Decreto cautelare 27 marzo 2020
Ordinanza cautelare 9 aprile 2020
Ordinanza cautelare 24 settembre 2020
Sentenza 11 marzo 2022
Ordinanza cautelare 5 luglio 2022
Rigetto
Sentenza 18 gennaio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 11/03/2022, n. 394 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 394 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 11/03/2022
N. 00394/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01653/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1653 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli Avvocati Luigi D'Ambrosio e Francesco La Torre, con domicilio digitale come da P.E.C. da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto in Bari, Piazza Garibaldi, n. 23;
contro
Comune di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocato Giovanna Liuzzi, con domicilio digitale come da P.E.C. da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dell’Avvocato Tommaso Maria Fazio in Lecce, Piazzetta Montale, n. 2;
e con l'intervento di
ad opponendum :
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocato Fabrizio Cecinato, con domicilio digitale come da P.E.C. da Registri di Giustizia;
per l’annullamento:
- per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- della nota -OMISSIS-, allo stato sconosciuta, inviata dal Comune di -OMISSIS- alla Direzione Regionale dell'Agenzia del Demanio, con la quale comunicava a quest'ultima che la concessione demaniale marittima -OMISSIS-era scaduta in data 28 maggio 2018;
- della nota prot. -OMISSIS-, inviata a mezzo p.e.c. alla Società ricorrente, presso il difensore, con la quale il Comune di -OMISSIS- comunicava che la concessione demaniale marittima -OMISSIS-è spirata irrimediabilmente il 28 maggio 2018;
- nonché di ogni altro ai predetti presupposto, connesso e/o conseguente, ancorché non conosciuto;
- per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 7 febbraio 2020:
- della nota -OMISSIS-, allo stato sconosciuta, inviata dal Comune di -OMISSIS- alla Direzione Regionale dell'Agenzia del Demanio, con la quale comunicava a quest'ultima che la concessione demaniale marittima -OMISSIS-era scaduta in data 28 maggio 2018;
- della nota prot. -OMISSIS-, inviata a mezzo p.e.c. alla Società ricorrente, presso il difensore, con la quale il Comune di -OMISSIS- comunicava che la concessione demaniale marittima -OMISSIS-è spirata irrimediabilmente il 28 maggio 2018;
- nonché di ogni altro atto ai predetti presupposto, connesso e/o conseguente, ancorché non conosciuto;
- per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 4 agosto 2020:
- dell'ordinanza di sgombero di area demaniale marittima e specchio acqueo prot. -OMISSIS-, emessa dal Dirigente della Direzione “ Sviluppo Economico e Produttivo - Sportello Unico Attività Produttive - Demanio Marittimo ” del Comune di -OMISSIS-, con la quale è stato ordinato alla Società -OMISSIS-, nonché alla società -OMISSIS-, di procedere allo sgombero immediato dell'area demaniale marittima di mq. 25.225,00 (di cui mq 5.376,60 coperti da manufatti, mq. 3.745,00 di specchio acqueo e mq. 16.103,00 di area libera asservita), situata nel Comune di -OMISSIS- al Foglio -OMISSIS-, p.lla -OMISSIS- in località -OMISSIS-, entro giorni cinque dalla notifica;
- in parte qua e nei limiti di interesse della Società ricorrente, della deliberazione della Giunta Comunale n. -OMISSIS-, pubblicata sull'Albo Pretorio Informatico del sito istituzionale dell'Ente in data 30 aprile 2020, avente ad oggetto “ Esecuzione delle disposizioni della L. 145/2018, Art. 1 Commi 682, 683 e 684 - Atto di indirizzo ”;
- nonché di ogni altro ai predetti presupposto, connesso e/o conseguente, ancorché non conosciuto;
- per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 15 dicembre 2020:
- dell'ordinanza di sgombero di area demaniale marittima e specchio acqueo prot. -OMISSIS-, a firma del Dirigente della Direzione “ Sviluppo Economico e Produttivo - S.U.A.P. - Demanio Marittimo ” del Comune di -OMISSIS-;
- in parte qua e nei limiti di interesse della Società ricorrente, della deliberazione della Giunta Comunale n. -OMISSIS-, pubblicata sull'Albo Pretorio Informatico del sito istituzionale dell'ente in data 30 aprile 2020;
- della nota del Servizio Demanio Marittimo del Comune di -OMISSIS-, inviata a mezzo p.e.c. in data 3 dicembre 2020, con la quale, a seguito di richiesta di accesso agli atti, comunicava di aver rilasciato alla -OMISSIS- l'autorizzazione all'emungimento delle acque del -OMISSIS-, classificate in -OMISSIS-, nonché della stessa autorizzazione all'emungimento, allo stato sconosciuta;
- nonché di ogni altro ai predetti presupposto, connesso e/o conseguente, ancorché non conosciuto.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 25 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito in legge dall’art. 1, comma 1, della legge 18 dicembre 2020, n. 176, e l’art. 6 del decreto legge 1° aprile 2021, n. 44;
Relatore nell'udienza del giorno 9 giugno 2021 la dott.ssa Maria Luisa Rotondano, presenti gli Avvocati di cui al relativo verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. - Con il ricorso introduttivo del giudizio, la Società ricorrente - che espone di svolgere “ la sua attività nel settore dell’economia ittica, esercitando la riproduzione e l’ingrasso di diverse specie ittiche, la pesca in acque interne e marine, la lavorazione, trasformazione e commercializzazione di tutti i prodotti provenienti dalla propria attività ” - ha impugnato, domandandone l’annullamento:
- la nota -OMISSIS-, allo stato sconosciuta, inviata dal Comune di -OMISSIS- alla Direzione Regionale dell’Agenzia del Demanio, con cui comunicava a quest’ultima che la concessione demaniale marittima -OMISSIS-era scaduta in data 28 maggio 2018;
- la nota prot. -OMISSIS-, inviata a mezzo p.e.c. alla Società ricorrente, presso il difensore, con cui il Comune di -OMISSIS- comunicava che la concessione demaniale marittima -OMISSIS-“ è spirata irrimediabilmente il 28/05/2018 ”;
- ogni altro atto ai predetti presupposto, connesso e/o conseguente, ancorché non conosciuto.
A sostegno dell’impugnazione interposta ha dedotto le seguenti censure, così testualmente rubricate:
1) Violazione dell’art. 1, comma 683 della legge n. 145/2018 - Eccesso di potere per assoluto difetto di istruttoria e di motivazione, omessa valutazione dei presupposti, abnormità procedimentale:
2) Violazione del principio di buon andamento e imparzialità dell’azione amministrativa ex art. 97 della Costituzione - Eccesso di potere per travisamento - Erronea presupposizione - Difetto di istruttoria e di motivazione;
3) Violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990 - Eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione - Carenza di istruttoria;
4) Violazione degli artt. 7, 8 e 10, della legge 7 agosto 1990, n. 241 - Eccesso di potere per carente istruttoria e difetto di motivazione.
