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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 02/04/2025, n. 226 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 226 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1179/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Parma
SEZIONE PRIMA CIVILE
Sottosezione Lavoro
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del giudice Matteo
Giovanni Moresco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
( ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. MISSINEO NATALE, elettivamente domiciliata presso il relativo studio in PIAZZA G. MAZZINI 28 88046 LAMEZIA TERME;
RICORRENTE contro
( e Controparte_1 P.IVA_1 relative articolazioni territoriali, in persona del rappresentata e CP_2 difesa dal dott. GARDONI GIUSEPPE, elettivamente domiciliata presso il relativo studio in VIALE MARTIRI DELLA LIBERTA' 15 PARMA;
CONVENUTA OGGETTO: Altre ipotesi
Conclusioni
Per la parte ricorrente:
«accogliere il ricorso e, per l'effetto:
- accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento di punti 6 per il servizio civile svolto nel periodo indicato in premessa, ai fini della collocazione nelle graduatorie di circolo e di istituto del personale ATA di terza fascia di circolo e di istituto e quindi attribuirgli punti 16,80 (11,40+6-0,60) per il profilo di assistente amministrativo, punti
15,80 (10,40+6-0,60) per il profilo di assistente tecnico, punti 15,50 (10,10+6-0,60) per il profilo di collaboratore scolastico e punti 15,45 (10,05+6-0,60) per il profilo di operatore scolastico o quei diversi punteggi ritenuti corretti;
- per l'effetto condannare il e comunque tutti i Controparte_1 resistenti, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., all'attribuzione dei suddetti punteggi e alla correzione delle graduatorie di circolo e di istituto per il personale ATA di terza fascia, pubblicati dai resistenti, per i profili suddetti, valide per il triennio
2024/2027;
- in ogni caso, adottare tutti i provvedimenti ritenuti più idonei ed opportuni a tutela della posizione e del diritto soggettivo del ricorrente.
Con vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario».
Per la parte convenuta:
«Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,
In via preliminare, dichiarare il ricorso improcedibile, poiché in violazione della disposizione di cui all'art. 102 cpc.
Nel merito, rigettare il ricorso perché infondato in fatto e in diritto.
Con vittoria di spese e competenze legali da liquidarsi ai sensi e per gli effetti dell'art. 152-bis,
Disp. Att. c.p.c».
Pag. 2 di 12 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 29.11.2024, ha chiesto al Parte_1
Tribunale di Parma di ha chiesto al Tribunale di Parma di riconoscergli il punteggio di 6 punti per anno nelle graduatorie di circolo e di Istituto della
Provincia di Parma in cui è inserita quale personale ATA, in virtù dello svolgimento di servizio civile in tempo antecedente alla presa di servizio presso il convenuto. Controparte_1
2. Il si è costituito in giudizio, chiedendo il Controparte_1
rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.
3. È stata disposta la notifica ai sensi dell'art. 151 c.p.c. nei confronti degli eventuali controinteressati mediante pubblicazione del ricorso e degli atti di causa sul sito istituzionale del convenuto. CP_1
4. La causa è stata decisa a seguito di discussione con lettura in udienza della sentenza.
5. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
6. Preliminarmente, deve osservarsi che il servizio civile deve ritenersi equiparato, a ogni fine che qui rileva, al servizio militare, in virtù del disposto dell'art. 2103
d.lgs. 66/2010 (Cass. 3 giugno 2021, n. 15477).
7. La ricorrente ha lamentato che il D.M. 50/2021, nel prevedere una differente valutazione del servizio militare prestato in costanza di servizio presso il
(valutato 6 punti) rispetto a quello prestato in periodo Controparte_1 antecedente (valutato 0,6 punti) si porrebbe in contrasto con l'art. 569 co. 3 d.lgs.
297/1994, che così dispone:
«Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti».
8. Sarebbe altresì violato l'art. 2050 d.lgs. 66/2010 (ordinamento militare), che così prevede:
Pag. 3 di 12 «I periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutate nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici.
Ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro».
9. Sulla questione si è pronunciato con il Consiglio di Stato, che ha ritenuto fondata la doglianza e ha annullato il D.M. 50/2021 e gli atti amministrativi conseguenti
(Cons. Stato 10 marzo 2022, n. 1720); in senso conforme, si registra anche un'altra pronuncia recente (Cons. Stato 9 gennaio 2023, n. 266).
10. Deve però registrarsi che non può dirsi consolidato in seno alla giustizia amministrativa tale indirizzo interpretativo: con un'altra recente sentenza, infatti, il Consiglio di Stato ha ritenuto legittima la differenza valutazione del servizio reso anteriormente all'impiego presso la pubblica amministrazione rispetto a quello reso in costanza dello stesso, sulla base delle seguenti motivazioni che qui si richiamano anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. (Cons. Stato 29 dicembre
2022, n. 11602):
«Tali norme [i.e. artt. 485 co. 7 d.lgs. 297/1994 e 2050 d.lgs. 66/2010) stabiliscono la misura ed i termini entro cui il servizio prestato può essere riconosciuto valido.
Sarebbe ingiustificato che il servizio di leva fosse valutato come indice d'idoneità all'insegnamento, a scapito di chi ha maggiori titoli pertinenti all'attività da svolgere, atteso che una cosa è tutelare chi deve lasciare il lavoro per adempiere agli obblighi militari, tutt'altra cosa sarebbe valutare il servizio militare come titolo di merito per un insegnamento col quale esso non ha nessuna attinenza» (Cons. Stato, Sez. II, 22 novembre 2011, n. 4259; 17 giugno 2015, n. 2314, da ultimo 13 dicembre 2017, n. 2612).
In definitiva, solo per il servizio prestato in costanza di nomina è preminente l'esigenza di apprestare una misura di compensazione, essendo il servizio militare causa di sospensione del rapporto di lavoro indipendente dalla volontà del cittadino lavoratore. Un effettivo pregiudizio alla «posizione di lavoro» (art. 52 Cost.) del docente deriva solamente qualora questi, già nominato, sia pure con contratto a tempo determinato, sia chiamato a svolgere il servizio militare o il servizio civile sostitutivo, poiché, diversamente, si consumerebbe
Pag. 4 di 12 una disparità di trattamento a danno di tutti coloro che hanno prestato servizio nell'interesse della Nazione.
