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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 09/01/2025, n. 175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 175 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1338/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE VI CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1338/2024
Oggi 9 gennaio 2025, davanti al giudice dott. Antonio S. Stefani, sono presenti mediante collegamento audio video da remoto con programma Teams: per l'avv. RODA' SEBASTIANO;
Parte_1
nessuno per e per Controparte_1 CP_2 per mandataria di l'avv. Controparte_3 Controparte_4
Marta Pesenti in sostituzione dell'avv. Bordiga Francesco;
sono presenti nella stanza del predetto difensore le dott.sse e . CP_5 Controparte_6
I difensori danno atto che nono presenti altre persone e che non procederanno ad alcuna forma di registrazione.
Il giudice invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere oralmente la causa.
L'avv. Rodà precisa come da atto di citazione;
l'avv. Pesenti per parte intervenuta precisa le conclusioni come da atto di intervento.
Conclusioni di parte attrice opponente
l'II.mo Tribunale adito: Pt_2 in via preliminare, dichiarare previa la revoca del decreto ingiuntivo opposto n 44588/2013 (RG 64111/2013) -
l'inesistenza/nullità della notifica del D.I. 44588/2013 (RG 64111/2013) in capo al sig.
Parte_3 dichiarare previa la revoca del decreto ingiuntivo opposto n 44588/2013 (RG 64111/2013) -
l'incompetenza territoriale del giudice che ha emesso il decreto in favore del Tribunale di
Bergamo.
Nel merito:
pagina 1 di 7 Si chiede si essere autorizzati alla chiamata in giudizio della con Controparte_7 sede in Milano – Foro Buonaparte n 63, al fine di liberare il sig. Parte_1 dal debito di cui si è detto, come da scrittura “Atto di cessione di società a responsabilità limitata, dove all'art. 4 è stato pattuito l'impegno dell'acquirente “a tenere liberi ed indenni i venditori da ogni e qualsiasi debito, esborso o responsabilità connesso alla pregressa partecipazione sociale e si impegna a liberarli in qualunque sede, eventualmente anche processuale, per qualsiasi debito, per qualsiasi tipo di garanzia anche fideiussoria eventualmente fino ad oggi prestata o rilasciata tanto come soci che garanti.
respinta ogni contraria istanza, in accoglimento dei motivi suesposti ed in revoca decreto ingiuntivo opposto n 44588/2013 (RG 64111/2013), accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del credito portato nel D.I. opposto;
In via riconvenzionale:
revocare il decreto ingiuntivo opposto n 44588/2013 (RG 64111/2013) e dichiarare
– per le motivazioni sopra esposte - parte convenuta opposta decaduta dalla possibilità di agire nei confronti del sig. in relazione alla fideiussione del Parte_3
13.02.2009 per violazione dell'art 1957 cc, rilevata anche la nullità delle clausole vessatorie contenute nell'atto di concessione della garanzia fideiussoria del 13.02.2009 prestata in favore della società in relazione al contratto di mutuo n 60390251. Parte_4
Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio da distrarsi ex art 93 cpc in favore del difensore costituito.
Conclusioni di parte intervenuta
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e/o allegazione, così giudicare: in via principale:
1) dichiarare inammissibile l'opposizione avversaria;
in subordine:
2) nel denegato caso in cui l'opposizione fosse considerata ammissibile, respingere perché inammissibili e/o infondate tutte le domande formulate dall'Opponente e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto e l'esecutività; in via di ulteriore subordine:
3) nel denegato caso in cui il decreto venisse revocato, condannare l'Opponente al pagamento della somma di euro € 45.429,97, oltre interessi contrattuali dal 1° giugno 2013 sino al saldo, a favore di quale società incorporante Controparte_4 CP_2
[...] in ogni caso:
4) con vittoria di spese e onorari del presente giudizio, aumentati di spese generali, c.p.a. e iva.
pagina 2 di 7 I difensori si riportano integralmente ai propri atti e discutono brevemente la causa;
l'avv.
Rodà insiste nella eccezione di incompetenza territoriale;
l'avv. Pesenti contesta l'eccezione e si riporta ai propri atti.
Il giudice, dopo la camera di consiglio, pronuncia sentenza ex art. 281-sexies c.p.c., dandone lettura.
Il giudice dott. Antonio S. Stefani
pagina 3 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE VI CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Antonio S.