1.1 - Con i (primi) motivi aggiunti, depositati il 7 febbraio 2020, la Società ricorrente ha formulato ulteriori doglianze avverso gli stessi atti già impugnati con il ricorso introduttivo, e precisamente:
1) Violazione e falsa applicazione degli artt. 12 e 15 della Direttiva UE 123/2006 - Violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 18 del decreto legge n. 194/2009, convertito con modificazioni nella legge n. 25/2010, ulteriormente modificato con l’art. 34 duodecies , comma 1 del decreto legge n. 179/2012 - Violazione e falsa applicazione dell’art. 1, commi 682 e 683 della legge n. 145/2018 - Violazione del principio di legittimo affidamento e di certezza del diritto, nonché di proporzionalità - Eccesso di potere per assoluto difetto di istruttoria e di motivazione, omessa valutazione dei presupposti, disparità di trattamento e abnormità procedimentale.
1.2 - Si è costituito in giudizio il Comune di -OMISSIS-, eccependo in limine l’inammissibilità del ricorso introduttivo e dei (primi) motivi aggiunti, per carenza di lesività degli atti impugnati.
Nel merito, ha contestato le avverse pretese e chiesto il rigetto dei gravami.
1.3 - E’ intervenuta ad opponendum la società -OMISSIS-, “ nella sua qualità di società concessionaria dell’area demaniale adiacente e confinante a quella concessa alla -OMISSIS-. ” (“ con atto della Capitaneria di Porto, registrato il 19.07.2002 ”), assumendo che “ sta subendo un gravissimo danno, in quanto - a seguito dell’abusivo scarico a mare delle acque reflue inquinanti dell’impianto di pescicoltura - non può ottenere l’autorizzazione al prelevamento delle acque per il proprio laboratorio e per la semina a mare dei semi di vongola ”.
Ha eccepito in limine l’inammissibilità del ricorso introduttivo e dei (primi) motivi aggiunti, in considerazione, in particolare, dell’abusivo affitto di azienda della società -OMISSIS- a favore della società -OMISSIS- (contratto dell’8 febbraio 2018), dell’assenza, peraltro, di autorizzazione allo scarico, della specifica clausola di decadenza dalla concessione ex art. 47, lettera f) del Codice della Navigazione (in assenza delle necessarie autorizzazioni al sub -ingresso), della sottoposizione a sequestro penale dell’impianto in questione da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale di -OMISSIS-.
Nel merito, ha contestato le avverse pretese e chiesto il rigetto dei gravami.
1.4. - Con ordinanza -OMISSIS-, questa Sezione ha respinto le istanze cautelari formulate con il ricorso introduttivo e i (primi) motivi aggiunti, così testualmente argomentando:
“- come già rilevato con il decreto presidenziale -OMISSIS-ed eccepito dal Comune di -OMISSIS- resistente, sembrano non ricorrere i presupposti, anche processuali, per concedere l’invocata tutela cautelare, attesa la natura non provvedimentale degli atti impugnati;
- fermo quanto innanzi, in ogni caso, non appaiono fondate le principali censure incentrate sull’asserita proroga ex lege della concessione demaniale de qua, ai sensi dell’art. 1, comma 683 della Legge n. 145/2018, in quanto questa norma, a parte i relativi dubbi profili di operatività, si applica alle sole concessioni demaniali con finalità turistico-ricreative, nel cui ambito non può annoverarsi la fattispecie concretamente in esame (settore ittico); non sembrano, inoltre, ravvisarsi le dedotte carenze motivazionali, né le asserite violazioni del principio di legittimo affidamento e delle garanzie partecipative ”.
1.5 - Con i (secondi) motivi aggiunti, depositati in giudizio il 4 agosto 2020, la Società ricorrente ha impugnato, altresì, domandandone l’annullamento:
- l’ordinanza di sgombero di area demaniale marittima e specchio acqueo prot. -OMISSIS-, con cui il Dirigente della Direzione “ Sviluppo Economico e Produttivo - Sportello Unico Attività Produttive - Demanio Marittimo ” del Comune di -OMISSIS- ha ordinato alla Società -OMISSIS-, nonché alla società -OMISSIS- (affittuaria in virtù di contratto dell’8 febbraio 2018), di procedere allo sgombero immediato dell’area demaniale marittima di mq. 25.225,00 (di cui mq 5.376,60 coperti da manufatti, mq. 3.745,00 di specchio acqueo e mq. 16.103,00 di area libera asservita), situata nel Comune di -OMISSIS- al Foglio -OMISSIS-, p.lla -OMISSIS- in località -OMISSIS-, entro giorni cinque dalla notifica dell’ordinanza medesima;
- in parte qua e nei limiti di interesse, la deliberazione della Giunta Comunale del Comune di -OMISSIS- n. -OMISSIS-, pubblicata sull’Albo Pretorio Informatico del sito istituzionale dell’Ente in data 30 aprile 2020, avente ad oggetto “ Esecuzione delle disposizioni della L. 145/2018, Art. 1 Commi 682, 683 e 684 - Atto di indirizzo ”, limitando l’estensione temporale alle sole concessioni demaniali marittime per finalità turistico - balneari;
- nonché ogni altro ai predetti presupposto, connesso e/o conseguente, ancorché non conosciuto.
