolo 5 ter DLGS 218/1997 e 12 L. 212/2000 (terzo motivo di appello),
- il giudice di prime cure ha ritenuto che la procedura di accertamento risulti regolare nonostante le contestazioni in ordine all'inesistenza e nullità delle notificazioni degli inviti a comparire ed alla conseguente violazione dell'articolo 5 ter DLGS 218/1997 e 12 L. 212/2000 (quarto motivo di appello).
La Direzione Provinciale I di Torino contro deduce per la conferma della sentenza di primo grado.
Con memoria illustrativa parte appellante introduce nuove circostanze:
QUINTO MOTIVO DI APPELLO.
IN ORDINE ALL'INTERVENUTA ASSOLUZIONE NEL PROCEDIMENTO PENALE DEL
SIGNOR Nominativo_5 PER LA POSIZIONE Nominativo_2 IN
RELAZIONE AGLI ANNI DI IMPOSTA 2016-2017.
I fatti storici sopravvenuti all'instaurazione dell'odierno giudizio rendono necessario evidenziare quanto segue e legittimano la richiesta di riforma della impugnata sentenza sulla base del presente motivo di appello.
Produciamo innanzitutto la sentenza del TRIBUNALE DI TORINO PRIMA SEZIONE PENALE N. 1822 del 28.04.2025 e pubblicata il 15.05.2025 . Nel suddetto procedimento il Signor Nominativo_5, legale rappresentante della Ricorrente_1' Ricorrente_1 LIQUIDAZIONE, veniva accusato di aver commesso con riferimento all'anno 2016 il delitto di cui agli artt. 81 cpv. c.p., 2 D. Lgs. 10 marzo 2000 N. 74.
Secondo l'accusa il Signor Nominativo_5 con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, nella sua qualità di legale rappresentante della Ricorrente_1, al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, “indicava nelle dichiarazioni annuali relative a dette imposte (Modello Società di Capitali 2017, n. 10473945483 0000001, e Modello IVA 2017 n. 14181022340-0000003, per l'anno d'imposta 2016) elementi passivi fittizi pari a € 233.668,36 (con conseguente iva indebitamente detratta pari ad € 61.509,44) avvalendosi delle seguenti fatture riferite ad operazioni inesistenti:
• n. 44 fatture emesse da ditta individuale Nominativo_2 (p. iva P.IVA_2) con sede legale in Torino Indirizzo_1, per un imponibile fittizio pari ad € 124.730,00, oltre IVA per un importo pari ad € 25.476,00;
• n. 29 fatture apparentemente emesse da ditta individuale Società_4 (p. iva P.IVA_3) sede legale in Venaria Reale (TO) Indirizzo_2, per un imponibile fittizio pari ad € 83.900,00, oltre IVA per un importo pari ad € 18.458,00;
• n. 21 fatture apparentemente emesse da ditta individuale Nominativo_4 (p. iva P.IVA_4) già con sede legale in Volpiano (TO) Indirizzo_3 per un imponibile fittizio pari ad € 5.898,36, oltre IVA per un importo pari ad € 13.364,64;
• n. 9 fatture emesse da ditta individuale Nominativo_3 (p. iva P.IVA_5) con sede legale in Torino Indirizzo_4 per un imponibile fittizio pari ad € 19.140,00, oltre IVA per un importo pari ad
€ 4.210,80. Commesso in Torino il 23 marzo 2017 (data di presentazione della dichiarazione fiscale sopra indicata ai fini IVA) e il 30 ottobre 2017 (data di presentazione della dichiarazione fiscale sopra indicata ai fini delle imposte dirette)”.
Ed ancora in relazione all'anno 2017 il legale rappresentante della Ricorrente_1 veniva accusato di aver commesso il delitto di cui agli artt. 81 cpv. c.p., 2 D. Lgs. 10 marzo 2000 N. 74 perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, nella sua qualità in epigrafe, al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, “indicava nelle dichiarazioni annuali relative a dette imposte
(Modello Società di Capitali 2018, n. 16202954942 0000001, e Modello IVA 2018 n.
08562520718-0000035, per l'anno d'imposta 2017) elementi passivi fittizi pari a € 183.426,00 (con conseguente iva indebitamente detratta pari ad € 41.011,50) avvalendosi delle seguenti fatture riferite ad operazioni inesistenti:
• n. 41 fatture emesse da ditta individuale Nominativo_2 (p. iva P.IVA_2) con sede legale in Torino Indirizzo_1, per un imponibile fittizio pari ad € 106.736,00, oltre IVA per un importo pari ad € 24.799,70;
• n. 13 fatture apparentemente emesse da ditta individuale Società_4 (p. iva P.IVA_3) sede legale in Venaria Reale (TO) Indirizzo_2, per un imponibile fittizio pari ad € 38.040,00, oltre IVA per un importo pari ad € 8.368,80;
• n. 13 fatture apparentemente emesse da ditta individuale Nominativo_4 (p. iva P.IVA_4) già con sede legale in Volpiano (TO) Indirizzo_3 per un imponibile fittizio pari ad € 38.650,00, oltre IVA per un importo pari ad € 7.843,00. Commesso in Torino il 27 aprile 2018 (data di presentazione della dichiarazione fiscale sopra indicata ai fini IVA) e il 31 ottobre 2018 (data di presentazione della dichiarazione fiscale sopra indicata ai fini delle imposte dirette)”.
Orbene il TRIBUNALE DI TORINO PRIMA SEZIONE PENALE, all'esito del dibattimento che ha visto l'escussione di molti testi sia per la accusa sia per la difesa, in ragione delle copiose produzioni documentali del Signor Nominativo_5, con riferimento alla posizione Nominativo_2 ha assolto il legale rappresentante della odierna appellante dalle accuse avanzate sia per l'anno 2016 sia per l'anno 2017 con formula piena per non aver commesso il fatto(doc.1).
Produciamo altresì:
- sub doc.2 il verbale di udienza 04.04.2025 contenente la trascrizione delle testimonianze rese durante il suddetto procedimento penale,
- sub doc.3 gli estratti conto Ricorrente_1,
- sub doc.4 le distinte consegna corrispondenza 2016 da parte del Signor Nominativo_2, (suddiviso in 3 parti per ragioni di capacità di ricezione del SISTEMA MINISTERIALE), - sub doc.5 le distinte consegna corrispondenza 2017 da parte del Signor Nominativo_2, (suddiviso in 2 parti per ragioni di capacità di ricezione del SISTEMA MINISTERIALE),
- sub doc.6 il contratto di Ricorrente_1-Nominativo_2 (peraltro già prodotto in primo grado).
L'assoluzione piena del Signor Nominativo_5 ha trovato fondamento nelle seguenti motivazioni. Il TRIBUNALE afferma correttamente che “diverse considerazioni valgono per quanto concerne le fatture emesse dal Nominativo_2. La difesa, infatti, ha prodotto copiosa documentazione attestante le prestazioni da quest'ultimo rese in favore della predetta società (in particolare, il contratto di lavoro autonomo intercorso tra le parti e le distinte delle consegne da lui effettuate)” (doc.1) .
Ed ancora. Il Giudice Penale così prosegue:
“In più, sono stati sentiti alcuni testimoni indicati dalla difesa, i quali hanno confermato che il Nominativo_2 lavorava per la predetta società. Ci si riferisce, in particolare, a Nominativo_7, impiegata di tale società, nonché a Difensore_2, Nominativo_9 e Nominativo_10, portalettere che collaboravano con la stessa. Nessun dubbio sulla credibilità di tali testimoni, i quali non hanno più alcun rapporto lavorativo con la predetta società” (doc.1).
Come la ADITA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA avrà modo di verificare la sentenza del TRIBUNALE
DI TORINO PRIMA SEZIONE PENALE numero 1822 è stata pubblicata in data 05.05.2025 e non è stata impugnata nei termini di legge da parte della PROCURA DELLA REPUBBLICA DI TORINO (doc.1).
Per mero dovere di difesa si rammenta come sulle sentenze penali non venga apposto il timbro del passaggio in giudicato ma venga esclusivamente annotato l'eventuale deposito dell'appello.
Orbene dai timbri riportati in calce alla sentenza in esame, la cui copia è stata estratta in data 15.07.2025
e dunque ad oltre un mese dalla scadenza dei termini per 'impugnazione, emerge come l'unico appello proposto sia quello del Signor Nominativo_5 avverso la decisione del TRIBUNALE che, ingiustamente, lo ha ritenuto colpevole dei delitti contestati in relazione alle altre tre posizioni: Nominativo_4, Nominativo_1 e Nominativo_3 ed ha pertanto disposto la confisca dei beni dell'imputato per l'importo di € 52.254,24 (doc.1: doc.7: atto di appello penale a firma Avvocato Nominativo_11; doc.8: ricevuta accettazione deposito appello del 06.06.2025; doc.9: ricevuta consegna deposito appello del 06.06.2025).
La suddetta somma sarebbe, nella ricostruzione non condivisibile del TRIBUNALE DI TORINO, pari al profitto del reato “ovvero della somma, corrispondente all'importo delle imposte non versate relative alle fatture apparentemente emesse dal Nominativo_4, Nominativo_1 e Nominativo_3” (doc.1).
***
Fermo quanto sopra preme ora significare come ai sensi dell'articolo 21 bis L. 74/2000:
“La sentenza irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso, pronunciata in seguito a dibattimento nei confronti del medesimo soggetto e sugli stessi fatti materiali oggetto di valutazione nel processo tributario, ha, in questo, efficacia di giudicato, in ogni stato e grado, quanto ai fatti medesimi”.
Alla luce dell'intervenuta assoluzione per non aver commesso il fatto in ordine alla posizione del Signor Nominativo_2 sia per l'anno 2016 che per l'anno 2017, viste le produzioni documentali versate in atti (docc.1,2,3,4,5,6,7) risulta pacifico come gli avvisi di accertamento debbano essere annullati.
Infatti parte appellante ha fornito piena prova in ordine alla genuinità delle operazioni e delle fatture utilizzate in sede dichiarazione dei redditi per gli anni di imposta 2016 e 2017 (docc.1,2,3,4,5,6,7). Sono stati prodotti:
- il contratto avente ad oggetto l'impegno del Nominativo_2 ad effettuare le consegne per conto della Ricorrente_1 (doc.6),
- le distinte delle consegne della corrispondenza per gli anni 2016-2017 (docc.4,5) effettuate dal Signor
Nominativo_2 in alcune indicato nominativamente ed in altre mediante il suo codice ovvero con il numero 98.
