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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 03/06/2025, n. 947 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 947 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4024/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del giudice Rosangela Viteritti, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di ruolo 4024/2023 R.G.A.C./A, posta in deliberazione all'udienza del
10/04/2025, ai sensi dell'art.281 sexies, 3 co, cpc
TRA
(p.i. e c.f. ) in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa congiuntamente e/o disgiuntamente dagli avv.ti Laura Parretta e Innocenza Panaia
ed elettivamente domiciliato in Catanzaro, alla Via Taranto, n. 3, giusta procura in atti;
Opponente
(c.f. ), rappresentato e difeso da sé stesso ex art. 86 Controparte_1 C.F._1
c.p.c. ed elettivamente domiciliato in Cosenza, Corso Luigi Fera n. 23;
Opposto
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo n. 1104/2023 (R.G.N. 3372/2023), emesso dal Tribunale
di Cosenza in data 04/11/2023.
CONCLUSIONI:
Opponente: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione e
difesa: - accogliere la presente opposizione in quanto il decreto ingiuntivo n. 1104/2023, R.G.N. 3372/2023,
emesso dall'intestato Tribunale in data 04.11.2023 e notificato in data 07.11.2023 è totalmente infondato in
fatto ed in diritto e, comunque, non provato per i motivi ampiamente esposti e, per l'effetto, revocarlo e/o
annullarlo; - in ogni caso, accertare e dichiarare che nessuna somma è dovuta all'Avv. avendo CP_1
la saldato tutta l'attività svolta fino al 07.11.2019, giusta fattura proforma n. 190 del 2019 Parte_1
pagina 1 di 12 e successiva fattura 201/2019, nonché corrisposto l'ulteriore somma dovuta per l'attività successiva fino
alla rinuncia e, conseguentemente, revocare il decreto ingiuntivo opposto;
- in via del tutto subordinata,
previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, rideterminare il compenso che risulterà eventualmente
spettante ex D.M. 10 marzo 2014, n. 55, per la fase successiva al 07.11.2019, previa verifica in ogni
giudizio dell'attività difensiva effettiva svolta”.
Opposta: “Si chiede il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese e compensi. Poiché inoltre
l'opposizione non è fondata su prova scritta, ma su mere congetture e generiche affermazioni, senza
alcuna specifica contestazione sulle singole attività svolte, si CHIEDE ai sensi dell'art. 648 c.p.c. la
provvisoria esecuzione dell'opposto decreto ingiuntivo”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con il decreto di cui in oggetto, su richiesta dell'avv. , il Tribunale di Cosenza ingiungeva a CP_1
il pagamento della somma di € 84.926,71, ivi comprese C.P.A., I.V.A., spese Parte_1
forfettarie e spese vive, oltre spese e compensi ingiunzionali, a titolo di compensi professionali per l'attività difensiva svolta dal professionista in n.8 giudizi svolti davanti al Tar Calabria ed al Consiglio di
Stato.
Con atto di citazione in opposizione, conveniva in giudizio l'avv. Parte_1 [...]
e rappresentava preliminarmente che a saldo di tutti i compensi dovuti al 07.11.2019, CP_1
tenuto conto degli importi fino a quel momento versati, con la missiva inviata in data 11/11/2019 e l'allegata fattura proforma, il professionista aveva chiesto il pagamento della somma di € 1.500,00 e conseguenzialmente, ricevuto il pagamento, aveva emesso la fattura n.201/2019.
Assumeva pertanto, in ragione dei diversi pagamenti in acconto intervenuti nel tempo, di avere interamente corrisposto l'attività compiuta dall'avv. . CP_1
In particolare, in relazione alle singole parcelle ed ai relativi procedimenti, evidenziava:
1.con riguardo al giudizio n.184/2019 svoltosi innanzi al TAR, per il quale era stato richiesto l'importo di € 12.500,38, che nulla era dovuto in quanto saldato con la fattura 201/2019 del 26.11.2019, giusta fattura proforma del 11.11.2019 (cfr. all. 2) essendosi il procedimento concluso alla data del
25.09.2019;
pagina 2 di 12 2. con riguardo al giudizio al giudizio n.863/2013 innanzi al TAR, per il quale era stato richiesto l'importo di € 9.744,78, che lo stesso era stato seguito per sei anni da altro difensore risultando una costituzione in giudizio dell'opposto datata 03.12.2019, che in tale giudizio l'avv. aveva CP_1
depositato soltanto, in data 14.11.2019, una istanza per la sostituzione di un commissario ad acta e che comunque nulla era dovuto in quanto l'attività svolta fino al 07/11/2019 era stata corrisposta con il pagamento della fattura 201/19 del 26.11.2019 e la successiva attività era stata pagata in contanti;
3. con riguardo al giudizio n.1281/2017 innanzi al TAR, per il quale era stato richiesto l'importo di €
12.561,48, che l'attività, inclusa quella relativa ai ricorsi cautelari, fosse precedente alla fattura del
26.11.2019 e che la successiva attività rappresentata dalla memoria del 03/06/2020 era stata pagata in contanti;
4. con riguardo al giudizio n.9630/2011 innanzi al Consiglio di Stato, per il quale era stato richiesto l'importo di € 10.235,72, tutta l'attività fosse precedente al 07/11/2019 (dunque, già saldata), ad accezione della memoria del 14/10/2020 pagata in contanti;
5. con riguardo al giudizio n.3861/2011 innanzi al Consiglio di Stato, per il quale era stato richiesto l'importo di € 10.235,72, l'attività fosse precedente alla fattura del 26/11/2019, salvo le memorie del
07/05/2020, 12/05/2020 e 22/10/2020 la cui attività era stata pagata in contanti;
6. con riguardo al giudizio n. 3671/2018 innanzi al Consiglio di Stato per il quale era stato chiesto l'importo di € 14.524,73, che l'avv. si fosse costituito solo successivamente al deposito del CP_1
ricorso con un mero atto con il quale si era riportato alle conclusioni già formulate, che aveva documentato solo la redazione delle memorie e delle memorie di replica mentre non aveva seguito la fase decisionale, avendo rinunciato all'incarico con pec dell'11/05/2021, che la sentenza era stata emessa in seguito alla camera di consiglio del 21/12/2021, che anche in questo caso, la fase precedente al 07/11/2019 era stata saldata mentre l'attività successiva era stata pagata in contanti ed infine che i compensi erano stati conteggiati in maniera arbitraria con riferimento allo scaglione delle cause con valore indeterminabile rilevante;
7. con riguardo al giudizio n.960/2017, innanzi a Consiglio di Stato, per il quale era stato richiesto l'importo di € 5.413,33, che il ricorso in appello era stato proposto in data 25/01/2017 e l'attività svolta pagina 3 di 12 rientrava nella fattura n. 201/2019, che in data 11/05/2021 il professionista rinunciava all'incarico, che il giudizio era stato dichiarato estinto in quanto, nonostante la comunicazione alle parti costituite dell'avviso di perenzione ultraquinquennale di cui all'art. 82, co. 1, c.p.a. in data 16.3.2022, non era stata presentata nuova istanza di fissazione di udienza;
8. con riguardo al giudizio n.2473/2018 innanzi al Consiglio di Stato, per il quale è stato richiesto l'importo di € 8.039,75, che l'Avv. si era costituito in data 08/11/2019 in aggiunta al CP_1
precedente difensore, con atto di costituzione con il quale si riportava ai precedenti scritti difensivi, che nessuna altra attività risultava espletata dall'odierno opposto, che non esisteva una fase cautelare e che era intervenuta rinuncia all'incarico in data 11/05/2021.