A sostegno dei predetti (secondi) motivi aggiunti, ha formulato le seguenti censure, così testualmente rubricate:
1) Violazione e falsa applicazione degli artt. 12 e 15 della Direttiva UE 123/2006 - Violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 18 del decreto legge n. 194/2009, convertito con modificazioni nella legge n. 25/2010, ulteriormente modificato con l’art. 34 duodecies, comma 1 del decreto legge n. 179/2012 - Eccesso di potere per assoluto difetto di istruttoria e di motivazione, omessa valutazione dei presupposti, disparità di trattamento e abnormità procedimentale - Violazione del principio di legittimo affidamento e di certezza del diritto, nonché di proporzionalità;
2) Violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 682 della legge 145/2018 - Eccesso di potere per assoluto difetto di istruttoria e di motivazione, omessa valutazione dei presupposti, abnormità procedimentale - Disparità di trattamento;
3) In via gradata - Violazione e falsa applicazione dell’art. 1 comma 683 della legge n. 145/2018 - Eccesso di potere per assoluto difetto di istruttoria e di motivazione, omessa valutazione dei presupposti, abnormità procedimentale - Disparità di trattamento;
4) In via ulteriormente gradata - Violazione del principio di buon andamento e imparzialità dell’azione amministrativa ex art. 97 della Costituzione - Violazione del principio di legittimo affidamento e certezza del diritto - Eccesso di potere per travisamento - Erronea presupposizione - Difetto di istruttoria e di motivazione - Illogicità manifesta - Disparità di trattamento - Contraddittorietà;
5) Ancora in via gradata - Violazione dell’art. 3, della legge n. 241/1990 - Eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione - Carenza di istruttoria;
6) Sempre in via gradata - Violazione e falsa applicazione dell’art. 54 cod. nav. - Eccesso di potere per assoluto difetto di istruttoria e di motivazione, omessa valutazione dei presupposti e abnormità procedimentale - Violazione del principio di buon andamento e imparzialità dell’azione amministrativa ex art. 97 della Costituzione - Esiguità del termine assegnato per lo sgombero;
7) Ancora in via gradata - Violazione degli artt. 7, 8 e 10, della legge 7 agosto 1990, n. 241 - Eccesso di potere per carente istruttoria e difetto di motivazione;
8) Violazione e falsa applicazione dei commi 682 e 683 della legge n. 145/2018, nonché dell’art. 1 comma 1 del decreto legge 5 ottobre 1993 n. 400, convertito con modificazioni dalla legge n. 494 del 4.12.1993 - Eccesso di potere per assoluto difetto di istruttoria e di motivazione, omessa valutazione dei presupposti - Disparità di trattamento;
9) Violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 683 della legge n. 145/2018 - Eccesso di potere per assoluto difetto di istruttoria e di motivazione, omessa valutazione dei presupposti, abnormità procedimentale - Disparità di trattamento.
1.6 - Il Comune di -OMISSIS- ha contestato anche i secondi motivi aggiunti, eccependone preliminarmente l’inammissibilità ai sensi dell’art. 43 c.p.a., assumendo che “ l’ordinanza di sgombero è atto confermativo ed esecutivo conseguenziale all’ordinanza cautelare emessa dall’On.le Tar, con la quale si rigettava la richiesta di misura cautelare ” e deducendo che le motivazioni addotte da parte ricorrente “ si sono concretizzate nella trascrizione di quelle già evidenziate nel ricorso introduttivo e nello stesso ricorso per motivi aggiunti precedentemente depositato ”; nel merito, ne ha chiesto il rigetto.
1.7 - L’interveniente -OMISSIS- ha contestato anche i secondi motivi aggiunti, eccependone in limine l’inammissibilità, per non avere la Società ricorrente rivolto specifiche censure all’ordinanza di sgombero-OMISSIS-, nella parte relativa all’abusivo esercizio dell’attività da parte dell’affittuaria -OMISSIS-; nel merito, ne ha chiesto la reiezione.
1.8 - Con ordinanza -OMISSIS-, questa Sezione ha accolto la spiegata istanza cautelare << solo limitatamente alla censurata esiguità dei termini assegnati per il disposto sgombero, in quanto, in particolare:
- l’art. 1, comma 682 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 è applicabile solo alle “concessioni disciplinate dal comma 1 dell’articolo 01 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge” (cioè vigenti al 1° gennaio 2019); nel mentre (e in disparte ogni questione inerente all’applicabilità del citato comma 682 alle concessioni demaniali aventi finalità diverse da quelle turistico - ricreative), comunque, nella fattispecie concreta in esame, la concessione demaniale marittima -OMISSIS- è scaduta il 28 maggio 2018 e antecedentemente la società -OMISSIS- non era titolare di alcun rapporto concessorio, atteso che il contratto ventennale del 29 maggio 1998, stipulato con il Comune di -OMISSIS-, aveva ad oggetto solo l’affidamento in gestione della struttura “stabulatore comunale”, realizzata dal Comune di -OMISSIS- in virtù dell’ “Atto di sottomissione” n. -OMISSIS-, con cui l’Autorità Marittima aveva consentito la - sola - occupazione anticipata della zona, ai sensi dell’art. 38 C.N., per la realizzazione delle opere progettate;
- l’art. 1, comma 683 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 si applica alle sole concessioni demaniali con finalità turistico-ricreative (all’esplicito “fine di garantire la tutela e la custodia delle coste italiane affidate in concessione, quali risorse turistiche fondamentali del Paese”), nel cui ambito (come già rilevato con la precedente ordinanza cautelare -OMISSIS-, resa nel presente giudizio) non può annoverarsi la fattispecie concreta in esame (settore ittico);
- non sembrano, inoltre, ravvisarsi le dedotte carenze motivazionali e di istruttoria, né le asserite violazioni del principio di legittimo affidamento e la contraddittorietà dell’azione amministrativa;
Rilevata, tuttavia, l’esiguità e l’incongruità del termine assegnato (cinque giorni) per l’esecuzione del disposto sgombero e ritenuto, pertanto, di assegnare il termine di novanta giorni per l’esecuzione dello sgombero medesimo, decorrenti dalla data di pubblicazione della presente ordinanza (assegnazione nei cui limiti va accolta la spiegata istanza cautelare)>>.
1.9 - Con i (terzi) motivi aggiunti, depositati il 15 dicembre 2020, la Società ricorrente ha impugnato, altresì:
- la nota, inviata a mezzo p.e.c. in data 3 dicembre 2020, con cui il Servizio “ Demanio Marittimo ” del Comune di -OMISSIS-, a seguito di richiesta di accesso agli atti, ha comunicato di aver rilasciato alla -OMISSIS- l’autorizzazione all’emungimento delle acque del -OMISSIS-, classificate in -OMISSIS-, nonché della stessa autorizzazione all’emungimento, allo stato sconosciuta;
- nonché ogni altro atto ai predetti presupposto, connesso e/o conseguente, ancorché non conosciuto.
Ha dedotto i seguenti motivi di diritto, così testualmente rubricati:
1) Violazione dei principî di buon andamento, efficienza e imparzialità della Pubblica Amministrazione di cui all’art. 97 della Costituzione - Eccesso di potere per sviamento.
1.10 - Con la Memoria difensiva del 9 febbraio 2021, l’interveniente ad opponendum -OMISSIS- ha eccepito preliminarmente l’inammissibilità dei motivi aggiunti del 15 dicembre 2020, in ragione dell’omessa impugnazione dell’ordinanza contingibile e urgente -OMISSIS-, con cui il Sindaco del Comune di -OMISSIS- ha intimato alla società -OMISSIS- e alla -OMISSIS- di “ provvedere immediatamente e, comunque non oltre i 5 (cinque) giorni dalla notifica della presente Ordinanza Sindacale, alla chiusura dell’impianto di scarico dei reflui industriali rivenienti dall’allevamento di pescicoltura ubicato in -OMISSIS-, catastalmente identificato al foglio di mappa -OMISSIS-e interrompere lo sversamento in mare ”.