Sul punto si evidenzia come nel corso della deposizione testimoniale del 04.04.2025 la Signora Nominativo_7 abbia precisato che per questioni di privacy a decorrere da un certo momento il postino e/o addetto alle consegne non venisse indicato, ma al medesimo venisse attribuito un numero (pagina 14 doc.2).
La testimone ha innanzitutto affermato: “io sapevo i codici di tutti i postini”.
Su domanda dell'Avvocato Nominativo_11 in ordine al codice attribuito al Signor Nominativo_2 ha così risposto:” Sì, 98, era quel codice” (pagina 14 doc.2).
La teste Nominativo_7, su domanda del PUBBLICO MINISTERO, ha altresì precisato che il Signor Nominativo_2:
“Era un jolly, quindi se qualcuno delle zone fissa aveva difficoltà si chiedeva a lui di andare ad aiutarlo.
Quindi un giorno magari poteva caricare il CAP 10149, un giorno 10138, oppure andare a dare una mano in centro, zona del centro, però maggiormente lui gestiva la zona del 10149 e 10151” (doc.2 pagina 17).
Ma non solo.
Gli estratti conto Ricorrente_1 prodotti riportano i pagamenti eseguiti in favore del Nominativo_2 sia a mezzo bonifico sia a mezzo assegno del quale risulta prodotta la matrice (doc.3).
In ragione di quanto sopra risulta pacifico come le fatture utilizzate dalla Ricorrente_1 per ridurre il proprio imponibile riguardino operazioni realmente eseguite e siano state tutte saldate dall'appellante
(docc.1,2,3,4,5,6).
Nello specifico:
- per quanto attiene all'anno 2016 la Ricorrente_1 ha regolarmente e lecitamente utilizzato numero 44 fatture emesse dal Signor Nominativo_2 per un imponibile di € 124.730,00 ed un volume IVA di
€ 25.476,00 (docc.1,2,3,4,5,6),
- per quanto attiene all'anno 2017 la Ricorrente_1 ha regolarmente e lecitamente utilizzato numero 41 fatture emesse dal Signor Nominativo_2 per un imponibile di € 106.736,00 ed un volume IVA di
€ 24.799,70 (docc.1,2,3,4,5,6).
Non corrisponde pertanto al vero, come di contro sostenuto dall'appellata, che la Ricorrente_1 nel corso dell'anno 2016 abbia conseguito:
- un reddito d'impresa ai fini I.RE.S. pari ad € 239.721,00,
- un valore della produzione netta ai fini I.R.A.P. pari ad € 229.649,00, - un valore d'affari ai fini dell'I.V.A. pari ad € 233.668,00.
Non corrisponde altresì al vero, come di contro sostenuto dall'appellata, che la
Ricorrente_1 nel corso dell'anno 2017 abbia conseguito:
- un reddito d'impresa ai fini I.RE.S. pari ad € 192.125,00,
- un valore della produzione netta ai fini I.R.A.P. pari ad € 191.737,00,
né corrisponde al vero che la appellante abbia beneficiato di una indebita detrazione IVA pari ad € 41.011,00.
Ed infatti il TRIBUNALE DI TORINO PRIMA SEZIONE PENALE ha rideterminato il totale delle imposte non versate in complessivi € 52.254,24 rispetto al totale di € 227.222,00 portato dai due avvisi di accertamento.
***
Poiché la parte appellante ha assolto al gravoso onere della prova, del quale peraltro non era onerata, ed ha dimostrato l'esistenza e liceità delle operazioni riportate nelle fatture emesse dal Signor Nominativo_2 gli scriventi difensori formulano autonomo motivo di appello e chiedono che in riforma dell'impugnata sentenza l'ADITA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO annulli gli avvisi di accertamento.
***
Per mero dovere di difesa si evidenzia in ogni caso come i fatti e le circostanze dedotte in ordine all'assoluzione del Signor Nominativo_5 possano essere altresì considerati come ulteriori elementi di prova a sostegno dell'accoglimento del secondo motivo di appello.
La Ricorrente_1 con tale motivo ha contestato l'erronea, illogica e contraddittoria pronuncia in ordine alla presunta irregolarità delle fatture emesse dal Signor Nominativo_2.
Pertanto laddove l'ADITA CGT non ritenesse di considerare il quinto motivo come motivo autonomo si chiede in ogni caso che sulla base dei fatti verificatisi dopo l'instaurazione del giudizio di appello l'Adito Giudice di
Appello voglia accogliere il secondo motivo di appello anche per le ragioni supra evidenziate riformando la sentenza impugnata sul punto ed annullando gli avvisi di accertamento.
*** *** ***
Fermo quanto sopra riteniamo opportuno prendere posizione e replicare alle “accese” argomentazioni dell'UFFICIO.
A.
Il primo, il terzo ed il quarto motivo di appello, tutti incentrati sull'omessa e contraddittoria pronuncia in ordine ai vizi formali dell'atto e/o del mancato rispetto della procedura di accertamento sono fondati e restano in ogni caso inevitabilmente assorbiti dalla statuizione sul quinto (o sul secondo) motivo di appello.
In ogni caso contestiamo tutte le argomentazioni, difese e produzioni in atti versate dall'appellata.
B. Per quanto attiene al secondo motivo di appello richiamiamo innanzitutto tutte le difese svolte nell'atto introduttivo del presente giudizio e quelle svolte supra nella presente memoria.
B.1.
In ordine alle ulteriori posizioni si evidenzia come il teste Difensore_2 escusso come secondo testimone della difesa all'udienza del 04.04.2025 in sede di esame del PUBBLICO MINISTERO abbia riferito di ricordare il nominativo Nominativo_4 (pagina 23 documento 2). Proprio quel Nominativo_4 che si affrettò in sede di indagini a disconoscere le fatture emesse in favore della Ricorrente_1.
Sul punto, per quanto pleonastico, preme ribadire quanto già evidenziato nel corso del giudizio di prime e cure ed in sede di appello.
Risulta più che plausibile come il Signor Nominativo_4 abbia fornito informazioni non veritiere in sede di indagini al fine di evitare a sua volta un accertamento.
B.2.
Quanto alla posizione Nominativo_1 si ricorda nuovamente come il medesimo abbia dichiarato in sede di interrogatorio di aver egli stesso svolto attività di consegna della corrispondenza in compagnia del
Nominativo_2.
Sul punto parte appellata asserisce che:
“A latere, Controparte, se da un lato, tenta di interpretare “pro domo sua” le dichiarazioni del Nominativo_1, dall'altro, facendo - ci sia consentito dire - esercizio di vero e proprio “contorsionismo” difensivo, tenta – in maniera parimenti vana – di derubricare le dichiarazioni del Nominativo_1 laddove queste invece sono a suo sfavore (innanzitutto, adombrando persino dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni medesime sia sotto il profilo dell'
“intrinseco” che, soprattutto, dell' “estrinseco”, laddove afferma che non vi sarebbe “prova documentale sul punto”)”.
Ci si chiede allora quale valore attribuire al comportamento della appellata, posto che la stessa si intrattiene nel medesimo esercizio “di contorsionismo difensivo” allorquando estrapola le sole parti delle dichiarazioni utili alla difesa dell'UFFICIO.
Tuttavia nel leggere le controdeduzioni della DP1 pare di comprendere che soltanto all'UFFICIO sarebbe concesso di utilizzare i passaggi favorevoli di una dichiarazione testimoniale.
Tale facoltà di contro, sempre nella prospettazione del nostro illustre contraddittore, sarebbe preclusa al contribuente o, al più, derubricabile a “contorsionismo difensivo”.
Non vi è chi non veda come le difese dell'appellata sul punto si palesino farraginose e prive di fondamento oltre che, in ragione delle risultanze del procedimento penale, inopportune a voler tacer d'altro.
Il dato fattuale sul quale ci si deve concentrare è che nell'odierno giudizio è presente documentazione, prodotta dalla appellata, che conferma come il Signor Nominativo_1 prestasse anch'egli attività lavorativa per conto della Ricorrente_1.
Per mero dovere di difesa si evidenzia come risulti del tutto destituita di fondamento la richiesta di applicazione dell'articolo 96 c.p.c. dal momento che l'impugnazione dei due avvisi di accertamento e della sentenza della CGT DI PRIMO GRADO risultano oltremodo fondati. Alla luce di tutto quanto esposto e prodotto si insiste per l'accoglimento dell'appello.
*** *** ***
Memoria illustrativa della Direzione Provinciale I di Torino
Lo scrivente Ufficio, a seguito del deposito di memoria illustrativa e della sentenza di condanna del Tribunale
Penale di Torino n. 1822/2025 (ex adverso definita in maniera impropria di assoluzione), nonché di ulteriore documentazione in data 01.09.2025, intende sottoporre a Codesta On. Corte di Giustizia di Secondo Grado del Piemonte le seguenti considerazioni.
La memoria avversa risulta corredata da affermazioni non corrispondenti al vero;
il che non potrà non essere valutato al fine della condanna di Parte appellante, oltre che alle spese di giudizio, anche per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, comma 1 cod. proc. civ.
Innanzitutto, la Società appellante afferma che il legale rappresentante (Nominativo_5) sarebbe stato assolto
“con formula piena per non aver commesso il fatto”; al contrario, la sentenza del Tribunale di Torino n.
1822/2025 smentisce radicalmente questa affermazione, avendo dichiarato l'imputato colpevole dei reati di cui all'art. 2 D. Lgs. 74/2000 (utilizzazione di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti), condannandolo a 1 anno e 6 mesi di reclusione, con interdizioni a vario titolo e confisca per equivalente di euro 52.245,24.
Si riporta per completezza il dispositivo della sentenza di condanna:
“Visti gli artt. 533 e 535 c.p.p., dichiara l'imputato colpevole dei reati a lui ascritti, unificati dal vincolo della continuazione, e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche, lo condanna alla pena di anni uno mesi sei di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali. Visto l'art. 12 del decreto legislativo 10 marzo
2000, n. 74, dispone nei confronti dell'imputato:
· l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese per un periodo di mesi sei;
· l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione per un periodo di anni uno;
· l'interdizione dalle funzioni di rappresentanza e assistenza in materia tributaria per un periodo di anni uno;
· l'interdizione perpetua dall'ufficio di componente di commissione tributaria;
· la pubblicazione della sentenza ai sensi dell'art. 36 c.p.