L'avv. si costituiva in giudizio e resisteva all'opposizione. Controparte_1
Preliminarmente, in ordine alla questione paventata dal professionista istante, allorchè ha dedotto che
“Prescindendosi dalla evidente nullità del ricorso per violazione dell'art. 281 decies e ss. c.p.c.,
applicabili ratione temporis al presente giudizio”, occorre rilevare quanto segue.
L'art.14 del d.lgs n.150/2011, come modificato dall'articolo 15, comma 3, lettera e) , punto 1) del
D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, con effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023, prevede che sono regolate dal rito semplificato di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo, le controversie previste dall'articolo 28 della legge 13 giugno 1942, n. 794, e l'opposizione proposta a norma dell'articolo 645 del codice di procedura civile contro il decreto ingiuntivo riguardante onorari,
diritti o spese spettanti ad avvocati per prestazioni giudiziali.
Secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, il rito “speciale” ex artt. 14 d.lgs.
150/2011 è ritenuto esperibile per le sole ipotesi concernenti il mancato pagamento dei corrispettivi dovuti agli avvocati per il patrocinio prestato davanti ai giudici civili, e non quindi per le prestazioni svolte in processi amministrativi (Cass. S.U. 4485/2018 e n. 4247/2020).
Ne consegue che il presente giudizio di opposizione, così come introdotto con la normativa ratione temporis vigente, può essere deciso nelle forme del rito ordinario di cognizione, di competenza del
Tribunale monocratico, trattandosi, nel caso di specie, di compensi relativi ad attività amministrativa,
per la quale non trova applicazione obbligatoriamente il rito semplificato.
pagina 4 di 12 In ogni caso, va rilevato che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “Nel caso di giudizio di
opposizione avverso decreto ingiuntivo in materia di liquidazione degli onorari e dei diritti di avvocato,
regolato dall'art. 14 del d.lgs. n. 150/2011 vigente ratione temporis, pur trattandosi di controversia in
ordine alla quale la domanda va proposta nelle forme del ricorso, qualora, al contrario, essa sia
introdotta con atto avente la forma della citazione, il giudizio è correttamente instaurato ove
quest'ultima sia stata notificata tempestivamente, producendo gli effetti sostanziali e processuali che
le sono propri” (Cass. n. 8045/2023).
Sicchè, nel caso in esame, poiché l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo è stata notificata il
15.12.2023, entro il termine dei 40 giorni richiesti dalla legge, essendo stato il decreto ingiuntivo notificato il 7/11/2023, deve ritenersi la corretta instaurazione del procedimento.
Nel merito, ha proposto opposizione eccependo che il compenso dell'attività Parte_1
difensiva svolta dall'avv. fino al 07.11.2019 è stato corrisposto come dimostra la fattura a CP_1
saldo n.201/2019 emessa dallo stesso professionista in data 26.11.2019, mentre il compenso relativo all'attività successiva a tale data è stato corrisposto in contanti.
Al riguardo, ha evidenziato che lo studio legale , per l'attività legale prestata in suo favore, CP_1
ha emesso una prima fattura “pro forma” n.190/2019 del 11/11/2019 con il seguente oggetto “Saldo
Competenze per procedimenti Società Torre del Duca s.r.l. C° Comune di San Floro sino al
7.11.2019”, ed una seconda fattura n. 201/2019 del 26/11/2019, con il seguente oggetto “Saldo
Competenze per procedimenti definiti al 7.11.2019 Parte_2
”, specificando che nella seconda fattura è stato modificato l'oggetto laddove è stato precisato
[...]
che il saldo sia relativo ai procedimenti definiti, mentre nella prima fattura si era fatto riferimento genericamente ai procedimenti tra la Società Torre del Duca s.r.l. ed il Comune di San Floro.
Ha rappresentato ancora che nella p.e.o. con cui è stata inoltrata la fattura pro forma si legge testualmente “Buongiorno, come d'intesa si trasmette in allegato pro forma della fattura elettronica A
emessa nei confronti della società ”, che essa deducente aveva preteso alla CP_2 Parte_1
data del 07.11.2019 l'emissione della fattura a saldo dell'attività svolta e che aveva provveduto a pagare la somma indicata nella fattura proforma prima del recapito della seconda fattura.
pagina 5 di 12 Nelle memorie ex art. 171 ter c.p.c.,n.1, ha ritenuto di sottolineare che la fattura proforma ha concretizzato un vero e proprio accordo tra le parti, avendone tutti gli elementi essenziali, e che l'avvenuto pagamento costituisce prova dell'accettazione da parte di essa deducente delle prestazioni eseguite dall'opposto ed espressamente determinate.
L'avv. , invece, ha sostenuto che la fattura n.201/2019 sia relativa ai giudizi definiti al CP_1
7.11.2019, con la conseguenza che per l'attività svolta nei giudizi proseguiti e conclusisi successivamente a tale data devono essere corrisposti i relativi compensi.
A parere del tribunale, l'emissione della fattura proforma, con la dicitura contenuta nel riquadro dedicato alla descrizione “Saldo Competenze per procedimenti Parte_2
sino al 7.11.2019”, ed il pagamento di tale fattura da parte dell'opponente, non
[...]
costituiscono circostanze idonee a dimostrare che le parti abbiano inteso concordare la somma di €
1.500,00, quale compenso a saldo e tacitante ogni pretesa dell'avv. per l'attività CP_1
professionale svolta fino a quella data.
Infatti, il contenuto vago della fattura nella quale si richiamano genericamente i procedimenti pendenti tra la Società Torre del Duca s.r.l. ed il Comune di San Floro, la mancata precisazione che i procedimenti in essa genericamente richiamati comprendessero anche quelli in corso, il dato pacifico che l'avv. abbia assistito l'opponente in altre controversie già definite al 7.11.2019, la CP_1
mancata reazione da parte dell'opponente nell'immediatezza della ricezione della fattura n.201/2019,
ed il significato etimologico da attribuire alla endiade utilizzata “saldo competenze” (con riferimento al pagamento o alla chiusura di un conto, "saldo" deriva dal verbo "saldare", che significa "chiudere,
pagare un conto". Il saldo, in questo contesto, indica l'importo residuo da pagare per estinguere un debito), non consentono di ritenere che la somma indicata in fattura fosse anche comprensiva del compenso per l'attività difensiva svolta nei procedimenti ancora in corso.
