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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 09/07/2025, n. 989 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 989 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1645/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di IVREA
Riunito in Camera di Consiglio con l'intervento dei Sigg. Magistrati:
Dott. Alessandro SCIALABBA Presidente
Dott.ssa Rossella MASTROPIETRO Giudice rel./est.
Dott. Alberto Angelo BALZANI Giudice ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1645/2024 R.G. Cont. promossa con ricorso da:
nata a [...], il [...], residente in [...], Parte_1
C.F. , rappresentata e difesa dall'avvocato Maria Brunetti in virtù di procura C.F._1
in atti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Torino, Corso Novara n. 37; contro il resistente contumace nato a [...], il [...], residente in [...]
48, C.F. C.F._2
Oggetto: “cessazione effetti civili del matrimonio”.
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica di
Ivrea-
Conclusioni
Per parte ricorrente: “1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra la signora e il sig. di cui sopra, ordinando all'Ufficiale di stato Parte_1 Controparte_1
civile del Comune di Torino, a mezzo di rituale comunicazione da parte della cancelleria, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici servizi anagrafici, con ulteriore annotazione nei Comuni di rispettiva residenza;
2) Confermare l'affido condiviso delle figlie e ad entrambi i genitori, con Per_1 Persona_2
collocazione prevalente e residenza anagrafica paterna in Bosconero (To) Via Roma n. 48;
pagina 1 di 6 3) Disporre in merito alle modalità di visita che le figlie e trascorrano con Per_1 Persona_2
la madre due fine settimana al mese alternati, dal venerdì pomeriggio a lunedì mattina. Nonché la giornata del martedì con pernotto nella settimana in cui alla mamma spetta il fine settimana e due giornate con pernotto, martedì e giovedì nella settimana in cui alla madre non spetta il fine settimana. Tale modalità di visita si applicherà anche nel periodo non scolastico;
4) Disporre che le vacanze natalizie siano trascorse ad anni alterni, dal 23 al 30 dicembre negli anni pari con la mamma e nei dispari con il papà, mentre dal 30 al 6 gennaio negli anni dispari con la mamma e nei pari con il papà; le vacanze pasquali siano trascorse ad anni alterni un anno a
Pasqua e uno a Pasquetta. Negli anni pari Pasqua con la mamma e negli anni dispari con il papà.
Così anche le vacanze di carnevale;
le altre festività alternativamente tra loro (se collegate ad un ponte saranno festeggiate con il genitore con cui stanno il weekend), con i genitori di riferimento durante la festa del papà o della mamma;
il giorno del compleanno delle figlie ad anni alterni con
l'uno o l'altro genitore;
5) Disporre che le minori trascorrano ogni anno le vacanze estive due settimane, anche non consecutive, con il padre e due settimane, anche non consecutive, con la madre. Con l'impegno da parte di entrambi i genitori di comunicare periodo e luogo ove verranno trascorse le vacanze con le figlie, entro e non oltre la prima settimana del mese di luglio;
6) Disporre che ognuno contribuirà al mantenimento delle figlie quando le avrà con sé;
7) Disporre che ciascun genitore si faccia carico del 50 % delle spese scolastiche, extrascolastiche
e medico sanitario non coperte dal SSN facendo riferimento, per la loro specifica individuazione e regolamentazione, al protocollo d'intesa fra Magistrati e Avvocati sulle spese per i figli in materia di separazione, divorzio e procedimenti ex art. 316 c.c. sottoscritto dal Presidente del Tribunale di
Ivrea e dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ivrea. Tutte le spese da suddividersi al 50 % andranno documentate e preventivamente concordate;
8) Disporre che l'assegno unico venga percepito al 50% da ciascun genitore.
Vinte le spese.”
Il P.M. ha così concluso: “V° Il PM conclude per l'accoglimento del ricorso”.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
I. Con ricorso, corredato dai documenti di rito e iscritto il giorno 07.06.2024, Parte_1 evocava in giudizio il marito innanzi l'intestato Tribunale affinché Controparte_1
pronunciasse la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio, premettendo che:
- i coniugi hanno contratto matrimonio concordatario in Torino in data 03.09.2006 (atto n. 436, P.2,
S.A uff.2, anno 2006);
pagina 2 di 6 - dal matrimonio sono nate due figlie: a Torino il 28/11/2009, e Persona_3 Persona_2
a Cuorgnè il 10/08/2013;
- il Tribunale di Ivrea, con provvedimento del 19.11.2021 omologava il verbale di separazione consensuale tra i coniugi;
- dal giorno dell'udienza presidenziale e di autorizzazione a vivere separati è cessata ogni comunione di vita sia materiale che spirituale tra i coniugi e la convivenza non è mai ripresa e non vi è stata alcuna riconciliazione.