Visti gli artt. 163 ss. c.p.,
concede all'imputato la sospensione condizionale della pena.
Visto l'art. 12 bis del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, dispone la confisca dei beni mobili ed immobili nella disponibilità dell'imputato sino alla concorrenza della somma di euro 52.245,24”.
Per altro, la sentenza in oggetto, nel richiamare espressamente sia gli avvisi impositivi che la sentenza di primo grado emessa in sede tributaria, conferma la piena validità e legittimità dell'impianto accertativo e dei sottesi elementi probatori.
Il fatto che la sentenza di condanna del Tribunale di Torino abbia affermato l'esistenza di elementi che farebbero propendere per l'esistenza delle prestazioni sottese alla fatturazione intercorsa con il CO non può sortire alcuna efficacia nella presente controversia.
In primis, in quanto siffatta valutazione (per altro fondata soprattutto su alcune testimonianze, sul contratto
- privo di data certa - intercorso con il Nominativo_2, nonché sulle distinte delle consegne asseritamente effettuate) non ha evitato il pronunciarsi di una sentenza di condanna inflitta al legale rappresentante della Ricorrente_1.
Ferma restando quindi la sentenza di condanna inflitta al Legale Rappresentante della Società (preclusiva di qualsivoglia invocazione di giudicato ex adverso ritenuto favorevole), preme rimarcare, come per altro già evidenziato nelle difese versate in giudizio, che la valutazione degli elementi probatori svolta in sede penale è diversa rispetto a quella effettuata nel processo tributario, imperniato, come noto, sia su un complesso di presunzioni, sia su un sistema di preclusioni documentali (quello di cui all'art. 32 del D.P.R. n.
600/1973 – sul quale, infra -) totalmente estranei al processo penale.
Pertanto, Parte appellante non può sotto alcun profilo invocare l'art. 21-bis del D. Lgs n. 74/2000, che, al comma 1, afferma che “la sentenza irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso, pronunciata in seguito a dibattimento nei confronti del medesimo soggetto e sugli stessi fatti materiali oggetto di valutazione nel processo tributario, ha, in questo, efficacia di giudicato, in ogni stato e grado, quanto ai fatti medesimi”.
La norma, come visto, limita l'efficacia vincolante della sentenza penale alle sole ipotesi di assoluzione
“perché il fatto non sussiste” o “perché l'imputato non lo ha commesso”, pronunciate a seguito di dibattimento.
In tal senso, con sentenza n. 3800 del 14 febbraio 2025, la Corte di Cassazione, nell'inquadrare l'ambito oggettivo di applicazione della nuova norma, peraltro confinandone la riferibilità “esclusivamente alle sanzioni tributarie e non all'accertamento dell'imposta”, ha espressamente affermato l'irrilevanza delle “sentenze di assoluzione e proscioglimento con una diversa formula (il fatto non costituisce reato, il fatto non è più previsto come reato, le formule di improcedibilità, …)”, dei “provvedimenti di archiviazione”, delle “sentenze di applicazione della pena (444 cod. proc. pen.)” nonché di “tutte le sentenze emesse a seguito di giudizio abbreviato”.
Escluso dunque che alla sentenza allegata da Controparte possa attribuirsi efficacia di giudicato ai sensi dell'art. 21-bis del D. Lgs n. 74/2000 nei termini ex adverso pretesi, giova ulteriormente evidenziare che la giurisprudenza di legittimità, anche prima dell'introduzione di tale ultima disposizione, ha sempre affermato che il Giudice Tributario conserva piena autonomia valutativa, potendo fondare il proprio decisum su elementi probatori anche diversi da quelli utilizzati in sede penale, in ragione della diversa struttura e finalità dei due giudizi (ex multis, Cass. civ., Sez. 5, nn. 21184/2020 e 22044/2020).
La fattispecie che ci occupa, quindi, non è sussumibile nella norma dell'art. 21-bis del D.Lgs. n. 74/2000, dovendo essere risolta alla luce del principio del c.d. “doppio binario” di cui all'art. 20 del D.Lgs. n. 74/2000; principio ancora cogente e per nulla scalfito dalla riforma ex adverso invocata, che disciplina i rapporti tra procedimento penale e quello tributario, sancendo la regola dell'insussistenza di alcun rapporto di pregiudizialità tra i predetti procedimenti.
Dal citato principio - come noto - scaturisce la completa autonomia dell'ambito tributario e di quello penale, siccome preordinati a finalità differenti e regolati da una diversa disciplina nell'acquisizione dei mezzi di prova e da differenti criteri di valutazione del materiale acquisito (cfr. Cass., Sez. 5, 4/12/2020, n. 27814;
Cass., Sez. 6-5, 24/11/2017, n. 28174; in tal senso, Cass., Sez. 5, 21/1/2021, n. 1157; ex multis, Cass. civ.,
Sez. 5, Ord. 27.09.2022, n. 28129; in termini identici, inter alia, Cass. civ., Sez. 5, Ord. 15.03.2022, n. 8302).
***
Con riferimento alle produzioni documentali depositate in data 01.09.2025, si eccepisce che la Società è incorsa anche nella preclusione documentale disciplinata dall'art. 32, comma 4 del D.P.R. n. 600/1973, atteso il mancato riscontro agli inviti ex art. 32 del D.P.R. n. 600/1973 ritualmente notificati in data 22.02.2022
e in data 03.03.2022, con i quali veniva richiesta la produzione della documentazione contabile e fiscale per gli anni 2016 e 2017.
Siffatto comportamento veniva reiterato anche a seguito della rituale notifica degli inviti n.
T7EI10801384/2022 e n. T7EI10800490/2023 ex art.
5-ter del D. Lgs n. 218/1997, rispetto ai quali la Società riteneva di non fornire alcun chiarimento e alcuna documentazione.
Per incidens, l'Ufficio ha dimostrato per tabulas la rituale notifica sia degli inviti in oggetto sia mediante la produzione in giudizio della prova della notifica a mezzo posta sia, da ultimo (con nota deposito del 15.07.2025 in secondo grado), con la produzione in giudizio anche delle notifiche a mezzo PEC in formato eml.
Si rammenta che, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 36 del 27.03.2025, il divieto di produrre nuovi documenti in grado di appello, introdotto dal nuovo art. 58 del D. Lgs n. 546/1992, non si applica retroattivamente ai giudizi di appello il cui primo grado sia stato instaurato prima del 05 gennaio
2024, con la conseguenza che, per tali giudizi (nei quali rientra pacificamente la presente controversia, introdotta con ricorsi notificati in data 22.12.2022), continua a valere la disciplina previgente, che consentiva la produzione di nuovi documenti in appello senza limiti, salvo il divieto di introdurre nuove domande o eccezioni precluse (art. 57).
In disparte dalla circostanza che Parte appellante (per i motivi esposti) non può avvalersi di alcuna sentenza di assoluzione, in ogni caso nella presente res litigiosa è stato dedotto un profilo (quello dell'inutilizzabilità della documentazione prodotta in violazione dell'art. 32, comma 4 del D.P.R. n. 600/1973) estraneo, come detto, al giudizio penale e che comporta l'inutilizzabilità della documentazione (il riferimento è alla documentazione consistente nella scrittura privata intercorsa con il Nominativo_2 e alle distinte di consegna;
documentazione di cui l'Ufficio, per mero tuziorismo difensivo, dimostrerà comunque la totale inconcludenza ai fini probatori).
Pare persino superfluo precisare come la circostanza (incontestata e incontestabile) che la Società non abbia dato seguito agli inviti dell'Ufficio (astenendosi dal produrre la documentazione richiesta) comporti la preclusione documentale in sede sia amministrativa che contenziosa di cui all'art. 32, comma 3 del D.P.R.
n. 600/1973, ai sensi del quale “le notizie ed i dati non addotti e gli atti, i documenti, i libri ed i registri non esibiti o non trasmessi in risposta agli inviti dell'ufficio non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente, ai fini dell'accertamento in sede amministrativa e contenziosa. Di ciò l'ufficio deve informare il contribuente contestualmente alla richiesta”.
Per incidens, l'Invito risulta essere corredato del monito di cui alla norma de qua, in quanto nello stesso è dato leggere quanto segue: “le notizie, i dati, gli atti, i documenti, i libri e i registri non esibiti o non trasmessi in risposta agli inviti dell'ufficio non potranno essere presi in considerazione a Suo favore ai fini dell'accertamento in sede amministrativa e contenziosa (art. 32 del D.P.R. 600/1973, come integrato dall'art. 25 della legge n. 28/1999)”.
A ciò si aggiunga che nel predetto invito si faceva espressamente richiesta di esibizione, inter alia, della seguente documentazione: “fatture ricevute dai fornitori sopra elencati, giustificativi dei pagamenti effettuati
(es. contabili bancarie, copie assegni, etc.), contratti, corrispondenza ed ogni altro documento utile a comprovare natura, quantificazione ed effettività dei costi deducibili dal reddito d'impresa” (si consideri, sotto tale profilo, che tra la documentazione prodotta dalla Società si deve annoverare proprio il contratto asseritamente intercorso con il Nominativo_2, nonché le distinte di consegna).
Infine, la Società, con i ricorsi introduttivi del giudizio si è astenuta dall'allegare le eventuali cause a sé non imputabili che avrebbero impedito la produzione di siffatta documentazione, così come richiesto dall'art. 32, comma 5 del D.P.R. n. 600/1973 (sul punto, a supporto della tesi erariale, ex multis, Cass. civ., Sez. 5, sent. 23.05.2022, n. 16578; Cass., Sez. V, 10 marzo 2021, n. 6617; Cass., Sez. V, 01.08.2019, n. 20731; Cass.,
Sez. V, 11 aprile 2014, n. 8539).
In ogni caso, la predetta documentazione si rivela totalmente inidonea a dimostrare l'effettività delle prestazioni di cui alle fatture emesse dal fornitore Nominativo_2 in considerazione dei seguenti elementi (invero già evidenziati in sede di controdeduzioni)
· con riferimento alla scrittura privata:
- questa è priva di data certa e, pertanto, non è opponibile all'Amministrazione ai sensi dell'art. 2704 c.c. (la Corte di Cassazione ha chiarito che l'Erario è “terzo”
rispetto al contratto e che la data certa è necessaria per evitare retrodatazioni fittizie
- Cass. civ., Sez. V, n. 7621/2017; n. 12297/2020 -);
- il documento è un prestampato generico, verosimilmente reperito online, compilato a penna con cancellature approssimative, il che ne compromette la credibilità e la valenza probatoria;
- incongruenza con l'attività del fornitore: all'epoca dei fatti (2016-2017), Nominativo_2
svolgeva attività di servizi di pulizia, non di consegne postali e solo dal 2018 risulta attiva una partita IVA compatibile con l'attività di corriere. Ciò mina la coerenza del contratto con la realtà economica;
· relativamente alle distinte di consegna, mancano:
- l'indicazione delle località servite;
- i tempi di consegna;
- i viaggi effettuati;
- la tipologia e le quantità dei plichi consegnati;
- i contratti con i clienti finali.
