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Sentenza 18 novembre 2024
Sentenza 18 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 18/11/2024, n. 867 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 867 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1863 /2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Lucia Schiaretti Presidente dott. Costanza comunale Giudice dott. Giulia Simoni Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1863/2023 promossa da:
rappresentata e difesa dall' Avv. PUCCI FRANCESCA ed Parte_1
elettivamente domiciliata presso lo studio del Difensore
RICORRENTE contro rappresentato e difeso dall'Avv. NICOLOSI Controparte_1
SILVIA ed elettivamente domiciliato presso lo studio del Difensore
RESISTENTE
Pubblico Ministero – sede
INTERVENUTO NECESSARIO
OGGETTO: separazione personale dei coniugi pagina 1 di 8 CONCLUSIONI
Le parti hanno congiuntamente concluso come da note scritte depositate in data 18.06.2024, come modificate verbalmente all'udienza del giorno 11.11.2024: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Prato pronunciare la separazione personale dei coniugi alle seguenti condizioni: 1) i coniugi vivranno separati, portandosi reciproco rispetto;
2) il SI. Controparte_1
verserà in favore della moglie, SI.ra a titolo di contributo di mantenimento Parte_1
Euro 1.200,00 mensili, di cui Euro 600,00 sulla base della pensione dallo stesso percepita ed ulteriori Euro 600,00 sulla base delle consulenze svolte dal medesimo, per il tempo in cui il medesimo continuerà a svolgere tale attività e comunque sino a quando la SI.ra raggiungerà l'età di erogazione della pensione. Al raggiungimento del Parte_1
primo dei due eventi appena sopra indicati, il contributo di mantenimento si ridurrà automaticamente ad Euro 600,00 mensili. Il tutto oltre rivalutazione monetaria, come per legge;
3) relativamente a conti correnti e fondi di investimento, i coniugi stabiliscono che:-
i conti correnti cointestati tra gli stessi, n. 0000/54331 presso Intesa SanPaolo S.p.A. e n.
8503300765787 presso Banca Generali Private, verranno chiusi in data 30.06.2024 e le somme ivi contenute verranno divise al 50% tra i coniugi;
- i fondi pensionistici dei coniugi: prodotto GenerAzione n. Controparte_2 Controparte_3
30092293 intestato alla SI.ra (doc. 1) e prodotto Parte_1 Controparte_2
Genera Valore Fondi Interni n. 82317843 e Valore Futuro Plan Gesav Multi CP_3
Emerging Markets n. 31024835 intestati al SI. (doc. 2) rimarranno Controparte_1
attribuiti in via esclusiva all'intestatario del fondo, con contestuale reciproca rinuncia a qualsiasi pretesa e/o conguaglio sul fondo pensionistico dell'altro coniuge;
- il SI.
è altresì intestatario del fondo di investimento Controparte_1 [...]
n. 82812779 (cfr. doc. 2) i cui Controparte_4
proventi verranno devoluti al nipote al compimento dei 18 anni. La SI.ra PE1 Parte_1
prende atto ed accetta la destinazione di tale fondo, con contestuale rinuncia a
[...]
qualsiasi pretesa sullo stesso;
4) relativamente ai beni mobili registrati, i coniugi stabiliscono che: - il SI. è proprietario del veicolo Toyota, targato FW Controparte_1
698 FY (doc. 3), acquistato in costanza di matrimonio e dunque caduto in regime di comunione legale, che rimarrà di proprietà e nell'utilizzo condiviso dei coniugi. Il SI.
