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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 02/12/2025, n. 326 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 326 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Mantova
SEZIONE LAVORO
VERBALE D'UDIENZA MEDIANTE
COLLEGAMENTO DA REMOTO
R.G. 475/2025
Oggi 02/12/2025 innanzi al giudice dott. ssa Simona Gerola sono comparsi:
Per l'avv.to ELEFANTE LUIGI Parte_1
Per Controparte_1
l'avv.to BERTI
[...]
PIETRO in sost. avv. TROTTI ANTONIO STEFANO
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti che collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, i difensori si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
I procuratori delle parti discutono la causa riportandosi al contenuto dei rispettivi scritti difensivi ed insistendo nelle istanze, eccezioni, deduzioni e conclusioni rassegnate . Dichiarano inoltre di rinunciare alla lettura del dispositivo
Su invito del giudice, i difensori dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Il giudice dà lettura del verbale di udienza e si ritira in camera di consiglio.
Terminata la camera di consiglio il giudice decide la causa dando immediata lettura del dispositivo pag. 1 RG n.475/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MANTOVA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Simona GEROLA , alla pubblica udienza del 2/12/2025 ha pag. 2 pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa tra appresentato e difeso dall' avv.to ELEFANTE Parte_1
LUIGI
C O N T R O
A Controparte_1
FAVORE DEI RAGIONIERI O difesa e rappresentata dall'avv. Controparte_1
TO ST TI
CONCLUSIONI
PER LA PARTE RICORRENTE
1) Accogliere il ricorso e per effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 75/2025 emesso nel procedimento monitorio Rg. N. 348/2025, per illegittimità della pretesa di pagamento relativa agli interessi e alle sanzioni applicate per omesso versamento dei contributi dovuti dal rag. Parte_1 iscritto alla CNPR con numero 44023.
2) Con vittoria di spese ed onorari tutti di lite, con distrazione a favore del sottoscritto procuratore antistatario.
PER LA PARTE RESISTENTE
In via preliminare.
Rilevato che l'opposizione non è fondata su prova scritta, o di pronta soluzione, concedere la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 648 c.p.c.
Nel merito.
Rigettare l'opposizione, in quanto infondata in fatto ed in diritto, oltre che non provata e, persino, temeraria, confermando, in ogni sua parte, il decreto ingiuntivo opposto.
Sempre nel merito, ma in subordine.
Condannare l'opponente a pagare all'opposta la complessiva somma di € 12.797,93, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge, salva la somma, maggiore o minore, calcolata, in corso di causa,
a cura di un CTU contabile appositamente incaricato, o che l'adito giudice riterrà equa e di giustizia.
Vinte le spese, da liquidarsi in favore dell'avv. TI, che si dichiara antistatario.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. opposizione al decreto ingiuntivo n. 75/2025 Parte_1
a lui notificato in data 9.05.2025 c con il quale l'
[...] gli è stato ingiunto il pagamento della somma Parte_2 di euro di 12.797,93 a titolo di contributi e sanzioni per gli anni 2020 e 2021
pag. 3 Eccepiva la erroneità e illegittimità del calcolo delle sanzioni ed interessi, quantificato dalla ingiungente in euro 3.773,74 richiamando il disposto dell'art.15 del regolamento di previdenza e rassegnava le conclusioni indicate in epigrafe
Si costituiva ritualmente l convenuta contestando la fondatezza del ricorso CP_1
Il procuratore della ingiungente rilevava preliminarmente che il geom non ha Pt_3 Pt_1 contestato l'omesso versamento dei contributi relativi al biennio 2020-21, né la loro quantificazione
(ovvero, Euro 9.024,19) operata nel ricorso per decreto ingiuntivo e aggiungeva che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo , essendo un giudizio ordinario di cognizione e svolgendosi secondo le norme del procedimento ordinario dinnanzi al giudice adito, grava sul debitore opponente, convenuto sostanziale, l'onere di provare di avere, esattamente, adempiuto la propria obbligazione , onere che , nella fattispecie, controparte non ha sicuramente assolto.
Illustrava di seguito come si è pervenuti alla quantificazione di interessi e sanzioni qui contestata deducendo legittimità e correttezza del calcolo effettuato e , quindi, della somma ingiunta.
