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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 13/02/2025, n. 1064 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1064 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 11209/2017
TRIBUNALE DI CATANIA
Quarta sezione civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catania, nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Salamone, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 11209/2017 promosso da
C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'AVV. ARALDI MARIAGIULIA, C.F. , C.F._1 dall'AVV. STRAZZERI MASSIMO, C.F. , ed elettivamente domiciliata in C.F._2
C.SO LAGHI, n. 83, AVIGLIANA;
opponente contro
C.F. , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2
tempore, rappresentata e difesa dall'AVV. NOTO FRANCESCO AURELIO, C.F.
, ed elettivamente domiciliata in VIA MOROSOLI, n. 3, CATANIA;
C.F._3
opposto avente ad oggetto: contratto di subappalto – azione di adempimento.
Le parti hanno precisato le conclusioni dinanzi al sottoscritto Giudice, subentrato nella titolarità del procedimento nel mese di gennaio 2020, all'udienza del 26.06.2024, il cui verbale si intende trascritto. Il procedimento è stato dunque posto in decisione, con l'assegnazione di termini ai sensi dell'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il procedimento ha ad oggetto l'opposizione proposta nei confronti del decreto ingiuntivo n.
2384/2017 emesso dal Tribunale di Catania, con cui è stata condannata a corrispondere Parte_1
a euro 80.755,46, oltre interessi e spese, a titolo di corrispettivo per Controparte_1
prestazioni eseguite su apparecchiature di vigilanza installate in campi fotovoltaici nella provincia di Trapani, credito comprovato in fase monitoria dalle fatture allegate. ha proposto opposizione deducendo quanto segue: le parti non hanno concluso Parte_1
contratto scritto relativo alle prestazioni in esame (subappalto per la stesura dei cavi sostitutivi, forniti dall'opponente, in campi siti in provincia di Trapani, nel complesso di un appalto per la manutenzione dei sistemi di sicurezza di quattro impianti fotovoltaici) ed hanno piuttosto avviato i lavori riservandosi in un secondo momento la determinazione del corrispettivo;
il corrispettivo richiesto risulta eccessivo e contrario alle tariffe commerciali e agli usi, in quanto è stato richiesto complessivamente un importo di euro 97.258,84 (rispetto al quale la somma di euro 16.502,94 è stata già pagata); deve trovare applicazione l'art. 1657 c.c., con conseguente determinazione del corrispettivo secondo le tariffe esistenti, gli usi o, in mancanza, statuizione del giudice, con la conseguenza che il corrispettivo è pari ad euro 24.282,00 (di cui euro 16.560,00 per manodopera,
952,00 per spese di carburante e pedaggio, euro 6.200,00 per spese di vitto ed alloggio ed euro
570,00 per altre spese, quali specificate a p. 5 s. dell'atto di citazione), importo dal quale va detratto il suddetto acconto già versato (valore peraltro analogo a quello risultante sulla base del preventivo non accettato dall'opposta); l'onere della prova del valore delle prestazioni eseguite è a carico del creditore opposto. ha dunque chiesto revocarsi il decreto ingiuntivo, con rideterminazione dell'importo Parte_1 dovuto, tenuto anche conto dell'acconto versato. si è costituita in giudizio ed ha chiesto concedersi, preliminarmente, la Controparte_1
provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto (anche parzialmente, per la somma non contestata, individuata in euro 35.548,84) e, nel merito, rigettarsi l'opposizione e comunque condannarsi la società opponente al pagamento dell'importo dovuto, oltre interessi moratori (o, in subordine, legali) e rivalutazione, nonché per responsabilità processuale aggravata ai sensi dell'art. 96 co. I e III c.p.c.
Con ordinanza del 13.03.2018 il Giudice precedente titolare ha concesso la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto.
Con ordinanza del 22.10.2018 è stata fomulata proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185bis
c.p.c. (“In totale la è tenuta a corrispondere la somma di euro 71.138,40 CP_2
(settantunomilacentotrentotto/40); avendo già versato a , a seguito della Controparte_1
concessione della provvisoria esecutività, euro 96.000,00, la stessa è creditrice di euro 24.861,60
(ventiquattromilaottocentosessantuno/60), somme che dovranno essere quindi restituite dall'opposta”), non accettata da parte opposta.
Con successiva ordinanza del 31.01.2019 sono state ammesse le prove orali.
Con ulteriore ordinanza istruttoria emessa in data 29.10.2019 è stata disposta c.t.u., al fine di “1) quantificare i lavori di posa in opera dei cavi posta in essere dalla nei confronti di Controparte_1
parte opponente, tenendo conto delle prove documentali e delle risultanze istruttorie, e dunque applicando il prezzo di 0,90 € a metro e, per eventuali altre condizioni economiche, il preventivo;
2) indicare se tale calcolo debba essere effettuato sulla lunghezza dei cavi ovvero sulla lunghezza dei cavidotti;
3) accertare, sempre alla luce della documentazione in atti e delle risultanze istruttorie, se siano stati eseguiti altri lavori ed eventualmente quantificarli, con esclusione dei campi di e 4) verificare l'eventuale corrispondenza degli importi così Persona_1 Persona_2 calcolati con quelli indicati in fatture”.