Per le ragioni anzidette, non può dirsi illegittima la minore valenza della considerazione del servizio militare (ovvero sostitutivo) prestato, una volta conseguito il titolo di studio richiesto ma in mancanza di un rapporto di lavoro in atto, ai fini della immissione nelle graduatorie più volte menzionate.
Infatti tale necessaria minore valenza corrisponde alla corretta e logica differenziazione operata a livello legislativo dall'art. 2050 del d. lgs. n° 66 del 2010, secondo cui:
a) i periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici;
b) ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro.
Al contrario se si considerasse il servizio militare prestato non in costanza di nomina al pari di quello prestato durante il rapporto di lavoro che costringe l'interessato ad assentarsi dall'attività didattica per assolvere all'obbligo di leva, l'attribuzione di punteggio non sarebbe giustificata dal curriculum professionale del candidato.
Infatti la tabella dei punteggi (ordinanza ministeriale n° 50 del 2021) che è a base della valutazione attribuisce 6 punti per i servizi svolti nella scuola e 0,60 punti per servizi svolti in qualsiasi ente pubblico.
È ovvio che il servizio prestato quale militare non in costanza di nomina presso la scuola deve avere il medesimo punteggio che deve essere riconosciuto a chi ha prestato servizio in qualsiasi altra amministrazione pubblica non scolastica.
In tal modo il servizio militare svolto non in costanza di nomina presso la scuola trova comunque riconoscimento.
Aderire alla tesi degli appellanti significherebbe operare una discriminazione verso i dipendenti statali che non può trovare ingresso.
Ossia risulta ragionevole e corretto attribuire a coloro che hanno prestato il servizio di leva non in costanza di rapporto il punteggio attribuito alla prestazione lavorativa prestata presso qualsiasi altra pubblica amministrazione.
Pag. 5 di 12 In tale prospettiva il servizio militare è, nell'uno come nell'altro caso, valutato nel contesto del curriculum professionale e non si pone in contrasto con la giurisprudenza della sezione richiamata dagli appellanti perché il servizio di leva è valutato in costanza o meno del rapporto di lavoro, salva la necessaria diversa modulazione del punteggio».
11. A fronte del contrasto giurisprudenziale in essere, lo scrivente ritiene di aderire a quest'ultimo orientamento, in quanto sorretto da argomentazioni giuridiche maggiormente aderenti al dettato letterale e alla ratio delle norme applicabili alla fattispecie.
12. Infatti, dal tenore letterale delle norme invocate non si può affatto ricavarsi un obbligo di equiparazione, ai fini del punteggio attribuito nelle graduatorie, del servizio militare prestato prima o durante il servizio presso il
[...]
: essa infatti impone semplicemente che il servizio militare Controparte_1 precedentemente prestato sia riconosciuto – sicché sarebbe illegittimo un decreto ministeriale che non riconoscesse alcun punteggio a questa situazione soggettiva
– ma non che gli venga attribuito un punteggio specifico.
13. Ciò anche alla luce del fatto che, anche nelle sentenze che affermano l'illegittimità della minore valutazione del servizio anteriore alla nomina, viene data rilevanza decisiva al carattere obbligatorio del servizio di leva o del servizio civile sostitutivo. È proprio la non facoltatività del servizio prestato nell'interesse della nazione a rendere illegittima la perdita dell'utile valutazione dello stesso ai fini concorsuali, dato che negli anni di prestazione del servizio di leva, in assenza di obbligo, il soggetto avrebbe potuto maturare anzianità valutabile con il pieno punteggio riconosciuto per il servizio nella stessa amministrazione.
14. Lo scrivente ritiene che sia invece legittima la diversa valutazione del servizio civile o militare prestato su base volontaria, a seconda che lo stesso sia prestato in costanza di rapporto o anteriormente a esso.
15. Come osservato dalla Corte d'Appello di Torino in un caso analogo, il diverso trattamento delle due situazioni – servizio militare prestato prima e durante il servizio presso l'Amministrazione scolastica – appare ragionevole, dato che il maggior punteggio riconosciuto a chi presta servizio militare dopo aver ottenuto
Pag. 6 di 12 un impiego scolastico si giustifica in considerazione dell'esigenza di non pregiudicare i soggetti che decidano di adempiere al dovere di cui all'art. 52 co. 2
Cost.; mentre, per quanto riguarda il servizio militare prestato in costanza di impiego, «la valutabilità del servizio militare è volta a evitare la discriminazione tra un cittadino impegnato nel servizio militare e un altro che, ottenuto un impiego presso una pubblica amministrazione, potrebbe godere dei benefici, in termini di graduatorie, da tale impiego» (App. Torino, 8 giugno 2022, n. 326).
16. Inoltre, il servizio militare in costanza di rapporto costituisce legittima causa di sospensione del rapporto di lavoro – al pari di malattia, infortunio, gravidanza e puerperio –, da cui discende il corollario che esso deve essere valutato con lo stesso punteggio (6 punti) previsto per il servizio «reso nella medesima qualifica»
(così App. Genova 182/2021).
17. Rispetto al servizio militare prestato antecedentemente non sussiste tale esigenza
(non essendoci sospensione del rapporto in essere), sicché appare ragionevole la sua valutazione con il punteggio (0,6 punti) previsto per il «servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali».
18. Le pronunce di legittimità citate in ricorso appaiono inconferenti, dato che in esse viene stabilita l'illegittimità della totale omissione di valutazione del servizio militare precedentemente prestato, ma non viene affermato che esso debba essere necessariamente valutato in misura equivalente a quello prestato in costanza di servizio.
