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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 12/02/2025, n. 329 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 329 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
Tribunale di Verona
SEZIONE FAMIGLIA
In nome del popolo italiano
Il Tribunale Ordinario di Verona, Sezione I^ civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Antonella Guerra Presidente
dott. Virginia Manfroni Giudice
dott. Silvia Rizzuto Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al ruolo generale al n°717 /2024 R.G.
da
C.F. , con l'avv. Parte_1 C.F._1
FACCHINI CHRISTIAN, ricorrente contro
C.F. , con l'avv. CP_1 C.F._2
CRISTANINI EVELYN,
convenuto e con l'intervento del P.M.
oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni congiunte:
“ 2
dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 21/07/2012 e trascritto nei Registri dello stato civile del
Comune di Buttapietra (VR) atto numero 7 parte II serie A Ufficio
1;
ordinare al Comune di Buttapietra di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
dichiarare compensate le spese legali;
Omologare le seguenti condizioni:
1. Disporre l'affido condiviso dei minori e con Per_1 Per_2
collocazione prevalente presso la madre;
2. disporre a carico del Sig. il versamento di assegno di CP_1
mantenimento pari ad Euro 325,00 per ciascun figlio, così per complessivi Euro 650,00 (seicentocinquanta//00) mensili. Il
suddetto assegno sarà soggetto a rivalutazione istat a far data dal
01/02/2026 e verrà versato su conto corrente intestato alla Sig.ra entro il giorno 15 di ogni mese. Parte_1
3. Il Sig. avrà diritto di vedere i figli a fine settimana CP_1
alterni, dal venerdì dalle ore 16.00 al lunedì mattina,
indicativamente fino alle ore 8.00, con onere del padre di accompagnarli a scuola.
Egli potrà trascorrere del tempo con i figli minori, durante la settimana ogniqualvolta i figli lo desiderino o il papà lo richieda,
compatibilmente con gli impegni di studio e di lavoro di entrambi previo accordo con la madre.
I figli trascorreranno ad anni alterni con ciascuno dei genitori le vacanze scolastiche del periodo pasquale e natalizio ed ogni altra vacanza scolastica, per la metà dei giorni con ciascuno dei genitori, e/o per un anno nel primo periodo con la madre e nel successivo anno con il padre.
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Per quanto attiene a festività nazionali, religiose, ponti scolastici ecc., le visite verranno regolate secondo la regola dell'alternanza e previo programma redatto di comune accordo tra i genitori all'inizio dell'anno scolastico.
Durante le vacanze estive i genitori avranno diritto di tenere con sé i figli rispettivamente per un periodo di giorni 15, anche non consecutivi, ciascuno a partire dal giorno successivo alla fine della scuola, secondo un periodo da concordarsi tra i genitori entro il 30 maggio di ogni anno.
I genitori si autorizzano reciprocamente a condurre i figli all'estero.
4. Porsi a carico del Sig. l'obbligo di corrispondere alla CP_1
Sig.ra l 50 % delle seguenti spese accessorie che si Pt_1
renderanno eventualmente necessarie per i figli, come da
Protocollo del Tribunale di Verona qui di seguito specificate:
- SPESE MEDICHE DA DOCUMENTARE, CHE NON
RICHIEDONO UN PREVENTIVO ACCORDO: visite mediche specialistiche del Servizio Sanitario Nazionale prescritte dal medico di medicina generale;
cure odontoiatriche presso strutture sanitarie pubbliche;
ticket per prestazioni erogate dal servizio sanitario nazionale e per medicinali prescritti dal medico di medicina generale, esclusa la farmacia da banco, ancorché
prescritta dal medico di medicina generale, protesi e ausili sanitari con prescrizione medica come, a mero titolo esemplificativo, lenti a contatto, lenti da vista con montatura -
quest'ultima nei limiti di spesa massima di euro 150,00- tutori e plantari ortopedici;
- SPESE MEDICHE DA DOCUMENTARE, CHE RICHIEDONO
UNO SPECIFICO E PREVENTIVO ACCORDO: visite specialistiche in regime di libera professione trattamenti sanitari e
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specialistici in libera professione terapie ausili sanitari nonché
cure termali e fisioterapiche nonché interventi chirurgici;
cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
cure termali e fisioterapiche;
trattamenti sanitari specialistici in libera professione e interventi chirurgici;
- SPESE SCOLASTICHE DA DOCUMENTARE, CHE NON
RICHIEDONO UN PREVENTIVO ACCORDO: tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado richiesta da istituti pubblici;
libri di testo, eventualmente anche usati, e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
gite scolastiche senza pernottamento;
costi per il trasporto pubblico, retta dell'asilo nido e delle scuole materne, nei limiti dell'importo previsto per fasce di reddito dalle tabelle degli asili e delle scuole materne comunali;
entrata anticipata ed uscita posticipata e necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori tasse universitarie statali;
- SPESE SCOLASTICHE DA DOCUMENTARE, CHE
RICHIEDONO UNO SPECIFICO PREVENTIVO ACCORDO:
servizio dopo scuola;
tasse scolastiche richieste da istituti privati e per corsi universitari non statali;
costi relativi a corsi di specializzazione;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private, spese per alloggio universitario;
- SPESE EXTRASCOLASTICHE, CHE NON RICHIEDONO UN
PREVENTIVO ACCORDO: costi per l'abilitazione alla guida di autoveicoli nei limiti massimi di euro 1500 da ripartirsi equamente acquisto di strumenti informatici e relativi a connessione ad Internet domestica qualora detto strumento sia necessario per lo svolgimento delle attività didattiche, ovvero connesse al programma di studio differenziato (BES), centri
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ricreativi estivi e gruppi estivi nei limiti dei costi previsti per quelli comunali o parrocchiali;
- SPESE EXTRASCOLASTICHE, CHE RICHIEDONO UN
PREVENTIVO ACCORDO: attività sportive o artistiche comprensive anche di abbigliamento e attrezzatura;
corsi di lingue, spese per babysitting;
viaggi e vacanze senza i genitori;
centri ricreativi diversi da quelli di cui hai il capo precedente;
quando i genitori debbano concordare le spese di cui al capoverso II, IV;
VI (spese con accordo) chi dei due che ritenga necessaria od utile la spesa comunichi la propria proposta all'altro., questi, nel caso in cui non sia d'accordo con la spesa o con l'attività, dovrà esprimere in forma scritta, entro 10 giorni dalla richiesta, un motivato dissenso al sostenimento della stessa;
Il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta,
in caso di rifiuto immotivato e/o contrario all'interesse della prole, la spesa andrà comunque divisa secondo le quote tra i genitori o decise dal giudice;
e siano indicate le modalità del pagamento fra i genitori;
- Il pagamento di tutte le spese accessorie avverrà mensilmente previa esibizione della documentazione giustificativa del genitore che le ha sostenute.