Al riguardo, vale evidenziare che costituisce ius recptum il principio secondo cui "in materia di prestazioni professionali vige la regola della postnumerazione (artt. 2225 e 2233 c.c.), secondo la quale il diritto al compenso pattuito si matura una volta posta in essere una prestazione tecnicamente idonea a raggiungere il risultato a cui la prestazione è diretta (regola mitigata da un duplice ordine di pagina 6 di 12 diritti del professionista: quello all'anticipo delle spese occorrenti all'esecuzione dell'opera e quello all'acconto da determinarsi secondo gli usi sul compenso da percepire una volta portato a termine l'incarico, cass.2006/24046). La prestazione difensiva ha così carattere unitario e ciò importa che gli onorari di avvocato debbano essere liquidati in base alla tariffa vigente nel momento in cui la prestazione è condotta a termine per effetto dell'esaurimento o della cessazione dell'incarico professionale, unitarietà che va rapportata ai singoli gradi in cui si è svolto il giudizio, e quindi al momento della pronunzia che chiude ciascun grado (fra le tante cass. 2007/17059, 2015/13401,
2022/6884).
In ogni caso, vale evidenziare che in una fattispecie analoga la suprema corte (Cass. 2024/10430),
con riferimento ad una missiva con cui il professionista aveva richiesto il pagamento di L.
4.000.000 a saldo di ogni spettanza fino a quella data maturata, ha ritenuto che “la precisazione che l'importo di
Lire 4.000,000 costituiva il saldo del compenso per la difesa espletata a quella data, non poteva di per
sé risultare ostativa per la liquidazione del giusto compenso anche per l'attività svolta in precedenza,
in mancanza di una più univoca volontà del professionista di rinunciare ad ogni ulteriore
pretesa e a specifici diritti (cfr. per l'analogo principio in tema di quietanza a saldo: Cass. 21400-
2023; Cass. 18321-2016), dovendosi anche considerare che quella richiesta era stata inoltrata in
corso di giudizio, avendo il difensore patrocinato nell'ulteriore prosieguo dinanzi al Tar, fino al decreto
di estinzione ex art. 9, L. 205-2002, e dinanzi al Consiglio di Stato. Non era dunque ammissibile
frazionare l'unitarietà della prestazione professionale, occorrendo procedere ad un esame globale e
complessivo dell'attività svolta”.
Per tali ragioni, non può conferirsi alla fattura proforma invocata dall'opponente un valore dispositivo e di rinuncia da parte del professionista riguardo ad eventuali maggiori somme dovute in esecuzione dell'incarico di patrocinio.
Del resto, l'opponente non ha offerto ulteriori elementi per ritenere diversamente;
infatti, la circostanza allegata nella memoria del 14.3.2025 di avere “preteso alla data del 07.11.2019 l'emissione della
fattura a saldo dell'attività svolta”, è restata del tutto indimostrata.
pagina 7 di 12 Tanto premesso, si procede ad analizzare le contestazioni specificamente sollevate dall'opponente con riferimento ad ogni singola parcella azionata con il monitorio opposto.
In relazione al procedimento n.184/2019, svoltosi innanzi al TAR, per il quale è stato richiesto l'importo di € 12.500,38, la società opponente assume di nulla dovere, atteso che tale l'attività è stata saldata con la fattura n. 201/2019 del 26/11/2019, in quanto il procedimento si è concluso in data
25/09/2019.
La censura non può essere condivisa, atteso che risulta documentalmente dimostrato come la sentenza emessa a definizione di tale giudizio sia stata pubblicata il 14/11/2019 e, dunque,
successivamente all'emissione della fattura n.201/2019; sicchè tale procedimento non può essere annoverato tra i procedimenti conclusi alla data del 7/11/2019 e conseguentemente deve ritenersi che l'invocata fattura non fa riferimento ad esso, per le ragioni sopra dette.
In relazione a tale procedimento sussiste pertanto l'inadempimento della società Parte_1
per l'importo di € 12.500,38.
Con riguardo al giudizio n.863/2013 svoltosi innanzi al TAR, per il quale è stato richiesto l'importo di €
9.744,78, la società opponente assume di nulla dovere, atteso che tale giudizio è stato seguito per sei anni da altro difensore e che l'avv. si è costituito solamente in data 3.12.2019 e si è CP_1
limitato a depositare , in data 14.11.2019, una istanza per la sostituzione di un commissario ad acta e che comunque nulla è dovuto in quanto l'attività svolta fino al 07/11/2019 è stata corrisposta con il pagamento della fattura 201/19 del 26.11.2019 e la successiva attività è stata pagata in contanti.
La società opponente eccepisce dunque la mancata esecuzione della prestazione e l'intervenuto pagamento.
Al riguardo, vale rammentare che l'opposizione a decreto ingiuntivo determina l'insorgere di un giudizio a cognizione piena avente ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso monitorio;
nel giudizio così instauratosi, la parte opposta, seppure formalmente convenuta, riveste la posizione sostanziale di attrice, ricadendo sulla stessa il relativo onere probatorio concernente i fatti costitutivi del diritto vantato, la parte opponente, invece quella di convenuta, e sulla stessa ricade l'onere di dimostrare i fatti estintivi del diritto ingiunto.
pagina 8 di 12 Facendo applicazione dei suesposti principi, deve rilevarsi che avendo l'opponente contestato l'esecuzione delle prestazioni, è onere del professionista dimostrare di avere svolto effettivamente l'attività difensiva della quale chiede il compenso.
A tal riguardo, quest'ultimo ha prodotto documentazione da cui si evince che egli si è costituito in giudizio in data 3.12.2019 al fine di chiedere la sostituzione del commissario ad acta, all'uopo presentando la relativa istanza in data 5.12.2019. Per tale attività, applicando le tabelle previste dal
DM n.55/2014 e tenuto conto del valore della causa (indeterminabile - complessità bassa), egli ha diritto al compenso, valore medio, per la fase di studio della controversia (€ 1.955,00) e per la fase introduttiva del giudizio (€ 1.350,00). Non può, invece, essere riconosciuta la fase decisionale, non avendo il professionista al riguardo prodotto alcuna documentazione idonea a riscontrare l'espletamento di tale fase.
Sicchè per tale giudizio, la parte opponente è tenuta a corrispondere la somma complessiva di €
4.822,39, di cui € 1.955,00 per lo studio della controversia, € 1.350,00 per la fase introduttiva del giudizio, € 495,75 per spese generali (15% sul compenso totale), € 152,03 per cassa Avvocati (4%), €
869,61 per IVA (22% su imponibile).
Del resto, i fatti estintivi da essa opposta si sono rivelati insussistenti.
Si è già detto, infatti, della inidoneità satisfattiva della fattura n.201/19 del 26.11.2019, la quale,
peraltro, non può essere affatto riferita al giudizio in esame, in quanto emessa prima del relativo conferimento dell'incarico al professionista istante.
Il dedotto pagamento in contatti dell'attività successiva al 7/11/2019, invece, è restato privo di riscontro, atteso che l'opponente si è limitato ad articolare una prova per testi che non è stata ammessa in quanto capitolata in maniera generica ed in parte su circostanze de relato actoris.