Quanto alle dichiarazioni di terzi (testimonianze) assunte in sede penale ed ex adverso genericamente richiamate, si deve ricordare l'univoco insegnamento della Suprema Corte, secondo il quale le dichiarazioni di terzi sono suscettibili di essere utilizzate dal Giudice Tributario, ma non possono da sole fondare la decisione, dovendo essere supportate da elementi oggettivi (ex multis, Cass. civ., Sez. V, sent. n. 37065 del 19 dicembre 2022; Cass. civ., Sez. V, sent. n. 18065 del 14 settembre 2016).
Declinando al caso di specie, tali elementi oggettivi – con tutta evidenza – difettano e, anzi, emergono plurimi elementi presuntivi, rilevati sia dai Giudici di prime cure sia dal Tribunale Penale di Torino, deponenti a favore della tesi della fittizietà delle prestazioni.
Nella memoria illustrativa di Controparte si assume che i fornitori fossero collaboratori o subfornitori di
Nominativo_2, mentre la sentenza penale di condanna evidenzia che non vi è alcuna prova di collaborazione tra Nominativo_2 e gli altri fornitori;
di contro, la teste Nominativo_7 (impiegata Ricorrente_1) ha dichiarato di non conoscere Nominativo_1, Nominativo_4 e Nominativo_3.
Pertanto, la tesi della “rete di collaboratori” è priva di riscontri e contraddetta dalle testimonianze.
Infine, nella memoria vengono invocati i pagamenti come indice di autenticità delle operazioni;
la sentenza penale, al pari delle controdeduzioni e degli avvisi di accertamento controversi, chiarisce che i pagamenti erano in contanti per importi rilevanti (come emerso dalle annotazioni sul libro giornale), modalità ritenuta dalla Suprema Corte quale indice sintomatico della fittizietà delle prestazioni.
Ed invero, gli avvisi di accertamento rimarcano che “i pagamenti, da quanto annotato nel libro giornale, sarebbero stati fatti per contanti. Nelle fatture è indicato l'importo degli acconti (da uno a tre) e il saldo, la data di ciascuna quota di pagamento e la firma dell'emittente della fattura”.
L'annotazione relativamente ai pagamenti asseritamente effettuati in contanti (e per ingenti importi) riguarda tutti i fornitori citati negli avvisi di accertamento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Pregiudiziale è la valutazione degli effetti in ambito tributario della sentenza penale resa a dibattimento che seppure sia di condanna, risulta dal contesto della motivazione essere limitata alle operazioni e fatture dei fornitori Nominativo_1 Nominativo_4 e Nominativo_3, inoltre nel dispositivo viene espressamente indicato che la confisca è limitata ad euro 52.245,24 quale provento del reato delle false fatturazioni Nominativo_1, Nominativo_4 e Nominativo_3. Dalla motivazione risulta senza ombra di dubbio che le operazioni riferibili a Nominativo_2 sono da ritenere esistenti. Non vi è una espressa formula assolutoria, ma dal contesto motivazionale emerge che potrebbe essere sia per non aver commesso il fatto che perché il fatto non sussiste, con piena operatività dell'art. 21 bis D.Lgs 74/2000 che estende il giudicato penale, con le formule citate, anche al giudizio tributario.
E' pertanto da respingere la tesi dell'Ufficio che partendo dalla omessa esplicita assoluzione della sentenza penale ritiene che si debba procedere alla valutazione autonoma nel processo tributario escludendo peraltro dal novero probatorio la acquisizione del contratto e delle distinte di spedizione, utilizzate in sede penale, e tardivamente prodotte in sede tributaria in violazione dell'art. 32 d.p.r. 600/73.
Deve pertanto ricondursi l'utilizzo di fatture oggettivamente inesistenti alle sole fatture emesse dai fornitori
Nominativo_1, Nominativo_4 e Nominativo_3 per l'importo accertato di euro 52.245,24, con rideterminazione degli importi IRES, IRAP e IVA e relative sanzioni e interessi. Per questi ultimi la stessa sentenza penale eclude che operassero come collaboratori di Nominativo_2, la teste Nominativo_7 (impiegata Ricorrente_1) ha dichiarato di non conoscere Nominativo_1, Nominativo_4 e Nominativo_3.
Pertanto, la tesi della “rete di collaboratori” invocata dalla società è priva di riscontri e contraddetta dalle testimonianze, da confermarsi la valenza indiziaria dei pagamenti in contanti per importi rilevanti.
Spese compensate per entrambi i gradi di giudizio stante la reciproca soccombenza.
P.Q.M.
In parziale riforma della sentenza appellata, ridetermina l'imponibile accertato in euro 52.245,24.
Compensa fra le parti le spese di entrambi i gradi.
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del PIEMONTE Sezione 3, riunita in udienza il
16/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PUCCINELLI ALBERTO, Presidente
RINALDI ETTORE, Relatore
CASCINI PROSPERO, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 722/2024 depositato il 24/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 C/o Studio Avv. Difensore_2 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Torino
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 227/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TORINO sez. 2
e pubblicata il 26/02/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7E030800869/2023 IRES-ALIQUOTE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7E030800869/2023 IVA-ALIQUOTE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7E030800869/2023 IRAP 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7E030802316/2022 IRES-ALIQUOTE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7E030802316/2022 IVA-ALIQUOTE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7E030802316/2022 IRAP 2016 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 825/2025 depositato il
17/12/2025
Richieste delle parti:
Conclusioni parte appellante accogliere, per i motivi di cui al presente atto, l'odierno appello e per l'effetto riformare integralmente la sentenza appellata e conseguentemente annullare e/o dichiarare la nullità degli avvisi di accertamento
T7E030802316/2022 e T7E030800869/2023 dell'AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE LE
I TORINO, mandando assolta l'appellante da ogni avversa richiesta. Con vittoria di spese di lite e competenze professionali di entrambi i gradi di giudizio, oltre il rimborso forfetario al 15% ed accessori di legge.
Conclusioni parte appellata in via preliminare e/o pregiudiziale:
- dichiarare, per tutti i motivi di cui supra, inutilizzabili e/o inammissibili i documenti prodotti in violazione dell'art. 32, comma 4 del D.P.R. n. 600/1973;
nel merito e in ogni caso:
- rigettare, per tutti i motivi di cui supra, il ricorso in appello siccome infondato e,
per l'effetto, confermare la piena legittimità degli avvisi di accertamento controversi;
- condannare Parte appellante, oltre che alle spese di lite come da nota già prodotta in giudizio, anche per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, comma 1 cod. proc. civ.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il giorno 31.10.2022 Ricorrente_1
Ricorrente_1 LIQUIDAZIONE ( Ricorrente_1) ha ricevuto la notificazione dell'avviso di accertamento T7E030802316/2022 dell'AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE
LE I TORINO dell'importo complessivo di
€ 294.565,33 e nello specifico:
€ 134.723,00 a titolo di imposte (IRES, IVA, IRAP per l'anno 2016), € 130.122,45 a titolo di sanzioni,
€ 29.711,33 a titolo di interessi. Con tale atto viene contestato che la Ricorrente_1 abbia utilizzato fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, autoprodotte, avvalendosi di partite IVA e di dati anagrafici per abbattere l'imponibile fiscale e detrarre la relativa IVA a credito.
Con ricorso la società ha contestato l'infondatezza dell'accertamento sulla base dei seguenti motivi:
- la carenza di motivazione dell'atto impugnato,
- regolarità delle fatture emesse a seguito delle prestazioni puntualmente eseguite dai terzi in favore dell'appellante e dalla stessa regolarmente saldate,
- illegittimità della procedura di accertamento a seguito del mancato rispetto della normativa in materia di contraddittorio endoprocedimentale a seguito dell'omessa notificazione delle comunicazioni di cui al
DLGS 218/1997 ed il mancato rispetto in ogni caso dei termini minimi di legge per consentire alla appellante di riscontrare le richieste della DP1.
In data 10.05.2023 Ricorrente_1'
Ricorrente_1 LIQUIDAZIONE (Ricorrente_1) o la ricorrente) ha ricevuto notifica di altro 'avviso di accertamento T7E030800869/2023 (anno imposta 2017) dell'importo complessivo di € 176.077,74 e nello specifico:
€ 92.499,00 a titolo di imposte (IRES, IVA, IRAP per l'anno 2017), € 65.061,23 a titolo di sanzioni, € 18.508,76
a titolo di interessi.
Con tale viene contestato che la Ricorrente_1 abbia utilizzato fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, autoprodotte, avvalendosi di partite IVA e di dati anagrafici per abbattere l'imponibile fiscale e detrarre la relativa IVA a credito.
La Ricorrente_1 proponeva ricorso contestando l'infondatezza dell'accertamento sulla base dei seguenti motivi:
- la carenza di motivazione dell'atto impugnato,
- regolarità delle fatture emesse a seguito delle prestazioni puntualmente eseguite dai terzi in favore dell'appellante e dalla stessa regolarmente saldate. In particolare veniva sottolineato come dallo stesso avviso di accertamento emergesse che uno dei terzi soggetti interessati dagli accertamenti, il Signor Nominativo_1, sentito come persona informata sui fatti avesse confermato che il Signor Nominativo_2
negli anni 2016/2017 svolgesse attività di consegna della corrispondenza per conto dell'appellante. Inoltre dallo stesso avviso di accertamento emergevano reiterati pagamenti a mezzo bonifico bancario da parte della Ricorrente_1 S.R.L. ed in favore del Signor Nominativo_2 sino al concorrere dell'importo di € 39.933,60.
Anche nel secondo ricorso veniva contestata l'illegittimità della procedura di accertamento a seguito del mancato rispetto della normativa in materia di contraddittorio endoprocedimentale a seguito dell'omessa notificazione delle comunicazioni di cui al DLGS 218/1997 ed il mancato rispetto in ogni caso dei termini minimi di legge per consentire alla appellante di riscontrare le richieste della DP1.