Il convenuto non si è costituito in giudizio, nonostante la rituale notifica del ricorso introduttivo
(avvenuta a mani il 14.1.2025 e a mezzo PEC il 18.11.2024).
Tanto premesso, si osserva che è fondata e va quindi accolta la domanda di divorzio, in quanto dalle complessive risultanze di causa è emersa la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3 n. 2) lett. b) legge 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni da ultimo 6 maggio 2015 n. 55). In particolare, deve osservarsi che:
a) il Tribunale di Ivrea, con decreto del 18.11.2021) ha omologato la separazione personale dei suddetti coniugi, che erano stati autorizzati a vivere separati in data 04.11.2021;
b) risulta altresì il protrarsi ininterrotto della separazione per il termine di legge dalla separazione
(autorizzazione a vivere separati del 04.11.2021) fino al deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio (avvenuto il 07.06.2024), non essendo stata peraltro eccepita alcuna interruzione
(ai sensi dell'art. 3 legge cit.) ed essendo il convenuto rimasto contumace nonostante la ritualità della notifica degli atti in suo favore;
c) in base ad una valutazione globale di tutte le circostanze innanzi indicate nonché alla luce della chiara manifestazione - da parte della ricorrente - dell'intenzione di non volersi riconciliare, e da parte del resistente, rimasto contumace, del più totale disinteresse ad una riconciliazione, si può infine ritenere che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi.
Devono essere eseguite le formalità previste dalla legge.
II. Dal matrimonio sono nate due figlie: a Torino il 28/11/2009, e Persona_3 [...]
a Cuorgnè il 10/08/2013. La madre ha chiesto disporsi l'affido condiviso delle figlie ad Per_2
entrambi i genitori, con collocazione prevalente e residenza anagrafica paterna in Bosconero (To)
Via Roma n. 48. Del resto, in sede di separazione consensuale i genitori avevano concordato il regime di affido condiviso con collocazione prevalente presso il padre.
È evidente che corrisponde all'interesse delle figlie minori, anche per ragioni di continuità, che venga confermato quanto stabilito in sede di separazione consensuale, anche in relazione al pagina 3 di 6 calendario di incontri con la madre, non essendo comunque emerso alcun elemento che possa far ritenere la concordata organizzazione non più tutelante per le minori.
III. Per quanto concerne l'aspetto economico, la ricorrente ha chiesto disporre, in continuità con quanto concordato dai genitori in sede di separazione consensuale omologata, che ognuno dei genitori contribuisca al mantenimento delle figlie quando le avrà con sé e disporre che ciascun genitore si faccia carico del 50 % delle spese scolastiche, extrascolastiche e medico sanitario non coperte dal SSN facendo riferimento, per la loro specifica individuazione e regolamentazione, al protocollo d'intesa fra Magistrati e Avvocati sulle spese per i figli in materia di separazione, divorzio e procedimenti ex art. 316 c.c. sottoscritto dal Presidente del Tribunale di Ivrea e dal
Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ivrea. E che tutte le spese da suddividersi al
50 % vadano documentate e preventivamente concordate.
Tenuto conto dell'equo calendario di incontri con entrambi i genitori, dei patrimoni e redditi delle parti e della capacità lavorativa anche pregressa delle stesse - rispetto alle quali la ricorrente, che ha chiesto la conferma di quanto concordato in sede di separazione consensuale, non ha neanche evidenziato mutamenti significativi - pare opportuno confermare che ognuno dei genitori contribuirà al mantenimento delle figlie quando le avrà con sé, oltre che nella misura del 50% alle spese extra assegno, facendo riferimento al Protocollo siglato tra Magistrati ed Avvocati del
Tribunale di Ivrea in data 24.6.2016. L'Assegno unico sarà invece percepito dai genitori come per legge.