pagina 2 di 8 si assume in via integrale ed esclusiva l'onere del pagamento delle rate Controparte_1 mensili di acquisto pari ad € 300,00 circa, dei tagliandi necessari e del pagamento della maxi rata finale alla data del giugno 2025; - il SI. è altresì Controparte_1
proprietario del motociclo Harley Davidson, targato BF 54045 (cfr. doc. 3), acquistato in costanza di matrimonio e dunque caduto in regime di comunione legale. Sul punto, i coniugi concordano espressamente che il predetto motociclo rimarrà nella piena ed esclusiva proprietà e disponibilità del SI. che se ne accollerà ogni Controparte_1
costo. La SI.ra rinuncia alla propria quota di proprietà e dichiara non Parte_1
esserle dovuto alcun pagamento, né conguaglio di alcun tipo. Per tale rinuncia e relativo trasferimento i coniugi chiedono l'applicazione a loro favore delle agevolazioni previste in materia di divorzio, di cui all'art. 8) lett. F) della tariffa allegata al D.P.R. del 24.04.1986
n. 131 e all'art. 19 della L. 06.03.1987 n. 74, estese dalla Sentenza n. 154/99 della Corte
Costituzionale al procedimento di separazione personale dei coniugi;
5) relativamente ai beni immobili, i coniugi stabiliscono che: - la casa coniugale, sita in Calenzano (FI), Via
F. Santi n. 7, in comproprietà tra i coniugi, rimarrà, a partire dal 1.07.2024, nella disponibilità della SI.ra I coniugi stabiliscono, infatti, che il SI. Parte_1
dovrà lasciare l'abitazione coniugale entro il 30.06.2024, ritirando Controparte_1
altresì i propri effetti personali. Sino a tale data, i coniugi sosterranno le spese per utenze attraverso il c/c tra gli stessi intestati, il cui saldo verrà diviso al 50% in pari data. A partire dal 1.07.2024, tutti i costi di ordinaria e straordinaria manutenzione verranno sostenuti dalla SI.ra che se li assume, impegnandosi ad effettuare le Parte_1
volture delle utenze relative all'abitazione. I coniugi stabiliscono infatti, e tale pattuizione costituisce condizione di risoluzione della crisi familiare, che la SI.ra Parte_1
diverrà proprietaria esclusiva dell'appartamento posto in Calenzano, Via Santi n. 7, in forza della permuta della quota del 50% intestata al SI. con la quota Controparte_1
del 50% intestata alla SI.ra della casa sita all'interno del Villaggio Parte_1
Turistico “Riva del Mulino”, sito in Montenero di Bisacca, alla contrada Padula e della quota del 25% caduta in regime di comunione dei beni dell'immobile sito in S. Biase, Via
Montecalvario n. 16. Pertanto, in forza di quanto sopra, il SI. si Controparte_1
impegna a trasferire a titolo di permuta alla SI.ra che accetta, la quota del Parte_1
50% del seguente bene: appartamento sito in Calenzano, con accesso da Via Santi n. 7, al pagina 3 di 8 piano terreno distinto dal n. interno 1, appartamento per civile abitazione, con ingresso dalla porta di fronte a sinistra per chi sale le scale, di quattro vani oltre cucina ed accessori, con annesso resede di pertinenza e autorimessa n. 1 al seminterrato, confinante con appartamento sub 6, parti comuni e Via Santi (l'appartamento) autorimesse sub. 38 e sub. 40 corsello sub. 53 (l'autorimessa). Le suddette unità immobiliari sono censite al nuovo catasto edilizio urbano del Comune di Calenzano alla partita 1512, foglio di mappa
39, particella 337, subalterno 5 e particella 337, subalterno 39 la prima particella per l'appartamento categoria A/2, classe 5, vani 5.5, R.C.L.