Con ordinanza del 10.05.2021 è stata disposta dal sottoscritto Giudice, subentrato nella titolarità del procedimento, mediazione delegata ex art. 5 co. II del d. lgs. 28/2010, come modificato dal d.l.
n. 69/2013, convertito in l. n. 98/2013, esperita con esito negativo (come da verbale depositato in data 24.11.2021 da parte opponente).
In sede di precisazione delle conclusioni, con note di trattazione scritta del 15.09.2022 parte opponente ha precisato nei seguenti termini le proprie domande, tenuto conto della c.t.u. e del pagamento eseguito a seguito dell'ordinanza ai sensi dell'art. 648 c.p.c.:
“Respinta ogni contraria istanza, voglia il Tribunale Ill.mo:
In via istruttoria: disporre supplemento di perizia o convocare il C.T.U. a chiarimenti per: 1) precisare a quale prassi, prezziari o capitolati faccia riferimento laddove afferma che 'la misurazione secondo la lunghezza del cavidotto di certo non rappresenta una prassi quando
l'oggetto della misurazione è il cavo'; 2) quantificare il prezzo complessivo delle opere tenendo conto dei costi e degli utili calcolati in percentuale rispetto ai costi stessi.
Nel merito:
- revocare, annullare, dichiarare nullo e comunque privo d'effetto il decreto ingiuntivo n.
2384/2017 emesso da questo Tribunale, oggetto della presente opposizione, determinando
l'importo dovuto dalla alla società a saldo delle prestazioni Parte_1 Controparte_1
ricevute;
- dato atto che, a seguito della concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, la ha corrisposto alla società l'importo complessivo € Parte_1 Controparte_1
96.000,00, condannare la a restituire le somme percepite in eccesso rispetto a Controparte_1
quelle ad essa effettivamente spettanti, con gli interessi di mora ai sensi d.lgs. 231/2002 e la rivalutazione monetaria a far data dal pagamento delle somme stesse da parte della ”. Parte_1
Così ricostruite le domande, eccezioni e difese delle parti e l'iter del procedimento,
l'opposizione deve ritenersi parzialmente fondata, nei termini seguenti.
In linea generale l'opposizione a decreto ingiuntivo, quale fase ulteriore del procedimento già iniziato con il deposito del ricorso per ingiunzione, dà luogo ad un giudizio di cognizione avente ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso per ingiunzione e nel quale le parti, pur apparentemente invertite, conservano la loro posizione sostanziale, rimanendo così soggette ai rispettivi oneri probatori. A seguito dell'opposizione, infatti, si verifica una trasformazione del giudizio da sommario a cognizione piena, nel quale il Giudice non deve limitarsi ad esaminare se l'ingiunzione sia stata emessa legittimamente, ma procedere altresì all'esame del merito della controversia con poteri di cognizione piena, sulla base sia dei documenti prodotti nella fase monitoria che dei mezzi istruttori eventualmente ammessi ed assunti nel corso del giudizio. In questo senso, si verifica un'inversione logica, ma non processuale, in quanto il creditore assume in tale giudizio la veste di convenuto, pur conservando la posizione sostanziale di attore-istante, con la conseguenza che egli ha l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto azionato.
Dall'altra parte, invece, il debitore, pur essendo convenuto sostanziale, figura quale attore in senso formale, con la conseguenza che l'onere sul medesimo incombente concerne gli eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi rispetto al diritto fatto valere dal creditore, mentre su quest'ultimo grava solo l'onere di provare il titolo ed allegare l'inadempimento del debitore (per tutte, Cass. civ., Sez. un., n. 13533/2001).
Nel caso in esame, la conclusione del contratto di subappalto e l'esecuzione delle prestazioni poste alla base dell'ingiunzione (posa in opera di cavi sostitutivi a scopo manutentivo in impianto fotovoltaico) non sono contestati, con la conseguenza che devono considerarsi provati ai sensi dell'art. 115 c.p.c.; il thema decidendum è piuttosto costituito dalla determinazione del corrispettivo.