Concludeva chiedendo il rigetto del ricorso
La causa, istruita sulla documentazione versata in causa dalle parti , all'odierna udienza veniva discussa e decisa
L'opposizione è infondata e non merita accoglimento.
Non è in discussione la debenza dei contributi ma soltanto la quantificazione della somma ingiunta di euro 3.773,74 a titolo di sanzioni e interessi .
Il calcolo di interessi e sanzioni è corretto ed è stato effettuato in conformità alle previsioni dei regolamenti di previdenza vigenti al tempo del computo esattamente come illustrato nei dettagli ( che saranno qui richiamati) dalla convenuta ed emerge inequivocabilmente dalla CP_1 documentazione allegata al ricorso per decreto ingiuntivo .
Il comma 3 dell'art. 15 dispone, che “il ritardo nel pagamento dei contributi di cui agli articoli 9, 10 e 12 comporta l'obbligo del pagamento degli interessi nella misura stabilita per le imposte dirette” e il successivo comma 4 dello prevede che “il ritardo nel pagamento dei contributi di cui agli articoli 8, 9,
10 e 12 comporta l'obbligo del pagamento di una sanzione pari al:
1 (uno) per cento del contributo dovuto se il pagamento interviene entro il 10° (decimo) giorno dalla scadenza;
5 (cinque) per cento del contributo dovuto se il pagamento interviene oltre il 10° (decimo) ed entro il 90°
(novantesimo) giorno dalla scadenza;
10 (dieci) per cento del contributo dovuto se il pagamento interviene oltre il 90° (novantesimo) ed entro il 180° (centottantesimo) giorno dalla scadenza;
15 (quindici) per cento del contributo dovuto se il pagamento interviene successivamente al 180°
(centottantesimo) giorno dalla scadenza”.
pag. 4 Come si evince da pag. 3 della Tabella, denominata “SANZIONI MANCATO PAGAMENTO”, dell'Estratto Conto Contributivo, prodotto sub doc. 5 del fascicolo monitorio, l'importo complessivo dovuto dall'opponente a titolo di sanzione per l'anno 2020 (ovvero: € 675,65) è (appunto) pari al 15% dei contributi obbligatori dovuti per lo stesso anno e da lui non versati (ovvero: € 4.504,30).
Più precisamente, come indicato nella colonna, denominata “Saldo sanzione”, della predetta Tabella, le somme dovute dall'opponente a titolo di sanzione per i contributi minimi non corrisposti ammontano, rispettivamente, ad € 119,65 in relazione al contributo integrativo, pari ad € 797,54 (cfr., quanto indicato nel primo rigo della seconda colonna di sinistra con l'intestazione “Contributo Minimo” 2020, della successiva Tabella riportata sub doc. 5 e denominata “POSIZIONE REDDITUALE E CONRIBUTIVA”);
€ 480,40 in relazione al contributo soggettivo, pari ad € 3.202,76 (cfr. quanto indicato nel secondo rigo sempre della seconda colonna di sinistra della Tabella riportata sub doc. 5 e denominata “POSIZIONE
REDDITUALE E CONRIBUTIVA”) ed, infine, € 75,60 in relazione al contributo soggettivo supplementare, pari ad € 504,00 (cfr. quanto indicato nel terzo rigo ancora della seconda colonna di sinistra della Tabella riportata sub doc. 5 e denominata “POSIZIONE REDDITUALE E
CONRIBUTIVA”).
All'importo dovuto a titolo di sanzioni ( € 675,65) deve essere aggiunta la somma dovuta a titolo di interessi maturati dal 17/02/2020 al 22/11/2024 e pari a complessivi € 216,67 calcolati dalla CNPR nella misura stabilita per le imposte dirette
Analogamente anche il calcolo degli interessi e delle sanzioni per l'anno 2021 risulta, correttamente, elaborato sulla scorta di quanto previsto dall'art. 15, commi 2 e 3, del regolamento di previdenza della
CNPR in vigore dal 1° gennaio 2021.