1.182.500 e la seconda particella per l'autorimessa con categoria C/6, classe 5, mq. 25, R.C.L. 355.000. L'immobile oggetto di trasferimento è pervenuto alle parti in forza di atto di compravendita rogato Notaio
, stipulato in data 11.10.1995, registrato al n. Rep. 21849 - raccolta Persona_2
8977 e successivamente trascritto presso la Conservatoria al nr. Registro Generale n. 8779
e Reg. Part. n. 4758 (doc. 4). L'immobile in oggetto risulta conforme a livello urbanistico, come attestato da relazione tecnica redatta al momento all'acquisto del bene, successivamente al quale le parti danno atto di non aver effettuato nessun intervento edilizio o mutamento di destinazione che avrebbe richiesto il rilascio di licenza, concessione o autorizzazione, permesso di costruzione o inoltro di denuncia di inizio di attività. A sua volta, la SI.ra si impegna a trasferire a titolo di permuta al Parte_1
SI. che accetta: - la quota del 50% del seguente bene: immobile Controparte_1
facente parte del complesso denominato Villaggio Turistico “Riva del Mulino”, sito in
Montenero di Bisacca, alla contrada Padula e precisamente la propria quota del 50% di 1) unità immobiliare facente parte del blocco di fabbrica denominato “blocco centrale” al piano terra composto di due vani e mezzo catastali, con annesso terrazzo esterno di pertinenza esclusiva;
in confine con strada comune, corte comune e con residua proprietà della parte venditrice. Riportata nel catasto fabbricati del Comune di Montenero di
Bisaccia come segue: foglio 2, p.lla 1734 sub. 24 e sub. 25 graffate, contrada Padula n. M,
Piano T , Cat A/2, cl. 3, vani 2,5, mq 52. Rendita euro 219,49; 2) posto auto scoperto di mq
12, in confine con corsia di manovra e con residua proprietà della parte venditrice in due lati, riportato al catasto fabbricati del comune di Montenero di Bisaccia come segue: foglio 2, particella 1624 sub. 37, contrada Padula n. M, piano T, cat C/6 , CL 6- mq 12, rendita catastale Euro 16,73; 3) proprietà in regione di 33/13000 su strada di accesso al pagina 4 di 8 complesso immobiliare predetto in confine con aree comuni del complesso immobiliare, con strada pubblica e con beni demaniali. E' riportata nel catasto terreni del Comune di montenero di Bisaccia al foglio 2 p.lla 1253 incolto prod. di U di are 50.00 r.d. euro 0,77 e r.a. euro 0,52. L'immobile e le relative pertinenze oggetto di trasferimento è pervenuto alle parti in forza di atto di compravendita rogato Notaio , stipulato in data Persona_3
7.06.2018, registrato al n. Rep. 34416 – Raccolta n. 20162 (doc. 5); - la propria quota di ½ del 50% del seguente bene acquistato dal marito in costanza di matrimonio e quindi caduto in regime di comunione: immobile sito in S. Biase, Via Montecalvario n. 16. In catasto censito alla partita n. 273, foglio 21 n. 267, via Montecalvario 87, pT- 1. Cat A/6, cl. 3, vani 2, RC.L. 80 e alla partita n. 167 foglio 21 n. 448 via Montecalvario 19, pT-1, Cat A/6, cl. 2, vani 2,5, R.C.L. 85. Provenienza atto del Notaio del 12.09.1986, Persona_4
repertorio 31964, registrato in data 2 ottobre 1986 al n. 1119 (doc. 6).
Per gli obblighi di trasferimento delle rispettive quote di proprietà delle unità immobiliari avanti descritte, nonché per ogni atto di rilievo fiscale, i coniugi chiedono l'applicazione a loro favore delle agevolazioni previste in materia di divorzio di cui all'art. 8) lett. F) della tariffa allegata al D.P.R. del 24.04.1986 n. 131 e all'art. 19 della L. 06.03.1987 n. 74, ed estese dalla Sentenza n. 154/99 della Corte Costituzionale al procedimento di separazione personale dei coniugi. I coniugi dichiarano che per tali permute non è dovuto alcun conguaglio e di rinunciare reciprocamente, così come rinunciano, a qualsivoglia domanda e/o richiesta di restituzione e/o rimborso nei confronti dell'altro, di tutte le somme anticipate e pagate a titolo di prezzo di acquisto, per ratei di mutuo, per i lavori di restauro, di ordinaria e straordinaria manutenzione, di natura condominiale, nonché per imposte, per Imu, per spese tecniche e professionali, nessuna esclusa né eccettuata, che abbiano e/o abbiano avuto per oggetto gli immobili de quo.
Per completezza, si rappresenta altresì che il SI. con atto del 24 Controparte_1
agosto 2013 del Notaio , registrato a Isernia l'11 settembre 2013 al n. Persona_5
2743 serie 1T, donava alla moglie la piena proprietà dell'immobile sito nel Comune di San
Biase, Vicolo I Indipendenza n. 3 (doc. 7); 6) relativamente alle spese legali, le parti pagina 5 di 8 concordano che ciascuna parte si impegna a sostenere per proprio conto le spese del legale dal quale si è fatto assistere”.