Sul tema, i testimoni escussi (dato atto della rinuncia al testimone ) hanno reso Testimone_1
le seguenti dichiarazioni:
- il testimone , ingegnere e all'epoca dei fatti di causa sorvegliante Testimone_2 all'interno di uno dei campi in esame per conto della società X-Elio Italia s.r.l., incaricata della manutenzione, ha affermato di non saper nulla degli accordi tra le parti,, ha dichiarato che i dipendenti di si occupavano esclusivamente della stesura dei cavi Controparte_1
(ovverosia nella sostituzione dei vecchi cavi che passavano dentro i cavidotti con dei nuovi cavi) e ha confermato gli accessi eseguiti dai dipendenti della società opposta presso i campi di e quali risultanti dalle schede di controllo in atti;
Persona_1 Per_2
- il testimone , dipendente Security service e referente per le commesse Testimone_3
per le relazioni esterne, ha affermato che, a fronte del preventivo che prevedeva euro 1,00 oltre IVA per metro, è stato concordato telefonicamente un corrispettivo di euro 0,90 oltre
IVA a metro e che è stato altresì concordato il prezzo di euro 30,00 per cassetta (si vedano, in particolare, le risposte agli articolati nn. 2 e 7); ha inoltre confermato che è stata svolta la prestazione di posa dei cavi, che la presenza degli operai di era solo Controparte_1
saltuariamente verificata, che nel sito di erano presenti nidi di vespe nei tombini dei Per_1
cavidotti e che ha proceduto alla disinfestazione;
Controparte_1
- il testimone operaio dipendente di , ha confermato lo Testimone_4 Controparte_1
svolgimento delle prestazioni e di essere a conoscenza degli accordi quali riferiti da
, con il quale lavorava;
ha altresì affermato il controllo circa la Testimone_3
presenza degli operai nel sito di per 8-12 ore al giorno e il carattere sporadico del Per_1
controllo negli altri campi, nonchè che nel sito di erano presenti nidi di vespe nei Per_1
tombini dei cavidotti e che ha proceduto alla disinfestazione. Controparte_1
Sulla base del superiore compendio probatorio, sono state ritenute provate le prestazioni svolte, salvo quelle presso i siti di e e il mandato di c.t.u. è stato conferito Persona_1 Per_2
nei suddetti termini. Posto il carattere incontestato delle prestazioni e dell'assenza di analitica prospettazione e prova su eventuali inesatti adempimenti o difficoltà di esecuzione, deve ritenersi provata la pattuizione contrattuale del corrispettivo riferita dal teste (e, de relato, dal Tes_3
teste ). Quest'ultima dichiarazione, in particolare, deve ritenersi credibile, in quanto resa dal Tes_5
soggetto preposto alla commessa e, peraltro, non significativamente difforme rispetto al prezzo indicato nel preventivo predisposto dalla stessa creditrice e rifiutato (dovendosi osservare che il preventivo in atti non risulta sottoscritto e anche i docc.
4-6 prodotti da parte opposta non comprovano scambio di proposta ed accettazione ai sensi dell'art. 1326 c.c.). Non può dunque trovare applicazione, essendo stato stabilito e provato il corrispettivo (e salvo quanto si chiarirà infra sui lavori c.d. extra), il suddetto art. 1657 c.c., secondo cui “se le parti non hanno determinato la misura del corrispettivo né hanno stabilito il modo di determinarla, essa è calcolata con riferimento alle tariffe esistenti o agli usi;
in mancanza, è determinata dal giudice”.
Al fine di applicare il corrispettivo pattuito alle lavorazioni eseguiti, è stata disposta consulenza tecnica d'ufficio, mediante la quale, all'esito di una relazione condotta sulla base del mandato conferito, sulla scorta dei principi della scienza ingegneristica e con enunciazione dell'iter seguito, è stato ritenuto che il totale del corrispettivo spettante alla società opposta per i lavori di posa dei cavi è pari ad euro 49.791,60, mentre per i lavori c.d. extra (ad eccezione dei campi di e è pari ad euro 9.461,42, per un totale di euro 59.253,02 al Persona_1 Persona_2
netto IVA;
considerando l'acconto, già corrisposto, di euro 16.502,94 (incontestato e dunque comunque provato ai sensi dell'art. 115 c.p.c.), il credito residuo a favore dell'opposta è pari ad euro 41.750,08 (oltre IVA), a fronte di un totale di importi fatturati dall'opposta, che comprende tuttavia anche i lavori eseguiti nei campi di e pari ad euro 79.720,00 al Persona_1 Persona_2
netto di IVA.
Per raggiungere il suddetto risultato, il c.t.u. ha operato secondo quanto segue: esaminati i documenti rassegnati a p. 4 della relazione e in assenza di sopralluogo presso i campi in cui sono stati eseguiti i lavori (per indisponibilità e, comunque, tenuto conto dello svolgimento di lavori successivi), il consulente ha esaminato le opere svolte da nei campi inclusi nel Controparte_1
mandato (Castelvetrano-Mazzara, che appare unico secondo quanto chiarito anche dal teste
, e ), ovverosia il collocamento in opera di cavi negli appositi cavidotti già Tes_2 Tes_6 predisposti a servizio dell'impianto fotovoltaico esistente, oltre alla collocazione ed al collegamento di impianto di videosorveglianza, con materiali forniti dall'opponente; esaminati pali, sensori, telecamere e pozzetti di derivazione, il c.t.u. ha ricostruito il numero e la lunghezza dei cavidotti posati e le ulteriori lavorazioni indicate (pp.
6-8 della relazione) e, applicato il previsto corrispettivo a metro di euro 0,90, ha conteggiato l'importo suddetto (si rinvia alla tabella contenuta a p. 8 della relazione); il c.t.u. ha inoltre calcolato il corrispettivo dovuto per alcune lavorazioni extra accessorie e riconducibili al contratto in forma orale intercorso tra le parti (elencate alle pp.