19. Ciò è confermato dal fatto che, al contrario, sulla questione specifica si è successivamente pronunciata la Corte di cassazione con una recente sentenza, nella quale ha stabilito la legittimità del D.M. 50/2021 nella parte in cui attribuisce un punteggio maggiore a chi abbia prestato servizio militare in costanza di rapporto rispetto a chi ha prestato tale servizio non in costanza di rapporto: si riportano di seguito le argomentazioni di tale sentenza, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. (Cass. 8 agosto 2024, n. 22429):
Pag. 7 di 12 «3. Ciò posto, si rileva che i precedenti di questa S.C. hanno definito la questione – diversa da quella che è oggetto dell'odierno contendere - in ordine alla possibilità, per i decreti ministeriali di disciplina delle graduatorie per l'accesso all'impiego scolastico, di consentire la valutazione del servizio militare obbligatorio o dei servizi civili sostitutivi solo se resi in costanza di rapporto.
Tale limitazione era infatti contenuta nell'art. 2, co. 6, del D.M. n. 44 del 2011 e di conseguenza Cass. 2 marzo 2020, n. 5679, Cass.3 giugno 2021, n.15467 e Cass 29 dicembre 2021, n. 41894 (tutte riguardanti docenti e graduatorie c.d. ad esaurimento) e
Cass. 29 marzo 2024, n. 8586 (sempre quanto ai docenti ed alle graduatorie di circolo e di istituto) hanno ritenuto che si trattasse di previsione non legittima.
Ciò essenzialmente, a partire dall'originaria Cass. 5679/2020, sul presupposto che l'art. 2050 del Codice dell'Ordinamento Militare andasse inteso non nel senso appunto di limitare – in presenza di pubblici concorsi, cui andavano estensivamente equiparate le graduatorie per l'accesso alla scuola – il riconoscimento del servizio ai soli casi di nomina in costanza di rapporto, ma nel senso, coerente con il disposto dell'art. 52 della
Costituzione ed al principio di non discriminazione ivi espressamente sancito, di imporre in generale il riconoscimento di quel servizio (comma 1), ribadendone il riconoscimento anche se reso in corso di rapporto (comma 2).
Si tratta di principi espressi rispetto a casi che coinvolgevano personale docente, ma che evidentemente valgono anche rispetto al personale ATA che qui viene in evidenza.
4. Il tema di causa è però diverso e riguarda la possibilità che, nelle graduatorie per l'accesso alla scuola, come nei concorsi, siano attribuiti punteggi diversi al servizio militare o al servizio civile sostitutivo, a seconda che essi siano prestati in costanza di rapporto o autonomamente da esso.
5. Per affrontare la questione del punto di vista giuridico sono necessari vari chiarimenti.
5.1 Va intanto qui precisato come non possano essere utilmente richiamate le norme, come l'art. 485, co. 7 e l'art. 569, co. 3 del d. lgs. n. 297 del 1994, che riguardano in senso stretto non la valutazione del servizio militare o sostitutivo nei concorsi o nelle graduatorie, ma ai fini del “riconoscimento del servizio agli effetti della carriera” (così
l'intestazione della sez. IV, capo III, parte Terza, del d. lgs. n. 297 del 1994 e così la rubrica dell'art. 569).
Si tratta infatti di due fenomeni del tutto diversi, sicché non vi è luogo a richiamare, rispetto alle questioni - di portata comparativa delle diverse posizioni - sui concorsi o sulle
Pag. 8 di 12 graduatorie, quanto vale per la carriera e per la ricostruzione ai fini di essa dei servizi precedentemente resi.
5.2 Si deve poi rilevare come il D.M. n. 50 del 2021, che riguarda il personale ATA e che qui viene in considerazione, disciplina come segue la materia in esame.
Esso prevede che:
- il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica
(All. A, punto A, primo inciso);
- il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali (All. A, punto A, secondo inciso);
- è considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali anche il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva (All. A, terzo inciso);
- il servizio valutabile è in generale quello “effettivamente prestato” (punto 1 delle note alla Tabella di valutazione) ed in particolare, qualora, come nel caso del servizio militare o sostitutivo, sia prevista per legge la conservazione del posto senza assegni,
i corrispondenti periodi sono computati «nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti».
In sostanza, secondo la Tabella allegata al D.M., letta alla luce dei criteri appena detti, i servizi nelle specifiche qualifiche di cui a tale Tabella (assistente amm.vo; assistente tecnico;
collaboratore scolastico etc.), se svolti in costanza di rapporto attribuiscono 0,60 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni per le supplenze riguardanti le medesime qualifiche o qualifiche assimilate nella Tabella, fino ad un massimo di 6 punti annui, mentre i servizi prestati alle dirette dipendenze di altre P.A., attribuiscono 0,15 punti per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni fino ad un massimo di punti 0,60 annui.
Convertendo i punteggi sul piano del servizio militare o sostitutivo, ne deriva, secondo i criteri sopra riepilogati, che, per esso, se prestato in costanza di rapporto, spettano, per le graduatorie riguardanti la medesima qualifica del rapporto preesistente, 0,60 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni, fino ad un massimo di 6 punti annui, mentre, se prestato non in costanza di rapporto, spettano 0,15 punti per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni fino ad un massimo di punti 0,60 annui.
6. L'assetto appare non in contrasto con il disposto dei due commi dell'art. 2050 del
Codice dell'Ordinamento Militare, già in precedenza richiamati. Il comma 1 dell'art. 2050
Pag. 9 di 12 - ripreso con analoga previsione dall'art. 2103, co. 3, prima parte del d.lgs. n. 66 del 2010
(Codice dell'Ordinamento Militare) per il servizio civile sostitutivo – richiede infatti la valorizzazione del servizio militare, per concorsi e graduatorie di accesso «con lo stesso punteggio» proprio dei «servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici» e ciò è quanto esattamente attribuito dal D.M. per chi lo abbia prestato non in costanza di rapporto.
Il comma 2 – ripreso con analoga previsione dall'art. 2103, co. 3, seconda parte del d.lgs.
n. 66 del 2010 (Codice dell'Ordinamento Militare) per il servizio civile sostitutivo - non afferma esplicitamente quale sia il punteggio da attribuire ai periodi di servizio militare resi in pendenza di rapporto di lavoro, ma ne richiede la considerazione «a tutti gli effetti».