Per il Pubblico Ministero: visto del 29.08.2023
In fatto e in diritto
Parte ricorrente, con ricorso del giorno 1.08.2023, ha adito il Tribunale di Prato per sentir dichiarare la separazione personale dal CP_1
A sostegno della domanda ha allegato: (1) che i coniugi hanno contratto matrimonio civile
PE in IR (FI) in data 29.12.1978; (2) che dall'unione dei coniugi sono nati i figli ed PE
, oggi adulti ed economicamente autosufficienti;
(3) che i coniugi hanno fissato la residenza familiare nella casa in comproprietà dei medesimi posta in Calenzano (Fi), loc.
Carraia, via F. Santi n. 7; (4) che negli anni, a causa del venir meno del all'obbligo CP_1
di fedeltà verso la moglie, il rapporto è entrato in crisi al punto da determinare la ricorrente ad adire l'intestato Tribunale per sentir dichiarare la separazione con addebito al marito.
Quali provvedimenti accessori la ha demandato: (i) l'assegnazione della casa Pt_1
familiare in quanto coniuge economicamente più fragile, essendo la stessa da sempre occupata in attività domestiche;
(ii) la corresponsione a carico del ed in favore CP_1
della della somma mensile di € 1.500,00, a titolo di contributo al mantenimento della Pt_1
moglie, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT. Con vittoria di spese.
Parte resistente si è costituita in giudizio, con deposito di memoria del 16.10.2023, dichiarando di aderire alla richiesta di separazione personale ma contestando le ulteriori richieste di addebito e di assegnazione della casa familiare per i motivi esposti in narrativa.
Il ha dedotto: (1) che non sussistono le condizioni per la pronuncia di addebito CP_1 della separazione a carico del resistente in quanto il venir meno dell'affectio coniugalis non sarebbe riconducibile alla violazione dei doveri derivanti dagli artt. 143 e ss. da parte del ma, piuttosto, ad un allontanamento graduale da parte di coniugi;
(2) che non sono CP_1
altresì soddisfatti i presupposti per l'assegnazione della casa coniugale alla in quanto Pt_1
non più convivente con i figli da molto tempo;
(3) che il contributo a titolo di mantenimento che il potrà corrispondere alla alla luce dell'effettiva CP_1 Pt_1 situazione reddituale allegata, potrà essere di € 1.000,00 mensili.
pagina 6 di 8 Nel corso del procedimento le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo e, pertanto, hanno depositato conclusioni congiunte come di sopra trascritte.
*
Separazione personale - Va pronunciata la separazione giudiziale dei coniugi Parte_1
e i quali hanno contratto matrimonio
[...] Controparte_1
concordatario in in IR (FI) in data 29.12.1978 e dall'unione dei quali sono nati i figli PE PE
ed .
La ferma opposizione dei coniugi alla prosecuzione della loro convivenza, manifestata dagli atti introduttivi e confermata per il corso del processo, rende evidente la sussistenza delle condizioni richieste dall'art. 151 c.c. per la pronuncia del provvedimento di separazione.
La separazione, cominciata come giudiziale, è divenuta consensuale con la presentazione, a mezzo deposito dell'istanza congiunta ai sensi dell'art.127 ter, delle conclusioni sopra trascritte.
Tali condizioni non appaiono in contrasto con norme imperative e pertanto possono essere omologate.
Ulteriori pattuizioni – il Tribunale prende infine atto delle ulteriori pattuizioni raggiunte dalle parti, di natura patrimoniale, specificando che sulle stesse non vi sarà pronuncia giurisdizionale trattandosi di accordi di natura privata rientranti nella libertà negoziale delle parti. Con la sentenza, peraltro, si recepisce l'obbligo assunto di trasferire e non avviene alcun trasferimento.
Le spese del giudizio. In ragione dell'accordo raggiunto, sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, nel contraddittorio delle parti, sulle conclusioni congiunte, così provvede:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
sposati a IR (FI) in data 29.12.1978 con atto Controparte_1
trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 656, parte I, anno 1978, alle condizioni congiunte di cui in motivazione;
2. omologa le condizioni congiuntamente depositate dalle parti dal punto 1 al punto 4;
pagina 7 di 8 3. prende atto delle condizioni di cui ai punti 5 e 6;
4. ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di IR (FI) di provvedere all'annotazione della presente sentenza, trasmessa a cura della Cancelleria;
5. spese compensate.
Così deciso in Prato, nella camera di consiglio del 13/11/2024 su relazione del Presidente, dott. Lucia Schiaretti.