Stefani, ha pronunciato ex art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 1338/2024 promossa da:
(c. f. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. RODA' SEBASTIANO, domiciliato presso l'indirizzo telematico del difensore
- parte attrice opponente - nei confronti di: rappresentata da (c. f. CP_2 Controparte_3
, con il patrocinio dell'avv. BORDIGA FRANCESCO, domiciliata presso P.IVA_1
l'indirizzo telematico del difensore rappresentata da (c. f. Controparte_8 Controparte_1
, P.IVA_2
- parti convenute opposte –
e con l'intervento di: rappresentata da (c. f. Controparte_4 Controparte_3
), con il patrocinio dell'avv. BORDIGA FRANCESCO, domiciliata presso P.IVA_1
l'indirizzo telematico del difensore
- parte intervenuta -
CONCLUSIONI come riportato nel verbale che precede
pagina 4 di 7
Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione
1. Oggetto di causa è una opposizione tardiva proposta da Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 44588/2013, con il quale il Tribunale di Milano gli ha ingiunto di pagare, quale fideiussore della , la somma di euro Parte_4
45.429,97, oltre interessi dal 1/6/2013, in favore di mandataria di Controparte_1
Controparte_8
Nel corso del giudizio è intervenuta quale nuova titolare del Controparte_4
credito in forza di incorporazione di a sua volta titolare del credito a CP_2
seguito di scissione di originaria cessionaria del credito. Controparte_3
2. Secondo l'opponente la notifica del decreto ingiuntivo è nulla e inesistente e la parte ha avuto conoscenza del decreto solo in occasione della notificazione dell'atto di precetto, avvenuta in data 12/12/2023.
Dall'esame degli atti prodotti (v. doc. 9 att.), risulta che la notifica del decreto ingiuntivo si
è perfezionata ai sensi dell'art. 140 c.p.c. e l'avviso di deposito dell'atto in comune è stato ricevuto in data 10/1/2014 all'indirizzo di Milano, via Satta n. 11, da persona qualificatasi come figlio convivente del destinatario in conformità del Parte_1 disposto dell'art. 7, legge n. 890/1982.
Parte attrice ha ritenuto la nullità e l'inesistenza di tale notifica, in quanto il destinatario era residente nel comune di Grumello del Monte già dal 24/9/2007, come da certificato prodotto (v. doc. 3 att.).
Tuttavia, tale difesa non è di per sé decisiva, perché le risultanze anagrafiche costituiscono solo una presunzione, che può essere superata da altri mezzi di prova.
Nel caso di specie è rilevante notare che l'atto è stato ricevuto nel 2014 nel domicilio di
Milano da persona che si è dichiarata figlio convivente con il destinatario.
Anche in sede di rilascio della fideiussione, in data 13/2/2009, l'ingiunto ha dichiarato la residenza di Milano, via Satta 11 (v. doc. 12 conv.), quando era già registrato a Grumello del Monte da oltre un anno.
La valutazione congiunta di tali contrastanti elementi di giudizio porta a ritenere che pagina 5 di 7 l'opponente non fosse effettivamente residente a [...]del Monte dal 2007, perché rispetto alla mera certificazione anagrafica sono più persuasive le opposte evidenze, che derivano dalla stessa dichiarazione contrattuale dell'ingiunto e dalla dichiarazione di convivenza del figlio, apposta per di più su un atto sensibile quale è la ricevuta di un atto giudiziario.
Solo con la memoria ex art. 183, sesto comma, n. 3, c.p.c. parte attrice ha allegato di non avere figli. La difesa così svolta è ininfluente. In punto di fatto, tale circostanza non è dimostrata dalla produzione dei certificati di stato di famiglia (cfr. docc. 5 e 6 att.), che attestano solo le persone conviventi con l'attore. In punto di diritto, la relazione di notifica stesa dall'agente postale ha natura di atto pubblico e, pertanto, la sua contestazione avrebbe richiesto la presentazione di una querela di falso (cfr. Cass. n. 8082/2019). In difetto di ciò non è possibile disattendere quanto relazionato dall'agente postale e cioè la consegna dell'avviso al figlio convivente dell'attore.
Ne deriva che il decreto ingiuntivo è stato validamente notificato all'attore in data
10/1/2014, in assenza di alcuna irregolarità.
Non sussiste, quindi, il presupposto richiesto dall'art. 650 c.p.c. ai fini della proponibilità dell'opposizione tardiva, che va dichiarata conseguentemente inammissibile, con assorbimento delle ulteriori difese.
3. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano secondo i parametri minimi del d.m.
55/2014 e succ. mod., trattandosi di causa documentale e non complessa.
Per questi motivi
il Tribunale di Milano in composizione monocratica
VI sezione civile definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) dichiara inammissibile l'opposizione proposta da parte attrice opponente avverso il decreto ingiuntivo n. 44588/2013;
2) condanna parte attrice opponente a rimborsare in favore di parte intervenuta le spese di giudizio, che liquida in € 3.809,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, CPA ed pagina 6 di 7 IVA.