6.1 In altre parole, la norma primaria non esclude per nulla la diversa valorizzazione dei periodi svolti in costanza o meno di un rapporto di lavoro con la stessa P.A. Essa impone di non violare, per i servizi non in costanza di rapporto, il principio dell'attribuzione di un punteggio pari e comunque non inferiore a quello previsto per i servizi presso altri enti pubblici e, per i servizi resi in costanza di rapporto con l'Amministrazione scolastica, di valorizzarli «a tutti gli effetti», con ciò indirizzando nel senso che, quando ricorra quel presupposto, lo svolgimento del servizio militare sostitutivo deve essere equivalente al servizio effettivamente reso.
6.2 Tale regolamentazione, nel consentire in concreto il differenziale tra l'uno e l'altro servizio, non è irragionevole.
Infatti, l'attribuzione del medesimo punteggio del servizio effettivo – ai fini dell'accesso ad un futuro rapporto di impiego - a chi sia costretto ad interrompere il rapporto in corso per adempiere agli obblighi di leva risponde ad evidenti esigenze di pari trattamento in quanto, altrimenti, il sistema, creando uno sfavore rispetto a chi prosegua in un identico rapporto per il solo fatto della prestazione del servizio militare o obbligatorio o sostitutivo di esso, contrasterebbe con l'art. 52, co. 2, della Costituzione.
Esigenza, quest'ultima, che invece non ricorre quando si discorra più genericamente di graduatorie per le supplenze e valorizzazione del servizio militare svolto a prescindere dalla preesistenza di un rapporto.
Quest'ultimo servizio va valorizzato, per garantire che lo svolgimento del servizio militare o sostitutivo non sia in generale ragione di pregiudizio ed assicurare coerenza con l'art. 52, co. 2, Cost., ma la situazione è diversa da quella che si realizza in specifico quando il servizio sia svolto in costanza di rapporto, in cui proprio l'ulteriore necessità di mantenere coerenza con l'art. 52, co. 2 cit., giustifica il diverso trattamento.
Pag. 10 di 12 7. Il D.M., regolando le graduatorie ATA per l'accesso alla scuola, è rispettoso delle norme primarie, perché esso ha attribuito comunque un punteggio e quindi ha riconosciuto un vantaggio come conseguenza dello svolgimento del servizio militare o sostitutivo.
Ma è giustificata anche l'attuazione che il D.M. ha dato dell'assetto normativo sopra descritto, attraverso l'attribuzione di un maggior punteggio per lo svolgimento del servizio in costanza di rapporto nella medesima qualifica ed un minore punteggio per il previo autonomo svolgimento di un servizio qualsiasi presso la P.A., ivi compreso il servizio militare o sostitutivo.
Intanto, la valorizzazione a vari fini di chi provenga dalla medesima esperienza lavorativa,
è stata già ritenuta in generale legittima da questa S.C. (Cass. 2 agosto 2007, n. 17081).
D'altra parte, già si è detto della situazione differenziale di chi comunque abbia un rapporto di lavoro che sia poi sospeso per il servizio militare o sostitutivo, trattandosi di posizione che sollecita, con evidenza, un pari trattamento rispetto a chi non interrompa analogo servizio per un corrispondente impegno, con profilo differenziale munito di una sua specificità, sicché non è necessaria l'estensione di quel trattamento a chi abbia svolto il servizio militare o sostitutivo in via autonoma.
8. A conclusioni analoghe, su base di argomentazioni non significativamente dissimili è pervenuto anche Cons. Stato, Sez. VII, 29 dicembre 2022, 11602.
9. A completamento del ragionamento vanno svolte due ulteriori considerazioni.
9.1 La prima è che non è evidentemente ragione di illegittimità del trattamento destinato a chi abbia prestato il servizio militare obbligatorio o sostitutivo dall'art. 2050, co. 1, del
Codice dell'Ordinamento Militare, ovverosia al di fuori da un rapporto già in corso, il fatto che analogo trattamento fosse destinato, fino all'aprile 2023, ai volontari del servizio civile universale (art. 18, co., 4, d. lgs. n. 40 del 2017), entrambi i casi essendo trattati attribuendo lo stesso valore o punteggio attribuito ai servizi presso le Pubbliche
Amministrazioni.
Il servizio militare o sostitutivo e l'attuale servizio civile universale, se svolti non in costanza di rapporto, sono evenienze diverse – obbligatorio uno, volontario l'altro - frutto di un'evoluzione storica, in cui, a fini comparativi, non è però in sé necessariamente irrazionale che quei servizi siano valutati dalle norme citate, senza praticare trattamenti deteriori, in modo tra loro paritario.
Pag. 11 di 12 Da ciò, non vi sarebbe poi ragione alcuna per far derivare una parificazione del servizio militare o sostitutivo reso non in costanza di rapporto, con quello reso in pendenza di rapporto, situazioni in sé disomogenee per quanto sopra detto.
9.2 La seconda considerazione è che la domanda svolta in causa riguarda la partecipazione alle graduatorie generali di circolo e d'istituto di terza fascia.
Non viene quindi in gioco una qualche pretesa a regimi di riserva previsti espressamente per militari in “ferma” (art. 1014, co. 1, d. lgs. n. 66 del 2010, Codice dell'Ordinamento
Militare), per gli ufficiali di complemento (art. 678, co. 9, del medesimo d. lgs.) e ora, in esito al d.l. n. 44 del 2023, conv. con mod. in legge n. 74 del 2023 (con cui si è modificato il già menzionato art. 18, co., 4 del d. lgs. n. 40 del 2017) per chi abbia svolto periodi di servizio civile “universale”.
Pertanto, visto che la domanda in oggetto riguarda solo la graduatoria “generale”, non vi
è luogo neanche ad affrontare, da nessun punto di vista, questa diversa tematica».
20. Per queste ragioni, il ricorso deve essere rigettato.
21. In ragione della complessità del quadro normativo applicabile alla fattispecie e della presenza di orientamenti giurisprudenziali non perspicui sulla questione, sussistono idonee ragioni a disporre la compensazione delle spese processuali tra le parti costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Parma, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa o assorbita, così dispone:
1. rigetta il ricorso;
2. compensa le spese di lite.