Il Presidente di sezione
Lucia Schiaretti
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Lucia Schiaretti Presidente dott. Costanza comunale Giudice dott. Giulia Simoni Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1863/2023 promossa da:
rappresentata e difesa dall' Avv. PUCCI FRANCESCA ed Parte_1
elettivamente domiciliata presso lo studio del Difensore
RICORRENTE contro rappresentato e difeso dall'Avv. NICOLOSI Controparte_1
SILVIA ed elettivamente domiciliato presso lo studio del Difensore
RESISTENTE
Pubblico Ministero – sede
INTERVENUTO NECESSARIO
OGGETTO: separazione personale dei coniugi pagina 1 di 8 CONCLUSIONI
Le parti hanno congiuntamente concluso come da note scritte depositate in data 18.06.2024, come modificate verbalmente all'udienza del giorno 11.11.2024: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Prato pronunciare la separazione personale dei coniugi alle seguenti condizioni: 1) i coniugi vivranno separati, portandosi reciproco rispetto;
2) il SI. Controparte_1
verserà in favore della moglie, SI.ra a titolo di contributo di mantenimento Parte_1
Euro 1.200,00 mensili, di cui Euro 600,00 sulla base della pensione dallo stesso percepita ed ulteriori Euro 600,00 sulla base delle consulenze svolte dal medesimo, per il tempo in cui il medesimo continuerà a svolgere tale attività e comunque sino a quando la SI.ra raggiungerà l'età di erogazione della pensione. Al raggiungimento del Parte_1
primo dei due eventi appena sopra indicati, il contributo di mantenimento si ridurrà automaticamente ad Euro 600,00 mensili. Il tutto oltre rivalutazione monetaria, come per legge;
3) relativamente a conti correnti e fondi di investimento, i coniugi stabiliscono che:-
i conti correnti cointestati tra gli stessi, n. 0000/54331 presso Intesa SanPaolo S.p.A. e n.
8503300765787 presso Banca Generali Private, verranno chiusi in data 30.06.2024 e le somme ivi contenute verranno divise al 50% tra i coniugi;
- i fondi pensionistici dei coniugi: prodotto GenerAzione n. Controparte_2 Controparte_3
30092293 intestato alla SI.ra (doc. 1) e prodotto Parte_1 Controparte_2
Genera Valore Fondi Interni n. 82317843 e Valore Futuro Plan Gesav Multi CP_3
Emerging Markets n. 31024835 intestati al SI. (doc. 2) rimarranno Controparte_1
attribuiti in via esclusiva all'intestatario del fondo, con contestuale reciproca rinuncia a qualsiasi pretesa e/o conguaglio sul fondo pensionistico dell'altro coniuge;
- il SI.
è altresì intestatario del fondo di investimento Controparte_1 [...]
n. 82812779 (cfr. doc. 2) i cui Controparte_4
proventi verranno devoluti al nipote al compimento dei 18 anni. La SI.ra PE1 Parte_1
prende atto ed accetta la destinazione di tale fondo, con contestuale rinuncia a
[...]
qualsiasi pretesa sullo stesso;
4) relativamente ai beni mobili registrati, i coniugi stabiliscono che: - il SI. è proprietario del veicolo Toyota, targato FW Controparte_1
698 FY (doc. 3), acquistato in costanza di matrimonio e dunque caduto in regime di comunione legale, che rimarrà di proprietà e nell'utilizzo condiviso dei coniugi. Il SI.