- Disporsi che nel caso di spese medico-sanitarie che non necessitano di essere concordate perché urgenti, permanga il rispetto della reciproca tempestiva informazione.
9) L'assegno Unico verrà assegnato nella misura del 100% alla
Sig.ra n qualità di genitore collocatario;
Pt_1
10) I coniugi si concedono sin da ora il nulla osta al rilascio/rinnovo dei rispettivi passaporti per l'estero o di ogni documento si rendesse a tal uopo necessario e si impegnano a sottoscrivere la documentazione necessaria per il rilascio/rinnovo
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del passaporto e/o carta d'identità valida per l'espatrio per i figli minori;
11) In relazione al mutuo rimasto cointestato tra le parti, rogato a mezzo atto Notaio di Verona in data 29.12.2004 n.129/112 Per_3
rep. ed ancora pendente sull'ex abitazione familiare sita in Isola
Rizza (Vr) alla via Piganzo n. 19 - fg 2 mapp n. 506 sub 6 e sub 3,
si obbliga a tenere manlevata , CP_1 Parte_1
tramite immediata restituzione a prima richiesta, da qualsivoglia esborso sostenuto da quest'ultima in ragione del suddetto mutuo e da ogni altra conseguenza patrimoniale che dovesse derivarle a causa dello stesso e quindi, a mero titolo di esempio e senza che la lista possa dirsi in alcun modo esaustiva, per l'eventuale pagamento da parte della di rate rimaste insolute - per Pt_1
qualsiasi motivo - da parte del interessi su dette, oppure CP_1
eventuali spese da ella sostenute per far cancellare il suo nominativo dalla Centrale Rischi della Banca d'Italia (o altri sistemi di informazioni creditizie), per ogni altra eventuale spesa,
anche legale, che fosse chiamata a corrispondere all'Istituto
Bancario in caso di attivazione giudiziaria per il recupero del credito in via esecutiva, oppure per imposte e/o spese ipotecarie;
12) Spese e compensi legali si intendono reciprocamente compensati;
13) I coniugi prestano sin d'ora acquiescenza all'emananda sentenza”
Conclusioni del P.M.
“nulla si oppone”
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MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti hanno rassegnato conclusioni congiunte.
Non c'è dubbio che nel caso in esame sussistono tutti i presupposti di cui all'art. 3 n° 2) lett. B) l. 898/1970 e successive modificazioni, poiché tra i coniugi è intervenuta separazione consensuale omologata e, per quanto allegato negli scritti difensivi e dichiarato da entrambi i coniugi all'udienza presidenziale, la medesima si è protratta ininterrottamente, a decorrere dalla comparizione personale davanti al Presidente del Tribunale (udienza tenutasi il 12.9.2018).
Questo dimostra, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
In assenza di profili d'illegittimità le condizioni proposte congiuntamente vanno recepite, non emergendo ragioni ostative.
In particolare, le condizioni relative ai figli minorenni sono conformi alle norme di cui agli artt. 337 bis e ss. cod. civ. e adeguate in relazione all'età dei figli e alle condizioni personali ed economiche dei genitori quali risultano dalle allegazioni e dalle prove documentali prodotte.
Attesa la concorde volontà delle parti, la natura e l'esito della contesa, sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Verona, I^ sez. civ., definitivamente pronunciando, così decide:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in BUTTAPIETRA (VR) da e Parte_1 CP_1
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in data 21/07/2012 , trascritto nel Registro degli Atti di CP_1
Matrimonio del Comune di BUTTAPIETRA (VR) al n. 7 parte II
serie A anno 2012 ;
2) Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la sentenza nei registri;
3) Provvede in conformità delle conclusioni concordemente rassegnate dalle parti;
4) Spese di causa interamente compensate;
5) Dà atto che i coniugi hanno prestato acquiescenza alla presente sentenza.
Verona, 11/02/2025
La Presidente est. dott. Antonella Guerra
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