Così deciso in Parma, 02/04/2025
Il giudice
Matteo Giovanni Moresco
Pag. 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Parma
SEZIONE PRIMA CIVILE
Sottosezione Lavoro
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del giudice Matteo
Giovanni Moresco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
( ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. MISSINEO NATALE, elettivamente domiciliata presso il relativo studio in PIAZZA G. MAZZINI 28 88046 LAMEZIA TERME;
RICORRENTE contro
( e Controparte_1 P.IVA_1 relative articolazioni territoriali, in persona del rappresentata e CP_2 difesa dal dott. GARDONI GIUSEPPE, elettivamente domiciliata presso il relativo studio in VIALE MARTIRI DELLA LIBERTA' 15 PARMA;
CONVENUTA OGGETTO: Altre ipotesi
Conclusioni
Per la parte ricorrente:
«accogliere il ricorso e, per l'effetto:
- accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento di punti 6 per il servizio civile svolto nel periodo indicato in premessa, ai fini della collocazione nelle graduatorie di circolo e di istituto del personale ATA di terza fascia di circolo e di istituto e quindi attribuirgli punti 16,80 (11,40+6-0,60) per il profilo di assistente amministrativo, punti
15,80 (10,40+6-0,60) per il profilo di assistente tecnico, punti 15,50 (10,10+6-0,60) per il profilo di collaboratore scolastico e punti 15,45 (10,05+6-0,60) per il profilo di operatore scolastico o quei diversi punteggi ritenuti corretti;
- per l'effetto condannare il e comunque tutti i Controparte_1 resistenti, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., all'attribuzione dei suddetti punteggi e alla correzione delle graduatorie di circolo e di istituto per il personale ATA di terza fascia, pubblicati dai resistenti, per i profili suddetti, valide per il triennio
2024/2027;
- in ogni caso, adottare tutti i provvedimenti ritenuti più idonei ed opportuni a tutela della posizione e del diritto soggettivo del ricorrente.
Con vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario».
Per la parte convenuta:
«Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,
In via preliminare, dichiarare il ricorso improcedibile, poiché in violazione della disposizione di cui all'art. 102 cpc.
Nel merito, rigettare il ricorso perché infondato in fatto e in diritto.
Con vittoria di spese e competenze legali da liquidarsi ai sensi e per gli effetti dell'art. 152-bis,
Disp. Att. c.p.c».
Pag. 2 di 12 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 29.11.2024, ha chiesto al Parte_1
Tribunale di Parma di ha chiesto al Tribunale di Parma di riconoscergli il punteggio di 6 punti per anno nelle graduatorie di circolo e di Istituto della
Provincia di Parma in cui è inserita quale personale ATA, in virtù dello svolgimento di servizio civile in tempo antecedente alla presa di servizio presso il convenuto. Controparte_1
2. Il si è costituito in giudizio, chiedendo il Controparte_1
rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.
3. È stata disposta la notifica ai sensi dell'art. 151 c.p.c. nei confronti degli eventuali controinteressati mediante pubblicazione del ricorso e degli atti di causa sul sito istituzionale del convenuto. CP_1
4. La causa è stata decisa a seguito di discussione con lettura in udienza della sentenza.
5. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
6. Preliminarmente, deve osservarsi che il servizio civile deve ritenersi equiparato, a ogni fine che qui rileva, al servizio militare, in virtù del disposto dell'art. 2103
d.lgs. 66/2010 (Cass. 3 giugno 2021, n. 15477).
7. La ricorrente ha lamentato che il D.M. 50/2021, nel prevedere una differente valutazione del servizio militare prestato in costanza di servizio presso il
(valutato 6 punti) rispetto a quello prestato in periodo Controparte_1 antecedente (valutato 0,6 punti) si porrebbe in contrasto con l'art. 569 co. 3 d.lgs.
297/1994, che così dispone:
«Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti».
8. Sarebbe altresì violato l'art. 2050 d.lgs. 66/2010 (ordinamento militare), che così prevede:
Pag. 3 di 12 «I periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutate nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici.
Ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro».
9. Sulla questione si è pronunciato con il Consiglio di Stato, che ha ritenuto fondata la doglianza e ha annullato il D.M. 50/2021 e gli atti amministrativi conseguenti
(Cons. Stato 10 marzo 2022, n. 1720); in senso conforme, si registra anche un'altra pronuncia recente (Cons. Stato 9 gennaio 2023, n. 266).
10. Deve però registrarsi che non può dirsi consolidato in seno alla giustizia amministrativa tale indirizzo interpretativo: con un'altra recente sentenza, infatti, il Consiglio di Stato ha ritenuto legittima la differenza valutazione del servizio reso anteriormente all'impiego presso la pubblica amministrazione rispetto a quello reso in costanza dello stesso, sulla base delle seguenti motivazioni che qui si richiamano anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. (Cons. Stato 29 dicembre
2022, n. 11602):
«Tali norme [i.e. artt. 485 co. 7 d.lgs. 297/1994 e 2050 d.lgs. 66/2010) stabiliscono la misura ed i termini entro cui il servizio prestato può essere riconosciuto valido.
Sarebbe ingiustificato che il servizio di leva fosse valutato come indice d'idoneità all'insegnamento, a scapito di chi ha maggiori titoli pertinenti all'attività da svolgere, atteso che una cosa è tutelare chi deve lasciare il lavoro per adempiere agli obblighi militari, tutt'altra cosa sarebbe valutare il servizio militare come titolo di merito per un insegnamento col quale esso non ha nessuna attinenza» (Cons. Stato, Sez. II, 22 novembre 2011, n. 4259; 17 giugno 2015, n. 2314, da ultimo 13 dicembre 2017, n. 2612).
In definitiva, solo per il servizio prestato in costanza di nomina è preminente l'esigenza di apprestare una misura di compensazione, essendo il servizio militare causa di sospensione del rapporto di lavoro indipendente dalla volontà del cittadino lavoratore. Un effettivo pregiudizio alla «posizione di lavoro» (art. 52 Cost.) del docente deriva solamente qualora questi, già nominato, sia pure con contratto a tempo determinato, sia chiamato a svolgere il servizio militare o il servizio civile sostitutivo, poiché, diversamente, si consumerebbe
Pag. 4 di 12 una disparità di trattamento a danno di tutti coloro che hanno prestato servizio nell'interesse della Nazione.