pagina 2 di 8 si assume in via integrale ed esclusiva l'onere del pagamento delle rate Controparte_1 mensili di acquisto pari ad € 300,00 circa, dei tagliandi necessari e del pagamento della maxi rata finale alla data del giugno 2025; - il SI. è altresì Controparte_1
proprietario del motociclo Harley Davidson, targato BF 54045 (cfr. doc. 3), acquistato in costanza di matrimonio e dunque caduto in regime di comunione legale. Sul punto, i coniugi concordano espressamente che il predetto motociclo rimarrà nella piena ed esclusiva proprietà e disponibilità del SI. che se ne accollerà ogni Controparte_1
costo. La SI.ra rinuncia alla propria quota di proprietà e dichiara non Parte_1
esserle dovuto alcun pagamento, né conguaglio di alcun tipo. Per tale rinuncia e relativo trasferimento i coniugi chiedono l'applicazione a loro favore delle agevolazioni previste in materia di divorzio, di cui all'art. 8) lett. F) della tariffa allegata al D.P.R. del 24.04.1986
n. 131 e all'art. 19 della L. 06.03.1987 n. 74, estese dalla Sentenza n. 154/99 della Corte
Costituzionale al procedimento di separazione personale dei coniugi;
5) relativamente ai beni immobili, i coniugi stabiliscono che: - la casa coniugale, sita in Calenzano (FI), Via
F. Santi n. 7, in comproprietà tra i coniugi, rimarrà, a partire dal 1.07.2024, nella disponibilità della SI.ra I coniugi stabiliscono, infatti, che il SI. Parte_1
dovrà lasciare l'abitazione coniugale entro il 30.06.2024, ritirando Controparte_1
altresì i propri effetti personali. Sino a tale data, i coniugi sosterranno le spese per utenze attraverso il c/c tra gli stessi intestati, il cui saldo verrà diviso al 50% in pari data. A partire dal 1.07.2024, tutti i costi di ordinaria e straordinaria manutenzione verranno sostenuti dalla SI.ra che se li assume, impegnandosi ad effettuare le Parte_1
volture delle utenze relative all'abitazione. I coniugi stabiliscono infatti, e tale pattuizione costituisce condizione di risoluzione della crisi familiare, che la SI.ra Parte_1
diverrà proprietaria esclusiva dell'appartamento posto in Calenzano, Via Santi n. 7, in forza della permuta della quota del 50% intestata al SI. con la quota Controparte_1
del 50% intestata alla SI.ra della casa sita all'interno del Villaggio Parte_1
Turistico “Riva del Mulino”, sito in Montenero di Bisacca, alla contrada Padula e della quota del 25% caduta in regime di comunione dei beni dell'immobile sito in S. Biase, Via
Montecalvario n. 16. Pertanto, in forza di quanto sopra, il SI. si Controparte_1
impegna a trasferire a titolo di permuta alla SI.ra che accetta, la quota del Parte_1
50% del seguente bene: appartamento sito in Calenzano, con accesso da Via Santi n. 7, al pagina 3 di 8 piano terreno distinto dal n. interno 1, appartamento per civile abitazione, con ingresso dalla porta di fronte a sinistra per chi sale le scale, di quattro vani oltre cucina ed accessori, con annesso resede di pertinenza e autorimessa n. 1 al seminterrato, confinante con appartamento sub 6, parti comuni e Via Santi (l'appartamento) autorimesse sub. 38 e sub. 40 corsello sub. 53 (l'autorimessa). Le suddette unità immobiliari sono censite al nuovo catasto edilizio urbano del Comune di Calenzano alla partita 1512, foglio di mappa
39, particella 337, subalterno 5 e particella 337, subalterno 39 la prima particella per l'appartamento categoria A/2, classe 5, vani 5.5, R.C.L.
1.182.500 e la seconda particella per l'autorimessa con categoria C/6, classe 5, mq. 25, R.C.L. 355.000. L'immobile oggetto di trasferimento è pervenuto alle parti in forza di atto di compravendita rogato Notaio
, stipulato in data 11.10.1995, registrato al n. Rep. 21849 - raccolta Persona_2
8977 e successivamente trascritto presso la Conservatoria al nr. Registro Generale n. 8779
e Reg. Part. n. 4758 (doc. 4). L'immobile in oggetto risulta conforme a livello urbanistico, come attestato da relazione tecnica redatta al momento all'acquisto del bene, successivamente al quale le parti danno atto di non aver effettuato nessun intervento edilizio o mutamento di destinazione che avrebbe richiesto il rilascio di licenza, concessione o autorizzazione, permesso di costruzione o inoltro di denuncia di inizio di attività. A sua volta, la SI.ra si impegna a trasferire a titolo di permuta al Parte_1