1.11 - Con ordinanza -OMISSIS-, la Quinta Sezione del Consiglio di Stato, “ Ritenuto che, prima facie ed impregiudicata ogni futura e più approfondita valutazione sul merito della controversia, le difese svolte dall’appellante presentino adeguati profili di rilevanza sotto il profilo del periculum in mora ”, ha accolto l’appello cautelare avverso la citata ordinanza di questa Sezione -OMISSIS-, “e, per l’effetto, in parziale riforma dell’ordinanza impugnata”, ha accolto “ in parte qua l’istanza cautelare proposta da -OMISSIS- in primo grado ”.
1.12 - Le parti hanno successivamente svolto e ribadito le rispettive difese.
1.13 - All’udienza del 9 giugno 2021, ai sensi dell’art. 25 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito in legge dall’art. 1, comma 1, della legge 18 dicembre 2020, n. 176, e dell’art. 6 del decreto legge 1° aprile 2021, n. 44, la causa è stata introitata per la decisione. Il Collegio ha riservato la decisione, sciogliendola alla camera di consiglio del 14 dicembre 2021.
2. - In limine , va disattesa l’eccezione di inammissibilità dell’intervento ad opponendum della -OMISSIS-, formulata dalla Società ricorrente (cfr. la Memoria difensiva del 25 marzo 2020, laddove quest’ultima evidenzia che “ fin dalla sua realizzazione ad opera del Comune di -OMISSIS-, lo stabulatore aveva lo scarico nell’area concessa a -OMISSIS-” e che “ proprio in considerazione della presenza dello scarico dello stabulatore, il Comune di -OMISSIS- mai avrebbe dovuto procedere nel 2002 alla concessione del relativo specchio acqueo alla -OMISSIS- ”).
2.1 - Ed invero, detta eccezione è smentita dallo stesso comportamento processuale della Società ricorrente, la quale, con i terzi motivi aggiunti, ha impugnato l’autorizzazione all’emungimento delle acque del -OMISSIS-rilasciata - proprio - all’interveniente ad opponendum -OMISSIS-: ciò conferma, per converso, la sussistenza di una posizione qualificata, tale da differenziare -OMISSIS- dalla generalità dei consociati, dovendo peraltro ribadire sul punto che, ai fini dell’ammissibilità dell’intervento ad opponendum , è sufficiente che il terzo vanti un interesse di fatto, dipendente da quello azionato in via principale o ad esso accessorio, ovvero sotteso al mantenimento dei provvedimenti impugnati, che gli consente di ritrarre un vantaggio indiretto e riflesso dalla reiezione del ricorso ( ex multis, Consiglio di Stato, Sezione Sesta, 13 agosto 2018, n. 4939 e giurisprudenza ivi citata - “ Cons. Stato, sez. VI, 28 dicembre 2015, n. 5846; Sez. IV, 23 giugno 2015, n. 3162; sez. IV, 10 dicembre 2017, n. 573 ”).
3. - Tanto premesso, il ricorso, integrato dai motivi aggiunti proposti in corso di causa, è - comunque - infondato nel merito e va respinto, nei sensi di seguito illustrati.
4. - Con il ricorso introduttivo, i primi e i secondi motivi aggiunti, la Società ricorrente sostiene, essenzialmente, in definitiva, che, “ in virtù della proroga prevista dall’art. 1 comma 18 del D.L. n. 194/2009, convertito con modificazioni nella L. 25/2010, ulteriormente modificato con l’art. 34 duodecies comma 1 del D.L. 179/2012, nonché dall’art. 1 commi 682 e 683 della L. 145/2018, la concessione demaniale è prorogata ope legis, prima al 31.12.2020 e successivamente al 31.12.2033 ”.
Asserisce, in particolare:
- che, “ nell’area in questione, la società ricorrente svolge la sua attività nel settore dell’economia ittica, esercitando la riproduzione e l’ingrasso di diverse specie ittiche, la pesca in acque interne e marine, la lavorazione, trasformazione e commercializzazione di tutti i prodotti provenienti dalla propria attività. Per lo svolgimento di tale attività, fin dal 29.5.1998, stipulava un contratto ventennale con il Comune di -OMISSIS- finalizzato alla gestione dell’area concessa a quest’ultimo dal Ministero della Marina Mercantile, individuata catastalmente al foglio -OMISSIS- particella -OMISSIS- Nelle more, tra il Comune di -OMISSIS- e l’odierna ricorrente si avviavano le procedure per il sub ingresso e successivamente per il rilascio della concessione demaniale marittima, relativa alle aree anzidette, direttamente all’-OMISSIS- s.r.l .”;
- che, “ come emerge dalla stessa C.D.M. -OMISSIS- rilasciata dal Comune di -OMISSIS- in data 13.8.2013 (nel rispetto del d.P.R. n. 328/1952), il relativo procedimento era già pendente il 24.08.2006, allorquando il Ministero dei Trasporti esprimeva parere favorevole al perfezionamento alla procedura ex art. 46 cod. nav. finalizzata al subingresso dell’odierna ricorrente al Comune di -OMISSIS-. Dalla C.D.M. si rileva anche che dal verbale di tavolo tecnico del 22.10.2009 erano state vagliate n. 18 richieste di regolarizzazione di concessioni demaniali marittime già intestate al Comune di -OMISSIS-, tra le quali la pratica -OMISSIS- quella dell’-OMISSIS-. A causa dei ripetuti trasferimenti di competenze tra Ministero, Compartimento Marittimo, Regione e Comune, il relativo procedimento si perfezionava solo in data 13.08.2013, allorquando il Comune di -OMISSIS- rilasciava alla società ricorrente la concessione demaniale marittima -OMISSIS- nel rispetto dell’articolo 18 del d.P.R. n. 328 del 15 febbraio 1952, la cui scadenza era fissata al 28.5.2018, ovvero per il periodo residuo rispetto all’iniziale contratto ventennale ”;
- che, “ in virtù della proroga prevista dall’art. 1 comma 18 del D.L. n. 194/2009, convertito con modificazioni nella L. 25/2010, ulteriormente modificato con l’art. 34 duodecies comma 1 del D.L. 179/2012, la concessione demaniale è prorogata ope legis al 31.12.2020 ”;
- che “ la concessione demaniale marittima -OMISSIS-, rilasciata alla ricorrente dal Comune di -OMISSIS-, era vigente alla data di entrata in vigore dell’art. 1 comma 682 della l. 145/2018; pertanto, essa risulta allo stato prorogata di 15 anni, con scadenza al 2033 ”.
4.1 - Le suddette censure vanno disattese.