Per le ragioni anzidette, non può dirsi illegittima la minore valenza della considerazione del servizio militare (ovvero sostitutivo) prestato, una volta conseguito il titolo di studio richiesto ma in mancanza di un rapporto di lavoro in atto, ai fini della immissione nelle graduatorie più volte menzionate.
Infatti tale necessaria minore valenza corrisponde alla corretta e logica differenziazione operata a livello legislativo dall'art. 2050 del d. lgs. n° 66 del 2010, secondo cui:
a) i periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici;
b) ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro.
Al contrario se si considerasse il servizio militare prestato non in costanza di nomina al pari di quello prestato durante il rapporto di lavoro che costringe l'interessato ad assentarsi dall'attività didattica per assolvere all'obbligo di leva, l'attribuzione di punteggio non sarebbe giustificata dal curriculum professionale del candidato.
Infatti la tabella dei punteggi (ordinanza ministeriale n° 50 del 2021) che è a base della valutazione attribuisce 6 punti per i servizi svolti nella scuola e 0,60 punti per servizi svolti in qualsiasi ente pubblico.
È ovvio che il servizio prestato quale militare non in costanza di nomina presso la scuola deve avere il medesimo punteggio che deve essere riconosciuto a chi ha prestato servizio in qualsiasi altra amministrazione pubblica non scolastica.
In tal modo il servizio militare svolto non in costanza di nomina presso la scuola trova comunque riconoscimento.
Aderire alla tesi degli appellanti significherebbe operare una discriminazione verso i dipendenti statali che non può trovare ingresso.
Ossia risulta ragionevole e corretto attribuire a coloro che hanno prestato il servizio di leva non in costanza di rapporto il punteggio attribuito alla prestazione lavorativa prestata presso qualsiasi altra pubblica amministrazione.
Pag. 5 di 12 In tale prospettiva il servizio militare è, nell'uno come nell'altro caso, valutato nel contesto del curriculum professionale e non si pone in contrasto con la giurisprudenza della sezione richiamata dagli appellanti perché il servizio di leva è valutato in costanza o meno del rapporto di lavoro, salva la necessaria diversa modulazione del punteggio».
11. A fronte del contrasto giurisprudenziale in essere, lo scrivente ritiene di aderire a quest'ultimo orientamento, in quanto sorretto da argomentazioni giuridiche maggiormente aderenti al dettato letterale e alla ratio delle norme applicabili alla fattispecie.
12. Infatti, dal tenore letterale delle norme invocate non si può affatto ricavarsi un obbligo di equiparazione, ai fini del punteggio attribuito nelle graduatorie, del servizio militare prestato prima o durante il servizio presso il
[...]
: essa infatti impone semplicemente che il servizio militare Controparte_1 precedentemente prestato sia riconosciuto – sicché sarebbe illegittimo un decreto ministeriale che non riconoscesse alcun punteggio a questa situazione soggettiva
– ma non che gli venga attribuito un punteggio specifico.
13. Ciò anche alla luce del fatto che, anche nelle sentenze che affermano l'illegittimità della minore valutazione del servizio anteriore alla nomina, viene data rilevanza decisiva al carattere obbligatorio del servizio di leva o del servizio civile sostitutivo. È proprio la non facoltatività del servizio prestato nell'interesse della nazione a rendere illegittima la perdita dell'utile valutazione dello stesso ai fini concorsuali, dato che negli anni di prestazione del servizio di leva, in assenza di obbligo, il soggetto avrebbe potuto maturare anzianità valutabile con il pieno punteggio riconosciuto per il servizio nella stessa amministrazione.
14. Lo scrivente ritiene che sia invece legittima la diversa valutazione del servizio civile o militare prestato su base volontaria, a seconda che lo stesso sia prestato in costanza di rapporto o anteriormente a esso.
15. Come osservato dalla Corte d'Appello di Torino in un caso analogo, il diverso trattamento delle due situazioni – servizio militare prestato prima e durante il servizio presso l'Amministrazione scolastica – appare ragionevole, dato che il maggior punteggio riconosciuto a chi presta servizio militare dopo aver ottenuto
Pag. 6 di 12 un impiego scolastico si giustifica in considerazione dell'esigenza di non pregiudicare i soggetti che decidano di adempiere al dovere di cui all'art. 52 co. 2
Cost.; mentre, per quanto riguarda il servizio militare prestato in costanza di impiego, «la valutabilità del servizio militare è volta a evitare la discriminazione tra un cittadino impegnato nel servizio militare e un altro che, ottenuto un impiego presso una pubblica amministrazione, potrebbe godere dei benefici, in termini di graduatorie, da tale impiego» (App. Torino, 8 giugno 2022, n. 326).
16. Inoltre, il servizio militare in costanza di rapporto costituisce legittima causa di sospensione del rapporto di lavoro – al pari di malattia, infortunio, gravidanza e puerperio –, da cui discende il corollario che esso deve essere valutato con lo stesso punteggio (6 punti) previsto per il servizio «reso nella medesima qualifica»
(così App. Genova 182/2021).
17. Rispetto al servizio militare prestato antecedentemente non sussiste tale esigenza
(non essendoci sospensione del rapporto in essere), sicché appare ragionevole la sua valutazione con il punteggio (0,6 punti) previsto per il «servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali».
18. Le pronunce di legittimità citate in ricorso appaiono inconferenti, dato che in esse viene stabilita l'illegittimità della totale omissione di valutazione del servizio militare precedentemente prestato, ma non viene affermato che esso debba essere necessariamente valutato in misura equivalente a quello prestato in costanza di servizio.