Null'altro va disposto in punto economico, non risultando richieste di assegno di divorzio da parte di alcuna delle parti.
In considerazione dell'esito complessivo del giudizio (caratterizzato dalla non opposizione del convenuto, che è rimasto contumace), e delle domande formulate dalla ricorrente sul vincolo e quindi sull'affidamento e mantenimento delle figlie (tutte attinenti esclusivamente all'interesse di quest'ultime e confermative di quanto dai coniugi concordato in sede di separazione consensuale, ivi compresa la collocazione prevalente presso il padre) non è configurabile in capo ad alcuna delle parti una soccombenza tale da giustificare una condanna ex art. 91 c.p.c. alla refusione delle spese processuali, spese che vanno dunque compensate.
Con separato contestuale provvedimento, si procederà – ai sensi dell'art. 83 comma 3 bis del D.P.R.
115/02 – all'emissione di decreto di pagamento relativamente al compenso da liquidare al difensore della ricorrente (ammessa al patrocinio a spese dello Stato), che ne ha fatto richiesta.
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Ivrea
pagina 4 di 6 definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, visto il parere del P.M. (reso in data 18/04/2025), così provvede:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra Pt_1
e nel Comune di Torino in data 03.09.2006, trascritto il
[...] Controparte_1
07.09.2006 nei registri di Stato Civile del Comune di Torino, Registro Atti di Matrimonio, Parte II,
Serie A, n. 436; ordinando all'Ufficiale di stato civile del detto Comune di provvedere alla trascrizione ed alle relative annotazioni dell'emananda Sentenza nel registro degli Atti di Matrimonio e a tutti gli ulteriori incombenti di legge di cui al R.D. nr. 1238/38;
2. Dispone l'affido condiviso delle minori e in capo ai genitori, con Per_1 Persona_2
collocazione presso il padre, ed esercizio separato della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione;
3. Dispone in merito alle modalità di visita che le figlie e trascorrano con la Per_1 Persona_2
madre due fine settimana al mese alternati, dal venerdì pomeriggio a lunedì mattina. Nonché la giornata del martedì con pernotto nella settimana in cui alla mamma spetta il fine settimana e due giornate con pernotto, martedì e giovedì nella settimana in cui alla madre non spetta il fine settimana. Tale modalità di visita si applicherà anche nel periodo non scolastico;
4. Dispone che le vacanze natalizie siano trascorse ad anni alterni, dal 23 al 30 dicembre negli anni pari con la mamma e nei dispari con il papà, mentre dal 30 al 6 gennaio negli anni dispari con la mamma e nei pari con il papà; le vacanze pasquali saranno trascorse ad anni alterni un anno a
Pasqua e uno a Pasquetta. Negli anni pari Pasqua con la mamma e negli anni dispari con il papà.
Così anche le vacanze di carnevale;
le altre festività alternativamente tra loro (se collegate ad un ponte saranno festeggiate con il genitore con cui stanno il weekend), con i genitori di riferimento durante la festa del papà o della mamma;
il giorno del compleanno delle figlie ad anni alterni con l'uno o l'altro genitore;
5. Dispone che le minori trascorrano ogni anno le vacanze estive due settimane, anche non consecutive, con il padre e due settimane, anche non consecutive, con la madre. Con l'impegno da parte di entrambi i genitori di comunicare periodo e luogo ove verranno trascorse le vacanze con le figlie, entro e non oltre la prima settimana del mese di luglio;
6. Dispone che ciascun genitore provveda al mantenimento delle figlie quando le avrà con sé;
7. Dispone che ciascun genitore si faccia carico del 50 % delle spese scolastiche, extrascolastiche e medico sanitario non coperte dal SSN facendo riferimento, per la loro specifica individuazione e regolamentazione, al protocollo d'intesa fra Magistrati e Avvocati sulle spese per i figli in materia di pagina 5 di 6 separazione, divorzio e procedimenti ex art. 316 c.c. sottoscritto dal Presidente del Tribunale di
Ivrea e dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ivrea;
8. Dispone che l'assegno unico venga percepito al 50% da ciascun genitore come per legge;
9. compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Ivrea il giorno 08 luglio 2025
IL GIUDICE rel/est. IL PRESIDENTE
Rossella MASTROPIETRO Alessandro SCIALABBA
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei minori. (art.