Ed invero, pur richiamando i principi di diritto espressi dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con le sentenze del 9 novembre 2021, nn. 17 e 18 (che hanno affermato il contrasto con il diritto eurounitario delle norme legislative nazionali che hanno disposto “ la proroga automatica delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative ”, e anche al fine di escludere la “continuazione” dell’efficacia - fino al 31 dicembre 2023 - di cui al punto n. 3 dei suddetti principi di diritto, invero riferita alle sole concessioni demaniali per finalità turistico-ricreative, il che conferma anche l’ambito di operatività delle disposizioni in questione, come di seguito esposto), il Collegio ritiene che le formulate doglianze sono - comunque - infondate, in quanto la fattispecie concreta in esame non rientra nell’ambito di applicazione delle disposizioni normative nazionali invocate.
5. - Ad avviso del Collegio, non sussiste la dedotta violazione dell’art. 1, comma 18 del decreto legge n. 194 del 30 dicembre 2009.
5.1 - Giova rammentare che l’art. 1, comma 18 del decreto legge n. 194 del 30 dicembre 2009, nel testo vigente ratione temporis (alla data di adozione degli atti gravati - da ultimo, dell’ordinanza di sgombero-OMISSIS-, nonché alla data di scadenza della concessione demaniale per cui è causa, e cioè al 28 maggio 2018), come modificato dalla legge di conversione 26 febbraio 2010, n. 25, dall’art. 34- duodecies, comma 1, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dall’art. 1, comma 547, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, a decorrere dal 1° gennaio 2013, e, successivamente, dall’art. 1, comma 291, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, a decorrere dal 1° gennaio 2014, testualmente prevede che:
<< 18. Ferma restando la disciplina relativa all’attribuzione di beni a regioni ed enti locali in base alla legge 5 maggio 2009, n. 42, nonché alle rispettive norme di attuazione, nelle more del procedimento di revisione del quadro normativo in materia di rilascio delle concessioni di beni demaniali marittimi lacuali e fluviali con finalità turistico-ricreative, ad uso pesca, acquacoltura ed attività produttive ad essa connesse, e sportive, nonché quelli destinati a porti turistici, approdi e punti di ormeggio dedicati alla nautica da diporto, da realizzarsi, quanto ai criteri e alle modalità di affidamento di tali concessioni, sulla base di intesa in sede di Conferenza Stato-regioni ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, che è conclusa nel rispetto dei principi di concorrenza, di libertà di stabilimento, di garanzia dell’esercizio, dello sviluppo, della valorizzazione delle attività imprenditoriali e di tutela degli investimenti, nonché in funzione del superamento del diritto di insistenza di cui all’articolo 37, secondo comma, secondo periodo, del codice della navigazione, il termine di durata delle concessioni in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto>> (e cioè alla data del 30 dicembre 2009, ex art. 11 del medesimo decreto legge n. 194/2009, che ne ha disposto l’entrata in vigore “ il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ”, avvenuta appunto il 30 dicembre 2009) <<e in scadenza entro il 31 dicembre 2015 è prorogato fino al 31 dicembre 2020, fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 03, comma 4-bis, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494… >> (il quale ultimo stabilisce la durata massima di venti anni delle concessioni demaniali di cui alla medesima disposizione).
5.2 - Orbene, nella fattispecie concreta in esame, come già rilevato nella fase cautelare del giudizio (ordinanza n. -OMISSIS-), la Società ricorrente è divenuta titolare di concessione demaniale marittima solo il 13 agosto 2013 (concessione -OMISSIS-).
Infatti, antecedentemente al rilascio della suddetta concessione -OMISSIS- del 13 agosto 2013, la Società ricorrente non era titolare di alcun rapporto concessorio (non può, quindi, dirsi titolare di “ concessioni in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto ”, come specificamente disposto dal citato art. 1, comma 18 del decreto legge n. 194/2009, vigente ratione temporis al momento dell’adozione degli atti impugnati), atteso che l’invocato contratto ventennale Rep. n. -OMISSIS-, stipulato dalla Società ricorrente con il Comune di -OMISSIS-, aveva ad oggetto solo (cfr. espressamente l’art. 1, nonché l’art. 6 - che fa testuale riferimento al “ godimento della struttura affittata ”, al “ Gestore affittuario ” e al “ canone di affitto ” - e l’art. 7 - con cui il Comune di -OMISSIS- affida alla società -OMISSIS- “ la gestione di tutti gli impianti e fabbricati realizzati dal civico Ente ”) l’affidamento in gestione della struttura denominata “ stabulatore comunale ” al Foglio -OMISSIS-, particella-OMISSIS-(e tanto, peraltro, risulta espressamente evidenziato anche nelle premesse della concessione demaniale marittima -OMISSIS- del 13 agosto 2013): struttura, questa, realizzata dal Comune di -OMISSIS- in virtù dell’ “ Atto di sottomissione ” Rep. n.-OMISSIS-, con cui l’Autorità Marittima aveva consentito al civico Ente la - sola - occupazione anticipata della zona (e non già, peraltro, rilasciato al Comune di -OMISSIS- alcuna concessione demaniale), nelle more della stipula dell’atto formale di concessione quarantennale, ai sensi dell’art. 38 C.N., per la realizzazione delle opere progettate (tra le quali l’impianto di stabulazione).
5.2.1 - Non rileva, quindi, ai fini di che trattasi (essendo appunto necessaria la titolarità di concessione demaniale marittima, nel caso sopravvenuta solo il 13 agosto 2013), l’invocata mera pendenza del procedimento per il rilascio della concessione demaniale marittima de qua , alla data del 24 agosto 2006 (il riferimento è alla nota della Capitaneria di Porto di -OMISSIS- prot. n. -OMISSIS- di cui si fa menzione nelle premesse della concessione demaniale marittima -OMISSIS-, laddove, peraltro, risulta che detta nota sia relativa al << rilascio di un atto di sottomissione aggiuntivo…, che disciplinerà sia la variazione in favore della S.r.l. “-OMISSIS-”, sia la modifica dello scopo della concessione …da impianto di stabulazione di molluschi eduli lamellibranchi a produzione di specie ittiche pregiate” ).
A ciò si aggiunga che la concessione demaniale -OMISSIS-ha a oggetto l’area della superficie complessiva di mq 25.225,00 (foglio -OMISSIS-, particella -OMISSIS-), nel mentre il “ Verbale di constatazione dei luoghi, ai fini della consegna dell’impianto di depurazione di molluschi sito in -OMISSIS-di -OMISSIS- - località -OMISSIS-” del 16 novembre 1998, riferito al “ contratto di gestione -OMISSIS- ” (Foglio -OMISSIS- particella-OMISSIS-) fa riferimento all’ “ uso a titolo oneroso di un’area di mq 18.350 ”, inferiore, e quindi non coincidente, rispetto all’area demaniale successivamente data in concessione.