19. Ciò è confermato dal fatto che, al contrario, sulla questione specifica si è successivamente pronunciata la Corte di cassazione con una recente sentenza, nella quale ha stabilito la legittimità del D.M. 50/2021 nella parte in cui attribuisce un punteggio maggiore a chi abbia prestato servizio militare in costanza di rapporto rispetto a chi ha prestato tale servizio non in costanza di rapporto: si riportano di seguito le argomentazioni di tale sentenza, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. (Cass. 8 agosto 2024, n. 22429):
Pag. 7 di 12 «3. Ciò posto, si rileva che i precedenti di questa S.C. hanno definito la questione – diversa da quella che è oggetto dell'odierno contendere - in ordine alla possibilità, per i decreti ministeriali di disciplina delle graduatorie per l'accesso all'impiego scolastico, di consentire la valutazione del servizio militare obbligatorio o dei servizi civili sostitutivi solo se resi in costanza di rapporto.
Tale limitazione era infatti contenuta nell'art. 2, co. 6, del D.M. n. 44 del 2011 e di conseguenza Cass. 2 marzo 2020, n. 5679, Cass.3 giugno 2021, n.15467 e Cass 29 dicembre 2021, n. 41894 (tutte riguardanti docenti e graduatorie c.d. ad esaurimento) e
Cass. 29 marzo 2024, n. 8586 (sempre quanto ai docenti ed alle graduatorie di circolo e di istituto) hanno ritenuto che si trattasse di previsione non legittima.
Ciò essenzialmente, a partire dall'originaria Cass. 5679/2020, sul presupposto che l'art. 2050 del Codice dell'Ordinamento Militare andasse inteso non nel senso appunto di limitare – in presenza di pubblici concorsi, cui andavano estensivamente equiparate le graduatorie per l'accesso alla scuola – il riconoscimento del servizio ai soli casi di nomina in costanza di rapporto, ma nel senso, coerente con il disposto dell'art. 52 della
Costituzione ed al principio di non discriminazione ivi espressamente sancito, di imporre in generale il riconoscimento di quel servizio (comma 1), ribadendone il riconoscimento anche se reso in corso di rapporto (comma 2).
Si tratta di principi espressi rispetto a casi che coinvolgevano personale docente, ma che evidentemente valgono anche rispetto al personale ATA che qui viene in evidenza.
4. Il tema di causa è però diverso e riguarda la possibilità che, nelle graduatorie per l'accesso alla scuola, come nei concorsi, siano attribuiti punteggi diversi al servizio militare o al servizio civile sostitutivo, a seconda che essi siano prestati in costanza di rapporto o autonomamente da esso.
5. Per affrontare la questione del punto di vista giuridico sono necessari vari chiarimenti.
5.1 Va intanto qui precisato come non possano essere utilmente richiamate le norme, come l'art. 485, co. 7 e l'art. 569, co. 3 del d. lgs. n. 297 del 1994, che riguardano in senso stretto non la valutazione del servizio militare o sostitutivo nei concorsi o nelle graduatorie, ma ai fini del “riconoscimento del servizio agli effetti della carriera” (così
l'intestazione della sez. IV, capo III, parte Terza, del d. lgs. n. 297 del 1994 e così la rubrica dell'art. 569).
Si tratta infatti di due fenomeni del tutto diversi, sicché non vi è luogo a richiamare, rispetto alle questioni - di portata comparativa delle diverse posizioni - sui concorsi o sulle
Pag. 8 di 12 graduatorie, quanto vale per la carriera e per la ricostruzione ai fini di essa dei servizi precedentemente resi.
5.2 Si deve poi rilevare come il D.M. n. 50 del 2021, che riguarda il personale ATA e che qui viene in considerazione, disciplina come segue la materia in esame.
Esso prevede che:
- il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica
(All. A, punto A, primo inciso);
- il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali (All. A, punto A, secondo inciso);
- è considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali anche il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva (All. A, terzo inciso);
- il servizio valutabile è in generale quello “effettivamente prestato” (punto 1 delle note alla Tabella di valutazione) ed in particolare, qualora, come nel caso del servizio militare o sostitutivo, sia prevista per legge la conservazione del posto senza assegni,
i corrispondenti periodi sono computati «nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti».
In sostanza, secondo la Tabella allegata al D.M., letta alla luce dei criteri appena detti, i servizi nelle specifiche qualifiche di cui a tale Tabella (assistente amm.vo; assistente tecnico;
collaboratore scolastico etc.), se svolti in costanza di rapporto attribuiscono 0,60 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni per le supplenze riguardanti le medesime qualifiche o qualifiche assimilate nella Tabella, fino ad un massimo di 6 punti annui, mentre i servizi prestati alle dirette dipendenze di altre P.A., attribuiscono 0,15 punti per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni fino ad un massimo di punti 0,60 annui.
Convertendo i punteggi sul piano del servizio militare o sostitutivo, ne deriva, secondo i criteri sopra riepilogati, che, per esso, se prestato in costanza di rapporto, spettano, per le graduatorie riguardanti la medesima qualifica del rapporto preesistente, 0,60 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni, fino ad un massimo di 6 punti annui, mentre, se prestato non in costanza di rapporto, spettano 0,15 punti per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni fino ad un massimo di punti 0,60 annui.
6. L'assetto appare non in contrasto con il disposto dei due commi dell'art. 2050 del
Codice dell'Ordinamento Militare, già in precedenza richiamati. Il comma 1 dell'art. 2050
Pag. 9 di 12 - ripreso con analoga previsione dall'art. 2103, co. 3, prima parte del d.lgs. n. 66 del 2010
(Codice dell'Ordinamento Militare) per il servizio civile sostitutivo – richiede infatti la valorizzazione del servizio militare, per concorsi e graduatorie di accesso «con lo stesso punteggio» proprio dei «servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici» e ciò è quanto esattamente attribuito dal D.M. per chi lo abbia prestato non in costanza di rapporto.
Il comma 2 – ripreso con analoga previsione dall'art. 2103, co. 3, seconda parte del d.lgs.
n. 66 del 2010 (Codice dell'Ordinamento Militare) per il servizio civile sostitutivo - non afferma esplicitamente quale sia il punteggio da attribuire ai periodi di servizio militare resi in pendenza di rapporto di lavoro, ma ne richiede la considerazione «a tutti gli effetti».