52 codice privacy)
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di IVREA
Riunito in Camera di Consiglio con l'intervento dei Sigg. Magistrati:
Dott. Alessandro SCIALABBA Presidente
Dott.ssa Rossella MASTROPIETRO Giudice rel./est.
Dott. Alberto Angelo BALZANI Giudice ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1645/2024 R.G. Cont. promossa con ricorso da:
nata a [...], il [...], residente in [...], Parte_1
C.F. , rappresentata e difesa dall'avvocato Maria Brunetti in virtù di procura C.F._1
in atti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Torino, Corso Novara n. 37; contro il resistente contumace nato a [...], il [...], residente in [...]
48, C.F. C.F._2
Oggetto: “cessazione effetti civili del matrimonio”.
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica di
Ivrea-
Conclusioni
Per parte ricorrente: “1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra la signora e il sig. di cui sopra, ordinando all'Ufficiale di stato Parte_1 Controparte_1
civile del Comune di Torino, a mezzo di rituale comunicazione da parte della cancelleria, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici servizi anagrafici, con ulteriore annotazione nei Comuni di rispettiva residenza;
2) Confermare l'affido condiviso delle figlie e ad entrambi i genitori, con Per_1 Persona_2
collocazione prevalente e residenza anagrafica paterna in Bosconero (To) Via Roma n. 48;
pagina 1 di 6 3) Disporre in merito alle modalità di visita che le figlie e trascorrano con Per_1 Persona_2
la madre due fine settimana al mese alternati, dal venerdì pomeriggio a lunedì mattina. Nonché la giornata del martedì con pernotto nella settimana in cui alla mamma spetta il fine settimana e due giornate con pernotto, martedì e giovedì nella settimana in cui alla madre non spetta il fine settimana. Tale modalità di visita si applicherà anche nel periodo non scolastico;
4) Disporre che le vacanze natalizie siano trascorse ad anni alterni, dal 23 al 30 dicembre negli anni pari con la mamma e nei dispari con il papà, mentre dal 30 al 6 gennaio negli anni dispari con la mamma e nei pari con il papà; le vacanze pasquali siano trascorse ad anni alterni un anno a
Pasqua e uno a Pasquetta. Negli anni pari Pasqua con la mamma e negli anni dispari con il papà.
Così anche le vacanze di carnevale;
le altre festività alternativamente tra loro (se collegate ad un ponte saranno festeggiate con il genitore con cui stanno il weekend), con i genitori di riferimento durante la festa del papà o della mamma;
il giorno del compleanno delle figlie ad anni alterni con
l'uno o l'altro genitore;
5) Disporre che le minori trascorrano ogni anno le vacanze estive due settimane, anche non consecutive, con il padre e due settimane, anche non consecutive, con la madre. Con l'impegno da parte di entrambi i genitori di comunicare periodo e luogo ove verranno trascorse le vacanze con le figlie, entro e non oltre la prima settimana del mese di luglio;
6) Disporre che ognuno contribuirà al mantenimento delle figlie quando le avrà con sé;
7) Disporre che ciascun genitore si faccia carico del 50 % delle spese scolastiche, extrascolastiche
e medico sanitario non coperte dal SSN facendo riferimento, per la loro specifica individuazione e regolamentazione, al protocollo d'intesa fra Magistrati e Avvocati sulle spese per i figli in materia di separazione, divorzio e procedimenti ex art. 316 c.c. sottoscritto dal Presidente del Tribunale di
Ivrea e dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ivrea. Tutte le spese da suddividersi al 50 % andranno documentate e preventivamente concordate;
8) Disporre che l'assegno unico venga percepito al 50% da ciascun genitore.
Vinte le spese.”
Il P.M. ha così concluso: “V° Il PM conclude per l'accoglimento del ricorso”.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
I. Con ricorso, corredato dai documenti di rito e iscritto il giorno 07.06.2024, Parte_1 evocava in giudizio il marito innanzi l'intestato Tribunale affinché Controparte_1
pronunciasse la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio, premettendo che:
- i coniugi hanno contratto matrimonio concordatario in Torino in data 03.09.2006 (atto n. 436, P.2,
S.A uff.2, anno 2006);
pagina 2 di 6 - dal matrimonio sono nate due figlie: a Torino il 28/11/2009, e Persona_3 Persona_2
a Cuorgnè il 10/08/2013;
- il Tribunale di Ivrea, con provvedimento del 19.11.2021 omologava il verbale di separazione consensuale tra i coniugi;
- dal giorno dell'udienza presidenziale e di autorizzazione a vivere separati è cessata ogni comunione di vita sia materiale che spirituale tra i coniugi e la convivenza non è mai ripresa e non vi è stata alcuna riconciliazione.