5.2.2 - Quanto innanzi destituisce di fondamento, altresì, la doglianza relativa all’asserita violazione delle statuizioni della Corte di Giustizia Europea e alla correlata censura relativa alla violazione del principio del legittimo affidamento - al riguardo, la Società ricorrente deduce che la Corte di Giustizia “ dimostra di prendere in considerazione le esigenze dei titolari delle concessioni marittime già in essere, prevedendo un periodo transitorio nel quale procedere con l’ammortamento delle spese, ma applica tale trattamento di favore soltanto ad alcuni concessionari, ossia a coloro che hanno stipulato il contratto di concessione in epoca precedente al sorgere degli obblighi di tutela della concorrenza e, in particolare, di quelli contenuti nell’art. 49 TFUE (pubbl. in G.U. il 26.10.2012 )”: nel mentre, si ribadisce, la Società ricorrente è divenuta titolare di concessione demaniale marittima solo il 13 agosto 2013.
5.3 - Non rileva, poi, ai fini della legittimità degli impugnati provvedimenti (da valutare alla luce della normativa vigente alla data della relativa adozione - cfr., in particolare, l’ordinanza di sgombero-OMISSIS-, basatasi del tutto legittimamente sulla già avvenuta scadenza della concessione demaniale de qua ), la novella del suddetto art. 1, comma 18 del decreto legge n. 194/2009, introdotta dall’art. 1, comma 670, lett. a) e b), della legge 30 dicembre 2020, n. 178, a decorrere dal 1° gennaio 2021 (riportata nelle “Note di udienza” depositate in giudizio l’8 giugno 2021, ex art. 4, comma 1 del decreto legge n. 28/2020 e ss.mm.ii., laddove la Società ricorrente ribadisce la censura di violazione dell’art. 1, comma 18 del decreto legge n. 145/2018, “ precisando quanto segue …” - e indi meramente riportando il testo novellato dell’art. 1, comma 18 del decreto legge n. 145/2018, senza - peraltro - specificazione alcuna in ordine alle sopravvenute modifiche), secondo cui “ il termine di durata delle concessioni in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché esclusivamente di quelle ad uso pesca ed acquacoltura, rilasciate successivamente a tale data a seguito di una procedura amministrativa attivata prima del 31 dicembre 2009, e in scadenza entro il 31 dicembre 2018 è prorogato fino al 31 dicembre 2020 ”.
In ogni caso, il riferimento a detta norma, come da ultimo modificata nel corso del presente giudizio, è contenuto solo nelle “Note di udienza” dell’8 giugno 2021, meramente sostitutive della discussione orale e neppure notificate.
Peraltro, come innanzi esposto, la nota della Capitaneria di Porto del 24 agosto 2006 si riferisce solo al “ rilascio di un atto di sottomissione aggiuntivo ” (si rinvia al riguardo al precedente punto 5.2.1).
6. - Neppure si ravvisa la dedotta violazione dell’art. 1, commi 682 e 683 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, atteso che gli stessi - comunque - non sono applicabili alla fattispecie concreta in esame.
7. - Giova in proposito rammentare che l’art. 1, comma 683 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 prevede che:
“ 683. Al fine di garantire la tutela e la custodia delle coste italiane affidate in concessione, quali risorse turistiche fondamentali del Paese, e tutelare l’occupazione e il reddito delle imprese in grave crisi per i danni subiti dai cambiamenti climatici e dai conseguenti eventi calamitosi straordinari, le concessioni di cui al comma 682, vigenti alla data di entrata in vigore del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, nonché quelle rilasciate successivamente a tale data a seguito di una procedura amministrativa attivata anteriormente al 31 dicembre 2009 e per le quali il rilascio è avvenuto nel rispetto dell’articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, o il rinnovo è avvenuto nel rispetto dell’articolo 02 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, hanno una durata, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, di anni quindici.. ”.
7.1 - Ed invero, come già osservato nella fase cautelare del giudizio (ordinanza -OMISSIS-), innanzitutto e in via dirimente, il predetto comma 683 si applica alle sole concessioni demaniali con finalità turistico-ricreative (all’esplicito “ fine di garantire la tutela e la custodia delle coste italiane affidate in concessione, quali risorse turistiche fondamentali del Paese ”), nel cui ambito non può annoverarsi la fattispecie concreta in esame (settore ittico).
7.1.1 - Inoltre, per completezza espositiva, si osserva che:
- la concessione demaniale marittima -OMISSIS-non era - appunto - già stata rilasciata “ alla data di entrata in vigore del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194 ” (e cioè al 30 dicembre 2009);
- non risulta che il rilascio della concessione demaniale -OMISSIS-sia avvenuto “ nel rispetto dell’articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328” (norma che prevede la “pubblicazione della domanda mediante affissione nell’albo del comune ”, con l’invito a “ tutti coloro che possono avervi interesse a presentare entro il termine indicato nel provvedimento stesso le osservazioni che credano opportune e che l'autorità decidente ha l’obbligo di valutare, dandone conto nella motivazione del provvedimento finale” e la presentazione di “domande concorrenti ”.
8. - Riguardo al comma 682 dell’art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è opportuno ricordare che lo stesso dispone che:
“ 682. Le concessioni disciplinate dal comma 1 dell’articolo 01 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge hanno una durata, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, di anni quindici… ”.
8.1 - Ed invero, il citato comma 682 non è applicabile “temporalmente” alla fattispecie concreta in esame, in quanto riferito alle concessioni vigenti al 1° gennaio 2019 (data di entrata in vigore della legge n. 145/2018): data, questa, alla quale la Società ricorrente non era titolare di alcun rapporto concessorio, essendo la relativa concessione scaduta il 28 maggio 2018 (si rinvia sul punto a quanto già esposto al precedente punto n. 5.2).
8.2 - Inoltre, per completezza espositiva, si osserva anche che il detto comma 682 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 si riferisce solo alle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per uso turistico-ricreativo.
8.2.1 - Ed invero, il Collegio non condivide quanto censurato dalla Società ricorrente (peraltro, con specifico riferimento alla sola deliberazione della Giunta Comunale n. -OMISSIS- - cfr. i secondi motivi aggiunti, pagine 18 e ss., mero atto di indirizzo in sé non lesivo), laddove sostiene che il rinvio disposto dal menzionato comma 682 all’art. 1, comma 1, del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400 (secondo cui “ 01. 1. La concessione dei beni demaniali marittimi può essere rilasciata, oltre che per servizi pubblici e per servizi e attività portuali e produttive, per l’esercizio delle seguenti attività: a) gestione di stabilimenti balneari; b) esercizi di ristorazione e somministrazione di bevande, cibi precotti e generi di monopolio; c) noleggio di imbarcazioni e natanti in genere; d) gestione di strutture ricettive ed attività ricreative e sportive; e) esercizi commerciali; f) servizi di altra natura e conduzione di strutture ad uso abitativo, compatibilmente con le esigenze di utilizzazione di cui alle precedenti categorie di utilizzazione ”) comporterebbe l’estensione della proroga in questione anche alle attività di acquacoltura, in quanto riconducibili alla categoria delle attività produttive.