La CGT di primo grado di TORINO con sentenza n. 227 pubblicata il 26.02.2024 rigettava i ricorsi della Ricorrente_1 S.R.L. condannandola al pagamento delle spese di lite (€ ). Con la seguente motivazione: ““gli argomenti avanzati dalla società ricorrente a sostegno della invocata infondatezza della pretesa impositiva devono ritenersi non meritevoli di accoglimento, risultando validamente confutati dalle osservazioni formulate rispettivamente da AgE DP 1 Torino come sopra sintetizzate,
che devono ritenersi pienamente condivise e qui integralmente riportate.
La società ricorrente ha rivendicato l'attendibilità delle fatture formalmente emesse dai collaboratori esterni Nominativo_2, Nominativo_3, Nominativo_1 e
Nominativo_4 in quanto regolarmente pagate e quietanziate, non essendo significativa la genericità della descrizione delle prestazioni che ne costituivano oggetto. Occorre
tuttavia considerare che in materia di contestazione di fatturazione di operazioni oggettivamente inesistenti, secondo affermato orientamento giurisprudenziale l'apparente pagamento può avere solamente valore indicativo, che può e deve ritenersi superato da altri elementi indiziari, plurimi, gravi, precisi e concordanti. Tali devono intendersi quelli indicati dall'Ufficio:
- la redazione grafica delle fatture oggetto di addebito, del tutto simile se non identica,
sebbene emesse da soggetti diversi;
- l'estrema genericità delle prestazioni fatturate, tale in sostanza da precludere qualsiasi minimo accertamento, non ovviata da indicazioni che la società ricorrente avrebbe potuto fornire;
- le dichiarazioni con cui Nominativo_1 e Nominativo_4 hanno nettamente disconosciuto le fatture ad essi attribuite la cui attendibilità trova fondamento sulla totale assenza di riscontri circa l'eventuale sussistenza di loro concreti rapporti con la società ricorrente;
- i vani reiterati tentativi dell'Ufficio di prendere contatti con Nominativo_5, legale rappresentante della società e con la consulente della stessa;
- l'apparente regolarità della collaborazione di Nominativo_2, smentita dal fatto che la sua attività risultava nello stesso periodo (anni 2016 e 2017) quella di servizi di pulizia oltre che dalla sua totale irregolarità fiscale e dalle circostanziate indicazioni di
Nominativo_6 sull'attività di “volantinaggio” svolta in concreto dal Nominativo_2. Anche
a tale proposito deve ritenersi significativa l'assenza di “controdeduzioni” di parte ricorrente oltre che dello stesso Nominativo_2 a dimostrazione dell'effettivo svolgimento di una impegnativa attività di consegne a domicilio, conseguendone la conclusione che in tal senso, anche nell'ipotesi di un rapporto di collaborazione, nessuna concreta indicazione è stata fornita.
La consistenza degli elementi indicati dall'Ufficio a dimostrazione della fondatezza della pretesa giustifica la condanna della società ricorrente alla refusione delle spese del giudizio nei termini indicati nel dispositivo”.
Propone appello la società deducendo:
- il giudice di prime cure ha omesso di pronunciare in ordine alla dedotta carenza motivazionale degli avvisi di accertamento e/o ha ritenuto soddisfatti i requisiti di cui all'articolo 7 L.212/2000 (primo motivo di appello),
- il giudice di prime cure ha ritenuto che gli argomenti avanzati dalla società ricorrente a sostegno della invocata infondatezza della pretesa impositiva devono ritenersi non meritevoli di accoglimento, risultando validamente confutati dalle osservazioni formulate dalla DP 1 Torino, (secondo motivo di appello),
- il giudice di prime cure ha ritenuto che le allegazioni e produzioni documentali della DP1 costituiscano elementi indiziari, plurimi, gravi, precisi e concordanti per dimostrare che le fatture oggetto di causa non fossero regolari (secondo motivo di appello),
- il giudice di prime cure ha ritenuto non probanti la testimonianza del Signor Nominativo_1, l'esistenza di un contratto di appalto di servizi, la presenza di cospicui pagamenti da parte della Ricorrente_1 S.R.L. in favore del Signor Nominativo_2 non disconosciuti anzi pacificamente ammessi e riportati nell'avviso di accertamento 2017, (secondo motivo di appello),
- il giudice di prime cure ha ritenuto che la Ricorrente_1 S.R.L. e il Signor Nominativo_2 non abbiano preso contatto con l'ADE DP1 in sede di accertamento, (secondo e terzo motivo di appello),
- il giudice di prime cure ha ritenuto che l'assenza di controdeduzioni da parte dell'appellante e del Signor
Nominativo_2 in sede di accertamento costituiscano prova del fatto che le fatture emesse da quest'ultimo non sarebbero regolari (secondo e terzo motivo di appello),
- il giudice di prime cure ha omesso di pronunciare e/o di motivare la decisione in forza della quale la procedura di accertamento risulti regolare nonostante le contestazioni in ordine all'inesistenza e nullità delle notificazioni degli inviti a comparire ed alla conseguente violazione dell'articolo 5 ter DLGS 218/1997 e 12 L. 212/2000 (terzo motivo di appello),
- il giudice di prime cure ha ritenuto che la procedura di accertamento risulti regolare nonostante le contestazioni in ordine all'inesistenza e nullità delle notificazioni degli inviti a comparire ed alla conseguente violazione dell'articolo 5 ter DLGS 218/1997 e 12 L. 212/2000 (quarto motivo di appello).
La Direzione Provinciale I di Torino contro deduce per la conferma della sentenza di primo grado.
Con memoria illustrativa parte appellante introduce nuove circostanze:
QUINTO MOTIVO DI APPELLO.
IN ORDINE ALL'INTERVENUTA ASSOLUZIONE NEL PROCEDIMENTO PENALE DEL
SIGNOR Nominativo_5 PER LA POSIZIONE Nominativo_2 IN
RELAZIONE AGLI ANNI DI IMPOSTA 2016-2017.
I fatti storici sopravvenuti all'instaurazione dell'odierno giudizio rendono necessario evidenziare quanto segue e legittimano la richiesta di riforma della impugnata sentenza sulla base del presente motivo di appello.
Produciamo innanzitutto la sentenza del TRIBUNALE DI TORINO PRIMA SEZIONE PENALE N. 1822 del 28.04.2025 e pubblicata il 15.05.2025 . Nel suddetto procedimento il Signor Nominativo_5, legale rappresentante della Ricorrente_1' Ricorrente_1 LIQUIDAZIONE, veniva accusato di aver commesso con riferimento all'anno 2016 il delitto di cui agli artt. 81 cpv. c.p., 2 D. Lgs. 10 marzo 2000 N. 74.
Secondo l'accusa il Signor Nominativo_5 con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, nella sua qualità di legale rappresentante della Ricorrente_1, al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, “indicava nelle dichiarazioni annuali relative a dette imposte (Modello Società di Capitali 2017, n. 10473945483 0000001, e Modello IVA 2017 n. 14181022340-0000003, per l'anno d'imposta 2016) elementi passivi fittizi pari a € 233.668,36 (con conseguente iva indebitamente detratta pari ad € 61.509,44) avvalendosi delle seguenti fatture riferite ad operazioni inesistenti:
• n. 44 fatture emesse da ditta individuale Nominativo_2 (p. iva P.IVA_2) con sede legale in Torino Indirizzo_1, per un imponibile fittizio pari ad € 124.730,00, oltre IVA per un importo pari ad € 25.476,00;
• n. 29 fatture apparentemente emesse da ditta individuale Società_4 (p. iva P.IVA_3) sede legale in Venaria Reale (TO) Indirizzo_2, per un imponibile fittizio pari ad € 83.900,00, oltre IVA per un importo pari ad € 18.458,00;
• n. 21 fatture apparentemente emesse da ditta individuale Nominativo_4 (p. iva P.IVA_4) già con sede legale in Volpiano (TO) Indirizzo_3 per un imponibile fittizio pari ad € 5.898,36, oltre IVA per un importo pari ad € 13.364,64;
• n. 9 fatture emesse da ditta individuale Nominativo_3 (p. iva P.IVA_5) con sede legale in Torino Indirizzo_4 per un imponibile fittizio pari ad € 19.140,00, oltre IVA per un importo pari ad
€ 4.210,80. Commesso in Torino il 23 marzo 2017 (data di presentazione della dichiarazione fiscale sopra indicata ai fini IVA) e il 30 ottobre 2017 (data di presentazione della dichiarazione fiscale sopra indicata ai fini delle imposte dirette)”.
Ed ancora in relazione all'anno 2017 il legale rappresentante della Ricorrente_1 veniva accusato di aver commesso il delitto di cui agli artt. 81 cpv. c.p., 2 D. Lgs. 10 marzo 2000 N. 74 perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, nella sua qualità in epigrafe, al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, “indicava nelle dichiarazioni annuali relative a dette imposte
(Modello Società di Capitali 2018, n. 16202954942 0000001, e Modello IVA 2018 n.
08562520718-0000035, per l'anno d'imposta 2017) elementi passivi fittizi pari a € 183.426,00 (con conseguente iva indebitamente detratta pari ad € 41.011,50) avvalendosi delle seguenti fatture riferite ad operazioni inesistenti:
• n. 41 fatture emesse da ditta individuale Nominativo_2 (p. iva P.IVA_2) con sede legale in Torino Indirizzo_1, per un imponibile fittizio pari ad € 106.736,00, oltre IVA per un importo pari ad € 24.799,70;
• n. 13 fatture apparentemente emesse da ditta individuale Società_4 (p. iva P.IVA_3) sede legale in Venaria Reale (TO) Indirizzo_2, per un imponibile fittizio pari ad € 38.040,00, oltre IVA per un importo pari ad € 8.368,80;
• n. 13 fatture apparentemente emesse da ditta individuale Nominativo_4 (p. iva P.IVA_4) già con sede legale in Volpiano (TO) Indirizzo_3 per un imponibile fittizio pari ad € 38.650,00, oltre IVA per un importo pari ad € 7.843,00. Commesso in Torino il 27 aprile 2018 (data di presentazione della dichiarazione fiscale sopra indicata ai fini IVA) e il 31 ottobre 2018 (data di presentazione della dichiarazione fiscale sopra indicata ai fini delle imposte dirette)”.