Né può ritenersi che l'avv. non abbia contestato specificamente lo scambio di denaro in CP_1
contanti, così rendendo la circostanza pacifica e come tale valutabile ai sensi dell'art.115 cpc, in quanto nella comparsa di costituzione e risposta depositata il 18 marzo 2024, il professionista ha contestato di aver ricevuto del denaro contante (cfr. pag. 6).
pagina 9 di 12 Con riguardo ai giudizi n.1281/2017, svoltosi innanzi al TAR, e n.9630/2011, svoltosi, innanzi al
Consiglio di Stato, per i quali è stato richiesto rispettivamente l'importo di € 12.561,48 e di €
10.235,72, la società opponente assume di nulla dovere, atteso che l'attività, inclusa quella relativa ai ricorsi cautelari, fosse precedente alla fattura del 26.11.2019 e che la successiva attività
rappresentata nel primo giudizio dalla memoria del 03/06/2020 e nel secondo giudizio dalla memoria del 14/10/2020, era stata pagata in contanti.
Le doglianze, per le ragioni sopra esposte, non sono condivisibili, dovendosi nel contempo rilevare che il professionista ha documentato in maniera esaustiva l'attività svolta e per la quale reclama il dovuto compenso.
Analogalmente deve ritenersi con riguardo al giudizio n.3861/2011 innanzi al Consiglio di Stato, per il quale è stato richiesto l'importo di € 10.235,72, atteso che anche in questo caso l'opponente ha eccepito l'idoneità satisfattiva della fattura del 26/11/2019 per l'attività precedente ed il pagamento in contanti per le memorie del 07/05/2020, 12/05/2020 e 22/10/2020
Con riguardo al giudizio n.3671/2018 svoltosi innanzi al Consiglio di Stato, per il quale è stato chiesto l'importo di € 14.524,73, la società opponente assume di nulla dovere, atteso che l'avv. si CP_1
è costituito successivamente al deposito del ricorso con un mero atto con il quale si era riportato alle conclusioni già formulate, che ha documentato solo la redazione delle memorie e delle memorie di replica mentre non ha seguito la fase decisionale, avendo rinunciato all'incarico con pec dell'11/05/2021, che la sentenza è stata emessa in seguito alla camera di consiglio del 21/12/2021,
che anche in questo caso, la fase precedente al 07/11/2019 è stata saldata mentre l'attività
successiva era stata pagata in contanti ed infine che i compensi sono stati conteggiati in maniera arbitraria con riferimento allo scaglione delle cause con valore indeterminabile rilevante.
A parte l'eccezione di pagamento, che anche in questo caso va disattesa per le ragioni sopra esposte,
l'opponente ha contestato l'esecuzione delle prestazioni da parte del professionista.
Ebbene, quest'ultimo ha documentato l'attività svolta con riferimento alla fase di studio ed alla fase di trattazione, avendo depositato nel corso del giudizio articolate memorie, mentre non ha riscontrato di pagina 10 di 12 avere svolto la fase introduttiva del giudizio, in quanto non ancora costituito in giudizio, e quella decisionale, avendo rinunciato al mandato prima della camera di consiglio.
Per tale attività, applicando le tabelle previste dal DM n.55/2014 e tenuto conto del valore della causa
(indeterminabile - complessità alta, in considerazione del valore economico della controversia, delle questioni controverse e della complessità della materia), egli ha diritto al compenso, valore medio, per la fase di studio della controversia e per la fase di trattazione.
Sicchè per tale giudizio, la parte opponente è tenuta a corrispondere la somma complessiva di €
6.894,34, di cui € 3.240,00 studio della controversia, € 1.485,00 per la fase di trattazione (compenso tabellare complessivo € 4.725,00), € 708,75 per spese generali (15% sul compenso totale), € 217,35
per cassa Avvocati (4%), € 1.243,24 per IVA 22%.
Con riguardo al giudizio n.960/2017, svoltosi innanzi a Consiglio di Stato, per il quale è stato richiesto l'importo di € 5.413,33, la società opponente assume di nulla dovere, atteso che il ricorso in appello era stato proposto in data 25/01/2017 e che pertanto l'attività svolta rientrava nella fattura n. 201/2019
e che in data 11/05/2021 il professionista rinunciava all'incarico.
La censura non può trovare condivisione.
Con riferimento all'eccezione di pagamento valgono le ragioni sopra esposte.
Con riferimento alla deduzione secondo cui la fase decisoria sia successiva alla rinuncia, deve rilevarsene la superfluità, dal momento che il professionista ha chiesto il compenso solo per la fase di studio ed introduttiva del giudizio.
Con riguardo al giudizio n.2473/2018 svoltosi innanzi al Consiglio di Stato, per il quale è stato richiesto l'importo di € 8.039,75, la società opponente assume di nulla dovere, atteso che l'avv. si è CP_1
costituito in data 08/11/2019 in aggiunta al precedente difensore, con atto di costituzione con il quale si è riportato ai precedenti scritti difensivi, che nessuna altra attività risultava espletata dall'odierno opposto, che non esisteva una fase cautelare e che era intervenuta rinuncia all'incarico in data
11/05/2021.
A fronte di tali contestazioni, l'avv. ha documentato l'attività svolta con riferimento alla fase CP_1
di studio e alla fase istruttoria disposta dal consiglio nonché alla fase cautelare (cfr dettaglio del pagina 11 di 12 fascicolo), mentre non ha riscontrato di avere svolto la fase introduttiva del giudizio, in quanto non ancora costituito in giudizio.
Per tale attività, applicando le tabelle previste dal DM n.55/2014 e tenuto conto del valore della causa
(indeterminabile - complessità bassa), egli ha diritto al compenso, valore medio, per la fase di studio della controversia e per la fase istruttoria nonché per la fase cautelare.
Sicchè per tale giudizio, la parte opponente è tenuta a corrispondere la somma complessiva di €
7.251,83, di cui € 2.160,00 studio della controversia, € 1.010,00 per la fase di trattazione, € 1.800,00
per la fase cautelare (compenso tabellare complessivo € 4.970,00), € 745,50 per spese generali
(15% sul compenso totale), € 228,62 per cassa Avvocati (4%), € 1.307,71 per IVA 22%.