8.2.2 - Innanzitutto, soccorre in proposito l’interpretazione sistematica delle norme nazionali di proroga (e la correlata ratio legis ), considerato che:
- il comma 683, espressamente finalizzato a “ garantire la tutela e la custodia delle coste italiane affidate in concessione, quali risorse turistiche fondamentali del Paese ” (e, quindi, applicabile, come innanzi illustrato, alle sole concessioni demaniali per finalità turistico - ricreative) si riferisce testualmente alle “ concessioni di cui al comma 682 ”, condividendone, quindi, l’ambito di applicazione;
- l’art. 182 (“ Ulteriori misure di sostegno per il settore turistico ”), comma 2 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (“ Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 ”), nel disporre misure volte a contenere i danni causati dall’emergenza epidemiologica da Covid-19, e “confermando” “ quanto disposto nei riguardi dei concessionari dall’articolo 1, commi 682 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 ”, è espressamente finalizzato alle “ necessità di rilancio del settore turistico ”.
8.2.3 - Inoltre, il decreto del Presidente Consiglio di Stato n. 160 del 24 maggio 2021 riferisce la proroga ex lege fino al 31 dicembre 2033, di cui all’art. 1 commi 682 e 683 della legge n. 145/2018, alle “ concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per uso turistico ricreativo ”; e l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (sentenze nn. 17 e 18 del 2021), nel pronunciarsi sulle questioni deferite (e, quindi, anche in ordine all’applicazione dei commi 682 e 683 dell’art. 1 della legge n. 145/2018), si riferisce alle sole concessioni di beni demaniali per finalità turistico- ricreative.
8.2.4 - Infine, l’art. 1 della legge n. 400/1993, cui espressamente rinvia il citato comma 682, è stato oggetto di interpretazione autentica (sia pure con riferimento al comma 2, recante - però - la disciplina della durata e delle relative proroghe) a opera dell’art. 13 (“ Disposizioni concernenti le concessioni di beni demaniali marittimi per finalità turistico-ricreative nonché l’esercizio di attività portuali ”) della legge 8 luglio 2003, n. 172 (“ Disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico ”), come segue: “ 1. Le parole: <<Le concessioni di cui al comma 1>> di cui al comma 2 dell’articolo 01 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, come modificato dall’articolo 10 della legge 16 marzo 2001, n. 88, si interpretano nel senso che esse sono riferite alle sole concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative, quali indicate nelle lettere da a) ad f) del comma 1 del medesimo articolo 01 ”.
9. - Né, ai fini in questione, può favorevolmente apprezzarsi la dedotta pendenza dell’istanza di rinnovo della concessione demaniale -OMISSIS-, avente a oggetto espressamente la “Domanda di rilascio di concessione e di eventuale contestuale anticipata occupazione - richiesta di destinazione di zone demaniali marittime ad altri usi pubblici ”.
Ed invero, la stessa non rileva, vuoi in quanto non sussiste in capo al titolare di una concessione demaniale alcun diritto al rinnovo della stessa alla scadenza (con conseguente necessità per la P.A. concedente di indizione di una pubblica gara dopo la scadenza stessa, ai fini della scelta del concessionario), vuoi perché sulla stessa non si matura il silenzio - assenso, e, ancora, non risulta che la Società ricorrente abbia mai attivato alcun rimedio giurisdizionale onde conseguire la finalizzazione esplicita dell’attivato procedimento (giudizio sul silenzio), permanendo quindi in una situazione di occupazione di fatto delle aree demaniali de quibus .
Inoltre, la domanda “Modello D1” -OMISSIS-, così come formulata (“ Domanda di rilascio concessione e di eventuale contestuale anticipata occupazione - richiesta di destinazione di zone demaniali marittime ad altri usi pubblici ”), va intesa come istanza di rinnovo della concessione (quindi nuova concessione), sicchè, comunque, avrebbe comportato, come condivisibilmente opposto dal Comune di -OMISSIS- resistente (si veda la Memoria difensiva del 3 settembre 2020), la costituzione di un rapporto nuovo tra l’Amministrazione e la Società ricorrente, che non avrebbe potuto - però - prescindere dall’attivazione di procedure competitive (arg. ex T.A.R. Puglia, Lecce, Sezione Prima, 8 gennaio 2020, -OMISSIS- che ha ritenuto inammissibile il gravame avverso il diniego di rilascio di concessione demaniale marittima, “ stante l’impossibilità per la ricorrente di conseguire il bene della vita cui ambisce, in quanto, a tutto concedere, l’Amministrazione locale dovrebbe indire una procedura di selezione per poter legittimamente rilasciare la concessione in esame ”).
Le sopra esposte considerazioni destituiscono di fondamento anche le doglianze relative al dedotto affidamento tutelabile in ordine alla convinzione dell’ottenimento del rinnovo della concessione demaniale marittima -OMISSIS-(anche in relazione alle circostanze di fatto prospettate - procedimento di rateizzazione del pregresso debito relativo ai canoni concessori e rilascio in data 28 gennaio 2019 del parere favorevole sull’istanza di autorizzazione paesaggistica ex art. 146 del decreto legislativo n. 42/2004), considerato pure che l’atto conclusivo espresso del procedimento concessorio è il solo a costituire e regolare il rapporto che ne deriva, mentre le manifestazioni di volontà del richiedente non hanno, con ogni evidenza, effetti costitutivi.
10. - Fermo quanto innanzi esposto, riguardo specificamente all’ordinanza di sgombero-OMISSIS-, osserva il Collegio che questo provvedimento si fonda anche (atto “plurimotivato”) sulla mancata autorizzazione al subingresso della -OMISSIS- (la quale risulta avere presentato -OMISSIS-, successivamente ritirata dalla A.S.L. di -OMISSIS-, come si evince dall’ordinanza medesima) alla -OMISSIS-, ai sensi degli artt. 45 bis e 46 Cod. Nav., mai specificamente richiesta nè tanto meno espressamente concessa nel periodo di validità della concessione demaniale marittima -OMISSIS-(“ Considerato che la mancata autorizzazione al subingresso, ai sensi degli artt. 45 bis e 46 cod.nav., - nel godimento della c.d.m. -OMISSIS-Reg., dovuta alla circostanza che nessuna richiesta in merito è stata avanzata dalla -OMISSIS- e dalla -OMISSIS- nel periodo di validità del provvedimento concessorio, comporta che ogni attività esercitata tramite il compendio demaniale marittimo da parte di qualunque soggetto diverso dall’allora concessionario è da ritenersi illegittima e che costui è, a sua volta, da considerarsi un occupante abusivo ”): capo, questo, non oggetto di specifiche censure da parte della Società ricorrente e rispetto al quale il civico Ente resistente controdeduce la carenza dell’autorizzazione all’utilizzo, quale ulteriore grave irregolarità, che “ in ipotesi di concessione valida avrebbe costituito fondato motivo di decadenza ai sensi dell’art. 47 cod. nav .” (pag. 20 della Memoria difensiva del Comune di -OMISSIS- del 3 settembre 2020).