Orbene il TRIBUNALE DI TORINO PRIMA SEZIONE PENALE, all'esito del dibattimento che ha visto l'escussione di molti testi sia per la accusa sia per la difesa, in ragione delle copiose produzioni documentali del Signor Nominativo_5, con riferimento alla posizione Nominativo_2 ha assolto il legale rappresentante della odierna appellante dalle accuse avanzate sia per l'anno 2016 sia per l'anno 2017 con formula piena per non aver commesso il fatto(doc.1).
Produciamo altresì:
- sub doc.2 il verbale di udienza 04.04.2025 contenente la trascrizione delle testimonianze rese durante il suddetto procedimento penale,
- sub doc.3 gli estratti conto Ricorrente_1,
- sub doc.4 le distinte consegna corrispondenza 2016 da parte del Signor Nominativo_2, (suddiviso in 3 parti per ragioni di capacità di ricezione del SISTEMA MINISTERIALE), - sub doc.5 le distinte consegna corrispondenza 2017 da parte del Signor Nominativo_2, (suddiviso in 2 parti per ragioni di capacità di ricezione del SISTEMA MINISTERIALE),
- sub doc.6 il contratto di Ricorrente_1-Nominativo_2 (peraltro già prodotto in primo grado).
L'assoluzione piena del Signor Nominativo_5 ha trovato fondamento nelle seguenti motivazioni. Il TRIBUNALE afferma correttamente che “diverse considerazioni valgono per quanto concerne le fatture emesse dal Nominativo_2. La difesa, infatti, ha prodotto copiosa documentazione attestante le prestazioni da quest'ultimo rese in favore della predetta società (in particolare, il contratto di lavoro autonomo intercorso tra le parti e le distinte delle consegne da lui effettuate)” (doc.1) .
Ed ancora. Il Giudice Penale così prosegue:
“In più, sono stati sentiti alcuni testimoni indicati dalla difesa, i quali hanno confermato che il Nominativo_2 lavorava per la predetta società. Ci si riferisce, in particolare, a Nominativo_7, impiegata di tale società, nonché a Difensore_2, Nominativo_9 e Nominativo_10, portalettere che collaboravano con la stessa. Nessun dubbio sulla credibilità di tali testimoni, i quali non hanno più alcun rapporto lavorativo con la predetta società” (doc.1).
Come la ADITA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA avrà modo di verificare la sentenza del TRIBUNALE
DI TORINO PRIMA SEZIONE PENALE numero 1822 è stata pubblicata in data 05.05.2025 e non è stata impugnata nei termini di legge da parte della PROCURA DELLA REPUBBLICA DI TORINO (doc.1).
Per mero dovere di difesa si rammenta come sulle sentenze penali non venga apposto il timbro del passaggio in giudicato ma venga esclusivamente annotato l'eventuale deposito dell'appello.
Orbene dai timbri riportati in calce alla sentenza in esame, la cui copia è stata estratta in data 15.07.2025
e dunque ad oltre un mese dalla scadenza dei termini per 'impugnazione, emerge come l'unico appello proposto sia quello del Signor Nominativo_5 avverso la decisione del TRIBUNALE che, ingiustamente, lo ha ritenuto colpevole dei delitti contestati in relazione alle altre tre posizioni: Nominativo_4, Nominativo_1 e Nominativo_3 ed ha pertanto disposto la confisca dei beni dell'imputato per l'importo di € 52.254,24 (doc.1: doc.7: atto di appello penale a firma Avvocato Nominativo_11; doc.8: ricevuta accettazione deposito appello del 06.06.2025; doc.9: ricevuta consegna deposito appello del 06.06.2025).
La suddetta somma sarebbe, nella ricostruzione non condivisibile del TRIBUNALE DI TORINO, pari al profitto del reato “ovvero della somma, corrispondente all'importo delle imposte non versate relative alle fatture apparentemente emesse dal Nominativo_4, Nominativo_1 e Nominativo_3” (doc.1).
***
Fermo quanto sopra preme ora significare come ai sensi dell'articolo 21 bis L. 74/2000:
“La sentenza irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso, pronunciata in seguito a dibattimento nei confronti del medesimo soggetto e sugli stessi fatti materiali oggetto di valutazione nel processo tributario, ha, in questo, efficacia di giudicato, in ogni stato e grado, quanto ai fatti medesimi”.
Alla luce dell'intervenuta assoluzione per non aver commesso il fatto in ordine alla posizione del Signor Nominativo_2 sia per l'anno 2016 che per l'anno 2017, viste le produzioni documentali versate in atti (docc.1,2,3,4,5,6,7) risulta pacifico come gli avvisi di accertamento debbano essere annullati.
Infatti parte appellante ha fornito piena prova in ordine alla genuinità delle operazioni e delle fatture utilizzate in sede dichiarazione dei redditi per gli anni di imposta 2016 e 2017 (docc.1,2,3,4,5,6,7). Sono stati prodotti:
- il contratto avente ad oggetto l'impegno del Nominativo_2 ad effettuare le consegne per conto della Ricorrente_1 (doc.6),
- le distinte delle consegne della corrispondenza per gli anni 2016-2017 (docc.4,5) effettuate dal Signor
Nominativo_2 in alcune indicato nominativamente ed in altre mediante il suo codice ovvero con il numero 98.
Sul punto si evidenzia come nel corso della deposizione testimoniale del 04.04.2025 la Signora Nominativo_7 abbia precisato che per questioni di privacy a decorrere da un certo momento il postino e/o addetto alle consegne non venisse indicato, ma al medesimo venisse attribuito un numero (pagina 14 doc.2).
La testimone ha innanzitutto affermato: “io sapevo i codici di tutti i postini”.
Su domanda dell'Avvocato Nominativo_11 in ordine al codice attribuito al Signor Nominativo_2 ha così risposto:” Sì, 98, era quel codice” (pagina 14 doc.2).
La teste Nominativo_7, su domanda del PUBBLICO MINISTERO, ha altresì precisato che il Signor Nominativo_2:
“Era un jolly, quindi se qualcuno delle zone fissa aveva difficoltà si chiedeva a lui di andare ad aiutarlo.
Quindi un giorno magari poteva caricare il CAP 10149, un giorno 10138, oppure andare a dare una mano in centro, zona del centro, però maggiormente lui gestiva la zona del 10149 e 10151” (doc.2 pagina 17).
Ma non solo.
Gli estratti conto Ricorrente_1 prodotti riportano i pagamenti eseguiti in favore del Nominativo_2 sia a mezzo bonifico sia a mezzo assegno del quale risulta prodotta la matrice (doc.3).
In ragione di quanto sopra risulta pacifico come le fatture utilizzate dalla Ricorrente_1 per ridurre il proprio imponibile riguardino operazioni realmente eseguite e siano state tutte saldate dall'appellante
(docc.1,2,3,4,5,6).
Nello specifico:
- per quanto attiene all'anno 2016 la Ricorrente_1 ha regolarmente e lecitamente utilizzato numero 44 fatture emesse dal Signor Nominativo_2 per un imponibile di € 124.730,00 ed un volume IVA di
€ 25.476,00 (docc.1,2,3,4,5,6),
- per quanto attiene all'anno 2017 la Ricorrente_1 ha regolarmente e lecitamente utilizzato numero 41 fatture emesse dal Signor Nominativo_2 per un imponibile di € 106.736,00 ed un volume IVA di
€ 24.799,70 (docc.1,2,3,4,5,6).
Non corrisponde pertanto al vero, come di contro sostenuto dall'appellata, che la Ricorrente_1 nel corso dell'anno 2016 abbia conseguito:
- un reddito d'impresa ai fini I.RE.S. pari ad € 239.721,00,
- un valore della produzione netta ai fini I.R.A.P. pari ad € 229.649,00, - un valore d'affari ai fini dell'I.V.A. pari ad € 233.668,00.
Non corrisponde altresì al vero, come di contro sostenuto dall'appellata, che la
Ricorrente_1 nel corso dell'anno 2017 abbia conseguito:
- un reddito d'impresa ai fini I.RE.S. pari ad € 192.125,00,
- un valore della produzione netta ai fini I.R.A.P. pari ad € 191.737,00,
né corrisponde al vero che la appellante abbia beneficiato di una indebita detrazione IVA pari ad € 41.011,00.
Ed infatti il TRIBUNALE DI TORINO PRIMA SEZIONE PENALE ha rideterminato il totale delle imposte non versate in complessivi € 52.254,24 rispetto al totale di € 227.222,00 portato dai due avvisi di accertamento.
***
Poiché la parte appellante ha assolto al gravoso onere della prova, del quale peraltro non era onerata, ed ha dimostrato l'esistenza e liceità delle operazioni riportate nelle fatture emesse dal Signor Nominativo_2 gli scriventi difensori formulano autonomo motivo di appello e chiedono che in riforma dell'impugnata sentenza l'ADITA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO annulli gli avvisi di accertamento.
***
Per mero dovere di difesa si evidenzia in ogni caso come i fatti e le circostanze dedotte in ordine all'assoluzione del Signor Nominativo_5 possano essere altresì considerati come ulteriori elementi di prova a sostegno dell'accoglimento del secondo motivo di appello.
La Ricorrente_1 con tale motivo ha contestato l'erronea, illogica e contraddittoria pronuncia in ordine alla presunta irregolarità delle fatture emesse dal Signor Nominativo_2.
Pertanto laddove l'ADITA CGT non ritenesse di considerare il quinto motivo come motivo autonomo si chiede in ogni caso che sulla base dei fatti verificatisi dopo l'instaurazione del giudizio di appello l'Adito Giudice di
Appello voglia accogliere il secondo motivo di appello anche per le ragioni supra evidenziate riformando la sentenza impugnata sul punto ed annullando gli avvisi di accertamento.
*** *** ***
Fermo quanto sopra riteniamo opportuno prendere posizione e replicare alle “accese” argomentazioni dell'UFFICIO.
A.
Il primo, il terzo ed il quarto motivo di appello, tutti incentrati sull'omessa e contraddittoria pronuncia in ordine ai vizi formali dell'atto e/o del mancato rispetto della procedura di accertamento sono fondati e restano in ogni caso inevitabilmente assorbiti dalla statuizione sul quinto (o sul secondo) motivo di appello.
In ogni caso contestiamo tutte le argomentazioni, difese e produzioni in atti versate dall'appellata.