6.1 In altre parole, la norma primaria non esclude per nulla la diversa valorizzazione dei periodi svolti in costanza o meno di un rapporto di lavoro con la stessa P.A. Essa impone di non violare, per i servizi non in costanza di rapporto, il principio dell'attribuzione di un punteggio pari e comunque non inferiore a quello previsto per i servizi presso altri enti pubblici e, per i servizi resi in costanza di rapporto con l'Amministrazione scolastica, di valorizzarli «a tutti gli effetti», con ciò indirizzando nel senso che, quando ricorra quel presupposto, lo svolgimento del servizio militare sostitutivo deve essere equivalente al servizio effettivamente reso.
6.2 Tale regolamentazione, nel consentire in concreto il differenziale tra l'uno e l'altro servizio, non è irragionevole.
Infatti, l'attribuzione del medesimo punteggio del servizio effettivo – ai fini dell'accesso ad un futuro rapporto di impiego - a chi sia costretto ad interrompere il rapporto in corso per adempiere agli obblighi di leva risponde ad evidenti esigenze di pari trattamento in quanto, altrimenti, il sistema, creando uno sfavore rispetto a chi prosegua in un identico rapporto per il solo fatto della prestazione del servizio militare o obbligatorio o sostitutivo di esso, contrasterebbe con l'art. 52, co. 2, della Costituzione.
Esigenza, quest'ultima, che invece non ricorre quando si discorra più genericamente di graduatorie per le supplenze e valorizzazione del servizio militare svolto a prescindere dalla preesistenza di un rapporto.
Quest'ultimo servizio va valorizzato, per garantire che lo svolgimento del servizio militare o sostitutivo non sia in generale ragione di pregiudizio ed assicurare coerenza con l'art. 52, co. 2, Cost., ma la situazione è diversa da quella che si realizza in specifico quando il servizio sia svolto in costanza di rapporto, in cui proprio l'ulteriore necessità di mantenere coerenza con l'art. 52, co. 2 cit., giustifica il diverso trattamento.
Pag. 10 di 12 7. Il D.M., regolando le graduatorie ATA per l'accesso alla scuola, è rispettoso delle norme primarie, perché esso ha attribuito comunque un punteggio e quindi ha riconosciuto un vantaggio come conseguenza dello svolgimento del servizio militare o sostitutivo.
Ma è giustificata anche l'attuazione che il D.M. ha dato dell'assetto normativo sopra descritto, attraverso l'attribuzione di un maggior punteggio per lo svolgimento del servizio in costanza di rapporto nella medesima qualifica ed un minore punteggio per il previo autonomo svolgimento di un servizio qualsiasi presso la P.A., ivi compreso il servizio militare o sostitutivo.
Intanto, la valorizzazione a vari fini di chi provenga dalla medesima esperienza lavorativa,
è stata già ritenuta in generale legittima da questa S.C. (Cass. 2 agosto 2007, n. 17081).
D'altra parte, già si è detto della situazione differenziale di chi comunque abbia un rapporto di lavoro che sia poi sospeso per il servizio militare o sostitutivo, trattandosi di posizione che sollecita, con evidenza, un pari trattamento rispetto a chi non interrompa analogo servizio per un corrispondente impegno, con profilo differenziale munito di una sua specificità, sicché non è necessaria l'estensione di quel trattamento a chi abbia svolto il servizio militare o sostitutivo in via autonoma.
8. A conclusioni analoghe, su base di argomentazioni non significativamente dissimili è pervenuto anche Cons. Stato, Sez. VII, 29 dicembre 2022, 11602.
9. A completamento del ragionamento vanno svolte due ulteriori considerazioni.
9.1 La prima è che non è evidentemente ragione di illegittimità del trattamento destinato a chi abbia prestato il servizio militare obbligatorio o sostitutivo dall'art. 2050, co. 1, del
Codice dell'Ordinamento Militare, ovverosia al di fuori da un rapporto già in corso, il fatto che analogo trattamento fosse destinato, fino all'aprile 2023, ai volontari del servizio civile universale (art. 18, co., 4, d. lgs. n. 40 del 2017), entrambi i casi essendo trattati attribuendo lo stesso valore o punteggio attribuito ai servizi presso le Pubbliche
Amministrazioni.
Il servizio militare o sostitutivo e l'attuale servizio civile universale, se svolti non in costanza di rapporto, sono evenienze diverse – obbligatorio uno, volontario l'altro - frutto di un'evoluzione storica, in cui, a fini comparativi, non è però in sé necessariamente irrazionale che quei servizi siano valutati dalle norme citate, senza praticare trattamenti deteriori, in modo tra loro paritario.
Pag. 11 di 12 Da ciò, non vi sarebbe poi ragione alcuna per far derivare una parificazione del servizio militare o sostitutivo reso non in costanza di rapporto, con quello reso in pendenza di rapporto, situazioni in sé disomogenee per quanto sopra detto.
9.2 La seconda considerazione è che la domanda svolta in causa riguarda la partecipazione alle graduatorie generali di circolo e d'istituto di terza fascia.
Non viene quindi in gioco una qualche pretesa a regimi di riserva previsti espressamente per militari in “ferma” (art. 1014, co. 1, d. lgs. n. 66 del 2010, Codice dell'Ordinamento
Militare), per gli ufficiali di complemento (art. 678, co. 9, del medesimo d. lgs.) e ora, in esito al d.l. n. 44 del 2023, conv. con mod. in legge n. 74 del 2023 (con cui si è modificato il già menzionato art. 18, co., 4 del d. lgs. n. 40 del 2017) per chi abbia svolto periodi di servizio civile “universale”.
Pertanto, visto che la domanda in oggetto riguarda solo la graduatoria “generale”, non vi
è luogo neanche ad affrontare, da nessun punto di vista, questa diversa tematica».
20. Per queste ragioni, il ricorso deve essere rigettato.
21. In ragione della complessità del quadro normativo applicabile alla fattispecie e della presenza di orientamenti giurisprudenziali non perspicui sulla questione, sussistono idonee ragioni a disporre la compensazione delle spese processuali tra le parti costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Parma, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa o assorbita, così dispone:
1. rigetta il ricorso;
2. compensa le spese di lite.
Così deciso in Parma, 02/04/2025
Il giudice
Matteo Giovanni Moresco
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