8-9 della relazione, quali collegamenti telecamere, noleggo gruo e sostituzione alimentatori) e ne ha quantificato il corrispettivo, dovendosi a tale riguardo precisare sin da ora che trova applicazione in tal caso l'art. 1657 c.c., non essendo stata provata alcuna pattuizione (dovendosi osservare, altresì, che la mancata contestazione invocata sul punto da parte opposta non è accompagnata da una determinazione puntuale del corrispettivo). I conteggi sono stati inoltre eseguiti tenuto conto di un utile d'impresa del 25%.
In risposta alle osservazioni di parte opponente, il c.t.u. ha ribadito le modalità di calcolo dello sviluppo metrico dei cavi, che comprende anche i pali sui quali sono installate le telecamere oggetto dei collegamenti, con la precisazione per cui la determinazione della lunghezza è stata operata sulla lunghezza dei cavi e non su quella dei cavidotti, conclusione che, sebbene non esplicitata nella sua motivazione dal c.t.u., risponde all'argomento logico per cui, a ritenere diversamente, la posa di un solo cavo all'interno di un cavidotto avrebbe lo stesso costo della posa di un numero notevolmente superiore di cavi;
il consulente ha inoltre precisato che la stima della lunghezza dei cavi è stata eseguita secondo le planimetrie fornite dall'opponente, ragguagliando le risultanze con i dati desunti dagli atti prodotti da entrambe le parti. Sulla questione deve osservarsi, convenendosi con il rilievo del professionista ausiliario, che era nota all'opponente la condizione dei luoghi in ordine al numero dei cavidotti ed ai lavori che sarebbero stati necessari per l'esecuzione del medesimo appalto e, di conseguenza, nella determinazione del prezzo l'opposta ha considerato che avrebbe potuto far passare i cavi con un'unica azione, ed analogamente tale procedura di esecuzione era nota all'opponente. Nel prezzo deve inoltre ritenersi compreso anche l'onere di collegamento e di verifica di ogni apparecchio collegato, operazione per la quale avrebbe potuto essere stabilito un costo separatamente solo laddove fosse stato adottato un diverso sistema di contabilizzazione;
ciò in quanto l'oggetto del preventivo è la posa del cavo e quindi l'unità di misura (metro lineare) non può che essere riferita al soggetto e non ad uno dei materiali entro i quali il medesimo viene posato.
In risposta alle osservazioni di parte opposta, il c.t.u. ha altresì precisato, per quanto rileva in questa sede, che la valutazione è stata operata sulla base del mandato e della documentazione prodotta e, si osserva sotto il profilo giuridico, ogni ulteriore profilo idoneo ad incidere sul corrispettivo in aumento (anche in termini di modalità di esecuzione) avrebbe dovuto essere allegato e provato dalla parte creditrice opposta medesima, ai sensi degli artt. 1218 e 2697 c.c.
In conclusione, risultando provato solo in parte il credito azionato, l'opposizione deve essere parzialmente accolta, il decreto ingiuntivo emesso per un importo più elevato deve essere revocato e la società opponente deve essere condannata a corrispondere alla società opposta euro
41.750,08 (oltre IVA se dovuta), oltre interessi legali a decorrere dalla data di deposito del ricorso monitorio (02.05.2017), mentre non può essere riconosciuta la chiesta rivalutazione, trattandosi di debito di valuta.
Le spese di lite, in applicazione del principio della soccombenza previsto dall'art. 92 c.p.c., vengono poste a carico di parte opposta e liquidate nel dispositivo in misura pari ai parametri medi ai sensi del D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della controversia (pari alla differenza tra l'importo ingiuntivo e quello oggi accertato), dell'attività compiuta e delle questioni giuridiche trattate. Le spese di c.t.u., già liquidate con decreto emesso in data 08.09.2020, vengono poste definitivamente a carico di parte opposta soccombente. Non può darsi rilievo in questa sede, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., al rifiuto della proposta conciliativa formulata ai sensi dell'art. 185bis c.p.c. da parte della società opposta, in quanto quest'ultima è stata comunque condannata al pagamento delle spese del giudizio di opposizione.
La domanda di condanna di parte opponente ai sensi dell'art. 96 co. I e III c.p.c. richiesta da parte opposta deve infine essere rigettata, in quanto la parte nei cui confronti la pronuncia è stata richiesta è risultata vittoriosa sulle spese.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul procedimento iscritto al n. R.G. 11209/2017, così decide:
- accogliendo parzialmente l'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n. 2384/2017 emesso dal Tribunale di Catania;
- condanna a corrispondere a euro 41.750,08 (oltre IVA se Parte_1 Controparte_1
dovuta), nonchè interessi legali a decorrere dal 02.05.2017;
- condanna a corrispondere a le spese di lite, liquidate in Controparte_1 Parte_1
euro 7.616, oltre il 15% per spese generali, IVA e CPA se dovute per legge;
- rigetta la domanda di condanna per responsabilità processuale aggravata formulata da
Controparte_1
- pone le spese di c.t.u., già liquidate con decreto emesso in data 08.09.2020, definitivamente a carico di Controparte_1
Catania, 11/02/2025
Il Giudice dott.ssa Chiara Salamone
TRIBUNALE DI CATANIA
Quarta sezione civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catania, nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Salamone, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 11209/2017 promosso da
C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'AVV. ARALDI MARIAGIULIA, C.F. , C.F._1 dall'AVV. STRAZZERI MASSIMO, C.F. , ed elettivamente domiciliata in C.F._2
C.SO LAGHI, n. 83, AVIGLIANA;
opponente contro
C.F. , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2
tempore, rappresentata e difesa dall'AVV. NOTO FRANCESCO AURELIO, C.F.