Il comma 2 dell'anzidetto art. 15 dispone, infatti, che: “il ritardo nel pagamento dei contributi di cui agli articoli 9, 10 e 12 comporta l'obbligo del pagamento degli interessi nella misura del tasso di interesse legale più il 2 (due) per cento annuo”; inoltre, in base al successivo comma 3 dello stesso articolo: “il ritardo nel pagamento dei contributi di cui agli articoli 8, 9, 10 e 12 comporta l'obbligo del pagamento di una sanzione pari al: 1 (uno) per cento mensile del contributo dovuto se il pagamento interviene entro il primo anno dalla scadenza;
2 (due) per cento mensile del contributo dovuto se il pagamento interviene oltre, a partire dal secondo anno dalla scadenza.
L'ammontare complessivo delle sanzioni non può comunque superare il 60 (sessanta) per cento dell'importo dei contributi dovuti e non versati, o versati in ritardo”.
Come si evince, ancora una volta , da pag. 3 della Tabella, denominata “SANZIONI MANCATO
PAGAMENTO”, dell'Estratto Conto Contributivo, prodotto sub doc. 5 del fascicolo monitorio, l'importo complessivo dovuto dall'opponente per l'anno 2021 a titolo di sanzione (ovvero: € 2.711,93) non supera
(appunto) il 60% dell'ammontare dei contributi dovuti per tale anno e da lui MAI versati (ovvero: €
4.519,89). pag. 5 In dettaglio, come indicato nella colonna, denominata “Saldo sanzione”, della predetta Tabella, le somme dovute dall'opponente a titolo di sanzione per i contributi minimi non corrisposti ammontano, rispettivamente, ad € 478,95 in relazione al contributo integrativo, pari ad € 798,25 (cfr., quanto indicato nel primo rigo della seconda colonna di sinistra, per chiarezza quella con l'intestazione “Contributo
Minimo” 2021, della successiva Tabella riportata sub doc. 5 e denominata “POSIZIONE REDDITUALE
E CONRIBUTIVA”); € 1.923,38 in relazione al contributo soggettivo, pari ad € 3.205,64 (cfr., quanto indicato nel secondo rigo sempre della seconda colonna di sinistra della Tabella riportata sub doc. 5 e denominata “POSIZIONE REDDITUALE E CONRIBUTIVA”) ed, infine, € 309,60 in relazione al contributo soggettivo supplementare, pari ad € 516,00 (cfr., quanto indicato nel terzo rigo ancora della seconda colonna di sinistra della Tabella riportata sub doc. 5 e denominata “POSIZIONE REDDITUALE
E CONRIBUTIVA”). , per un importo complessivo di € 2.711,93.
Alla somma di cui sopra devono aggiungersi gli interessi dovuti dal 28/02/2021 al 22/11/2024 e pari, complessivamente, ad € 169,49 che sono stati calcolati dalla CNPR nella misura del tasso annuo di interesse legale più il 2 (due) per cento annuo (cfr. quanto indicato nei righi 4 e 6 dell'ultima colonna, con l'intestazione “Saldo Interessi”, della Tabella riportata sub doc. 5 e denominata “SANZIONI MANCATO
PAGAMENTO”) e , pertanto, il debito complessivo del Sig. nei confronti di CNPR al solo titolo Pt_1 di interessi è pari, al 22 novembre 2024, ad un totale di Euro 386,16 (ovvero: € 216,67 + € 169,49), come si vede dall'ultima colonna, quella con la dicitura “Saldo Interessi”, della Tabella riportata a pag. 3 sub doc. 5 del fascicolo monitorio, denominata “SANZIONI MANCATO PAGAMENTO”.
Non resta che rigettare l'opposizione e condannare l'opponente alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla convenuta secondo la liquidazione operata in dispositivo CP_1
PQM
definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita , così provvede
- rigetta l'opposizione proposta da avverso il d.i. n. 75/2025 che , per l'effetto , Parte_1 conferma;
- condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla Cassa opposta che liquida in complessivi euro 1.750,00 , oltre rimb. forf., IVA e CPA di legge da distrarsi a favore del procuratore antistatario
Così deciso in Mantova , il 2.12.2025
Il giudice dott. Simona Gerola
pag. 6 pag. 7
SEZIONE LAVORO
VERBALE D'UDIENZA MEDIANTE
COLLEGAMENTO DA REMOTO
R.G. 475/2025
Oggi 02/12/2025 innanzi al giudice dott. ssa Simona Gerola sono comparsi:
Per l'avv.to ELEFANTE LUIGI Parte_1
Per Controparte_1
l'avv.to BERTI
[...]