Sentenza resa ex articolo 281-sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Milano, 9 gennaio 2025
Il giudice dott. Antonio S. Stefani
pagina 7 di 7
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE VI CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1338/2024
Oggi 9 gennaio 2025, davanti al giudice dott. Antonio S. Stefani, sono presenti mediante collegamento audio video da remoto con programma Teams: per l'avv. RODA' SEBASTIANO;
Parte_1
nessuno per e per Controparte_1 CP_2 per mandataria di l'avv. Controparte_3 Controparte_4
Marta Pesenti in sostituzione dell'avv. Bordiga Francesco;
sono presenti nella stanza del predetto difensore le dott.sse e . CP_5 Controparte_6
I difensori danno atto che nono presenti altre persone e che non procederanno ad alcuna forma di registrazione.
Il giudice invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere oralmente la causa.
L'avv. Rodà precisa come da atto di citazione;
l'avv. Pesenti per parte intervenuta precisa le conclusioni come da atto di intervento.
Conclusioni di parte attrice opponente
l'II.mo Tribunale adito: Pt_2 in via preliminare, dichiarare previa la revoca del decreto ingiuntivo opposto n 44588/2013 (RG 64111/2013) -
l'inesistenza/nullità della notifica del D.I. 44588/2013 (RG 64111/2013) in capo al sig.
Parte_3 dichiarare previa la revoca del decreto ingiuntivo opposto n 44588/2013 (RG 64111/2013) -
l'incompetenza territoriale del giudice che ha emesso il decreto in favore del Tribunale di
Bergamo.
Nel merito:
pagina 1 di 7 Si chiede si essere autorizzati alla chiamata in giudizio della con Controparte_7 sede in Milano – Foro Buonaparte n 63, al fine di liberare il sig. Parte_1 dal debito di cui si è detto, come da scrittura “Atto di cessione di società a responsabilità limitata, dove all'art. 4 è stato pattuito l'impegno dell'acquirente “a tenere liberi ed indenni i venditori da ogni e qualsiasi debito, esborso o responsabilità connesso alla pregressa partecipazione sociale e si impegna a liberarli in qualunque sede, eventualmente anche processuale, per qualsiasi debito, per qualsiasi tipo di garanzia anche fideiussoria eventualmente fino ad oggi prestata o rilasciata tanto come soci che garanti.
respinta ogni contraria istanza, in accoglimento dei motivi suesposti ed in revoca decreto ingiuntivo opposto n 44588/2013 (RG 64111/2013), accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del credito portato nel D.I. opposto;
In via riconvenzionale:
revocare il decreto ingiuntivo opposto n 44588/2013 (RG 64111/2013) e dichiarare
– per le motivazioni sopra esposte - parte convenuta opposta decaduta dalla possibilità di agire nei confronti del sig. in relazione alla fideiussione del Parte_3
13.02.2009 per violazione dell'art 1957 cc, rilevata anche la nullità delle clausole vessatorie contenute nell'atto di concessione della garanzia fideiussoria del 13.02.2009 prestata in favore della società in relazione al contratto di mutuo n 60390251. Parte_4
Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio da distrarsi ex art 93 cpc in favore del difensore costituito.
Conclusioni di parte intervenuta
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e/o allegazione, così giudicare: in via principale:
1) dichiarare inammissibile l'opposizione avversaria;
in subordine:
2) nel denegato caso in cui l'opposizione fosse considerata ammissibile, respingere perché inammissibili e/o infondate tutte le domande formulate dall'Opponente e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto e l'esecutività; in via di ulteriore subordine:
3) nel denegato caso in cui il decreto venisse revocato, condannare l'Opponente al pagamento della somma di euro € 45.429,97, oltre interessi contrattuali dal 1° giugno 2013 sino al saldo, a favore di quale società incorporante Controparte_4 CP_2
[...] in ogni caso:
4) con vittoria di spese e onorari del presente giudizio, aumentati di spese generali, c.p.a. e iva.
pagina 2 di 7 I difensori si riportano integralmente ai propri atti e discutono brevemente la causa;
l'avv.
Rodà insiste nella eccezione di incompetenza territoriale;
l'avv. Pesenti contesta l'eccezione e si riporta ai propri atti.
Il giudice, dopo la camera di consiglio, pronuncia sentenza ex art. 281-sexies c.p.c., dandone lettura.
Il giudice dott. Antonio S. Stefani
pagina 3 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE VI CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Antonio S.