, ed elettivamente domiciliata in VIA MOROSOLI, n. 3, CATANIA;
C.F._3
opposto avente ad oggetto: contratto di subappalto – azione di adempimento.
Le parti hanno precisato le conclusioni dinanzi al sottoscritto Giudice, subentrato nella titolarità del procedimento nel mese di gennaio 2020, all'udienza del 26.06.2024, il cui verbale si intende trascritto. Il procedimento è stato dunque posto in decisione, con l'assegnazione di termini ai sensi dell'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il procedimento ha ad oggetto l'opposizione proposta nei confronti del decreto ingiuntivo n.
2384/2017 emesso dal Tribunale di Catania, con cui è stata condannata a corrispondere Parte_1
a euro 80.755,46, oltre interessi e spese, a titolo di corrispettivo per Controparte_1
prestazioni eseguite su apparecchiature di vigilanza installate in campi fotovoltaici nella provincia di Trapani, credito comprovato in fase monitoria dalle fatture allegate. ha proposto opposizione deducendo quanto segue: le parti non hanno concluso Parte_1
contratto scritto relativo alle prestazioni in esame (subappalto per la stesura dei cavi sostitutivi, forniti dall'opponente, in campi siti in provincia di Trapani, nel complesso di un appalto per la manutenzione dei sistemi di sicurezza di quattro impianti fotovoltaici) ed hanno piuttosto avviato i lavori riservandosi in un secondo momento la determinazione del corrispettivo;
il corrispettivo richiesto risulta eccessivo e contrario alle tariffe commerciali e agli usi, in quanto è stato richiesto complessivamente un importo di euro 97.258,84 (rispetto al quale la somma di euro 16.502,94 è stata già pagata); deve trovare applicazione l'art. 1657 c.c., con conseguente determinazione del corrispettivo secondo le tariffe esistenti, gli usi o, in mancanza, statuizione del giudice, con la conseguenza che il corrispettivo è pari ad euro 24.282,00 (di cui euro 16.560,00 per manodopera,
952,00 per spese di carburante e pedaggio, euro 6.200,00 per spese di vitto ed alloggio ed euro
570,00 per altre spese, quali specificate a p. 5 s. dell'atto di citazione), importo dal quale va detratto il suddetto acconto già versato (valore peraltro analogo a quello risultante sulla base del preventivo non accettato dall'opposta); l'onere della prova del valore delle prestazioni eseguite è a carico del creditore opposto. ha dunque chiesto revocarsi il decreto ingiuntivo, con rideterminazione dell'importo Parte_1 dovuto, tenuto anche conto dell'acconto versato. si è costituita in giudizio ed ha chiesto concedersi, preliminarmente, la Controparte_1
provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto (anche parzialmente, per la somma non contestata, individuata in euro 35.548,84) e, nel merito, rigettarsi l'opposizione e comunque condannarsi la società opponente al pagamento dell'importo dovuto, oltre interessi moratori (o, in subordine, legali) e rivalutazione, nonché per responsabilità processuale aggravata ai sensi dell'art. 96 co. I e III c.p.c.
Con ordinanza del 13.03.2018 il Giudice precedente titolare ha concesso la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto.
Con ordinanza del 22.10.2018 è stata fomulata proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185bis
c.p.c. (“In totale la è tenuta a corrispondere la somma di euro 71.138,40 CP_2
(settantunomilacentotrentotto/40); avendo già versato a , a seguito della Controparte_1
concessione della provvisoria esecutività, euro 96.000,00, la stessa è creditrice di euro 24.861,60
(ventiquattromilaottocentosessantuno/60), somme che dovranno essere quindi restituite dall'opposta”), non accettata da parte opposta.
Con successiva ordinanza del 31.01.2019 sono state ammesse le prove orali.
Con ulteriore ordinanza istruttoria emessa in data 29.10.2019 è stata disposta c.t.u., al fine di “1) quantificare i lavori di posa in opera dei cavi posta in essere dalla nei confronti di Controparte_1
parte opponente, tenendo conto delle prove documentali e delle risultanze istruttorie, e dunque applicando il prezzo di 0,90 € a metro e, per eventuali altre condizioni economiche, il preventivo;
2) indicare se tale calcolo debba essere effettuato sulla lunghezza dei cavi ovvero sulla lunghezza dei cavidotti;
3) accertare, sempre alla luce della documentazione in atti e delle risultanze istruttorie, se siano stati eseguiti altri lavori ed eventualmente quantificarli, con esclusione dei campi di e 4) verificare l'eventuale corrispondenza degli importi così Persona_1 Persona_2 calcolati con quelli indicati in fatture”.