Il convenuto non si è costituito in giudizio, nonostante la rituale notifica del ricorso introduttivo
(avvenuta a mani il 14.1.2025 e a mezzo PEC il 18.11.2024).
Tanto premesso, si osserva che è fondata e va quindi accolta la domanda di divorzio, in quanto dalle complessive risultanze di causa è emersa la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3 n. 2) lett. b) legge 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni da ultimo 6 maggio 2015 n. 55). In particolare, deve osservarsi che:
a) il Tribunale di Ivrea, con decreto del 18.11.2021) ha omologato la separazione personale dei suddetti coniugi, che erano stati autorizzati a vivere separati in data 04.11.2021;
b) risulta altresì il protrarsi ininterrotto della separazione per il termine di legge dalla separazione
(autorizzazione a vivere separati del 04.11.2021) fino al deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio (avvenuto il 07.06.2024), non essendo stata peraltro eccepita alcuna interruzione
(ai sensi dell'art. 3 legge cit.) ed essendo il convenuto rimasto contumace nonostante la ritualità della notifica degli atti in suo favore;
c) in base ad una valutazione globale di tutte le circostanze innanzi indicate nonché alla luce della chiara manifestazione - da parte della ricorrente - dell'intenzione di non volersi riconciliare, e da parte del resistente, rimasto contumace, del più totale disinteresse ad una riconciliazione, si può infine ritenere che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi.
Devono essere eseguite le formalità previste dalla legge.
II. Dal matrimonio sono nate due figlie: a Torino il 28/11/2009, e Persona_3 [...]
a Cuorgnè il 10/08/2013. La madre ha chiesto disporsi l'affido condiviso delle figlie ad Per_2
entrambi i genitori, con collocazione prevalente e residenza anagrafica paterna in Bosconero (To)
Via Roma n. 48. Del resto, in sede di separazione consensuale i genitori avevano concordato il regime di affido condiviso con collocazione prevalente presso il padre.
È evidente che corrisponde all'interesse delle figlie minori, anche per ragioni di continuità, che venga confermato quanto stabilito in sede di separazione consensuale, anche in relazione al pagina 3 di 6 calendario di incontri con la madre, non essendo comunque emerso alcun elemento che possa far ritenere la concordata organizzazione non più tutelante per le minori.
III. Per quanto concerne l'aspetto economico, la ricorrente ha chiesto disporre, in continuità con quanto concordato dai genitori in sede di separazione consensuale omologata, che ognuno dei genitori contribuisca al mantenimento delle figlie quando le avrà con sé e disporre che ciascun genitore si faccia carico del 50 % delle spese scolastiche, extrascolastiche e medico sanitario non coperte dal SSN facendo riferimento, per la loro specifica individuazione e regolamentazione, al protocollo d'intesa fra Magistrati e Avvocati sulle spese per i figli in materia di separazione, divorzio e procedimenti ex art. 316 c.c. sottoscritto dal Presidente del Tribunale di Ivrea e dal
Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ivrea. E che tutte le spese da suddividersi al
50 % vadano documentate e preventivamente concordate.
Tenuto conto dell'equo calendario di incontri con entrambi i genitori, dei patrimoni e redditi delle parti e della capacità lavorativa anche pregressa delle stesse - rispetto alle quali la ricorrente, che ha chiesto la conferma di quanto concordato in sede di separazione consensuale, non ha neanche evidenziato mutamenti significativi - pare opportuno confermare che ognuno dei genitori contribuirà al mantenimento delle figlie quando le avrà con sé, oltre che nella misura del 50% alle spese extra assegno, facendo riferimento al Protocollo siglato tra Magistrati ed Avvocati del
Tribunale di Ivrea in data 24.6.2016. L'Assegno unico sarà invece percepito dai genitori come per legge.
Null'altro va disposto in punto economico, non risultando richieste di assegno di divorzio da parte di alcuna delle parti.