SI. che accetta: - la quota del 50% del seguente bene: immobile Controparte_1
facente parte del complesso denominato Villaggio Turistico “Riva del Mulino”, sito in
Montenero di Bisacca, alla contrada Padula e precisamente la propria quota del 50% di 1) unità immobiliare facente parte del blocco di fabbrica denominato “blocco centrale” al piano terra composto di due vani e mezzo catastali, con annesso terrazzo esterno di pertinenza esclusiva;
in confine con strada comune, corte comune e con residua proprietà della parte venditrice. Riportata nel catasto fabbricati del Comune di Montenero di
Bisaccia come segue: foglio 2, p.lla 1734 sub. 24 e sub. 25 graffate, contrada Padula n. M,
Piano T , Cat A/2, cl. 3, vani 2,5, mq 52. Rendita euro 219,49; 2) posto auto scoperto di mq
12, in confine con corsia di manovra e con residua proprietà della parte venditrice in due lati, riportato al catasto fabbricati del comune di Montenero di Bisaccia come segue: foglio 2, particella 1624 sub. 37, contrada Padula n. M, piano T, cat C/6 , CL 6- mq 12, rendita catastale Euro 16,73; 3) proprietà in regione di 33/13000 su strada di accesso al pagina 4 di 8 complesso immobiliare predetto in confine con aree comuni del complesso immobiliare, con strada pubblica e con beni demaniali. E' riportata nel catasto terreni del Comune di montenero di Bisaccia al foglio 2 p.lla 1253 incolto prod. di U di are 50.00 r.d. euro 0,77 e r.a. euro 0,52. L'immobile e le relative pertinenze oggetto di trasferimento è pervenuto alle parti in forza di atto di compravendita rogato Notaio , stipulato in data Persona_3
7.06.2018, registrato al n. Rep. 34416 – Raccolta n. 20162 (doc. 5); - la propria quota di ½ del 50% del seguente bene acquistato dal marito in costanza di matrimonio e quindi caduto in regime di comunione: immobile sito in S. Biase, Via Montecalvario n. 16. In catasto censito alla partita n. 273, foglio 21 n. 267, via Montecalvario 87, pT- 1. Cat A/6, cl. 3, vani 2, RC.L. 80 e alla partita n. 167 foglio 21 n. 448 via Montecalvario 19, pT-1, Cat A/6, cl. 2, vani 2,5, R.C.L. 85. Provenienza atto del Notaio del 12.09.1986, Persona_4
repertorio 31964, registrato in data 2 ottobre 1986 al n. 1119 (doc. 6).
Per gli obblighi di trasferimento delle rispettive quote di proprietà delle unità immobiliari avanti descritte, nonché per ogni atto di rilievo fiscale, i coniugi chiedono l'applicazione a loro favore delle agevolazioni previste in materia di divorzio di cui all'art. 8) lett. F) della tariffa allegata al D.P.R. del 24.04.1986 n. 131 e all'art. 19 della L. 06.03.1987 n. 74, ed estese dalla Sentenza n. 154/99 della Corte Costituzionale al procedimento di separazione personale dei coniugi. I coniugi dichiarano che per tali permute non è dovuto alcun conguaglio e di rinunciare reciprocamente, così come rinunciano, a qualsivoglia domanda e/o richiesta di restituzione e/o rimborso nei confronti dell'altro, di tutte le somme anticipate e pagate a titolo di prezzo di acquisto, per ratei di mutuo, per i lavori di restauro, di ordinaria e straordinaria manutenzione, di natura condominiale, nonché per imposte, per Imu, per spese tecniche e professionali, nessuna esclusa né eccettuata, che abbiano e/o abbiano avuto per oggetto gli immobili de quo.
Per completezza, si rappresenta altresì che il SI. con atto del 24 Controparte_1
agosto 2013 del Notaio , registrato a Isernia l'11 settembre 2013 al n. Persona_5
2743 serie 1T, donava alla moglie la piena proprietà dell'immobile sito nel Comune di San
Biase, Vicolo I Indipendenza n. 3 (doc. 7); 6) relativamente alle spese legali, le parti pagina 5 di 8 concordano che ciascuna parte si impegna a sostenere per proprio conto le spese del legale dal quale si è fatto assistere”.
Per il Pubblico Ministero: visto del 29.08.2023
In fatto e in diritto
Parte ricorrente, con ricorso del giorno 1.08.2023, ha adito il Tribunale di Prato per sentir dichiarare la separazione personale dal CP_1
A sostegno della domanda ha allegato: (1) che i coniugi hanno contratto matrimonio civile
PE in IR (FI) in data 29.12.1978; (2) che dall'unione dei coniugi sono nati i figli ed PE
, oggi adulti ed economicamente autosufficienti;
(3) che i coniugi hanno fissato la residenza familiare nella casa in comproprietà dei medesimi posta in Calenzano (Fi), loc.