Con ordinanza del 10.05.2021 è stata disposta dal sottoscritto Giudice, subentrato nella titolarità del procedimento, mediazione delegata ex art. 5 co. II del d. lgs. 28/2010, come modificato dal d.l.
n. 69/2013, convertito in l. n. 98/2013, esperita con esito negativo (come da verbale depositato in data 24.11.2021 da parte opponente).
In sede di precisazione delle conclusioni, con note di trattazione scritta del 15.09.2022 parte opponente ha precisato nei seguenti termini le proprie domande, tenuto conto della c.t.u. e del pagamento eseguito a seguito dell'ordinanza ai sensi dell'art. 648 c.p.c.:
“Respinta ogni contraria istanza, voglia il Tribunale Ill.mo:
In via istruttoria: disporre supplemento di perizia o convocare il C.T.U. a chiarimenti per: 1) precisare a quale prassi, prezziari o capitolati faccia riferimento laddove afferma che 'la misurazione secondo la lunghezza del cavidotto di certo non rappresenta una prassi quando
l'oggetto della misurazione è il cavo'; 2) quantificare il prezzo complessivo delle opere tenendo conto dei costi e degli utili calcolati in percentuale rispetto ai costi stessi.
Nel merito:
- revocare, annullare, dichiarare nullo e comunque privo d'effetto il decreto ingiuntivo n.
2384/2017 emesso da questo Tribunale, oggetto della presente opposizione, determinando
l'importo dovuto dalla alla società a saldo delle prestazioni Parte_1 Controparte_1
ricevute;
- dato atto che, a seguito della concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, la ha corrisposto alla società l'importo complessivo € Parte_1 Controparte_1
96.000,00, condannare la a restituire le somme percepite in eccesso rispetto a Controparte_1
quelle ad essa effettivamente spettanti, con gli interessi di mora ai sensi d.lgs. 231/2002 e la rivalutazione monetaria a far data dal pagamento delle somme stesse da parte della ”. Parte_1
Così ricostruite le domande, eccezioni e difese delle parti e l'iter del procedimento,
l'opposizione deve ritenersi parzialmente fondata, nei termini seguenti.
In linea generale l'opposizione a decreto ingiuntivo, quale fase ulteriore del procedimento già iniziato con il deposito del ricorso per ingiunzione, dà luogo ad un giudizio di cognizione avente ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso per ingiunzione e nel quale le parti, pur apparentemente invertite, conservano la loro posizione sostanziale, rimanendo così soggette ai rispettivi oneri probatori. A seguito dell'opposizione, infatti, si verifica una trasformazione del giudizio da sommario a cognizione piena, nel quale il Giudice non deve limitarsi ad esaminare se l'ingiunzione sia stata emessa legittimamente, ma procedere altresì all'esame del merito della controversia con poteri di cognizione piena, sulla base sia dei documenti prodotti nella fase monitoria che dei mezzi istruttori eventualmente ammessi ed assunti nel corso del giudizio. In questo senso, si verifica un'inversione logica, ma non processuale, in quanto il creditore assume in tale giudizio la veste di convenuto, pur conservando la posizione sostanziale di attore-istante, con la conseguenza che egli ha l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto azionato.
Dall'altra parte, invece, il debitore, pur essendo convenuto sostanziale, figura quale attore in senso formale, con la conseguenza che l'onere sul medesimo incombente concerne gli eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi rispetto al diritto fatto valere dal creditore, mentre su quest'ultimo grava solo l'onere di provare il titolo ed allegare l'inadempimento del debitore (per tutte, Cass. civ., Sez. un., n. 13533/2001).
Nel caso in esame, la conclusione del contratto di subappalto e l'esecuzione delle prestazioni poste alla base dell'ingiunzione (posa in opera di cavi sostitutivi a scopo manutentivo in impianto fotovoltaico) non sono contestati, con la conseguenza che devono considerarsi provati ai sensi dell'art. 115 c.p.c.; il thema decidendum è piuttosto costituito dalla determinazione del corrispettivo.