PIETRO in sost. avv. TROTTI ANTONIO STEFANO
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti che collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, i difensori si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
I procuratori delle parti discutono la causa riportandosi al contenuto dei rispettivi scritti difensivi ed insistendo nelle istanze, eccezioni, deduzioni e conclusioni rassegnate . Dichiarano inoltre di rinunciare alla lettura del dispositivo
Su invito del giudice, i difensori dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Il giudice dà lettura del verbale di udienza e si ritira in camera di consiglio.
Terminata la camera di consiglio il giudice decide la causa dando immediata lettura del dispositivo pag. 1 RG n.475/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MANTOVA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Simona GEROLA , alla pubblica udienza del 2/12/2025 ha pag. 2 pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa tra appresentato e difeso dall' avv.to ELEFANTE Parte_1
LUIGI
C O N T R O
A Controparte_1
FAVORE DEI RAGIONIERI O difesa e rappresentata dall'avv. Controparte_1
TO ST TI
CONCLUSIONI
PER LA PARTE RICORRENTE
1) Accogliere il ricorso e per effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 75/2025 emesso nel procedimento monitorio Rg. N. 348/2025, per illegittimità della pretesa di pagamento relativa agli interessi e alle sanzioni applicate per omesso versamento dei contributi dovuti dal rag. Parte_1 iscritto alla CNPR con numero 44023.
2) Con vittoria di spese ed onorari tutti di lite, con distrazione a favore del sottoscritto procuratore antistatario.
PER LA PARTE RESISTENTE
In via preliminare.
Rilevato che l'opposizione non è fondata su prova scritta, o di pronta soluzione, concedere la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 648 c.p.c.
Nel merito.
Rigettare l'opposizione, in quanto infondata in fatto ed in diritto, oltre che non provata e, persino, temeraria, confermando, in ogni sua parte, il decreto ingiuntivo opposto.
Sempre nel merito, ma in subordine.
Condannare l'opponente a pagare all'opposta la complessiva somma di € 12.797,93, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge, salva la somma, maggiore o minore, calcolata, in corso di causa,
a cura di un CTU contabile appositamente incaricato, o che l'adito giudice riterrà equa e di giustizia.
Vinte le spese, da liquidarsi in favore dell'avv. TI, che si dichiara antistatario.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. opposizione al decreto ingiuntivo n. 75/2025 Parte_1
a lui notificato in data 9.05.2025 c con il quale l'
[...] gli è stato ingiunto il pagamento della somma Parte_2 di euro di 12.797,93 a titolo di contributi e sanzioni per gli anni 2020 e 2021
pag. 3 Eccepiva la erroneità e illegittimità del calcolo delle sanzioni ed interessi, quantificato dalla ingiungente in euro 3.773,74 richiamando il disposto dell'art.15 del regolamento di previdenza e rassegnava le conclusioni indicate in epigrafe
Si costituiva ritualmente l convenuta contestando la fondatezza del ricorso CP_1
Il procuratore della ingiungente rilevava preliminarmente che il geom non ha Pt_3 Pt_1 contestato l'omesso versamento dei contributi relativi al biennio 2020-21, né la loro quantificazione
(ovvero, Euro 9.024,19) operata nel ricorso per decreto ingiuntivo e aggiungeva che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo , essendo un giudizio ordinario di cognizione e svolgendosi secondo le norme del procedimento ordinario dinnanzi al giudice adito, grava sul debitore opponente, convenuto sostanziale, l'onere di provare di avere, esattamente, adempiuto la propria obbligazione , onere che , nella fattispecie, controparte non ha sicuramente assolto.
Illustrava di seguito come si è pervenuti alla quantificazione di interessi e sanzioni qui contestata deducendo legittimità e correttezza del calcolo effettuato e , quindi, della somma ingiunta.
