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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 12/03/2025, n. 93 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 93 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DELLA SPEZIA composto dai magistrati:
Lucia SEBASTIANI Presidente
Ettore DI ROBERTO Giudice rel.
Maurizio DRIGANI Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella procedura n. R.G. n. 2306/2024 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
04.03.2001, rappresentato e difeso dall'avv. Rochira
- RICORRENTE -
nei confronti di
(C.F. ), nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. Dall'Ara
- RESISTENTE -
e di
(C.F. ), nato a [...] il [...] Controparte_2 C.F._3
- RESISTENTE CONTUMACE -
e con l'intervento necessario del Pubblico Ministero
***
CONCLUSIONI
Precisate congiuntamente dal ricorrente e da CP_1
“Voglia il Tribunale disporre che l'importo di Euro 300,00 pari alla metà della somma totale corrisposta mensilmente dal Sig. alla Sig.ra a titolo di Controparte_2 Controparte_1
contributo per il mantenimento dei figli, venga versata direttamente al ricorrente affinché possa utilizzarla per le proprie necessità quotidiane;
con impegno del ricorrente laddove dovesse rientrare
a vivere, anche per determinati periodi, nell'abitazione materna, a versare alla madre, quale contributo alle spese e utenze domestiche, la somma di 50,00 euro al mese. Spese compensate”. MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il ricorrente ha introdotto il presente giudizio con ricorso depositato in data 04.12.2024, deducendo: che con sentenza non definitiva n. 131/2022 del 21.02.2022, passata in giudicato, il Tribunale della
Spezia ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra i suoi genitori;
che successivamente, con sentenza definitiva n. 90/2024 del 29.01.2024, lo stesso
Tribunale ha posto a carico del padre un contributo per il mantenimento suo e della sorella dell'importo complessivo mensile di 600,00 euro (300,00 euro per ciascun figlio), da versare in favore di quale genitore convivente con la prole;
di essersi trasferito a Pisa per motivi di studio nel CP_1
mese di ottobre del 2024, dovendo provvedere autonomamente al pagamento del canone di locazione relativo all'immobile ove risiede, per un importo mensile pari a 250,00 euro;
che ad oggi il padre continua a versare quanto dovuto direttamente a mani della madre, odierna convenuta.
La parte ha quindi chiesto al Tribunale di disporre il versamento diretto in proprio favore da parte di del contributo in oggetto. Controparte_2
si è costituita in data 04.03.2025, non opponendosi alla richiesta del ricorrente ma precisando CP_1
che qualora il figlio rientri a vivere per determinati periodi nella propria abitazione per motivi di lavoro egli dovrà necessariamente contribuire al pagamento delle spese e delle utenze domestiche.
In sede di prima udienza (cfr. verbale del giorno 05.03.2025) sono comparsi personalmente, oltre alle parti costituite, anche il padre del ricorrente (pure ritualmente notificato).
In tal sede è stato raggiunto un accordo e sono state precisate le conclusioni nei termini di cui in epigrafe.
Il Giudice relatore ha quindi rimesso la causa al Collegio per la decisione, ai sensi dell'art. 473-bis.22
u.c.
Tanto premesso, si osserva nulla osta a provvedere alla modifica delle condizioni di divorzio richiesta, senz'altro conforme a legge.
Le spese di lite vengono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale della Spezia, definitivamente pronunciando in camera di consiglio nella causa fra le parti in epigrafe: dispone, a parziale modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza richiamata in parte motiva, che l'importo di Euro 300,00 pari alla metà della somma totale corrisposta mensilmente dal
Sig. alla Sig.ra a titolo di contributo per il mantenimento dei Controparte_2 Controparte_1
figli, venga versata direttamente al ricorrente affinché possa utilizzarla per le proprie necessità quotidiane;
con impegno del ricorrente laddove dovesse rientrare a vivere, anche per determinati periodi, nell'abitazione materna, a versare alla madre, quale contributo alle spese e utenze domestiche, la somma di 50,00 euro al mese;
dispone la compensazione delle spese di lite.
La Spezia, così deciso nella Camera di Consiglio in data 06.03.2025
Il Giudice estensore Il presidente
Ettore Di Roberto Lucia Sebastiani