B. Per quanto attiene al secondo motivo di appello richiamiamo innanzitutto tutte le difese svolte nell'atto introduttivo del presente giudizio e quelle svolte supra nella presente memoria.
B.1.
In ordine alle ulteriori posizioni si evidenzia come il teste Difensore_2 escusso come secondo testimone della difesa all'udienza del 04.04.2025 in sede di esame del PUBBLICO MINISTERO abbia riferito di ricordare il nominativo Nominativo_4 (pagina 23 documento 2). Proprio quel Nominativo_4 che si affrettò in sede di indagini a disconoscere le fatture emesse in favore della Ricorrente_1.
Sul punto, per quanto pleonastico, preme ribadire quanto già evidenziato nel corso del giudizio di prime e cure ed in sede di appello.
Risulta più che plausibile come il Signor Nominativo_4 abbia fornito informazioni non veritiere in sede di indagini al fine di evitare a sua volta un accertamento.
B.2.
Quanto alla posizione Nominativo_1 si ricorda nuovamente come il medesimo abbia dichiarato in sede di interrogatorio di aver egli stesso svolto attività di consegna della corrispondenza in compagnia del
Nominativo_2.
Sul punto parte appellata asserisce che:
“A latere, Controparte, se da un lato, tenta di interpretare “pro domo sua” le dichiarazioni del Nominativo_1, dall'altro, facendo - ci sia consentito dire - esercizio di vero e proprio “contorsionismo” difensivo, tenta – in maniera parimenti vana – di derubricare le dichiarazioni del Nominativo_1 laddove queste invece sono a suo sfavore (innanzitutto, adombrando persino dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni medesime sia sotto il profilo dell'
“intrinseco” che, soprattutto, dell' “estrinseco”, laddove afferma che non vi sarebbe “prova documentale sul punto”)”.
Ci si chiede allora quale valore attribuire al comportamento della appellata, posto che la stessa si intrattiene nel medesimo esercizio “di contorsionismo difensivo” allorquando estrapola le sole parti delle dichiarazioni utili alla difesa dell'UFFICIO.
Tuttavia nel leggere le controdeduzioni della DP1 pare di comprendere che soltanto all'UFFICIO sarebbe concesso di utilizzare i passaggi favorevoli di una dichiarazione testimoniale.
Tale facoltà di contro, sempre nella prospettazione del nostro illustre contraddittore, sarebbe preclusa al contribuente o, al più, derubricabile a “contorsionismo difensivo”.
Non vi è chi non veda come le difese dell'appellata sul punto si palesino farraginose e prive di fondamento oltre che, in ragione delle risultanze del procedimento penale, inopportune a voler tacer d'altro.
Il dato fattuale sul quale ci si deve concentrare è che nell'odierno giudizio è presente documentazione, prodotta dalla appellata, che conferma come il Signor Nominativo_1 prestasse anch'egli attività lavorativa per conto della Ricorrente_1.
Per mero dovere di difesa si evidenzia come risulti del tutto destituita di fondamento la richiesta di applicazione dell'articolo 96 c.p.c. dal momento che l'impugnazione dei due avvisi di accertamento e della sentenza della CGT DI PRIMO GRADO risultano oltremodo fondati. Alla luce di tutto quanto esposto e prodotto si insiste per l'accoglimento dell'appello.
*** *** ***
Memoria illustrativa della Direzione Provinciale I di Torino
Lo scrivente Ufficio, a seguito del deposito di memoria illustrativa e della sentenza di condanna del Tribunale
Penale di Torino n. 1822/2025 (ex adverso definita in maniera impropria di assoluzione), nonché di ulteriore documentazione in data 01.09.2025, intende sottoporre a Codesta On. Corte di Giustizia di Secondo Grado del Piemonte le seguenti considerazioni.
La memoria avversa risulta corredata da affermazioni non corrispondenti al vero;
il che non potrà non essere valutato al fine della condanna di Parte appellante, oltre che alle spese di giudizio, anche per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, comma 1 cod. proc. civ.
Innanzitutto, la Società appellante afferma che il legale rappresentante (Nominativo_5) sarebbe stato assolto
“con formula piena per non aver commesso il fatto”; al contrario, la sentenza del Tribunale di Torino n.
1822/2025 smentisce radicalmente questa affermazione, avendo dichiarato l'imputato colpevole dei reati di cui all'art. 2 D. Lgs. 74/2000 (utilizzazione di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti), condannandolo a 1 anno e 6 mesi di reclusione, con interdizioni a vario titolo e confisca per equivalente di euro 52.245,24.
Si riporta per completezza il dispositivo della sentenza di condanna:
“Visti gli artt. 533 e 535 c.p.p., dichiara l'imputato colpevole dei reati a lui ascritti, unificati dal vincolo della continuazione, e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche, lo condanna alla pena di anni uno mesi sei di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali. Visto l'art. 12 del decreto legislativo 10 marzo
2000, n. 74, dispone nei confronti dell'imputato:
· l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese per un periodo di mesi sei;
· l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione per un periodo di anni uno;
· l'interdizione dalle funzioni di rappresentanza e assistenza in materia tributaria per un periodo di anni uno;
· l'interdizione perpetua dall'ufficio di componente di commissione tributaria;
· la pubblicazione della sentenza ai sensi dell'art. 36 c.p.
Visti gli artt. 163 ss. c.p.,
concede all'imputato la sospensione condizionale della pena.
Visto l'art. 12 bis del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, dispone la confisca dei beni mobili ed immobili nella disponibilità dell'imputato sino alla concorrenza della somma di euro 52.245,24”.
Per altro, la sentenza in oggetto, nel richiamare espressamente sia gli avvisi impositivi che la sentenza di primo grado emessa in sede tributaria, conferma la piena validità e legittimità dell'impianto accertativo e dei sottesi elementi probatori.
Il fatto che la sentenza di condanna del Tribunale di Torino abbia affermato l'esistenza di elementi che farebbero propendere per l'esistenza delle prestazioni sottese alla fatturazione intercorsa con il CO non può sortire alcuna efficacia nella presente controversia.
In primis, in quanto siffatta valutazione (per altro fondata soprattutto su alcune testimonianze, sul contratto
- privo di data certa - intercorso con il Nominativo_2, nonché sulle distinte delle consegne asseritamente effettuate) non ha evitato il pronunciarsi di una sentenza di condanna inflitta al legale rappresentante della Ricorrente_1.
Ferma restando quindi la sentenza di condanna inflitta al Legale Rappresentante della Società (preclusiva di qualsivoglia invocazione di giudicato ex adverso ritenuto favorevole), preme rimarcare, come per altro già evidenziato nelle difese versate in giudizio, che la valutazione degli elementi probatori svolta in sede penale è diversa rispetto a quella effettuata nel processo tributario, imperniato, come noto, sia su un complesso di presunzioni, sia su un sistema di preclusioni documentali (quello di cui all'art. 32 del D.P.R. n.
600/1973 – sul quale, infra -) totalmente estranei al processo penale.
Pertanto, Parte appellante non può sotto alcun profilo invocare l'art. 21-bis del D. Lgs n. 74/2000, che, al comma 1, afferma che “la sentenza irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso, pronunciata in seguito a dibattimento nei confronti del medesimo soggetto e sugli stessi fatti materiali oggetto di valutazione nel processo tributario, ha, in questo, efficacia di giudicato, in ogni stato e grado, quanto ai fatti medesimi”.
La norma, come visto, limita l'efficacia vincolante della sentenza penale alle sole ipotesi di assoluzione
“perché il fatto non sussiste” o “perché l'imputato non lo ha commesso”, pronunciate a seguito di dibattimento.
In tal senso, con sentenza n. 3800 del 14 febbraio 2025, la Corte di Cassazione, nell'inquadrare l'ambito oggettivo di applicazione della nuova norma, peraltro confinandone la riferibilità “esclusivamente alle sanzioni tributarie e non all'accertamento dell'imposta”, ha espressamente affermato l'irrilevanza delle “sentenze di assoluzione e proscioglimento con una diversa formula (il fatto non costituisce reato, il fatto non è più previsto come reato, le formule di improcedibilità, …)”, dei “provvedimenti di archiviazione”, delle “sentenze di applicazione della pena (444 cod. proc. pen.)” nonché di “tutte le sentenze emesse a seguito di giudizio abbreviato”.
Escluso dunque che alla sentenza allegata da Controparte possa attribuirsi efficacia di giudicato ai sensi dell'art. 21-bis del D. Lgs n. 74/2000 nei termini ex adverso pretesi, giova ulteriormente evidenziare che la giurisprudenza di legittimità, anche prima dell'introduzione di tale ultima disposizione, ha sempre affermato che il Giudice Tributario conserva piena autonomia valutativa, potendo fondare il proprio decisum su elementi probatori anche diversi da quelli utilizzati in sede penale, in ragione della diversa struttura e finalità dei due giudizi (ex multis, Cass. civ., Sez. 5, nn. 21184/2020 e 22044/2020).
La fattispecie che ci occupa, quindi, non è sussumibile nella norma dell'art. 21-bis del D.Lgs. n. 74/2000, dovendo essere risolta alla luce del principio del c.d. “doppio binario” di cui all'art. 20 del D.Lgs. n. 74/2000; principio ancora cogente e per nulla scalfito dalla riforma ex adverso invocata, che disciplina i rapporti tra procedimento penale e quello tributario, sancendo la regola dell'insussistenza di alcun rapporto di pregiudizialità tra i predetti procedimenti.
Dal citato principio - come noto - scaturisce la completa autonomia dell'ambito tributario e di quello penale, siccome preordinati a finalità differenti e regolati da una diversa disciplina nell'acquisizione dei mezzi di prova e da differenti criteri di valutazione del materiale acquisito (cfr. Cass., Sez. 5, 4/12/2020, n. 27814;
Cass., Sez. 6-5, 24/11/2017, n. 28174; in tal senso, Cass., Sez. 5, 21/1/2021, n. 1157; ex multis, Cass. civ.,
Sez. 5, Ord. 27.09.2022, n. 28129; in termini identici, inter alia, Cass. civ., Sez. 5, Ord. 15.03.2022, n. 8302).
***
Con riferimento alle produzioni documentali depositate in data 01.09.2025, si eccepisce che la Società è incorsa anche nella preclusione documentale disciplinata dall'art. 32, comma 4 del D.P.R. n. 600/1973, atteso il mancato riscontro agli inviti ex art. 32 del D.P.R. n. 600/1973 ritualmente notificati in data 22.02.2022
e in data 03.03.2022, con i quali veniva richiesta la produzione della documentazione contabile e fiscale per gli anni 2016 e 2017.