Per tutte le considerazioni sopra svolte, il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato, essendo stato il compenso professionale spettante all'avv. , rideterminato nella minor somma di € CP_1
69.915,19.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa, così provvede:
revoca il decreto ingiuntivo n. 1104/2023 (R.G.N. 3372/2023), emesso dal Tribunale di Cosenza in data 04/11/2023;
condanna l'opposta società al pagamento della somma di € 69.915,19, in favore Parte_1
dell'avv. , oltre interessi al tasso legale dalla costituzione in mora e fino al soddisfo;
Controparte_1
condanna l'opposta società al pagamento delle spese di lite che liquida in € 7.052,00 Parte_1
per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Cosenza, 3 giugno 2025
Il Giudice Rosangela Viteritti
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del giudice Rosangela Viteritti, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di ruolo 4024/2023 R.G.A.C./A, posta in deliberazione all'udienza del
10/04/2025, ai sensi dell'art.281 sexies, 3 co, cpc
TRA
(p.i. e c.f. ) in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa congiuntamente e/o disgiuntamente dagli avv.ti Laura Parretta e Innocenza Panaia
ed elettivamente domiciliato in Catanzaro, alla Via Taranto, n. 3, giusta procura in atti;
Opponente
(c.f. ), rappresentato e difeso da sé stesso ex art. 86 Controparte_1 C.F._1
c.p.c. ed elettivamente domiciliato in Cosenza, Corso Luigi Fera n. 23;
Opposto
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo n. 1104/2023 (R.G.N. 3372/2023), emesso dal Tribunale
di Cosenza in data 04/11/2023.
CONCLUSIONI:
Opponente: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione e
difesa: - accogliere la presente opposizione in quanto il decreto ingiuntivo n. 1104/2023, R.G.N. 3372/2023,
emesso dall'intestato Tribunale in data 04.11.2023 e notificato in data 07.11.2023 è totalmente infondato in
fatto ed in diritto e, comunque, non provato per i motivi ampiamente esposti e, per l'effetto, revocarlo e/o
annullarlo; - in ogni caso, accertare e dichiarare che nessuna somma è dovuta all'Avv. avendo CP_1
la saldato tutta l'attività svolta fino al 07.11.2019, giusta fattura proforma n. 190 del 2019 Parte_1
pagina 1 di 12 e successiva fattura 201/2019, nonché corrisposto l'ulteriore somma dovuta per l'attività successiva fino
alla rinuncia e, conseguentemente, revocare il decreto ingiuntivo opposto;
- in via del tutto subordinata,
previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, rideterminare il compenso che risulterà eventualmente
spettante ex D.M. 10 marzo 2014, n. 55, per la fase successiva al 07.11.2019, previa verifica in ogni
giudizio dell'attività difensiva effettiva svolta”.
Opposta: “Si chiede il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese e compensi. Poiché inoltre
l'opposizione non è fondata su prova scritta, ma su mere congetture e generiche affermazioni, senza
alcuna specifica contestazione sulle singole attività svolte, si CHIEDE ai sensi dell'art. 648 c.p.c. la
provvisoria esecuzione dell'opposto decreto ingiuntivo”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con il decreto di cui in oggetto, su richiesta dell'avv. , il Tribunale di Cosenza ingiungeva a CP_1
il pagamento della somma di € 84.926,71, ivi comprese C.P.A., I.V.A., spese Parte_1
forfettarie e spese vive, oltre spese e compensi ingiunzionali, a titolo di compensi professionali per l'attività difensiva svolta dal professionista in n.8 giudizi svolti davanti al Tar Calabria ed al Consiglio di
Stato.
Con atto di citazione in opposizione, conveniva in giudizio l'avv. Parte_1 [...]
e rappresentava preliminarmente che a saldo di tutti i compensi dovuti al 07.11.2019, CP_1
tenuto conto degli importi fino a quel momento versati, con la missiva inviata in data 11/11/2019 e l'allegata fattura proforma, il professionista aveva chiesto il pagamento della somma di € 1.500,00 e conseguenzialmente, ricevuto il pagamento, aveva emesso la fattura n.201/2019.
Assumeva pertanto, in ragione dei diversi pagamenti in acconto intervenuti nel tempo, di avere interamente corrisposto l'attività compiuta dall'avv. . CP_1
In particolare, in relazione alle singole parcelle ed ai relativi procedimenti, evidenziava:
1.con riguardo al giudizio n.184/2019 svoltosi innanzi al TAR, per il quale era stato richiesto l'importo di € 12.500,38, che nulla era dovuto in quanto saldato con la fattura 201/2019 del 26.11.2019, giusta fattura proforma del 11.11.2019 (cfr. all. 2) essendosi il procedimento concluso alla data del
25.09.2019;
pagina 2 di 12 2. con riguardo al giudizio al giudizio n.863/2013 innanzi al TAR, per il quale era stato richiesto l'importo di € 9.744,78, che lo stesso era stato seguito per sei anni da altro difensore risultando una costituzione in giudizio dell'opposto datata 03.12.2019, che in tale giudizio l'avv. aveva CP_1
depositato soltanto, in data 14.11.2019, una istanza per la sostituzione di un commissario ad acta e che comunque nulla era dovuto in quanto l'attività svolta fino al 07/11/2019 era stata corrisposta con il pagamento della fattura 201/19 del 26.11.2019 e la successiva attività era stata pagata in contanti;
3. con riguardo al giudizio n.1281/2017 innanzi al TAR, per il quale era stato richiesto l'importo di €
12.561,48, che l'attività, inclusa quella relativa ai ricorsi cautelari, fosse precedente alla fattura del
26.11.2019 e che la successiva attività rappresentata dalla memoria del 03/06/2020 era stata pagata in contanti;
4. con riguardo al giudizio n.9630/2011 innanzi al Consiglio di Stato, per il quale era stato richiesto l'importo di € 10.235,72, tutta l'attività fosse precedente al 07/11/2019 (dunque, già saldata), ad accezione della memoria del 14/10/2020 pagata in contanti;
5. con riguardo al giudizio n.3861/2011 innanzi al Consiglio di Stato, per il quale era stato richiesto l'importo di € 10.235,72, l'attività fosse precedente alla fattura del 26/11/2019, salvo le memorie del
07/05/2020, 12/05/2020 e 22/10/2020 la cui attività era stata pagata in contanti;
6. con riguardo al giudizio n. 3671/2018 innanzi al Consiglio di Stato per il quale era stato chiesto l'importo di € 14.524,73, che l'avv. si fosse costituito solo successivamente al deposito del CP_1
ricorso con un mero atto con il quale si era riportato alle conclusioni già formulate, che aveva documentato solo la redazione delle memorie e delle memorie di replica mentre non aveva seguito la fase decisionale, avendo rinunciato all'incarico con pec dell'11/05/2021, che la sentenza era stata emessa in seguito alla camera di consiglio del 21/12/2021, che anche in questo caso, la fase precedente al 07/11/2019 era stata saldata mentre l'attività successiva era stata pagata in contanti ed infine che i compensi erano stati conteggiati in maniera arbitraria con riferimento allo scaglione delle cause con valore indeterminabile rilevante;
7. con riguardo al giudizio n.960/2017, innanzi a Consiglio di Stato, per il quale era stato richiesto l'importo di € 5.413,33, che il ricorso in appello era stato proposto in data 25/01/2017 e l'attività svolta pagina 3 di 12 rientrava nella fattura n. 201/2019, che in data 11/05/2021 il professionista rinunciava all'incarico, che il giudizio era stato dichiarato estinto in quanto, nonostante la comunicazione alle parti costituite dell'avviso di perenzione ultraquinquennale di cui all'art. 82, co. 1, c.p.a. in data 16.3.2022, non era stata presentata nuova istanza di fissazione di udienza;
8. con riguardo al giudizio n.2473/2018 innanzi al Consiglio di Stato, per il quale è stato richiesto l'importo di € 8.039,75, che l'Avv. si era costituito in data 08/11/2019 in aggiunta al CP_1
precedente difensore, con atto di costituzione con il quale si riportava ai precedenti scritti difensivi, che nessuna altra attività risultava espletata dall'odierno opposto, che non esisteva una fase cautelare e che era intervenuta rinuncia all'incarico in data 11/05/2021.