In considerazione dell'esito complessivo del giudizio (caratterizzato dalla non opposizione del convenuto, che è rimasto contumace), e delle domande formulate dalla ricorrente sul vincolo e quindi sull'affidamento e mantenimento delle figlie (tutte attinenti esclusivamente all'interesse di quest'ultime e confermative di quanto dai coniugi concordato in sede di separazione consensuale, ivi compresa la collocazione prevalente presso il padre) non è configurabile in capo ad alcuna delle parti una soccombenza tale da giustificare una condanna ex art. 91 c.p.c. alla refusione delle spese processuali, spese che vanno dunque compensate.
Con separato contestuale provvedimento, si procederà – ai sensi dell'art. 83 comma 3 bis del D.P.R.
115/02 – all'emissione di decreto di pagamento relativamente al compenso da liquidare al difensore della ricorrente (ammessa al patrocinio a spese dello Stato), che ne ha fatto richiesta.
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Ivrea
pagina 4 di 6 definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, visto il parere del P.M. (reso in data 18/04/2025), così provvede:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra Pt_1
e nel Comune di Torino in data 03.09.2006, trascritto il
[...] Controparte_1
07.09.2006 nei registri di Stato Civile del Comune di Torino, Registro Atti di Matrimonio, Parte II,
Serie A, n. 436; ordinando all'Ufficiale di stato civile del detto Comune di provvedere alla trascrizione ed alle relative annotazioni dell'emananda Sentenza nel registro degli Atti di Matrimonio e a tutti gli ulteriori incombenti di legge di cui al R.D. nr. 1238/38;
2. Dispone l'affido condiviso delle minori e in capo ai genitori, con Per_1 Persona_2
collocazione presso il padre, ed esercizio separato della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione;
3. Dispone in merito alle modalità di visita che le figlie e trascorrano con la Per_1 Persona_2
madre due fine settimana al mese alternati, dal venerdì pomeriggio a lunedì mattina. Nonché la giornata del martedì con pernotto nella settimana in cui alla mamma spetta il fine settimana e due giornate con pernotto, martedì e giovedì nella settimana in cui alla madre non spetta il fine settimana. Tale modalità di visita si applicherà anche nel periodo non scolastico;
4. Dispone che le vacanze natalizie siano trascorse ad anni alterni, dal 23 al 30 dicembre negli anni pari con la mamma e nei dispari con il papà, mentre dal 30 al 6 gennaio negli anni dispari con la mamma e nei pari con il papà; le vacanze pasquali saranno trascorse ad anni alterni un anno a
Pasqua e uno a Pasquetta. Negli anni pari Pasqua con la mamma e negli anni dispari con il papà.
Così anche le vacanze di carnevale;
le altre festività alternativamente tra loro (se collegate ad un ponte saranno festeggiate con il genitore con cui stanno il weekend), con i genitori di riferimento durante la festa del papà o della mamma;
il giorno del compleanno delle figlie ad anni alterni con l'uno o l'altro genitore;
5. Dispone che le minori trascorrano ogni anno le vacanze estive due settimane, anche non consecutive, con il padre e due settimane, anche non consecutive, con la madre. Con l'impegno da parte di entrambi i genitori di comunicare periodo e luogo ove verranno trascorse le vacanze con le figlie, entro e non oltre la prima settimana del mese di luglio;
6. Dispone che ciascun genitore provveda al mantenimento delle figlie quando le avrà con sé;
7. Dispone che ciascun genitore si faccia carico del 50 % delle spese scolastiche, extrascolastiche e medico sanitario non coperte dal SSN facendo riferimento, per la loro specifica individuazione e regolamentazione, al protocollo d'intesa fra Magistrati e Avvocati sulle spese per i figli in materia di pagina 5 di 6 separazione, divorzio e procedimenti ex art. 316 c.c. sottoscritto dal Presidente del Tribunale di
Ivrea e dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ivrea;
8. Dispone che l'assegno unico venga percepito al 50% da ciascun genitore come per legge;
9. compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Ivrea il giorno 08 luglio 2025
IL GIUDICE rel/est. IL PRESIDENTE
Rossella MASTROPIETRO Alessandro SCIALABBA
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei minori. (art.
52 codice privacy)
pagina 6 di 6