Art. 3.
Al personale addetto alle scuole secondarie italiane della Libia si applicano, a decorrere dal 1 luglio 1951, le disposizioni contenute nel testo unico delle norme legislative nelle scuole italiane all'estero, approvate con regio decreto 12 febbraio 1910, n. 740 , e successive modificazioni.
Al personale addetto alle scuole secondarie italiane della Libia si applicano, a decorrere dal 1 luglio 1951, le disposizioni contenute nel testo unico delle norme legislative nelle scuole italiane all'estero, approvate con regio decreto 12 febbraio 1910, n. 740 , e successive modificazioni.