L'avv. si costituiva in giudizio e resisteva all'opposizione. Controparte_1
Preliminarmente, in ordine alla questione paventata dal professionista istante, allorchè ha dedotto che
“Prescindendosi dalla evidente nullità del ricorso per violazione dell'art. 281 decies e ss. c.p.c.,
applicabili ratione temporis al presente giudizio”, occorre rilevare quanto segue.
L'art.14 del d.lgs n.150/2011, come modificato dall'articolo 15, comma 3, lettera e) , punto 1) del
D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, con effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023, prevede che sono regolate dal rito semplificato di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo, le controversie previste dall'articolo 28 della legge 13 giugno 1942, n. 794, e l'opposizione proposta a norma dell'articolo 645 del codice di procedura civile contro il decreto ingiuntivo riguardante onorari,
diritti o spese spettanti ad avvocati per prestazioni giudiziali.
Secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, il rito “speciale” ex artt. 14 d.lgs.
150/2011 è ritenuto esperibile per le sole ipotesi concernenti il mancato pagamento dei corrispettivi dovuti agli avvocati per il patrocinio prestato davanti ai giudici civili, e non quindi per le prestazioni svolte in processi amministrativi (Cass. S.U. 4485/2018 e n. 4247/2020).
Ne consegue che il presente giudizio di opposizione, così come introdotto con la normativa ratione temporis vigente, può essere deciso nelle forme del rito ordinario di cognizione, di competenza del
Tribunale monocratico, trattandosi, nel caso di specie, di compensi relativi ad attività amministrativa,
per la quale non trova applicazione obbligatoriamente il rito semplificato.
pagina 4 di 12 In ogni caso, va rilevato che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “Nel caso di giudizio di
opposizione avverso decreto ingiuntivo in materia di liquidazione degli onorari e dei diritti di avvocato,
regolato dall'art. 14 del d.lgs. n. 150/2011 vigente ratione temporis, pur trattandosi di controversia in
ordine alla quale la domanda va proposta nelle forme del ricorso, qualora, al contrario, essa sia
introdotta con atto avente la forma della citazione, il giudizio è correttamente instaurato ove
quest'ultima sia stata notificata tempestivamente, producendo gli effetti sostanziali e processuali che
le sono propri” (Cass. n. 8045/2023).
Sicchè, nel caso in esame, poiché l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo è stata notificata il
15.12.2023, entro il termine dei 40 giorni richiesti dalla legge, essendo stato il decreto ingiuntivo notificato il 7/11/2023, deve ritenersi la corretta instaurazione del procedimento.
Nel merito, ha proposto opposizione eccependo che il compenso dell'attività Parte_1
difensiva svolta dall'avv. fino al 07.11.2019 è stato corrisposto come dimostra la fattura a CP_1
saldo n.201/2019 emessa dallo stesso professionista in data 26.11.2019, mentre il compenso relativo all'attività successiva a tale data è stato corrisposto in contanti.
Al riguardo, ha evidenziato che lo studio legale , per l'attività legale prestata in suo favore, CP_1
ha emesso una prima fattura “pro forma” n.190/2019 del 11/11/2019 con il seguente oggetto “Saldo
Competenze per procedimenti Società Torre del Duca s.r.l. C° Comune di San Floro sino al
7.11.2019”, ed una seconda fattura n. 201/2019 del 26/11/2019, con il seguente oggetto “Saldo
Competenze per procedimenti definiti al 7.11.2019 Parte_2
”, specificando che nella seconda fattura è stato modificato l'oggetto laddove è stato precisato
[...]
che il saldo sia relativo ai procedimenti definiti, mentre nella prima fattura si era fatto riferimento genericamente ai procedimenti tra la Società Torre del Duca s.r.l. ed il Comune di San Floro.
Ha rappresentato ancora che nella p.e.o. con cui è stata inoltrata la fattura pro forma si legge testualmente “Buongiorno, come d'intesa si trasmette in allegato pro forma della fattura elettronica A
emessa nei confronti della società ”, che essa deducente aveva preteso alla CP_2 Parte_1
data del 07.11.2019 l'emissione della fattura a saldo dell'attività svolta e che aveva provveduto a pagare la somma indicata nella fattura proforma prima del recapito della seconda fattura.
pagina 5 di 12 Nelle memorie ex art. 171 ter c.p.c.,n.1, ha ritenuto di sottolineare che la fattura proforma ha concretizzato un vero e proprio accordo tra le parti, avendone tutti gli elementi essenziali, e che l'avvenuto pagamento costituisce prova dell'accettazione da parte di essa deducente delle prestazioni eseguite dall'opposto ed espressamente determinate.
L'avv. , invece, ha sostenuto che la fattura n.201/2019 sia relativa ai giudizi definiti al CP_1
7.11.2019, con la conseguenza che per l'attività svolta nei giudizi proseguiti e conclusisi successivamente a tale data devono essere corrisposti i relativi compensi.
A parere del tribunale, l'emissione della fattura proforma, con la dicitura contenuta nel riquadro dedicato alla descrizione “Saldo Competenze per procedimenti Parte_2
sino al 7.11.2019”, ed il pagamento di tale fattura da parte dell'opponente, non
[...]
costituiscono circostanze idonee a dimostrare che le parti abbiano inteso concordare la somma di €
1.500,00, quale compenso a saldo e tacitante ogni pretesa dell'avv. per l'attività CP_1
professionale svolta fino a quella data.
Infatti, il contenuto vago della fattura nella quale si richiamano genericamente i procedimenti pendenti tra la Società Torre del Duca s.r.l. ed il Comune di San Floro, la mancata precisazione che i procedimenti in essa genericamente richiamati comprendessero anche quelli in corso, il dato pacifico che l'avv. abbia assistito l'opponente in altre controversie già definite al 7.11.2019, la CP_1
mancata reazione da parte dell'opponente nell'immediatezza della ricezione della fattura n.201/2019,
ed il significato etimologico da attribuire alla endiade utilizzata “saldo competenze” (con riferimento al pagamento o alla chiusura di un conto, "saldo" deriva dal verbo "saldare", che significa "chiudere,
pagare un conto". Il saldo, in questo contesto, indica l'importo residuo da pagare per estinguere un debito), non consentono di ritenere che la somma indicata in fattura fosse anche comprensiva del compenso per l'attività difensiva svolta nei procedimenti ancora in corso.