Carraia, via F. Santi n. 7; (4) che negli anni, a causa del venir meno del all'obbligo CP_1
di fedeltà verso la moglie, il rapporto è entrato in crisi al punto da determinare la ricorrente ad adire l'intestato Tribunale per sentir dichiarare la separazione con addebito al marito.
Quali provvedimenti accessori la ha demandato: (i) l'assegnazione della casa Pt_1
familiare in quanto coniuge economicamente più fragile, essendo la stessa da sempre occupata in attività domestiche;
(ii) la corresponsione a carico del ed in favore CP_1
della della somma mensile di € 1.500,00, a titolo di contributo al mantenimento della Pt_1
moglie, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT. Con vittoria di spese.
Parte resistente si è costituita in giudizio, con deposito di memoria del 16.10.2023, dichiarando di aderire alla richiesta di separazione personale ma contestando le ulteriori richieste di addebito e di assegnazione della casa familiare per i motivi esposti in narrativa.
Il ha dedotto: (1) che non sussistono le condizioni per la pronuncia di addebito CP_1 della separazione a carico del resistente in quanto il venir meno dell'affectio coniugalis non sarebbe riconducibile alla violazione dei doveri derivanti dagli artt. 143 e ss. da parte del ma, piuttosto, ad un allontanamento graduale da parte di coniugi;
(2) che non sono CP_1
altresì soddisfatti i presupposti per l'assegnazione della casa coniugale alla in quanto Pt_1
non più convivente con i figli da molto tempo;
(3) che il contributo a titolo di mantenimento che il potrà corrispondere alla alla luce dell'effettiva CP_1 Pt_1 situazione reddituale allegata, potrà essere di € 1.000,00 mensili.
pagina 6 di 8 Nel corso del procedimento le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo e, pertanto, hanno depositato conclusioni congiunte come di sopra trascritte.
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Separazione personale - Va pronunciata la separazione giudiziale dei coniugi Parte_1
e i quali hanno contratto matrimonio
[...] Controparte_1
concordatario in in IR (FI) in data 29.12.1978 e dall'unione dei quali sono nati i figli PE PE
ed .
La ferma opposizione dei coniugi alla prosecuzione della loro convivenza, manifestata dagli atti introduttivi e confermata per il corso del processo, rende evidente la sussistenza delle condizioni richieste dall'art. 151 c.c. per la pronuncia del provvedimento di separazione.
La separazione, cominciata come giudiziale, è divenuta consensuale con la presentazione, a mezzo deposito dell'istanza congiunta ai sensi dell'art.127 ter, delle conclusioni sopra trascritte.
Tali condizioni non appaiono in contrasto con norme imperative e pertanto possono essere omologate.
Ulteriori pattuizioni – il Tribunale prende infine atto delle ulteriori pattuizioni raggiunte dalle parti, di natura patrimoniale, specificando che sulle stesse non vi sarà pronuncia giurisdizionale trattandosi di accordi di natura privata rientranti nella libertà negoziale delle parti. Con la sentenza, peraltro, si recepisce l'obbligo assunto di trasferire e non avviene alcun trasferimento.
Le spese del giudizio. In ragione dell'accordo raggiunto, sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, nel contraddittorio delle parti, sulle conclusioni congiunte, così provvede:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
sposati a IR (FI) in data 29.12.1978 con atto Controparte_1
trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 656, parte I, anno 1978, alle condizioni congiunte di cui in motivazione;
2. omologa le condizioni congiuntamente depositate dalle parti dal punto 1 al punto 4;
pagina 7 di 8 3. prende atto delle condizioni di cui ai punti 5 e 6;
4. ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di IR (FI) di provvedere all'annotazione della presente sentenza, trasmessa a cura della Cancelleria;
5. spese compensate.
Così deciso in Prato, nella camera di consiglio del 13/11/2024 su relazione del Presidente, dott. Lucia Schiaretti.
Il Presidente di sezione
Lucia Schiaretti
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