Sul tema, i testimoni escussi (dato atto della rinuncia al testimone ) hanno reso Testimone_1
le seguenti dichiarazioni:
- il testimone , ingegnere e all'epoca dei fatti di causa sorvegliante Testimone_2 all'interno di uno dei campi in esame per conto della società X-Elio Italia s.r.l., incaricata della manutenzione, ha affermato di non saper nulla degli accordi tra le parti,, ha dichiarato che i dipendenti di si occupavano esclusivamente della stesura dei cavi Controparte_1
(ovverosia nella sostituzione dei vecchi cavi che passavano dentro i cavidotti con dei nuovi cavi) e ha confermato gli accessi eseguiti dai dipendenti della società opposta presso i campi di e quali risultanti dalle schede di controllo in atti;
Persona_1 Per_2
- il testimone , dipendente Security service e referente per le commesse Testimone_3
per le relazioni esterne, ha affermato che, a fronte del preventivo che prevedeva euro 1,00 oltre IVA per metro, è stato concordato telefonicamente un corrispettivo di euro 0,90 oltre
IVA a metro e che è stato altresì concordato il prezzo di euro 30,00 per cassetta (si vedano, in particolare, le risposte agli articolati nn. 2 e 7); ha inoltre confermato che è stata svolta la prestazione di posa dei cavi, che la presenza degli operai di era solo Controparte_1
saltuariamente verificata, che nel sito di erano presenti nidi di vespe nei tombini dei Per_1
cavidotti e che ha proceduto alla disinfestazione;
Controparte_1
- il testimone operaio dipendente di , ha confermato lo Testimone_4 Controparte_1
svolgimento delle prestazioni e di essere a conoscenza degli accordi quali riferiti da
, con il quale lavorava;
ha altresì affermato il controllo circa la Testimone_3
presenza degli operai nel sito di per 8-12 ore al giorno e il carattere sporadico del Per_1
controllo negli altri campi, nonchè che nel sito di erano presenti nidi di vespe nei Per_1
tombini dei cavidotti e che ha proceduto alla disinfestazione. Controparte_1
Sulla base del superiore compendio probatorio, sono state ritenute provate le prestazioni svolte, salvo quelle presso i siti di e e il mandato di c.t.u. è stato conferito Persona_1 Per_2
nei suddetti termini. Posto il carattere incontestato delle prestazioni e dell'assenza di analitica prospettazione e prova su eventuali inesatti adempimenti o difficoltà di esecuzione, deve ritenersi provata la pattuizione contrattuale del corrispettivo riferita dal teste (e, de relato, dal Tes_3
teste ). Quest'ultima dichiarazione, in particolare, deve ritenersi credibile, in quanto resa dal Tes_5
soggetto preposto alla commessa e, peraltro, non significativamente difforme rispetto al prezzo indicato nel preventivo predisposto dalla stessa creditrice e rifiutato (dovendosi osservare che il preventivo in atti non risulta sottoscritto e anche i docc.
4-6 prodotti da parte opposta non comprovano scambio di proposta ed accettazione ai sensi dell'art. 1326 c.c.). Non può dunque trovare applicazione, essendo stato stabilito e provato il corrispettivo (e salvo quanto si chiarirà infra sui lavori c.d. extra), il suddetto art. 1657 c.c., secondo cui “se le parti non hanno determinato la misura del corrispettivo né hanno stabilito il modo di determinarla, essa è calcolata con riferimento alle tariffe esistenti o agli usi;
in mancanza, è determinata dal giudice”.
Al fine di applicare il corrispettivo pattuito alle lavorazioni eseguiti, è stata disposta consulenza tecnica d'ufficio, mediante la quale, all'esito di una relazione condotta sulla base del mandato conferito, sulla scorta dei principi della scienza ingegneristica e con enunciazione dell'iter seguito, è stato ritenuto che il totale del corrispettivo spettante alla società opposta per i lavori di posa dei cavi è pari ad euro 49.791,60, mentre per i lavori c.d. extra (ad eccezione dei campi di e è pari ad euro 9.461,42, per un totale di euro 59.253,02 al Persona_1 Persona_2
netto IVA;
considerando l'acconto, già corrisposto, di euro 16.502,94 (incontestato e dunque comunque provato ai sensi dell'art. 115 c.p.c.), il credito residuo a favore dell'opposta è pari ad euro 41.750,08 (oltre IVA), a fronte di un totale di importi fatturati dall'opposta, che comprende tuttavia anche i lavori eseguiti nei campi di e pari ad euro 79.720,00 al Persona_1 Persona_2
netto di IVA.
Per raggiungere il suddetto risultato, il c.t.u. ha operato secondo quanto segue: esaminati i documenti rassegnati a p. 4 della relazione e in assenza di sopralluogo presso i campi in cui sono stati eseguiti i lavori (per indisponibilità e, comunque, tenuto conto dello svolgimento di lavori successivi), il consulente ha esaminato le opere svolte da nei campi inclusi nel Controparte_1
mandato (Castelvetrano-Mazzara, che appare unico secondo quanto chiarito anche dal teste
, e ), ovverosia il collocamento in opera di cavi negli appositi cavidotti già Tes_2 Tes_6 predisposti a servizio dell'impianto fotovoltaico esistente, oltre alla collocazione ed al collegamento di impianto di videosorveglianza, con materiali forniti dall'opponente; esaminati pali, sensori, telecamere e pozzetti di derivazione, il c.t.u. ha ricostruito il numero e la lunghezza dei cavidotti posati e le ulteriori lavorazioni indicate (pp.
6-8 della relazione) e, applicato il previsto corrispettivo a metro di euro 0,90, ha conteggiato l'importo suddetto (si rinvia alla tabella contenuta a p. 8 della relazione); il c.t.u. ha inoltre calcolato il corrispettivo dovuto per alcune lavorazioni extra accessorie e riconducibili al contratto in forma orale intercorso tra le parti (elencate alle pp.