Concludeva chiedendo il rigetto del ricorso
La causa, istruita sulla documentazione versata in causa dalle parti , all'odierna udienza veniva discussa e decisa
L'opposizione è infondata e non merita accoglimento.
Non è in discussione la debenza dei contributi ma soltanto la quantificazione della somma ingiunta di euro 3.773,74 a titolo di sanzioni e interessi .
Il calcolo di interessi e sanzioni è corretto ed è stato effettuato in conformità alle previsioni dei regolamenti di previdenza vigenti al tempo del computo esattamente come illustrato nei dettagli ( che saranno qui richiamati) dalla convenuta ed emerge inequivocabilmente dalla CP_1 documentazione allegata al ricorso per decreto ingiuntivo .
Il comma 3 dell'art. 15 dispone, che “il ritardo nel pagamento dei contributi di cui agli articoli 9, 10 e 12 comporta l'obbligo del pagamento degli interessi nella misura stabilita per le imposte dirette” e il successivo comma 4 dello prevede che “il ritardo nel pagamento dei contributi di cui agli articoli 8, 9,
10 e 12 comporta l'obbligo del pagamento di una sanzione pari al:
1 (uno) per cento del contributo dovuto se il pagamento interviene entro il 10° (decimo) giorno dalla scadenza;
5 (cinque) per cento del contributo dovuto se il pagamento interviene oltre il 10° (decimo) ed entro il 90°
(novantesimo) giorno dalla scadenza;
10 (dieci) per cento del contributo dovuto se il pagamento interviene oltre il 90° (novantesimo) ed entro il 180° (centottantesimo) giorno dalla scadenza;
15 (quindici) per cento del contributo dovuto se il pagamento interviene successivamente al 180°
(centottantesimo) giorno dalla scadenza”.
pag. 4 Come si evince da pag. 3 della Tabella, denominata “SANZIONI MANCATO PAGAMENTO”, dell'Estratto Conto Contributivo, prodotto sub doc. 5 del fascicolo monitorio, l'importo complessivo dovuto dall'opponente a titolo di sanzione per l'anno 2020 (ovvero: € 675,65) è (appunto) pari al 15% dei contributi obbligatori dovuti per lo stesso anno e da lui non versati (ovvero: € 4.504,30).
Più precisamente, come indicato nella colonna, denominata “Saldo sanzione”, della predetta Tabella, le somme dovute dall'opponente a titolo di sanzione per i contributi minimi non corrisposti ammontano, rispettivamente, ad € 119,65 in relazione al contributo integrativo, pari ad € 797,54 (cfr., quanto indicato nel primo rigo della seconda colonna di sinistra con l'intestazione “Contributo Minimo” 2020, della successiva Tabella riportata sub doc. 5 e denominata “POSIZIONE REDDITUALE E CONRIBUTIVA”);
€ 480,40 in relazione al contributo soggettivo, pari ad € 3.202,76 (cfr. quanto indicato nel secondo rigo sempre della seconda colonna di sinistra della Tabella riportata sub doc. 5 e denominata “POSIZIONE
REDDITUALE E CONRIBUTIVA”) ed, infine, € 75,60 in relazione al contributo soggettivo supplementare, pari ad € 504,00 (cfr. quanto indicato nel terzo rigo ancora della seconda colonna di sinistra della Tabella riportata sub doc. 5 e denominata “POSIZIONE REDDITUALE E
CONRIBUTIVA”).
All'importo dovuto a titolo di sanzioni ( € 675,65) deve essere aggiunta la somma dovuta a titolo di interessi maturati dal 17/02/2020 al 22/11/2024 e pari a complessivi € 216,67 calcolati dalla CNPR nella misura stabilita per le imposte dirette
Analogamente anche il calcolo degli interessi e delle sanzioni per l'anno 2021 risulta, correttamente, elaborato sulla scorta di quanto previsto dall'art. 15, commi 2 e 3, del regolamento di previdenza della
CNPR in vigore dal 1° gennaio 2021.