Siffatto comportamento veniva reiterato anche a seguito della rituale notifica degli inviti n.
T7EI10801384/2022 e n. T7EI10800490/2023 ex art.
5-ter del D. Lgs n. 218/1997, rispetto ai quali la Società riteneva di non fornire alcun chiarimento e alcuna documentazione.
Per incidens, l'Ufficio ha dimostrato per tabulas la rituale notifica sia degli inviti in oggetto sia mediante la produzione in giudizio della prova della notifica a mezzo posta sia, da ultimo (con nota deposito del 15.07.2025 in secondo grado), con la produzione in giudizio anche delle notifiche a mezzo PEC in formato eml.
Si rammenta che, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 36 del 27.03.2025, il divieto di produrre nuovi documenti in grado di appello, introdotto dal nuovo art. 58 del D. Lgs n. 546/1992, non si applica retroattivamente ai giudizi di appello il cui primo grado sia stato instaurato prima del 05 gennaio
2024, con la conseguenza che, per tali giudizi (nei quali rientra pacificamente la presente controversia, introdotta con ricorsi notificati in data 22.12.2022), continua a valere la disciplina previgente, che consentiva la produzione di nuovi documenti in appello senza limiti, salvo il divieto di introdurre nuove domande o eccezioni precluse (art. 57).
In disparte dalla circostanza che Parte appellante (per i motivi esposti) non può avvalersi di alcuna sentenza di assoluzione, in ogni caso nella presente res litigiosa è stato dedotto un profilo (quello dell'inutilizzabilità della documentazione prodotta in violazione dell'art. 32, comma 4 del D.P.R. n. 600/1973) estraneo, come detto, al giudizio penale e che comporta l'inutilizzabilità della documentazione (il riferimento è alla documentazione consistente nella scrittura privata intercorsa con il Nominativo_2 e alle distinte di consegna;
documentazione di cui l'Ufficio, per mero tuziorismo difensivo, dimostrerà comunque la totale inconcludenza ai fini probatori).
Pare persino superfluo precisare come la circostanza (incontestata e incontestabile) che la Società non abbia dato seguito agli inviti dell'Ufficio (astenendosi dal produrre la documentazione richiesta) comporti la preclusione documentale in sede sia amministrativa che contenziosa di cui all'art. 32, comma 3 del D.P.R.
n. 600/1973, ai sensi del quale “le notizie ed i dati non addotti e gli atti, i documenti, i libri ed i registri non esibiti o non trasmessi in risposta agli inviti dell'ufficio non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente, ai fini dell'accertamento in sede amministrativa e contenziosa. Di ciò l'ufficio deve informare il contribuente contestualmente alla richiesta”.
Per incidens, l'Invito risulta essere corredato del monito di cui alla norma de qua, in quanto nello stesso è dato leggere quanto segue: “le notizie, i dati, gli atti, i documenti, i libri e i registri non esibiti o non trasmessi in risposta agli inviti dell'ufficio non potranno essere presi in considerazione a Suo favore ai fini dell'accertamento in sede amministrativa e contenziosa (art. 32 del D.P.R. 600/1973, come integrato dall'art. 25 della legge n. 28/1999)”.
A ciò si aggiunga che nel predetto invito si faceva espressamente richiesta di esibizione, inter alia, della seguente documentazione: “fatture ricevute dai fornitori sopra elencati, giustificativi dei pagamenti effettuati
(es. contabili bancarie, copie assegni, etc.), contratti, corrispondenza ed ogni altro documento utile a comprovare natura, quantificazione ed effettività dei costi deducibili dal reddito d'impresa” (si consideri, sotto tale profilo, che tra la documentazione prodotta dalla Società si deve annoverare proprio il contratto asseritamente intercorso con il Nominativo_2, nonché le distinte di consegna).
Infine, la Società, con i ricorsi introduttivi del giudizio si è astenuta dall'allegare le eventuali cause a sé non imputabili che avrebbero impedito la produzione di siffatta documentazione, così come richiesto dall'art. 32, comma 5 del D.P.R. n. 600/1973 (sul punto, a supporto della tesi erariale, ex multis, Cass. civ., Sez. 5, sent. 23.05.2022, n. 16578; Cass., Sez. V, 10 marzo 2021, n. 6617; Cass., Sez. V, 01.08.2019, n. 20731; Cass.,
Sez. V, 11 aprile 2014, n. 8539).
In ogni caso, la predetta documentazione si rivela totalmente inidonea a dimostrare l'effettività delle prestazioni di cui alle fatture emesse dal fornitore Nominativo_2 in considerazione dei seguenti elementi (invero già evidenziati in sede di controdeduzioni)
· con riferimento alla scrittura privata:
- questa è priva di data certa e, pertanto, non è opponibile all'Amministrazione ai sensi dell'art. 2704 c.c. (la Corte di Cassazione ha chiarito che l'Erario è “terzo”
rispetto al contratto e che la data certa è necessaria per evitare retrodatazioni fittizie
- Cass. civ., Sez. V, n. 7621/2017; n. 12297/2020 -);
- il documento è un prestampato generico, verosimilmente reperito online, compilato a penna con cancellature approssimative, il che ne compromette la credibilità e la valenza probatoria;
- incongruenza con l'attività del fornitore: all'epoca dei fatti (2016-2017), Nominativo_2
svolgeva attività di servizi di pulizia, non di consegne postali e solo dal 2018 risulta attiva una partita IVA compatibile con l'attività di corriere. Ciò mina la coerenza del contratto con la realtà economica;
· relativamente alle distinte di consegna, mancano:
- l'indicazione delle località servite;
- i tempi di consegna;
- i viaggi effettuati;
- la tipologia e le quantità dei plichi consegnati;
- i contratti con i clienti finali.
Quanto alle dichiarazioni di terzi (testimonianze) assunte in sede penale ed ex adverso genericamente richiamate, si deve ricordare l'univoco insegnamento della Suprema Corte, secondo il quale le dichiarazioni di terzi sono suscettibili di essere utilizzate dal Giudice Tributario, ma non possono da sole fondare la decisione, dovendo essere supportate da elementi oggettivi (ex multis, Cass. civ., Sez. V, sent. n. 37065 del 19 dicembre 2022; Cass. civ., Sez. V, sent. n. 18065 del 14 settembre 2016).
Declinando al caso di specie, tali elementi oggettivi – con tutta evidenza – difettano e, anzi, emergono plurimi elementi presuntivi, rilevati sia dai Giudici di prime cure sia dal Tribunale Penale di Torino, deponenti a favore della tesi della fittizietà delle prestazioni.
Nella memoria illustrativa di Controparte si assume che i fornitori fossero collaboratori o subfornitori di
Nominativo_2, mentre la sentenza penale di condanna evidenzia che non vi è alcuna prova di collaborazione tra Nominativo_2 e gli altri fornitori;
di contro, la teste Nominativo_7 (impiegata Ricorrente_1) ha dichiarato di non conoscere Nominativo_1, Nominativo_4 e Nominativo_3.
Pertanto, la tesi della “rete di collaboratori” è priva di riscontri e contraddetta dalle testimonianze.
Infine, nella memoria vengono invocati i pagamenti come indice di autenticità delle operazioni;
la sentenza penale, al pari delle controdeduzioni e degli avvisi di accertamento controversi, chiarisce che i pagamenti erano in contanti per importi rilevanti (come emerso dalle annotazioni sul libro giornale), modalità ritenuta dalla Suprema Corte quale indice sintomatico della fittizietà delle prestazioni.
Ed invero, gli avvisi di accertamento rimarcano che “i pagamenti, da quanto annotato nel libro giornale, sarebbero stati fatti per contanti. Nelle fatture è indicato l'importo degli acconti (da uno a tre) e il saldo, la data di ciascuna quota di pagamento e la firma dell'emittente della fattura”.
L'annotazione relativamente ai pagamenti asseritamente effettuati in contanti (e per ingenti importi) riguarda tutti i fornitori citati negli avvisi di accertamento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Pregiudiziale è la valutazione degli effetti in ambito tributario della sentenza penale resa a dibattimento che seppure sia di condanna, risulta dal contesto della motivazione essere limitata alle operazioni e fatture dei fornitori Nominativo_1 Nominativo_4 e Nominativo_3, inoltre nel dispositivo viene espressamente indicato che la confisca è limitata ad euro 52.245,24 quale provento del reato delle false fatturazioni Nominativo_1, Nominativo_4 e Nominativo_3. Dalla motivazione risulta senza ombra di dubbio che le operazioni riferibili a Nominativo_2 sono da ritenere esistenti. Non vi è una espressa formula assolutoria, ma dal contesto motivazionale emerge che potrebbe essere sia per non aver commesso il fatto che perché il fatto non sussiste, con piena operatività dell'art. 21 bis D.Lgs 74/2000 che estende il giudicato penale, con le formule citate, anche al giudizio tributario.
E' pertanto da respingere la tesi dell'Ufficio che partendo dalla omessa esplicita assoluzione della sentenza penale ritiene che si debba procedere alla valutazione autonoma nel processo tributario escludendo peraltro dal novero probatorio la acquisizione del contratto e delle distinte di spedizione, utilizzate in sede penale, e tardivamente prodotte in sede tributaria in violazione dell'art. 32 d.p.r. 600/73.
Deve pertanto ricondursi l'utilizzo di fatture oggettivamente inesistenti alle sole fatture emesse dai fornitori
Nominativo_1, Nominativo_4 e Nominativo_3 per l'importo accertato di euro 52.245,24, con rideterminazione degli importi IRES, IRAP e IVA e relative sanzioni e interessi. Per questi ultimi la stessa sentenza penale eclude che operassero come collaboratori di Nominativo_2, la teste Nominativo_7 (impiegata Ricorrente_1) ha dichiarato di non conoscere Nominativo_1, Nominativo_4 e Nominativo_3.
Pertanto, la tesi della “rete di collaboratori” invocata dalla società è priva di riscontri e contraddetta dalle testimonianze, da confermarsi la valenza indiziaria dei pagamenti in contanti per importi rilevanti.
Spese compensate per entrambi i gradi di giudizio stante la reciproca soccombenza.
P.Q.M.
In parziale riforma della sentenza appellata, ridetermina l'imponibile accertato in euro 52.245,24.
Compensa fra le parti le spese di entrambi i gradi.