8-9 della relazione, quali collegamenti telecamere, noleggo gruo e sostituzione alimentatori) e ne ha quantificato il corrispettivo, dovendosi a tale riguardo precisare sin da ora che trova applicazione in tal caso l'art. 1657 c.c., non essendo stata provata alcuna pattuizione (dovendosi osservare, altresì, che la mancata contestazione invocata sul punto da parte opposta non è accompagnata da una determinazione puntuale del corrispettivo). I conteggi sono stati inoltre eseguiti tenuto conto di un utile d'impresa del 25%.
In risposta alle osservazioni di parte opponente, il c.t.u. ha ribadito le modalità di calcolo dello sviluppo metrico dei cavi, che comprende anche i pali sui quali sono installate le telecamere oggetto dei collegamenti, con la precisazione per cui la determinazione della lunghezza è stata operata sulla lunghezza dei cavi e non su quella dei cavidotti, conclusione che, sebbene non esplicitata nella sua motivazione dal c.t.u., risponde all'argomento logico per cui, a ritenere diversamente, la posa di un solo cavo all'interno di un cavidotto avrebbe lo stesso costo della posa di un numero notevolmente superiore di cavi;
il consulente ha inoltre precisato che la stima della lunghezza dei cavi è stata eseguita secondo le planimetrie fornite dall'opponente, ragguagliando le risultanze con i dati desunti dagli atti prodotti da entrambe le parti. Sulla questione deve osservarsi, convenendosi con il rilievo del professionista ausiliario, che era nota all'opponente la condizione dei luoghi in ordine al numero dei cavidotti ed ai lavori che sarebbero stati necessari per l'esecuzione del medesimo appalto e, di conseguenza, nella determinazione del prezzo l'opposta ha considerato che avrebbe potuto far passare i cavi con un'unica azione, ed analogamente tale procedura di esecuzione era nota all'opponente. Nel prezzo deve inoltre ritenersi compreso anche l'onere di collegamento e di verifica di ogni apparecchio collegato, operazione per la quale avrebbe potuto essere stabilito un costo separatamente solo laddove fosse stato adottato un diverso sistema di contabilizzazione;
ciò in quanto l'oggetto del preventivo è la posa del cavo e quindi l'unità di misura (metro lineare) non può che essere riferita al soggetto e non ad uno dei materiali entro i quali il medesimo viene posato.
In risposta alle osservazioni di parte opposta, il c.t.u. ha altresì precisato, per quanto rileva in questa sede, che la valutazione è stata operata sulla base del mandato e della documentazione prodotta e, si osserva sotto il profilo giuridico, ogni ulteriore profilo idoneo ad incidere sul corrispettivo in aumento (anche in termini di modalità di esecuzione) avrebbe dovuto essere allegato e provato dalla parte creditrice opposta medesima, ai sensi degli artt. 1218 e 2697 c.c.
In conclusione, risultando provato solo in parte il credito azionato, l'opposizione deve essere parzialmente accolta, il decreto ingiuntivo emesso per un importo più elevato deve essere revocato e la società opponente deve essere condannata a corrispondere alla società opposta euro
41.750,08 (oltre IVA se dovuta), oltre interessi legali a decorrere dalla data di deposito del ricorso monitorio (02.05.2017), mentre non può essere riconosciuta la chiesta rivalutazione, trattandosi di debito di valuta.
Le spese di lite, in applicazione del principio della soccombenza previsto dall'art. 92 c.p.c., vengono poste a carico di parte opposta e liquidate nel dispositivo in misura pari ai parametri medi ai sensi del D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della controversia (pari alla differenza tra l'importo ingiuntivo e quello oggi accertato), dell'attività compiuta e delle questioni giuridiche trattate. Le spese di c.t.u., già liquidate con decreto emesso in data 08.09.2020, vengono poste definitivamente a carico di parte opposta soccombente. Non può darsi rilievo in questa sede, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., al rifiuto della proposta conciliativa formulata ai sensi dell'art. 185bis c.p.c. da parte della società opposta, in quanto quest'ultima è stata comunque condannata al pagamento delle spese del giudizio di opposizione.
La domanda di condanna di parte opponente ai sensi dell'art. 96 co. I e III c.p.c. richiesta da parte opposta deve infine essere rigettata, in quanto la parte nei cui confronti la pronuncia è stata richiesta è risultata vittoriosa sulle spese.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul procedimento iscritto al n. R.G. 11209/2017, così decide:
- accogliendo parzialmente l'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n. 2384/2017 emesso dal Tribunale di Catania;
- condanna a corrispondere a euro 41.750,08 (oltre IVA se Parte_1 Controparte_1
dovuta), nonchè interessi legali a decorrere dal 02.05.2017;
- condanna a corrispondere a le spese di lite, liquidate in Controparte_1 Parte_1
euro 7.616, oltre il 15% per spese generali, IVA e CPA se dovute per legge;
- rigetta la domanda di condanna per responsabilità processuale aggravata formulata da
Controparte_1
- pone le spese di c.t.u., già liquidate con decreto emesso in data 08.09.2020, definitivamente a carico di Controparte_1
Catania, 11/02/2025
Il Giudice dott.ssa Chiara Salamone