Al riguardo, vale evidenziare che costituisce ius recptum il principio secondo cui "in materia di prestazioni professionali vige la regola della postnumerazione (artt. 2225 e 2233 c.c.), secondo la quale il diritto al compenso pattuito si matura una volta posta in essere una prestazione tecnicamente idonea a raggiungere il risultato a cui la prestazione è diretta (regola mitigata da un duplice ordine di pagina 6 di 12 diritti del professionista: quello all'anticipo delle spese occorrenti all'esecuzione dell'opera e quello all'acconto da determinarsi secondo gli usi sul compenso da percepire una volta portato a termine l'incarico, cass.2006/24046). La prestazione difensiva ha così carattere unitario e ciò importa che gli onorari di avvocato debbano essere liquidati in base alla tariffa vigente nel momento in cui la prestazione è condotta a termine per effetto dell'esaurimento o della cessazione dell'incarico professionale, unitarietà che va rapportata ai singoli gradi in cui si è svolto il giudizio, e quindi al momento della pronunzia che chiude ciascun grado (fra le tante cass. 2007/17059, 2015/13401,
2022/6884).
In ogni caso, vale evidenziare che in una fattispecie analoga la suprema corte (Cass. 2024/10430),
con riferimento ad una missiva con cui il professionista aveva richiesto il pagamento di L.
4.000.000 a saldo di ogni spettanza fino a quella data maturata, ha ritenuto che “la precisazione che l'importo di
Lire 4.000,000 costituiva il saldo del compenso per la difesa espletata a quella data, non poteva di per
sé risultare ostativa per la liquidazione del giusto compenso anche per l'attività svolta in precedenza,
in mancanza di una più univoca volontà del professionista di rinunciare ad ogni ulteriore
pretesa e a specifici diritti (cfr. per l'analogo principio in tema di quietanza a saldo: Cass. 21400-
2023; Cass. 18321-2016), dovendosi anche considerare che quella richiesta era stata inoltrata in
corso di giudizio, avendo il difensore patrocinato nell'ulteriore prosieguo dinanzi al Tar, fino al decreto
di estinzione ex art. 9, L. 205-2002, e dinanzi al Consiglio di Stato. Non era dunque ammissibile
frazionare l'unitarietà della prestazione professionale, occorrendo procedere ad un esame globale e
complessivo dell'attività svolta”.
Per tali ragioni, non può conferirsi alla fattura proforma invocata dall'opponente un valore dispositivo e di rinuncia da parte del professionista riguardo ad eventuali maggiori somme dovute in esecuzione dell'incarico di patrocinio.
Del resto, l'opponente non ha offerto ulteriori elementi per ritenere diversamente;
infatti, la circostanza allegata nella memoria del 14.3.2025 di avere “preteso alla data del 07.11.2019 l'emissione della
fattura a saldo dell'attività svolta”, è restata del tutto indimostrata.
pagina 7 di 12 Tanto premesso, si procede ad analizzare le contestazioni specificamente sollevate dall'opponente con riferimento ad ogni singola parcella azionata con il monitorio opposto.
In relazione al procedimento n.184/2019, svoltosi innanzi al TAR, per il quale è stato richiesto l'importo di € 12.500,38, la società opponente assume di nulla dovere, atteso che tale l'attività è stata saldata con la fattura n. 201/2019 del 26/11/2019, in quanto il procedimento si è concluso in data
25/09/2019.
La censura non può essere condivisa, atteso che risulta documentalmente dimostrato come la sentenza emessa a definizione di tale giudizio sia stata pubblicata il 14/11/2019 e, dunque,
successivamente all'emissione della fattura n.201/2019; sicchè tale procedimento non può essere annoverato tra i procedimenti conclusi alla data del 7/11/2019 e conseguentemente deve ritenersi che l'invocata fattura non fa riferimento ad esso, per le ragioni sopra dette.
In relazione a tale procedimento sussiste pertanto l'inadempimento della società Parte_1
per l'importo di € 12.500,38.
Con riguardo al giudizio n.863/2013 svoltosi innanzi al TAR, per il quale è stato richiesto l'importo di €
9.744,78, la società opponente assume di nulla dovere, atteso che tale giudizio è stato seguito per sei anni da altro difensore e che l'avv. si è costituito solamente in data 3.12.2019 e si è CP_1
limitato a depositare , in data 14.11.2019, una istanza per la sostituzione di un commissario ad acta e che comunque nulla è dovuto in quanto l'attività svolta fino al 07/11/2019 è stata corrisposta con il pagamento della fattura 201/19 del 26.11.2019 e la successiva attività è stata pagata in contanti.
La società opponente eccepisce dunque la mancata esecuzione della prestazione e l'intervenuto pagamento.
Al riguardo, vale rammentare che l'opposizione a decreto ingiuntivo determina l'insorgere di un giudizio a cognizione piena avente ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso monitorio;
nel giudizio così instauratosi, la parte opposta, seppure formalmente convenuta, riveste la posizione sostanziale di attrice, ricadendo sulla stessa il relativo onere probatorio concernente i fatti costitutivi del diritto vantato, la parte opponente, invece quella di convenuta, e sulla stessa ricade l'onere di dimostrare i fatti estintivi del diritto ingiunto.
pagina 8 di 12 Facendo applicazione dei suesposti principi, deve rilevarsi che avendo l'opponente contestato l'esecuzione delle prestazioni, è onere del professionista dimostrare di avere svolto effettivamente l'attività difensiva della quale chiede il compenso.
A tal riguardo, quest'ultimo ha prodotto documentazione da cui si evince che egli si è costituito in giudizio in data 3.12.2019 al fine di chiedere la sostituzione del commissario ad acta, all'uopo presentando la relativa istanza in data 5.12.2019. Per tale attività, applicando le tabelle previste dal
DM n.55/2014 e tenuto conto del valore della causa (indeterminabile - complessità bassa), egli ha diritto al compenso, valore medio, per la fase di studio della controversia (€ 1.955,00) e per la fase introduttiva del giudizio (€ 1.350,00). Non può, invece, essere riconosciuta la fase decisionale, non avendo il professionista al riguardo prodotto alcuna documentazione idonea a riscontrare l'espletamento di tale fase.
Sicchè per tale giudizio, la parte opponente è tenuta a corrispondere la somma complessiva di €
4.822,39, di cui € 1.955,00 per lo studio della controversia, € 1.350,00 per la fase introduttiva del giudizio, € 495,75 per spese generali (15% sul compenso totale), € 152,03 per cassa Avvocati (4%), €
869,61 per IVA (22% su imponibile).
Del resto, i fatti estintivi da essa opposta si sono rivelati insussistenti.
Si è già detto, infatti, della inidoneità satisfattiva della fattura n.201/19 del 26.11.2019, la quale,
peraltro, non può essere affatto riferita al giudizio in esame, in quanto emessa prima del relativo conferimento dell'incarico al professionista istante.
Il dedotto pagamento in contatti dell'attività successiva al 7/11/2019, invece, è restato privo di riscontro, atteso che l'opponente si è limitato ad articolare una prova per testi che non è stata ammessa in quanto capitolata in maniera generica ed in parte su circostanze de relato actoris.