Il comma 2 dell'anzidetto art. 15 dispone, infatti, che: “il ritardo nel pagamento dei contributi di cui agli articoli 9, 10 e 12 comporta l'obbligo del pagamento degli interessi nella misura del tasso di interesse legale più il 2 (due) per cento annuo”; inoltre, in base al successivo comma 3 dello stesso articolo: “il ritardo nel pagamento dei contributi di cui agli articoli 8, 9, 10 e 12 comporta l'obbligo del pagamento di una sanzione pari al: 1 (uno) per cento mensile del contributo dovuto se il pagamento interviene entro il primo anno dalla scadenza;
2 (due) per cento mensile del contributo dovuto se il pagamento interviene oltre, a partire dal secondo anno dalla scadenza.
L'ammontare complessivo delle sanzioni non può comunque superare il 60 (sessanta) per cento dell'importo dei contributi dovuti e non versati, o versati in ritardo”.
Come si evince, ancora una volta , da pag. 3 della Tabella, denominata “SANZIONI MANCATO
PAGAMENTO”, dell'Estratto Conto Contributivo, prodotto sub doc. 5 del fascicolo monitorio, l'importo complessivo dovuto dall'opponente per l'anno 2021 a titolo di sanzione (ovvero: € 2.711,93) non supera
(appunto) il 60% dell'ammontare dei contributi dovuti per tale anno e da lui MAI versati (ovvero: €
4.519,89). pag. 5 In dettaglio, come indicato nella colonna, denominata “Saldo sanzione”, della predetta Tabella, le somme dovute dall'opponente a titolo di sanzione per i contributi minimi non corrisposti ammontano, rispettivamente, ad € 478,95 in relazione al contributo integrativo, pari ad € 798,25 (cfr., quanto indicato nel primo rigo della seconda colonna di sinistra, per chiarezza quella con l'intestazione “Contributo
Minimo” 2021, della successiva Tabella riportata sub doc. 5 e denominata “POSIZIONE REDDITUALE
E CONRIBUTIVA”); € 1.923,38 in relazione al contributo soggettivo, pari ad € 3.205,64 (cfr., quanto indicato nel secondo rigo sempre della seconda colonna di sinistra della Tabella riportata sub doc. 5 e denominata “POSIZIONE REDDITUALE E CONRIBUTIVA”) ed, infine, € 309,60 in relazione al contributo soggettivo supplementare, pari ad € 516,00 (cfr., quanto indicato nel terzo rigo ancora della seconda colonna di sinistra della Tabella riportata sub doc. 5 e denominata “POSIZIONE REDDITUALE
E CONRIBUTIVA”). , per un importo complessivo di € 2.711,93.
Alla somma di cui sopra devono aggiungersi gli interessi dovuti dal 28/02/2021 al 22/11/2024 e pari, complessivamente, ad € 169,49 che sono stati calcolati dalla CNPR nella misura del tasso annuo di interesse legale più il 2 (due) per cento annuo (cfr. quanto indicato nei righi 4 e 6 dell'ultima colonna, con l'intestazione “Saldo Interessi”, della Tabella riportata sub doc. 5 e denominata “SANZIONI MANCATO
PAGAMENTO”) e , pertanto, il debito complessivo del Sig. nei confronti di CNPR al solo titolo Pt_1 di interessi è pari, al 22 novembre 2024, ad un totale di Euro 386,16 (ovvero: € 216,67 + € 169,49), come si vede dall'ultima colonna, quella con la dicitura “Saldo Interessi”, della Tabella riportata a pag. 3 sub doc. 5 del fascicolo monitorio, denominata “SANZIONI MANCATO PAGAMENTO”.
Non resta che rigettare l'opposizione e condannare l'opponente alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla convenuta secondo la liquidazione operata in dispositivo CP_1
PQM
definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita , così provvede
- rigetta l'opposizione proposta da avverso il d.i. n. 75/2025 che , per l'effetto , Parte_1 conferma;
- condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla Cassa opposta che liquida in complessivi euro 1.750,00 , oltre rimb. forf., IVA e CPA di legge da distrarsi a favore del procuratore antistatario
Così deciso in Mantova , il 2.12.2025
Il giudice dott. Simona Gerola
pag. 6 pag. 7