11. - Non si ravvisano, poi le dedotte violazioni delle garanzie partecipative, attesa, da un lato, la natura endoprocedimentale delle note impugnate con il ricorso introduttivo e i primi motivi aggiunti, e, dall’altro, la natura vincolata dell’ordinanza di sgombero-OMISSIS-.
12. - Non rilevano, inoltre, ai fini della definizione del presente giudizio, l’invocata disparità di trattamento rispetto alle dedotte proroghe disposte dal Comune di -OMISSIS- in favore di esercenti l’attività di acquacoltura.
13. - Va pure osservato (come anche ritenuto con l’ordinanza cautelare di questa Sezione -OMISSIS-) che il ricorso introduttivo e i primi motivi aggiunti sono anche inammissibili per carenza di interesse, attesa la natura non provvedimentale degli atti ivi impugnati.
14. - I motivi aggiunti del 15 dicembre 2020 infondati e anche inammissibili.
14.1 - La Società ricorrente:
- premessi gli atti relativi all’affidamento dello stabulatore comunale e alla concessione demaniale n. -OMISSIS-, nonché lo stato dei chiesti finanziamenti e investimenti effettuati, in particolare:
- << evidenzia che, all’epoca della sua realizzazione ad opera del Comune di -OMISSIS- nei primi anni ‘80, lo stabulario aveva lo scarico esattamente al centro dell’area oggi in concessione alla -OMISSIS- Successivamente, nel 2006, a seguito dell’arretramento del mare, -OMISSIS-, sulla base dei titoli abilitativi rilasciati dal Comune di -OMISSIS-, spostava lo scarico dove lo troviamo oggi, ovvero, al confine dello specchio acqueo in concessione alla -OMISSIS-
Invero, proprio in considerazione della presenza dello scarico dello stabulario, il Comune di -OMISSIS- mai avrebbe dovuto procedere nel 2002 alla concessione del relativo specchio acqueo in favore della -OMISSIS- per “il prelevamento delle acque per il proprio laboratorio e per la semina a mare dei semi di vongola”.
…La -OMISSIS-, nonostante abbia in concessione dal Comune di -OMISSIS- l’area e lo specchio acqueo fin dal 2002, ad oggi non ha avviato l’iniziativa per la quale ottenne il titolo, ma ciò nonostante, ha continuato a detenere per circa venti anni una concessione demaniale marittima senza svolgere alcuna attività di “interesse pubblico”, in netto contrasto con le prescrizioni dell’art. 1 del D.L. n. 400/1993 >>;
- assume, essenzialmente, che l’ordinanza di sgombero gravata sarebbe stata adottata “ al solo fine di consentire alla -OMISSIS- l’ottenimento in tempi rapidi del parere favorevole all’emungimento. In realtà, la gravata Ordinanza di Sgombero di Area Demaniale Marittima e Specchio Acqueo emessa dal Comune di -OMISSIS- prot. n. -OMISSIS-, palesemente illegittima per tutti i motivi in precedenza esposti, così come emerge dall’atto stesso, nonché dagli atti prodromici e conseguenti, intendeva perseguire un fine diverso da quello tipico, aveva come obiettivo la cessazione dell’attività di -OMISSIS- con la chiusura dello scarico, onde consentire l’avvio dell’attività alla -OMISSIS- .”.
14.2 - Detti motivi aggiunti sono infondati, in considerazione dell’acclarata legittimità, per quanto innanzi esposto, dell’ordinanza di sgombero-OMISSIS-; inoltre, le relative censure sono inerenti ad atti risalenti nel tempo e inoppugnati (si veda il riferimento alla concessione nel 2002 dello specchio acqueo in favore di -OMISSIS-); oppure relativi a meri dati di fatto (-OMISSIS- non avrebbe avviato l’iniziativa per la quale ottenne il titolo); oppure ancora generiche.
14.3 - I detti motivi aggiunti sono, comunque, anche inammissibili per difetto di interesse (eccezione formulata dall’interventore ad opponendum -OMISSIS- con la Memoria difensiva del 9 febbraio 2021), stante l’omessa impugnazione dell’ordinanza sindacale contingibile e urgente -OMISSIS- del Comune di -OMISSIS-, recante l’ordine di provvedere entro cinque giorni alla chiusura dell’impianto di scarico dei reflui industriali rivenienti dall’allevamento di pescicoltura, nonché di interrompere lo sversamento in mare (adottato non già solo, come sostiene il ricorrente, sulla scorta della precedente ordinanza di sgombero prot. n. -OMISSIS-ma anche, in particolare, sulla scorta dell’annotazione di P.G. del 3 giugno 2020, tra l’altro per “ accertato scarico abusivo ”, nonché della carenza di autorizzazione allo scarico sin dal 2013): trattasi, infatti, di atto immediatamente lesivo, con il conseguente onere di immediato e tempestivo gravame; la relativa esecuzione avveniva, poi, il 23 ottobre 2020, come risultante dalla nota P.M./P.G. -OMISSIS-, indirizzata al Tribunale Penale di -OMISSIS-.
15. - Per le ragioni sopra illustrate, il ricorso e i motivi aggiunti proposti in corso di causa devono essere respinti, nei sensi di cui innanzi.
Ai soli fini della completa esecuzione delle operazioni di sgombero, il Collegio ritiene, in ragione del complesso delle relative attività, di assegnare alla Società ricorrente il termine di giorni sessanta, a decorrere dalla data di pubblicazione della presente sentenza.
16. - Sussistono i presupposti di legge (la complessità delle questioni trattate) per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, integrato dai motivi aggiunti proposti in corso di causa, di cui in epigrafe, li respinge, nei sensi di cui in motivazione.
Assegna alla Società ricorrente, ai soli fini della completa esecuzione delle operazioni di sgombero, il termine di giorni sessanta, a decorrere dalla data di pubblicazione della presente sentenza.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Lecce nelle camere di consiglio dei giorni 9 giugno 2021, 14 dicembre 2021, con l'intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Maria Luisa Rotondano, Primo Referendario, Estensore
Silvio Giancaspro, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Maria Luisa Rotondano | Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.