Né può ritenersi che l'avv. non abbia contestato specificamente lo scambio di denaro in CP_1
contanti, così rendendo la circostanza pacifica e come tale valutabile ai sensi dell'art.115 cpc, in quanto nella comparsa di costituzione e risposta depositata il 18 marzo 2024, il professionista ha contestato di aver ricevuto del denaro contante (cfr. pag. 6).
pagina 9 di 12 Con riguardo ai giudizi n.1281/2017, svoltosi innanzi al TAR, e n.9630/2011, svoltosi, innanzi al
Consiglio di Stato, per i quali è stato richiesto rispettivamente l'importo di € 12.561,48 e di €
10.235,72, la società opponente assume di nulla dovere, atteso che l'attività, inclusa quella relativa ai ricorsi cautelari, fosse precedente alla fattura del 26.11.2019 e che la successiva attività
rappresentata nel primo giudizio dalla memoria del 03/06/2020 e nel secondo giudizio dalla memoria del 14/10/2020, era stata pagata in contanti.
Le doglianze, per le ragioni sopra esposte, non sono condivisibili, dovendosi nel contempo rilevare che il professionista ha documentato in maniera esaustiva l'attività svolta e per la quale reclama il dovuto compenso.
Analogalmente deve ritenersi con riguardo al giudizio n.3861/2011 innanzi al Consiglio di Stato, per il quale è stato richiesto l'importo di € 10.235,72, atteso che anche in questo caso l'opponente ha eccepito l'idoneità satisfattiva della fattura del 26/11/2019 per l'attività precedente ed il pagamento in contanti per le memorie del 07/05/2020, 12/05/2020 e 22/10/2020
Con riguardo al giudizio n.3671/2018 svoltosi innanzi al Consiglio di Stato, per il quale è stato chiesto l'importo di € 14.524,73, la società opponente assume di nulla dovere, atteso che l'avv. si CP_1
è costituito successivamente al deposito del ricorso con un mero atto con il quale si era riportato alle conclusioni già formulate, che ha documentato solo la redazione delle memorie e delle memorie di replica mentre non ha seguito la fase decisionale, avendo rinunciato all'incarico con pec dell'11/05/2021, che la sentenza è stata emessa in seguito alla camera di consiglio del 21/12/2021,
che anche in questo caso, la fase precedente al 07/11/2019 è stata saldata mentre l'attività
successiva era stata pagata in contanti ed infine che i compensi sono stati conteggiati in maniera arbitraria con riferimento allo scaglione delle cause con valore indeterminabile rilevante.
A parte l'eccezione di pagamento, che anche in questo caso va disattesa per le ragioni sopra esposte,
l'opponente ha contestato l'esecuzione delle prestazioni da parte del professionista.
Ebbene, quest'ultimo ha documentato l'attività svolta con riferimento alla fase di studio ed alla fase di trattazione, avendo depositato nel corso del giudizio articolate memorie, mentre non ha riscontrato di pagina 10 di 12 avere svolto la fase introduttiva del giudizio, in quanto non ancora costituito in giudizio, e quella decisionale, avendo rinunciato al mandato prima della camera di consiglio.
Per tale attività, applicando le tabelle previste dal DM n.55/2014 e tenuto conto del valore della causa
(indeterminabile - complessità alta, in considerazione del valore economico della controversia, delle questioni controverse e della complessità della materia), egli ha diritto al compenso, valore medio, per la fase di studio della controversia e per la fase di trattazione.
Sicchè per tale giudizio, la parte opponente è tenuta a corrispondere la somma complessiva di €
6.894,34, di cui € 3.240,00 studio della controversia, € 1.485,00 per la fase di trattazione (compenso tabellare complessivo € 4.725,00), € 708,75 per spese generali (15% sul compenso totale), € 217,35
per cassa Avvocati (4%), € 1.243,24 per IVA 22%.
Con riguardo al giudizio n.960/2017, svoltosi innanzi a Consiglio di Stato, per il quale è stato richiesto l'importo di € 5.413,33, la società opponente assume di nulla dovere, atteso che il ricorso in appello era stato proposto in data 25/01/2017 e che pertanto l'attività svolta rientrava nella fattura n. 201/2019
e che in data 11/05/2021 il professionista rinunciava all'incarico.
La censura non può trovare condivisione.
Con riferimento all'eccezione di pagamento valgono le ragioni sopra esposte.
Con riferimento alla deduzione secondo cui la fase decisoria sia successiva alla rinuncia, deve rilevarsene la superfluità, dal momento che il professionista ha chiesto il compenso solo per la fase di studio ed introduttiva del giudizio.
Con riguardo al giudizio n.2473/2018 svoltosi innanzi al Consiglio di Stato, per il quale è stato richiesto l'importo di € 8.039,75, la società opponente assume di nulla dovere, atteso che l'avv. si è CP_1
costituito in data 08/11/2019 in aggiunta al precedente difensore, con atto di costituzione con il quale si è riportato ai precedenti scritti difensivi, che nessuna altra attività risultava espletata dall'odierno opposto, che non esisteva una fase cautelare e che era intervenuta rinuncia all'incarico in data
11/05/2021.
A fronte di tali contestazioni, l'avv. ha documentato l'attività svolta con riferimento alla fase CP_1
di studio e alla fase istruttoria disposta dal consiglio nonché alla fase cautelare (cfr dettaglio del pagina 11 di 12 fascicolo), mentre non ha riscontrato di avere svolto la fase introduttiva del giudizio, in quanto non ancora costituito in giudizio.
Per tale attività, applicando le tabelle previste dal DM n.55/2014 e tenuto conto del valore della causa
(indeterminabile - complessità bassa), egli ha diritto al compenso, valore medio, per la fase di studio della controversia e per la fase istruttoria nonché per la fase cautelare.
Sicchè per tale giudizio, la parte opponente è tenuta a corrispondere la somma complessiva di €
7.251,83, di cui € 2.160,00 studio della controversia, € 1.010,00 per la fase di trattazione, € 1.800,00
per la fase cautelare (compenso tabellare complessivo € 4.970,00), € 745,50 per spese generali
(15% sul compenso totale), € 228,62 per cassa Avvocati (4%), € 1.307,71 per IVA 22%.
Per tutte le considerazioni sopra svolte, il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato, essendo stato il compenso professionale spettante all'avv. , rideterminato nella minor somma di € CP_1
69.915,19.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa, così provvede:
revoca il decreto ingiuntivo n. 1104/2023 (R.G.N. 3372/2023), emesso dal Tribunale di Cosenza in data 04/11/2023;
condanna l'opposta società al pagamento della somma di € 69.915,19, in favore Parte_1
dell'avv. , oltre interessi al tasso legale dalla costituzione in mora e fino al soddisfo;
Controparte_1
condanna l'opposta società al pagamento delle spese di lite che liquida in € 7.052,00 Parte_1
per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Cosenza, 3 giugno 2025
Il Giudice Rosangela Viteritti
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