Stefani, ha pronunciato ex art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 1338/2024 promossa da:
(c. f. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. RODA' SEBASTIANO, domiciliato presso l'indirizzo telematico del difensore
- parte attrice opponente - nei confronti di: rappresentata da (c. f. CP_2 Controparte_3
, con il patrocinio dell'avv. BORDIGA FRANCESCO, domiciliata presso P.IVA_1
l'indirizzo telematico del difensore rappresentata da (c. f. Controparte_8 Controparte_1
, P.IVA_2
- parti convenute opposte –
e con l'intervento di: rappresentata da (c. f. Controparte_4 Controparte_3
), con il patrocinio dell'avv. BORDIGA FRANCESCO, domiciliata presso P.IVA_1
l'indirizzo telematico del difensore
- parte intervenuta -
CONCLUSIONI come riportato nel verbale che precede
pagina 4 di 7
Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione
1. Oggetto di causa è una opposizione tardiva proposta da Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 44588/2013, con il quale il Tribunale di Milano gli ha ingiunto di pagare, quale fideiussore della , la somma di euro Parte_4
45.429,97, oltre interessi dal 1/6/2013, in favore di mandataria di Controparte_1
Controparte_8
Nel corso del giudizio è intervenuta quale nuova titolare del Controparte_4
credito in forza di incorporazione di a sua volta titolare del credito a CP_2
seguito di scissione di originaria cessionaria del credito. Controparte_3
2. Secondo l'opponente la notifica del decreto ingiuntivo è nulla e inesistente e la parte ha avuto conoscenza del decreto solo in occasione della notificazione dell'atto di precetto, avvenuta in data 12/12/2023.
Dall'esame degli atti prodotti (v. doc. 9 att.), risulta che la notifica del decreto ingiuntivo si
è perfezionata ai sensi dell'art. 140 c.p.c. e l'avviso di deposito dell'atto in comune è stato ricevuto in data 10/1/2014 all'indirizzo di Milano, via Satta n. 11, da persona qualificatasi come figlio convivente del destinatario in conformità del Parte_1 disposto dell'art. 7, legge n. 890/1982.
Parte attrice ha ritenuto la nullità e l'inesistenza di tale notifica, in quanto il destinatario era residente nel comune di Grumello del Monte già dal 24/9/2007, come da certificato prodotto (v. doc. 3 att.).
Tuttavia, tale difesa non è di per sé decisiva, perché le risultanze anagrafiche costituiscono solo una presunzione, che può essere superata da altri mezzi di prova.
Nel caso di specie è rilevante notare che l'atto è stato ricevuto nel 2014 nel domicilio di
Milano da persona che si è dichiarata figlio convivente con il destinatario.
Anche in sede di rilascio della fideiussione, in data 13/2/2009, l'ingiunto ha dichiarato la residenza di Milano, via Satta 11 (v. doc. 12 conv.), quando era già registrato a Grumello del Monte da oltre un anno.
La valutazione congiunta di tali contrastanti elementi di giudizio porta a ritenere che pagina 5 di 7 l'opponente non fosse effettivamente residente a [...]del Monte dal 2007, perché rispetto alla mera certificazione anagrafica sono più persuasive le opposte evidenze, che derivano dalla stessa dichiarazione contrattuale dell'ingiunto e dalla dichiarazione di convivenza del figlio, apposta per di più su un atto sensibile quale è la ricevuta di un atto giudiziario.
Solo con la memoria ex art. 183, sesto comma, n. 3, c.p.c. parte attrice ha allegato di non avere figli. La difesa così svolta è ininfluente. In punto di fatto, tale circostanza non è dimostrata dalla produzione dei certificati di stato di famiglia (cfr. docc. 5 e 6 att.), che attestano solo le persone conviventi con l'attore. In punto di diritto, la relazione di notifica stesa dall'agente postale ha natura di atto pubblico e, pertanto, la sua contestazione avrebbe richiesto la presentazione di una querela di falso (cfr. Cass. n. 8082/2019). In difetto di ciò non è possibile disattendere quanto relazionato dall'agente postale e cioè la consegna dell'avviso al figlio convivente dell'attore.
Ne deriva che il decreto ingiuntivo è stato validamente notificato all'attore in data
10/1/2014, in assenza di alcuna irregolarità.
Non sussiste, quindi, il presupposto richiesto dall'art. 650 c.p.c. ai fini della proponibilità dell'opposizione tardiva, che va dichiarata conseguentemente inammissibile, con assorbimento delle ulteriori difese.
3. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano secondo i parametri minimi del d.m.
55/2014 e succ. mod., trattandosi di causa documentale e non complessa.
Per questi motivi
il Tribunale di Milano in composizione monocratica
VI sezione civile definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) dichiara inammissibile l'opposizione proposta da parte attrice opponente avverso il decreto ingiuntivo n. 44588/2013;
2) condanna parte attrice opponente a rimborsare in favore di parte intervenuta le spese di giudizio, che liquida in € 3.809,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, CPA ed pagina 6 di 7 IVA.
Sentenza resa ex articolo 281-sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Milano, 9 gennaio 2025
Il giudice dott. Antonio S. Stefani
pagina 7 di 7